CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 166

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.15.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.
Testo unificato C. 76 ed abb.
Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Albert LANIÈCE, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare Pag. 167ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali della Camera dei deputati, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 76, recante «Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta di legge è volta a regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, fissando criteri uniformi sul territorio nazionale, e a promuovere la ricerca scientifica in materia.
  L'articolo 1 individua in tal senso la finalità e l'oggetto.
  L'articolo 2 reca la definizione di uso medico dei medicinali a base di cannabis.
  L'articolo 3 regolamenta le modalità di prescrizione delle preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore.
  L'articolo 4 disciplina il monitoraggio da parte delle Regioni e delle Province autonome. In particolare, le Regioni e le Province autonome forniscono annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di cannabis. Ogni Regione e Provincia autonoma stabilisce le modalità di trasmissione, da parte dei medici che hanno prescritto cannabis ad uso terapeutico, dei predetti dati, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità al Codice della privacy. Le Regioni e le Province autonome provvedono altresì alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di cannabis, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità.
  L'articolo 5 interviene in materia di programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, disponendo che le Regioni e le Province autonome comunicano annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui necessitano per l'anno successivo.
  L'articolo 6 reca disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale.
  L'articolo 7 disciplina le campagne di informazione del Ministero della salute.
  L'articolo 7-bis interviene in ordine alla formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, richiamando la vigente disciplina in materia di cure palliative e di terapia del dolore.
  L'articolo 8 prevede la promozione della ricerca in materia da parte di università e società medico-scientifiche.
  L'articolo 9 modifica le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  L'articolo 10 interviene infine in materia di trattamento fiscale.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta sospesa alle 8.20 è ripresa alle 8.25.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
S. 2308, approvato dalla Camera.
Parere alla 10a Commissione del Senato.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Ivan CATALANO (Misto-CIpI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge S.2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», già approvato dalla Camera.Pag. 168
  La Commissione aveva già esaminato il provvedimento in prima lettura, esprimendo un parere favorevole il 26 novembre 2015.
  Rileva che, rispetto al testo già esaminato, quello ora in esame presenta solo minori modifiche, di cui da conto in questa sede, rinviando per gli altri aspetti alla relazione già svolta.
  All'articolo 3, che disciplina contributi (e non più «agevolazioni» come nel testo originario) in favore delle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità dei propri prodotti, si specifica che fra i beneficiari sono ricomprese anche le imprese agricole e della pesca, ferme restando le disposizioni già vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità.
  L'articolo 4, recante la disciplina sanzionatoria, è stato modificato nel senso di stabilire che a chiunque appone a prodotti destinati al commercio i codici contenenti riferimenti non corrispondenti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 517 del codice penale (per la vendita dei prodotti industriali con segni mendaci) solo nel caso in cui il fatto non costituisce più grave reato.
  È stato infine introdotto l'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali.
S. 2837 Mauro Maria Marino.
Parere alla 6a Commissione del Senato.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, sul disegno di legge S. 2837, recante «Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali».
  Il provvedimento in esame reca misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, che vengono dotate di maggiore autonomia finanziaria, organizzativa e di personale, rafforzando, al tempo stesso, la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento diretto a potenziare l'autonomia e l'efficienza delle agenzie fiscali con l'obiettivo di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
  L'articolo 2 apporta modificazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di agenzie fiscali. In particolare, esso prevede che – tra gli obiettivi da raggiungere, fissati dalla convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e ciascuna agenzia – risultino l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, nonché del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti. Si stabilisce, inoltre, che, per la misurazione di tali obiettivi, le convenzioni definiscano, per ciascuna agenzia fiscale, indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività, nonché indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale. Viene introdotta, infine, una nuova disciplina di finanziamento delle agenzie fiscali e viene ampliata la loro autonomia regolamentare.
  L'articolo 3 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, limitandone l'applicabilità alle agenzie fiscali per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  L'articolo 4 prevede che le agenzie fiscali adeguino i propri statuti e regolamenti Pag. 169alle disposizioni del provvedimento in esame entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore.
  L'articolo 5 reca disposizioni abrogative e di coordinamento, mentre l'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).
Parere alla XIV Commissione della Camera.
(Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri pareri, per gli aspetti di competenza, alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera sul disegno di legge C.4620, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017», e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere sulla legge di delegazione europea in data 12 luglio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, mi soffermo sulle principali modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato.
  Sono stati inseriti 4 nuovi articoli: l'articolo 4 che reca una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;
   l'articolo 13 che delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di privacy;
   l'articolo 14 che definisce i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (già contenuta nell'allegato A);
   l'articolo 15 che contiene i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'adozione di decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali e per il contrasto agli illeciti in materia (già contenuta nell'allegato A).

  È stato invece soppresso l'articolo relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
  Passando all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2016), fa presente che il documento in esame è articolato in quattro parti.
  La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta, di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.
  La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione.
  La parte terza è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e Pag. 170territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.
  Per quanto concerne i risultati raggiunti dalla politica di coesione nel 2016, la relazione rileva in primo luogo come, nel corso dell'anno, sia stato completato il percorso di riorganizzazione della governance nazionale, avviato con la legge n. 125 del 2013 con l'obiettivo di garantire l'avvio tempestivo dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020 e di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno.
  Sempre nel 2016, in attuazione dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2015, è entrato a regime il Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi ed è stato istituito il Sottocomitato per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di «favorire il confronto partenariale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nazionali e regionali coordinandosi, nell'ambito della Programmazione unitaria, con i Comitati di indirizzo per l'attuazione dei Patti per il Sud». È stato infine istituito il Sottocomitato per il monitoraggio e controllo, con il compito di coordinare le attività connesse al monitoraggio dei programmi operativi 2014-2020 e garantire il rafforzamento del presidio centrale sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo.
  La relazione si sofferma quindi, più nel dettaglio: – sul dibattito europeo intorno al futuro della politica di coesione, culminato con la riunione del Consiglio affari generali del 16 novembre 2016 e con l'approvazione, in quella sede, di conclusioni «sui risultati e sui nuovi elementi della politica di coesione e dei fondi strutturali e di investimento europei». Nel proprio contributo alla discussione tematica, l'Italia ha sempre sostenuto la necessità di semplificare, di rendere più chiare e comprensibili le regole, di snellire i controlli, di passare «da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole ad uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi»;
   sull'avvio dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020;
   sugli esiti dell'esercizio di riesame del Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2016. La relazione evidenzia come la Commissione europea abbia attribuito all'Italia ulteriori risorse aggiuntive per 1,645 miliardi di euro, da destinare all'iniziativa «Occupazione giovani», alla specializzazione intelligente, a misure per l'inserimento dei migranti e per la lotta contro la marginalità sociale e al rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese.

  Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge C. 4620, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017», e un parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII n. 5) (vedi allegati 4 e 5).

  La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
S. 2886, approvato dalla Camera.
Parere alla 14a Commissione del Senato.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere Pag. 171alla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sul disegno di legge S. 2886, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», già approvato dalla Camera dei deputati.
  Ricorda che sul disegno di legge la Commissione si è già espressa in prima lettura lo scorso 14 giugno, con un parere favorevole, e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso espresso il proprio parere favorevole sul testo del governo, senza formulare osservazioni.
  Si sofferma dunque solo sulle principali novità introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera, rinviando per il resto all'illustrazione già svolta in sede di esame del provvedimento in prima lettura.
  Innanzitutto è stato introdotto l'articolo 2, in materia di tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su internet.
  Nell'ambito dell'articolo 3, che disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari. È stato inoltre previsto, sempre a decorrere dal 1o settembre 2018, l'obbligo di redigere in formato elettronico le ricette per i mangimi medicati.
  È stato introdotto altresì l'articolo 4, che dispone sanzioni per alcune violazioni del regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al roaming sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 2015/2120, relativo all'accesso «a un’internet aperta».
  Vengono modificati, rispetto al testo presentato dal Governo, l'articolo 6, relativo alla disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, previsto dalla legge europea 2015/2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE; l'articolo 7, che introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA; l'articolo 10, concernente il regime fiscale delle navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico europeo.
  Sono stati inoltre introdotti gli articoli 8, 13, 14 e 15.
  L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta.
  L'articolo 13 reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte all'adeguamento ai regolamenti (UE) nn. 2016/429 e 2015/262. Viene stabilito che l'anagrafe degli equidi, precedentemente gestita dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), sia organizzata e gestita dal Ministero della salute.
  L'articolo 14 dispone che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista per il caso in cui il lavoratore marittimo si trovi in viaggio in quanto imbarcato, non possa superare i tre mesi.
  L'articolo 15 contiene disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.
  Sono state poi introdotte modifiche all'articolo 16, che, in materia di requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque, prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze chimiche.
  Sono stati altresì introdotti gli articoli da 18 a 21, 23, 24, da 26 a 29.
  L'articolo 18 reca numerose modifiche al codice dell'ambiente in materia di emissioni industriali, al fine del corretto recepimento della direttiva 2010/75/UE.
  L'articolo 19 dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Pag. 172
  L'articolo 20 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
  L'articolo 21 opera la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas.
  L'articolo 23 contiene disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. Si stabilisce, in particolare, la competenza del Prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori e si disciplina la prova-teorico pratica per il suo conseguimento, svolta dinnanzi ad una commissione esaminatrice composta da 5 funzionari, dei quali uno designato da un'azienda sanitaria locale (ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia).
  L'articolo 24 modifica la disciplina sui termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati.
  L'articolo 26 individua l'ENAC quale autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014.
  L'articolo 27 prevede che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e consolari possano avvalersi, nei limiti del suddetto finanziamento, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  L'articolo 28 apporta modifiche al codice della privacy in attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679, di cui anticipa talune disposizioni.
  L'articolo 29 dispone in materia di funzionamento del Garante dei dati personali, finalizzate a potenziarne la struttura e gli uffici in vista dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud».
Atto n. 446.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a pronunciarsi nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per la localizzazione delle opere di interesse statale. Il comma 4 del predetto articolo prevede infatti che nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla Regione Pag. 173interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  Il richiamato articolo 81, quarto comma, dispone a sua volta che, in caso di mancata intesa tra Stato e Regione, ove il Consiglio dei Ministri ritenga che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Il procedimento ha ad oggetto la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud» (cd. complanare di Modena).
  Premette che osta alla conclusione del procedimento non il dissenso della Regione o di un ente locale interessato, ma il dissenso di un'amministrazione statale preposta alla tutela del patrimonio storico-artistico. Risulta infatti agli atti il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Il tracciato dell'infrastruttura interferisce infatti con Villa San Donnino Lonardi, area tutelata con un vincolo di interesse storico-architettonico.
  Rileva, in particolare, che l'infrastruttura interessa la parte finale del terreno di pertinenza della Villa, con il taglio di una porzione (circa 889 mq. su 47.000 mq. di area soggetta a vincolo) consistente in prati a verde antistanti il giardino storico.
  La Regione Emilia Romagna, con delibera 9 novembre 2016, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, tra le quali quella di acquisire le necessarie autorizzazioni paesaggistiche per le parti dell'opera che interferiscono con aree sottoposte a tutela ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  Nella riunione di coordinamento istruttorio tenutasi il 2 marzo 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole sul progetto, atteso che sullo stesso è stata svolta un'attenta concertazione sul territorio.
  Gli enti locali interessati – la provincia di Modena, il comune di Modena, il comune di Spilamberto e il comune di Castelnuovo Rangone – hanno espresso parere favorevole.
  Nella riunione di coordinamento istruttorio del 2 marzo 2017 il comune di Modena ha riferito di aver approvato, nel 2003, una variante urbanistica che prevedeva il passaggio del tracciato della complanare a sud della Villa, al di fuori della zona tutelata. II Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con successivo provvedimento della competente Soprintendenza adottato nel 2004, ha tuttavia esteso il vincolo anche alle porzioni di verde, di proprietà della Villa, antistanti lo spazio organizzato a giardino, comprendendo quindi nell'area tutelata la zona in cui la variante urbanistica del 2003 prevedeva la realizzazione della complanare di Modena sud.
  Ricorda infine che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze riconosciute ai distinti livelli di governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgimento del procedimento.

  Albert LANIÈCE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 174