CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, Pag. 20integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.
  Essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine al 31 dicembre 2017.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 452.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che in data 17 ottobre la Presidenza della Camera ha trasmesso i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in esame.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, osserva che dato il carattere tecnico dello schema di decreto in esame, sarebbe sua intenzione consultare informalmente esperti del settore al fine di acquisire le loro osservazioni e le loro valutazioni. Chiede, quindi, se i tempi d'esame del provvedimento consentano di seguire tale percorso.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 12 novembre prossimo. Tenendo conto dei probabili tempi stretti di lavoro nella settimana in cui cade la festività del 1o novembre e che precede le elezioni regionali siciliane, ritiene che il relatore potrebbe presentare una proposta di parere la prossima settimana. Ritiene che tale ipotesi di calendario potrebbe permettere il lavoro prospettato dal relatore.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, concorda con il Presidente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 464.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, avverte che la III Commissione ha chiesto di esprimere i rilievi sullo schema di decreto in esame.
  In qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Pag. 21il quale ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Il provvedimento è volto, in primo luogo, ad adeguare al massiccio aumento delle domande di asilo la composizione delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, attraverso l'immissione nei loro ranghi dei 250 funzionari amministrativi specializzati, la cui assunzione è già stata disposta dal decreto-legge n. 13 del 2017, ai quali viene affidata, tra l'altro, la funzione di presenziare al colloquio personale con il richiedente asilo e di istruirne la domanda, sottoponendo alla Commissione territoriale la proposta di deliberazione. Si stabilisce inoltre che le commissioni siano distribuite su tutto il territorio nazionale e che delle sezioni distaccate delle commissioni facciano parte i nuovi funzionari specializzati. Sono apportate modifiche anche alla disciplina della Commissione nazionale per il diritto di asilo, le cui funzioni vengono integrate con il compito di monitorare la qualità delle procedure e delle attività delle commissioni territoriali e di rendere parere sulle nomine dei membri delle predette commissioni. Lo schema introduce, inoltre, alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative a loro presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del citato decreto-legge n. 13 del 2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
  Lo schema è composto da quattro articoli. L'articolo 1 interviene sulle procedure per il riconoscimento dello status di protezione internazionale, attraverso alcune modifiche del decreto legislativo n. 25 del 2008, già modificato dal Capo II del decreto legislativo n. 142 del 2015, con cui è stata data attuazione alla direttiva UE 2013/32. La lettera a) interviene in materia di commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, modificando l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008. In primo luogo, oltre ad eliminare alcuni riferimenti normativi superati, si stabilisce di assegnare alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale altamente qualificato, pari a 250 unità, di cui è stata autorizzata l'assunzione con l'articolo 12 del decreto-legge n. 13 del 2017. A ciascuna Commissione è assegnato un numero di funzionari, con compiti istruttori, non inferiore a quattro. Si interviene, inoltre, sui criteri di distribuzione nel territorio delle commissioni, il cui numero complessivo rimane fissato in 20, prevedendo che l'individuazione delle sedi e delle circoscrizioni di competenza siano effettuate in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale. Inoltre, viene introdotto il parere obbligatorio della Commissione nazionale per il diritto di asilo per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno concernente l'individuazione delle predette sedi. Viene modificata anche la disciplina delle sezioni istituite presso le commissioni territoriali, il cui numero massimo complessivo pari a trenta non è variato, sopprimendo la previsione che tali sezioni siano composte dai membri supplenti delle Commissioni. L'inserimento dei nuovi funzionari influisce sulla composizione delle Commissioni territoriali, in cui non saranno più presenti funzionari della polizia di Stato, né rappresentanti degli enti locali, sostituiti dai predetti funzionari amministrativi. A seguito delle modifiche introdotte dallo schema di decreto, ogni Commissione sarà formata da un funzionario della carriera prefettizia con funzioni di presidente, un esperto in materia di protezione internazionale designato dall'UNHCR e almeno quattro funzionari amministrativi. A questi Pag. 22si aggiungono due o più membri supplenti del funzionario della carriera prefettizia e del rappresentante dell'UNHCR, che, in qualità di membri supplenti, non potranno più, come avviene attualmente, fare parte delle sezioni, che devono essere composte esclusivamente da membri effettivi. Non è inoltre più presente, oltre al funzionario della Polizia di Stato, il rappresentante degli enti territoriali. Si prevede altresì che alle sedute della commissione partecipino, oltre al presidente e all'esperto designato dall'UNHCR, due dei quattro funzionari amministrativi assegnati alla Commissione, secondo criteri fissati dal presidente, il quale stabilisce anche i criteri per l'assegnazione delle istanze ai medesimi funzionari. In ogni caso alla seduta partecipa il funzionario che ha svolto il colloquio personale con il richiedente asilo. Contestualmente, viene modificato il quorum per la validità della costituzione delle Commissioni territoriale che attualmente è individuato nella maggioranza calcolata sul numero complessivo dei componenti la Commissione: con la modifica introdotta la Commissione si considera validamente costituita in presenza della maggioranza dei componenti secondo la nuova disciplina. Con una ulteriore disposizione si specifica che il quorum rimane invariato anche nel caso in cui la Commissione sia integrata con la partecipazione di un funzionario del Ministero degli affari esteri. È infatti confermata, con alcune modifiche formali, la disposizione che consente, su decisione della Commissione nazionale, l'integrazione di una Commissione territoriale con un funzionario del Ministero degli affari esteri, qualora si renda necessario acquisire informazioni relative al Paese di provenienza del richiedente asilo. Non sono inoltre oggetto di modifica le previsioni che prevedono che le Commissioni territoriali siano composte nel rispetto del principio di equilibrio di genere e che il decreto di nomina sia adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale dei componenti della Commissione. Resta inoltre fermo che l'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Per quanto riguarda le modalità di nomina dei componenti delle commissioni territoriali, pur confermando la nomina del presidente attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, si prevede che sia preventivamente acquisito il parere della Commissione nazionale. L'esperto designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati e i funzionari amministrativi sono nominati non più con il medesimo decreto del Ministro dell'interno, bensì con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in questo caso previo parere della Commissione nazionale. Viene modificata anche la disposizione che attualmente consente di nominare quale componente delle commissioni territoriali anche personale in collocamento a riposo da non oltre due anni; tale possibilità permane, ma viene limitata alla sola figura del funzionario della carriera prefettizia con funzioni di presidente. È infine specificato che il gettone per la partecipazione alle sedute della Commissione, corrisposto al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, è un gettone giornaliero di presenza. La lettera b), modificando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008, integra le competenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo affidandole i compiti di monitoraggio della qualità delle procedure e delle attività delle Commissioni territoriali. Mentre queste ultime esaminano le domande di protezione internazionale, la Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale già riconosciuti. La Commissione nazionale inoltre ha compiti di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle Commissioni territoriali, nonché di formazione e aggiornamento dei componenti delle Commissioni. Essa collabora con altri organismi istituzionali nonché con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea e provvede ad aggiornare una banca-dati informatica Pag. 23per il monitoraggio delle richieste di asilo nel nostro Paese. La Commissione nazionale è composta da cinque membri, è presieduta da un prefetto ed è composta da dirigenti della Presidenza del Consiglio, del Ministero gli affari esteri, Ministero dell'interno (Dipartimento libertà civili e immigrazione e Dipartimento di pubblica sicurezza) e da un rappresentante dell'UNHCR con funzioni consultive. La lettera c), che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevede che il colloquio del richiedente protezione internazionale si debba svolgere, di norma, alla presenza del funzionario amministrativo con compiti istruttori. Il colloquio personale di colui che ha presentato richiesta di asilo costituisce una delle fasi principali del procedimento di esame della domanda da parte della commissione territoriale. L'audizione dell'interessato può essere omessa solamente qualora la commissione ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda oppure in presenza di gravi motivi di salute del richiedente. La disposizione vigente prevede che il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti scelto tra coloro che hanno una specifica formazione e possibilmente dello stesso sesso del richiedente. Costui sottopone la deliberazione alla Commissione che assume la decisione. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione. La disposizione in esame prevede che il colloquio possa anche essere condotto dal Presidente.
  L'articolo 2 introduce modifiche di disposizioni sui minori stranieri non accompagnati: in particolare, in un'ottica di razionalizzazione del sistema, vengono concentrate tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni. In primo luogo, lo schema di decreto modifica l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che attualmente richiede all'autorità di pubblica sicurezza di dare immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Con la nuova formulazione si sposta dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni anche la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore. Conseguentemente alla scelta del tribunale dei minorenni quale unico canale giurisdizionale, sono modificati i commi 5 e 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplinano la fase istruttoria della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, per sostituire il tribunale dei minorenni al giudice tutelare nei pertinenti riferimenti normativi. Le novelle introdotte non prevedono norme speciali sulla tutela da parte del tribunale dei minorenni, in quanto resta fermo il rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 343 e seguenti del codice civile. Tuttavia, al citato articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008 si specifica che tali disposizioni si applicano «in quanto compatibili»: tale precisazione appare conseguente al fatto che le citate norme del codice fanno testuale riferimento alla competenza del tribunale ordinario. La seconda modifica disposta dall'articolo in esame individua il tribunale per i minorenni quale autorità competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore stesso, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015. La formulazione della disposizione vigente, infatti, pur disciplinando il procedimento di identificazione, non esplicita l'autorità che emana siffatto provvedimento. La lacuna è colmata con una novella al comma 9 del citato articolo. 19-bis. Si conferma Pag. 24nel contempo quanto già stabilito dal medesimo comma 9 dell'articolo 19-bis, ossia che il provvedimento di attribuzione dell'età, dopo essere stato notificato allo straniero e all'esercente i poteri tutelari, può essere impugnato in sede di reclamo. Sul punto la novella corregge il rinvio agli articoli 737 e seguenti, del codice di procedura civile, sostituendolo con quello al solo articolo 739 del medesimo codice, relativo ai reclami delle parti. L'attribuzione esplicita della competenza per l'attribuzione dell'età al tribunale per i minorenni comporta che il reclamo dovrà essere presentato alla Corte d'appello, e sarà deciso dalla Sezione per i minorenni. Il comma 3 corregge, all'articolo 11, comma 2, della legge n. 47 del 2017, relativo all'istituzione dell'elenco dei tutori volontari per i minori non accompagnati, il riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile, relative alla responsabilità genitoriale, con quello più appropriato delle disposizioni del libro I, titolo X, concernenti la tutela del minore. Infine il comma 4 modifica la disposizione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge n. 13 del 2017 che attualmente esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati. La novella all'articolo 19-bis specifica la portata della clausola di inapplicabilità, stabilendo che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del decreto-legge n. 13 del 2017 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Per tutte le altre disposizioni resta ferma l'esclusione per i minori stranieri non accompagnati. L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria.
  L'articolo 4 interviene in ordine all'efficacia di alcune disposizioni recate dal provvedimento in esame. Il comma 1 stabilisce che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale continuano ad operare nella composizione e con le modalità vigenti fino alla nomina dei funzionari specializzati, che dovranno entrare a far parte delle Commissioni, per l'assunzione dei quali sono in corso le procedure concorsuali. Il comma 2 dispone in merito alla decorrenza delle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati. In particolare, si dispone che le novità relative all'attribuzione al tribunale dei minorenni della competenza ad aprire la tutela e nominare il tutore del minore si applicano alle comunicazioni della presenza di minori sul territorio effettuate dall'autorità di pubblica sicurezza dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si stabilisce altresì che le nuove disposizioni concernenti la competenza del tribunale dei minorenni ad emettere il provvedimento di attribuzione dell'età del minore nei casi dubbi si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo l'entrata in vigore del decreto.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.
C. 56-D cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, Pag. 25dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato ed approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera.

(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la proposta di legge costituzionale in esame, è stata approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, ed è stata già approvata, in prima deliberazione, dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato ed approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera.
  La Commissione è quindi chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.
  Ricorda, infatti, che la Camera ha approvato in prima deliberazione il testo del progetto di legge costituzionale l'11 gennaio 2017, che il Senato ha approvato con modificazioni il testo in prima deliberazione il 10 maggio 2017 e che la Camera ha infine approvato, senza modificazioni, il testo in prima deliberazione il 20 giugno 2017. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 4 ottobre 2017.
  Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 20 giugno 2017, data della prima deliberazione della Camera.
  Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.
  Avverte che si svolgerà quindi la relazione del relatore e la discussione generale, per poi passare direttamente alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.
  In sostituzione del relatore, deputato Francesco Sanna, impossibilitato a partecipare alla seduta, nel richiamare le relazioni svolte sul provvedimento in prima lettura alla Camera in sede referente prima il 13 ottobre 2015 e poi, sul testo modificato dal Senato, il 18 maggio 2017 e in Assemblea rispettivamente il 9 gennaio 2017 e il 29 maggio 2017, desidera ricordare che la proposta di legge costituzionale in esame modifica lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol al fine di tutelare la minoranza linguistica ladina. Riassume il contenuto del testo della proposta di legge costituzionale C. 56-D che è composto da 11 articoli. L'articolo 1 novella l'articolo 27 dello Statuto, prevedendo che possano svolgersi sessioni straordinarie del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mòcheni e del gruppo linguistico dei cimbri. L'articolo 2 modifica l'articolo 49 dello Statuto, al fine di prevedere che ai Consigli provinciali si applichino, in quanto compatibili, anche le disposizioni recate dall'articolo 27 dello Statuto, relative alle modalità di svolgimento dell'attività del Consiglio regionale. L'articolo 3 modifica l'articolo 50 dello Statuto, con riferimento alla sola Giunta provinciale di Bolzano, nel senso di disporre che il numero dei vice Presidenti possa essere elevato a tre e che debba essere invece elevato obbligatoriamente a tre, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, nel caso in cui uno dei componenti della Giunta appartenga a tale gruppo linguistico. L'articolo 4 integra l'articolo 62 dello Statuto, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi, al fine di prevedere che nei primi, qualora sono previsti due vice Presidenti, questi appartengano a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente e che negli enti locali intermedi dei quali fanno parte Comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente sia ricoperta da persona appartenente a questo Pag. 26gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra la carica di Presidente. L'articolo 5 reca modificazioni all'articolo 84 dello Statuto, volte prima di tutto a disporre che, per l'approvazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano, sia raggiunta la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco, in mancanza del cui raggiungimento procede, con decisione vincolante, la Commissione paritetica già esistente. Viene poi introdotta, per il caso di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino, una diversa procedura, sulla base della quale i capitoli di bilancio sono sottoposti, nel termine di tre giorni, ad una differente Commissione di tre consiglieri regionali o provinciali. Di conseguenza, al fine di tener conto di questa nuova Commissione, sono state modificate le modalità di adozione della decisione da parte della attuale Commissione paritetica ed è stata resa applicabile anche alla medesima nuova Commissione la disposizione relativa al caso di mancato raggiungimento dell'unanimità su una proposta conclusiva. L'articolo 6 modifica l'articolo 89 dello Statuto recante disposizioni sul personale di uffici statali in Provincia di Bolzano, al fine di prevedere che anche i trasferimenti del personale di lingua ladina, oltre che del personale di lingua tedesca, siano, comunque, contenuti nel 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Inoltre si stabilisce che le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti nella provincia di Bolzano, estese al personale della magistratura giudicante e requirente, riguardino anche il gruppo ladino. Sempre ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico ladino è garantita poi la stabilità di sede nella Provincia di Bolzano riconosciuta ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco. L'articolo 7 modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi in appello avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, di cui all'articolo 93 dello Statuto, al fine di prevedere che delle medesime faccia parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano. L'articolo 8 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio. L'articolo 9 modifica l'articolo 107 dello Statuto, che disciplina la Commissione paritetica chiamata ad esprimere il parere sulle norme di attuazione dello Statuto speciale adottate con decreto legislativo. Le novelle sono volte a prevedere che tre dei componenti la medesima Commissione appartengano al gruppo linguistico tedesco o ladino, anziché esclusivamente al gruppo tedesco. Inoltre, quanto alla composizione della speciale Commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano si dispone che uno dei tre membri in rappresentanza dello Stato appartenga al gruppo linguistico tedesco o ladino e che la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano possa rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino. L'articolo 10 prevede, al comma 1, che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito dei rispettivi bilanci. Il comma 2 pone a carico degli enti rappresentati (Stato, Consiglio regionale e Consigli provinciali) gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica. L'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento in esame al giorno successivo a quello della pubblicazione della legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale.

  Emanuele FIANO (PD) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento Pag. 27in esame, sottolinea l'importanza del provvedimento che tutela una minoranza linguistica come quella ladina, la cui rilevanza sul territorio ha avuto modo di constatare personalmente.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Francesco Sanna, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 ottobre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento, recante un nuovo testo unificato delle proposte di legge C.1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo, prevede, all'articolo 1, che vengano modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 sulla base dei principi e criteri direttivi elencati.
  I principi e criteri direttivi su cui deve basarsi la revisione normativa sono così enucleati: individuare le caratteristiche compositive affinché la farina e la semola possano essere definite integrali, provvedendo a fornire partitamente la definizione di «farina integrale di grano tenero» «semola integrale di grano duro», «farina integrale senza germe di grano tenero» e «semola integrale senza germe di grano duro»; definire le modalità per l'utilizzo della denominazione di prodotto integrale, anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di rendere adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche; stabilire le modalità di etichettatura dei prodotti dove ricorra il termine integrale, assicurando una completa informazione ai consumatori degli ingredienti utilizzati; prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 anche in caso di inosservanza delle modalità di etichettatura.
  L'articolo 2 prevede che con il medesimo decreto di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) si possa prevedere la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali.
  L'articolo 3 prevede che al quinto comma dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1967 (disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) secondo il quale il «pane prodotto con farina integrale è denominato pane di tipo integrale» siano apportate talune modifiche. Queste, conseguenza dei cambiamenti che saranno introdotti con la modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 prevedono che le definizioni di pane siano differenziate secondo le seguenti tipologie: «pane di Pag. 28tipo integrale»: pane prodotto con farina integrale di grano tenero; «pane di tipo integrale senza germe di grano»: pane prodotto con farina integrale senza germe di grano; «pane di semola integrale»: pane prodotto con semola integrale di grano duro; «pane di semola integrale senza germe di grano»: il pane prodotto con semola integrale senza germe di grano duro. La modifica delle disposizioni avrà effetto dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1 (rectius: dall'entrata in vigore della modifica del regolamento di cui all'articolo 1).
  L'articolo 4, infine, relativo all'entrata in vigore, prevede che i lotti di prodotti che sono stati fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 (rectius: dall'entrata in vigore della modifica del regolamento di cui all'articolo 1) che non siano conformi a quanto ivi stabilito possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore, purché conformi alla normativa previgente (comma 1). Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 3 della legge.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; al contempo, vengono in rilievo le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117 terzo comma, della Costituzione «tutela della salute» e «alimentazione», alle quali può ricondursi la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, illustra il testo unificato in esame, elaborato dalla X Commissione in sede referente, che consta di un articolo unico e di un unico comma e mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Il testo apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore.
  Si interviene innanzitutto sul titolo, con una lettera 0a) introdotta in fase emendativa, nel senso di sostituire la disciplina dell'attività di estetista con quella relativa alle attività professionali nel settore dell'estetica, al fine di ricomprendervi anche figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa. La lettera a), novella l'articolo 1, nel senso di premettere il comma 01, che delinea le finalità della legge, ossia la definizione dei principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività. Si modifica inoltre l'articolo 1, comma 1, della legge n. 1 del 1990, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di Pag. 29proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Si aggiunge poi il comma 1-bis, specificando che la legge disciplina anche le attività di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista. Si specifica, novellando il comma 2, che tutte le attività professionali nel settore dell'estetica possono essere svolte, oltre che con l'attuazione di tecniche manuali, anche con la tecnica del massaggio; si fa rinvio, poi, agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati nell'allegato 1 e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 della legge; si sostituisce il riferimento normativo alla legge n. 713 del 1986 con il richiamo alle norme vigenti. Si inserisce, infine, il comma 2-bis, che specifica che le citate attività richiedano per il loro esercizio i requisiti di cui all'articolo 3 (superamento di esame teorico pratico, apposito corso regionale di qualificazione e corso di abilitazione, oppure lo svolgimento di periodi di attività lavorativa qualificata) solo quando vengono esercitate con finalità estetiche e di eliminazione degli inestetismi. La lettera b) del testo unificato inserisce l'articolo 1-bis, che reca le definizioni delle attività del settore. In particolare, si qualifica «tatuaggio» la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni; si intende per «piercing» la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura; si intende per «onicotecnica» l'attività consistente nella costruzione, nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie nonché nell'applicazione di prodotti specifici, anche semipermanenti, su unghie naturali e nell'esecuzione di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico. Si intende poi per «truccatore» il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico; si introduce la definizione di «tecnico delle ciglia», inteso come l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse. Si intende per «socio-estetica» lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita. Si specifica, quindi, che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e si vieta l'esecuzione di tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Si vieta comunque di eseguire tatuaggi e piercing su minori di sedici anni e si consente l'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore». La lettera c) modifica l'articolo 3, che prevede la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di piercer, oltre che di estetista. Le successive modifiche mirano a subordinare l'abilitazione e la qualificazione professionale di tatuatore e piercer, oltre che quella di estetista, al superamento di apposito esame teoricopratico, Pag. 30preceduto dallo svolgimento: di un corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento, con un minino di 900 ore annue per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer; di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento. Si inserisce, infine, il comma 1-bis, che prevede che al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possano frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore. La lettera d) del testo unificato modifica l'articolo 4, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. In particolare, il nuovo comma 2 subordina: alla qualificazione professionale lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato e all'abilitazione l'esercizio, da parte dei soci che esercitano le attività di estetista, nelle società, delle attività di tatuatore e di piercer. Si sostituisce poi il comma 5, prevedendo che l'attività di estetista possa essere svolta: anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente, a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale; se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale; anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali; si consente poi l'attivazione anche delle attività di acconciatore e di estetista nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale (si tratta del cosiddetto «affitto di poltrona» e del coworking, modalità di lavoro che consentono lo svolgimento dell'attività, di carattere prevalentemente personale, da parte di due imprenditori in spazi condivisi o confinanti). Il nuovo comma 5-bis consente l'erogazione anche in modo occasionale delle prestazioni descritte all'articolo 1 presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale. La lettera e) integra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico, già previste dall'articolo 6, comma 3, con le seguenti: massaggio del benessere, fisica, elettrologia, tecniche di dermopigmentazione, nonché legislazione e fiscalità. Si introducono, poi, i seguenti commi: il comma 3-bis, che enumera le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing; il comma 3-ter, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di onicotecnico; il comma 3-quater, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di truccatore; il comma 3-quinquies, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tecnico delle ciglia; il comma 3-sexies, che elenca le materie fondamentali di 2 insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista. La lettera f) novella l'articolo 7, in materia di modalità di esercizio dell'attività di estetista. In particolare, si sostituisce il comma 1, prevedendo che le imprese artigiane esercenti tale attività, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della Pag. 31continuità dei trattamenti in corso, non siano tenute alla presentazione delle dichiarazioni cui il soggetto interessato è tenuto, nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per gli esercizi di vicinato. La lettera g) reca una modifica terminologica all'articolo 9, che disciplina lo svolgimento dell'attività di estetista unitamente a quella di acconciatore. La norma vigente reca infatti la precedente terminologia, «barbiere o parrucchiere», già sostituita da quella «acconciatore» ad opera della legge n. 174 del 2005. La lettera h) inserisce gli articoli 9-bis e 9-ter. L'articolo 9-bis disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia, le quali si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. Si prevede inoltre che la qualificazione professionale di estetista consenta l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente e che l'abilitazione professionale di estetista consenta l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Le suddette qualificazioni professionali di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia sono altresì conseguite: dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica; oppure dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, seguita dai corsi regionali di formazione teorica. Si prevede poi la competenza delle regioni a disciplinare tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e a definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Le disposizioni in materia di abilitazione e qualificazione professionale si applicano a decorrere all'istituzione di tali corsi. Si prevede, inoltre: che le attività professionali disciplinate dalla legge siano svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita dalle norme vigenti; che tali attività siano soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive; che le stesse siano esercitate in forma di impresa individuale o societaria e che presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività debba essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale; si vieta lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio; che le attività di onicotecnico e di truccatore possano essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Si demanda infine alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, la definizione dei Pag. 32criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercer, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge. Si consente di proseguire l'attività a coloro che già esercitano le attività disciplinate dalla legge, nelle more dell'adozione dei suddetti criteri. L'articolo 9-ter consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'articolo 3, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. La lettera i) interviene sull'articolo 10, introducendo il rinvio all'Allegato 1 (e non più all'elenco allegato alla legge) per la individuazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Si sostituisce poi il secondo periodo del comma 1, disponendo in ordine al termine per provvedere agli adempimenti ivi previsti per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di piercer, indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3. Si dispone altresì in ordine all'aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3. La lettera l) novella l'articolo 12, in materia di esercizio abusivo di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, prevedendo: la soppressione del richiamo alla competenza dell'autorità regionale all'irrogazione della sanzione, ora spettante all'autorità competente; un innalzamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge, che viene portata nel minimo da 516 a 10.000 euro e nel massimo da 2.582 a 50.000 euro; la sostituzione della sanzione per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione comunale, con una sanzione per l'esercizio dell'attività senza la SCIA allo sportello unico. Anche questa sanzione viene innalzata, da 2.000 a 5.000 euro. La lettera m) introduce l'articolo 12-bis, che riconosce il carattere stagionale di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica e autorizza il Governo a integrare con esse l'elenco delle attività lavorative con carattere di stagionalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963. La lettera n) modifica il riferimento all'Allegato, sostituendolo con il riferimento agli Allegati 1, 2 e 3. La lettera o) prevede l'inserimento dell'Allegato 2 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore) e dell'Allegato 3 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di piercer). La lettera p), al fine di adeguare la terminologia alle modifiche intervenute nelle qualificazioni dei Ministeri a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1 del 1990, sostituisce le denominazioni: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», «Ministro della pubblica istruzione», «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della sanità», ovunque ricorrano, con le denominazioni: «Ministro dello sviluppo economico», «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» e «Ministro della salute».
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa. In proposito si richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli Pag. 33aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale» (si vedano in tal senso, le sentenze della Corte costituzionale n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del 2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013 e n. 178 del 2014); e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (si veda la sentenza n. 117 del 2015).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

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