CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 9.25.

Pag. 82

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pelillo, ha illustrato il contenuto della Nota e ha formulato una proposta di parere favorevole su di essa.

  Daniele PESCO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del gruppo M5S sul provvedimento e sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea gli aspetti maggiormente critici contenuti nella Nota di aggiornamento.
  Segnala in particolare come, nonostante le dichiarazioni del Governo, le spese per investimenti poste in essere risultino del tutto insufficienti, non emergendo dalla Nota un effettivo sforzo per superare la politica dell’austerity e investire risorse per interventi a sostegno della crescita economica del Paese. Al riguardo il M5S, pur comprendendo realisticamente i limiti posti dalle esigenze di sostenibilità delle finanze pubbliche, ritiene prioritario destinare maggiori risorse per favorire la ripresa economica, combattendo i gravi problemi che affliggono i cittadini e le imprese, attraverso misure efficaci soprattutto in chiave di lotta alla disoccupazione e alla povertà.
  Passando a esaminare i dati relativi alla lotta all'evasione fiscale, rispetto alla quale la Nota di aggiornamento riporta un trend complessivamente positivo, evidenzia le forti criticità emerse a causa della frettolosa introduzione, da parte del Governo, dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, che ha rappresentato un onere aggiuntivo, molto gravoso, per le imprese, senza aver peraltro generato, a favore dell'Erario, un aumento di gettito rilevante. A tale proposito il gruppo M5S reputa vadano introdotti sistemi realmente efficaci, che garantiscano un'adeguata performance in termini di maggior gettito, ma che, al contempo, non comportino oneri maggiori a carico dei contribuenti e delle imprese.
  Con riguardo al tema della lotta alla corruzione, fenomeno molto preoccupante che ha coinvolto, con numerosi episodi, dirigenti e dipendenti dell'Agenzia delle entrate, sottolinea come la Nota non contenga alcuna misura per combattere tale problema. A tale proposito, nel ricordare come siano emersi fatti molto gravi, relativi a condotte fraudolente poste in essere per ottenere guadagni illeciti, ritiene indispensabile introdurre presidi di legalità e interventi concreti dello Stato a tutela dei cittadini.
  In tale contesto sottolinea come i positivi risultati, riferiti dall'Agenzia delle entrate, derivanti dall'introduzione del sistema di segnalazione anonima dei casi di corruzione all'interno dell'Agenzia, confermi l'opportunità di predisporre ulteriori presidi di legalità, fornendo ai cittadini gli strumenti e gli incentivi necessari per combattere i fenomeni corruttivi.
  Sotto un ulteriore profilo, fa inoltre presente come sia indispensabile utilizzare tutte le risorse disponibili in maniera efficace, per rendere il Fisco più semplice, così migliorando il rapporto tra il Fisco stesso e i contribuenti in termini di compliance e, conseguentemente, ottenendo anche risultati positivi per l'Erario in termini di maggiori entrate.
  Nel sottolineare come il giudizio fortemente critico del suo gruppo sul provvedimento si fondi sulla constatazione della mancanza di un'azione di Governo volta a migliorare le condizioni del Paese, attraverso concrete misure di contrasto alla povertà e alla disoccupazione, ribadisce il voto contrario del gruppo M5S sulla Nota.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.30.

Pag. 83

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.40.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 Cancelleri e C. 4231 Mucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento all'andamento dell'iter del provvedimento, informa che la V Commissione, nella seduta del 27 settembre scorso, ha acquisito dal Governo una nota redatta all'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i profili finanziari del provvedimento, e nella seduta del 28 settembre ha ulteriormente sollecitato al Governo la trasmissione della relazione tecnica già richiesta: in tale ultima occasione il Viceministro per l'economia Morando ha affermato che si adopererà in tal senso. Segnala quindi come, sulla base delle informazioni acquisite per le vie brevi, la Commissione Bilancio dovrebbe esprimere il proprio parere all'inizio della prossima settimana, mentre la X Commissione dovrebbe esprimere il parere nella seduta di oggi.

  Carlo SIBILIA (M5S), relatore, nel ringraziare il Presidente per gli aggiornamenti forniti, ribadisce, anche alla luce dei contatti informali intervenuti con il Viceministro dell'economia e delle finanze Morando, il quale sta seguendo il provvedimento presso la Commissione Bilancio, che la sua intenzione non è quella di fomentare una sterile contrapposizione politica sul provvedimento, ma di realizzare, di comune accordo, un risultato positivo per il Paese su un problema, quello della compensazione tra debiti fiscali e contributivi e crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che risulta molto rilevante, dando in tal modo un concreto aiuto a molti contribuenti e a molte imprese. In tale prospettiva segnala di aver già inviato informalmente al Viceminstro Morando un'ipotesi di riformulazione della proposta di legge, al fine di tener conto dei rilevi contenuti della nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 settembre scorso.

Pag. 84

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Barbanti, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento.

  Sebastiano BARBANTI (PD), relatore, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, riservandosi di valutare le eventuali proposte e suggerimenti che dovessero essere avanzate da altri deputati, ai fini della predisposizione della sua proposta di parere.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Carlo SIBILIA (M5S), chiede di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 4042, di cui è relatore, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che la questione posta dal deputato Sibilia possa essere affrontata in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, prevista per oggi.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Atto n. 458.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Atto del Governo n. 458).
  Per quanto riguarda la normativa europea il cui recepimento è oggetto dello schema di decreto ricorda innanzitutto che la prima direttiva sui servizi di pagamento, direttiva 2007/64/CE (Payment Services Directive – PSD1) ha definito un quadro giuridico comune per gli Stati Membri dell'Unione, vincolando i Paesi a modificare il proprio ordinamento giuridico per:
   a) rendere uniformi i servizi di pagamento;
   b) ampliare la gamma dei prestatori.

  Quanto al primo punto, la direttiva ha indicato tempi certi e uniformi per il completamento dell'operazione di pagamento; ha inteso accrescere la trasparenza vietando forme di tariffazione implicita (ad esempio attraverso i «giorni valuta»); ha rafforzato la tutela dell'utente inducendo una maggiore consapevolezza nel rapporto con l'intermediario; ha accresciuto la responsabilità diretta del prestatore di servizi di pagamento rispetto al cliente. Pag. 85
  Quanto al punto b), la PSD1 ha introdotto una nuova figura di intermediario specializzato nell'offerta di servizi di pagamento (l'Istituto di pagamento), assoggettandolo a un regime prudenziale ad hoc e consentendogli la prestazione anche di attività non strettamente finanziarie.
  Al riguardo rammenta che la predetta direttiva PSD1 si colloca nel quadro della creazione della SEPA – Single Euro Payments Area, ovvero l'Area Unica dei Pagamenti in Euro, promossa dall'Unione Europea (Commissione e Sistema europeo delle banche centrali – SEBC) per modificare la struttura del mercato dei pagamenti e ricondurre l'esecuzione e la ricezione di pagamenti in euro a regole, procedure operative e prassi di mercato uniformi e dunque sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione. Essa comprende i Paesi dell'Unione e i tre Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), oltre a Svizzera e Principato di Monaco.
  In tale contesto la direttiva PSD1, fissando regole armonizzate per l'esecuzione di tutti i pagamenti, è stata la cornice normativa di supporto alla SEPA, con cui condivide due obiettivi fondamentali: l'innovazione nell'offerta di servizi di pagamento e l'aumento della contendibilità del mercato.
  In Italia la PSD1 è stata recepita con il decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) possono prestare servizi di pagamento (disciplinati dai nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del Testo unico bancario – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993). Nell'occasione sono state altresì ampliate le possibilità operative degli IMEL che oltre a poter svolgere l'attività tipica di emissione di moneta elettronica, possono anche prestare servizi di pagamento e altre attività(cosiddetti «IMEL ibridi»).
  La direttiva 2015/2366 – PSD2 è poi intervenuta a revisionare la disciplina UE in materia per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici. La revisione della direttiva PSD1 è stata necessaria anzitutto per definire un quadro giuridico di nuovi tipi di servizi finora no regolamentati. Allo stesso tempo, alcune regole della PSD1 (tra cui il regime di esenzioni dall'applicazione delle relative norme) sono state trasposte in modo diverso dai Paesi membri, comportando così arbitraggi, incertezza giuridica e un eterogeneo livello di protezione dei consumatori. La modifica della PSD 1 è parte di un pacchetto di misure legislative sui servizi di pagamento che comprende il Regolamento (UE) 751/2015 sulle commissioni interbancarie, entrato in vigore il 9 giugno 2015.
  La PSD2 regolamenta nuovi servizi di pagamento e nuovi intermediari. Sono inoltre aggiornate le esenzioni stabilite per i pagamenti telematici.
  Sotto un primo profilo, viene modificato l'ambito della cosiddetta telecom exemption, ossia l'esenzione dagli obblighi della PSD1 e ora PSD2 per gli operatori di telecomunicazioni. In particolare la PSD1 escludeva dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione, laddove l'operatore di rete non agisse solo quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisse anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. Tale esclusione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali e di servizi a tecnologia vocale. Tali servizi comprendono l'intrattenimento, come chat, scaricamento di video, musica e giochi; l'informazione, ad esempio su meteo, notizie, aggiornamenti sportivi e borsa valori; la Pag. 86consultazione di elenchi; la partecipazione a programmi televisivi e radiofonici, ad esempio votazioni, iscrizione a concorsi, riscontro in tempo reale. In base alle informazioni provenienti dal mercato risulterebbe che tali operazioni di pagamento, che i consumatori ritengono comode per pagamenti di piccola entità, non siano diventate un vero e proprio servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione della relativa esclusione, quest'ultima è stata applicata in maniera disomogenea dai diversi Stati membri, determinando mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e consentendo in alcuni casi ai servizi di intermediazione di pagamento di considerarsi ricompresi, in modo illimitato, nell'esclusione dall'ambito di applicazione della PSD1. È stato pertanto ritenuto opportuno chiarire e restringere con la PSD2 la portata dell'ammissibilità di tale esclusione per tali prestatori di servizi precisando i tipi di operazioni di pagamento a cui si applica. In particolare, l'approccio definito dalla PSD2 è che l'esclusione relativa a talune operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali e i servizi a tecnologia vocale. Dovrebbe essere introdotto un chiaro riferimento alle operazioni di pagamento per l'acquisto di biglietti elettronici, al fine di tenere conto degli sviluppi nei pagamenti in cui, in particolare, i clienti possono ordinare, pagare, ottenere e convalidare biglietti elettronici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando telefoni cellulari o altri dispositivi. I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi, che i clienti potrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo, e comprendono il trasporto, l'intrattenimento, il parcheggio auto e l'ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici. È stato inoltre previsto che gli abbiano la facoltà di limitare l'esclusione dalla PSD2 alle donazioni raccolte a favore di organizzazioni caritatevoli registrate. L'esclusione, nel complesso, si applica soltanto allorché il valore dell'operazione è inferiore a una determinata soglia quantitativa, al fine di limitarla chiaramente ai pagamenti con basso profilo di rischio (il valore di ogni singola operazione di pagamento della specie non deve superare 50 euro e il valore complessivo delle operazioni di pagamento stesse non deve superare 300 euro mensili).
  Un ulteriore obiettivo primario della PSD 2 (in combinazione con le nuove norme sulle commissioni interbancarie del regolamento n. 751 del 2015) è di impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi aggiuntivi per l'utilizzo di carte di pagamento.
  Inoltre la PSD2 rende più stringenti la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Autorità nazionali in sede di rilascio di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento, prevedendo in tale contesto che l'Autorità Bancaria Europea (EBA) tenga un registro centralizzato degli istituti di pagamento autorizzati e iscritti.
  Al fine di rendere più sicuri i pagamenti elettronici, sono introdotte misure che i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) – ivi comprese le banche – devono adottare. La determinazione dei relativi standard è affidata all'EBA.
  Le misure di sicurezza previste dalle nuove norme intendono proteggere in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi, in particolare con riferimento alle transazioni non autorizzate: infatti, fuori dalle ipotesi di frode o grave negligenza del pagatore, l'ammontare massimo di perdita che il pagatore può essere obbligato a sopportare in caso di transazioni non autorizzate è ridotto da 150 a 50 euro. Inoltre la PSD2 obbliga gli Stati a designare le autorità competenti per gestire le denunce degli utilizzatori dei servizi di pagamento e degli altri utenti interessati (tra cui le associazioni dei consumatori) per supposte violazioni delle norme della PSD2.
  Sempre con riferimento alla sicurezza dei pagamenti, tutti i PSP (tra cui banche e istituti di pagamento, così come le terze parti) devono provare di avere messo in Pag. 87atto specifiche misure di sicurezza. Il PSP deve fornire una dichiarazione sui rischi operativi e delle relative contromisure, aggiornandole una volta l'anno.
  Un'altra significativa differenza tra la PSD1 e la PSD2 concerne l'ambito di applicazione: la PSD11 si applicava solo ai pagamenti interni all'Unione, mentre la PSD2 estende un certo numero di obblighi (tra cui gli obblighi informativi) anche ai pagamenti da/per Paesi terzi, ove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia sito nell'Unione europea.
  Le nuove regole della direttiva PSD 2 aggiornano anche i requisiti richiesti agli istituti di pagamento per ottenere l'autorizzazione la principale differenza è l'innalzamento dei requisiti di sicurezza dei pagamenti. Gli enti che intendono chiedere l'autorizzazione per essere riconosciuti quali istituti di pagamento devono produrre, insieme alla richiesta, un documento di policy sulla sicurezza e una descrizione della procedura di gestione degli incidenti. Sono previsti inoltre specifici requisiti di capitale per le nuove categorie di PSP, in relazione ai rischi della attività svolte.
  Viene mantenuto il cosiddetto «regime waiver», che consente agli istituti con un volume medio di transazioni mensili inferiore a tre milioni di euro di usufruire di un regime autorizzatorio più leggero, ove lo Stato di provenienza abbia usufruito di detta opzione consentita dalle norme UE. La PSD2 consente agli Stati membri di definire una soglia più bassa per accedere a tale regime.
  La PSD 2 consente inoltre agli Stati membri di richiedere a un istituto di pagamento che fornisce servizi cross-border di predisporre un punto di contatto centrale, se opera con agenti o succursali stabilite nel loro territorio, allo scopo di fornire comunicazioni e informazioni adeguate con riferimento alle attività svolte nel territorio ospitante.
  Sempre sotto il profilo della sicurezza, i PSP sono incentivati ad applicare la cosiddetta «autenticazione rafforzata del cliente» (strong customer authentication - SCA), costituita da una serie di elementi per la convalida l'identità dell'utilizzatore del servizio o della transazione di pagamento (più specificamente, verifica se l'uso di uno strumento di pagamento è autorizzato). Essa si basa sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce, ad esempio una password o un PIN), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede, a esempio una tessera o un dispositivo che genera codice) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente, a esempio impronte digitali o riconoscimento vocale), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione previsti ulteriori requisiti di sicurezza per le transazioni remote (ad esempio i pagamenti online). In linea di principio, tutti i mezzi di pagamento online sono soggetti alla SCA, con specifiche eccezioni definite dall'EBA e adottate dalla Commissione UE in considerazione dei rischi coinvolti, del valore delle transazioni e dei canali di pagamento utilizzati.
  Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 13 gennaio 2018 le misure necessarie per conformarsi alla PSD2 e applicare tali misure a partire dalla stessa data.
  Per quanto riguarda il regolamento (UE) 2015/751, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, esso stabilisce l'applicazione di massimali uniformi per le commissioni interbancarie (le cosiddette Multilateral Intercharge Fees – MIF) sulle operazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carte in tutto il territorio dell'Unione europea.
  Si tratta delle commissioni concordate tra i PSP convenzionatori (o acquirer) e i PSP emittenti (o issuer) appartenenti al medesimo circuito di carte, e retrocesse (di norma, ma non necessariamente) dal PSP del beneficiario del pagamento al PSP del titolare della carta, per ciascuna operazione di pagamento effettuata con una carta. Quando il titolare usa la carta per acquistare beni o servizi presso un esercente, Pag. 88quest'ultimo paga al proprio PSP una commissione sul servizio di pagamento (cosiddetti Merchant Service Charges – MSC) parte di detta commissione è costituita dalla commissione per il PSP convenzionatore (o acquirer) come suo compenso, una parte – la MIF – è di solito retrocessa al PSP emittente (o issuer) e un'altra parte all'operatore dello schema di carte (a esempio Visa o Mastercard). Le MIF rappresentano una consistente parte delle Merchant Service Charges e il relativo costo è di fatto ribaltato sui consumatori, in quanto questo rientra tra i costi generali che gli esercenti tengono in considerano quando stabiliscono i prezzi praticati ai consumatori per i vari beni e servizi.
  Il regolamento 2015/751 mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento. A tal fine, a decorrere dal 9 dicembre 2015 è previsto un limite all'applicazione di commissioni interbancarie pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate. Con riferimento alle carte di debito e prepagate sono inoltre previste alcune opzioni attivabili a livello nazionale, che consentono di rispettare il suddetto limite dello 0,2 per cento non per singola operazione ma a livello di circuito di carte di pagamento.
  Il regolamento detta inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. In questa prospettiva è, tra l'altro, limitata la possibilità per gli intermediari di obbligare gli esercenti ad accettare carte di diversa tipologia e sono introdotti vincoli per assicurare la separatezza organizzativa e contabile tra gli schemi di carte e i fornitori di servizi di processing delle operazioni di pagamento, nonché obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente.
  Per quanto riguarda i profili interni rispetto a tale complessa tematica ricorda che nella seduta del 10 giugno 2015 l'Assemblea della Camera dei deputati aveva approvato alcune mozioni concernenti iniziative in materia di circolazione del denaro contante. Tra l'altro, il Governo viene impegnato a dare rapida attuazione al regolamento sulle commissioni interbancarie, nelle parti in cui si prevede la facoltà dello Stato membro di definire alcune misure, con la finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in essere presso gli altri Stati europei.
  Inoltre il decreto 14 febbraio 2014, n. 51, del MEF, al fine di disincentivare l'uso del contante, ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici.
  Passando quindi alla normativa di delega in base alla quale è stato predisposto lo schema di decreto, essa è contenuta negli articoli 11 e 12 della legge n. 170 del 2016.
  In particolare, l'articolo 11 individua i princìpi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015. Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, viene previsto che il Governo debba attenersi ai principi e criteri direttivi specifici.
  Ai sensi della lettera a) del comma 2 si devono prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento, le modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare. Scopo di tale intervento alla normativa vigente è di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
  Le lettere b) e c) si occupano dell'apparato sanzionatorio:
   la lettera b) dispone che il Governo predisponga un apparato di sanzioni amministrative Pag. 89per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento medesimo (il quale si limita a chiarire che gli Stati membri devono porre sanzioni): dette sanzioni devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, relativo alle sanzioni, Capi V e VI, del TUB, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;
   la lettera c) chiarisce che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: la sanzione applicabile alle società o agli enti deve essere compresa tra un minimo di 30 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile; la sanzione applicabile alle persone fisiche deve essere compresa tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.

  La lettera d) prescrive l'introduzione di procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti.
  Il comma 3 dell'articolo 11 consente al Governo di emanare le eventuali disposizioni correttive e integrative alla normativa delegata, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 12 della medesima legge n. 170 del 2016 delega inoltre il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2015/2366.
  Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi di delega specifici, indicati dal comma 1, la lettera a) impone di apportare al già richiamato decreto legislativo n. 11 del 2010 e al TUB, le modifiche e le integrazioni necessarie al recepimento della direttiva e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea. Le modifiche hanno il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento. Ove opportuno, le norme di recepimento devono prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea.
  Ai sensi della lettera b) la Banca d'Italia viene designata quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva.
  In base alla lettera c) la Banca d'Italia è inoltre designata quale autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche nonché ad assicurarne il rispetto, tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici.
  La lettera d) prevede che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva, siano assoggettati alle norme previste per la prestazione di servizi di pagamento.
  La lettera e), con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori.
  Per quanto concerne il servizio di informazione sui conti, con una disposizione analoga la lettera f) individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori.Pag. 90
  La lettera g) stabilisce che si assicuri una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo.
  Ai sensi della lettera h) sono definiti i principi e i criteri direttivi per disciplinare i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti. In particolare, le norme delegate devono prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione dettate dall'EBA, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi sulla trasparenza delle condizioni e sui requisiti informativi per i servizi di pagamento e i diritti e gli obblighi in relazione alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento. Le norme delegate devono inoltre attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto.
  La lettera i) dispone che il legislatore delegato deve avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva, di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti.
  Inoltre le norme delegate devono designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo.
  Ai sensi della lettera l), il decreto legislativo di recepimento deve prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva PSD2. In tale sede dovrà essere valutata una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio, con particolare riferimento alle sanzioni previste dal menzionato decreto legislativo n. 11 del 2010, così come quelle previste dal decreto legislativo n. 135 del 2015 per le violazioni in tema di requisiti tecnici dei bonifici e degli addebiti diretti in euro. Viene dunque disposto che il legislatore delegato preveda l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.
  In ordine alle disposizioni transitorie, la lettera m) dispone che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare alcuni specifici servizi di pagamento conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della precedente direttiva PSD possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018. Si tratta dei seguenti servizi: servizi che permettono prelievi e depositi di contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento; esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento; emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; rimessa di denaro.
  Inoltre, ai sensi della lettera n), il decreto di recepimento deve prevedere disposizioni transitorie in favore dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di cui al numero 7 dell'Allegato alla direttiva 2007/64/CE, ovvero l'esecuzione di operazioni di pagamento in cui il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, Pag. 91digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
  Al riguardo il decreto delegato deve prevedere che i predetti prestatori mantengano tale autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva.
  La lettera o) prevede di apportare abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento con le nuove disposizioni e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
  Il comma 2 dell'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne i termini di esercizio della delega, sia l'articolo 11 sia l'articolo 12 della legge n. 170 del 2016 indicano che le norme di delega sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, ovvero entro il 16 settembre 2017.
  Al riguardo fa presente che, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 232 del 2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Dato che lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere il 16 settembre 2017, con termine per l'espressione del parere fissato al 26 ottobre 2017, il termine per l'esercizio della delega è il 16 dicembre 2017.
  Passando all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 reca modifiche al TUB.
  In primo luogo il comma 1 modifica l'articolo l del TUB, recante le definizioni rilevanti.
  Segnatamente, sono modificate le lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 del predetto articolo 1 del TUB, al fine di chiarire che lo «Stato di origine» è quello in cui non solo le banche, ma anche gli istituti di moneta elettronica – IMEL e gli istituti di pagamento – IP sono autorizzati all'esercizio dell'attività. Ciò intende tenere conto della possibilità che anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento possono svolgere, in tutto o in parte, la loro attività tramite sedi distaccate anche in Stati comunitari diversi da quello dove hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Viene modificata nello stesso senso la definizione di «succursale». Le modifiche intendono inoltre (mediante l'inserimento della lettera h-septies.l)) introdurre una nuova definizione di servizi di pagamento secondo quanto previsto all'allegato I della Direttiva.
  Le modifiche introducono anche la definizione di punto di contatto centrale, ossia il soggetto o della struttura designata dalle banche, dagli IMEL o dagli IP comunitari che operano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, sul territorio della Repubblica per il tramite degli agenti in attività finanziaria (di cui all'articolo 128-quater del TUB).
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto introduce nel TUB l'articolo 114-bis.1, che consente agli Stati membri di autorizzare gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche convenzionate che agiscono a loro nome. Inoltre, è previsto che le banche con sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia solo a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia.
  Il comma 3 modifica l'articolo 114-quater TUB, in tema di IMEL, disponendo in particolare che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le succursali degli IMEL italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia.
  Per effetto della modifica, nell'albo non sono più iscritte le succursali, site in Italia, degli istituti di moneta elettronica con Pag. 92sede legale in uno Stato comunitario o terzo. Sono dunque previste forme di comunicazione tra Banca d'Italia ed EBA riguardo alle informazioni iscritte nell'albo e ad ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o di specifiche esenzioni dagli obblighi previsti dalla normativa in tema di IMEL (a sensi dell'articolo 114-sexiesdecies del TUB) le ragioni che la hanno determinata.
  Il comma 4 modifica l'articolo 114-quinquies, relativo all'autorizzazione ed all'operatività transfrontaliera degli IMEL. In particolare, si prevede che l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia agli IMEL sia sottoposta non solo alla condizione che abbiano la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica, ma anche che essi effettivamente svolgano almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica.
  Con le modifiche apportate dal comma 5 all'articolo 114-quinquies.2 del TUB, in materia di vigilanza, si dispone l'aggiornamento della dicitura recata dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 114-quinquies.2, sulla base delle nuove definizioni di «Stato di origine», «Stato ospitante» e «succursale». Tali commi riguardano le ispezioni che la Banca d'Italia può effettuare su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di moneta elettronica e la relativa notifica che deve effettuare la Banca d'Italia all'autorità competente dello Stato ospitante (ai sensi del comma 4 dell'articolo 114-quinquies.2); il reciproco potere che hanno le autorità competenti dello Stato di origine per effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di moneta elettronica che operano nel territorio della Repubblica, dopo aver informato la Banca d'Italia (ai sensi del comma 5 dell'articolo 114-quinquies.2).
  È inoltre sostituito il comma 6-bis del medesimo articolo 114-quinquies.2, il quale riguarda il potere riconosciuto alla Banca d'Italia in caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi ad essi imposti dal TUB. In tali casi si prevede che l'Autorità di vigilanza, anziché ordinare la cessazione delle irregolarità, si limiti ad informare l'Autorità del Paese d'origine affinché essa stessa adotti i provvedimenti eventualmente necessari a porre termine alle irregolarità. Con la sostituzione del comma 6-ter si dispone invece che, nel caso di mancanza o insufficienza dei provvedimenti dell'Autorità dello Stato d'origine, nei casi in cui si possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi stessi, la Banca d'Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine.
  Il comma 6 modifica l'articolo 114-septies del TUB, concernente la tenuta dell'albo degli istituti di pagamento. Le modifiche prevedono che, parallelamente a quanto previsto per l'albo degli istituti di moneta elettronica, siano iscritti, oltre agli istituti di pagamento autorizzati in Italia, anche le succursali degli IP italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia e non più le succursali di IP esteri.
  Sono introdotti alcuni nuovi commi e, in particolare:
   il nuovo comma 1-bis reca gli obblighi di comunicazione tra Banca d'Italia ed EBA in ordine alle informazioni iscritte nell'albo;
   il nuovo comma 2-bis dispone che i soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti siano iscritti in una sezione speciale dell'albo al ricorrere di specifiche condizioni e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento.

  Con il comma 7 viene modificato l'articolo 114-novies del TUB, relativo all'autorizzazione concessa all'esercizio dell'attività Pag. 93degli istituti di pagamento. Al riguardo si dispone in primo luogo che gli istituti di pagamento ottengano il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte della Banca d'Italia, oltre che al ricorrere delle condizioni di legge, solo se hanno la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica e svolgano effettivamente almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica.
  Inoltre, introducendo un nuovo comma 1-bis nel predetto articolo 114-novies, gli istituti di pagamento vengono autorizzati dalla Banca d'Italia alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a patto che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni recati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, in conformità di quanto stabilito dall'IVASS.
  Il comma 8 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 114-decies del TUB, chiarendo che gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia, mentre il comma 9 dell'articolo 1 apporta modifiche di coordinamento.
  Il comma 10 interviene sull'articolo 114-duodecies del TUB, in tema di tutela dei conti di pagamento, al fine di chiarire, introducendo un nuovo comma 1-bis, che gli istituti di pagamento che prestano i servizi elencati dalla direttiva devono tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti, ivi compresi quelli registrati in conti di pagamento e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.
  Il comma 11 modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 114-quaterdecies del TUB, in tema di vigilanza, al fine di aggiornare la dicitura alle definizioni di «Stato di origine», «Stato ospitante» e «succursale». In particolare si consente all'Autorità di vigilanza di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni di istituti di pagamento italiani, chiarendo che la relativa notifica deve essere effettuata dalla Banca d'Italia all'autorità competente dello Stato ospitante; si disciplina anche il reciproco potere che hanno le autorità competenti dello Stato di origine per effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di pagamento che operano nel territorio della Repubblica, dopo aver informato la Banca d'Italia.
  Il comma 12 apporta modifiche all'articolo 114-sexiesdecies del TUB, in tema di deroghe agli obblighi di legge, precisando, rispetto alla formulazione vigente, che la concessione di dette deroghe può essere parziale o totale.
  Il comma 13 introduce nel TUB due nuovi articoli: il nuovo articolo 114-septiesdecies, concernente i prestatori del servizio di informazione sui conti e il nuovo articolo l14-octiesdecies, che riguarda l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento presso una banca. Il primo circoscrive l'ambito di applicazione dell'attività dei prestatori del servizio di informazione sui conti. A tali soggetti si applicano solo le norme sulla trasparenza di cui al Titolo VI del TUB compatibili con la relativa operatività.
  Il nuovo articolo 114-octiesdecies prevede che le banche non possano impedire agli istituti di pagamento di aprire e mantenere conti di pagamento, salvo che questo sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  Il comma 14 modifica l'articolo 126-bis del TUB, che reca disposizioni generali sui servizi di pagamento: per effetto di tali modifiche, anche se le parti possono pattiziamente escludere – del tutto o in parte – l'applicazione di alcune norme di legge, ove l'utilizzatore di servizi di pagamento sia diverso da un consumatore o una micro-impresa, restano ferme le prescrizioni obbligatorie del regolamento IFR.
  Il comma 15 abroga l'articolo 126-ter del TUB, concernente le spese applicabili, Pag. 94in connessione con il comma 19, che interviene sull'articolo 127-bis del TUB introducendo il divieto di addebitare spese al cliente, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge, se relative a servizi di pagamento, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati. Viene inoltre precisato che le spese addebitate in relazione a informazioni o comunicazioni siano ragionevoli (in luogo di adeguate) e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.
  Il comma 16 modifica l'articolo 126-quater del TUB, relativo alle informazioni sulle operazioni di pagamento e sui contratti: in particolare viene aggiunto in tale ambito un nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale si demanda alla Banca d'Italia la disciplina dei casi, dei contenuti e delle modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.
  Il comma 17 novella la norma relativa alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 126-sexies del TUB: al riguardo è previsto che, se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore possono essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo.
  Il comma 18 modifica l'articolo 126-octies del TUB, che stabilisce il principio secondo cui i pagamenti sono denominati nella valuta concordata dalle parti: in merio si chiarisce che, ove prima dell'operazione sia offerto al pagatore un servizio di conversione, colui che propone il servizio deve comunicare tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione anche nel caso di pagamenti presso sportelli automatici (bancomat).
  Il comma 20 modifica l'articolo 128 del TUB in tema di controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, al fine di chiarire che restano comunque ferme le norme introdotte in tema di controlli della Banca d'Italia e delle Autorità di vigilanza di altri paesi sugli IMEL (ai sensi dell'articolo 114-quinquies.2 come introdotto dallo schema di decreto).
  Il comma 21 modifica l'articolo 128-decies del TUB, concernente gli obblighi di trasparenza per agenti e mediatori, nonché i connessi poteri di controllo. In particolare, si prevede la designazione di un punto di contatto centrale in Italia per le banche, gli istituti di pagamento e gli IMEL comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti in attività finanziaria. Si fanno in ogni caso salve tutte le disposizioni relative al punto di contatto di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, che hanno una finalità diversa, ossia quella della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  Con le modifiche recate dal comma 22 all'articolo 144 del TUB, relativo alle sanzioni amministrative, si allinea l'impianto sanzionatorio del medesimo TUB a quanto previsto dalla norma di delega (di cui all'articolo 12 della legge n. 170 del 2016): in particolare, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzati funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al massimale di 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.
  L'articolo 2 dello schema di decreto interviene sul decreto legislativo n. 11 del 2010, col quale è stata recepita nell'ordinamento la prima direttiva PSD (direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), al fine di adeguarne il contenuto alla nuova direttiva PSD 2.
  In primo luogo il comma 1 aggiorna le definizioni rilevanti. In particolare, la definizione di servizi di pagamento è quella contenuta nell'articolo l, comma 2, lettera h-septies.l) del TUB, inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), dello Pag. 95schema di decreto, che allinea il TUB stesso all'allegato I della Direttiva. Sono poi introdotte alcune definizioni volte a garantire coerenza con il testo.
  Il comma 2, modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2010, precisa anzitutto il relativo ambito di applicazione, che riguarda tutti i servizi di pagamento prestati nel solo territorio della Repubblica, anche se in valute diverse dall'euro.
  Viene inoltre modificato l'ambito di esclusione delle norme sui servizi di pagamento: in particolare, tali norme non si applicano quando l'operazione di pagamento è effettuata mediante un agente commerciale autorizzato, nel caso in cui l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti, con finalità di maggior tutela del consumatore.
  Viene inoltre precisato che il predetto decreto legislativo n. 11 non si applica alle operazioni di cosiddetto «cash back», ossia quando il beneficiario consegna contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore stesso immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Al riguardo la Relazione illustrativa dello schema di decreto riferisce che verrà valutata l'opportunità di fissare dei limiti al «cash back» con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia.
  Attraverso le modifiche alle lettere m) ed n) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2010 apportate dalle lettere e) e f) dell'articolo 2, comma 2, dello schema, si intende recepire quanto disposto dalle lettere k) ed l) dell'articolo 3 della Direttiva. In particolare, viene meglio precisata l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto dei pagamenti che riguardano i servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi, o basati su strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni e servizi, ovvero basati su strumenti validi solamente in un unico Stato membro, regolati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali.
  Resta escluso l'acquisto di beni e servizi digitali ma, nell'ambito della medesima fattispecie di esclusione, sono introdotte le operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un'attività di beneficenza e le operazioni per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi i 50 euro e il valore complessivo non superi, per un singolo abbonato o titolare di «conto prepagato», i 300 euro mensili.
  Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 11, introdotto dalla lettera n) del comma 2, affida alla Banca d'Italia il compito di definire modalità e termini per l'invio delle informazioni che tali prestatori di servizi sono tenuti a notificare, mentre il nuovo comma 4-ter, introdotto dalla medesima lettera n), dispone che la Banca d'Italia comunichi all'Autorità Bancaria Europea (ABE) i servizi ad essa notificati, sulla base del comma 4-bis.
  Le lettere h) e i) del comma 2 estendono l'ambito di applicazione della PSD2PSD2, e di conseguenza delle norme di recepimento, laddove tecnicamente possibile al ricorrere di alcune condizioni, anche alle operazioni di pagamento in valute diverse da quelle di uno Stato Membro nonché alle cosiddette «one-leg transactions (ossia quando soltanto uno dei PSP è insediato nell'Unione). A tale scopo è modificato il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2010, per specificare che le relative norme del TUB e del decreto legislativo n. 11 del 2010 si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione a condizione che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione di pagamento siano insediati nell'Unione ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto sia insediato nell'Unione. Con l'introduzione del nuovo comma 3-bis si chiarisce l'applicazione delle norme anche alle operazioni in valuta differente da quella di uno Stato Pag. 96membro, mentre con il nuovo comma 3-ter sono dettate le disposizioni applicabili ai servizi di pagamento in tutte le valute, laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
  Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 11 del 2010. In particolare, modificando il comma 2 viene resa generale la regola per cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio PSP.
  Viene inoltre abrogato il comma 3 e modificato il comma 4 dello stesso articolo 3 così da confermare e generalizzare il cosiddetto divieto di surcharge (già vigente in Italia a seguito del recepimento della PSD1), ossia il divieto per il beneficiario di imporre spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento, così da are altresì attuazione al criterio di delega di dover favorire la concorrenza, promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti e garantire all'utente una reale possibilità di scelta,
  In linea con quanto previsto dalla legge delega, nel citato articolo 3 sono inseriti due commi nuovi: il comma 4-bis, che individua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di surcharge e ad applicare le relative sanzioni, e il comma 4-ter, che dispone la collaborazione tra AGCM e Banca d'Italia mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
  Il comma 4 dell'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 11, chiarendo il presupposto per la disapplicazione degli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 11 alla moneta elettronica.
  Al riguardo ricorda che tali ultime disposizioni sono relative alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate e alla responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento: dette norme non si applicano in presenza di modalità di funzionamento del circuito che non consentono al prestatore di congelare il conto o di bloccare lo strumento.
  Il comma 5 dell'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 11 del 2010, per precisare che il consenso del pagatore a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario; si introduce anche il riferimento alla prestazione del consenso tramite il prestatore di servizi di disposizione dì ordine di pagamento.
  Il comma 6 introduce tre nuovi articoli nel decreto legislativo n. 11 del 2010, ovvero:
   l'articolo 5-bis, relativo alla conferma della disponibilità di fondi, il quale in sintesi prevede che, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve confermare senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto, a specifiche condizioni di legge e in presenza di alcuni presupposti. Sono chiarite anche le modalità di prestazione di tale conferma;
   l'articolo 5-ter, che disciplina i servizi di disposizione di ordini di pagamento: tali servizi consistono (ai sensi dell'articolo 4 della PSD2) nel disporre l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento; si prevede inoltre che con i servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore può assicurare al beneficiario che il pagamento è stato disposto, così da incentivare il beneficiario a consegnare i beni o a prestare il servizio senza indebiti ritardi;
   l'articolo 5-quater reca disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti, prevedendo che il servizio di informazione sui conti è un servizio che fornisce informazioni Pag. 97consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento accessibili online e detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

  Il comma 7 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 11 del 2010, relativo ai limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento. Con le modifiche apportate si consente di porre limiti di spesa anche al di fuori dell'esigenza di limitare le perdite in caso di frode o utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, come previsto invece dalla sua formulazione vigente. Viene inoltre previsto, con riferimento all'informativa resa al pagatore sul blocco dello strumento di pagamento, che tali informazioni possano non essere rese ove ricorrano obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ovvero altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni antiriciclaggio.
  Il comma 8 introduce nel decreto legislativo n. 11 del 2010:
   un nuovo articolo 6-bis, ai sensi del quale il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni. Il prestatore di servizi di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto, indicandone le motivazioni;
   un nuovo articolo 6-ter, riguardante le notifiche dei dati relativi alle frodi, il quale stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento trasmettano alla Banca d'Italia i dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento; è previsto che la Banca d'Italia definisca modalità e termini per l'invio dei predetti dati da parte dei PSP e che li trasmetta in forma aggregata alle autorità europee.

  Il comma 9 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 11 del 2010, con riferimento agli obblighi degli utenti di servizi di pagamento. Viene in particolare introdotto il criterio della ragionevolezza, come parametro per i termini d'uso degli strumenti e delle credenziali di sicurezza in uso agli utilizzatori, sia come parametro per l'adozione di misure idonee, da parte degli stessi utilizzatori, alla protezione di dette credenziali.
  Il comma 10 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 11, relativo agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento: tra l'altro, viene richiesto al PSP di assicurare la segretezza delle credenziali di sicurezza personalizzate riconosciute all'utente e di fornire allo stesso la possibilità di procedere alla comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello strumento di pagamento a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento medesimo.
  Il comma 11 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 11, anzitutto con riferimento alla rubrica, in cui è inserito il riferimento a notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite. Viene inoltre inserito un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale l'utente ha il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.
  Con il comma 12 viene novellato l'articolo 10 del decreto legislativo n. 11, relativamente alla contestazione dell'autorizzazione di un'operazione di pagamento, che pone l'onere della prova in capo al PSP. In tale ambito viene introdotto un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale, se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento, è in capo a questi l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di pagamento prestato. Pag. 98
  Inoltre, con una modifica al comma 2, il PSP (compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento) deve fornire gli elementi di prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente, in quanto l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal PSP non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo.
  Il comma 13 introduce un nuovo articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 11, relativo all'autenticazione e alle misure di sicurezza. Esso specifica che i PSP devono applicare l'autenticazione «forte» del cliente quando l'utente: a) accede al suo conto di pagamento on-line; b) dispone un'operazione di pagamento elettronico; c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. Si dispone poi, al comma 3 del nuovo articolo 10-bis, che le misure di sicurezza attuate dai PSP siano adeguate a tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate; l'autenticazione «forte» è applicata anche per i prestatori di servizi di disposizione dì ordine di pagamento e di informazione sui conti. Infine, i prestatori di servizi dì pagamento di radicamento del conto non possono impedire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dagli stessi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente.
  Con il comma 14 viene modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 11, che disciplina la responsabilità dei PSP per le operazioni non autorizzate dall'utente. In questi casi, il PSP deve rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Il rimborso avviene solo dopo l'effettivo addebito del conto. È prevista la possibilità per il PSP di sospendere il rimborso in caso di motivato sospetto di frode, ma è necessaria una comunicazione immediata alla Banca d'Italia (non più all'utente, come era previsto nella versione originaria del decreto legislativo n. 11 del 2010). È inoltre inserito nel predetto articolo 11 un nuovo comma 2-bis, che disciplina l'ipotesi in cui l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. In tale ipotesi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rimborsare al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, potendosi rivalere poi nei confronti del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, che è tenuto a sua volta a rimborsare immediatamente (e senza che sia necessaria la costituzione in mora) al PSP di radicamento del conto gli importi da questo rimborsati al pagatore, nonché risarcire le eventuali perdite subite.
  In caso di controversie tra i diversi prestatori circa la responsabilità per l'operazione non autorizzata, spetta al prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento l'onere di provare che, nella fase del processo di pagamento ascrivibile alla sua responsabilità (che afferisce di regola alla fase di perfezionamento e trasmissione dell'ordine di pagamento), l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
  Il comma 15 interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 11 del 2010, concernente la responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, al fine di introdurre un regime più favorevole ai pagatori. Ai sensi del novellato comma 3, il pagatore può essere obbligato a sopportare, fino a concorrenza massima di 50 euro, in luogo dei vigenti 150 euro, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o – con una Pag. 99novella rispetto alla formulazione precedente – dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.
  La norma non si applica nel caso in cui l'utente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ai suoi obblighi con dolo o colpa grave. Inoltre, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il PSP non esige un'autenticazione forte del cliente. Se il beneficiario o il PSP del beneficiario non prevedono l'autenticazione forte del cliente, costoro sono tenuti a rimborsare il danno finanziario causato al PSP del pagatore. Inoltre il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le relative attività.
  Viene altresì abrogato il comma 5 dello stesso articolo 12, che rimette alla Banca d'Italia la possibilità di limitare la responsabilità dei PSP che offrono servizi particolarmente sicuri, nonché di pubblicare l'elenco dei prodotti rispondenti a tali condizioni di sicurezza: esso, come riferisce il Governo, si intende superato dall'obbligo di autenticazione forte del cliente introdotto dalla direttiva.
  Il comma 16 introduce un nuovo articolo 12-bis nel decreto legislativo n. 11 del 2010, in tema di operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo. In sintesi, si prevede che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. Nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca i fondi bloccati.
  Il comma 17 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 11, che disciplina i rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite; al riguardo viene precisato che, nel caso di addebiti diretti, il diritto al rimborso è garantito a prescindere dalla sussistenza delle condizioni poste normalmente dalla legge; il comma 18, modificando l'articolo 14 del decreto legislativo n. 11, pone un'analoga eccezione, con riferimento al divieto di esercitare il diritto di rifiuto di rimborso, da parte del PSP, se si tratta di addebiti diretti, mentre il comma 19 apporta alcune modifiche di coordinamento all'articolo 15 del decreto legislativo n. 11.
  Il comma 20 interviene sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 11, relativo all'informativa da rendere all'utente in caso di rifiuto di eseguire o di disporre un ordine di pagamento. Si precisa, tra l'altro, che tale informativa non viene resa se la sua fornitura è in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o se ricorrono giustificati motivi ostativi, in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  Con le modifiche apportate dal comma 21 all'articolo 17 del decreto legislativo n. 11, in tema di irrevocabilità di un ordine di pagamento, si prevede che, se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario.
  Con la novella al comma 5 del citato articolo 17 si prevede che, decorsi i termini di legge, 1'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati, in luogo di richiedere – come da formulazione vigente – il mutuo consenso dell'utilizzatore e del solo suo prestatore di servizi di pagamento. La Relazione illustrativa dello schema al riguardo Pag. 100chiarisce che tale norma, nel caso di utilizzo di un prestatore di servizio di disposizione di ordine di pagamento, consente, in caso di revoca, di acquisire anche il consenso di quest'ultimo.
  Viene inoltre abrogato il comma 7 del citato articolo 17, in tema di rimborsi, poiché considerato non necessario (come riferisce la Relazione illustrativa): l'eventuale rimborso da parte del beneficiario al pagatore di somme non dovute segue infatti le regole generali in materia di ripetizione dell'indebito.
  Il comma 22 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 18 del decreto legislativo n. 11, mentre il comma 23, intervenendo sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 11, circoscrive con maggiore precisione l'ambito applicativo della disciplina sui servizi di pagamento, come modificata dalla PSD2, in relazione al territorio UE.
  Il comma 24 interviene sull'articolo 20 del decreto legislativo n. 11, al fine di eliminarvi riferimenti a norme transitorie superate, in tema di tempi di accredito di operazioni di pagamento.
  Il comma 25 modifica un riferimento interno all'articolo 21 del decreto legislativo n. 11, che disciplina l'ipotesi di mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento. Al riguardo viene chiarito che, in tali casi, il PSP mette a disposizione del beneficiario i fondi ricevuti, salvo conversione di valuta, non appena il relativo importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.
  Il comma 26 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 22 del decreto legislativo n. 11, mentre il comma 27 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 11, il quale prevede che la data valuta applicata al pagatore non possa precedere quella dell'addebito del conto e che la data valuta applicata al beneficiario non può essere successiva a quella dell'accredito sul suo conto. In particolare l'accredito deve avere luogo immediatamente dopo l'accredito dei fondi al PSP del beneficiario. Viene inoltre abrogato il comma 4 del medesimo articolo 23, che prevede la non applicabilità delle regole sulla data valuta nei casi di rettifiche conseguenti ad operazioni non autorizzate o inesatte (quando l'errore non è imputabile ai PSP coinvolti nell'esecuzione).
  Il comma 28 interviene sull'articolo 24 del decreto legislativo n. 11, che disciplina l'utilizzo dell'identificativo unico, prevedendo che l'esecuzione conforme all'identificativo unico esime da responsabilità il PSP, anche qualora l'utente gli abbia fornito informazioni ulteriori sul beneficiario.
  In merito rammenta che l'identificativo unico è la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento.
  Per effetto delle modifiche al comma 2 del citato articolo 24, viene disposto che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi il PSP del pagatore, su richiesta scritta di quest'ultimo, egli è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile utile ai fini di un'azione di tutela.
  Il comma 29 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 11 del 2010, che pone il riparto di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento tra PSP del pagatore e quello del beneficiario; al riguardo rammenta che il primo risponde dalla fase di ricezione dell'ordine di pagamento a quella di accredito sul conto del PSP del beneficiario, mentre quest'ultimo è responsabile per la tratta finale dell'operazione (ossia dal suo conto al conto del beneficiario).Pag. 101
  In tale contesto viene in particolare sostituito il comma 5 del citato articolo 25, relativo all'ipotesi di operazione ad iniziativa del beneficiario: in tal caso il PSP del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore; egli è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. Con le modifiche introdotte si precisa che, in caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso dì esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
  Viene altresì abrogato il comma 3 del medesimo articolo 25, che riconosce un principio di conservazione dell'operazione già eseguita, facendo tuttavia salvo il diritto del pagatore dì ottenere la rettifica della prestazione e di far valere la responsabilità del prestatore per eventuali perdite subite.
  Sempre nell'ambito dell'articolo 25 sono poi introdotti due nuovi commi:
   il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni in tema di data valuta e disponibilità dei fondi ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;
   il nuovo comma 6-bis, che esclude l'obbligo di rimborso e di ripristino dello status quo ante, in caso di mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento, ove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostri che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo.

  Il comma 30 introduce nel decreto legislativo n. 11 un nuovo articolo 25-bis, il quale disciplina la responsabilità per il caso di prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. In queste ipotesi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento che ha disposto l'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche delle perdite subite.
  In caso di controversie tra i diversi prestatori circa la responsabilità per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione, spetta al prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento l'onere di provare che nella fase del processo di pagamento ascrivibile alla sua responsabilità (che afferisce di regola alla fase di perfezionamento e trasmissione dell'ordine di pagamento) l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti, riguardanti il servizio di pagamento prestato, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
  Il comma 31 e il comma 33 apportano modifiche di coordinamento. Pag. 102
  Il comma 32 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 11 del 2010, in tema di diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento, prevedendo che vi sia compensazione degli importi dovuti ove i PSP coinvolti non si siano avvalsi di autenticazione forte del cliente.
  Il comma 34 novella l'articolo 29 del decreto legislativo n. 11 del 2010, avendo riguardo agli obblighi di privacy in capo ai PSP e ai gestori di sistemi di pagamento: in luogo di prevedere che il solo trattamento dei dati avvenga in conformità alle norme generali sulla riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si precisa che detta normativa si applica anche con riferimento alla fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali.
  Sempre nel corpo del predetto articolo 27 si inserisce inoltre un nuovo comma l-bis, prevedendo che i PSP possano avere accesso e trattare e conservare i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento.
  Il comma 35 novella l'articolo 30 del decreto legislativo n. 11, in tema di accesso ai sistemi di pagamento.
  In particolare, al fine di circoscrivere il novero dei sistemi di pagamento ai quali è possibile limitare l'accesso, si abroga la lettera c) del comma 3, sui sistemi cosiddetti «proprietari» (a esempio i circuiti di carte di pagamento a tre parti), in quanto considerati potenzialmente aperti a una pluralità di PSP; si inserisce inoltre in tale ambito un nuovo comma 3-bis, al fine di prevedere che, qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un PSP autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri PSP autorizzati o registrati.
  Il comma 36 abroga l'articolo 31 del decreto legislativo n. 11, al fine di conformarsi alla direttiva 2015/2366, che non prevede più l'adozione da parte della Commissione europea misure di attuazione.
  In linea con la legge di delega, i commi da 37 a 40 apportano modifiche all'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva PSD2, razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal TUB.
  In merito rammenta che l'apparato sanzionatorio concernente la disciplina della prestazione dei servizi di pagamento è contenuto nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 11 del 2010. In sintesi, le norme comminano sanzioni amministrative pecuniarie per la grave inosservanza degli obblighi previsti dalle norme suddette; la sanzione è comminata ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento. Le predette sanzioni si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri (culpa in vigilando). Le sanzioni previste per i dipendenti si applicano anche a coloro che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Se i servizi sono offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni sono irrogate dalla Banca d'Italia. Si applicano le norme di cui all'articolo 145 del TUB in materia di procedura per l'irrogazione delle sanzioni.
  La disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nelle norme UE (i regolamenti 924/2009 e 260/2012) relative ai pagamenti transfrontalieri Pag. 103e ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro è invece contenuta nel decreto legislativo n. 135 del 2015. In sintesi, anche per le violazioni dei predetti regolamenti sono previste sanzioni amministrative pecuniarie; esse però non sono irrogate nei confronti dei dipendenti o degli organi di direzione e controllo dei prestatori dei servizi di pagamento – PSP, bensì nei confronti dei PSP medesimi, ovvero nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio. Anche per tali violazioni, nei casi più significativi, può essere comminata la sanzione della sospensione dell'attività.
  Ricorda poi che l'apparato sanzionatorio del TUB è stato profondamente innovato dal decreto legislativo n. 72 del 2015, di attuazione della direttiva CRD IV (direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). Coerentemente all'articolo 65 della direttiva, si è passati a un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.
  Con previsioni ulteriori rispetto alla direttiva CRD IV, ma nei limiti della legge di delega, il decreto legislativo n. 72 del 2015 ha differenziato i limiti minimo e massimo all'entità della sanzione applicabile alle società o enti (tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato) ed alle persone fisiche (da 5.000 euro a 5 milioni di euro). Si consente di elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Per le fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità sono stati predisposti strumenti deflativi del contenzioso e di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione. Le autorità di vigilanza possono altresì adottare misure alternative, quali l'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, in presenza di specifici presupposti.
  Infine, il decreto legislativo n. 71 del 18 aprile 2016 contiene norme volte a recepire nel TUF, con un unico intervento, la disciplina sanzionatoria prevista dalle direttive UCITS V (2014/911UE) e MiFID II (2014/65/UE). Rammenta, infatti, che a livello europeo si sta cercando di allineare per quanto possibile il regime sanzionatorio contenuto nelle direttive CRD, MiFID, UCITS, AIFMD, Market Abuse e Trasparency, che disciplinano a vario titolo il settore dei servizi finanziari.
  In merito a tale tematica il comma 37 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo riformula integralmente l'articolo 32 del decreto legislativo n. 11, in tema di sanzioni. In sintesi, sono introdotte disposizioni che prevedono la sanzionabilità delle persone giuridiche; sono tassativamente elencate le norme del decreto la cui violazione può dar luogo a sanzione; sono indicati gli importi delle sanzioni, modificati dallo schema di decreto, con rispetto dei principi di efficacia e proporzionalità richiamati dalla Direttiva. Più in dettaglio, per l'inosservanza di determinate disposizioni del decreto legislativo medesimo e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione della Commissione europea, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni delle disposizioni del decreto, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di Pag. 104cui all'articolo 128-undecies del TUB. È previsto inoltre che le menzionate sanzioni trovino applicazione solo qualora le infrazioni rivestano carattere rilevante secondo i criteri stabiliti con provvedimento generale dalla Banca d'Italia; tali criteri devono tenere conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. Infine, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nello stesso articolo 32, le sanzioni amministrative pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
  Il comma 38 inserisce nel decreto legislativo n. 11 del 2010 gli articoli da 32-bis a 32-quinquies. In sintesi:
   l'articolo 32-bis mantiene la possibilità di sanzionare le persone fisiche, modificandola tuttavia, conformemente alla legge delega, per allinearla al nuovo impianto sanzionatorio previsto dal TUB; si prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti del soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio: con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, da sei mesi a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati;
   l'articolo 32-ter dispone che, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie, si applichi l'articolo 144-quater del TUB, che stabilisce i criteri che la Banca d'Italia è tenuta ad osservare nella determinazione delle stesse;
   l'articolo 32-quater designa l'AGCM quale Autorità competente ad esercitare i controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici, sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui al Codice del Consumo;
   l'articolo 32-quinquies dispone che, per la procedura di riscossione delle sanzioni, trova applicazione la disciplina generale del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per la riscossione dei tributi; i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

  Il comma 39 abroga gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 11; la norma specifica peraltro che il comma 6 dell'articolo 37, ai sensi del quale i servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche sono adeguati alle disposizioni del decreto con le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  La Relazione illustrativa dello schema motiva tali abrogazioni con le modifiche operate dal decreto legislativo n. 90 del 2017 alla vigente normativa antiriciclaggio, nonché al decreto legislativo n. 135 del 2015 che, come sopra richiamato, ha attuato i regolamenti n. 260 del 2012 e n. 924 del 2009.
  Il comma 40 modifica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 11, consentendo agli utenti ed alle altre parti interessate di presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme di cui all'articolo 115 e del capo II-bis del titolo VI del TUB, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e in materia di Servizi di pagamento.
  L'articolo 3 dello schema di decreto inserisce nel decreto legislativo n. 11 del 2010 un nuovo Titolo IV-bis, al fine di dare attuazione al Regolamento n. 715/2015 che fissa requisiti tecnici e commerciali Pag. 105uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta, eseguite all'interno dell'Unione europea.
  Il nuovo Titolo consta di nove articoli, suddivisi in due capi. Nel Capo I sono fissati i limiti alle commissioni interbancarie su operazioni di pagamento con carta nazionali (articoli 34-bis e 34-ter) e sono individuate le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (articolo 34-quater), mentre il Capo II (articoli da 34-quinquies a 34-decies) definisce il sistema sanzionatorio.
  In dettaglio, il nuovo articolo 34-bis fissa i limiti alle commissioni interbancarie da applicarsi alle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, recando una disciplina transitoria opzionale applicabile fino al 9 dicembre 2020, nonché la disciplina a regime successiva a tale data. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 34-bis le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate con carte prepagate.
  Il comma 1 del nuovo articolo 34-bis stabilisce che, fino al 9 dicembre 2020, si può applicare una commissione interbancaria media ponderata che non superi lo 0,2 per cento del valore medio annuo dell'ammontare di tutte le operazioni domestiche effettuate con le carte all'interno dello stesso schema di pagamento. In tal modo si rende disponibile ai prestatori di servizi di pagamento italiani l'opzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento n. 715/2015.
  Per il periodo successivo al 9 dicembre 2020, il comma 3 del nuovo articolo 34-bis, conformandosi al Regolamento, stabilisce il limite della commissione, per ciascuna operazione, dello 0,2 per cento del valore, oppure di 0,05 euro. Quest'ultima commissione può essere combinata con il limite a percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
  Analogamente, il nuovo articolo 34-ter, al comma 1, stabilisce che per le operazioni di pagamento nazionali effettuate con carte di credito, le commissioni per operazioni fino a 5 euro siano inferiori a quelle applicabili a operazioni di importo pari o superiore. In merito ricorda che l'articolo 4 del Regolamento n. 715/2015 fissa un limite dello 0,3 per cento del valore dell'operazione per le commissioni interbancarie relative ad operazioni con carte di credito, prevedendo comunque la possibilità, da parte degli Stati membri, di stabilire un massimale inferiore.
  Il nuovo articolo 34-quater, al comma 1, individua nella Banca d'Italia l'autorità nazionale incaricata di assicurare il rispetto delle nuove disposizioni, prevedendo che essa adotti le proprie decisioni previo parere dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Secondo il comma 2 l'AGCM è invece direttamente competente per i provvedimenti relativi alle pratiche commerciali scorrette e per la violazione dei diritti dei consumatori nei contratti.
  Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 34-quater, alla Banca d'Italia sono attribuiti i poteri sanzionatori, di indagine e di controllo, mentre l'AGCM applica i poteri, previsti dall'articolo 27 del Codice del consumo, di inibizione della continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed eliminazione degli effetti.
  Il nuovo articolo 34-quinquies, al comma 1, stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento, per il mancato rispetto di norme sulle commissioni introdotte dai precedenti articoli nella seguente misura: da 30.000 a 5 milioni di euro. Se l'importo del fatturato è disponibile e determinabile, l'importo è elevato fino al 10 per cento del fatturato, se tale importo è superiore a 5 milioni. La sanzione si applica per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6 e all'articolo 34-ter.
  Ai sensi del nuovo articolo 34-sexies, la medesima sanzione si applica, nei confronti Pag. 106del prestatore dei servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali «essenziali o importanti», per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento in attuazione. Il prestatore di servizi di pagamento mandante adotta misure correttive quando rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le predette violazioni.
  Il comma 3 del medesimo articolo 34-sexies reca la relativa disciplina sanzionatoria. Le sanzioni si applicano quando le infrazioni hanno carattere rilevante secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con provvedimento di carattere generale, «tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio». Se il vantaggio economico determinabile ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai massimali sopra ricordati, le sanzioni possono essere elevate fino al doppio del vantaggio ottenuto.
  Il nuovo articolo 34-septies reca la disciplina delle sanzioni nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo, nonché del personale dei prestatori di servizi di pagamento, quando l'inosservanza derivi dalla violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta abbia inciso in maniera rilevante sull'organizzazione aziendale o sui profili di rischio. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria varia da 5.000 a 5 milioni di euro.
  In tale ambito si prevede che la Banca d'Italia, nel provvedimento sanzionatorio, può applicare la sanzione accessoria dell'interdizione dalle funzioni citate in considerazione della gravità. La durata dell'interdizione può variare da sei mesi a tre anni. In analogia con le disposizioni di simile tenore, se il vantaggio economico determinabile ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai massimali sopra ricordati, le sanzioni pecuniarie possono essere elevate fino al doppio del vantaggio ottenuto.
  Il nuovo articolo 34-octies rinvia all'articolo 144-quater del TUB in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione.
  Al riguardo viene in sostanza previsto che a tal fine si devono valutare: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
  Il nuovo articolo 34-novies stabilisce la procedura sanzionatoria, prevedendo, ai commi 1 e 2, che la sanzione sia irrogata dalla Banca d'Italia e che si applichino le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative previste dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
  In virtù del nuovo articolo 34-decies gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia in relazione a violazioni della normativa introdotta. In merito si prevede che l'esposto non pregiudica il diritto di adire l'autorità giudiziaria e che la Banca d'Italia deve informare i proponenti di quanto prevede l'articolo 128-bis del TUB circa la possibilità di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo novella il decreto legislativo n. 135 del 2015, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento n. 260/2012 sui requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro al fine di adeguarne la disciplina sanzionatoria.
  In particolare le novelle incidono sui seguenti articoli decreto legislativo n. 135:
   l'articolo 3, sulle sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, relativo a bonifici e addebiti diretti;
   l'articolo 4, sulle sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009, relativo pagamenti transfrontalieri;Pag. 107
   articolo 5, sull'Autorità competente ad irrogare le sanzioni.

  Si inserisce inoltre in tale ambito un nuovo articolo 5-bis, relativo ai criteri di determinazione delle sanzioni.
  L'articolo 5 fissa l'entrata in vigore dello schema al 13 gennaio 2018, prevedendo alcune deroghe per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018, i quali possono continuare a esercitare l'attività fino al 13 luglio 2018 o al 13 gennaio 2019, al verificarsi di determinate condizioni.
  Gli istituti di pagamento che prestano il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, alla data di entrata in vigore del provvedimento, possono eseguire operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento senza necessità di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, trasmettono alla Banca d'Italia la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al calcolo dei fondi propri.
  L'articolo 6, ai commi 1 e 2, prevede, rispettivamente, l'abrogazione del Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento (cosiddette merchant fees) di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 51, nonché l'abrogazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, che demandano al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015.
  L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.55.

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che la risoluzione è stata illustrata nella precedente seduta di discussione.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Sottosegretario quale sia la posizione del Governo sulla questione posta dalla risoluzione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come la materia oggetto della risoluzione sia oggetto di norme già in vigore, relative ai meccanismi di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse da Veneto Banca e da Banca Popolare di Vicenza, le quali sono anche il frutto di un'interlocuzione avvenuta a livello europeo: in tale contesto non ritiene che vi siano le condizioni per modificare tale normativa.
  Evidenzia quindi come non sia possibile esprimere una valutazione positiva sull'attuale formulazione della risoluzione, sia per quanto riguarda l'impegno di cui alla lettera a), sia per quanto attiene all'impegno di cui alla lettera b) dell'atto di indirizzo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel convenire con il Sottosegretario sul fatto Pag. 108che la tematica oggetto della propria interrogazione sia stata oggetto di una lunga interlocuzione tra le autorità competenti, sottolinea tuttavia come la necessità di intervenire nuovamente su di essa derivi da fatti rilevanti, emersi soltanto di recente, che hanno evidenziato ulteriori situazioni meritevoli di tutela, ricordando come anche in passato il Governo abbia rivisto più volte i propri orientamenti in materia, introducendo a più riprese una serie di strumenti di ristoro in favore dei risparmiatori a cui erano stati venduti titoli subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione o dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa.
  Al riguardo richiama innanzitutto la disciplina contenuta all'articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2017, che prevede misure di ristoro per gli investitori i quali detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e dalla Banca popolare di Vicenza e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, prevedendo la possibilità, per i titolari stessi, di accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015.
  Rammenta inoltre che ai predetti investitori si applicano le disposizioni in materia di indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, in base al quale l'indennizzo è limitato all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato.
  Nel sottolineare come, analogamente a quanto accertato in occasione della risoluzione dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e dalla Cassa di Risparmio di Chieti, anche i titoli subordinati emessi dalle banche venete sono stati oggetto di miselling compiuto in danno degli investitori, rileva come la risoluzione intenda chiedere al Governo un intervento urgente, sottoponendo al Governo la questione di coloro che, avendo acquistato i propri titoli nell'ambito di un rapporto negoziale indiretto, non hanno avuto accesso a tale meccanismo di ristoro.
  Al riguardo cita il caso emblematico dei clienti di Banca Nuova, la quale ha numerose filiali in Sicilia e che fa parte del gruppo Banca popolare di Vicenza: tali investitori hanno acquistato titoli aventi caratteristiche assolutamente analoghe, sotto il profilo del rischio e delle condizioni praticate, a quelli di coloro che li abbiano acquistati in un rapporto negoziale diretto con la BPVi, non ricevendo però, a differenza di questi ultimi, alcuna tutela, essendo stati esclusi dall'accesso al predetto indennizzo forfettario dell'80 per cento.
  Alla luce delle considerazioni espresse, invita quindi il Governo a trovare una soluzione affinché sia evitata una grave disparità di trattamento, attraverso l'estensione dell'accesso all'indennizzo anche a coloro che abbiano acquistato i titoli obbligazionari da banche facenti parte dello stesso gruppo bancario, così ripristinando una situazione di equità assolutamente imprescindibile ed evitando che sia dato avvio a procedure di carattere contenzioso da parte dei risparmiatori danneggiati. Al riguardo sottolinea la particolare circostanza per cui risulterebbe che le vendite dei predetti titoli acquistati da Banca Nuova siano letteralmente «esplose» nel periodo precedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza.
  In linea generale ricorda altresì l'impegno contenuto nella risoluzione in discussione con riguardo alla necessità di estendere l'indennizzo forfettario al 100 per cento del valore dei titoli posseduti, segnalando come sia evidente che si è trattato di vendite, quantomeno forzate da parte degli istituti, i quali sono ricorsi anche ad artifici quali la concessione dei cosiddetti «mutui baciati». In tale quadro reputa ingiusto introdurre limitazioni al rimborso e prevedere limiti soggettivi perché vi sia diritto all'indennizzo, come quelli riferiti al reddito e al patrimonio.
  Ribadisce quindi la richiesta al Governo affinché si impegni nella ricerca di Pag. 109una soluzione che consenta a tutti i cittadini che hanno subito ingiuste perdite di essere ristorati, così ripristinando la parità di trattamento tra i risparmiatori e coglie l'occasione per lamentare come, su questioni analoghe, non sia stata data ancora alcuna attuazione alla sua risoluzione 7-01130, approvata dalla Commissione Finanze l'8 febbraio 2017, in un nuovo testo che ha assunto il numero 8-00221.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rileva come le questioni poste dall'atto di indirizzo debbano indurre il Governo a una riflessione, in termini generali, in merito alle modalità di ristoro per i risparmiatori cui siano stati venduti titoli subordinati emessi da banche capogruppo di gruppi bancari.
  Al riguardo, nel sottolineare come, all'interno di taluni gruppi, vi siano situazioni di integrale controllo di un istituto bancario da parte della società capogruppo, ritiene evidente che modalità di trattamento differenti per la fattispecie di collocamento dei titoli da parte della capogruppo rispetto alla fattispecie di collocamento dei medesimi titoli da parte della controllata farebbero intendere che vi sia l'ingiustificata presunzione, da parte del Governo, che la vendita dei titoli da parte della banca controllata sia avvenuta senza esercitare illecite pressioni sui risparmiatori acquirenti, il che risulta ovviamente del tutto insostenibile.
  Evidenzia inoltre come un'apertura del Governo su tali aspetti sarebbe in linea con lo spirito della normativa vigente e con gli obiettivi dichiarati dalle forze di maggioranza al momento della sua approvazione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle considerazioni espresse nel corso della discussione, chiarisce di non aver alcuna preclusione a compiere tutti gli opportuni approfondimenti sulle tematiche affrontate dall'atto di indirizzo, rilevando come molte delle considerazioni espresse dal deputato Villarosa e dal deputato Paglia siano certamente meritevoli di ulteriore valutazione, ribadendo tuttavia di non poter esprimere una valutazione positiva sull'attuale formulazione della risoluzione.
  Passando ad alcune questioni specifiche, evidenzia come si siano già compiuti alcuni passi avanti per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo di indennizzo forfettario previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, non solo all'investitore acquirente e al suo successore mortis causa, ma anche al coniuge, al convivente more uxorio e ai parenti entro il secondo grado, ai quali i titoli subordinati siano stati trasferiti con atto tra vivi. In tale contesto, pur riconoscendo l'opportunità di precisare meglio taluni aspetti di tale normativa, non reputa che sia ipotizzabile estendere ulteriormente tale platea.
  Per quanto riguarda invece l'importo del predetto indennizzo forfettario, che è attualmente fissato nell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei predetti strumenti finanziari, ricorda che, nell'ambito della liquidazione coatta di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, disposta dal decreto-legge n. 99 del 2017, pur senza modificare tale norma, il Governo ha ottenuto da Banca Intesa, la quale ha acquisito le predette banche, di rimborsare anche il restante 20 per cento del valore di acquisto dei medesimi titoli.
  Si riserva quindi di approfondire le questioni relative al collocamento dei titoli subordinati da parte di banche facenti parte dei gruppi finanziari capeggiati dalle due banche poste in liquidazione coatta, al fine di verificare se sussistano ostacoli ad applicare il meccanismo di ristoro anche a tali ipotesi di collocamento. Considera invece particolarmente complicato modificare i requisiti patrimoniali e reddituali previsti per l'accesso al predetto indennizzo forfettario, anche in considerazione delle interazioni tra tali due requisiti.
  Reputa quindi che, qualora si individuino talune soluzioni condivise, sia certamente possibile accedere ad una riformulazione della risoluzione in discussione, suggerendo, in tale prospettiva, di rinviare ad altra seduta la discussione dell'atto di indirizzo, al fine di disporre di un congruo tempo per verificare tale prospettiva.

Pag. 110

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel prendere atto della disponibilità al dialogo espressa dal Sottosegretario, si dichiara disponibile a fornire al Governo copia dei contratti di acquisto di titoli subordinati stipulati da molti risparmiatori con Banca Nuova, così da verificare direttamente la piena identità di tali contratti rispetto a quelli stipulati da altri risparmiatori con la Banca Popolare di Vicenza per l'acquisto dei medesimi titoli.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione delle misure da adottare a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca popolare di Vicenza regolata dal decreto-legge n. 99 del 2017.
  In particolare, fa presente come il processo di liquidazione coatta abbia comportato l'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo Spa degli asset dei due istituti, a esclusione di quelli deteriorati, destinati alla società GSA, e di alcune società ritenute non appetibili da Intesa, rimaste in capo al liquidatore.
  Ricorda inoltre che, tra gli obiettivi dichiarati dal Governo c'era la salvaguardia dei lavoratori impegnati nelle banche venete, per la quale sono stati impegnati 1,25 miliardi di euro di risorse pubbliche, finalizzate a gestire gli esuberi del gruppo consolidato, impegno confermato dallo stesso cessionario, Banca Intesa, la quale in diverse sedi ha assicurato che, a seguito del trasferimento del personale delle banche in liquidazione, non si darà luogo a licenziamenti e si farà ricorso, su base volontaria, agli incentivi al prepensionamento previsti nell'ambito del fondo di solidarietà del settore del credito, nonché ad ulteriori misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali.
  Il suddetto piano degli esuberi coinvolge circa 4.000 dipendenti, che potranno chiedere per la loro uscita anticipata uno «scivolo» fino a sette anni, dei quali poco meno di 1.100 provenienti dalle due banche in liquidazione, mentre i restanti, circa 2.900, da Banca Intesa.
  In tale contesto segnala come, secondo fonti sindacali, l'accordo raggiunto da Banca Intesa, nell'ambito dell'operazione di integrazione delle due banche in liquidazione, avrebbe esteso l'uso del suddetto fondo di solidarietà fino a 84 mesi per la prima tranche da 1.000 esuberi ed a 60 mesi per le successive 3.000 uscite, tutte, come sottolineato dall'Amministratore delegato dell'istituto cessionario Carlo Messina, rigorosamente «volontarie».
  Ritiene quindi debba essere rimarcato che, con l'operazione, pur in modo indolore, il Governo non ha scelto di affrontare la questione occupazionale nel suo complesso, essendosi limitato a destinare 1,25 miliardi di euro alla banca cessionaria perché gestisca in proprio gli esuberi, strategia che comporterà nell'immediato una significativa contrazione occupazionale.
  Infatti, secondo le medesime fonti sindacali e giornalistiche, permarrebbero due problemi: il primo è quello relativo alla sorte dei lavoratori delle società non ricomprese nel perimetro della fusione con Intesa Sanpaolo, cioè circa 700 persone, attualmente non contemplate negli accordi le quali, anche nel caso in cui abbiano le condizioni soggettive utili a godere dell'uscita anticipata garantita dai fondi pubblici, non avrebbero accesso al Fondo esuberi previsto per il settore bancario. Si tratterebbe dei lavoratori più esposti al rischio di un licenziamento, rispetto ai quali la risoluzione chiede al Governo una riflessione al fine di un'interpretazione Pag. 111estensiva della normativa, così che risultino tutelate anche tali delicate situazioni.
  Il secondo problema che la risoluzione soleva riguarda i 200 giovani lavoratori precari dei due istituti, impiegati per la gran parte in Veneto Banca, ai quali non è stata prospettata alcuna soluzione diversa dalla mancata riconferma dei contratti a termine, e per i quali la fusione coincide quindi con il licenziamento. Rispetto alla posizione di tali lavoratori chiede al Governo di addivenire a una soluzione affinché siano garantita un meccanismo che li tuteli riconoscendo loro un qualche meccanismo di «prelazione» per il riassorbimento occupazionale di tale personale.
  Sottolinea quindi come l'intera operazione di liquidazione, oltre a determinare un'ingiusta e odiosa discriminazione tra lavoratori, sembrerebbe ancora una volta scaricare l'intero costo di gestioni dissennate e di scelte politiche tardive e pasticciate sui più giovani, evidenziando altresì come i dipendenti delle banche in questi anni abbiano già pagato con pesanti sacrifici il prezzo delle difficoltà delle loro aziende e come ora dovrebbe essere arrivato per loro il tempo di avere certezze e sicurezze occupazionali per il futuro.
  In tale complesso contesto la risoluzione impegna il Governo a vigilare, per quanto di competenza, affinché nell'ambito delle procedure di trasferimento del personale e della trattativa sugli esuberi vengano coinvolti e garantiti, con priorità, tutti i lavoratori, compresi quelli che, pur lavorando per le società partecipate dalle due banche cedute, sono stati esclusi dal decreto-legge n. 99 del 2017 dal perimetro della fusione, ad adottare iniziative per definire una norma con cui chiarire che, nell'ambito della procedura di liquidazione, rientrano anche tutti quei lavoratori delle società partecipate dalle due banche cedute e che, secondo quanto dallo stesso stabilito, non sarebbero attualmente ricompresi nel perimetro della fusione con Banca Intesa, nonché ad assumere ogni iniziativa perché Banca Intesa si faccia carico degli oltre 200 lavoratori precari delle due ex banche venete, che non devono essere gli unici a non vedere garantita la propria continuità occupazionale.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in riferimento alla situazione dei lavoratori delle società partecipate da Veneto Banca e da Banca Popolare di Vicenza, chiarisce innanzitutto come il fatto che le predette società partecipate siano escluse dal perimetro di cessione a Banca Intesa delle due banche in liquidazione, non impedisca di per sé ai predetti lavoratori di accedere al Fondo esuberi previsto per il settore bancario, laddove essi siano in possesso dei requisiti previsti. Si riserva quindi di approfondire se e come i lavoratori delle predette società partecipate possano essere effettivamente considerati come soggetti in esubero, a cui si applicano le prestazioni del richiamato Fondo, nonché di approfondire il tema, oggettivamente più delicato, relativo alle salvaguardie che possono essere poste in essere in favore dei lavoratori precari delle due banche venete.
  Suggerisce quindi di rinviare la discussione della risoluzione, al fine di disporre del tempo necessario per compiere i predetti approfondimenti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Sestino GIACOMONI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Pag. 112

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
Audizione dell'amministratore delegato di Satispay, Alberto Dal Masso.
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Alberto DAL MASSO, amministratore delegato di Satispay, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), Michele PELILLO (PD), Carlo SIBILIA (M5S), Sergio BOCCADUTRI (PD) e Sestino GIACOMONI (FI-PdL), ai quali risponde Alberto DAL MASSO, amministratore delegato di Satispay.

  Sestino GIACOMONI, presidente, ringrazia il dottor Dal Masso e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
C. 4365 Bernardo.

Pag. 113