CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 ottobre 2017
892.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 64

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.55.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in esame dal Ministero della salute, unitamente alla nota con la quale la Ragioneria generale dello Stato ne ha positivamente verificato i contenuti subordinatamente all'accoglimento di talune specifiche modificazioni del testo (vedi Pag. 65allegato 1). Fa al riguardo presente che la predetta documentazione, complessivamente intesa, reca anche elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate, in ordine ai profili di carattere finanziario, dal relatore nella seduta dello scorso 3 ottobre.

  Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3868-A Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    l'attività di monitoraggio dei requisiti posseduti dai centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), costituisce attività già ordinariamente svolta dall'AIFA e dalle ASL;
    la costituzione di un elenco nazionale di soggetti, dotati di determinati requisiti, attraverso i quali saranno definite le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche previste dall'articolo 1, comma 2, lettera g), avrà luogo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    le attività di formazione previste all'articolo 1, comma 2, lettera l), finalizzate all'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, sono già svolte sulla base degli attuali programmi di formazione continua di cui agli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992;
    l'articolo 2, che prevede l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, è volto ad adeguare la disciplina italiana ai più recenti orientamenti della regolazione europea in campo di sperimentazione clinica e, al contempo, a procedere ulteriormente nel percorso di riordino e di riduzione dei comitati etici già esistenti;
    la predetta disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, pur a fronte dell'istituzione di un nuovo Centro di coordinamento nazionale, essa è finalizzata ad ottenere una drastica riduzione del numero dei comitati etici territoriali, attraverso la quale si otterranno oggettive riduzioni di costi;
    peraltro la tariffa unica di cui al comma 5 del medesimo articolo 2 è a carico del solo promotore della sperimentazione e dovrà garantire la copertura dei costi, attraverso l'emanando decreto interministeriale previsto dalla citata disposizione che dovrà definire l'importo della tariffa in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alla corresponsione del gettone di presenza e agli eventuali rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali;
    l'attività di pianificazione prevista dall'articolo 3, concernente l'applicazione e la diffusione della «medicina di genere», sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    a tale riguardo, appare comunque necessario introdurre una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita al citato articolo 3;
    al predetto articolo 3, appare necessario sopprimere i commi 3 e 4, volti a prevedere che tra gli obiettivi del Patto per la salute devono essere garantiti la promozione Pag. 66e il sostegno della medicina di genere quale approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche, giacché le attività che ne derivano sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura;
    al comma 7 del medesimo articolo 3 appare necessario escludere espressamente la corresponsione ai componenti degli osservatori dedicati alla medicina di genere, di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese;
    l'articolo 4, volto ad innovare il sistema ordinistico delle professioni sanitarie, non prefigura alcun assetto organizzativo diverso per le amministrazioni coinvolte e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che gli ordini professionali sono dotati di autonomia contabile e finanziaria ed operano in virtù della sola contribuzione degli iscritti;
    l'attività di vigilanza sugli ordini sarà, inoltre, svolta dal Ministero della salute nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati e quindi con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 7, recante individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in particolare, non si determinano conseguenze finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di assetto organizzativo e funzionale, nonché di remunerazioni aggiuntive per le prestazioni erogate dalle predette figure professionali, giacché la norma potrà trovare attuazione nell'ambito del SSN solo dopo che tali figure saranno disciplinate nell'ambito del CCNL di settore;
    le prestazioni erogate all'utenza dalle predette figure professionali rientrano tra quelle alle quali si applicano le detrazioni fiscali attualmente previste per le spese sanitarie; tuttavia, la regolamentazione di tali figure professionali – che oggi già operano senza una specifica disciplina di riferimento – consentirà di far emergere un sommerso sul quale potranno essere effettuati controlli di carattere sia sanitario sia fiscale;
    l'attivazione dei nuovi corsi di laurea per le professioni in esame è in ogni caso rimessa all'autonomia decisionale delle Università, le quali, quindi, provvederanno all'eventuale attivazione di tali corsi anche in relazione alle effettive risorse disponibili;
    l'articolo 8, recante ordinamento delle professioni di chimico e di fisico, volto sostanzialmente a colmare la lacuna normativa relativa all'assenza di un ordine professionale per i fisici, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche del fatto che gli ordini professionali sono dotati di autonomia finanziaria e contabile e operano in virtù della sola contribuzione degli iscritti;
    l'articolo 9, recante ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo, laddove sottopone tali professioni alla vigilanza del Ministero della salute, anziché a quella del Ministero della giustizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale attività di vigilanza sarà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 11, che reca modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente norme in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, interviene in via interpretativa, chiarendo che il Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati dalla responsabilità sanitaria, di cui all'articolo 14 della citata legge, assolverà, oltre alle funzioni ivi specificamente previste, anche a quelle di garantire un'idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie;Pag. 67
    la citata disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 24 del 2017, con il quale si istituirà il nuovo fondo di garanzia per le vittime da malpractice, dovrà anche definire il contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per danni da malpractice in misura tale da assicurare entrambe le finalità cui dovrà assolvere il citato fondo;
    l'articolo 12, poiché si limita ad introdurre modifiche nell'ambito del sistema sanzionatorio e delle fattispecie di reato in materia di esercizio abusivo delle professioni sanitarie, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 15, comma 2, che prevede la possibilità che i medici stranieri non laureati in un Paese appartenente all'UE siano autorizzati a partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'intera attività di formazione destinata a tali medici è in ogni caso finanziata dall'ente o istituto del Paese di appartenenza, che provvederà anche alla relativa copertura assicurativa professionale;
    l'articolo 17, in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le previsioni ivi contenute rinviano alla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti dei Ministeri l'estensione ai dirigenti sanitari del Ministero della salute degli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN, nell'ambito delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali e quindi a invarianza complessiva della spesa, fermo restando, nelle more, il trattamento giuridico ed economico attualmente previsto;
    i nuovi compiti assegnati a taluni enti vigilati dal Ministero della salute potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   rilevata la necessità di:
    inserire una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 2, concernente l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali;
    riformulare la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 15, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, al fine di specificare che alla suddetta attuazione si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle «risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili» e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: 14-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere i commi 3 e 4;
   al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.;
   aggiungere in fine il seguente comma: 7-bis. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 68
  All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte infine che nella prossima seduta la Commissione sarà comunque chiamata ad esprimere all'Assemblea il parere di propria competenza sugli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, rammenta che nella scorsa seduta la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo risulta ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le opportune verifiche sugli aspetti di carattere finanziario. In considerazione di ciò, chiede pertanto un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, rammenta che, nella seduta del 28 giugno 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che sul provvedimento in titolo è pervenuta la relazione tecnica a suo tempo richiesta dalla Commissione bilancio rispetto alla quale la Ragioneria generale dello Stato ha tuttavia ritenuto necessario richiedere al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali talune ulteriori integrazioni, che non risultano allo stato ancora trasmesse. In considerazione di ciò, chiede pertanto un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Pag. 69

  Edoardo FANUCCI, relatore, rammenta che, nella seduta del 28 giugno 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (vedi allegato 2), negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che sostanzialmente riproduce in una veste formale le osservazioni critiche già contenute nella nota redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze e depositata nella seduta dello scorso 27 settembre.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in esame dalla competente amministrazione risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le opportune verifiche sugli aspetti di carattere finanziario.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, considera opportuno che la Commissione deliberi comunque formalmente la richiesta di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, anche al fine di assicurarne in tempi ragionevoli l'ordinato prosieguo dell'iter.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, della relazione tecnica sul testo della proposta di legge in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
Nuovo testo C. 2546.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

  Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, depositata nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2546, recante Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince che:
    le eventuali spese, ivi comprese le quote partecipative, per l'adesione obbligatoria della regione Emilia-Romagna, dei comuni di Modena e Reggio Emilia, nonché dell'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, così come gli eventuali costi amministrativi per l'adesione facoltativa alla Fondazione medesima da parte di altri comuni, devono intendersi ricompresi nei complessivi oneri per l'istituzione della Pag. 70Fondazione, comunque da sostenere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigenti;
    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, utilizzata all'articolo 5 per la copertura finanziaria dell'onere – pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2018 – derivante dalla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, presenta le occorrenti disponibilità con riferimento in particolare al piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    tali risorse risultano idonee a garantire la costituzione della Fondazione e l'esercizio delle attività attribuite alla Fondazione stessa dal provvedimento in oggetto, fermo restando che quest'ultima potrà anche ricevere donazioni e altri contributi da enti pubblici e privati;
    l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di pregiudicare l'attività di programmazione a favore degli istituti museali realizzata a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
    gli oneri – pari a 200 mila euro per l'anno 2018 – derivanti dall'articolo 6, che prevede lo svolgimento di iniziative di diffusione della conoscenza della legge 13 maggio 1978, n. 180 (cosiddetta legge Basaglia), in occasione del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, nonché dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, devono considerarsi come limite massimo di spesa;
   rilevato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, pur in mancanza di un'apposita voce programmatica, presenta le occorrenti disponibilità finanziarie;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2017.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, rammenta che, nella seduta del 13 settembre 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata oggetto della formulazione di taluni rilievi in ordine alle questioni di carattere finanziario da parte della Ragioneria generale dello Stato, che ha conseguentemente ritenuto necessario richiedere al medesimo Ministero ulteriori integrazioni alla predetta relazione tecnica, le quali non risultano tuttavia al momento ancora trasmesse. In considerazione di ciò, chiede pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Pag. 71

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, rammenta che, nella seduta del 20 settembre 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, che non risulta tuttavia ancora trasmessa.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa al riguardo presente che la relazione tecnica, la cui predisposizione è rimessa alla competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non risulta al momento ancora pervenuta.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, anche alla luce dei rilievi critici contenuti, in merito ai profili di carattere finanziario di talune disposizioni del provvedimento, nella documentazione già depositata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, intende rivolgere un invito al Viceministro Morando affinché a nome del Governo possa comunque farsi carico di assicurare nel corso dei lavori della Commissione la sua preziosa attività di supporto e chiarificazione che consenta, in uno spirito di reciproca e fattiva collaborazione e proprio in relazione ai predetti rilievi, il superamento delle criticità sinora registrate sul piano finanziario nonché il rispetto dei tempi previsti per l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, al momento inserito nel programma di lavoro dell'Aula per il mese di novembre.

  Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara la propria disponibilità a collaborare nei termini dianzi indicati dal relatore al positivo prosieguo dell'esame del provvedimento, ferma naturalmente rimanendo la necessità di acquisire sollecitamente, in relazione alle diverse criticità già evidenziate in merito agli aspetti di carattere finanziario, la relazione tecnica la cui trasmissione è già stata deliberata dalla Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di ricevere gli elementi richiesti ad integrazione della relazione tecnica di passaggio, preannunciati nella seduta dello scorso 20 settembre.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rammenta che sul provvedimento in esame la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto necessario richiedere ulteriori, specifici chiarimenti ai competenti Ministeri dell'interno e della giustizia, i quali hanno però dichiarato di non essere nelle condizioni di disporre delle puntuali informazioni ad essi richieste. Ricorda altresì che, nella seduta dello scorso 12 settembre, il rappresentante del Governo ha depositato in tale sede una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale tra l'altro si richiamava la sostanziale «assenza di riflessi finanziari nuovi per la finanza pubblica in relazione ai beni interessati dalla gestione dei domini collettivi». Proprio in considerazione del fatto che, come detto, le innovazioni legislative recate dal presente provvedimento, rivestendo carattere essenzialmente ordinamentale, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a suo avviso, sussistono le condizioni affinché si possa pervenire all'espressione di un parere sostanzialmente favorevole sul testo in esame. In tale quadro, segnala peraltro che nel corso dell'esame presso il Senato è stata espunta l'unica disposizione che presentava le maggiori criticità dal punto di vista finanziario, ovvero quella relativa all'inserimento di nuovi terreni nell'ambito dei domini collettivi, con evidenti riflessi Pag. 72negativi in termini di minor gettito. Ritiene altresì che, stante l'attuale formulazione del testo, non risulterebbe comunque applicabile ai soggetti ivi interessati la disciplina in materia di split payment, dal momento che non sarebbero implicate transazioni di natura commerciale.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, nel prendere atto degli elementi di informazione testé forniti dal rappresentante del Governo, che lascerebbero comunque preludere la possibilità di pervenire ad un orientamento favorevole sul testo in discussione, chiede tuttavia un breve rinvio dell'esame dello stesso, al fine di superare, sulla base di una interlocuzione che le risulta già essere avviata tra i competenti uffici, le perplessità di ordine finanziario che avevano indotto la Ragioneria generale dello Stato nella citata nota depositata nella seduta del 12 settembre scorso a non verificare positivamente la relazione tecnica.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
C. 2352 e abb.-A/R.

(Parere All'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 3.

  Maino MARCHI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 2 – la sola proposta emendativa 5.500 della Commissione, che interviene in materia di incandidabilità nella circoscrizione Estero degli elettori che ricoprano o abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti le elezioni anziché nei dieci previsti dal testo in esame, cariche di governo o elettive ovvero incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero.
  Poiché la predetta proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa un parere di nulla osta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di nulla osta sull'emendamento 5.500 della Commissione testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 461.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 167 del 2015 – prevede la revisione e integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto.Pag. 73
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che il provvedimento in esame dà attuazione alla delega conferita dalla legge n. 167 del 2015, volta a effettuare un'ampia revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto. Osserva che la relazione tecnica, riferendosi al complesso del provvedimento, afferma che l'attuazione degli adempimenti discendenti dal decreto legislativo richiede l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal riguardo, la relazione tecnica sottolinea che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il personale, per le dotazioni e per le infrastrutture rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto delle amministrazioni interessate.
  Ciò premesso, con riferimento agli articoli 3 (classificazione delle unità da diporto), 5 (modifiche in materia di registri di iscrizione), 6, 8 e 9 (modalità di iscrizione delle navi da diporto), 10 (iscrizione dell'imbarcazione da diporto commerciale), 11 (iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto), 16 (dichiarazione di armatore), 19 (controlli di sicurezza della navigazione da diporto), 28 (modifiche al regime delle patenti nautiche), 31 (istituzione delle professioni di mediatore del diporto e dell'istruttore di vela), 32 (relativamente ai capoversi 49-septies e 49-octies, inerenti le scuole nautiche e i centri di istruzione nautica), 33 (relativamente ai capoversi 49-novies, 49-decies e 49-duodecies, inerenti la disciplina del transito delle unità da diporto, la realizzazione di campi boa e campi di ormeggio nelle aree marine protette e l'assistenza e il traino per imbarcazioni e natanti in mare) e 44 (adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette alla navigazione da diporto), prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, secondo cui le attività richieste ai soggetti pubblici sono già svolte in base alla normativa vigente, tenuto altresì conto che il tenore delle modifiche apportate non appare suscettibile di incidere sugli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate. Peraltro, la relazione tecnica precisa che, in relazione agli articoli 6, 9, 11, 16, 28 e 31, i soggetti richiedenti sono tenuti, a fronte degli adempimenti richiesti presso le amministrazioni pubbliche, al pagamento di diritti e compensi commisurati agli oneri per la pubblica amministrazione.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 34, che istituisce la Giornata del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Tale giornata, infatti, è celebrata senza che si determinino gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, non costituendo quindi festività nazionale, né comportando riduzione di orario e le relative iniziative culturali hanno carattere facoltativo. Quanto all'inserimento nei piani formativi degli istituti scolastici dell'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara e alle iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, evidenzia che tali adempimenti hanno carattere facoltativo e che il loro svolgimento – come specificato nella norma e rammentato nella relazione tecnica – è quindi subordinato al rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria.
  Ritiene, invece, utile acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti, di cui alle disposizioni di seguito illustrate.
  L'articolo 12 esclude l'accertamento inerente la regolarità contributiva degli armatori nella fase di dismissione della bandiera, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, nel caso in cui dal registro di iscrizione non risulti il rilascio di ruolino di equipaggio all'unità. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione, secondo cui l'assenza del ruolino presuppone che l'unità non abbia imbarcato un equipaggio soggetto alle normative previdenziali e assistenziali, ritiene che andrebbe comunque escluso che dal venir meno del predetto accertamento possa derivare una riduzione dei presìdi a tutela dell'adempimento degli obblighi contributivi previsti.
  L'articolo 15 prevede che l'ufficio di iscrizione effettui il rinnovo della licenza di navigazione in quindici giorni anziché venti. Pur rilevando che la relazione tecnica Pag. 74riporta che il tempo medio di rilascio della licenza è stimato in 16 giorni (con differenze fra le varie Capitanerie) e che le formalità per il rinnovo sono meno gravose, considera comunque opportuna una espressa conferma che la nuova tempistica sia sostenibile per tutte le Capitanerie di porto interessate.
  L'articolo 27 dispone che per i marittimi a bordo sulle imbarcazioni oggetto di contratti di noleggio e appartenenti al medesimo armatore, la rotazione sulle predette unità avvenga senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. Pur rilevando che la disposizione non è suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica, reputa utile acquisire conferma che la semplificazione amministrativa non sia atta a determinare eventuali comportamenti elusivi in materia di obblighi contributivi.
  Gli articoli da 35 a 42 modificano e integrano l'apparato sanzionatorio, in base a quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera v), della legge n. 167 del 2015 relativo all'incremento delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale. Le disposizioni prevedono per alcune fattispecie anche l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto. In proposito, andrebbe escluso che dall'attività di custodia dei mezzi sequestrati possano sorgere a carico delle amministrazioni competenti, oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
  L'articolo 43, infine, prevede che l'importo delle sanzioni sia ridotto del 30 per cento se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La relazione tecnica afferma che tale previsione comporta, da un lato, l'incremento del numero di coloro che sono indotti a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale e, dall'altro, la riduzione del contenzioso legato al recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali. Preso atto di tale precisazione, ritiene comunque necessario acquisire una conferma che gli importi connessi al pagamento delle sanzioni non siano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e, in caso contrario, che la riduzione non incida sul gettito atteso.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
Atto n. 457.

(Rilievi alle Commissioni III e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea per il 2015) – è finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee concernenti le procedure di autorizzazione Pag. 75all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché della previsione, nel testo normativo, di una specifica clausola di neutralità finanziaria. Ritiene sarebbe tuttavia opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione a conferma del fatto che alle nuove attività ispettive e di controllo previste dagli articoli 12 e 13 si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse disponibili, posto che sul punto la relazione tecnica, nell'affermare la neutralità delle norme, non fornisce ulteriori elementi esplicativi.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che alle attività ispettive e di controllo previste dagli articoli 12 e 13 a carico del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (atto n. 457);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui si conferma che alle attività ispettive e di controllo previste dagli articoli 12 e 13 a carico del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto).
Atto n. 460.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 15 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SDM 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto).
  Osserva che, secondo quanto riferisce la scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma si riferisce all'acquisizione di una tranche Pag. 76iniziale di sistemi, fino a 5, inclusivi di parti di ricambio, assistenza tecnica e test set. Il programma si pone come obiettivo il potenziamento del dispositivo di difesa aerea nazionale, a protezione di obiettivi sensibili, sia militari che civili, e al concorso nelle attività di pubblica sicurezza in occasione di particolari eventi di interesse nazionale, tramite l'acquisizione di una capacità iniziale assicurata da sistemi che siano rapidamente dispiegabili, riconfigurabili e impiegabili. La relazione dello Stato maggiore della difesa indica che la durata complessiva del programma in esame è di 3 anni, a partire dal 2017. Il costo complessivo del programma è stimato in circa 5 milioni di euro, con il seguente andamento temporale di massima: 1 milione di euro per il 2017, 2,83 milioni di euro per il 2018 e 1,17 milioni di euro per il 2019. Nella relazione viene inoltre chiarito che al suddetto onere previsionale del programma si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Missione 5 «Difesa e sicurezza del territorio», Programma 6 «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», Azione 6 «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Al riguardo, evidenzia che il citato programma appare recare le disponibilità richieste, atteso che nel decreto 102065 del 27 dicembre 2016 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, sono presenti stanziamenti di competenza pari 3.727 milioni di euro per il 2017, 3.673 milioni di euro per il 2018 e 3.711 milioni di euro per il 2019.
  Alla luce delle predette considerazioni, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, stante l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
Atto n. 454.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dagli articoli 1 e 13 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2016), – reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. In particolare, ricorda che l'articolo 13 della citata legge detta specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in esame, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e della previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Ricorda altresì che la CONSOB e la Banca d'Italia, organismi chiamati all'attuazione della norma in esame, non sono incluse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Pag. 77
  Alla luce delle predette considerazioni, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, stante l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Atto n. 458.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2016) – reca lo schema di decreto legislativo volto al recepimento della direttiva 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e all'adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Rammenta inoltre che gli articoli 11 e 12 della citata legge n. 170 del 2016 dettano principi e criteri direttivi specifici delle deleghe in esame, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che l'importo complessivo delle sanzioni potenzialmente introitabili al bilancio dello Stato non risulta modificato dalle disposizioni in esame. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che il provvedimento non comporti variazioni rispetto al gettito delle sanzioni eventualmente scontato ai fini dei tendenziali. Riguardo agli adempimenti previsti dal provvedimento, prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla effettiva possibilità di far fronte agli stessi senza oneri per la finanza pubblica. Rileva infine la mancata corrispondenza tra l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 2, e quanto viene invece indicato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, che in diretto riferimento alla medesima disposizione alludono piuttosto ad una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, relativa alla dematerializzazione degli assegni, che peraltro si configurerebbe come mera rinuncia a maggior gettito. Alla luce delle predette considerazioni, propone comunque di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, fa presente che la mancata corrispondenza tra l'articolo 6, comma 2, e quanto indicato, in riferimento alla medesima disposizione, dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica è imputabile ad un mero errore materiale commesso nella stesura delle citate relazioni. Ciò posto, concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, stante comunque l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Atto n. 435.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse al rilascio dell'autorizzazione prevista per gli stabilimenti in cui sono ubicati i medi impianti di combustione saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conviene, infine, circa l'opportunità di riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 6 per adeguarla al contenuto della disposizione dallo stesso recata.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (atto n. 435);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse al rilascio dell'autorizzazione prevista per gli stabilimenti in cui sono ubicati i medi impianti di combustione saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare opportuno riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 6 per adeguarla al contenuto della disposizione da esso recata;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 6 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE.
Atto n. 449.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame – adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) – reca il regolamento Pag. 79di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo.
  Rileva che le disposizioni in esame prevedono adempimenti in capo a diversi soggetti pubblici: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alle Capitanerie di porto, e, in subordine, Ministero dell'interno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente.
  Osserva altresì che, per assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame, si dispone, da un lato, che le suddette amministrazioni facciano fronte ai compiti loro spettanti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, dall'altro, mediante il pagamento di specifiche tariffe da parte dei soggetti richiedenti i servizi (controlli, rilascio e rinnovo di autorizzazioni).
  Segnala che, con riferimento a taluni compiti assegnati alle amministrazioni competenti e per i quali non è prevista l'applicazione di tariffe, la relazione tecnica in alcuni casi precisa che tali attività potranno essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti, come, ad esempio, per l'articolo 10 sulla verifica di conformità degli equipaggiamenti, per l'articolo 27 sulla vigilanza di mercato e per l'articolo 30 sull'invito ad eliminare lo stato di non conformità formale.
  Rileva invece che in altri casi la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 35, comma 8, che stabiliscono un limite di spesa per le attività di «vigilanza sul mercato», prevedendo che queste debbano essere svolte nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. In proposito, ritiene che andrebbe in primo luogo precisato a quali articoli intenda specificamente fare riferimento la clausola di cui all'articolo 35, comma 8, e andrebbe altresì valutata l'effettiva possibilità di ricondurre ad un limite di spesa le attività in questione, che discendono da impegni fissati dalla normativa europea.
  Quanto alle ulteriori attività non ricomprese nell'ambito della suddetta clausola, ma che la relazione tecnica ritiene realizzabili a valere sulle risorse esistenti, prende atto di quanto affermato nella stessa relazione circa la possibilità per le amministrazioni a svolgere tali compiti a invarianza di risorse. Peraltro, considera utile acquisire ulteriori elementi circa il volume degli adempimenti attesi, visto che in base ai dati forniti dalla relazione tecnica le ispezioni effettuate a bordo di navi italiane ed europee aventi ad oggetto anche l'equipaggiamento marittimo, hanno fatto registrare un forte incremento nel 2016 – 4.352 ispezioni nel 2014, 4.557 ispezioni nel 2015 e 10.101 ispezioni nel 2016. Qualora il picco dovesse essere indicativo di un incremento tendenziale del numero delle ispezioni, infatti, sarebbero necessari, a suo avviso, ulteriori elementi di valutazione al fine di confermare l'idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a fronteggiare i conseguenti maggiori adempimenti.
  Con riferimento alla predisposizione di specifiche tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio (valutazione degli organismi di valutazione della conformità, di cui all'articolo 19, comma 2; autorizzazione alla valutazione della conformità per gli organismi notificati, di cui all'articolo 23; attività di rilascio e rinnovo dei certificati di sicurezza dell'equipaggiamento, di cui all'articolo 6, comma 2; accertamenti su navi non UE da iscrivere nei registri nazionali, di cui agli articoli 7 e 11; controlli e autorizzazioni in caso di specifiche deroghe, di cui agli articoli 31, 32 e 33), fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'idoneità del meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi indicati, in particolare sotto il profilo dell'allineamento temporale fra uscite ed entrate, tenuto conto anche che talune attività poste a carico delle amministrazioni potrebbero richiedere un maggiore investimento iniziale da recuperare nel corso del tempo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, posto che non risulta ancora disponibile il complesso degli elementi informativi necessari al completamento dell'istruttoria in Pag. 80corso sugli eventuali profili di carattere finanziario.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 388-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Atto n. 438.

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