CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 117

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 464.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

  Andrea GIORGIS (PD), relatore, preannuncia che nella seduta di domani presenterà una proposta di parere da sottoporre al dibattito e alle eventuali osservazioni formulate dai colleghi.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 452.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

Pag. 118

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, informa che è in corso una consultazione pubblica sulla proposta di parere da lui presentata, al fine di recepire utili osservazioni su un provvedimento di carattere prettamente tecnico. Preannuncia che entro la seduta di giovedì prossimo, 9 novembre, presenterà alla Commissione una nuova proposta di parere che terrà conto delle suddette osservazioni.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.10.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Doc XXII, n. 82 Causin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2017.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento è scaduto alle ore 12 della giornata odierna. Comunica che non sono state presentate proposte emendative. Avverte che il documento sarà trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
Emendamenti C. 4652, approvato dal Senato e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio Pag. 119del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
C. 4609 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che il disegno di legge in esame concerne l'autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia ed altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre già presenti sul territorio nazionale. Si tratta dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) e della Multinational Force and Observers (MFO). Gli altri due accordi riguardano la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia IEF e il Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio del medesimo Consiglio d'Europa di Venezia.
  Osserva che l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017, costituisce la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992 e deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia dal dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese. Ricorda che l'IDLO, istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello status di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto. L'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato a L'Aia, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia. L'accordo consta di 18 articoli. I primi cinque sono dedicati alle definizioni, alla idoneità e fruibilità della sede centrale dell'IDLO, all'inviolabilità della medesima, alla sua protezione ed alla fornitura dei servizi pubblici. L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione e dei suoi beni e l'articolo VII la personalità giuridica internazionale dell'IDLO. L'articolo VIII riguarda il regime delle comunicazioni, mentre l'articolo IX dispone l'esenzione da ogni imposizione diretta ed indiretta. L'articolo X riguarda le agevolazioni finanziarie e l'articolo XI le assicurazioni sociali e sanitarie. Disposizioni sul transito e soggiorno del personale dell'IDLO sono contenute nell'articolo XII mentre privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio Consultivo IDLO sono disciplinate dall'articolo XIII. L'articolo XIV concerne il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione a dispiegati per compiti istituzionali della medesima. Privilegi ed immunità del personale IDLO sono contemplati dall'articolo XV mentre scopo del regime di immunità e privilegi, nonché la cooperazione con le autorità italiane, sono regolati dall'articolo XVI. L'articolo XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie e l'articolo XVIII, infine, reca le disposizioni finali.
  Con riguardo allo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, ricorda che l’International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property (ICCROM) è un'organizzazione intergovernativa, alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. È stata istituita per Pag. 120decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa. Quanto al contenuto dello scambio di lettere, esso consiste nella modifica dell'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957, recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; il Governo italiano riconosce al Direttore ed ai vice Direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia e tutti i funzionari godono dell'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione. Con l'inserimento di un nuovo comma nel testo dell'articolo 11 dell'Accordo di sede, il Governo italiano si impegna a pagare con un versamento una tantum la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.
  Con riferimento allo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017, ricorda che l'MFO trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele ed è un'operazione multinazionale incaricata di attività di peacekeeping nella penisola del Sinai, il cui quartier generale è a Roma. Oggetto dello scambio di Note all'esame della Commissione è la richiesta di MFO, accolta dal Ministero per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale, di procedere ad una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato ai sensi della legge n. 968 del 1982 ed emendato con un Addendum nel 1995. La modifica è finalizzata ad incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente.
  Per ciò che concerne la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, osserva che il Forum è stato istituito in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad il 22 febbraio 2011. La Carta istitutiva è intesa a definire la missione e a regolare l'organizzazione e le attività del Forum, ed è stata firmata dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l'Italia. La finalità generale del Forum è la collaborazione tra i Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie. Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum. Quanto al contenuto la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia consta di 18 sezioni e di un allegato. Le sezioni da I a III sono dedicate alla definizione del Forum, agli obiettivi del medesimo ed alla disciplina della membership. La sezione IV individua gli organi di governo e le successive sezioni sono dedicate alle attività ministeriali (sezione V), al Comitato esecutivo (sezione VI), al Segretariato (sezione VII), al Gruppo di supporto internazionale (sezione VIII) e al Comitato consultivo Industria (sezione IX). Con la sezione X vengono disciplinate le questioni relative al bilancio ed alle spese del Forum, la cui lingua ufficiale è l'inglese, ai sensi della sezione XI. La sezione XII è dedicata alle relazioni con le altre organizzazioni, che saranno regolate tramite Memorandum of Understanding. La sezione XIII regola le Pag. 121modalità di sospensione dal voto e dalla membership in Comitato esecutivo, derivanti da difetto nel pagamento del contributo annuo. La sezione XIV individua Riad come sede centrale del Forum, specificando privilegi ed immunità riconosciuti al Segretariato. Dopo la sezione XV che riguarda le modifiche alla Carta e all'Allegato, con la sezione XVI è stabilito che la Carta entrerà in vigore trenta giorni dopo l'adesione di 50 Stati membri del Forum. Le sezioni XVII e XVIII, infine, riguardano rispettivamente il recesso e la notifica del testo della Carta al Segretario generale delle Nazioni Unite in vista della sua circolazione come documento ufficiale Onu. Quanto all'allegato, contiene la scala del contributo dei Membri al bilancio annuale del Forum.
  Il Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa dedicato alla gestione di attività di cooperazione euromediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio. La conclusione di un Memorandum d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia è stata proposta dal Segretariato del Consiglio d'Europa nel 2014 ed il testo, condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto, è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e recepisce le osservazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate. Con riferimento al contenuto, il Memorandum si compone di 30 paragrafi preceduti da una breve premessa dove sono richiamate le disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1578, e della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2010)5, adottata il 7 luglio 2010, relativa allo status giuridico degli Uffici periferici del Consiglio d'Europa. Il paragrafo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. Il paragrafo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio e i successivi paragrafi da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio, definiscono l'obbligo, a carico del Consiglio d'Europa, di notificare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il personale in servizio presso l'Ufficio e il Capo dell'Ufficio, e sanciscono l'applicazione delle disposizioni del GAPI all'Ufficio e ai suoi funzionari. Il paragrafo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del Consiglio d'Europa. I paragrafi da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato e richiama inoltre l'obbligo del Consiglio d'Europa di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. Il paragrafo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti. Il paragrafo 11 precisa l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio. Il paragrafo 12 regola l'esenzione dell'Ufficio, dei suoi averi, redditi e altri beni da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli ad uso ufficiale e per le pubblicazioni dell'Ufficio. Il paragrafo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione. Pag. 122Il paragrafo 14 indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana, cui si applica il paragrafo 15, e dei funzionari distaccati, cui si applica il paragrafo 16. Il paragrafo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del Consiglio d'Europa e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità. Il paragrafo 18 sancisce che l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del Consiglio d'Europa e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione. Il paragrafo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto. Il paragrafo 20 regola l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale. Il paragrafo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana. Ai funzionari, ai loro coniugi e congiunti a loro carico, è riconosciuto il permesso di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia. Il paragrafo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio. Il paragrafo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio. Il paragrafo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali. Il paragrafo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica. I paragrafi da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del Memorandum.
  Il disegno di legge di autorizzazione e ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziari. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie» politica estera e rapporti internazionali dello Stato» demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 4629 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame riguarda due trattati tra Italia e Costa Rica in materia giudiziaria, il Trattato di estradizione ed il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, entrambi firmati a Roma il 27 maggio 2016.
   Il Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Unione europea, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario Pag. 123penale, il contrasto della criminalità. Il Trattato abroga la vigente Convenzione tra Italia e Costa Rica per la reciproca estradizione dei malfattori firmata a Roma il 6 maggio 1873 sostituendola con uno strumento aggiornato ed in linea con la situazione attuale dove, in conseguenza delle assai intense relazioni bilaterali, si verifica anche un incremento dei fenomeni criminali che coinvolgono i due Paese. Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 22 articoli. Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 dispone che nel caso di estradizione processuale è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà, oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna, ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani. Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione. L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7. L'articolo 8 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di sessanta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 9. L'articolo 10 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna. L'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo Pag. 124susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio, non dovuto a cause di forza maggiore, per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. L'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona. L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista, ai sensi dell'articolo 15, la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute. Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 16 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 17. L'articolo 18, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Sato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 16 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 17. L'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'articolo 20 il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito. L'articolo 21 dispone che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica. L'articolo 22, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.
  Il Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale. Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Oficina de Asesorìa Tecnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalìa General della Repubblica del Costa Pag. 125Rica le Autorità centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta. Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati. Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato, lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale, e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali. È esclusa, ai sensi dell'articolo 23, qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato. Un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate. Si stabilisce che, a fonte di spese di natura straordinaria, le Parti si consultino per concordarne la suddivisione. Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica e le clausole finali del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.
  Il disegno di legge di autorizzazione e ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 4630 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che, quanto al trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015, esso va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad Pag. 126intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Unione europea, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù dell'accordo di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo. Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 25 articoli. Ai sensi dell'articolo 1, gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno (paragrafo 1). In generale, l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (paragrafo 2). Per i reati in materia fiscale è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in tale materia, sia differente da quella dello Stato richiedente (paragrafo 3). È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni (articolo 2, paragrafo 4). L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto; quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che vìoli i suoi diritti fondamentali; quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto. Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4. L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione. In particolare, l'articolo 6 individua Pag. 127le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia della Repubblica dell'Ecuador; sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative a eventuali modifiche delle autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico. L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna. L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti. L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo. L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 13, specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione. L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15). L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario. Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18. Ai sensi dell’ articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (paragrafo 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Sato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (paragrafo 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18. L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e l'articolo 21 riguarda la partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione. Ai sensi dell’ articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato verranno risolte mediante Pag. 128consultazione diplomatica (articolo 24). L'articolo 25 disciplina le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. Il Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto svolgimento delle procedure di ratifica. Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.
  Quanto al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015, esso intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il Trattato affianca, oltre al Trattato di estradizione all'esame della Commissione, anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, sottoscritta da entrambi i Paesi e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 334 del 1988. Con l'accordo in esame, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Con l'articolo 1 si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre sono previsti Il trattato di assistenza giudiziaria penale tra Italia ed Ecuador, lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendosi inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Fiscalia General del Estado della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta. Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della lex loci, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (articolo 6). Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Pag. 129Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9, mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione nello Stato richiedente. In relazione alla seconda ipotesi (di cui all'articolo 10 del Trattato). L'articolo 11 introduce il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa. L'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza, di cui al successivo articolo 14, lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto. Lo Stato richiesto assicura l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie (articolo 13). L'articolo 14 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano rispettivamente l'acquisizione di documenti pubblici, di documenti e beni, le attività finalizzate all'acquisizione di detti documenti e beni e segnatamente perquisizione, sequestro e confisca, nonché gli accertamenti bancari e finanziari. Ai sensi dell'articolo 19 sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la norma, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato, lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale che processuale e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali. È esclusa dall'articolo 23 qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato. Un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina il riparto delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate. Gli articoli 26 e 27, infine, disciplinano, rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato rimesse alla consultazione tra le Autorità centrali e, in caso di mancato accordo, per via diplomatica e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato, le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.
   Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Pag. 130dell'Ecuador, entrambi fatti a Quito il 25 novembre 2015, si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa e di una relazione tecnica.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» demandate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.
C. 4684 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che il disegno di legge, approvato dal Senato il 4 ottobre 2017, ha per oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL); nonché del Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF). Si segnala altresì che nel corso dell'esame al Senato apposito emendamento della Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama ha aggiunto al disegno di legge anche la ratifica del Protocollo alla Convenzione XFEL, Protocollo concernente l'adesione della Spagna, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.
  Osserva che la Convenzione XFEL si inserisce nell'omonimo progetto «European XFEL», allo scopo di realizzare una grande infrastruttura di ricerca per la produzione di raggi coerenti ad altissima brillanza, nonché per il loro utilizzo quale sorgente di luce per fotografare e filmare con risoluzione a livello atomico processi biologici e chimici della materia, tanto condensata quanto allo stato di plasma. L'infrastruttura European XFEL dovrebbe porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne le conoscenze scientifiche fondamentali e le loro applicazioni in diversi campi (biologico, biomedicale e dei nuovi materiali). Dal punto di vista teorico e applicativo, la possibilità di produrre ogni secondo migliaia di pacchetti ultradensi di quanti di luce, coerenti e di dimensione atomica, deriva dallo sviluppo del processo SASE-FEL e della tecnologia superconduttiva TESLA, cui l'Italia ha fornito contributi essenziali, specialmente dal punto di vista della teoria generale. Va del resto ricordato che il direttore del progetto European XFEL il è un italiano, Massimo Altarelli. Il progetto XFEL vive una sua dimensione autonoma dal 2005, dopo essere nato ad Amburgo quale appendice del progetto Pag. 131internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, di generazione successiva a quello ben noto del CERN di Ginevra. L'articolo 1 è dedicato alla realizzazione dell'impianto XFEL, e ne affida la costruzione e l'esercizio a una Società a responsabilità limitata soggetta di norma alla legge tedesca, il cui Statuto è accluso alla Convenzione come allegato. La Società European XFEL svolge esclusivamente attività a scopi pacifici (comma 1). Il comma 2 prevede che i soci di detta Società siano enti competenti designati dalle Parti contraenti tramite comunicazione scritta che dovrà pervenire a tutte le altre Parti. Infine (comma 3) la Società European XFEL collaborerà alla costruzione e all'esercizio dell'impianto con il DESY di Amburgo, sulla base di un accordo a lungo termine. Dopo l'articolo 2, dedicato alla denominazione ufficiale della Società European XFEL, l'articolo 3 prevede che organi della Società siano l'Assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione. L'articolo 4, comma 1, stabilisce che ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a mettere a disposizione dei soci per cui è responsabile i fondi a copertura delle quote di contribuzione al bilancio della Società European XFEL, come stabilite al successivo articolo 5. Il comma 5 prevede che i costi di costruzione dell'impianto XFEL non dovranno superare l'importo di 1.082 milioni di euro in riferimento al livello dei prezzi del 2005. In base al comma 7 l'Assemblea dei soci esamina almeno una volta l'anno i costi di costruzione e di messa in servizio a consultivo e preventivo: in caso di rischio di pregiudizio per la realizzazione soddisfacente delle infrastrutture, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, dispone le necessarie misure di contenimento delle spese per il rispetto del limite di 1.082 milioni di euro precedentemente richiamato. Tuttavia l'Assemblea, ai sensi del comma 8, può approvare all'unanimità una modifica ai costi di costruzione e messa in servizio. Oltre a stabilire come già ricordato le quote nazionali di partecipazione alle spese di costruzione e messa in servizio dell'impianto XFEL, l'articolo 5 specifica che l'utilizzo dell'impianto da parte della comunità scientifica di una delle Parti contraenti presuppone il contributo adeguato dei soci espressi da detta Parte contraente in relazione alla copertura dei costi di esercizio dell'impianto medesimo. Eventuali variazioni delle quote di contribuzione, o il trasferimento di una quota o di parti di essa, sono regolamentati dallo Statuto della Società European XFEL – ove si conferisce all'Assemblea dei soci la facoltà di deliberare in materia. L'articolo 6, affinché l'utilizzo dell'impianto XEL risponda a criteri di eccellenza scientifica e di utilità sociale, prevede che la valutazione delle proposte per realizzare esperimenti e più in generale per l'utilizzo dell'impianto sia sottoposta alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Società European XFEL. L'Assemblea dei soci curerà altresì l'equilibrio tra l'utilizzo dell'impianto XFEL da parte di una comunità scientifica nazionale e il livello di contribuzione dei soci di detta Parte contraente. L'articolo 7 è dedicato alla circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche, che ciascuna delle Parti contraenti della Convenzione si adopererà per agevolare. L'articolo 8 detta norme a copertura degli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'IVA, mentre l'articolo 9 regola gli accordi con altri utenti, prevedendo in particolare che la Società European XFEL, previa unanime approvazione dell'Assemblea dei soci, può stipulare accordi per consentire l'utilizzo a lungo termine dell'impianto XFEL da parte di governi o gruppi di governi non aderenti alla Convenzione, ovvero da parte di istituzioni o organizzazioni degli stessi. L'articolo 10 regola la proprietà intellettuale, intesa conformemente all'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. È poi previsto che i rapporti fra le Parti contraenti in questa materia siano disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati, ovvero dalle disposizioni degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e le Parti contraenti non appartenenti all'Unione. Pag. 132In base all'articolo 11 la Parte contraente tedesca si impegna a favorire l'accesso alle scuole internazionali pubbliche e private nel proprio territorio dei figli dei dipendenti della Società European XFEL o a quelli di altro personale distaccato che collabora con la Società medesima. L'articolo 12 regola le controversie sull'interpretazione o l'applicazione della Convenzione XFEL e prevede (comma 1) l'impegno delle Parti a comporle mediante soluzione negoziata. Peraltro ciascuna delle Parti, in carenza di un accordo, può intentare una procedura presso un tribunale arbitrale (comma 2): i successivi commi 3-9 regolano la composizione e le procedure del tribunale arbitrale. L'articolo 13 prevede che il depositario della Convenzione XFEL è la Repubblica federale di Germania: è previsto (comma 3) che prima dell'entrata in vigore le Parti contraenti possano decidere l'applicazione provvisoria di una parte o di tutta la Convenzione stessa. In base all'articolo 14 un qualsivoglia Governo, successivamente all'entrata in vigore della Convenzione XFEL, può aderire alla stessa previo consenso di tutte le Parti contraenti: uno specifico accordo disciplinerà le condizioni di adesione. Tuttavia i governi che dovessero aderire alla Convenzione entro un periodo di sei mesi dalla firma iniziale della stessa beneficeranno delle stesse condizioni delle Parti contraenti. In base all'articolo 15, comma 1, la durata della Convenzione è prevista fino al 31 dicembre 2026: successivamente la Convenzione resterà in vigore per successivi periodi di cinque anni, previa riconferma dell'indirizzo scientifico e tecnico dell'impianto, accordata sulla base di un documento di revisione approvato dall'Assemblea della Società European XFEL. Il comma 2 prevede la possibilità che una delle Parti possa recedere dalla Convenzione con preavviso di tre anni dalla notifica al governo tedesco: tuttavia il recesso potrà avere effetto esclusivamente alla data del 31 dicembre 2026, ovvero allo scadere di ogni successivo quinquennio. Prima che l'eventuale recesso di una delle Parti abbia effetto (comma 3) le modalità di partecipazione di detta Parte ai costi di eventuale smantellamento dell'impianto e degli edifici della Società European XFEL, nonché alla copertura di eventuali perdite, vengono concordate dalle Parti contraenti. In base all'articolo 16, dedicato all'eventuale dismissione degli impianti XFEL, la Parte contraente tedesca si fa carico dei costi smantellamento che eccedano l'importo doppio del bilancio operativo annuale, calcolato in base alla media degli ultimi cinque anni di esercizio. Infine l'articolo 17 prevede la possibilità di modificare l'allegato alla Convenzione – ovvero lo Statuto della Società European XFEL –, nonché i documenti tecnici, su decisione dell'Assemblea della Società stessa, senza necessità di revisione della Convenzione, purché le modifiche non contrastino con le norme della medesima. L'articolo 17 stabilisce l'allegato Statuto della Società European XFEL quale parte integrante della Convenzione, ed elenca inoltre i documenti tecnici di riferimento della Convenzione medesima.
  Per quanto concerne il Protocollo alla convenzione XFEL riguardante l'adesione alla medesima del Regno di Spagna, esso consta di un preambolo e quattro articoli, il primo dei quali sancisce l'adesione spagnola alla Convenzione in qualità di Parte contraente, alle stesse condizioni concesse alle altre Parti precedentemente. L'articolo 2 stabilisce una deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della Convenzione XFEF, al fine di consentire alla Spagna di contribuire ai costi di costruzione con 11 milioni di euro, ai prezzi di riferimento del 2005. L'articolo 3 sancisce l'entrata in vigore del Protocollo in oggetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica al governo tedesco, depositario della Convenzione XFEL, della conclusione delle procedure nazionali di approvazione da parte di tutti i governi firmatari del Protocollo. Infine, l'articolo 4 sancisce l'approvazione spagnola dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009. Contestualmente la Conferenza dei plenipotenziari Pag. 133prende atto della acclusa dichiarazione del governo del Regno di Spagna, in base alla quale il paese iberico si riserva di riesaminare la sua partecipazione attiva alla fase operativa dell'impianto XFEL due anni dopo l'inizio di detta fase, e di poter decidere, immune da penali, di ritirarsi con un preavviso di un anno. Diversamente, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per ulteriori tre anni e, in caso di dismissione del progetto XFEL, la Spagna adempirà pienamente ai propri oneri – se invece il Paese avesse deciso di ritirarsi dopo il primo riesame dovrà sostenere solo il 50 per cento dei costi di dismissione di sua spettanza ai sensi della Convenzione XFEL.
  Il disegno di legge, come già ricordato, ha per oggetto anche il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone. Al Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, basato a Grenoble, partecipano 12 Paesi membri e cioè Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia; vi sono inoltre otto Paesi che partecipano in qualità di collaboratori e cioè Austria, Portogallo, Israele, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Sudafrica. Il Laboratorio europeo di sincrotrone ha un bilancio annuale di circa 80 milioni di euro, con uno staff di oltre seicento persone e più di 3.500 scienziati in visita all'infrastruttura ogni anno. Il Laboratorio produce raggi X per ricerche e applicazioni in varie discipline, ed è considerato il miglior sincrotrone per raggi X di alta energia al mondo. Il carattere di eccellenza del Laboratorio ha consentito di ottenere lo stanziamento di fondi per un piano di adeguamento che dovrebbe mantenere il primato del Laboratorio medesimo per altri venti anni almeno. Nel giugno 2014 i Paesi membri della Convenzione ESRF hanno approvato la richiesta russa di accedere alla Convenzione, mediante un apposito Protocollo. A questo scopo la Russia ha fornito un contributo una tantum di 10 milioni di euro per i costi di costruzione del Laboratorio, che sono stati finalizzati all'aggiornamento e rafforzamento delle risorse scientifiche dello stesso. L'adesione della Russia ha comportato inoltre l'acquisizione da parte di questo Paese di una quota del 6 per cento della Società ESRF, pari ad un contributo annuale al bilancio totale di 5.261.000 euro. Il Protocollo ridefinisce contestualmente le quote proprietarie del Laboratorio e i contributi annuali da parte di alcuni Paesi: nel caso dell'Italia, il contributo annuale viene ridotto dal 15 al 13,2 per cento. Tale riduzione è stata concordata in seno al Consiglio di amministrazione del Laboratorio, onde allineare la percentuale del contributo italiano all'utilizzazione media dell'infrastruttura da parte della comunità scientifica italiana nell'ultimo decennio. La quota italiana, del resto, era già stata ridotta, per il periodo 2011-2014 e transitoriamente, alla medesima quota del 13,2 per cento, il che vuol dire un contributo italiano annuo di 11.286.600 euro. Il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costituzione e sulla gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone consta di un preambolo e di cinque articoli. L'articolo 1 sancisce l'adesione della Russia alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 12 della stessa, grazie all'acquisizione del 6 per cento delle quote della Società ESRF. L'articolo 2 prevede il versamento da parte della Russia di un contributo una tantum di 10 milioni di euro, IVA esclusa, quale indennità per i costi di costruzione, da dedicare specificamente all'aggiornamento e al rafforzamento delle risorse scientifiche della Società ESRF. Il contributo è da corrispondere entro un anno successivo alla data della firma del Protocollo in oggetto. L'articolo 3 contiene le modifiche apportate dal Protocollo alla Convenzione ESRF, le quali riguardano anzitutto il preambolo, e poi la sostituzione dell'articolo 6, comma 3, al fine di consentire la rivalutazione della partecipazione percentuale dei vari Stati parti ai costi operativi del Laboratorio europeo. È inoltre previsto un aumento delle contribuzioni Pag. 134delle Parti contraenti o di governi che aderiscano successivamente alla Convenzione, onde ridurre il contributo dei soci di parte francese al 26 per cento e, dopo aver raggiunto questo obiettivo, per ridurre i contributi dei membri di ogni Parte contraente proporzionalmente al loro contributo attuale, non al disotto tuttavia della soglia del 4 per cento. L'articolo 4 prevede che gli Statuti della Società ESRF, riportati nell'allegato I alla Convenzione, saranno modificati ai sensi del Protocollo in oggetto, il quale (articolo 5) entrerà in vigore un mese dopo la notifica al governo francese, depositario della Convenzione ESRF, da parte di tutti gli Stati contraenti firmatari del Protocollo e del governo della Federazione russa, di aver espletato le procedure interne richieste.
  Il disegno di legge in esame consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione XFEL e del relativo Protocollo, nonché del protocollo alla convenzione ESRF. L'articolo 3 autorizza il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione XFEL, a sottoscrivere quote della Società European XFEL in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana complessiva. L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 7 novembre 2017.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.
Emendamenti C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 7 novembre 2017.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Emendamenti Doc XXII, n. 81 Coppola.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 7 novembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

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