CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2017
898.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 25 ottobre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e deriva dallo stralcio dell'articolo 34 del disegno di legge Atto Senato n. 2287 recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», approvato definitivamente e divenuto la legge n. 220 del 2016.Pag. 103
  Venendo al merito del disegno di legge, che consta di sette articoli, rileva che l'articolo 1 inquadra l'intervento normativo nella cornice degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e dei principi di cui all'articoli 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. In particolare, sulla base del comma 1, la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo, riconosce il suo valore formativo nonché quello delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando, altresì, la tutela dei lavoratori del settore, e, infine ne riconosce l'utilità sociale. Osserva che il successivo comma 2 individua le attività artistiche svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, promosse e sostenute sulla base del provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle attività teatrali; delle attività liriche, concertistiche e corali; delle attività musicali popolari contemporanee; delle attività di danza classica e contemporanea; delle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché delle attività di spettacolo viaggiante; delle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al comma 4 sono elencate le finalità dell'intervento pubblico, tra cui segnala, alla lettera i), la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti.
  Passa, quindi, all'articolo 2, che, al comma 1, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti, mediante l'adozione di un testo unico, denominato «codice dello spettacolo», al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Segnala che, a fronte dei principi e dei criteri direttivi comuni a tutti i settori elencati al comma 2, i successivi commi introducono criteri specifici per i singoli settori. Infatti, il comma 3, con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, introduce sia uno specifico criterio direttivo per l'esercizio della delega, concernente le modalità di ripartizione del contributo statale, sia ulteriori parametri, tra i quali rilevo, alle lettere a) e b) in particolare, il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle fondazioni nonché la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti di tale figura. Il successivo comma 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega riferita ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Tra questi rileva, in particolare, la lettera a), che prevede l'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base, tra gli altri, dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori. Segnala, poi, che, alla lettera g), che riguarda in particolare il settore della danza, si prevede, al capoverso 2, tra l'altro, l'individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione all'insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.
  Si sofferma, in particolare, sulla lettera l), che prevede il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e in coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino, in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative.Pag. 104
  Ricorda che, sulla base del citato articolo 2099 del codice civile, la retribuzione del lavoratore può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il lavoratore può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
  Il comma 5 disciplina l’iter di approvazione dei decreti legislativi, che prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dal momento che, ai sensi del successivo comma 6, da essi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora tuttavia essi si determinino e non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi medesimi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti misure finanziarie.
  Passa all'articolo 3, che dispone l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche di settore nonché nell'individuazione della destinazione delle risorse pubbliche. Tra i compiti assegnati al Consiglio, segnala in particolare l'organizzazione di consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni medesime.
  Il Consiglio superiore è composto da undici personalità del settore, di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da quattro membri scelti dal medesimo Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.
  Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie sono assicurate dal Ministero stesso nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente. La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto del medesimo Ministro per la definizione delle modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore nonché del regime di incompatibilità dei suoi componenti, ai quali spetta unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Contestualmente, la norma provvede alla soppressione della Consulta per lo spettacolo, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, e all'attribuzione delle sue funzioni al Consiglio superiore.
  Rileva che l'articolo 4 dispone l'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 e, contestualmente, autorizza la spesa di 4 milioni di euro nel 2018 per attività culturali nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
  Segnala, poi, che l'articolo 5, ai commi 1 e 2, estende il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, anche alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Ricorda che i successivi commi 3 e 4 estendono l'applicazione anche a decorrere dal 1o gennaio 2018 del credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché Pag. 105delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, introdotto, limitatamente al triennio 2014-2016, dall'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, ampliandone l'estensione anche alle opere terze.
  Fa presente, infine, che l'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 7 differisce al 31 dicembre 2019 il termine per la classificazione delle fondazioni lirico-sinfoniche come fondazioni lirico-sinfoniche o come teatri lirico-sinfonici, fissato al 31 dicembre 2018 dall'articolo 24 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.
Nuovo testo C. 141 Antezza.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 25 ottobre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Luisella Albanella, per la sua relazione introduttiva.

  Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, segnala che il provvedimento, che consta di quattro articoli, definisce, all'articolo 1, la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta come uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale. Il Piano, infatti, deve proporre indicazioni di carattere strutturale e organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza nei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente.
  Rileva che l'articolo 2 rinvia ad uno specifico decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere del Consiglio superiore di sanità, la definizione di linee guida, aggiornate con cadenza triennale, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali individuati dal successivo articolo 3. Le linee guida, in particolare, definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di «terapia intensiva aperta». Segnala che, tra le caratteristiche che tale modello deve avere, si prevede anche la definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione.
  Come già segnalato, osserva che l'articolo 3 definisce i compiti delle regioni per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta. In particolare, esse devono procedere alla trasformazione degli attuali reparti di terapia intensiva e, a tale fine, organizzano corsi di formazione periodici per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l’équipe medico-infermieristica, il paziente ed i familiari.
  Infine, rileva che, sulla base dell'articolo 4, lo stato di attuazione del provvedimento, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è valutato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

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  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta del 2 agosto scorso la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge e che tale comitato ha concluso i propri lavori lo scorso 19 ottobre, con l'elaborazione di un testo unificato che la relatrice propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Titti Di Salvo, perché illustri brevemente il contenuto della proposta di testo unificato.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, illustrando sinteticamente il contenuto del testo unificato che propone che la Commissione adotti come testo base (vedi allegato), osserva che esso rappresenta lo sforzo di portare a unità i testi delle proposte di legge originarie e gli spunti forniti dalle tante audizioni che la Commissione ha svolto. Dopo avere osservato che il testo è comunque suscettibile di miglioramenti e modifiche, intende soffermarsi su quelli che giudica gli assi portanti della sua proposta. In primo luogo, sottolinea che l'importanza e il peso degli istituti previdenziali la cui governance è oggetto del provvedimento richiedono che l'assetto dei poteri decisionali sia definito in maniera certa e univoca, superando l'attuale sistema monocratico, con la previsione di un Consiglio di amministrazione, indicato, come del resto anche il presidente, dal Governo e a cui sono attribuite funzioni ben definite.
  In secondo luogo, evidenzia che la proposta di testo unificato si fonda su un assetto duale, in cui la funzione amministrativa e gestionale è nettamente definita e distinta dalla funzione di indirizzo e vigilanza, chiaramente imputate ad organi diversi. Si tratta di una soluzione, a suo avviso, necessaria per la prevenzione dei conflitti, scopo al quale non basterebbe il semplice buon senso, criterio che, comunque, deve essere sempre alla base dei rapporti tra i diversi organi.
  Infine, la proposta reca una delega al Governo per il riordino e la definizione delle rappresentanze territoriali dell'INPS e dell'INAIL.
  Tiene a sottolineare, inoltre, che, per ogni organo, sono specificati in maniera chiara ed inequivoca l'imputazione del potere di nomina, le funzioni e i rapporti con gli altri organi del medesimo istituto. Infine, ricorda con soddisfazione l'inserimento nel testo della previsione della clausola antidiscriminatoria, per evitare squilibri di genere all'interno degli organi collegiali, e la previsione della partecipazione alle riunioni del Consiglio di strategia e vigilanza del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di soggetto cui compete la vigilanza sugli enti nonché soggetto terzo.
  Conclusivamente, sottolinea con apprezzamento la fattiva collaborazione dei rappresentanti dei diversi gruppi nel Comitato Pag. 107ristretto, evidenziando che essa ha consentito la redazione di un testo equilibrato che, si compiace di sottolineare, parte da un'iniziativa parlamentare e si augura possa arrivare al termine del proprio iter.

  Irene TINAGLI (PD), ringraziando la relatrice per il complesso lavoro svolto, si augura che la Commissione possa svolgere sul testo proposto una discussione approfondita, soprattutto per il superamento di alcune criticità da lei ravvisate, tra le quali cita, a titolo di esempio, la composizione del Consiglio di amministrazione degli istituti. A suo avviso, infatti, l'eccessiva numerosità dei componenti, che peraltro svolgono la propria funzione a tempo pieno, potrebbe portare al sorgere di conflitti con la dirigenza degli enti o, anche, ad una discutibile frammentazione delle competenze. Ravvisa, inoltre, la necessità di approfondire anche le disposizioni riguardanti il Consiglio di strategia e vigilanza, in relazione al coinvolgimento, a suo parere eccessivo, degli stakeholder in alcuni aspetti gestionali rilevanti, anch'esso foriero di conflitti e sovrapposizioni. Reputa opportuno, inoltre, affrontare con maggiore profondità la questione del rapporto tra il Governo e il Consiglio di amministrazione e rafforzare gli strumenti di definizione di indirizzi ed obiettivi degli istituti, ritenendo preferibile coinvolgere in tale ambito il Governo piuttosto che gli stakeholder.

  Cesare DAMIANO, presidente, in qualità di primo firmatario di una delle proposte di legge all'origine del testo unificato proposto, si dichiara estremamente soddisfatto del lavoro svolto dalla relatrice, la cui architrave è la previsione di un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri impegnati a tempo pieno. Osserva, del resto, che l'attuale modello monocratico di governance degli Istituti non ha evitato l'insorgere di conflittualità anche forti, come dimostrano gli accadimenti più recenti.
  Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, secondo quanto prospettato dalla relatrice, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  La Commissione approva la proposta di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 556 Damiano, n. 2210 Baldassarre e n. 2919 Placido, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Cesare DAMIANO, presidente, come già prospettato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 19 ottobre, propone che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al testo unificato testé adottato come testo base sia fissato alle ore 18 di giovedì 26 ottobre.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Cesare DAMIANO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 24 ottobre 2017.

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 24 ottobre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

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