CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 118

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 12.35.

Sui lavori della Commissione

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che poiché le sedute previste per la giornata di domani, 5 ottobre, non avranno luogo, l'ufficio di presidenza si riunirà al termine della seduta odierna.

  Chiara DI BENEDETTO (M5S) chiede che sia reintrodotta, nel calendario della settimana, la seduta di domani, onde consentire lo svolgimento delle interrogazioni.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, si dichiara disponibile ad accogliere la Pag. 119richiesta della deputata Di Benedetto, sentiti gli altri gruppi nel corso dell'imminente ufficio di presidenza della Commissione.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

  Chiara DI BENEDETTO (M5S) crede che il provvedimento, nel testo approvato dal Senato, non debba essere accolto in modo incondizionato e che debba esserci spazio, anche alla Camera, per un dibattito approfondito e per eventuali proposte emendative. Ritiene, infatti, che sussistano ancora diverse questioni contestabili, tra le quali, in primo luogo, la scelta dello strumento della delega al Governo per la riforma del settore. Espone quindi il diverso punto di vista del suo gruppo in merito ai criteri che presiedono alle nomine nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché a quelle del Consiglio superiore dello spettacolo. Chiede, infine, che venga chiarito l'intendimento della maggioranza rispetto alla possibilità di emendare il testo sul quale si può ancora intervenire in modo costruttivo.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, dopo aver sottolineato l'importanza dell'apporto di tutte le forze politiche nel dibattito che ha condotto all'approvazione del testo al Senato, afferma di non ritenere opportuno un rinvio del testo al Senato, tenuto conto dei tempi ristretti imposti dal termine della legislatura, ormai prossimo. Con ciò non intende togliere spazio al contributo dei colleghi dell'opposizione, ritenendo più utile ricorrere allo strumento degli ordini del giorno per affinare i singoli temi disciplinati dal provvedimento. Crede, infatti, poco plausibile che un suo rinvio al Senato possa consentirne l'approvazione in tempo utile.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente e relatrice, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato in esame, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base nella seduta del 6 aprile 2016, è scaduto venerdì 29 settembre 2017, alle ore 12. Poiché sono pervenuti più di 50 emendamenti, si riserva di esaminarli, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 12.50.

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Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

  Filippo CRIMÌ (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Giulia NARDUOLO (PD) concorda con le osservazioni che il relatore propone di apporre al parere. Il comma aggiuntivo che dovrà essere introdotto all'articolo 3-bis del testo della Commissione referente è volto ad evitare un paradosso. A coloro ai quali potenzialmente il provvedimento apre la professione di tecnico dei servizi socio-sanitari, infatti, attualmente si chiede l'iscrizione a un corso per conseguire un diploma equiparato al terzo livello delle qualifiche europee, laddove essi hanno già conseguito la maturità, vale a dire il quarto livello europeo delle qualifiche.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, mette ai voti la proposta di parere del relatore.

  La Commissione, a maggioranza, l'approva.

  La seduta termina alle 13.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 13.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali.
COM(2017) 375.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è in distribuzione anche una nota trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (vedi allegato 2).

  Irene MANZI (PD), relatrice, premette che la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375), di cui oggi si avvia l'esame, è stata presentata dalla Commissione europea il 13 luglio 2017. Essa si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali. Le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali che, allo stato attuale, prevede norme comuni esclusivamente sull'esportazione dei beni culturali (regolamento (CE) n. 116/2009), e sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (direttiva 2014/60/UE). Per quanto riguarda, invece, l'importazione e il transito di beni culturali nel territorio dell'Unione europea, oltre al Codice doganale, sono state adottate disposizioni specifiche per i beni provenienti dall'Iraq e dalla Siria. Anche sul versante delle legislazioni nazionali, in materia di commercio dei beni culturali, sono rare le disposizioni giuridiche specifiche relative all'importazione e al traffico illegale. Tuttavia, negli ultimi anni, soprattutto in risposta Pag. 121alla crisi in Medio Oriente, alcuni Stati membri come Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi hanno adottato provvedimenti mirati a contrastare e impedire il traffico illecito di beni culturali. In tale ottica, la Commissione europea ritiene necessario introdurre una disciplina uniforme e armonizzata. Appare inoltre apprezzabile l'impegno della Commissione europea volto a tutelare il patrimonio culturale mondiale ostacolando i traffici diretti a mettere a repentaglio il patrimonio culturale, storico e archeologico del Paese di origine. L'importanza di proteggere il patrimonio culturale e preservarlo per le future generazioni sarà messa in evidenza nel 2018, che è stato designato «Anno europeo del patrimonio culturale», tramite una serie di attività che si svolgeranno a livello europeo, nazionale, regionale e locale. L'Europa, con il suo ricco patrimonio culturale e l'apprezzamento per l'arte e la storia, la sua vicinanza al Medio Oriente e all'Africa e il suo enorme mercato dell'arte, rappresenta una meta particolarmente interessante per il commercio illecito di beni artistici e culturali. Secondo stime riportate dalla Commissione europea, nell'80-90 per cento delle vendite di antichità i beni hanno origini illecite, mentre il valore finanziario totale del commercio illegale di beni culturali è stato stimato tra i 2,5 e i 5 miliardi di euro annui, un dato che lo rende inferiore soltanto al traffico di armi e di narcotici. Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di regolamento, le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi. Particolarmente a rischio sono i beni di paesi con numerosi siti archeologici, dove è difficile mantenere un inventario della proprietà culturale e assicurare un efficace controllo delle aree, spesso remote, in cui si trovano i siti archeologici. Un'altra questione, direttamente correlata al problema del traffico, è rappresentata dalle zone franche (aree fiscali in cui non vengono applicati dazi doganali su importazioni o esportazioni) che possono servire come deposito per beni culturali saccheggiati e nascondere la proprietà di beni di grande valore. La proposta di regolamento fa inoltre seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS, che invitava, tra l'altro, a intraprendere azioni decise per porre fine al commercio illecito di beni culturali e a sviluppare programmi europei di formazione per giudici, ufficiali di polizia e di dogana, pubbliche amministrazioni e operatori del mercato in senso lato, nonché campagne di sensibilizzazione volte a scoraggiare l'acquisto e la vendita di beni culturali ottenuti in maniera illecita. Al riguardo, la Commissione europea ha annunciato che, mediante un progetto pilota, nel biennio 2017-2018 l'UE collaborerà con l'UNESCO per ideare moduli formativi sul traffico di beni culturali destinati ai gruppi professionali interessati, inclusi i funzionari di polizia. Lo stesso progetto pilota finanzierà inoltre un ampio studio sulle dimensioni del commercio illecito di beni culturali. Per lo sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto si ricorrerà anche allo Strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) dell'UE. Facendo riferimento anche ad alcuni accordi internazionali in materia di protezione dei beni culturali, come la Convenzione dell'Aia del 1954 sulla tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, la proposta di regolamento in esame prevede, in particolare: una nuova definizione comune di «beni culturali» all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti tra cui ritrovamenti archeologici, antiche pergamene, rovine di monumenti storici, opere d'arte, collezioni e oggetti di antiquariato. L'ambito di applicazione della nuova disciplina è limitata ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 Pag. 122anni al momento dell'importazione; l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri; un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo; la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente. Passando al contenuto specifico della proposta, che consta di 15 articoli, la definizione dell'ambito di applicazione del regolamento (articolo 1), che non riguarda i beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione, desta qualche perplessità laddove viene introdotto il limite di 250 anni con riferimento all'età dei beni culturali che sarebbero oggetto della nuova disciplina. Se l'obiettivo prioritario della Commissione europea è costituito dall'adozione di una disciplina armonizzata sull'importazione illegale di beni culturali da qualunque Paese, allora non si comprendono le ragioni per cui si pongano limiti riferiti all'età dei beni stessi. Paradossalmente, infatti, ciò potrebbe indurre le organizzazioni criminali a spostare l'oggetto dei loro traffici sui beni culturali più recenti. Trattandosi di comportamenti illeciti e non di dinamiche commerciali ordinarie, non appare del tutto convincente l'argomentazione sostenuta dalla Commissione europea per cui l'introduzione del requisito dei 250 anni di età sarebbe volta a non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni culturali. Se, invece, la finalità principale del provvedimento consiste nel fronteggiare situazioni specifiche, quali i conflitti armati cui fa riferimento la relazione illustrativa, si potrebbe valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della disciplina già adottata per Iraq e Siria a qualunque altro Paese si trovi nelle medesime condizioni. Le definizioni dei principali termini utilizzati nell'articolato sono contenute nell'articolo 2 che, per quanto riguarda le categorie di beni culturali che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta, rinvia all'apposito allegato. Il comma 2 attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima. Appare tuttavia opportuno valutare se la delega conferita alla Commissione europea, ancorché revocabile, non sia eccessivamente ampia, considerato che investe l'ambito oggettivo di applicazione del regolamento, laddove si consente la modifica della soglia minima di età e delle categorie dei beni culturali che ne sarebbero soggette. L'articolo 3 stabilisce che l'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione sia soggetta a due diversi regimi a seconda della categoria di beni interessati: una licenza di importazione ovvero una dichiarazione dell'importatore, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 4 e 5 che recano al riguardo disposizioni procedurali dettagliate. Sottolinea questa come la novità più rilevante che deriva dalla proposta di regolamento rispetto al vigente regime legislativo operante nel nostro Paese. È inoltre previsto l'ingresso temporaneo nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica o nei casi in cui sia necessario un rifugio temporaneo per preservarli dalla distruzione o dalla perdita, qualora nel Paese di origine sia in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale. Ai sensi dell'articolo 6, sia la licenza di importazione sia la dichiarazione dell'importatore devono essere presentate alle autorità doganali competenti che, nelle loro attività di verifica, possono esaminare fisicamente i beni, anche mediante una perizia. Le stesse autorità doganali devono registrare l'entrata dei beni culturali, conservare l'originale dei documenti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità dei beni. L'articolo 7 dispone la pubblicazione periodica da parte della Commissione europea degli elenchi degli uffici doganali competenti designati dagli Stati membri. Secondo quanto stabilito dall'articolo 8, le autorità doganali Pag. 123possono inoltre sequestrare e trattenere temporaneamente, per un periodo massimo di sei mesi, i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora non possa essere dimostrato che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente dal Paese di origine. L'articolo 9 prevede che gli Stati membri garantiscano la cooperazione tra le rispettive autorità competenti e che possano sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione. Sottolinea che dal combinato disposto della relazione illustrativa e dell'articolato non si evince, con sufficiente chiarezza, se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri e che, pertanto, occorrerebbe valutare l'opportunità di rimettere la costituzione e la gestione della banca dati, nonché i costi connessi, alle competenze della Commissione europea, considerato che la stessa, in base ai commi 3 e 4, può adottare atti di esecuzione per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico. In base all'articolo 10, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di coloro che non rispettano le norme previste dal regolamento, in particolare di chiunque presenti dichiarazioni o informazioni false. L'articolo 11 prevede che gli Stati membri organizzino adeguate sessioni di formazione e di sviluppo delle capacità per le autorità doganali competenti, nonché campagne per sensibilizzare in particolare i potenziali acquirenti di beni culturali. Nell'attuazione del regolamento in esame la Commissione europea sarà assistita dallo stesso comitato istituito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 116/2009 che disciplina l'esportazione dei beni culturali. Sulla base delle informazioni che gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 14, dovranno fornire alla Commissione europea (dichiarazioni dell'importatore registrate; violazioni regolamentari; numero di domande di licenza di importazione presentate e numero di domande di licenza di importazione respinte; statistiche sul commercio di beni culturali; numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti; numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato), quest'ultima elaborerà una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione del regolamento dopo tre anni dall'entrata in vigore, disposta per il 1o gennaio 2019. Conclude, affermando che si tratta di un'iniziativa di evidente rilievo che merita pieno apprezzamento per i progressi che può apportare alla vigente disciplina. Occorre, tuttavia, verificare, nel prosieguo dell'istruttoria, anche avvalendosi di tutti gli elementi che potranno risultare utili allo scopo, eventualmente effettuando alcune audizioni: se l'obiettivo prioritario che si intende perseguire è di adottare una normativa armonizzata che si riferisca all'importazione illegale di beni culturali da qualunque Paese terzo di provenienza, ovvero, si intenda contrastare la pratica di traffico illecito di beni culturali da alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente investiti da situazioni di crisi e instabilità; se le misure previste siano pienamente rispondenti agli obiettivi dichiarati e possano garantire un'efficace azione di contrasto, tenuto conto dell'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento dei beni risalenti a meno di 250 anni fa; se la creazione di una banca dati condivisa per lo scambio tempestivo di informazioni tra gli Stati membri possa a tale scopo ritenersi essenziale e se, in tal caso, non si debba prevedere un coinvolgimento diretto della Commissione europea cui compete l'adozione di atti di esecuzione per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di archiviazione. Si tratta di questioni che sarà necessario approfondire in primo luogo con il Governo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020.
COM(2017) 385.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è in distribuzione anche una nota trasmessa dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (vedi allegato 3).

  Anna ASCANI (PD), relatrice, premette che il Regolamento (UE) N. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 ha istituito il programma Europa creativa (2014-2020) a sostegno dei settori culturali e creativi europei, ovvero quei settori le cui attività si basano su valori culturali ed o espressioni artistiche e altre espressioni creative, che comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (inclusi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive. Il sottoprogramma cultura prevede specificamente alcune priorità da sostenere nel campo del rafforzamento delle capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale. L'articolo 13 del Regolamento n. 1295/2013 dispone che tale sostegno, in termini di misure finanziarie è rivolto ai seguenti progetti, con particolare riferimento a quelli senza scopo di lucro: a) progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni culturali e creative di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali; b) attività delle reti europee di organizzazioni culturali e creative di vari paesi; c) attività delle organizzazioni a vocazione europea che incoraggiano lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi e la circolazione delle opere, aventi le potenzialità di esercitare un'ampia influenza sui settori culturali e creativi e di produrre effetti duraturi; d) traduzione letteraria e la sua ulteriore promozione; e) azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali dell'Unione, l'azione sulle capitali europee della cultura e l'azione sul marchio del patrimonio europeo. La proposta sulla quale la VII Commissione è chiamata ad esprimersi quest'oggi prevede di annoverare tra i destinatari delle misure di sostegno previste dall'articolo 13 del Regolamento anche la European Union Youth Orchestra (EUYO), una delle più importanti Orchestre sinfoniche giovanili della Comunità Europea. Il progetto EUYO – fondata da Joy Bryer e suo marito Lionel, con l'importante contributo artistico di Claudio Abbado – è nato a Londra nel 1976 con l'obiettivo di riunire sotto un unico corpo orchestrale i migliori giovani musicisti del continente. In oltre 35 anni di attività EUYO è diventata una vera e propria fucina di talenti, che grazie a questa esperienza hanno potuto farsi conoscere ed apprezzare al di là delle frontiere del proprio paese. L'Orchestra è composta da 160 elementi, scelti tra i più bravi dei circa 4.000 candidati, tutti giovani musicisti tra i 14 e 24 anni, che ogni anno si presentano alle audizioni che si svolgono nei 28 paesi dell'UE. In base all'esito positivo delle audizioni, i ragazzi sono chiamati a far parte dell'Orchestra per un intero anno di attività concertistica e di tournée in giro per il mondo. Fino al 2014 l'orchestra aveva un finanziamento ad hoc. Da quell'anno la Commissione Pag. 125Europea ha deciso di non destinare più nulla a singoli enti ma solo a reti di partner con il rischio che l'orchestra non possa più continuare a svolgere la sua attività. Al fine di individuare una modalità che, nel riconoscere il suo ruolo unico rispetto alle altre orchestre, dia un carattere permanente al suo finanziamento, si propone di modificare l'articolo 13 del Regolamento 1295/2013 aggiungendo l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea tra i destinatari del sostegno finanziario. Ricorda che già il Ministro Franceschini, in una lettera indirizzata al Commissario Europeo Educazione, Cultura Giovani e Sport, Tibor Navracsis, ha richiamato la responsabilità dell'Europa e dei sui Stati Membri nell'operare ogni possibile intervento che garantisca il proseguimento dell'attività della European Union Youth Orchestra. Come sottolineato dal Ministro, la EUYO costituisce l'esemplificazione del comune patrimonio europeo ed un punto di forza della storia musicale dell'Europa unita.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

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