CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 11.30.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale. Audizione di Ricardo Franco Levi, Francesca Chiavacci e di esponenti e testimoni di progetti e di esperienze di diffusione sui territori del cinema, dell'audiovisivo e del libro.
(Svolgimento e conclusione).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta web-tv. Introduce quindi l'audizione.

Pag. 68

  Livio JACOB, Presidente della Cineteca del Friuli di Gemona, Jay WEISSBERG, Direttore delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, Sergio GRMEK GERMANI, Comitato Scientifico della Cineteca del Friuli, Stefania ROMAGNOLI, Bibliotecaria della Fornace a Moie di Maiolati Spontini, Orazio DI STEFANO, Presidente dell'Associazione sociologica per la ricerca ed azione, Anna ORSATTI, Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di San Salvo (Chieti), Francesca CHIAVACCI, Presidente nazionale dell'Arci e Ricardo Franco LEVI, Presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE) svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono Mara CAROCCI (PD) e Manuela GHIZZONI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Intervengono per la replica Sandro GRIZI, Consigliere delegato Cultura del Comune di Moie di Maiolati Spontini, Livio JACOB, Presidente della Cineteca del Friuli di Gemona, e Ricardo Franco LEVI, Presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
Atto n. 462.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, ricorda che la quantificazione dell'importo premiale in competenza 2015 è stata effettuata nell'ambito del decreto ministeriale n. 599 del 2015, di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'esercizio 2015. Nel segnalare che le somme destinate al finanziamento premiale sono pari a 99.025.459 euro, rammenta che i criteri di riparto erano stati già oggetto di parere parlamentare, in occasione dei quali era stato sollecitato l'avvio delle procedure per l'allocazione nell'esercizio di competenza della quota premiale 2015, onde evitare il disallineamento rispetto all'esercizio finanziario di riferimento. Il 70 per cento dei suddetti criteri di riparto è attribuito in base ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 e il 30 per cento sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti. Ricorda che la Commissione cultura, in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 310, si è espressa su tali parametri il 13 luglio 2016 e che il decreto sui criteri per la quota 2015 risulta emanato (n. 615 del 2016).
  Rappresenta che l'atto del Governo consta di 3 articoli: l'articolo 1 reca la ripartizione complessiva della quota premiale tra i dodici enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'articolo 2 indica la ripartizione per ente della quota del 70 per cento, pari a euro 69.317.821, e l'articolo 3 stabilisce la distribuzione della quota del 30 per cento, pari a 29.707.638 sulla base di programmi e progetti integrati, proposti Pag. 69anche in collaborazione tra gli enti e riferiti alle aree individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), come previsto dal Programma nazionale della ricerca (PNR).
  Con riguardo alle modalità di calcolo seguite per l'assegnazione del 70 per cento, fa presente che gli enti sono stati suddivisi in quattro gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti attesi ai fini della VQR 2004-2010 e delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti. Più nello specifico: il primo gruppo è costituito dal solo Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) che, partecipando a tutte le aree disciplinari, è stato considerato separatamente; al secondo gruppo afferiscono gli enti con un numero di prodotti attesi da 2.000 a 6.100 (Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto nazionale di astrofisica; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia); il terzo gruppo include gli enti con un numero di prodotti attesi da 450 a 700 (Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; Istituto nazionale di ricerca metrologica); nel quarto gruppo sono compresi gli enti con un numero di prodotti attesi da 175 a 230 (Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli; Agenzia spaziale italiana); il quinto gruppo è costituito da ulteriori tre enti (Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»; Istituto italiano di studi germanici; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste) che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a 19. Riferisce poi che, secondo il Rapporto finale dell'ANVUR, la valutazione dei prodotti per gli enti di ricerca che avevano conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che nella valutazione fossero coinvolti più di tre soggetti) non era riportata per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali. È stata calcolata inoltre l'incidenza percentuale dei prodotti attesi per il singolo ente sul totale dei prodotti attesi dagli enti e che quale indicatore di qualità della ricerca di Area e di struttura è stato assunto il valore dell'indicatore finale IRFS1, che costituisce uno dei due indicatori finali di qualità della ricerca di struttura. Al riguardo, evidenzia che i valori dell'indicatore riportati nella tabella non coincidono con quelli del medesimo indicatore presenti nel Rapporto finale dell'ANVUR; il Dicastero ha riferito che gli stessi sono stati forniti direttamente dall'ANVUR. Segnala comunque che, in corrispondenza di due dei tre enti inclusi nel quinto gruppo (Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi» e Istituto italiano di studi germanici), il rapporto finale dell'ANVUR contiene i valori dell'IRFS1, presenti anche nella tabella allegata allo schema, benché la relazione illustrativa affermi che per gli enti ricompresi nel quinto gruppo in assenza di VQR, e dunque di indicatori, il calcolo della quota premiale è stato effettuato basandosi esclusivamente sul valore medio della quota premiale erogata negli anni 2013 e 2014.
  Rammenta che l'indicatore percentuale di miglioramento è ottenuto attraverso il rapporto tra IRFS1 e l'incidenza percentuale dei prodotti attesi, tanto che tale dato non è presente per quegli enti del quinto gruppo che pur avevano il valore dell'IRFS1. Per ogni gruppo di appartenenza – ad eccezione del primo, in cui è presente solo il CNR – è stata poi calcolata la media della percentuale di miglioramento ed è stato definito l'indicatore medio di miglioramento, pari al rapporto tra la percentuale di miglioramento di ciascun ente e la media del gruppo.
  Quanto all'indicatore finale di attribuzione medio complessivo, osserva che si tratta di un valore identico per tutti gli enti – disponibile ove tali indicatori di miglioramento siano presenti – pari a 0,9882, sulla base del quale viene operata la ripartizione. Fa notare peraltro che l'utilizzo di tale parametro costituisce una novità rispetto alla ripartizione 2014: l'attribuzione della quota premiale era infatti calcolata, nella precedente ripartizione, moltiplicando il valore medio della premialità per la percentuale di miglioramento (diversa per ogni ente). Riferisce che su tali presupposti sono stati assegnati Pag. 7068.516.261 euro, mentre sullo stanziamento residuo, pari a 801.560 euro, è stata calcolata la parte della quota da attribuire in base all'indicatore IRFS1, cui hanno partecipato anche i due enti del quinto gruppo per i quali è presente il valore dell'IRFS1.
  Per quanto riguarda la quota del 30 per cento, la distribuzione è avvenuta sulla base della valutazione dei programmi e dei progetti proposti dagli enti effettuati dal Comitato di valutazione nominato dal Ministro ai sensi dell'articolo 7 del decreto n. 615 del 2016 con le modalità e le procedure ivi stabilite.
  Ricorda, infine, che la Commissione ha intrapreso in questa legislatura una forte iniziativa affinché i fondi premiali fossero considerati aggiuntivi rispetto allo stanziamento ordinario, altrimenti verrebbe meno la ratio stessa della premialità. In questa ottica, si è dunque mosso il decreto legislativo n. 218 del 2016 che ha eliminato l'obbligo di destinazione di una specifica quota del FOE su base premiale, ponendo le basi per la creazione di un fondo specifico per la premialità. È stato comunque ribadito in quella sede il compito in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

  Manuela GHIZZONI (PD) si rammarica per il ritardo con cui è giunto all'esame della Commissione un provvedimento che ripartisce fondi del 2015, i quali rischiano di andare in perenzione. Sottolinea che tale ritardo non è certamente una responsabilità della Commissione e auspica che quanto prima il Parlamento possa intervenire a modificare una procedura che ha dimostrato di non funzionare, producendo ritardi così evidenti. Conclude sottolineando l'opportunità di formulare un parere nel più breve tempo possibile.

  Gianluca VACCA (M5S), condivide le perplessità sui tempi di trasmissione alla Commissione dello schema di riparto; ciò non di meno ritiene necessario che essa lo esamini con l'attenzione dovuta, prima di giungere alla formulazione di un parere. Concorda, altresì, con la collega Ghizzoni sulla necessità di rivedere il sistema di ripartizione dei finanziamenti, tenuto conto che la VQR è riferita al periodo 2004-2010 e i fondi di cui si propone la ripartizione sono relativi al 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

  La seduta comincia alle 13.05.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
Nuovo testo C. 2546 Marchi.

(Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni interessate. In particolare, le Commissioni I e V hanno espresso pareri favorevoli, la Commissione XII ha espresso un parere favorevole con osservazioni e la Commissione parlamentare per le questioni regionali un parere favorevole con condizione e osservazione. Al fine di recepire la condizione apposta da quest'ultima Commissione all'articolo 1, Pag. 71nonché l'osservazione della Commissione Affari sociali all'articolo 6, la relatrice ha predisposto due emendamenti, sui quali, se non vi sono obiezioni da parte dei gruppi, non concederà il termine per la presentazione di subemendamenti.
  (Così rimane stabilito).

  Vanna IORI (PD), relatrice, illustra gli emendamenti 1.200 e 6.200, di cui raccomanda l'approvazione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, mette ai voti gli emendamenti 1.200 e 6.200 della relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, li approva (vedi allegato 1).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, non essendovi dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla deputata Iori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere, altresì, l'autorizzazione alla relazione orale.

  La Commissione approva.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto venerdì 13 ottobre, alle ore 12, e che sono pervenuti circa 120 emendamenti (vedi allegato 2).
  Trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica 2016 (derivante dallo stralcio al Senato dell'A.S. 2287), rammenta che trova applicazione l'articolo 123-bis del Regolamento della Camera, in tema di ammissibilità degli emendamenti. Il comma 3-bis di tale disposizione detta criteri di ammissibilità delle proposte emendative più stringenti dell'ordinario. A quest'ultimo riguardo, fa presente che gli emendamenti Battelli 2.2, 2.3, 2.4 e l'articolo aggiuntivo 3.01, sono volti a modificare, nel senso della liberalizzazione, l'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Al proposito, li considera ammissibili, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo Battelli 3.01, poiché esso istituisce con norma prescrittiva l'Autorità di garanzia nel diritto d'autore, sopprimendo di fatto la SIAE, senza indicare la compensazione sotto il profilo dei costi per il pubblico erario. Esso è pertanto inammissibile per mancanza di copertura. Fissa quindi il termine per la presentazione di un eventuale ricorso alle ore 16 della giornata odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.
C. 4658, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che sostituirà il relatore, onorevole D'Ottavio, che non potrà essere presente alla seduta odierna.

  Gianluca VACCA (M5S), pur apprezzando le misure proposte in favore del territorio di Sulmona per la celebrazione Pag. 72della ricorrenza dei duemila anni della morte di Ovidio, è costretto ancora una volta a rilevare la mancanza di un provvedimento quadro che autorizzi in via generale interventi di questo tipo. Anche questo progetto di legge, infatti, può essere considerato «figlio di un santo in paradiso», nella fattispecie la senatrice Pelino, circostanza di cui non tutti i territori possono beneficiare. Sottolinea, inoltre, che la proposta assegna contributi per lo svolgimento di celebrazioni in un anno che volge al termine, con la conseguenza che molte iniziative dovranno slittare al 2018. Rileva, quindi, la macchinosa complessità del sistema di comitati da istituire e stigmatizza che all'interno di uno di essi sia ricompreso un ente privato, di cui è socia la senatrice prima firmataria.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente e relatrice, condivide le perplessità espresse dal collega Vacca in merito ai provvedimenti celebrativi, per i quali occorrerebbe pensare ad una disciplina generale di carattere strutturale. È anch'ella del parere che sarebbe stato più opportuno individuare con maggiore tempestività un percorso normativo finalizzato a rendere l'omaggio, assolutamente dovuto, al poeta Ovidio, ricorrendo i duemila anni della sua morte.

  Il sottosegretario Antimo CESARO, dopo aver sottolineato il lavoro di snellimento delle disposizioni già svolto al Senato, rappresenta che la complessità del sistema dei comitati, lamentata dal deputato Vacca, è più lessicale che sostanziale e che le diverse procedure previste dal provvedimento non presentano profili di difficile attuazione. Rispetto alla tempistica, specifica che la tardiva presentazione del provvedimento è in parte derivata dal lungo e complesso iter che ha caratterizzato i provvedimenti precedentemente calendarizzati. Né essa gli pare pregiudizievole per il senso della ricorrenza, giacché gli storici sono persino divisi sull'anno di morte del poeta. Ritiene, invece, meritevole che una parlamentare del territorio abbia portato all'attenzione delle istituzioni l'opportunità di disporre interventi celebrativi in memoria di un poeta la cui importanza travalica i confini del territorio locale. Infine, in merito alla composizione della governance, evidenzia che i finanziamenti disposti sono, come sempre, in favore delle attività e non di specifici soggetti.

  Gianluca VACCA (M5S) concorda con quanto affermato dal sottosegretario circa l'importanza di ambito nazionale e internazionale della ricorrenza che avvalora ancor più l'esigenza di inquadrare il finanziamento di questo tipo di celebrazioni in una disciplina di più ampio respiro.
  Conclude rammaricandosi per la scelta di disporre la copertura dell'onere recato dalla proposta di legge a carico del settore degli archivi e delle biblioteche, la cui dotazione di bilancio risulta già abbondantemente sottodimensionata.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone di adottare quale testo base quello approvato dal Senato e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 12. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Tamara BLAZINA (PD), relatrice, illustra il provvedimento di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, che detta, altresì, disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa (l'Italia ha firmato il 7 aprile 2016) ed è stata ratificata da Norvegia, Portogallo e Regno Unito. Come stabilito dall'articolo 32, paragrafo 4, della Convenzione, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche (delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa). Ricorda inoltre che la Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel luglio 2014. Rileva che gli aspetti di competenza della Commissione Cultura sono inscindibilmente legati a quelli delle Commissioni referenti (Giustizia e Affari esteri): gli obiettivi della Convenzione, infatti, consistono fondamentalmente nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni delle manifestazioni sportive e nella promozione della cooperazione tra autorità pubbliche, organizzazioni sportive e organizzazioni coinvolte nelle scommesse per combattere la frode, la corruzione, e le scommesse sportive illecite. Come sottolineato nella relazione governativa illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito, dagli ultimi due decenni, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Due fenomeni peculiari sono emersi in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili e lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita. Se è vero che importanti aspetti della corruzione in ambito sportivo risultano già coperti dalle convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione, è altrettanto vero che tali strumenti non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. La Convenzione in esame rappresenta uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale. Quanto al contenuto, il testo Convenzionale si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a Scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41). Soffermandosi su alcuni articoli della Convenzione, segnala che, con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio di autonomia dello stesso. A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro gli illeciti. L'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono Pag. 74essere adottati dalle Parti; l'articolo 6 sollecita le Parti ad incoraggiare l'educazione e la sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive. Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Parte è tenuta ad identificare una o più autorità responsabili, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive, che dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse «atipiche» e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati. Gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato. Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese quelle privative della libertà personale che possono dare luogo ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche. Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria. Gli articoli 27 e 28, invece, sono dedicati rispettivamente alle «altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione» ed alla «cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali». Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato di follow-up della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra il resto, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive. Infine, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione, le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41).
  Ricorda, quindi, che il disegno di legge di ratifica è composto da 7 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, prevista dall'articolo 32, paragrafo 4, a seguito della ratifica da parte di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 siano membri del Consiglio d'Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni Pag. 75di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione. In particolare, l'articolo 3 identifica nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'Autorità nazionale per la regolamentazione delle scommesse sportive; l'articolo 4 prevede la confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione; l'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione). Inoltre attraverso la legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione) punisce la frode nelle competizioni sportive, nonché l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. L'articolo 6 del disegno di legge prevede l'attuazione delle disposizioni della legge di ratifica avvenga con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Concludendo, sottolinea che ciò che la Convenzione sottoposta a ratifica vuole salvaguardare è il ruolo e la funzione principale dello sport che, per definizione e per sua stessa natura, esclude ogni forma di inganno e di sopraffazione. Lo sport, infatti, deve poter essere vissuto, da chi lo pratica e da chi vi assiste, come un mondo ordinato di confronti e scontri leali; per i giovani, in particolare, deve essere la prima grande scuola di lealtà e trasparenza. Ritiene che la Commissione possa senz'altro esprimere un parere favorevole al prosieguo dell’iter di questo importante provvedimento. Esso infatti si ricollega, anche se non direttamente, ad un altro tema discusso in Commissione esaminando la risoluzione n. 7-00586 e cioè il doping, che sebbene non espressamente menzionato, è anch'esso uno dei modi per manipolare le competizioni sportive.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.
Nuovo testo C. 2182 Della Valle.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, illustra il nuovo testo della proposta di legge, recante norme relative alle attività professionali nel settore dell'estetica, finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore e all'esigenza di garantire una formazione professionale che consideri le innovazioni del settore e le necessarie competenze igienico sanitarie a tutela dei consumatori. Ricorda che l'attività di estetista è disciplinata, in generale, dalla legge n. 1 del 1990, una legge antecedente alla riforma costituzionale del 2001, che rimette la materia dello svolgimento delle professioni alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Di qui la necessità avvertita di riformare il settore e di dettare con legge dello Stato i princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.Pag. 76
  Evidenzia che la proposta di legge di novella della legge n. 1 del 1990 non tocca aspetti decisivi per la competenza della Commissione cultura, salvo prevedere taluni obiettivi di apprendimento da perseguire nel percorso formativo delle figure professionali declinate dalla normativa. Inoltre le nuove finalità formative possono riguardare anche gli istituti professionali che, in regime di sussidiarietà, possono ottenere dalle Regioni la facoltà di rilasciare qualifiche di «operatore del benessere». Tali requisiti si spiegano soprattutto per l'arricchimento delle attività di estetista, le quali oggi abbracciano aspetti che prima non erano contemplati dalla legge, perché poco diffusi e meno sofisticati. Si riferisce in particolare ai tatuaggi, al piercing, professioni per altro oggi prive di apposita regolamentazione, alle nuove tecniche di trucco e di allungamento e infoltimento delle ciglia, di lavorazione delle unghie. Molte di queste tecniche incidono sull'igiene e sulla salute della persona, sia pure di parti generalmente non vitali del corpo umano, quali capelli e le estremità degli arti. Nondimeno, gli utenti devono essere garantiti quanto alla sicurezza, alla pulizia dei luoghi e degli strumenti utilizzati, nonché alle capacità degli operatori. Ne deriva che i requisiti di insegnamento contemplano nozioni di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione, anatomia del viso e dell'epidermide, malattie della cute e altri profili correlati. Le proposte di legge, oltre a prevedere principi generali per un rafforzamento delle competenze professionali, rinviano alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualifica professionale in maniera uniforme nel territorio nazionale.
  Si riserva di approfondire taluni profili testuali dell'articolato trasmesso e sentire i contributi del dibattito in Commissione al fine di proporre un parere che, eventualmente, raccomandi alla Commissione referente alcune precisazioni.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

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