CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 46

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI – Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 Pag. 47agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 464.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con un rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera, la Commissione si appresta ad esaminare il provvedimento in titolo ai fini della deliberazione di rilievi alla I Commissione, cui spetta l'espressione del parere per competenza prevalente, segnala che la III Commissione ha formulato richiesta di deliberazione di rilievi in riferimento alle disposizioni sul coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) nella composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, numero 4), del provvedimento. Il tema della protezione internazionale – oggetto di disciplina da parte dell'articolo 2 dell'atto in titolo – è stato inoltre oggetto di parere da parte della III alla I Commissione in relazione al provvedimento in materia di tutela dei minori non accompagnati, oggi legge 7 aprile 2017, n. 47. Infine, segnala che il provvedimento interviene, in generale, in un ambito in cui viene in rilievo l'attività di cooperazione politico-diplomatica dell'Italia a livello europeo e internazionale, anche attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine e di transito.

  Sandra ZAMPA (PD), relatrice, segnala che il provvedimento in esame comporta rilevanti correttivi alla disciplina vigente in tema di protezione internazionale con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo n. 142 del 2015 di recepimento delle direttive europee, e alla legge n. 46 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 13 del 2017 (il cosiddetto «decreto Minniti»).
  Segnala, in primo luogo, che il citato decreto-legge ha autorizzato l'assunzione di 250 funzionari amministrativi altamente specializzati da destinare alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e che ciò comporta una revisione della composizione e delle modalità di funzionamento delle stesse Commissioni, disciplinate dal citato decreto legislativo del 2008. Le novità, che il provvedimento in titolo prospetta e che chiamano in causa le competenze della III Commissione, concernono l'integrazione delle Commissioni territoriali con un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale qualora sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza di tale Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Le stesse Commissioni sono inoltre integrate da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR (articolo 1, comma 1, numero 4)).
  Al riguardo, ritiene significativo che l'articolo 1 attribuisca alla Commissione nazionale per il diritto di asilo compiti di monitoraggio della qualità delle procedure e delle attività delle Commissioni territoriali e preveda che il colloquio del richiedente protezione internazionale sia effettuato da funzionari amministrativi con compiti istruttori, che sottopongono la deliberazione alla Commissione che assume la decisione.
  In secondo luogo, passando al successivo articolo 2, concernente il tema della protezione internazionale, richiama l'esame in sede consultiva presso la III Commissione sul provvedimento in materia di tutela dei minori non accompagnati, oggi legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni Pag. 48in materia di misure di protezione dei minori stranieri. In quella occasione, come sottolineato dall'allora relatore per il parere, onorevole Chaouki, è emerso come il flusso di minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia è costituito principalmente da adolescenti tra i 16 e i 18 anni di età, prevalentemente maschi, ma anche da ragazzi più piccoli (anche di 13-14 anni) e da ragazze, soprattutto provenienti dalla Nigeria. La legge n. 47 del 2017 ha certamente contribuito al rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, assicurando priorità all'interesse esclusivo del minore nelle decisioni sui respingimenti alla frontiera, nella gestione dei servizi dedicati all'infanzia per la prima accoglienza, nonché nelle nuove procedure per l'identificazione e l'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato.
  Ricorda che il contesto in cui si inseriva quella iniziativa legislativa era, senza dubbio, anche quello fortemente segnato dalle tragedie degli sbarchi nel Mediterraneo e dell'arrivo di migliaia di minori non accompagnati. Segnala come oggi si riscontri che il numero degli sbarchi è notevolmente diminuito. Tuttavia, ritiene che non si deve permettere che cali l'attenzione sul rispetto dei diritti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale, in particolar modo dei minori non accompagnati bloccati nei campi libici.
  Segnala che l'articolo 2 del provvedimento ha lo scopo specifico di risolvere talune lacune o incoerenze normative in materia di minori stranieri non accompagnati. In particolare, sottolinea che le disposizioni del comma 1, lettera a), attribuiscono al tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato. Infatti, evidenzia che il «doppio binario» giurisdizionale (giudice minorile e giudice tutelare) costituisce attualmente un'inutile e dannosa duplicazione procedimentale, in quanto comporta il doppio invio di ogni comunicazione da parte delle forze di polizia e degli enti locali nonché l'avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari. Specifica che il rischio concreto è che i due procedimenti, quello minorile e quello presso il giudice tutelare, si sovrappongano, creando inutili interferenze e non apportando alcun beneficio concreto alla tutela del minore straniero non accompagnato. Segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera b), attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza ad emettere il provvedimento attributivo dell'età, di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015. Sottolinea come tale scelta rappresenti la soluzione maggiormente garantista per il superiore interesse del minore, data la specializzazione dell'autorità individuata.
  Inoltre segnala che l'articolo 2 modifica l'articolo 19-bis del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, che erroneamente esclude l'applicabilità ai minori non accompagnati di tutte le disposizioni dello stesso decreto-legge. Infatti, ricorda che, in assenza del correttivo proposto dallo schema di decreto legislativo in esame e in caso di interpretazione letterale della disposizione di cui al citato articolo 19-bis, i minori non accompagnati si lascerebbero privi di un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale.
  Inoltre alla luce del dettato dell'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, è essenziale che sia modificato l'articolo 2, comma 4, del provvedimento, di novella dell'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al fine di prevedere che al minore sia garantito il diritto di essere ascoltato in tutti procedimenti giudiziari o amministrativi che lo riguardano.
  Alla luce di quanto esposto, al fine di rafforzare la tutela nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, soprattutto dei minori stranieri non accompagnati, presenta una proposta di valutazione favorevole sul provvedimento in esame con un rilievo (vedi allegato).

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  Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.
  La Commissione approva la proposta di deliberazione di rilievi formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI – Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 4627 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Laura GARAVINI (PD), relatrice, ricordando che l'Accordo in esame è finalizzato ad ampliare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957 tra il nostro Paese e la Bosnia-Erzegovina, segnala che tale Convenzione, in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dall'Italia (con la legge n. 300 del 1963), sia dalla Bosnia ed Erzegovina.
  Sottolinea che l'atto disciplina il procedimento di estradizione di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena, che essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, e che ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
  Evidenzia che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge sottolinea opportunamente che l'Accordo aggiuntivo in esame rappresenta un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale particolarmente per effetto dell'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina.
  Ricorda, infatti, che l'accordo aggiuntivo contiene una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, e del transito degli stessi, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.
  A tale proposito, segnala che nell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIRE), che accompagna il disegno di legge, vengono riportati i dati statistici forniti dal Ministero della giustizia in base ai quali negli istituti penitenziari italiani si trovano attualmente 217 detenuti con cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina mentre tre sono i cittadini italiani ristretti in penitenziari della Bosnia ed Erzegovina.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, evidenzia che esso consta di un breve preambolo, nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione madre del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.
  Segnala che con l'articolo 1 è stabilito che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
  Sottolinea che l'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, che sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.
  Ricorda che l'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. Specifica che il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino Pag. 50la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.
  Segnala che l'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5 l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati.
  Evidenzia che l'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo e che l'articolo 7 stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.
  Ricorda, inoltre, che la norma stabilisce le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a 180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima.
  Segnala che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, oltre a contenere le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo ordine di esecuzione, reca, all'articolo 3, la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, imputati a spese di missione valutate in euro 8.729 annui a decorrere dal 2017, ed a rimanenti spese pari ad euro 5.000 annui, sempre a decorrere dal 2017.
  Sottolinea che la copertura è rinvenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tale proposito, segnala che il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della medesima legge n. 196 del 2009).
  Auspica, infine, una rapida approvazione del provvedimento, che è pienamente in linea con gli obiettivi programmatici del Governo e della maggioranza, volti a afforzare la cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale e a favorire l'esecuzione della pena nel Paese di origine del condannato.

  Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 4628 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Laura GARAVINI (PD), relatrice, nel ricordare che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica di due Pag. 51accordi aggiuntivi intesi, rispettivamente, a facilitare l'applicazione a livello bilaterale, tra l'Italia e la Macedonia, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, segnala che il primo dei due accordi s'inquadra – al pari di quello con la Bosnia-Erzegovina precedentemente illustrato – nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.
  Sottolinea che con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Macedonia nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti, essendo stata compresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dalla Macedonia.
  Ricorda che l'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. Evidenzia che l'atto si compone di quattro articoli, corredati di una rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.
  Segnala che l'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
  Specifica che, nel caso dell'estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro, punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni, mentre, nel caso dell'estradizione esecutiva la facoltà di estradare i propri cittadini è prevista per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni.
  Segnala, inoltre, che è stata prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2).
  Ricorda che l'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione e che l'articolo 4 subordina l'entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della denunzia della Convenzione, statuendo che, in caso di denuncia, la Convenzione cesserà di avere efficacia allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica.
  Passando ad illustrare il secondo degli accordi in esame, sottolinea che esso s'inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con 1'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.
  Evidenzia che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Ritiene che l'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica inevitabilmente la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.
  Segnala che l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche lo svolgimento d'interrogatori di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; Pag. 52la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali; la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  Ricorda che l'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. A tale proposito, sottolinea che è stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
  In merito all'articolo 3 ricorda che esso disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.
  Segnala che l'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato.
  Sottolinea che l'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.
  Ricorda che l'articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare l'Accordo. Segnala che entrambi gli Stati dovranno sottoporlo a procedura di ratifica in conformità alla propria legislazione.
  Per quanto attiene l'onere complessivo annuo derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Macedonia, così come dettagliato nella relazione tecnica, segnala che esso ammonta, a decorrere dal 2017, ad euro 19.598, di cui euro 9.698 per gli oneri valutati e ad euro 9.900 per gli oneri autorizzati. Segnala che per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Andrea MANCIULLI, presidente e relatore, ricordando che l'Accordo in esame è relativo al servizio della cosiddetta «autostrada ferroviaria» fra Italia e Francia, ossia un sistema per il trasporto di merci mediante l'utilizzo di vagoni ferroviari speciali che consentono il trasporto su rotaia di TIR e container attraverso il traforo del Frejus, tra Orbassano e Aiton, segnala che tale servizio di trasporto combinato è un'alternativa, più sostenibile dal punto di vista ambientale, rispetto al trasporto su strada poiché riduce drasticamente l'emissione di gas ad effetto serra.
  Ricorda, a tale proposito, che l'Unione europea ha stabilito nell'ottobre 2014 nuovi obiettivi per la limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra: riduzione del 40 per cento al 2030 in rapporto al 1990, mentre il pacchetto «energia-clima» approvato nell'aprile 2009 prevedeva solamente una riduzione del 20 per cento al 2020 in rapporto al 1990.
  Ricorda che recentemente anche la decisione assunta della Conferenza di Parigi sui cambiamenti Climatici (COP 21) ha confermato gli obiettivi ambiziosi dell'Europa in materia di riduzione delle emissioni inquinanti dei trasporti.
  Segnala che il progetto oggetto del provvedimento in esame è stato avviato in modo sperimentale nel novembre 2003 da una società di proprietà congiunta fra Trenitalia e la Società delle ferrovie francesi, l'Autostrada ferroviaria alpina (AFA) srl. Sottolinea che il servizio è stato più volte rinnovato, fino al giugno 2013, in attesa di un nuovo accordo fra le parti e che la società ha avuto una nuova autorizzazione da parte della Commissione europea nel 2015, in attesa di una nuova procedura di gara per l'assegnazione della concessione decennale, che è stata avviata il 1o agosto scorso con l'indizione della gara d'appalto europea.
  Evidenzia, quindi, che l'Accordo in esame mira a stabilizzare questo servizio di trasporto, definendo il quadro di riferimento normativo per il suo funzionamento. Segnala che il testo definisce gli obblighi delle parti, rinviando la puntuale disciplina a un successivo contratto tra i due governi e il gestore del servizio.
  Sottolinea che l'Accordo prevede altresì che i Governi italiano e francese, nel rispetto delle norme comunitarie, possano accordarsi e definire, nell'ambito di una convenzione di finanziamento, una equa ripartizione delle sovvenzioni e dei conferimenti necessari per la gestione del servizio.
  Segnala che il trattato affida ad un apposito gruppo di lavoro il compito di preparare e svolgere la procedura di selezione del gestore del servizio, nonché di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento.
  Ricorda che il disegno di legge di ratifica – già approvato dall'altro ramo del Parlamento – si compone di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
  In relazione agli aspetti tecnico-finanziari, segnala che la relazione governativa specifica che gli oneri per la prosecuzione del progetto sono già stati stanziati dalla legge di stabilità per il 2016, per un importo complessivo di oltre 29 milioni di euro a copertura del periodo 2013-2018. Sottolinea che, a sua volta, la legge di stabilità per il 2017 ha disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, per garantire la copertura finanziaria del progetto.
  Ricorda che gli oneri derivanti dal trattato in esame sono invece minimi, perché riguardano solo le spese di missione per partecipare alla riunioni congiunte, e sono quantificati in circa 7.500 euro annui. Segnala, infatti, che la copertura dei restanti oneri, fino al 2018, è già stata disposta dalla legge di stabilità per il 2016 (e precisamente pari a 21,026 milioni di euro circa, a 5,4 milioni di euro il 2017 e a 2,6 milioni di euro per il 2018).
  Segnala, infine, che l'Accordo, già oggetto di autorizzazione legislativa da parte della Francia nel 2010, non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale e si inserisce nel quadro di quelle Pag. 54iniziative congiunte italo-francesi nel campo delle infrastrutture intese a favorire l'intermodalità e l'interconnessione sostenibile tra i due Paesi.

  Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dal relatore.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.
C. 4686 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sandra ZAMPA (PD), relatrice, nel ricordare che il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine è un'organizzazione intergovernativa con sede nel Regno Unito, istituita nel 1975, segnala che esso è attualmente sostenuto da 22 Stati membri europei – fra cui, oltre a molti Paesi dell'Unione europea, anche la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera, la Serbia e la Turchia – e da 12 Stati osservatori – fra cui Israele, Marocco e Macedonia. Sottolinea che il suo compito principale è di fornire previsioni meteorologiche globali a medio termine ai servizi nazionali di previsioni, per finalità strategico-militari e civili, ed in particolare per segnalare il possibile verificarsi di condizioni meteo potenzialmente pericolose. Segnala che per tali attività il Centro si avvale di sistemi di elaboratori ad altissime prestazioni, installati presso la sede principale dell'organizzazione. Il Centro vanta, fra l'altro, il più grande archivio di dati numerici di previsione del tempo.
  Ricorda che dal 2015 il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per stabilire dove ospitare il nuovo centro dati, il più grande del mondo, dopo aver ritenuto insoddisfacenti le proposte di localizzazione avanzate dal Regno Unito, e che il concorso è stato vinto – nel dicembre 2016 – dalla società consortile ASTER dell'Emilia-Romagna, tra i cui soci figurano la Regione, gli atenei della regione, gli enti di ricerca come CNR, ENEA e Istituto nazionale di fisica nucleare.
  Segnala che il progetto è stato valutato come il migliore fra quelli pervenuti, sotto il profilo sia tecnico che finanziario e che esso, oltre che dal comune di Bologna e dalla regione Emilia Romagna, è stato fortemente sostenuto dal Governo, che, nella legge di bilancio per 2017 ha già stanziato risorse complessive per 52 milioni di euro.
  Evidenzia che le successive riunioni bilaterali fra il Governo italiano, la regione e i rappresentati del Centro europeo hanno, quindi, portato alla definitiva messa a punto dell'Accordo in esame. A tale proposito, segnala che il Centro europeo, una volta completati i lavori di predisposizione delle infrastrutture, verrà ospitato presso l'area del Tecnopolo di Bologna, nella zona dell'ex Manifattura Tabacchi.
  Nello specifico, ricorda che l'Accordo di sede, composto di 8 articoli e di due Allegati, è finalizzato a definire gli aspetti tecnici relativi alla messa a disposizione dell'area del Tecnopolo, nonché lo status riconosciuto al Centro e al suo staff.
  Sottolinea che l'Accordo fissa in 4 milioni di euro il contributo che il Governo italiano si impegna a versare annualmente al Centro a partire dal 2019; illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi e disciplina il riparto di responsabilità tra il Centro e il Governo italiano negli ambiti internazionale e civilistico. Segnala, inoltre, che il testo stabilisce le modalità per le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere Pag. 55modalità attuative dell'intesa e disciplina la risoluzione di eventuali controversie.
  Ricorda che i due Allegati al testo sono dedicati ai locali di utilizzo e allo status riconosciuto al Centro e al personale.
  Nel ricordare che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, si compone di 4 articoli, sottolinea che gli oneri economici contemplano: una spesa complessiva di 40 milioni di euro per il triennio 2017-2019, con risorse peraltro già rese disponibili dalla legge di stabilità 2017; un contributo finanziario annuale per 4 milioni di euro annui dal 2019 e un contributo statale per ulteriori 250.000 euro annui (a decorrere dal 2020) a favore della regione Emilia-Romagna, per la manutenzione dei locali dell'area.
  Concludendo, auspica una pronta approvazione del provvedimento che autorizza la ratifica di un accordo di grande rilievo per il nostro Paese poiché attesta la qualità, internazionalmente riconosciuta, della ricerca italiana nel settore delle scienze dell'atmosfera. Inoltre, ritiene che la collocazione del Centro in Italia rappresenti un motivo di grande soddisfazione per il nostro Paese, che potrà beneficiarne non solo in termini di prestigio internazionale ma anche per la positive ricadute di carattere economico.

  Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

  Andrea MANCIULLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

  Mercoledì 18 ottobre 2017.

Incontro con una delegazione della Commissione per le Comunità Romene all'Estero della Camera dei deputati di Romania, guidata dal Presidente Constantin Codreanu.

  L'incontro informale si è svolto dalle 15.15 alle 15.55.

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