CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 ottobre 2017
892.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 ottobre 2017 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.35.

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.
C. 4512 Ferranti.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 4512 in materia di Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.
  Al riguardo, osserva che discutere oggi, nel 2017, di eguaglianza di genere in molti Paesi europei sarebbe anacronistico, ma purtroppo non in Italia.Pag. 42
  Rammenta che la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, con le modifiche introdotte all'articolo 51, primo comma, della nostra Costituzione prevede che «... la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», completando così quel percorso politico e legislativo virtuoso che ha favorito negli anni la promozione dell'eguaglianza di genere in primis nell'accesso alle cariche elettive.
  Osserva che, nel mondo giudiziario purtroppo, più che altrove, questo è stato ed è ancora oggi un tema sensibile.
  Evidenzia come faccia sorridere, leggendo i resoconti dei lavori dell'assemblea costituente del ’47, l'intervento dell'allora presidente di tribunale Antonio Romano, classe 1895, il quale affermava: «Con tutto il rispetto per la capacità intellettiva della donna, ho l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio ed alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche...». Osserva che da allora fortunatamente molto è cambiato, ma si è comunque dovuto attendere fino al 1963 per l'ingresso delle donne in magistratura e oggi, a 54 anni di distanza da quel primo concorso con sole otto vincitrici, la presenza femminile in magistratura ha raggiunto la percentuale del 51,08 per cento.
  Fa presente che nonostante questa schiacciante maggioranza le donne-magistrato non hanno ancora ottenuto il giusto riconoscimento nelle sedi rappresentative: l'attuale sistema elettorale previsto per il Consiglio superiore della magistratura ai sensi della legge n. 195 del 1958, non ha recepito il principio costituzionale delle pari opportunità nella rappresentanza di genere e tale lacuna ha portato, nei fatti, all'elezione di una sola donna togata nella consiliatura 2002-2006, quattro in quella 2006-2010, due in quella 2010-2014 e una sola nell'attuale.
  Come spesso è stato osservato, rammenta che l'attuale sistema elettorale previsto per il Consiglio superiore della magistratura lungi dal favorire l'emersione delle figure più rappresentative, a livello nazionale, della magistratura tutta, incrementa e accresce localismi e micro corporativismi e rende sempre più difficile far emergere la questione della rappresentanza femminile. Si tratta, infatti, ai sensi degli articoli da 21 a 29 della legge n. 195 del 1958, di un sistema (maggioritario, senza voto di lista), articolato su tre collegi unici nazionali a base uninominale, che di fatto penalizza le donne magistrato, consegnando un potere determinante al peso delle «correnti» e consentendo di limitare i candidati a un numero corrispondente (o di poco superiore) a quello degli eleggibili in forza di «intese» preventive attuate dai gruppi associativi.
  Rileva come occorra quindi, in attesa della più ampia riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, introdurre nella legge n. 195 del 1958, misure di riequilibrio di genere per superare, a legislazione vigente, l'attuale disparità rappresentativa. Si tratta in particolare di ribadire il principio di eguaglianza e introdurre il meccanismo della doppia preferenza di genere, già sperimentato nelle elezioni politiche con un giudizio positivo della Corte costituzionale contenuto nella sentenza n. 4 del 2010.
  Fa presente che con il testo in esame non si vuole imporre un sistema di «quote rosa» ma si propone una misura seria che, nel rispetto della volontà degli elettori, dia più spazio alla rappresentanza femminile. Ovviamente a questo deve seguire un cambio di passo sul piano culturale: la presenza sempre maggiore delle donne in magistratura ha rivoluzionato il sistema giudiziario in termini di efficienza, versatilità e sensibilità, offrendo un approccio diverso rispetto sia all'analisi della questione giuridica che all'organizzazione degli uffici, al rapporti con parti, imputati, testi e personale giudiziario; e ciò, contrariamente a quanto si è pensato per anni, non solo in materia di diritto di famiglia o di tutela dei minori ma in tutti i più diversi campi del diritto. Penso ad esempio ai collegi penali misti, in cui proprio la compresenza di differenti modi di vedere e di affrontare le questioni, soprattutto in sede di camera di consiglio, rappresenta la migliore garanzia per le parti coinvolte nel Pag. 43processo a cominciare dall'imputato. Non bastano quindi le recenti nomine di magistrati donne in posizioni apicali, quali presidenti di Tribunali o di Corti di Appello, occorre un ulteriore sforzo per mettere grandi professionalità dell'universo femminile a servizio della magistratura anche in ruoli più rappresentativi.
  Rammenta che la presente proposta di legge, che è il frutto anche delle riflessioni dell'Associazione donne magistrato italiane (ADMI), mira ad introdurre all'interno della legge n. 195 del 1958, misure di riequilibrio di genere e antidiscriminatorie che consentano di superare l'attuale situazione nella quale la componente femminile del Consiglio risulta in numero assolutamente inadeguato rispetto alla presenza femminile nella magistratura, che ormai come si è detto è del 51,08 per cento. Il testo non giunge a garantire direttamente il risultato della presenza paritaria fra donne e uomini nella componente togata del Consiglio, ma intende ottenere un incremento della presenza femminile attraverso l'introduzione di una norma di principio generale (articolo 23, comma 1) e del meccanismo della doppia preferenza di genere (articolo 25, commi 3 e 5, e articolo 26) già introdotto e sperimentato nell'ambito della rappresentanza politica e anche valutato positivamente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 2010.
  Segnala che il testo in esame, composto da un solo articolo, propone quindi una modifica degli articoli 23, 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'unico articolo della proposta in titolo interviene sull'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale l'elezione dei componenti togati avviene con voto personale, diretto e segreto: viene specificato che il sistema di elezione deve favorire un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini. La lettera b) del medesimo comma 1 modifica l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, che disciplina il procedimento elettorale, per consentire ai magistrati presentatori delle candidature, di indicare anche due magistrati in ciascun collegio, in luogo dell'attuale candidatura unica, purché sia rispettata l'alternanza dei generi. Conseguentemente, nell'elenco dei candidati, che sarà pubblicato e inviato a tutti gli elettori, i nominativi dovranno essere riportati seguendo un ordine alternato per genere e, per ciascun genere, l'ordine alfabetico. La lettera c) del citato comma 1 modifica l'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, relativo alla votazione, per consentire a ciascun magistrato di esprimere – in ciascuno dei tre collegi nazionali – fino a due voti, in luogo dell'attuale preferenza unica. Il doppio voto è consentito a condizione che il secondo voto sia espresso per un candidato di sesso diverso dal primo; se i due candidati votati appartengono allo stesso genere, il secondo voto è nullo mentre il primo è valido. Per consentire questa opzione, ed eventualmente procedere all'annullamento del secondo dei voti, l'articolo 26, al nuovo comma 3-bis, specifica che la scheda elettorale dovrà prevedere linee orizzontali numerate a stampa sulle quali l'elettore potrà scrivere i nominativi prescelti. La lettera d) del medesimo comma 1 modifica da ultimo l'articolo 27 della legge sul Consiglio superiore della magistratura, intervenendo sullo scrutinio e sull'assegnazione dei seggi. La riforma non incide sulla disposizione in base a cui vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascun collegio. Non si tratta, infatti, di «quote di risultato» bensì, come specificato dalla relazione illustrativa, di «una misura di riequilibrio, nel rispetto della volontà degli elettori». La modifica stabilisce invece, per il solo caso di parità tra i voti riportati da più candidati di sesso diverso, che il seggio sia assegnato al «candidato del sesso meno rappresentato nel precedente Consiglio» e dunque, almeno per la prossima consiliatura, al candidato di sesso femminile. Ulteriori criteri da applicare in caso di ex aequo sono quelli dell'anzianità di iscrizione in ruolo e, in subordine, di anzianità anagrafica.
  Rileva, infine, che almeno su questi temi la politica ha offerto un esempio Pag. 44virtuoso: con questa proposta di legge ritiene sia possibile mutuare tale esempio per promuovere una più massiccia presenza femminile negli organi rappresentativi della Magistratura e garantire così il rispetto della parità di genere e, soprattutto, un maggiore equilibrio tra le diverse sensibilità che il Consiglio superiore della magistratura rappresenta.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.
Atto n. 437.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1) che tiene conto dell'esigenza di garantire l'omogeneità e il contenimento dei costi dei corsi di formazione sul territorio nazionale, ferma restando la qualità dell'offerta formativa, per consentire l'accesso ai medesimi corsi anche agli aspiranti avvocati con minore capacità di reddito.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire la contrarietà del suo gruppo parlamentare nei confronti dell'articolo 43 della legge n. 247 del 2012, con il quale si prevede la frequenza obbligatoria di corsi di formazione ai fini dell'accesso alla professione di avvocato, dichiara di non condividere l'impianto complessivo dello schema di decreto in titolo. In particolare, osserva che l'indicazione delle materie oggetto dei corsi di formazione di cui all'articolo 3 del provvedimento, a suo avviso, risulta essere priva di qualunque riscontro pratico, ritenendola una mera ripetizione di quanto già appreso nel corso degli studi universitari dai tirocinanti. Rileva, inoltre, che sarebbe stato più opportuno, nell'osservazione numero 2) contenuta nel parere elaborato dalla relatrice, prevedere la possibilità di fissare un tetto massimo dei costi dei corsi di formazione direttamente con il regolamento in esame, e non, invece, nell'ambito delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri e Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito Pag. 45chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12433 Ferraresi: Sul fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque del fiume Po e dei suoi affluenti.

  Davide TRIPIEDI (M5S) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Davide TRIPIEDI (M5S) nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la risposta resa, evidenzia, tuttavia, come la scelta di demandare l'attività di accertamento e di polizia dei fenomeni di bracconaggio ittico alla competenza delle amministrazioni provinciali e regionali non possa che essere, a suo avviso, fallimentare, non essendo tali enti locali, per carenza di fondi, in grado di svolgere tale compito. Rileva come il dato relativo alle quattro persone sottoposte ad indagini nell'ambito di due procedimenti penali presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, fornito dal rappresentante del Governo nella sua risposta, dimostri che la legge n. 154 del 2016 non sia efficace. Nel sollecitare una maggiore attenzione sul tema contenuto nell'interrogazione in titolo da parte della maggioranza e del Governo, auspica, pertanto, la disponibilità dell'Esecutivo ad accogliere, nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2018, un emendamento volto a rendere più incisive le pene nei confronti del bracconaggio ittico.

5-12434 Molteni: Sul rimborso delle spese di funzionamento della sezione distaccata di Cantù del Tribunale di Como.

  Nicola MOLTENI (LNA) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Nicola MOLTENI (LNA), nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la risposta resa, stigmatizza tuttavia la scelta dell'Esecutivo di non procedere alla refusione totale delle spese sostenute fino al 2015 dai comuni sede di uffici giudiziari, e nello specifico dal comune di Cantù, nonché di dilazionare la rateizzazione del rimborso del credito in trenta anni, fa presente che i dati forniti dal rappresentante del Governo nel corso della sua risposta in merito al rimborso degli importi dovuti a titolo di contributo per le spese di funzionamento dell'ufficio giudiziario del Comune di Cantù, non corrispondono a quelli a lui forniti dalla ragioneria del Comune stesso, dai quali si evincerebbe che il predetto ente locale è ancora creditore nei confronti dello Stato di oltre 800 mila euro. Ciò premesso, dichiara di non essere soddisfatto della risposta resa dall'Esecutivo.

5-12435 Chiarelli: Sulla conoscenza della lingua francese da parte dei notai che esercitano le funzioni in Valle d'Aosta.

  Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.), nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la risposta resa, dichiara, tuttavia, di non essere soddisfatto dalla stessa. Osserva che, a suo avviso, contrariamente a quanto espresso dal rappresentante del Governo, il riferimento all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 263 del 2001, poteva essere esteso anche all'apertura di un ufficio secondario Pag. 46nell'ambito del distretto di Corte d'appello. Nel prendere atto che l'unica via percorribile per risolvere la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo sia l'approvazione di una modifica del citato decreto legislativo volta a consentire una espressa estensione del requisito della conoscenza della lingua francese anche per l'apertura di un ufficio secondario, sollecita l'Esecutivo, una volta che la commissione paritetica avrà elaborato tale proposta di modifica, a dare corso alle procedure previste dall'articolo 48-bis dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta.

  La seduta termina alle 13.15.

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