CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 102

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

  Ermete REALACCI, presidente, in considerazione della presenza della sottosegretaria Velo, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, al seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e, successivamente, all'inizio dell'esame del testo unificato recante modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

  La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi Pag. 103nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Atto n. 435.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre scorso.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (vedi allegato), integrata con alcune delle indicazioni sottopostegli dai colleghi, precisando che non ha ritenuto di accogliere l'osservazione dei componenti del gruppo M5S in merito allo stralcio delle disposizioni sui piccoli sistemi isolati, in quanto si sarebbero determinati oneri rilevanti a carico dei consumatori trattandosi di investimenti già in atto. Fa presente inoltre che, contrariamente alla richiesta avanzata dai colleghi, ha mantenuto l'ipotesi della sola comunicazione nel caso di adeguamento dell'impianto senza modifiche sostanziali che comportano comunque una riduzione delle emissioni, di cui alla lettera e) della proposta di parere, non ravvisandovi rischi in termini di tutela ambientale.

  La sottosegretaria Silvia VELO, nell'esprimersi in linea generale in senso favorevole, si riserva tuttavia di valutare le condizioni e osservazioni poste dal relatore anche alla luce del parere espresso dalla Conferenza unificata.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere il testo unificato delle abbinate proposte (C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia) concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore, assegnate in sede referente alla Commissione X.
  Segnala che il testo all'esame si compone di un unico articolo che interviene a modificare in più punti la legge n. 1 del 1990, che costituisce la normativa di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista, con lo scopo di definire un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Tali modifiche – a cominciare da quella relativa al titolo della legge – sono volte in primo luogo ad estendere l'ambito di disciplina della medesima legge per comprendere anche le attività di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, nonché a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tali attività.
  Con la modifica dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, si specifica che l'attività di estetista comprende non soltanto tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del Pag. 104corpo umano, ma anche gli annessi cutanei (peli, ciglia e unghie). Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona.
  Con l'articolo aggiuntivo 1-bis della legge n. 1 del 1990 vengono introdotte le definizioni relative alle nuove attività disciplinate: la norma specifica che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e utilizzando apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti. È disposto altresì il divieto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, nonché il divieto assoluto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di sedici anni, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare da eseguire previo consenso informato.
  La proposta in esame, introducendo l'articolo aggiuntivo 9-bis alla legge n. 1 del 1990, reca altresì norme in materia di qualificazione professionale. In particolare, per onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia è previsto il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 1 anno, con un minimo di 600 ore. Tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento. Per tutte le attività professionali è previsto che la relativa qualificazione possa essere acquisita in alternativa al percorso sopra specificato dopo un periodo di attività lavorativa qualificata nel settore a determinate condizioni. Al termine dei percorsi formativi inoltre, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica della durata di 600 ore.
  Come stabilito, introducendo l'articolo aggiuntivo 9-ter alla legge n. 1 del 1990, i percorsi formativi, che possono essere erogati oltre che dalle istituzioni formative delle regioni anche dagli istituti professionali del sistema di istruzione e formazione, prevedono l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
  La proposta di legge, modificando l'articolo 6 della citata legge n. 1 del 1990, fornisce inoltre indicazioni sulle materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento delle attività di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore tecnico delle ciglia e socioestetista nell'ambito dei corsi di formazione regionale. Spetta alle regioni disciplinare le attività professionali, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando gli standard professionali di competenza e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regioni, sentite le organizzazioni di categoria, è invece demandata la definizione dei criteri per il riconoscimento degli attestati di Pag. 105qualifica per le attività di tatuatore, piercer, onicotecnico e truccatore ottenuti prima della presente proposta.
  Viene altresì stabilito che siano richieste la qualificazione professionale per chi svolga le attività di estetista, tatuatore e piercer come lavoratore subordinato e l'abilitazione per chi svolga le medesime attività in qualità di socio.
  Le medesime attività professionali sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese e designazione di un responsabile tecnico in possesso di abilitazione professionale per ogni sede dell'impresa. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede, presso il domicilio dell'esercente nonché presso una sede designata dal cliente o da un altro committente.
  Con riguardo alle competenze della Commissione Ambiente, segnala che le attività professionali di cui alla presente proposta sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 –, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. La proposta di legge in esame inoltre, sostituendo il comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, prevede che l'attività di estetista possa essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente o nella medesima sede in cui si svolga attività di acconciatore, a determinate condizioni e purché i locali rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, che tra l'altro è chiamato a definire criteri di sicurezza ed igienico-sanitari, dimensioni minime, caratteristiche e destinazione d'uso.
  Segnala inoltre che, sostituendo il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, la proposta prevede che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. In proposito, ricordo che tale articolo detta norme in materia di esercizi di vicinato e prevede che nella SCIA il soggetto interessato dichiari tra l'altro di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. Il soggetto è inoltre chiamato a dichiarare il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, nonché l'esito della eventuale valutazione da parte del comune circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
  Da ultimo ricorda che la proposta in esame integra l'allegato della legge n.1 del 1990 con ulteriori due allegati contenenti l'elenco delle attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e piercer, e rafforza l'impianto sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano le attività in oggetto senza i requisiti professionali richiesti o senza la segnalazione certificata di inizio attività.

  Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), in considerazione del fatto che il testo tratta di attività che producono rifiuti, anche di natura speciale e/o pericolosa, chiede alla relatrice di valutare se sia opportuna un'integrazione del testo medesimo con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, nel dichiararsi disponibile ad un supplemento Pag. 106di valutazione, in linea con le considerazioni della collega Labriola, esprime la convinzione che la gestione dei rifiuti prodotti da queste come da altre categorie sia già inquadrata a livello normativo.

  Giuseppina CASTIELLO (LNA), con riferimento all'osservazione della collega Labriola, sottolinea l'opportunità di tale valutazione in particolare alla luce del fatto che la proposta in esame autorizza lo svolgimento delle attività in questione anche a domicilio.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel confermare che la normativa sui rifiuti, con particolare riguardo per quelli speciali e pericolosi, è esaustiva, ritiene che non sia necessaria alcuna integrazione in merito.

  Ermete REALACCI, presidente, sollecitando i colleghi a sottoporre al più presto eventuali ulteriori osservazioni alla relatrice, in vista della predisposizione della proposta di parere, da esaminare nella seduta di domani mattina, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

Pag. 107