CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 3 ottobre 2017.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Prof. Giovanni Pitruzzella, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

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Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Testo base C. 3411.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, illustra la proposta di legge C. 3411 Cancelleri, adottata come testo base e non modificata al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, la quale intende estendere l'ambito operativo delle norme che consentono di compensare i crediti vantati con le pubbliche amministrazioni con i debiti nei confronti delle stesse. In particolare, la proposta consente di compensare i predetti crediti con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, ivi comprese le ulteriori somme individuate da apposito decreto ministeriale.
  Ricorda che la compensazione dei debiti con l'erario è disciplinata dagli articoli da 28-bis a 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione, e successive modificazioni.
  La proposta di legge è costituita da due articoli.
  L'articolo 1 introduce al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-sexies. Le norme introdotte lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, ovvero le ipotesi disciplinate dai citati articoli 28-ter, 28-quater e 28-quinquies. Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.
  Il comma 1 del nuovo articolo 28-sexies in particolare dispone che detti crediti sono compensabili con le somme dovute all'erario a titolo di imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; imposta regionale sulle attività produttive; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
  Il comma 2 dell'articolo 28-sexies prevede che per i crediti di ammontare inferiore al debito la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore.
  Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28-sexies, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto-legge. È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.
  Il comma 4 dell'articolo 28-sexies si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo Pag. 353del modello F24, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
  Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-sexies, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-quinquies e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014. L'articolo 1, comma 2 della proposta in esame affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza degli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge. Segnala che nella relazione illustrativa si fa riferimento ai crediti maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge.
  Segnala altresì che la proposta di legge non reca una copertura finanziaria, ma la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari per lo Stato, dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, il nuovo testo della proposta di legge C. 3868 quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Affari sociali che ha significativamente modificato il testo approvato dal Senato.
  L'articolo 1 delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica.
  L'articolo 1-bis, dispone l'istituzione presso l'AIFA del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano.
  L'articolo 1-ter prevede la realizzazione di un piano, da parte del Ministro della Salute volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere (medicina di genere) mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche Pag. 354sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.
  L'articolo 2, che recava disposizioni sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, è stato soppresso dalla Commissione.
  L'articolo 3 dispone in materia di riforma di ordini e collegi delle professioni sanitarie, attraverso un intervento di riordino della normativa vigente, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233. L'obiettivo è di introdurre una riforma organica degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, intervenendo direttamente a modificare la normativa vigente che risale alla legge istitutiva degli ordini del 1946, in chiave di ammodernamento della disciplina di tali professioni che richiedono maggiore garanzia del livello di professionalità.
  L'articolo 3-bis prevede l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie al fine di tutelare la salute intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa raggiunta, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016. L'individuazione dei nuovi profili professionali sociosanitari, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel suddetto Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione della professione sanitaria di osteopata e del relativo albo nell'ambito dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
  L'articolo 5, inserito al Senato nel corso dell'esame in Commissione, prevedeva l'istituzione della professione sanitaria di chiropratico e di un relativo registro presso il Ministero della salute, è stato soppresso dalla XII Commissione della Camera.
  L'articolo 6 reca la trasformazione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, pertanto la Federazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute.
  L'articolo 7 prevede l'inserimento delle professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina relativa alle professioni sanitarie. Per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa.
  L'articolo 8 reca l'istituzione, presso l'ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria.
  L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in XII Commissione, reca modificazioni alla legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
  L'articolo 9 reca la previsione della circostanza aggravante nel caso di esercizio abusivo delle professioni sanitarie, con la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. In particolare, quando si tratta di beni immobili, è previsto il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.
  L'articolo 10 reca l'estensione al farmacista delle pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti.
  L'articolo 11 prevede l'introduzione della circostanza aggravante per taluni reati commessi contro persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.Pag. 355
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.
  L'articolo 13 prevede l'abolizione del divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie, risalente al Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, che consente ai soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie – ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali – di svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno). Si consente, inoltre, che la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista. Rilevato che il provvedimento in esame non reca disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, propone di esprimere un parere di nulla osta all'ulteriore corso del progetto.

  Adriana GALGANO (Misto-CIpI) concorda con la proposta formulata dalla relatrice.

  Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come a suo giudizio le norme relative all'esercizio abusivo delle professioni sanitarie siano di interesse della Commissione sotto il profilo della tutela dei consumatori, chiede pertanto alla relatrice se sia opportuno limitarsi ad esprimere un parere di nulla osta.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, pur riconoscendo nell'ambito del provvedimento la presenza di materie che in senso lato possono rientrare nei profili di interesse della X Commissione, giudica tali aspetti recessivi rispetto a quelli sanitari e chiarisce come la proposta di un parere di nulla osta si basa sul fatto che non vi sono particolari osservazioni o criticità da rilevare relativamente alle competenze della X Commissione.

  Davide CRIPPA (M5S) osserva come anche l'articolo 13 che reca disposizioni in materia di abolizione del divieto di esercizio cumulativo delle professioni sanitarie e di sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata contempli alcuni aspetti di interesse della X Commissione.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) evidenzia come il provvedimento in esame sia di indubbia rilevanza e certamente atteso dagli operatori del settore. Manifesta quindi il suo orientamento decisamente favorevole al testo in esame. Per quanto concerne la competenza della X Commissione, sottolinea che qualsiasi disposizione inerente le professioni ha un impatto sul tessuto economico e produttivo. Per questi motivi ritiene percorribile la possibilità di esprimere un parere favorevole e non un semplice nulla osta.

  Gianluca BENAMATI (PD), sottolineato che in assenza di norme riconducibili alla sfera di competenza della X Commissione sarebbe stato preferibile non trattare il provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere di nulla osta formulata dalla relatrice.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, chiarisce che il provvedimento è stato assegnato alla X Commissione in sede consultiva in quanto aspetti di sua competenza sono presenti in alcune delle quattordici proposte di legge abbinate alla proposta C. 3868 successivamente adottata dalla Commissione di merito quale testo base.

  Vanessa CAMANI (PD) chiede alla presidenza di porre in votazione la proposta di parere di nulla osta avanzata dalla relatrice.

  Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come, a suo giudizio, il provvedimento in esame non avrebbe dovuto essere iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione se non contiene norme direttamente riconducibili ai suoi ambiti di competenza.

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  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, ribadisce la sua proposta di esprimere parere di nulla osta.

  Ludovico VICO (PD) ritiene che la Commissione possa decidere di non esprimere il parere su un provvedimento al suo esame.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, richiamato l'articolo 73, comma 3, del regolamento, sottolinea che le Commissioni in sede consultiva possono esprimere parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Le Commissioni possono altresì esprimere il parere con la formula: «nulla osta all'ulteriore corso del progetto». Ritiene pertanto che la Commissione possa procedere alla votazione della proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere di nulla osta della relatrice.

Sui lavori della Commissione.

  Ludovico VICO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di conoscere le ragioni del mancato coinvolgimento della X Commissione nell'audizione dei commissari straordinari del gruppo ILVA di Taranto sullo stato di attuazione del piano di risanamento ambientale dell'azienda.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, assicura al collega Vico che svolgerà gli opportuni approfondimenti con il Presidente dell'VIII Commissione, Ermete Realacci, sulla questione da lui posta. Ritiene in ogni caso che tale dibattito possa essere rinviato ad altra sede.

  Ludovico VICO (PD) insiste perché la questione sia trattata in questa sede formale in modo che risulti agli atti parlamentari.

  Davide CRIPPA (M5S) concorda con l'opportunità che la questione posta dal collega Vico sia discussa in una sede formale che preveda la verbalizzazione del dibattito ai fini della sua pubblicità. Ritiene che in questo caso le tematiche del piano industriale del piano ambientale siano strettamente connesse e che debbano essere pertanto trattate congiuntamente dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara che non è sua intenzione rinviare il dibattito in corso perché sia svolto in una sede informale. Ribadisce la necessità di verificare con il Presidente Realacci le ragioni per le quali la Commissione Ambiente ha ritenuto di procedere autonomamente all'audizione dei commissari straordinari dell'Ilva sul piano ambientale.

  Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come il tema posto dal collega Vico sia condiviso dal gruppo del Partito Democratico. Ricorda che si tratta di una questione più volte emersa nel dibattito in Commissione e che ritiene giusto affrontare senza sollevare polemiche sterili. Invita quindi le Presidenze di entrambe le Commissioni a lavorare congiuntamente in un contesto di maggiore concertazione sulle questioni relative al piano industriale e al piano ambientale del gruppo Ilva di Taranto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricordato che nel 2016 e nel 2017 la X Commissione ha svolto audizioni sull'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo, assicura che riferirà le questioni poste al presidente Realacci al fine di chiarire l'orientamento più volte rappresentato dai gruppi presenti di trattare congiuntamente da parte delle Commissioni VIII e Pag. 357X le questioni relative al piano industriale e al piano ambientale.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
Emendamenti C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che sono stati trasmessi dalla XIV Commissione gli emendamenti Matarrelli 3.1, Gianluca Pini 3.2 e 3.4, Matarrelli 4.1 e Gianluca Pini 4.2 (vedi allegato 1). Invita la relatrice Scuvera ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, ricordando che il parere che sarà deliberato dalla Commissione assume efficacia vincolante per la XIV Commissione.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, formula una proposta di parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (vedi allegato 2).
  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere contrario della relatrice.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato 1 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3) rinviando al testo anticipato per email a tutti i commissari.

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

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