CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 ottobre 2017
892.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 12.25.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD) relatore, rileva che il nuovo testo del disegno di legge C. 4302, risultante dall'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X, reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.
  Il testo consta di due articoli. L'articolo 1, comma 1, chiarisce che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il riferimento specifico al principio del legittimo affidamento e alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (la cosiddetta Direttiva Bolkestein), che consente agli Stati membri di tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione del prestatore del servizio, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale, conformi al diritto comunitario. I princìpi e criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo nell'esercizio della delega sono i seguenti: prevedere criteri e modalità di affidamento che rispettino i princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento, la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, sia in qualità di concessionario che di gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché prevedere criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili; stabilire con normativa primaria adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento; stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità Pag. 19per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende, con idonee forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti; prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori; regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore; rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in almeno tre categorie, prevedendo l'applicazione di un canone più elevato ai beni di maggiore valenza, con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento ed anche dei comuni, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico – ricreativo; prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del Codice della Navigazione; prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa; procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate; aggiornare le procedure, prevedendo l'uso esteso delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzato al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, nonché assicurando la trasmissione al Sistema informativo del demanio marittimo di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e la loro consistenza; definire il concetto di facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari. Nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti due nuovi commi. In particolare, il comma 1-bis stabilisce che le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, ad eccezione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche, mentre il comma 1-ter fa salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Infine, gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera Pag. 20dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Si prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.
  L'articolo 2, al comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo al comma 2 che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, finalizzato al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, sono altresì riconducibili alle materie «tutela della concorrenza» «ambiente» e «ordinamento civile», anch'esse di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), s) e l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 80 Scanu.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che il doc. XXII n. 80 dispone la proroga fino al termine della legislatura per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
  Ricorda che la Commissione è stata istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con delibera della Camera dei deputati del 30 giugno 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2015.
  Il termine per la conclusione dei suoi lavori è fissato a ventiquattro mesi dal momento della sua costituzione, avvenuta il 17 dicembre 2015. Allo stato, dunque, la Commissione cessa il 16 dicembre 2017.
  In sintesi, l'atto di cui oggi avviamo l'esame consiste nella proposta di modificare l'articolo 4, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati istitutiva della Commissione d'inchiesta, che Pag. 21contiene la disposizione sul termine dell'inchiesta, al fine di prorogare la durata della Commissione fino al termine della XVII legislatura.
  Conseguentemente viene proposta una modifica dell'articolo 6, comma 1, della stessa deliberazione, per attribuire alla Commissione le risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione della sua attività fino alla fine della legislatura.
  Fa presente che la Commissione ha proceduto ai suoi lavori in questi due anni sulla base di un programma di lavoro articolato su specifici filoni di inchiesta ed è giunta all'approvazione di due relazioni intermedie: la prima, in data 26 maggio 2016, sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela previdenziale nelle Forze armate, la seconda, in data 19 luglio 2017, sull'attività d'inchiesta in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale nelle Forze armate. Voglio precisare che la delibera istitutiva prevedeva la presentazione di una sola relazione intermedia, alla scadenza del primo anno di attività, oltre che della relazione finale a conclusione dei lavori della Commissione.
  Come emerge dalla relazione di accompagnamento dell'atto in esame, oggi, a meno di tre mesi dalla scadenza, la Commissione si trova ad aver concluso solo in parte l'istruttoria tecnica preliminare all'elaborazione delle conclusioni dell'inchiesta. Al fine di poter disporre di un ulteriore periodo di lavori per mettere a punto la fase conclusiva della sua attività, alcuni componenti della Commissione, a cominciare dal suo presidente, il deputato Scanu, si sono fatti promotori di un'iniziativa – quella oggi in discussione – volta per l'appunto a prorogare la durata della Commissione fino al termine della legislatura.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 12.50.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12436 Fiano e Fabbri: Sull'adozione del piano nazionale antiviolenza.

  Marilena FABBRI (PD) si rifà al contenuto dell'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

  La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marilena FABBRI (PD), replicando, prende atto con soddisfazione della risposta della rappresentante del Governo, dalla quale si evince l'impegno profuso dal Governo sul tema del contrasto alla violenza di genere, che ha comportato l'utilizzo di risorse finanziarie appositamente stanziate e il perseguimento di obiettivi precisi. Nell'augurarsi che le iniziative su tale versante confluiscano nell'ambito di una programmazione ordinaria, attende di conoscere il contenuto delle proposte di linee guida per l'assistenza alle donne vittime di violenza, proposte che auspica siano definite in un quadro di condivisione con le regioni.

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5-12437 Toninelli e altri: Su questioni riguardanti gli incarichi pubblici di nomina politica.

  Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, nata in seguito a notizie pubblicate da organi di stampa in merito alla previsione di norme di regolamenti interni di alcuni partiti politici per le quali i designati ad incarichi pubblici di nomina politica debbono impegnarsi a versare ai suddetti partiti parte dei loro compensi. Esprime la più viva preoccupazione, perché con questa prassi da un lato si penalizzano le eccellenze e dall'altro il decisore politico è portato a scegliere chi garantisce un maggior versamento dei propri compensi al partito politico. Chiede, quindi, al Governo quale sia la sua posizione in merito.

  La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Danilo TONINELLI (M5S), replicando, si dichiara assolutamente non soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo. Fa presente, infatti, che, fermo restando che i partiti politici possono indicare le modalità di comportamento nei loro regolamenti interni, nel caso in questione, tuttavia, si tratta per lo più di soggetti non iscritti ai partiti. Viene così realizzato un vero e proprio sistema di potere.

5-12438 Sisto: Sul conferimento di una delega ministeriale esclusiva per il Sud.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, facendo notare che nella configurazione attuale della compagine governativa sarebbe necessario conferire una delega esclusiva per il Sud e individuare una struttura ad hoc che si occupi specificatamente delle questioni inerenti al Sud Italia. Ciò, a suo avviso, permetterebbe allo stesso Esecutivo, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno» convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, di emanare i relativi decreti attuativi, contenenti misure a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno e per l'istituzione delle Zone economiche speciali, nei tempi fissati dalla legge così da non incorrere nel pericolo di lasciare spirare i suddetti termini.

  La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatto, manifestando un certo disappunto per il fatto che la risposta della rappresentante del Governo si sia limitata a rappresentare fatti noti, senza fornire delucidazioni ai quesiti posti. Evidenzia che attualmente il Ministro De Vincenti, in ragione dello spettro ampio delle deleghe conferitegli, non ha la possibilità di prestare al sud l'attenzione che tale territorio meriterebbe. Ritenuto che il Mezzogiorno richieda l'assunzione di iniziative concrete, fa notare che il Governo sembra tergiversare piuttosto che intervenire con urgenza, come confermato dalla mancata attuazione delle misure a favore del Mezzogiorno.

5-12439 D'Attorre e altri: Sulle iniziative per attuare la Convenzione di Istanbul.

  Roberta AGOSTINI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, presentata a seguito alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per non aver fornito adeguata protezione a una donna sottoposta a continue violenze da parte del marito che ha poi ferito la donna medesima e ucciso il figlio che cercava di proteggerla. Nel ricordare l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, chiede al Governo quali iniziative intende intraprendere per attuarla.

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  La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Roberta AGOSTINI (MDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo che ringrazia anche per il proprio impegno personale sulla materia. Comprende infatti le difficoltà del Governo per attuare il Piano contro la violenza sessuale e di genere, ma chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella sua predisposizione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 ottobre 2017 — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 452.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, fa presente che l'atto del Governo n. 452 contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 179 del 2016, con il quale è stata data attuazione alla delega legislativa recata dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2015.
  Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 124 ha autorizzato il Governo a modificare ed integrare (anche attraverso la delegificazione) il Codice dell'amministrazione digitale. E tale delega (vincolata alla invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente) è stata appunto esercitata con il decreto legislativo n. 179 del 2016, entrato in vigore il 14 settembre 2016.
  Al contempo, la norma di delegazione ha autorizzato il Governo ad emanare disposizioni correttive e integrative, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riferimento.
  Trattandosi di disposizioni correttive ed integrative, i principi e criteri direttivi sono i medesimi valsi per il decreto legislativo che si viene a modificare.
  Ad una prima sommaria ricognizione, previsioni salienti dello schema in esame possono dirsi quelle relative a: il «decentramento» presso l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito AgID) della determinazione non più di regole tecniche bensì di linee guida, attuative di molteplici previsioni del Codice aventi carattere tecnico-operativo. Il fine è «flessibilizzare» siffatto snodo operativo, di peculiare rilevanza ai fini dell'aggiornamento rispetto ad una incessante evoluzione tecnologica (con modifica dell'articolo 71 del Codice); ancora riguardo l'AgID, un «accentramento» presso di essa della funzione e dell'ufficio di difensore civico digitale (modifica dell'articolo 17 del Codice); la previsione di un carattere vincolante del parere dell'AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico (con modifica dell'articolo 14-bis del Codice); ferma la titolarità dell'AgID del potere sanzionatorio rispetto a violazioni del Codice da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata o di identità digitale, dei conservatori accreditati: un elevamento della soglia sia minima sia massima della sanzione pecuniari irrogabile (ed è introdotta la Pag. 24sanzione accessoria – in caso di cancellazione dall'elenco dei soggetti qualificati – del divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino a due anni) (modifica dell'articolo 29 del Codice); la previsione di una piattaforma nazionale di governance della trasformazione digitale, presso l'AgID, per la consultazione pubblica, in luogo della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica (che viene soppressa, con modifica dell'articolo 18 del Codice); una rimodulazione definitoria (con modifica dell'articolo 1 del Codice) e circa l'ambito applicativo (in ordine alle amministrazioni soggette agli obblighi del Codice, con modifica dell'articolo 2); l'accentuazione del carattere di «Carta della cittadinanza digitale» del Codice, il quale reca disposizioni sul diritto ad una identità e ad un domicilio digitale (per quest'ultimo, un riordino del sistema degli elenchi pubblici è dettato con modifiche agli articoli 8 e 9 del Codice), alla fruizione di servizi pubblici on-line (in modo accessibile ed integrato, anche con dispositivi mobili, prevede modifica all'articolo 7 del Codice), sul diritto di partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica (con immediata conoscibilità del suo stato di avanzamento, si prevede con modifica dell'articolo 36 del Codice, il quale incide sull'accessibilità) così come ad effettuare pagamenti on-line (che viene esteso al pagamento spontaneo di tributi, con modifica dell'articolo 6 del Codice, in attesa che ulteriori estensioni di tale facoltà siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri); l'integrazione e interoperabilità dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni; una novellazione in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali, ai fini degli effetti giuridici e probatori secondo legge (con modifica dell'articolo 20; sugli effetti giuridici anche la modifica dell'articolo 7) e nell'intento di agevolare la indicizzazione e la ricerca dei documenti (con modifica dell'articolo 44 del Codice); un rafforzamento, oltre che della disponibilità e accessibilità (anche la modifica all'articolo 60 del Codice), della sicurezza dei dati e dei sistemi (modifica dell'articolo 51 del Codice); una valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (modifica dell'articolo 50 del Codice).
  L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del Codice dell'amministrazione digitale (qui di seguito CAD), relativo alle definizioni.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del CAD, il quale ne determina l'ambito di applicazione. Si viene a prevedere che in esso ricadano altresì le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Per quanto riguarda i gestori di servizi pubblici, si viene a prevedere che tale applicazione (già prevista dal vigente codice) operi limitatamente ai profili attinenti ai servizi di pubblico interesse. La disposizione già vigente estende l'applicazione del CAD alle società a controllo pubblico, escluse le società quotate. Si viene ora a prevedere che siano escluse altresì le società partecipate dalle società a controllo pubblico. Se però quelle società siano partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche non tramite società quotate, si prevede di contro l'applicabilità del CAD.
  L'articolo 3 modifica la rubrica della Sezione II del Capo I del CAD, da: «Diritti dei cittadini e delle imprese» in: «Carta della cittadinanza digitale».
  L'articolo 4 modifica l'articolo 3 del CAD. Si specifica che il diritto (anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo) all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni debba poter essere esercitato mediante un uso conseguibile «in modo accessibile ed efficace».
  L'articolo 5 modifica l'articolo 3-bis del CAD (mutandone la rubrica in: «Identità e domicilio digitale» – anziché «Domicilio digitale delle persone fisiche»). Vi confluisce (quale comma 01) il principio (innanzi affermato, seppur con diversa formulazione, dall'articolo 3 del CAD finora vigente) che chiunque ha il diritto di accesso tramite la propria identità digitale ai servizi on line offerti dalle amministrazioni pubbliche. Tale diritto è riconosciuto a decorrere dal 1o gennaio 2018 (ai sensi Pag. 25dell'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto). È sancito l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, per le amministrazioni pubbliche (ed i gestori di servizi pubblici, se di pubblico interesse, nonché le società a controllo pubblico) così come per i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi nonché per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese (soggetti, questi, già tenuti all'assunzione di un indirizzo di posta certificata, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008). Per i soggetti (persone fisiche o enti di diritto privato) che non siano tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, non si ha obbligo bensì facoltà di dotarsi del domicilio digitale (da iscrivere nell'apposito Indice nazionale, di cui al novello articolo 6-quater, quale introdotto dall'articolo 9 dello schema).
  L'articolo 6 modifica l'articolo 5 del CAD (in particolare inserendo i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies). Si tratta dell'articolo del CAD che sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico (e ora i gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblici interessi) di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici (incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico). I nuovi commi ora introdotti prevedono che il pagamento in forma elettronica possa avvenire anche per il pagamento spontaneo di tributi. La disposizione richiama i tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha per oggetto le entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 6 del CAD. Il testo finora vigente prevede che finché non sia data «piena attuazione» al domicilio digitale (di cui all'articolo 3-bis del medesimo Codice), la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitino di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, avvenga mediante la posta elettronica certificata (con i soggetti che abbiano previamente dichiarato il proprio indirizzo). La nuova previsione sostituisce (sin nella rubrica) alla posta elettronica certificata la nozione di domicilio digitale.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 6-bis del CAD, anche qui sostituendo (sin nella rubrica) alla posta elettronica certificata la nozione di domicilio digitale, talché l'oggetto diviene l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 6-ter del CAD ha per oggetto invece l'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (questa la nuova dicitura secondo la novella, che del pari sostituisce – sin nella rubrica – la nozione di domicilio digitale a quella posta elettronica certificata). L'articolo 6-quater – ora introdotto da tale articolo 9 dello schema – ha per oggetto l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. L'articolo 6-quinquies – anch'esso ora introdotto – prescrive che per tutti gli elenchi-indici sopra ricordati – i quali devono essere realizzati in formato aperto – valga la libera consultazione per chiunque, tramite sito web e senza necessità di autenticazione.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 7 del CAD, il quale ha una sua specifica rilevanza per il riguardo di una effettività della «cittadinanza digitale». La rubrica dell'articolo – da: «Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza» – è modificata in: «Diritto a servizi on-line semplici e integrati». E un novello comma aggiuntivo in avvio scandisce il diritto di ognuno di fruire in forma digitale e in modo integrato, tramite accesso telematico, anche attraverso dispositivi mobili, dei servizi erogati da pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici di pubblico interesse, società a controllo pubblico. Ai sensi dell'articolo 61, comma 4, dello schema di decreto, tale diritto è riconosciuto dalla data di attivazione del punto di accesso telematico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 64-bis del Codice. Pag. 26
  L'articolo 11 modifica l'articolo 8-bis del CAD, il quale pone a carico delle singole amministrazioni – ad invarianza di spesa – l'obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la connettività ad internet. La novella abroga la menzione di un sistema di autenticazione tramite siffatti strumenti. Permane la prescrizione che siano rispettati gli standard di sicurezza fissati dall'AgID.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 13 del CAD (avente ad oggetto la formazione informatica dei dipendenti pubblici). In particolare, è aggiunta la previsione che le pubbliche amministrazioni attuino politiche (oltre che di formazione, come già previsto) di reclutamento del personale, finalizzate alla conoscenza delle tecnologie dell'informazione e comunicazione. Aggiunge la novella che tale reclutamento si mantenga entro le risorse finanziarie previste dai piani di formazione del personale (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
  L'articolo 13 modifica l'articolo 14-bis del CAD, introdotto dal decreto legislativo n. 179 del 2016 affinché l'AgID facesse ingresso sistemico nel Codice (essendo stata la sua istituzione successiva al tempo di adozione e revisione fino ad allora intervenuta del Codice medesimo). L'Agid è preposta alla promozione dell'innovazione digitale nel Paese e dell'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. La novella demanda – in combinato disposto con l'articolo 71 del CAD (come riformulato dall'articolo 59 dello schema) – all'AgID la determinazione delle linee guida attuative delle molteplici disposizioni del Codice.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 16 del CAD (che ha per oggetto le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e tecnologie), onde espressamente prevedere vi rientri l'approvazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre si prevede che il Presidente del Consiglio sia titolare della promozione di progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica. Circa la determinazione dei criteri in tema di pianificazione, progettazione ecc. dei sistemi informativi automatizzati nelle pubbliche amministrazioni, la novella (lettera c)) ovvia a lacuna del dettato testuale della disposizione già vigente.
  L'articolo 15 modifica l'articolo 17 del CAD. Un aggiuntivo comma 1-septies prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dall'amministrazione dello Stato possono esercitare anche in forma associata le funzioni relative all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 18 del CAD, il quale nella stesura finora vigente ha ad oggetto la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, quale supporto all'organo governativo di elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione. La riformulazione recata dallo schema sostituisce a siffatta Conferenza una «piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale», istituita presso l'AgID (che ne identifica le caratteristiche ai fini dell'accessibilità). Essa è intesa quale piattaforma per la consultazione pubblica, onde porre in dialogo i portatori di interessi connessi all'attuazione dell'agenda digitale e farvi confluire qualificati suggerimenti di migliorie, dei quali le pubbliche amministrazioni possano tener conto.
  L'articolo 17 modifica la rubrica del Capo II del CAD, sì da ricomprendervi la menzione dei servizi fiduciari (ed espungendo la menzione di libri e scritture).
  L'articolo 18 modifica l'articolo 20 del CAD, il quale ha per oggetto la validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici. La riformulazione mira a raccordare Pag. 27disposizioni andate stratificandosi in corso di tempo, nei vari interventi normativi di «manutenzione» del Codice.
  L'articolo 19 modifica l'articolo 21 del CAD. Sono modifiche (tali da investire anche la rubrica dell'articolo) di coordinamento, conseguenti alla nuova formulazione recata dallo schema circa l'articolo 19, nella quale confluiscono alcune delle disposizioni innanzi presenti in questo articolo.
  L'articolo 20 modifica l'articolo 22 del CAD. Ai fini dell'efficacia probatoria di documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere in origine in formato analogico, la novella fa rinvio a quanto prescritto dal nuovo articolo 20 sopra richiamato per i documenti informatici, con riferimento dunque ad un processo di formazione conforme ai requisiti fissati dall'AgID circa la sicurezza, integrità e immodificabilità.
  L'articolo 21 modifica l'articolo 23 del CAD. Qui si tratta di copie analogiche di documenti informatici (laddove nell'articolo 22 si tratta di copie informatiche di documenti analogici). La novella pone in capo ai soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno, l'obbligo di rendere disponibili soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo, gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale.
  L'articolo 22 modifica l'articolo 23-ter del CAD, il quale prevede, tra l'altro, che le copie su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico, abbiano il medesimo valore legale degli originali. La novella prevede che siffatte copie siano prodotte processi e strumenti volti ad assicurare che la stessa copia abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.
  L'articolo 23 modifica la rubrica della Sezione II del Capo II del CAD, che diviene: «Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari» (anziché «Firme elettroniche e certificatori»).
  L'articolo 24 modifica l'articolo 24 del CAD, il quale prescrive che attraverso il certificato qualificato si debbano rilevare, secondo le regole tecniche stabilite, la validità del medesimo certificato, nonché gli elementi identificativi del titolare – di firma elettronica, viene a specificare la novella – e del certificatore, e gli eventuali limiti d'uso. La novella riguarda il comma 4 di tale articolo 24.
  L'articolo 25 modifica l'articolo 28 del CAD, relativo al certificato di firma elettronica qualificata. La novella specifica che all'interno di quel certificato possa esser contenuto lo pseudonimo, che il titolare ha facoltà di impiegare. Inoltre prevede che tutte le informazioni contenuto nel certificato di firma elettronica qualificata debbano essere riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato stesso.
  L'articolo 26 modifica l'articolo 29 del CAD. La disposizione vigente prevede che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell'identità digitale nonché i conservatori di documenti informatici, presentino all'AgID domanda di qualificazione o accreditamento. La novella prevede che tale domanda di qualificazione o accreditamento debba conformarsi alle linee guida determinate dall'AgID per l'attuazione del Codice (risulta così soppressa la previsione dell'obbligo di allegare alla domanda una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato circa per la commercializzazione di prodotti).
  L'articolo 27 modifica l'articolo 30 del CAD, relativo alla responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori.
  L'articolo 28 modifica l'articolo 32 del CAD. Le novelle hanno mero contenuto di coordinamento formale.
  L'articolo 29 modifica l'articolo 32-bis del CAD, il quale prevede che l'Agid possa irrogare (tramite il direttore generale) sanzioni amministrative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori accreditati (la novella sopprime per questi ultimi l'inciso Pag. 28«limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici»), ove essi abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD.
  L'articolo 30 modifica l'articolo 34 del CAD, circa il rilascio di documenti informatici con rilevanza esterna da parte di pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 31 modifica l'articolo 35 del CAD, in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata. Si tratta di mera modifica di coordinamento, volta ad introdurre la specificazione che per «titolare» sia da intendere il titolare di firma elettronica (non figura però la ulteriore specificazione che si tratti di firma elettronica qualificata).
  L'articolo 32 modifica l'articolo 36 del CAD, relativo alla revoca e sospensione dei certificati qualificati.
  L'articolo 33 modifica l'articolo 38 del CAD, relativo al trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni, e tra queste e soggetti privati.
  L'articolo 34 modifica la rubrica del Capo III del CAD in: «Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici» (anziché: «Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici»). Introduce, ad avvio del Capo III, una Sezione I, intitolata: «Documenti della pubblica amministrazione».
  L'articolo 35, comma 1, modifica l'articolo 40-bis del CAD. Secondo la disposizione vigente, formano oggetto di registrazione di protocollo obbligo le comunicazioni da o a caselle di posta elettronica. La novella sostituisce il riferimento a tali caselle con quello più generale di domicili digitali. Il comma 2 introduce l'articolo 40-ter nel CAD. Esso attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo e dei fascicoli dei procedimenti nonché a consentirne l'accesso on-line da parte di chi ne abbia diritto.
  Il comma 3 inserisce il titolo di una sezione: «Gestione e conservazione dei documenti», quale Sezione II del Capo III.
  L'articolo 36 modifica l'articolo 41 del CAD. La previsione vigente – secondo cui le pubbliche amministrazioni gestiscono i provvedimenti amministrativi in via informatica – è novellata introducendo un «in via prioritaria».
  L'articolo 37 modifica l'articolo 43 del CAD, intanto modificandone la rubrica, che diviene. «Conservazione ed esibizione dei documenti» (anziché: «Riproduzione e conservazione dei documenti»).
  L'articolo 38 modifica l'articolo 44 del CAD, che ha per oggetto i requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici. Il comma 1 viene ora integralmente sostituito, stabilendosi che il sistema di gestione informatica dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sia organizzato e gestito «anche» in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici.
  Il comma 1-ter è anch'esso integralmente sostituito, con la previsione che il sistema di conservazione dei documenti informatici assicuri, per gli oggetti in esso conservati, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida. È aggiunto il comma 1-quater, in cui si stabilisce che il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, insieme al responsabile della sicurezza e a quello dei sistemi informativi, può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
  L'articolo 39 modifica l'articolo 45 del CAD, il quale prevede che i documenti da chiunque trasmessi ad una pubblica amministrazione con mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare «la fonte di provenienza», soddisfano la forma scritta. La novella sopprime la parola: «fonte».
  L'articolo 40 modifica l'articolo 46 del CAD, il quale prevede che al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto Pag. 29le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite. La novella sostituisce alla dicitura: «per via telematica» quella di: «per via digitale». E sostituisce alla dicitura: «le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali» quella di: «i dati sensibili e giudiziari consentiti»:
  L'articolo 41 modifica l'articolo 47 del CAD, là dove questo prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico istituiscano e pubblichino nell'Indice della Pubblica Amministrazione una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
  L'articolo 42 modifica la rubrica del Capo V del CAD, in: «Dati delle pubbliche amministrazioni, identità digitali e istanze» (anziché: «Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete»).
  L'articolo 43 modifica l'articolo 50 del CAD, aggiungendovi il comma 2-bis. Si prevede che le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali procedano all'analisi dei propri dati anche in combinazione con altre amministrazioni (o gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse o società a controllo pubblico), secondo le linee guida dell'AgID.
  L'articolo 44 modifica l'articolo 51 del CAD. A parte alcune modifiche di drafting, vi introduce i commi 2-ter e 2-quater. Si prevede che le pubbliche amministrazioni (nonché i gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse e le società controllo pubblico) siano tenute ad aderire ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva, coordinati e promossi da AgID, e a predisporre piani di emergenza per assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili a garantire la fruibilità dei servizi. Sono consentiti accordi tra pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990), per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento.
  L'articolo 45 modifica l'articolo 52 del CAD, in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Le modifiche ai commi 2 e 4 sono di mero coordinamento, mentre la modifica del comma 3 inserisce la formazione dei dati entro il dettato della disposizione, secondo cui nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici (ed ora, appunto, anche la loro formazione), le pubbliche amministrazioni devono prevedere clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo di quei dati. Sono abrogati il comma 5 ed il comma 7 del medesimo articolo 52 del CAD (per coordinamento normativo con altre previsioni dello schema). Del pari abrogato è il comma 6.
  L'articolo 46 modifica l'articolo 53 del CAD in materia di requisiti dei siti Internet delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. La novella espunge la dicitura «definitivi», riferita ai dati e metadati che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare.
  L'articolo 47 modifica l'articolo 59 del CAD in materia di dati territoriali. La novella demanda alle linee guida stabilite dall'AgID (anziché le regole tecniche poste da decreto ministeriale) la determinazione dei criteri per la definizione ed aggiornamento del Repertorio nazionale dei dati territoriali nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni.
  L'articolo 48 modifica l'articolo 60 del CAD, che ha per oggetto le basi di dati di interesse nazionale (quale insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni). Tali sistemi informativi possiedano le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità. Con la modifica proposta dallo schema di decreto si introducono due nuovi commi 2-bis e 2-ter. Vi si prevede che le pubbliche amministrazioni responsabili di tali basi dati debbano consentire il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (articolo 2 dello schema di decreto) secondo standard e criteri di Pag. 30sicurezza e di gestione definiti nelle linee guida di cui all'articolo 71 (articolo 59 dello schema). Le stesse amministrazioni definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo. Inoltre si modifica il comma 3-ter. Esso prevede che AgID pubblichi sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale. Secondo la novella introdotta, nello svolgere tale compito l'Agenzia «individua» le basi di dati di interesse nazionale e dovrà tener conto «delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari».
  L'articolo 49 modifica l'articolo 62 del CAD. In particolare è riformulato il comma 3: tale comma assicura ai Comuni la disponibilità dei dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite. Con la novella si specifica, tra l'altro, che i Comuni potranno utilizzare i dati in relazione a servizi o funzionalità non fornite da ANPR. Al medesimo articolo viene introdotto, così come avviene con altre disposizioni del provvedimento, il riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD. Medesimo riferimento è introdotto al comma 5. Viene quindi sostituita la lettera c) del comma 6. Tale comma definisce i tempi e le modalità di attuazione dell'ANPR anche in riferimento ai servizi di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e della dichiarazione o denuncia di morte, elencati dalla lettera c) oggetto di modifica.
  L'articolo 50 modifica l'articolo 62-bis del CAD prevedendo che la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) sia affidata all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in luogo della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
  L'articolo 51 modifica l'articolo 62-ter del Codice dell'amministrazione digitale il quale istituisce l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini.
  L'articolo 52 sostituisce la rubrica della Sezione III del Capo V del CAD in «Identità digitali e istanze» (in luogo di «Servizi in rete»). A tale proposito si veda anche l'articolo 42 dello schema, che modifica la rubrica del Capo V.
  L'articolo 53 modifica l'articolo 64 del CAD, relativo alla disciplina del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Secondo la novella qui proposta al comma 2-quater, l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni avviene tramite SPID. Ulteriore modifica al comma 2-quinquies generalizza a tutti i soggetti privati la facoltà (riservata alle «imprese» nel testo vigente) di avvalersi di SPID per la gestione dell'identità digitale. Si prevede l'abrogazione del comma 2-septies. Con il nuovo comma 2-decies si stabilisce che le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscano gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.
  Infine, il nuovo comma 3-bis (inserito dalla norma in esame) demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la fissazione della data a decorrere dalla quale tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.
  L'articolo 54 modifica l'articolo 64-bis del CAD con il quale viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici (la novella espunge la parola «unico»), destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese interagiscano con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD (pubbliche amministrazioni, gestori Pag. 31di servizi pubblici per i profili di pubblico interesse e talune società a controllo pubblico, secondo la novella recata dall'articolo 2 dello schema). La novella inserisce un nuovo comma 1-bis che impone ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai fornitori di identità digitali e ai prestatori dei servizi fiduciari qualificati, di progettare e sviluppare i propri sistemi e servizi in modo da garantirne l'integrazione e l'interoperabilità, nonché a esporre per ogni servizio le relative interfacce applicative. Inoltre, al fine di garantire la verifica degli standard e livelli qualitativi definiti dall'articolo 7, comma 2, del CAD, i soggetti summenzionati adottano gli strumenti di analisi individuati dalle linee guida AgID (ex articolo 71 del CAD, come modificato).
  L'articolo 55 modifica l'articolo 65, comma 1, del CAD in materia di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
  L'articolo 56 modifica l'articolo 66 del CAD in materia di carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Tali documenti sono rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71.
  L'articolo 57 modifica l'articolo 68 del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni correggendo un riferimento normativo al Codice degli appalti e abrogando il comma 3 che riporta, tra l'altro, le nozioni di «formato dei dati di tipo aperto» e «dati di tipo aperto». A tale proposito, si ricorda che l'articolo 1 come novellato dallo schema definisce quelle nozioni.
  L'articolo 58 modifica l'articolo 69 del CAD, il quale impone (al comma 1 non modificato) alle pubbliche amministrazioni, committenti di specifici soluzioni e programmi informatici, di rendere disponibile il codice sorgente (corredato dalla documentazione e dalla relativa descrizione tecnico funzionale) ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, in uso gratuito, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. Il comma 2, come modificato, prevede che l'amministrazione committente debba risultare – nei capitolati o nelle specifiche di progetto – sempre titolare di tutti i programmi e servizi ICT (Information and Communication Technologies) salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso. La novella inoltre aggiunge il comma 2-bis: vi si prevede la pubblicazione del codice sorgente (e relativa documentazione e descrizione tecnico funzionale) di tutte le soluzioni informatiche attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID.
  L'articolo 59 modifica l'articolo 71 del CAD relativo alle modalità di adozione delle linee guida per l'attuazione di quanto previsto nel CAD. Il nuovo testo prevede che le «linee guida» siano adottate dall'AgID, previa consultazione pubblica, sentite le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza. Secondo la novella in esame, esse divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia in Gazzetta Ufficiale. Sono modificate e aggiornate con lo stesso procedimento.
  L'articolo 60 contiene l'elenco degli articoli del CAD abrogati:
  L'articolo 61 dello schema reca disposizioni transitorie.
  L'articolo 62, reca disposizioni di coordinamento e finali.
  L'articolo 63 reca disposizioni finanziarie.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

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  La seduta comincia alle 13.20.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Doc XXII, n. 81 Coppola.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame dispone la proroga fino al termine della legislatura della data prevista per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ricorda che la Commissione è stata istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con la delibera della Camera dei deputati 14 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2016. L'articolo 1, comma 1, di tale deliberazione prevede che la Commissione abbia la durata di un anno, non prorogabile. La proposta in esame, costituita da un unico articolo, sostituisce appunto le parole «per la durata di un anno» con le parole «per la durata della XVII legislatura» e sopprime le parole «non prorogabile». La Commissione si è costituita, con l'elezione dell'ufficio di presidenza, il 3 novembre 2016 e, quindi, il termine di un anno per la conclusione dei suoi lavori scadrà il prossimo 3 novembre.
  Ricorda altresì che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della deliberazione istitutiva, i compiti della Commissione sono i seguenti: verificare le risorse finanziarie stanziate ed il loro utilizzo, nonché la quantità, la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni statali regionali e locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti errati; effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia; esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, con riferimento, tra l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di software open source, all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilità e all'interconnessione delle banche di dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione del disaster recovery e al livello di accettazione di pagamenti elettronici; monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realtà regionali; esaminare l'esistenza di possibili interventi di razionalizzazione della spesa nel settore delle ICT.
  Come stabilito dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione istitutiva, la Commissione ha iniziato i lavori dopo l'approvazione del proprio regolamento interno, avvenuta nella seduta del 15 novembre 2016. Da quella data la Commissione, come si deduce dalla relazione introduttiva alla proposta, ha svolto 52 audizioni, per un totale di 77 ore, oltre a una missione presso il data center della Società generale d'informatica (SOGEI) Spa. Inoltre è stato acquisito materiale documentale raccolto in formato digitale, depositato presso l'archivio della Commissione e disponibile per la consultazione secondo il rispettivo regime di riservatezza. I lavori della Commissione, come si deduce sempre dalla relazione introduttiva, hanno riguardato prima di tutto la ricostruzione storico-legislativa del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e Pag. 33successivamente i seguenti filoni di indagine; l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di comprendere, in particolare, i problemi che hanno causato i continui ritardi nella realizzazione e implementazione del progetto; il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sviluppato e gestito dalla società SIN Spa, con lo scopo di tentare di approfondire le motivazioni e le responsabilità dei persistenti malfunzionamenti del sistema nell'erogazione dei fondi europei per l'agricoltura; le disfunzioni dell'algoritmo programmato per gestire la procedura automatizzata dei trasferimenti interprovinciali degli insegnanti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un approfondimento delle spese sostenuto dal medesimo Ministero in relazione alle postazioni di lavoro; le modalità e l'efficacia con cui sono stati utilizzati i fondi riconducibili agli accordi di programma quadro (APQ) in materia di società dell'informazione e crescita digitale; l'adempimento da parte della pubbliche amministrazioni di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; il sistema informativo di gestione dei migranti. Allo scopo poi di misurare con precisione alcuni fenomeni oggetto dell'indagine, in particolare dal punto di vista finanziario, sono state effettuate una serie di analisi al fine di supportare i principali lavori della Commissione e di definire il dominio di dati su cui operare, ci si è avvalsi del contributo della Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana (Consip Spa) e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
  Come si deduce sempre dalla relazione introduttiva alla proposta, la Commissione ha bisogno di ulteriore tempo, innanzitutto, per approfondire l'ingente quantità di documenti e di atti acquisiti. Alla luce di quanto emerso, la Commissione poi intende procedere al monitoraggio della realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ritenuta cruciale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, oltre che continuare l'indagine sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Nella relazione si fa poi presente che sono emerse nel corso dell'inchiesta ulteriori prospettive di indagine, come, ad esempio, i gravi ritardi nella realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Inoltre, dalle audizioni dei responsabili per la transizione digitale è emerso che numerosi progetti di digitalizzazione sono in corso di sviluppo ed entreranno in opera tra dicembre 2017 e i primi mesi del 2018 e si ritiene utile, quindi, che la Commissione continui a monitorare l'avanzamento di tale progetti. Si ritiene infine opportuno che la Commissione prosegua nel lavoro per consentire alle amministrazioni inadempienti di rispondere alle richieste di nomina dei responsabili per la transizione digitale, in modo da monitorare, fungendo da stimolo, al corretto adempimento delle disposizioni contenute nel CAD. Per queste ragioni la proposta chiede la proroga di lavori della Commissione fino al termine della XVII legislatura.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare del provvedimento. Avverte che la definizione del proseguimento dell'esame sarà discussa nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti de gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 12 ottobre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.25 alle 13.30.

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