CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

  Tino IANNUZZI (PD) relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Miriam COMINELLI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato il 24 maggio 2016 e adottato dalla Commissione XII come testo base per il prosieguo dell'esame anche delle abbinate proposte di legge vertenti su identica materia. Il testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione competente, è composto da 18 articoli.
  Sulla base dell'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica. L'intervento legislativo intende coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, recentemente innovata dal regolamento (UE) n. 536/2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, attraverso azioni mirate a conservare ed attirare una quota della ricerca clinica transnazionale nel nostro Paese, con conseguenti ricadute positive sul piano occupazionale e sul livello di qualità che l'attività di ricerca sperimentale determina. Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con i diversi ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4 inoltre dispone che gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dei dodici mesi o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
  L'articolo 1-bis, introdotto dalla Commissione XII, stabilisce le modalità per individuare, tramite decreto ministeriale, i comitati etici territoriali, fino a un numero massimo di quaranta ed almeno uno per ciascuna regione, nonché i comitati etici a valenza nazionale, nel numero massimo di tre. Tali comitati sono competenti a valutare gli aspetti etici delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano. Il medesimo articolo istituisce altresì un Centro di coordinamento, con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell'attività di valutazione attribuita ai comitati, composto da un minimo di quindici rappresentanti di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento a Bolzano e almeno due indicati dalle associazioni di pazienti più rappresentative.
  L'articolo 1-ter, anche esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione XII, prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con proprio decreto, il Ministro della salute predisponga un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio in modo omogeneo.
  Mentre l'originario articolo 2 del testo licenziato dal Senato, in materia di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, è stato soppresso dalla Commissione XII, l'articolo 3 reca la riforma degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, realizzata con un intervento di riordino della normativa vigente, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato Pag. 32813 settembre 1946, n. 233. L'articolo trasforma gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili, nonché provvede alla costituzione degli albi per quelle professioni sanitarie che ne sono sprovviste.
  Ai fini di una complessiva tutela della salute intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, l'articolo 3-bis istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, demandando ad uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, l'individuazione dei nuovi profili professionali e la definizione delle loro funzioni caratterizzanti. All'area delle professioni sociosanitarie sono ricondotti gli esistenti profili professionali di operatore sociosanitario, operatore delle professioni di assistente sociale, sociologo e educatore professionale.
  Il successivo articolo 3-ter, modificando l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006 – recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali –, stabilisce le nuove modalità per l'individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie.
  L'attuale articolo 4, unificando e modificando le disposizioni recate dagli articoli 4 e 5 del testo licenziato dal Senato, individua le professioni di osteopata e di chiropratico da istituirsi secondo le modalità dettate dal precedente articolo 3-ter.
  Con l'articolo 6 si opera la trasformazione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, pertanto la Federazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute.
  L'articolo 7 prevede l'inserimento delle professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina relativa alle professioni sanitarie. Per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa.
  Con riferimento alle competenze della Commissione Ambiente, segnala che l'articolo 8 istituisce, presso l'ordine degli ingegneri, l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria.
  Mentre l'articolo 8-bis modifica alcune disposizioni della legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, l'articolo 9 interviene sul reato di esercizio abusivo della professione, per introdurre un'aggravante quando il reato riguardi una professione sanitaria e per prevedere in tale ipotesi la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. In particolare, quando si tratta di beni immobili, è previsto il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.
  I successivi articoli 10, 11 e 12 recano rispettivamente: l'estensione al farmacista delle pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti; l'introduzione della circostanza aggravante per taluni reati commessi contro persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali nonché disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.
  Con l'articolo 13 viene abolito il divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie, risalente al Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, consentendo ai soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie – ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali – di svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno). Si consente, inoltre, che la Pag. 329sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista.
  L'articolo 14 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, si istituisce un unico livello di detto ruolo e, dall'altro, ai dirigenti sanitari del Ministero si estendono gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
  Infine, l'articolo 15 reca una norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome.

  Ermete REALACCI, presidente, considerato che la deliberazione sulla proposta di parere è prevista per domani, sollecita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali rilievi sul provvedimento in esame entro la giornata in corso. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara BRAGA (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo», adottato dalle Commissioni VI e X come testo base per il prosieguo dell'esame dei diversi provvedimenti abbinati vertenti su identica materia. Il testo in esame è il risultato dell'approvazione di emendamenti da parte delle Commissioni competenti in sede referente.
  In via preliminare ritiene opportuno ricordare che la disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative risulta assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa europea e con le procedure di contenzioso aperte in quella sede, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente.
  Segnala che, mentre i diversi interventi legislativi introdotti in materia hanno consentito l'archiviazione della procedura di infrazione 2008/4098, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di durata delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 – operata con l'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – è stato oggetto di censura in sede europea. Sulla compatibilità di tale disposizione con il diritto europeo si è infatti pronunciata il 14 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'UE, stabilendo che l'articolo 12 della cosiddetta direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) osta ad una normativa nazionale che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.
  L'intervento legislativo in oggetto è volto dunque, da un lato, a superare le censure avanzate dalle istituzioni europee e, dall'altro, ad attuare finalmente il riordino complessivo della materia, più volte previsto dalle norme italiane e via via rinviato, anche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-ricreativa.Pag. 330
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento in esame, composto da 2 articoli, segnala che l'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea, dettando princìpi e criteri direttivi cui improntare la riforma. Tra l'altro il Governo nell'esercizio della delega deve prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di: concorrenza; qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale; valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali; libertà di stabilimento; garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale. Le procedure di selezione devono assicurare garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedendo un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali e tenendo conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Dovranno inoltre essere fissati criteri premianti per le strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.
  Il Governo è inoltre chiamato a stabilire con normativa primaria adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché a prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento.
  Nell'esercizio della delega dovrà essere rideterminata la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedendo la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie con un minimo di tre. La norma di delega in particolare prevede l'applicazione di un canone più elevato per i beni di maggiore valenza con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico – ricreativo.
  Oltre al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, la delega prevede la definizione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino; l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet; il riordino delle concessioni ad uso abitativo; infine, l'aggiornamento delle procedure con un'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo.
  Come previsto dal comma 1-bis introdotto dalle Commissioni competenti in sede referente, sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. È altresì stabilito che le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione del presente provvedimento, con esclusione Pag. 331della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Infine, gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria (comma 1), disponendo tra l'altro che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga eventualmente conto degli elementi e degli spunti di riflessione che dovessero emergere nel corso del dibattito in Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, considerato che la deliberazione sulla proposta di parere è prevista per domani, sollecita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali rilievi sul provvedimento in esame entro la giornata in corso. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 3 ottobre 2017.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Esame emendamenti C. 1013-1577-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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