CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 140

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 464.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale (la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale c.d. direttiva procedure) e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. direttiva accoglienza).
  In riferimento ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnala che il provvedimento introduce alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative a loro presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 13 del 2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo (articolo 2). Tale modifica intende evitare, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale – ossia giudice tutelare e giudice minorile – che può determinare interferenze e sovrapposizioni di fatto tra i distinti procedimenti, nonché un'inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali.
  Rammenta che l'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori. In primo luogo, lo schema di decreto modifica l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che attualmente richiede all'autorità di pubblica sicurezza di dare immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato: al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile; al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.
  Evidenzia che, conseguentemente alla scelta del tribunale dei minorenni quale unico canale giurisdizionale, sono modificati i commi 5 e 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplinano la fase istruttoria della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, Pag. 141per sostituire il tribunale dei minorenni al giudice tutelare nei pertinenti riferimenti normativi (articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
  Rileva che le novelle introdotte non prevedono norme speciali sulla tutela da parte del tribunale dei minorenni, in quanto resta fermo il rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 343 e seguenti del codice civile (libro primo – titolo X – Capo I – Della tutela dei minori). Tuttavia, all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008 si specifica che tali disposizioni si applicano «in quanto compatibili»: tale precisazione appare conseguente al fatto che le citate norme del codice fanno testuale riferimento alla competenza del tribunale ordinario (giudice tutelare). È volta alla medesima finalità di razionalizzazione la seconda modifica disposta dall'articolo in esame, rappresentata dalla individuazione del tribunale per i minorenni quale autorità competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore, secondo la procedura disciplinata dall'articolo. 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015. L'attuale formulazione della disposizione richiamata, infatti, pur disciplinando il procedimento di identificazione, non esplicita l'autorità che emana siffatto provvedimento. La lacuna è colmata con una novella al comma 9 dell'articolo. 19-bis (articolo 2, comma 1, lettera b).
  Segnala che la relazione illustrativa del provvedimento motiva tale scelta in quanto considerata la soluzione più garantista per il superiore interesse del minore, in ragione della specializzazione dell'autorità giudiziaria minorile. Si conferma quanto già stabilito dal comma 9 dell'articolo 19-bis, ossia che il provvedimento di attribuzione dell'età, dopo essere stato notificato allo straniero e all'esercente i poteri tutelari, può essere impugnato in sede di reclamo. Sul punto la novella corregge il rinvio agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sostituendolo con quello del solo articolo 739 del codice di procedura civile, relativo ai reclami delle parti. L'attribuzione esplicita della competenza per l'attribuzione dell'età al tribunale per i minorenni comporta che il reclamo dovrà essere presentato alla Corte d'appello, e sarà deciso dalla Sezione per i minorenni.
  Evidenzia, in terzo luogo, che l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto corregge, all'articolo 11, comma 2, della legge n. 47 del 2017, relativo all'istituzione dell'elenco dei tutori volontari per i minori non accompagnati, il riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile (relative alla responsabilità genitoriale) con quello più appropriato delle disposizioni del libro I, titolo X, concernenti la tutela del minore.
  Rammenta, infine, che l'articolo 2, comma 4, modifica la disposizione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge n. 13 del 2017 (c.d. decreto immigrazione) che attualmente esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati. La novella all'articolo 19-bis specifica la portata della clausola di inapplicabilità, stabilendo che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del decreto-legge n. 13 del 2017 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
  Fa presente che per tutte le altre disposizioni resta ferma l'esclusione per i minori stranieri non accompagnati.
  Rammenta che nella relazione illustrativa si rileva che escludere l'applicabilità delle disposizioni relative ai ricorsi e ai procedimenti in materia di protezione internazionale rappresenta un errore in quanto nel nostro ordinamento non esiste una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale riservata ai minori né un procedimento giurisdizionale ad hoc per i ricorsi in materia. Ai minori infatti si applicano le norme generali previste Pag. 142dal decreto legislativo n. 25 del 2008, pur con le garanzie specifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017. Sul punto, la relazione sottolinea che, paradossalmente, una interpretazione letterale della disposizione vigente dell'articolo 19-bis, in particolare escludendo l'applicabilità delle norme sulle neo istituite sezioni specializzate, lascerebbe i minori non accompagnati privi di un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale.
  Ciò premesso, presenta ed illustra una proposta di valutazione favorevole con alcuni rilievi (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 4627 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
  In proposito, rammenta che la Convenzione europea di estradizione (European Convention on Extradition, Treaty n. 24) in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dall'Italia (con la legge n. 300 del 1963), sia dalla Bosnia ed Erzegovina. La Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici e ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei proprio cittadini. In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.
  Rammenta che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge (AC 4627) sottolinea che l'Accordo aggiuntivo in esame rappresenta un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale particolarmente per effetto all'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina. L'accordo aggiuntivo, infatti, contiene una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, e del transito degli stessi, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, segnala che lo stesso consta di un breve preambolo, nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione madre del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.
  Evidenzia che, con l'articolo 1 è stabilito che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale, Pag. 143fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
  Segnala che l'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, che sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.
  Rammenta che l'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. Il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.
  Fa presente, altresì, che l'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5 l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati.
  Rileva che l'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo.
  Evidenzia, in fine, che l'articolo 7 stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a 180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima. L'Accordo in esame si applicherà alle richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 4628 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; e dell’ Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.Pag. 144
  Rammenta che le due intese sono finalizzate al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.
  Evidenzia che, in particolare, con l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia, le Parti, come si osserva nella relazione introduttiva al provvedimento, intendono intensificare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi, per l'ipotesi in cui un cittadino di una delle due Parti sia consegnato da uno Stato terzo all'altra Parte contraente e debba transitare sul territorio del proprio Paese.
  Rammenta che la relazione introduttiva evidenzia altresì che l'Accordo, che si compone di quattro articoli preceduti da un breve preambolo, costituisce un notevole progresso nelle relazioni italo-macedoni in materia, giacché la facoltà di estradizione dei propri cittadini era sinora sempre stata rifiutata dalla Repubblica di Macedonia.
  In riferimento al contenuto dell'Accordo, rileva che l'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. La facoltà di estradare i propri cittadini verrà esercitata da ciascuna delle Parti nei casi e alle condizioni previste nel successivo articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'estradizione è prevista dalla legislazione nazionale, seppur entro i limiti prescritti dal già citato articolo 2.
  Evidenzia che, in base all'articolo 2 l'estradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni (comma 1). Il comma 2 prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni. L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo. L'articolo 4, infine, detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
  Quanto all'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia, segnala che lo stesso, che si compone di un breve preambolo e di sei articoli, rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.
  Rammenta che nella relazione illustrativa al provvedimento in esame si sottolinea che l'adozione di norme volte a disciplinare puntualmente il settore dell'assistenza giudiziaria penale risponde alle esigenze derivanti dall'intensificazione e dall'ampliamento dei rapporti bilaterali Pag. 145italo-macedoni nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.
  In riferimento al contenuto del predetto Accordo, segnala che l'articolo 1, al comma 1, prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale – purché non in contrasto con i rispettivi ordinamenti nazionali – e ne indica, al comma 2, gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati ed imputati), all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.
  Rileva che l'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse sono disciplinati dall'articolo 2, ai sensi del quale la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione (comma 1). La norma prevede anche (comma 2) la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria anche qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio (comma 3).
  Fa presente che con l'articolo 3, vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie, ma informandone l'Autorità centrale, cui dovrà pervenire copia della richiesta indirizzata in via diretta.
  Evidenzia che l'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista (comma 3) l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
  Rammenta che l'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo (comma 1) che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario (comma 3).
  Fa presente, in fine, che l'articolo 6 contiene le clausole finali dell'Accordo, il quale, modificabile in forma scritta, ha durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi i sei mesi successivi alla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima. Come per il precedente, l'Accordo in esame si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-macedoni in Pag. 146esame, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
  Rammenta che, in base a quanto evidenziato nella relazione illustrativa, il predetto Accordo si configura come necessario per permettere ai due Stati di realizzare una sostenibile alternativa al trasporto stradale di merci attraverso i valichi alpini.
  Evidenzia che la relazione illustrativa sintetizza i principali obiettivi dell'Accordo: assicurare la prosecuzione di un trasporto più sicuro delle merci pericolose, che già rappresenta un terzo delle merci trasportate dall'Autostrada Ferroviaria Alpina, e risparmiare l'emissione di circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno, come risultato della minore utilizzazione dei motori dei camion. 
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in oggetto, segnala che lo stesso si compone di un preambolo e 8 articoli.
  Nel soffermarsi, sui soli aspetti di competenza della Commissione giustizia, rileva che l'articolo 1 sancisce, al comma 1, la volontà delle Parti di proseguire il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina in continuità con il servizio sperimentale, esplicitando l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio e mirando all'autonomia finanziaria dello stesso. Pertanto l'Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di realizzazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra Italia e Francia che utilizzi il tunnel del Fréjus, assicurandone altresì l'attuazione ed il monitoraggio.
  Fa presente che l'articolo 2, sui diritti e obblighi delle Parti, contiene il loro impegno alla realizzazione di un servizio gestito da una o più imprese e alle condizioni previste nell'Accordo in esame nonché da uno o più contratti conclusi tra i due Governi e l'impresa o le imprese di gestione. Tali contratti, che potranno assumere la forma di concessione di servizio pubblico, verranno attribuiti previa procedura di gara internazionale che rispetti i principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, segnatamente quelli di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. La durata dei contratti non potrà comunque eccedere i 15 anni, pur potendo tener conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati dalle imprese di gestione.
  Rileva che l'articolo 3, al comma 1, contiene l'impegno delle Parti affinché la realizzazione ed il funzionamento del servizio AFA rispettino pienamente i loro impegni internazionali, e specialmente il diritto comunitario applicabile. I contratti per la gestione del servizio AFA preciseranno la legge ad essi applicabile e, inoltre, le modalità di risoluzione arbitrale di Pag. 147eventuali controversie riguardanti i contratti stessi, che potrebbero verificarsi tra gli Stati e le imprese di gestione. In base poi al comma 4, i gestori dell'infrastruttura definiranno con le imprese di gestione del servizio AFA e/o gli Stati un accordo quadro congiunto per la prenotazione delle capacità di infrastruttura necessarie a rispettare gli obiettivi di frequenza del servizio AFA definiti nei contratti, nonché in ordine ai principi tariffari da applicare.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 7 è dedicato ai ricorsi collegati alle procedure di attribuzione dei contratti di gestione del servizio AFA e prevede, al comma 1, che qualsiasi soggetto interessato ad ottenere uno o più contratti di gestione e che si ritenga leso da violazioni delle disposizioni del diritto comunitario applicabili potrà presentare ricorso per ottenere misure correttive o compensative quali previste dalla Direttiva 89/665/CE. In merito a tali ricorsi decide un tribunale per la risoluzione dei conflitti, del quale il comma 2 disciplina composizione e procedure. In particolare, tale tribunale è composto da cinque magistrati o consiglieri di Stato italiani e francesi, nominati su decisione congiunta dei due Governi, e decide a maggioranza dei voti. Esso delibera in primo ed ultimo grado e le sue decisioni sono pubbliche.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in titolo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.
Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge all'esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, ha ad oggetto norme in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì diretta ad istituire un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale o di ricerche di mercato. Tale proposta consta di 4 articoli.
  Nel soffermarsi sui soli profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1, al comma 1, richiama le definizioni previste sia dall'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sia all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 che istituisce e disciplina il registro delle opposizioni. A differenza del regime esistente, il comma 2 prevede che tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate. Al comma 3, si precisa che nel registro devono comunque Pag. 148essere inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati e che spetti agli operatori fornire al gestore del registro tali numerazioni con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica. È inoltre prevista, al comma 4, la possibilità per gli utenti di revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento dei dati personali per finalità commerciali, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.
  Rileva che il comma 5 stabilisce che con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca. Il comma 6 riconosce la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro.
  Rammenta che il comma 7 vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento, e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, presumibilmente per finalità diverse da quelle di comunicazione commerciale indicate dal comma 7, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (comma 8). Il comma 9 sanziona le violazioni del comma 7 applicando quanto previsto dall'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e facendo salve le ipotesi previste dall'articolo 167 del codice stesso per le quali è irrogata una sanzione penale. Qualora le violazioni siano reiterate, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  In proposito, rammenta che l'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede l'irrogazione di una sanzione da 10 mila euro a 100 mila euro. L'articolo 167 del medesimo decreto legislativo prevede invece che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. La medesima disposizione prevede altresì che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
  Segnala che il comma 10 prevede che, in caso di violazione del diritto di opposizione si applichi la sanzione amministrativa Pag. 149di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e che in caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 162, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede l'irrogazione di una sanzione da 10 mila euro a 100 mila euro anche per le ipotesi di violazione del diritto di opposizione (tale sanzione è individuata mediante un rinvio diretto al comma 2-bis del medesimo articolo). All'articolo 162, comma 2-quater rinvia l'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, citato nel testo della disposizione.
  Fa presente che il comma 11 stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche, mentre il comma 12 prevede che gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. Il comma 14 vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice.
  Rammenta, inoltre, che l'articolo 2 stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In proposito, segnalo che l'articolo 7, comma 4, lettera b) del codice prevede il diritto di opporsi da parte dell'interessato al trattamento di dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale. La medesima disposizione stabilisce che l'Autorità vigila sul rispetto di tali disposizioni applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.
C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e C. 4535 Brambilla.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio scorso.

Pag. 150

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissione prosegue, nella seduta odierna, l'esame della proposta di legge C. 3592 Ferraresi e abbinate, recante disposizioni in materia di tutela degli animali.
  Al riguardo, rammenta che l'esame del provvedimento in questione è stato avviato, su richiesta del gruppo Movimento Cinque Stelle, in quota opposizione.
  Rammenta, inoltre, che il relatore, onorevole Ferraresi, ha rilevato l'opportunità che la Commissione avvii sul provvedimento in titolo un'approfondita attività conoscitiva, data la particolare complessità dell’ intervento delineato nella sua proposta di legge. Lo stesso relatore si era riservato di far pervenire alla Presidenza della Commissione una serie di richieste di audizione.
  Nel far presente che nessun gruppo parlamentare ha presentato richieste di audizione, chiede, quindi, al relatore come intenda procedere in merito.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, comunica di aver rilevato l'interesse di alcuni gruppi parlamentari sull'argomento, in particolare della deputata Amoddio. Preannuncia, quindi, la presentazione di un elenco di associazioni animaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle quali la Commissione potrebbe chiedere di far pervenire contributi scritti. Ritiene, inoltre, opportuno che la Commissione proceda ad un breve ciclo di audizioni di un ridotto numero di esperti del settore, che si riserva di individuare in tempi molto rapidi.

  Daniele FARINA (SI-SEL-POS) si riserva di far pervenire in tempi brevi l'indicazione di alcune associazioni animaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali richiedere un contributo scritto.

  Donatella FERRANTI, presidente, alla luce di quanto testé espresso dal relatore Ferraresi, invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata di domani indicazioni in merito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie.
C. 4606 Carfagna.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4718 Verini).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la Commissione avvia, nella seduta odierna, l'esame della proposta di legge C.4606 Carfagna, recante «Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione per condotte riparatorie». Rammenta che trattasi di provvedimento posto all'ordine del giorno della Commissione «in quota opposizione», su specifica richiesta del Gruppo parlamentare Forza Italia.
  Avverte, inoltre, che al provvedimento in questione sarà abbinata la proposta di legge C. 4718, a prima firma del deputato Verini, recante «Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del medesimo codice dall'estinzione del reato per condotte riparatorie», assegnata alla II Commissione nella giornata di ieri. Tale proposta di legge verte, infatti, su materia identica a quella del provvedimento C. 4606.

  Vittorio FERRARESI (M5S) intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno abbinare al provvedimento in titolo anche la proposta di legge a sua firma C. 4680, recante «Modifica dell'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, a tutela delle vittime dei reati contro la persona». Rileva, infatti, che, seppur il perimetro del provvedimento a Pag. 151sua prima firma sia più ampio di quello della proposta di legge della deputata Carfagna, entrambi i provvedimenti sono riferiti al medesimo articolo del codice penale. Rammenta, altresì, che la richiesta di porre all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge C. 4680 è stata presentata prima rispetto a quella di avviare l'esame della proposta di legge C. 4606.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare ai rilievi formulati dal deputato Ferraresi in ordine al mancato abbinamento della proposta di legge C. 4680 a quelle oggi in discussione, precisa che la proposta di legge dell'onorevole Carfagna è diretta a prevedere l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 162-ter del codice penale in materia di giustizia riparativa alla fattispecie di cui all'articolo 612-bis del codice penale (Atti persecutori). Le medesime considerazioni possono svolgersi in riferimento alla proposta di legge C. 4718, di iniziativa del deputato Verini, che ha un oggetto identico a quello della proposta di legge di iniziativa della deputata Carfagna. Osserva che la proposta di legge C. 4680, a prima firma del deputato Ferraresi, del quale la Commissione avvierà l'esame nella giornata di giovedì 9 novembre prossimo, ha, invece, un contenuto ben più ampio, essendo diretta a prevedere l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 162-ter del codice penale ai soli reati contro il patrimonio. Rileva che tale provvedimento non ha, quindi, un oggetto identico a quello della proposta di legge C. 4606 Carfagna, che si riferisce esclusivamente al reato di stalking.
  Fa presente, peraltro, che la proposta di legge della collega Carfagna è stata calendarizzata su richiesta del gruppo parlamentare Forza Italia. Si tratta dell'unico provvedimento «in quota opposizione» ascrivibile al predetto gruppo. La Commissione, su richiesta del Gruppo Movimento Cinque Stelle, ha, invece, già avviato l'esame, parimenti in « quota opposizione», della proposta di legge, a prima firma del deputato Ferraresi, C. 3592, in materia di tutela degli animali, posta all'ordine del giorno della Commissione nella giornata odierna, e sta per concludere l'esame, congiuntamente alla XI Commissione, della proposta di legge C. 3365-B, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», calendarizzata per l'esame in Assemblea martedì 14 novembre prossimo.
  Osserva che, tra l'altro, l'abbinamento della proposta di legge Ferraresi C. 4680 alla proposta di legge Carfagna C. 4606 potrebbe determinare, anche sul piano procedurale, una inopportuna sovrapposizione tra due proposte di legge, ritardandone l'iter di esame.
  Rammenta, infine, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento dell'A.S. 2719, recante «Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizione in favore degli orfani di crimini domestici», già approvato dalla Camera, è stato presentato un emendamento (1.0.2), sul quale inizialmente il Governo e la relatrice avevano espresso parere favorevole, diretto ad escludere il reato di stalking dall'ambito di applicazione delle misure di giustizia riparativa di cui all'articolo 162-ter del codice penale. In relazione a tale aspetto, sottolinea di non aver provveduto precedentemente alla calendarizzazione della proposta di legge Carfagna C. 4606, proprio allo scopo di evitare che, qualora tale emendamento fosse stato approvato al Senato, fossero all'esame dei due rami del Parlamento due provvedimenti vertenti su identica materia.

  Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di non condividere le osservazioni testé svolte dalla presidente.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i relatori ad illustrare i contenuti del provvedimento in titolo.

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, rileva che la proposta di legge C. 4606 è diretta a escludere l'estinzione del reato per condotte riparatorie con riferimento al reato Pag. 152di atti persecutori (c.d. stalking). Il provvedimento modifica l'articolo 162-ter del codice penale.
  Al riguardo, rammenta che l'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, di riforma del processo penale, prevede che le condotte riparatorie del danno operino come causa estintiva del reato nei soli casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione. Quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile – le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa.
  Segnala che il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo; nel caso di specie si ha offerta reale quando l'ufficiale giudiziario o il notaio (articolo 73, disp. att. c.c.) presenti materialmente il denaro a titolo di risarcimento presso il domicilio della persona offesa (articolo 1209 c.c.). La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. All'incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l'imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 giorni successivi) e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, mediante il rinvio all'articolo 240, secondo comma, del codice penale, l'applicazione della confisca obbligatoria.
  Fa presente che all'esito positivo delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato. Una disposizione transitoria prevede che la nuova causa di estinzione del reato sia applicata anche con riguardo ai processi in corso al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017; in tal caso, il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La legge n. 103 del 2017 (articolo 1, commi 3 e 4) stabilisce la procedura per l'applicazione della disciplina dell'articolo 162-ter ai processi in corso. La disciplina transitoria limita l'applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in primo grado e in appello; tale limitazione è motivata dal fatto che la Cassazione è giudice privo di poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie. L'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.
  Rammenta che l'articolo 162-ter, costituisce quindi, un ulteriore strumento di deflazione penale che si affianca, pur con un ambito applicativo minore, alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67 del 2014.
  Ciò premesso, nel soffermarsi sui contenuti della proposta di legge in esame, segnala che la stessa è diretta a limitare l'ambito applicativo della disciplina concernente le condotte riparatorie, introdotta dall'articolo 162-ter c.p. che, nei reati perseguibili a querela remissibile, produce l'estinzione del reato anche ove la vittima non accetti la riparazione pecuniaria oggetto della offerta reale. Il provvedimento, che si compone di un unico articolo, modifica l'articolo 162-ter del codice penale, aggiungendo un comma che ne esclude l'applicazione per il reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale (il c.d. stalking).
  In proposito, rammenta che l'attuale formulazione dell'articolo 612-bis c.p. è frutto della conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, (a opera della Pag. 153legge n. 119 del 2013). Prima del decreto-legge, infatti, il codice penale prevedeva in via generale la perseguibilità del delitto a querela della persona offesa, senza stabilirne l'irrevocabilità, ed erano individuati come oggi i casi perseguibili d'ufficio. L'originario decreto-legge n. 93 – che era espressamente finalizzato al contrasto della violenza di genere – aveva previsto che la querela della persona offesa fosse irrevocabile. Ciò in sintonia con le indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (legge di autorizzazione alla ratifica n. 77 del 2013). Infatti, tale Convenzione, all'articolo 55, in relazione ai procedimenti penali per violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto e sterilizzazione forzati chiede agli Stati che la procedibilità «non dipenda interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia».
  A seguito dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, fa presente che è stato previsto che, in caso di stalking, la querela presentata è irrevocabile solo a fronte di alcune ipotesi di delitto aggravato. In tutti gli altri casi, la remissione della querela presentata può essere soltanto processuale.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, nel rammentare che la Commissione ha affrontato approfonditamente il tema del cosiddetto «femminicidio» nel corso dell'esame di conversione in legge del citato decreto-legge n. 93 del 2013, fa presente che in quella sede si era discusso molto sulla revocabilità della querela relativa allo «stalking». Rammenta anche che in quella sede si era stabilito che per i casi meno gravi, per cui si procedeva a querela e non d'ufficio, era possibile prevedere la remissione della querela dinnanzi all'autorità giudiziaria. Ritiene, inoltre, che sia opportuno mantenere circoscritto l'ambito dell'intervento del provvedimento in esame soltanto allo stalking, rispondendo alle preoccupazioni e alle sollecitazioni che giungono sull'argomento da parte degli operatori giuridici.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rilevare come la materia oggetto del provvedimento sia particolarmente delicata, rammenta che all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea relativo alla giornata odierna, sono state inserite diverse mozioni (1-01727 Carfagna, 1-01732 Binetti, 1-01733 Saltamartini, 1-01734 Brignone, 1-01742 Di Salvo) presentate dai gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, dirette ad impegnare l'Esecutivo ad assumere iniziative normative dirette a riconsiderare l'ambito di applicazione delle misure di giustizia riparativa, escludendovi il reato di stalking.
  Osserva, quindi, che sulla questione è emersa, in tutta evidenza, un'ampia convergenza dei gruppi parlamentari, che fa auspicare un iter rapido e agevole delle proposte di legge in discussione, che non necessitano di ulteriori approfondimenti istruttori. Ritiene che, pertanto, qualora i gruppi parlamentari fossero disponibili, nella prossima seduta si potrebbe concludere l'esame preliminare e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in discussione.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare alla presidente Ferranti, chiede come la presidenza intenda procedere in merito all'esame della proposta di legge a sua firma C. 4680.

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva che, mentre sulla proposta di legge C. 4606 e sull'abbinata proposta di legge C. 4718 si è riscontrata una convergenza da parte di tutti i gruppi parlamentari che consente di accelerarne l'esame, per la proposta di legge Ferraresi C. 4680, risulta invece necessario che la Commissione effettui un approfondimento istruttorio sulla stessa.

Pag. 154

  Vittorio FERRARESI (M5S) si dichiara disponibile a modificare l'ambito di applicazione della sua proposta di legge delimitandolo, oltre che allo stalking, anche alle lesioni lievi, purché la stessa sia abbinata alle proposte in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva che l'applicazione delle misure di giustizia riparativa al reato di lesioni lievi non è oggetto di discussione. Invita, quindi, il collega Ferraresi a presentare rapidamente una nuova proposta di legge, di tenore analogo a quelle dei colleghi Verini e Carfagna, che potrebbe essere abbinata ai provvedimenti in discussione. Sottolinea, inoltre, come la proposta di legge Ferraresi C. 4680, già posta all'ordine del giorno della Commissione per la giornata di giovedì 9 novembre prossimo, proseguirà il normale suo iter e sarà oggetto di adeguato approfondimento istruttorio.

  Vittorio FERRARESI (M5S) dichiarando di non voler presentare una nuova proposta di legge sulla materia in discussione, insiste affinché la sua proposta di legge C. 4680 sia abbinata alle proposte di legge Carfagna C. 4606 e Verini C. 4718.

  Walter VERINI (PD), nel concordare con la presidente Ferranti, invita il collega Ferraresi a rivedere la sua posizione e a presentare rapidamente una nuova proposta di legge da abbinare ai provvedimenti in titolo.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, associandosi alle considerazioni della presidente e del collega Verini, ritiene che l'impostazione della proposta di legge Ferraresi C. 4680 sia diversa da quella delle proposte di legge Carfagna C. 4606 e Verini C. 4718, intervenendo queste ultime, differentemente dalla prima, in maniera «chirurgica» sulla materia.

  Antonio MAROTTA (AP-CpE-NCD) concorda con la presidente.

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, pur comprendendo le motivazioni del collega Ferraresi, rileva che l'abbinamento della proposta di legge Ferraresi C. 4680, sulla quale non si registra la convergenza di tutti i gruppi parlamentari, al provvedimento in discussione, potrebbe determinare il rischio di «arenare» un provvedimento condiviso ed ampiamente atteso.

  Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) preannuncia di astenersi sulla votazione relativa all'abbinamento della proposta di legge Ferraresi C. 4680 alle proposte di legge Carfagna C. 4606 e Verini C. 4718.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta del collega Ferraresi di abbinare la sua proposta di legge C. 4680 alle proposte di legge Carfagna C. 4606 e Verini C. 4718, la pone in votazione.

  La Commissione respinge la richiesta di abbinamento della proposta di legge Ferraresi C. 4680 alle proposte di legge Carfagna C. 4606 e Verini C. 4718.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ricordare che l'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di domani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 155