CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
Pag. 12

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.
Atto n. 467.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatrice per la VII Commissione, ricorda che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 35 della legge 220 del 2016, la quale si pone come obiettivo di disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo in materia sistematica ed organica. Sottolinea come il mondo del cinema sia particolarmente esposto all'andamento della domanda e ai meccanismi di mercato, che tendono a favorire le grandi major, a rendere faticoso l'affermarsi di pellicole più impegnate e sofisticate e ad avvalersi di prestazioni lavorative secondo schemi molto precarizzati, sia per estensione temporale sia per mansioni. Da questo punto di vista, l'affermarsi della tecnologia sta inducendo una decisa accelerazione nella modifica dei processi produttivi, che comunque nel settore cinematografico sono sempre stati all'avanguardia (gli effetti speciali e la manipolazione digitale delle immagini costituiscono da tempo un patrimonio acquisito). A chi lavora in questo ambito, si richiede pertanto Pag. 13un costante aggiornamento professionale e una tensione all'innovazione che però non porta necessariamente all'affermazione economica degli addetti, che spesso rimangono senza garanzie effettive. Evidenzia che il decreto legislativo all'esame tenta di offrire chiarimenti interpretativi del decreto n. 81 del 2015 (il cosiddetto jobs act) e prevede poi l'introduzione di linee guida per tutto il territorio nazionale relative alla classificazione delle prestazioni che si articola in 5 classi: sviluppo e pre-produzione; produzione; postproduzione; distribuzione; esercizio. In chiusura, ricorda che il dinamismo e la pluralità di operazioni lavorative e intellettuali interessate dall'industria cinematografica sono ben presenti alla Commissione cultura, la quale si è occupata a lungo di questo mondo tanto ricco e variegato quanto poco identificato sul piano normativo. Si riferisce in particolare alla legge sull'impresa culturale e creativa, che è stata di recente approvata dalla Camera e trasmessa al Senato.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice per la XI Commissione, riallacciandosi all'esposizione della collega Narduolo, segnala preliminarmente che il provvedimento è volto al riordino e all'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i princìpi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, il cosiddetto Jobs Act, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega si riferiscono, specificamente, al conseguimento di obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al rafforzamento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro, al riordino dei contratti di lavoro per renderli maggiormente coerenti con le esigenze del settore cinematografico e audiovisivo, nonché alla previsione di misure adeguate alle modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa o professionale. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la stesura del provvedimento è stata preceduta da una interlocuzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo, seguita da un esame dei temi emersi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si evidenzia come, in tale ambito, sia risultato che il settore dello spettacolo gode già attualmente di particolari specifiche misure e deroghe in tema di lavoro, dovute alle proprie peculiarità organizzative, anche a seguito dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014. La relazione sottolinea, quindi, che, all'esito dell'istruttoria condotta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenuto conto dei criteri di delega, è emersa l'opportunità di introdurre alcuni chiarimenti sull'applicazione di determinate misure di deroga, anche al fine di ridurre possibile contenzioso.
  Venendo al contenuto, segnala che l'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attuativo della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act, disponendo che i contratti a tempo determinato conclusi per la produzione di opere audiovisive siano esenti dall'applicazione dei limiti, pari al 20 per cento dei contratti a tempo indeterminato, vigenti, in via generale, per la stipulazione di tali contratti. Al proposito, in base alla disposizione modificata, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi. In caso di violazione del suddetto limite percentuale non è prevista la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, ma per ciascun lavoratore Pag. 14si applica una sanzione amministrativa, graduata in relazione all'ampiezza della violazione del limite numerico. I suddetti limiti nonché eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi non si applicano a diverse categorie di contratti a tempo determinato, tra le quali rileva, in particolare, quella relativa a contratti stipulati per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, mentre con riferimento al settore radiofonico o televisivo, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 consente l'esenzione dalle limitazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili unicamente in relazione a specifici programmi, l'estensione al settore della produzione di opere audiovisive, disposta dalla norma in esame, appare invece di portata generale, non essendo legata alla realizzazione di specifici prodotti. Ricorda, per completezza, che gli altri contratti a tempo determinato ai quali non si applica il richiamato «tetto» sono quelli stipulati: nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi; da imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite; per lo svolgimento di attività stagionali; per sostituzione di lavoratori assenti; con lavoratori di età superiore a 50 anni; tra università private incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa; tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici (ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale) e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Sottolinea che la relazione illustrativa e l'analisi di impatto della regolamentazione che accompagnano il provvedimento evidenziano che la modifica, al pari di quella recata dal successivo articolo 2, intende fornire un chiarimento interpretativo di quanto già previsto dalla normativa vigente, tenendo conto che la terminologia utilizzata nelle disposizioni che già prevedono deroghe e misure specifiche per il settore dello spettacolo è spesso risalente. Si richiama in particolare l'interpello n. 6 del 2014 nel quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intervenendo in merito alla non applicazione ai lavori stagionali della disciplina in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine, ha chiarito che nella categoria dei lavori stagionali o a ciclo stagionale rientra anche il settore dello spettacolo, ossia «tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio». Fa presente, poi, che l'articolo 2 precisa che le attività che si svolgono nel settore dello spettacolo rientrano tra le attività svolte in cicli stagionali alle quali la normativa vigente e, in particolare, l'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, riconosce la possibilità di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato, attraverso contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ricorda che il richiamato articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015 disciplina l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, disponendo che con tale contratto possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti tra i 18 e i 29 anni di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il suddetto contratto può essere stipulato a partire dai 17 anni. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla Pag. 15base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento. La durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento, sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La formazione professionalizzante è integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
  Quanto al riferimento alle attività svolte in cicli stagionali nel settore dello spettacolo, la relazione illustrativa richiama nuovamente quanto precisato dall'interpello n. 6 del 2014, ai sensi del quale nel lavoro «svolto in cicli stagionali», rientra anche quello nel settore dello spettacolo, ivi inclusi il cinema e l'audiovisivo Si tratterebbe, in sostanza, di un chiarimento interpretativo di quanto già consentito dalla disciplina vigente, precisandosi che la scelta del termine «spettacolo» è dovuta a ragioni di coerenza interna al decreto legislativo n. 81 del 2015, anche al fine di evitare probabile contenzioso. L'articolo 3 rimette a una intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di linee guida e criteri per l'adozione di una classificazione nazionale uniforme, anche ai fini dei percorsi di qualificazione professionale, per le professioni artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo che operano nelle diverse fasi di attività individuate dalla legge n. 220 del 2016, ossia sviluppo e pre-produzione, produzione, post-produzione, distribuzione ed esercizio, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.
  Da ultimo, fa presente che l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La procedura per l'adozione del decreto legislativo è recata dall'articolo 36 della legge n. 220 del 2016. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La procedura prevede la previa acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  Rispetto alla sequenza temporale indicata, la lettera di trasmissione del provvedimento in esame alle Camere sottolinea tuttavia che, in considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza della delega, ovvero dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, lo schema è stato trasmesso al Parlamento pur in assenza dei pareri previsti. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono sulle osservazioni del Governo entro dieci Pag. 16giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
  Ricorda, infine, che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nel ricordare brevemente le tappe dell’iter sin qui seguìto, comprese le audizioni informali svolte dall'11 luglio al 21 settembre 2017, in mancanza di obiezioni da parte dei membri di entrambe le Commissioni, ritiene che si possa dichiarare senz'altro concluso l'esame preliminare. Propone che sia istituito un Comitato ristretto.

  (Le Commissioni consentono).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, invita pertanto i gruppi a designarne i membri e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.