CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI.

  La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Atto n. 456.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è fissato al 26 ottobre 2017. Ricorda, peraltro, che sullo schema di decreto legislativo non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e che pertanto le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente prima che tale parere sia stato trasmesso alle Camere.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore per la XIII Commissione, anche a nome del relatore per la XII Commissione, onorevole Capone, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno provvede a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
  A tal fine, esso abroga il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca numerose misure ormai armonizzate a livello europeo, e ripropone – adattandole – le misure non armonizzate ivi contenute.Pag. 38
  Osserva, in particolare, che l'articolo 1 del provvedimento definisce il campo di applicazione del decreto.
  L'articolo 2 reca le definizioni prevedendo che si applichino quelle contenute all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011. A tal riguardo, precisa che l'articolo 2 del regolamento reca una serie estesa di definizioni in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, tra le quali quelle di alimento, legislazione alimentare, impresa alimentare, operatore del settore alimentare, commercio al dettaglio, consumatore finale, rinviando al regolamento (CE) n. 178/2002 per tali definizioni. Vengono inoltre rese le definizioni tra le altre di carne, di informazioni sugli alimenti, di alimento preimballato, di ingrediente, di etichetta.
  Il medesimo articolo definisce come «soggetto responsabile» (delle violazioni del presente provvedimento) l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1169 con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione, nonché l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.
  Rileva che il Titolo II dello schema (articoli da 3 a 16) configura la violazione delle disposizioni del Regolamento n. 1169 quali illecito amministrativo e prevede l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, essendo il presidio penale – che viene mantenuto con la previsione della clausola «salvo che il fatto costituisca reato» – assicurato dagli articoli 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale.
  Molto sinteticamente, elenca le fattispecie sanzionate: violazione delle pratiche leali di informazione da parte dell'operatore del settore alimentare; fornitura di alimenti di cui l'operatore del settore alimentare, in base alle informazioni di cui dispone in qualità di professionista, conosce o presume la non conformità alla normativa sugli alimenti; modifica delle informazioni che accompagnano un alimento da parte dell'operatore del settore alimentare; mancata assicurazione, da parte dell'operatore alimentare, che le informazioni sugli alimenti preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti; violazione delle disposizioni sulla fornitura delle indicazioni obbligatorie da parte dell'operatore alimentare (comprese quelle da riportare sul solo documento commerciale); mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative a sostanze che possono provocare allergie (la sanzione non si applica se il responsabile ha avviato immediatamente procedure per ritirare il prodotto e informarne le autorità competenti); mancata apposizione di ulteriori indicazioni obbligatorie; indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore anziché, se diverso, del soggetto responsabile; mancata osservanza da parte del soggetto responsabile delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie (in parole, numeri, pittogrammi o simboli) nonché delle condizioni di presentazione e posizionamento di altre indicazioni obbligatorie; violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza; violazione da parte del soggetto responsabile delle disposizioni sulla denominazione legale dell'alimento e sulla designazione degli ingredienti; errori o omissioni formali relative alla violazione precedente; commercializzazione in altro Stato membro. Mancata applicazione di informazioni suppletive sulla natura reale dell'alimento o degli ingredienti atte a non confonderlo con altri alimenti; violazione delle disposizioni sulla denominazione legale degli alimenti e degli ingredienti e sulle indicazioni specifiche che li accompagnano; violazione delle disposizioni sull'elencazione e denominazione degli ingredienti e sulla loro eventuale forma di nanomateriali ingegnerizzati; errori o omissioni formali relative alla violazione precedente; violazione delle disposizioni sull'indicazione e designazione degli ingredienti; Pag. 39violazione delle disposizioni relative ai requisiti di etichettatura di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze; violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti; violazione delle disposizioni sul termine minimo di conservazione; violazione delle disposizioni sull'indicazione della data di scadenza e della data di congelamento; cessione o esposizione per la vendita al consumatore finale di prodotti oltre la data di scadenza; violazione delle disposizioni relative all'indicazione del paese di origine o al luogo di provenienza; errori o omissioni formali relative all'indicazione del paese di origine o al luogo di provenienza; violazione delle disposizioni relative all'indicazione del titolo alcolometrico; violazione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale.
  Osserva che l'entità delle sanzioni è fissata in una somma compresa tra 500 e 40.000 euro, conformemente alla norma di delega (articolo 32, legge n. 234 del 2012) che ha previsto limiti edittali minimi e massimi di 150 e 150.000 euro. Nell'ambito di tale forbice edittale e in ragione della gravità della violazione, sono stati individuati cinque scaglioni sanzionatori di importo diverso.
  In base all'articolo 16 dello schema di decreto, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria (ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento), nel caso in cui – salvo che il fatto costituisca reato – esse possano indurre in errore il consumatore, siano ambigue o confuse o non basate su dati scientifici pertinenti.
  Fa presente che il Titolo III dello schema (articoli da 17 a 24) reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 1169.
  In particolare, gli articoli da 17 a 20 riportano, aggiornandole in minima parte, alcune disposizioni già contenute nel decreto legislativo n. 109/1992, relative, in particolare, alle indicazioni che debbono figurare nel lotto o partita di derrata alimentare (articolo 17), nel caso di vendita di prodotti ai distributori automatici (articolo 18), nel caso di vendita di prodotti non preimballati (articolo 19) e, infine, nel caso di prodotti non destinati al consumatore finale (articolo 20). Gli articoli da 21 a 24 introducono illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni nazionali di cui agli articoli precedenti.
  Nello specifico, segnala che l'articolo 17 aggiorna le disposizioni contenute all'articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992 in materia di lotto, inserendovi il riferimento corretto ai prodotti «preimballati» anziché ai prodotti «preconfezionati» per rendere omogenea alla normativa europea la terminologia impiegata.
  La disposizione prevede le indicazioni che consentono di identificare il lotto o la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, stabilendo che per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche e che i prodotti alimentari non possano essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. L'indicazione del lotto – ai sensi del comma 7 – non è richiesta, tra l'altro, per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, che siano venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; che siano avviati verso organizzazioni di produttori; che siano raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione.
  Rileva che l'articolo 18 ripropone, aggiornate, le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 109 del 1992 sui distributori automatici (che l'attuale articolo 15 del predetto decreto legislativo definisce «Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura), il cui contenuto, come precisa la relazione illustrativa, resta in vigore, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, poiché afferisce a materia non armonizzata dal regolamento.
  A tal proposito, precisa che la relazione illustrativa precisa che tale aggiornamento si è reso necessario, in particolare, per Pag. 40fare salve le disposizioni relative alla vendita del latte crudo tramite distributori automatici, previste dal decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 8, commi 6 e 9, del decreto-legge n. 158 del 2012 (legge n. 189 del 2012), con il quale sono stati introdotti, a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, specifici obblighi di etichettatura e di informazione al consumatore, riguardanti, nello specifico, l'obbligo di bollitura e l'indicazione delle date di mungitura e di scadenza.
  Nello specifico, l'articolo 18 prevede che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo l, lettere a), b) e c), del regolamento – denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti, elementi che provocano allergie nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto. Le indicazioni di cui sopra devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
  Evidenzia che l'articolo 19 ripropone (aggiornandole) le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992, relativo alla vendita dei prodotti non preimballati, le quali restano in vigore per effetto della possibilità, prevista dall'articolo 44 del regolamento, che gli Stati membri disciplinino autonomamente le informazioni relative a tali alimenti.
  Nel dettaglio, segnala che la disposizione prevede che i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
  Al comma 2 si dispone che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica: a) la denominazione dell'alimento; b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento; c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati; g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2 del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.
  L'articolo in esame reca poi specifiche disposizioni per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, e per le bevande vendute mediante spillatura (commi 3 e 4).
  Osserva che l'articolo 20 ripropone (aggiornandole) le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, sui prodotti alimentari non destinati al consumatore.Pag. 41
   Nello specifico, la disposizione prevede che i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo l, lettere a), c) ed e), del regolamento (la denominazione dell'alimento, qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito e, infine, la quantità netta dell'alimento), con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza quando obbligatoria. Tali indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica.
  Segnala che gli articoli da 21 a 24 dello schema prevedono che le violazioni delle disposizioni nazionali di cui agli articoli precedenti (17-20) configurino illeciti amministrativi.
  Gli illeciti sono mutuati dalla disciplina già contenuta negli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, ma l'importo delle sanzioni è aumentato.
  Fa presente che le fattispecie sanzionate sono le seguenti: omessa indicazione del lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare da parte del produttore, del confezionatore o del primo venditore; difforme indicazione del lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare da parte del produttore, del confezionatore o del primo venditore; violazione delle disposizioni relative alla distribuzione di alimenti attraverso distributori automatici da parte dell'operatore del settore alimentare; omessa apposizione sui distributori automatici dell'indicazione delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze; violazione in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti preimballati; omessa indicazione nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze; difforme indicazione, nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività, delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze; errori o omissioni formali in tema di indicazione, nei prodotti preimballati e negli alimenti serviti alla collettività, delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze; violazione della disciplina relativa agli adempimenti precedenti alla vendita dei prodotti preimballati e violazione degli obblighi sulle menzioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore.
  Rileva che il Titolo IV dello schema di decreto legislativo (articoli da 25 a 31) reca le disposizioni finali.
  In particolare, l'articolo 25 prevede la clausola di mutuo riconoscimento ovvero l'inapplicabilità della disciplina nazionale introdotta dagli articoli da 17 a 20, e delle relative sanzioni (articoli da 21 a 24), ai prodotti alimentari che siano stati legalmente fabbricati o commercializzati: in uno Stato membro UE; in Turchia; in uno Stato membro dell'EFTA – Associazione europea di libero scambio (si tratta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
  La disposizione specifica che l'applicazione della clausola opera «in conformità alle disposizioni del regolamento».
  Osserva che l'articolo 26 individua l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative nel Ministero delle politiche agricole – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
  L'attribuzione della competenza per l'irrogazione alle sanzioni all'autorità statale sostituisce la competenza regionale, attualmente prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 e dà attuazione al principio di delega contenuto Pag. 42nell'articolo 5, comma 3, lettera b) della legge n. 170 del 2016, che ha demandato al Governo di attribuire « la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni».
  Sottoliena che la disposizione fa poi salve le competenze attuali dell'Autorità Antitrust in materia, non introduce modifiche alla disciplina vigente per quanto riguarda le autorità competenti all'accertamento delle violazioni, e stabilisce che coloro che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite.
  Fa presente che l'articolo 27 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative rinviando alle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili, e prevedendo, in deroga alla disciplina generale, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 circa la diffida e la sanatoria delle violazioni e il pagamento in misura più che ridotta e stabilendo, per il caso in cui la violazione sia commessa da microimprese, che la sanzione amministrativa (negli importi minimi e massimi) sia ridotta sino alla metà.
  L'articolo 28, reca disposizioni transitorie, disponendo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento in difformità dello stesso possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
  L'articolo 29 reca la clausola d'invarianza finanziaria, in ossequio a quanto previsto dalla disposizione di delega (articolo 5, comma 5 della legge n. 170 del 2016).
  L'articolo 30 reca le abrogazioni espresse e stabilisce che resti fermo quanto disposto dallo schema di decreto legislativo che reca la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari messi in commercio, già approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 15 settembre 2017 ed in corso di pubblicazione.
  L'articolo 31, infine, prevede che le disposizioni del presente schema di decreto legislativo entrino in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Osserva, conclusivamente, che, poiché non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni sull'atto in titolo, le Commissioni disporranno presumibilmente di un tempo più ampio del previsto per formulare il parere di competenza.

  Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene estremamente positivo che le Commissioni possano disporre di un tempo congruo ad approfondire le questioni oggetto dello schema di decreto all'esame che riguardano il tema delle informazioni al consumatore. Rammenta con soddisfazione che lo schema di decreto legislativo che reca la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari messi in commercio, già approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 15 settembre 2017 ed in via di pubblicazione, tiene conto delle sollecitazioni di cui la Commissione si è sempre fatta promotrice.
  Con specifico riferimento allo schema di decreto all'esame, auspica che esso possa rappresentare la sede per inserirvi disposizioni, più volte sollecitate dal suo Gruppo con la presentazione di atti di sindacato ispettivo, volte a prevedere l'indicazione obbligatoria dei livelli di microtossina Pag. 43presenti nella pasta per bambini e tali da renderla inadatta a quelli di età inferire a 3 anni.

  Silvia BENEDETTI (M5S) chiede una riflessione sull'entità delle sanzioni amministrative previste dallo schema al fine di evitare che venga a crearsi una situazione analoga a quella verificatasi per il settore ittico dove alla depenalizzazione di molte fattispecie ha fatto seguito l'introduzione di sanzioni pecuniarie amministrative tra le più elevate d'Europa.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore per la XIII Commissione, chiede maggiore coerenza nella valutazione delle scelte del legislatore italiano rispetto a quello europeo.
  Nel rimarcare la portata del provvedimento all'esame, che fa seguito a quello – in dirittura d'arrivo – sull'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari – si riserva di valutare, congiuntamente con il deputato Capone, relatore per la XII Commissione, le modalità di svolgimento dell'istruttoria.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.25.