CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 18 ottobre 2017.

Audizione informale dei rappresentanti di SOGEI, sulle problematiche relative alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.50.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi CASERO e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come alcuni deputati del gruppo M5S siano componenti anche della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, la quale oggi è convocata a partire dalle ore 13, e non possano pertanto partecipare alla seduta odierna della Commissione Finanze.

  Sandra SAVINO (FI-PdL), nel rilevare di essere componente, oltre che di questa Commissione, anche della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, chiede come si debba regolare nei casi, in questa fase piuttosto frequenti, nei quali vi sia contemporaneità tra gli orari di seduta di tali organi parlamentari.

  Maurizio BERNARDO, presidente, in merito al tema sollevato dai deputati Pesco e Sandra Savino, rileva come la questione della contemporaneità degli orari di seduta degli organi parlamentari si ponga per tutti i deputati che fanno parte di più Commissioni permanenti, o che fanno parte, oltre che di una Commissione permanente, anche di una o più Commissioni bicamerali. Al riguardo segnala come tale problematica non possa essere risulta dalla Presidenza della Commissione, ma possa certamente essere segnalata, anche dagli stessi gruppi parlamentari, in tutte le istanze parlamentari competenti.

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che la risoluzione è stata illustrata nella precedente seduta di discussione.

  Il Sottosegretario di Stato Pier Paolo BARETTA, nel ribadire la sua disponibilità a valutare senza alcuna preclusione l'atto di indirizzo, ricorda che nella precedente seduta di discussione i presentatori della risoluzione si erano riservati di fornire al Governo documentazione utile a chiarire meglio la portata della problematica da essa affrontata, in particolare per quanto riguarda i contratti di acquisto di titoli subordinati stipulati da molti risparmiatori con Banca Nuova, istituto di credito facente parte del gruppo Banca popolare di Vicenza.

  Dino ALBERTI (M5S) si riserva, a nome del Gruppo M5S, di fornire ulteriori elementi di documentazione in merito alle tematiche affrontate dalla risoluzione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

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7-01355 Sanga: Interventi sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che la risoluzione è stata illustrata in occasione della precedente seduta di discussione. Invita quindi il rappresentante del Governo a esprimere la sua valutazione sull'atto di indirizzo.

  Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la risoluzione in discussione tenga conto delle questioni emerse in materia nel corso degli ultimi due mesi, nonché delle risposte fornite dal Governo ad alcuni atti di sindacato ispettivo svolti nel corso delle ultime settimane, oltre che delle indicazioni prospettiche espresse dal Direttore dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione svoltasi ieri presso questa Commissione.
  In particolare sottolinea come, nella risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in materia, egli stesso aveva indicato il percorso che si è deciso di seguire per rispondere alla grave problematica emersa relativamente alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA. In proposito rileva come il Governo abbia provveduto in primo luogo a prorogare i termini di adempimento di tale obbligo di trasmissione, riservandosi inoltre di intervenire, in tempi molto rapidi, con una normativa di rango legislativo che preveda talune misure in merito.
  In primo luogo si provvederà a qualificare come sperimentale la prima fase di applicazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica di tali dati, escludendo pertanto l'applicazione delle previsioni sanzionatorie in caso di inadempimenti legati ai problemi di carattere informatico che si sono registrati.
  In secondo luogo si intende intervenire, per il futuro, facendo in modo che la trasmissione telematica costituisca uno strumento utile a contrastare l'evasione fiscale, senza tuttavia accollare ai contribuenti e agli intermediari fiscali adempimenti eccessivamente gravosi.
  In tale prospettiva si stabilirà che la periodicità nell'invio telematico dei dati non sia trimestrale ma più lunga, semplificando inoltre direttamente, in via normativa, i dati concernenti le fatture che è obbligatorio trasmettere, in considerazione del fatto che gli elementi fondamentali sono costituiti dalla partita IVA, dal codice fiscale e dall'ammontare dell'imponibile di imposta.
  Ulteriormente, si provvederà a riprendere talune buone pratiche, ad esempio utilizzando lo strumento della fattura riepilogativa, del resto già previsto dalla normativa vigente per gli importi di minore ammontare, il quale consente di accorpare più fatture.
  Esprime quindi una valutazione favorevole sulla risoluzione, che ritiene abbia opportunamente centrato le questioni in discussione.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, rilevando come essa riprenda molti dei temi e delle soluzioni già evidenziati nell'interrogazione a risposta immediata a sua prima firma 5-12296, svolta il 28 settembre scorso presso questa Commissione.

  Dino ALBERTI (M5S), nell'esprimere una valutazione sostanzialmente favorevole del gruppo M5S sulla risoluzione in discussione, ritiene tuttavia indispensabile che il Governo fornisca rassicurazioni circa il fatto che non si intende compiere alcun passo indietro rispetto all'obiettivo di estendere il più possibile lo strumento della fatturazione elettronica.
  Sottolinea, infatti, come tutti i problemi emersi in sede di applicazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture IVA saranno superati quando sarà pienamente operativo il predetto meccanismo della fatturazione elettronica.Pag. 90
  Alla luce di tali considerazioni, dichiara il voto favorevole del gruppo M5S sulla risoluzione.

  Il Viceministro Luigi CASERO condivide le considerazioni espresse dal deputato Alberti, ritenendo che esse potrebbero suggerire un'integrazione del testo della risoluzione. Sottolinea, infatti, come, in prospettiva, gli attuali strumenti di trasmissione telematica saranno superati dal sistema della fatturazione elettronica, il quale costituisce, oltre che un importante elemento per il contrasto all'evasione fiscale, anche un potente fattore di semplificazione dell'intero sistema, fino al punto di ipotizzare la possibilità di eliminare gli stessi registri IVA.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), con riferimento al secondo impegno della risoluzione, che prevede di ripristinare la possibilità di accorpare fatture di piccolo importo, ai fini degli obblighi di trasmissione in via telematica, chiede di comprendere meglio cosa si intenda per invio cumulativo delle fatture.

  Il Viceministro Luigi CASERO, in merito al quesito posto dal deputato Paglia, rileva come la fatturazione cumulativa, già prevista dalla normativa per importi inferiori a 300 euro, consenta di trasmettere solo il dato complessivo concernente più fatture, relative a ciascun cliente o fornitore. In proposito rileva come tale modalità non presenti particolari problematiche, in quanto consente comunque all'Amministrazione finanziaria di incrociare i dati trasmessi e di compiere pertanto tutti i controlli necessari al contrasto dei fenomeni evasivi in materia.

  Giovanni SANGA (PD) rileva innanzitutto come sia emersa una larga condivisione politica sulla sua risoluzione, la quale può pertanto essere certamente posta in votazione nella seduta odierna.
  Quanto alle considerazioni espresse nel corso della discussione, rileva come il secondo impegno dell'atto di indirizzo, il quale segnala l'opportunità di consentire l'accorpamento di più fatture in un'unica trasmissione, si riferisca ad invii cumulativi al di sotto di una determinata soglia.
  Fa inoltre presente come il quarto impegno della risoluzione sottolinei con forza l'obiettivo di compiere adeguati investimenti per diffondere ulteriormente la fatturazione elettronica e i pagamenti digitali.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) condivide, in linea generale, alcuni obiettivi di semplificazione indicati dalla risoluzione, ma sottolinea l'esigenza di circoscrivere in modo più chiaro e rigoroso la possibilità di procedere a invii cumulativi di più fatture, in quanto tale modalità potrebbe determinare inconvenienti e distorsioni. Non concorda pertanto con l'attuale formulazione dell'atto di indirizzo, sul quale esprime dunque il voto contrario del suo gruppo.

  Giovanni SANGA (PD), in merito alle valutazioni espresse dal deputato Paglia, evidenzia come la normativa vigente già consenta di redigere fatture cumulative, per importi di minore ammontare, rilevando come tale possibilità risulti particolarmente importante per molti contribuenti, i quali si sono visti precludere tale opzione, dopo aver subito già gravi danni a seguito delle disfunzioni e del successivo blocco del sistema di trasmissione telematica delle fatture.

  La Commissione approva la risoluzione n. 7-01355.

7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che la risoluzione è stata illustrata Pag. 91in occasione della precedente seduta di discussione. Invita quindi il rappresentante del Governo a esprimere la sua posizione sull'atto di indirizzo.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come la risoluzione riguardi alcuni aspetti applicativi del regime, introdotto dal lo gennaio 2017 con il decreto – legge n. 193 del 2016, che ha previsto l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, definendo inoltre gli aspetti sanzionatori legati alla violazione del predetto obbligo di comunicazione.
  In tale contesto l'atto di indirizzo ricorda che l'Agenzia delle entrate, chiarita la natura amministrativa-tributaria delle sanzioni introdotte in materia di comunicazione periodica dei dati ai fini IVA, ha affermato, con la risoluzione 104/E del 18 luglio 2017, l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso a dette fattispecie, salvo l'esistenza di una deroga normativa espressa, rilevando, tuttavia, come il predetto istituto del ravvedimento sia utilizzabile salvo la notifica di atti di accertamento.
  Al riguardo, l'atto di indirizzo in discussione fa riferimento a una recente «iperattività» degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, i quali stanno inoltrando ai contribuenti numerosi avvisi di irregolarità contenenti l'irrogazione di sanzioni per omessa, errata e incompleta trasmissione dei dati IVA, richiamando inoltre come tali avvisi avvertirebbero dell'impossibilità di beneficiare del ravvedimento, prevedendo la sola possibilità della riduzione della sanzione a 1/3.
  In tale contesto, la risoluzione, pur riconoscendo la legittimità dell'azione dell'Agenzia delle entrate, rileva la necessità di un immediato intervento normativo volto a ovviare agli effetti distorsivi di dette disposizioni sull'istituto del ravvedimento operoso, al fine di non vanificare gli effetti favorevoli per i contribuenti.
  A tale proposito, dopo aver acquisito gli elementi dell'Agenzia delle entrate, segnala in primo luogo come la Relazione tecnica riferita all'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 evidenzi che l'Italia si posiziona tra i Paesi UE con maggior gap IVA, il quale ammonta, nella media del periodo 2010-2014, a quasi 40 miliardi di euro, pari a circa il 30 per cento del gettito dovuto. Tale fenomeno è riconducibile a diverse cause, tra cui l'omesso versamento dell'IVA dichiarata, che concorrerebbe al gap IVA complessivo per circa 8,4 miliardi di euro relativamente all'anno di imposta 2012.
  Ricorda quindi che, proprio per contrastare i fenomeni di omesso versamento dell'IVA dichiarata, l'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha introdotto, a decorrere dal 2017, al nuovo articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, prevedendo l'applicazione del controllo automatizzato di cui all'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dalle condizioni ivi dettate. La relazione tecnica stima un aumento di gettito ascrivibile all'effettuazione, nel medesimo anno 2017 dei controlli automatizzati sul versamento dell'IVA, relativi ai primi due trimestri del 2017.
  L'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha altresì previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 634 e 635, della legge n. 190 del 2014, le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.
  Segnala quindi come, per consentire di contemperare le esigenze di celerità dell'effettuazione dei controlli con l'informazione preventiva ai contribuenti, l'Agenzia delle entrate, con apposite lettere, abbia informato i contribuenti delle incoerenze riscontrate, dando così la possibilità ai contribuenti di segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, oppure, in caso di pagamenti Pag. 92eseguiti indicando un codice tributo e/o un anno di riferimento errati, di chiedere la correzione dei relativi modelli F24.
  Nelle suddette lettere è espressamente precisato che, se i versamenti non sono stati eseguiti, il contribuente può regolarizzare le violazioni avvalendosi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, pagando l'imposta dovuta, i relativi interessi legali e la sanzione per omesso o tardivo versamento, in misura ridotta, e che, se provvederà tempestivamente, eviterà di pagare le maggiori sanzioni che saranno applicate a seguito del controllo automatizzato effettuato sulla «Comunicazione liquidazioni periodiche IVA» ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Ciò premesso, come richiamato anche nella citata risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017, ricorda che il legislatore ha previsto, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture, l'applicazione della sanzione amministrativa di curo 2 per ogni fattura, con un limite massimo di curo 1.000 per ciascun trimestre.
  Rammenta inoltre che il legislatore, all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ha anche disposto la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da curo 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
  Rileva altresì come, in assenza di una deroga espressa, alla descritta disciplina sanzionatoria sia applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che, per espresso dettato del comma 1-ter della stessa disposizione, è comunque impedito dalla «notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
  Evidenzia quindi come ciò risponda all'evidente ratio di consentire il ravvedimento – nel medesimo termine fissato all'Amministrazione finanziaria per procedere ai controlli (termini fissati dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) – senza tuttavia che questo impedisca i controlli stessi.
  Non reputa quindi si possa ritenere che, ad accertamento avvenuto, i contribuenti possano comunque ravvedersi senza alcuna conseguenza.
  Ciò non solo per l'ovvio effetto sull'istituto, il cui utilizzo spontaneo sarebbe fortemente ridotto, ma per l'equanime trattamento dei medesimi contribuenti, in particolar modo di coloro che adempiono regolarmente alle proprie obbligazioni tributarie, ovvero si ravvedono senza l'intervento dell'Amministrazione finanziaria.
  Le considerazioni sopra esposte valgono, a maggior ragione, nel caso prospettato, dove, come indicato nei punti 4.1) e 4.3) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 58793 del 27 marzo 2017 «I dati che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web «Fatture e Corrispettivi» secondo l'allegato al presente provvedimento «Modalità di consultazione dei dati»» e «Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'IVA da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione Pag. 93dell'area autenticata dell'interfaccia web «Fatture e Corrispettivi», nel sito internet dell'Agenzia delle entrate».
  Ritiene pertanto che da tali elementi derivi, ictu oculi, che i soggetti coinvolti sono resi edotti delle discrasie riscontrate in tempo utile per ravvedersi.
  Segnala inoltre come la sanzione irrogata, alla luce di quanto esposto nella risoluzione in discussione, non è quella propria dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (come sopra richiamato, da euro 500 ad euro 2.000 ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge), ma quella dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 471, in base al quale «Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuali, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato».
  Nel caso di specie, dunque, rileva come non si tratti di omessi/errati invii di dati, ma di mancati versamenti di somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici – effettuati ai sensi dei citati articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – risultano dovute e saranno iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, salvo pagamento entro 30 giorni, eventualità nella quale, peraltro, «l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione», ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 18 ottobre 2017 — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.15.

5-10764 L'Abbate: Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI).

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, che conferma le valutazioni da lui già compiute in merito alla tematica posta dalla sua interrogazione. In tale contesto rileva tuttavia come il problema sia che molti comuni applicano illegittimamente la quota variabile della tariffa rifiuti su tutte le pertinenze, ritenendo quindi necessario che il Ministero dell'economia e delle finanze dirami quanto prima una circolare che chiarisca in modo definitivo la questione, in quanto continuare ad applicare in modo errato la tariffa determinerebbe l'insorgere di un contenzioso molto ampio in materia.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara che il Governo provvederà a comunicare all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) il contenuto della risposta fornita all'interrogazione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Pag. 94Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento.

  Sebastiano BARBANTI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 2).

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta
Atto n. 458
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Boccadutri, ha illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo.
  Informa inoltre che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo, raccogliendo anche alcuni spunti emersi nell'ambito delle audizioni svolte nel quadro dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo in corso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare la prossima settimana.

  La seduta termina alle 15.25

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.
C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere Pag. 95alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, il disegno di legge C. 4303, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
  Rileva preliminarmente come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive sia finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive. Attesa la dimensione transnazionale del fenomeno, la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa. A oggi, la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa (l'Italia ha firmato il 7 aprile 2016). Come stabilito dall'articolo 32, paragrafo 4, della Convenzione, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche.
  La Convenzione è incentrata sui temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea.
  Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica viene sottolineato infatti come la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica abbiano favorito, dagli ultimi due decenni, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Due fenomeni peculiari sono venuti in rilievo in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, che favorisce la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita.
  In tale quadro la Convenzione in esame rappresenta uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Passando al contenuto del testo della Convenzione, esso si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi: il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 3, individua lo scopo, i princìpi guida e le definizioni; il Capo II, composto dagli articoli da 4 a 11, riguarda la prevenzione, cooperazione e altre misure; il Capo III, composto dagli articoli da 12 da 14, regola lo scambio di informazioni; il Capo IV, composto dagli articoli da 15 a 18, riguarda il diritto penale sostanziale e la cooperazione in materia di applicazione della normativa; il Capo V, composto dagli articoli da 19 a 21, regola la giurisdizione, la procedura penale e le misure di applicazione della normativa; il Capo VI, composto dagli articoli da 22 a 25, riguarda le sanzioni e misure; il Capo VII, composto dagli articoli da 26 a 28, disciplina la cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti; il Capo VIII, composto dagli articoli da 29 a 31, si occupa della verifica dell'attuazione della Convenzione; il Capo IX, composto dagli articoli da 32 a 41, reca le disposizioni finali.
  Illustra quindi l'articolo 1, il quale individua lo scopo della Convenzione e i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio dell'autonomia del medesimo.
  A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione e applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale Pag. 96delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno.
  L'articolo 2 indica i princìpi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, i quali sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali.
  L'articolo 3 reca le definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione.
  L'articolo 4 indica gli strumenti di coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti, mentre l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi associati alla manipolazione delle competizioni sportive.
  L'articolo 6 sollecita le Parti a incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  L'articolo 7 indica le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni, incoraggiati dalle Parti ad adottare ed attuare principi di buona governance e misure che combattano la manipolazione delle competizioni sportive.
  L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive, stabilendo, altresì, la possibilità che tale finanziamento possa essere in tutto o in parte ritirato quando l'organizzazione sportiva non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 9 a 12.
  In particolare l'articolo 9 prevede che ciascuna Parte è tenuta ad identificare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, una o più autorità responsabili dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse.
  Tra tali misure segnala:
   il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette;
   la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le organizzazioni sportive nazionali e gli operatori delle scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni riservate ai minori di 18 anni e le competizioni le cui condizioni organizzative e i cui risultati siano inadeguati;
   la diffusione anticipata di informazioni sui tipi di scommesse sportive agli organizzatori di competizioni, a sostegno dei loro sforzi volti a individuare i rischi di manipolazione sportiva;
   il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi di denaro che superino una determinata soglia stabilita dalle Parti;
   meccanismi di collaborazione tra le organizzazioni per impedire alle Parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le regole sportive o la legislazione;
   la sospensione delle competizioni che siano oggetto di segnalazione.

  L'articolo 10 contiene invece misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive.
  In particolare il paragrafo 1 stabilisce che ciascuna Parte adotta le misure necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, limitando:
   a) le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell'offerta di scommesse sportive;Pag. 97
   b) l'abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un'organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione o l'abuso di informazioni privilegiate;
   c) il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni delle scommesse;
   d) la possibilità, per ciascun operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni partecipa.

  In tale ambito il paragrafo 2 stabiliscono che le Parti incoraggino gli operatori delle scommesse a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti circa le conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto mediante educazione e formazione, mentre il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure necessarie a obbligare gli operatori delle scommesse a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette.
  L'articolo 11 fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali.
  A tal fine l'articolo indica talune ipotesi, quali:
   il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori di scommesse illegali che agiscono da remoto e la chiusura degli operatori stessi;
   il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori;
   il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività;
   la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

  L'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, prevedendo in particolare che ciascuna Parte, al fine di facilitare lo scambio di informazioni, si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni qualora essere possano essere utili ai fini della valutazione del rischio, come esplicitato all'articolo 5 della Convenzione, segnatamente attraverso la condivisione tempestiva con gli organizzatori di competizioni, contestualmente all'avvio o allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive.
  L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive.
  Ai sensi del paragrafo 1, la piattaforma nazionale dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre:
   di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse «atipiche» e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati Parte, emettendo, se del caso, gli opportuni «allerta»;
   di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa;
   di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati.

  L'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali.
  Gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale, ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte, così da poter essere punita in modo adeguato.Pag. 98
  Al riguardo, nella relazione illustrativa viene segnalato che il testo della Convenzione non contiene una fattispecie di reato ad hoc, ma si limita a ricondurre le condotte di manipolazione alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali.
  Ai sensi dell'articolo 15 ciascuna Parte deve assicurarsi che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente, quali definite nel proprio ordinamento interno.
  Ancora con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 16, contenente norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.
  In tale ambito al paragrafo 1 viene stabilito che ciascuna Parte attribuisce il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, ai comportamenti menzionati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, nonché ai reati previsti dalle Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (del 2000) e contro la corruzione (del 2003) qualora il reato sottostante che genera i profitti sia uno di quelli previsti agli articoli 15 e 17 della Convenzione in esame e in ogni caso qualora si tratti di corruzione, estorsione e frode.
  Al riguardo il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte valuta se includere la manipolazione di competizioni sportive nel suo quadro di prevenzione del riciclaggio del denaro, prescrivendo che gli operatori delle scommesse sportive operino con la dovuta diligenza nei confronti della clientela, della conservazione dei documenti e degli obblighi di segnalazione.
  In tale ambito l'articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure legislative o di altra natura per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della Convenzione.
  L'articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche, stabilendo che le Parti devono adottare misure legislative o di altra natura per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di reati di cui agli articoli da 15 a 17, se commessi a loro vantaggio da persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo all'interno della stessa persona giuridica.
  L'articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza giurisdizionale rispetto ai reati di cui agli articoli da 15 a 17.
  Con l'articolo 20 viene riconosciuta agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici, nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l'intercettazione del loro contenuto.
  In ogni caso, tali operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle norme interne e di quelle internazionali relative alla protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione.
  L'articolo 21 contempla l'adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari.
  Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese quelle pecuniarie e quelle privative della libertà personale che possono dare luogo Pag. 99ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche.
  L'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche; nel novero di tali misure rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, la sorveglianza giudiziaria e la liquidazione giudiziaria.
  L'articolo 24 riguarda l'obbligo per le Parti di adottare sanzioni di natura amministrativa, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
  L'articolo 25 stabilisce che le Parti prendano misure legislative o di altra natura per permettere misure di sequestro e di confisca di merci, documenti e proventi dei reati previsti dagli articoli da 15 a 17.
  Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria.
  In particolare l'articolo 26 stabilisce che gli Stati Parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili. La relazione illustrativa sottolinea, a tale riguardo, che con la Convenzione non si è inteso creare un regime di assistenza differenziato, in quanto già esiste un quadro normativo da tempo delineato dal Consiglio d'Europa efficacemente applicabile anche alla cooperazione per i reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Gli articoli 27 e 28 sono dedicati rispettivamente alle altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione e alla cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali.
  L'articolo 29 riguarda la trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione.
  Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato di follow-up della Convenzione, costituito dai rappresentanti delle Parti, ciascuna delle quali ha a disposizione un voto.
  Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra l'altro, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti, sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.
  Per quanto riguarda le disposizioni finali, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione.
  In particolare l'articolo 32 regola la firma e l'entrata in vigore della Convenzione, che, ai sensi del paragrafo 4, avverrà decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche, mentre l'articolo 33 disciplina i rapporti con altri strumenti internazionali, prevedendo che la Convenzione non pregiudica diritti e obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali attinenti a oggetti specifici, e precisando che la Convenzione medesima integra i trattati multilaterali o bilaterali applicabili tra le Parti, con esplicito riferimento alle disposizioni: della Convenzione europea di estradizione di Parigi; della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale di Strasburgo; della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato di Strasburgo; della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo di Varsavia.
  L'articolo 34 riguarda invece le condizioni e le garanzie che ciascuna Parte deve assicurare nell'attuazione e applicazione dei poteri e delle procedure indicati da Capi a II a VII della Convenzione; l'articolo 35 prevede che ciascuno Stato o l'Unione europea possano specificare il o i territori cui si applica la Convenzione; l'articolo 36, reca la cosiddetta «clausola federale», in base alla quale gli Stati federali possono riservarsi di onorare gli impegni assunti ai sensi dei capi II, IV, V Pag. 100e VI della Convenzione, nella misura in cui essi siano compatibili con i principi che regolano i rapporti tra lo tra il governo centrale e gli Stati membri dell'entità federale; l'articolo 37 reca il regime delle riserve che ciascuno Stato può apporre al momento della ratifica della Convenzione; l'articolo 38 disciplina le modalità per apportare eventuali modifiche alla Convenzione; l'articolo 39 indica le modalità di risoluzione delle controversie, che sono rimesse al negoziato, alla conciliazione o all'arbitrato; l'articolo 40 regola la denuncia della Convenzione, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa, mentre l'articolo 41 disciplina le modalità di notifica della Convenzione stessa.
  Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo è stabilito a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, prevista dal citato articolo 32, paragrafo 4, della Convenzione.
  Gli articoli da 3 a 5 introducono invece disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta in primo luogo dell'individuazione dell'autorità nazionale responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione, che l'articolo 3 del disegno di legge indica nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla quale, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.
  Sempre con riferimento alle norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nella Convenzione, l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione, inserisce nella legge n. 401 del 1989 (recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) un nuovo articolo 5-bis, il quale prevede la confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.
  In tale ambito segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 5 del disegno di legge, il quale, al comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, un nuovo articolo 25-duodecies, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione.
  In particolare, il nuovo articolo 25-duodecies prevede specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei predetti reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite, stabilendo che all'ente si applichino le seguenti sanzioni:
   a) in caso di commissione di delitti, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a un massimo di 500 quote;
   b) in caso di contravvenzioni, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a un massimo di 260 quote.

  Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o Pag. 101servizi), per una durata non inferiore a un anno.
  Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, le restanti parti della Convenzione non necessitano invece di misure adeguamento della disciplina italiana, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989.
  L'articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che alle disposizioni della legge di ratifica si dia attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

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