CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2017
898.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge A.C. 4652, trasmesso alla Camera dei deputati il 21 settembre 2017 e risultante dallo stralcio dell'articolo 34 dell'A.S. 2287 (presentato dal Governo e recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»), deliberato nella seduta del 6 ottobre 2016, che è stato approvato dalla Assemblea del Senato il 20 Pag. 32settembre 2017, con assorbimento dell'A.S. 459 e dell'A.S. 1116. Rammenta che lo stesso, modificato durante l'esame parlamentare, è collegato alla manovra di finanza pubblica.
  Segnala che il provvedimento consta di 7 articoli.
  Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta attinenza della Commissione Giustizia, rileva che la lettera o) del comma 4 dell'articolo 1, prevede che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, tra le altre, le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale.
  In materia, ricorda le previsioni recate dall'articolo 6, commi 1-3, del decreto-legge 91/2013 (legge 112/2013), che, in particolare, al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei, ha demandato ad un decreto interministeriale Mibact-MEF, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l'individuazione, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione degli stessi soggetti interessati, di beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, da destinare a studi di giovani artisti italiani e stranieri. Gli immobili in questione devono essere individuati fra quelli non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.
  Rileva che i beni individuati sono locati o concessi per un periodo non inferiore a 10 anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi dall'ente gestore, che predispone un bando pubblico ai fini della loro assegnazione ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale.
  Fa presente che, per le medesime finalità, tra i beni immobili individuati possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011). Anche le regioni, le province, i comuni possono dare in locazione, su richiesta, i beni di loro proprietà.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella giornata odierna, la proposta di legge, di iniziativa del deputato Fanucci, C. 4407, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia», nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Rammenta che il provvedimento si propone di realizzare un complessivo riordino del settore termale, dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro Pag. 33dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni.
  In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, avverte che si soffermerà sulle disposizioni di carattere sanzionatorio, cui si fa riferimento all'articolo 1, lettera m), della proposta di legge. In particolare, fa presente che la lettera m) aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere. Più in dettaglio, si incrementa la sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che effettuano pubblicità illecita, prevedendo che la condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro (lettera m) n. 1). Nell'ipotesi di erogazione da parte di centri estetici e dei centri benessere delle prestazioni di cure termali, si commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a euro 100.000.
  In proposito, rammenta che l'articolo 14 della legge n. 323 del 2000 dispone, al comma 1, che l'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.
  Evidenzia che lo stesso articolo 14, al comma 2, dispone che è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 e 25.822 euro la pubblicità effettuata in violazione di quanto sopra disposto e di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, secondo cui i termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae», «spa (salus per aquam)» debbono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.
  Fa presente che, ai sensi del comma 3, l'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cure termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da 2.582 a 51.645 euro.
   Ricorda, tuttavia, che il recente decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato (articolo 1, comma 1), assoggettandole alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda; non sono, invece, depenalizzati gli illeciti previsti da un catalogo di leggi specificamente indicate in un allegato allo stesso decreto legislativo.
  Segnala che l'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che la citata sanzione amministrativa pecuniaria sia determinata nei seguenti limiti minimi e massimi: da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
  Ciò premesso, propone di esprimere, sul provvedimento in titolo parere favorevole, con una condizione (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare il nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 1932 e C. 4161, recante «Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati».
  Rammenta che il provvedimento si compone di quattro articoli, rispettivamente relativi alla disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (articolo 1), alle disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera (articolo 2), alle denominazioni del pane integrale (articolo 3), mentre l'articolo 4 reca l'entrata in vigore del provvedimento.
  Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta attinenza della Commissione Giustizia, segnala che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, dispone che, a tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, prevedendo, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine integrale.
  Al riguardo, rammenta che il citato articolo 13, comma 1, lettera c), rinvia a sua volta a quanto stabilito dall'articolo 44, primo comma, lettera c) della legge 4 luglio 1967, n. 580 (recante disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, del pane e delle paste alimentari) dove si dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa sino a lire 3.000.000. A norma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.689, l'entità della sanzione non può essere inferire a 10 euro.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole, con una condizione, sul provvedimento in titolo (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che l'Ufficio di presidenza integrato di rappresentanti dei gruppi, testé riunitosi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere che la Commissione Giustizia sia autorizzata, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, a trasmettere rilievi alla I Commissione, sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della Pag. 35revoca dello status di protezione internazionale» (Atto del Governo n. 464), per i profili di propria competenza. Segnala, infatti, che l'articolo 2 del suddetto decreto legislativo prevede modifiche al procedimento giurisdizionale relativo ai minori stranieri non accompagnati, concentrandone tutte le fasi presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni.

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.
C. 4512 Ferranti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenute da parte del relatore, onorevole Dambruoso, e dell'onorevole Ferraresi alcune richieste di audizione sul provvedimento in titolo. In particolare, fa presente che l'onorevole Ferraresi ha indicato, tra i soggetti da audire, rappresentanti di alcune «correnti» della Associazione Nazionale Magistrati. Poiché la proposta di legge in discussione è volta a spiegare effetti sulle modalità di presentazione delle liste elettorali per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, rileva l'opportunità che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella prossima riunione utile, valuti la possibilità di procedere all'audizione dei rappresentanti di tutte le correnti interne all'Associazione nazionale magistrati, in conformità ai rispettivi statuti.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta sospesa alle 13.45 riprende alle 14.15.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che, relativamente al provvedimento in discussione, sono state presentate alcune proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 3 ottobre scorso.
  Avverte, inoltre, che sono stati presentati dal relatore, onorevole Berretta, gli emendamenti 1. 100 e 2.100 (vedi allegato 3). Fissa, quindi, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore alle ore 17 della giornata odierna.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Berretta, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, con riferimento agli emendamenti Colletti 1.1 e 1.2, volti a far confluire all'interno della legge n. 247 del 2012 le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo, ritiene che la proposta dal collega Colletti sia meritevole di apprezzamento, ma che occorra, prima di effettuare tale modifica, verificare in quale maniera il testo in esame sarà emendato nel corso del prosieguo dei lavori. Invita, pertanto, al ritiro delle predette proposte emendative, esprimendo, altrimenti parere contrario. Invita, altresì, al ritiro di tutte le restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario, ad eccezione: degli identici emendamenti Dambruoso 2.7, Zan 2.8, Parisi 2.9 e Chiarelli 2.10, sui quali esprime parere favorevole purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4); dell'emendamento Schullian 2.14, sul quale esprime parere favorevole; degli identici emendamenti Zan 3.1, Pag. 36Parisi 3.2, Marotta 3.3, Dambruoso 3.4, nonché dell'emendamento Chiarelli 3.6, sui quali esprime parere favorevole purché riformulati, in identico testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Si riserva, inoltre, di esprimere il parere, all'esito di una più approfondita valutazione, sulle proposte emendative Di Lello 4.1 e 5.04. Raccomanda, in fine, l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.100 e 2.100.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, con riferimento alle proposte emendative Colletti 1.1 e 1.2, dichiara di condividere le valutazioni testé espresse dal relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.100 e 2.100, mentre si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative Di Lello 4.1 e 5.04. Sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme a quello del relatore.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI), nel ritenere che la proposta emendativa a sua firma 5.05 sia di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Di Lello 5.04, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo si sono riservati di svolgere ulteriori approfondimenti, chiede che anche tale proposta emendativa sia oggetto di più approfondita valutazione.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, in considerazione della richiesta testé formulata dal collega Chiarelli, si riserva di esprimere il parere anche sull'articolo aggiuntivo Chiarelli 5.05, nonché sulle identiche proposte emendative Marotta 5.02 e Cuomo 5.03, tutti volti a prevedere disposizioni transitorie.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con il relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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