CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 128

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.
Nuovo testo unificato C. 76 Realacci e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro la giornata odierna e che, nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha introdotto la discussione, riservandosi di integrare la relazione svolta alla luce delle proposte emendative che sarebbero state eventualmente approvate dalle Commissioni di merito.
  In proposito, fa presente che il testo sul quale la Commissione è chiamata oggi ad Pag. 129esprimersi è stato in alcuni punti modificato. Per ciò che interessa più da vicino la Commissione, segnala le modifiche apportate all'articolo 6 che disciplina la produzione e la trasformazione di cannabis ad uso medico. La disposizione in oggetto è stata integrata introducendo la possibilità che, per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale, possa essere autorizzata l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, a fini di trasformazione e distribuzione. Sempre al fine di incrementare la disponibilità di cannabis e dei medicinali a base di cannabis sul territorio nazionale, è stata prevista la possibilità che siano individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione della cannabis, con l'obbligo di operare sulla base delle procedure indicate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.
  Non essendovi richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) dopo aver dichiarato che il Gruppo al quale appartiene è favorevole alla coltivazione e alla somministrazione della cannabis ad uso medico, esprime rammarico per la scelta, operata dalle Commissioni di merito con l'adozione del testo base in esame, di restringere il campo dell'intervento legislativo al solo ambito terapeutico. Esprime inoltre rammarico per la mancata previsione di un coinvolgimento dell'ente di ricerca CREA nel sistema delineato dalla disciplina in esame.
  Preannuncia pertanto che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole testé formulata dal presidente Sani.

  Adriano ZACCAGNINI (MDP) rimarca che il testo base sottoposto al parere della Commissione rappresenta uno stravolgimento del contenuto, da lui apprezzato, di alcune proposte di legge originariamente all'esame delle Commissioni di merito, nella misura in cui si è deciso di limitare l'intervento legislativo al solo utilizzo terapeutico della cannabis, senza peraltro prevedere la possibilità dell'autoproduzione da parte dei pazienti.
  Reputa inoltre opportuno – eventualmente presentando un ordine del giorno d'istruzione al Governo – sollecitare l'Esecutivo affinché promuova, avvalendosi del CREA, la selezione delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis, attualmente soggetta al monopolio di Stato, allo scopo di aumentare la resa dei livelli del principio attivo THC, che ad oggi sono scarsi.
  Preannuncia quindi un voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Atto n. 453.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito Pag. 130chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 24 ottobre 2017. Ricorda peraltro che sullo schema di decreto legislativo non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e che pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che tale parere sia stato trasmesso.

  Mino TARICCO (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
  Il suddetto regolamento (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore il 1o gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.
  Per «specie esotiche invasive» si intendono le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi.
  Questo fenomeno – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e, a volte, provocare ingenti danni economici ad attività produttive, quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali. «A titolo di esempio, i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna nel 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro. In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 per cento è ritenuto invasivo. Sono queste le specie di cui si occupa il regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l'impatto che potrebbero avere sulla salute umana o sull'economia».
  Il citato regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede, in sintesi, i seguenti tipi di interventi: la prevenzione, la diagnosi precoce e l'eradicazione rapida e, infine, la gestione.
  Esso inoltre stabilisce, all'articolo 4, che sia redatto, a cura della Commissione europea, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, che deve essere interamente riesaminato almeno ogni sei anni e, nel frattempo, se necessario, aggiornato. Il primo elenco, adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016, è stato aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 del 12 luglio 2017.
  Con riferimento all'eradicazione o controllo delle cosiddette specie alloctone (specie che non appartengono alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi giungono per l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo) ricordo che la legge n. 157 del 1992 (recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») già prevede, all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di eradicazione o comunque di controllo delle specie alloctone, con l'eccezione di quelle contenute nell'Elenco delle specie alloctone escluse da tale previsione (indicate nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015).
  Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, faccio presente che esso si compone di 30 articoli, Pag. 131suddivisi in 8 titoli: Disposizioni generali (Titolo I – artt. 1-5); Prevenzione (Titolo II – artt. 6-7); Permessi e autorizzazioni in deroga (Titolo III – artt. 8-14); Controlli all'importazione Titolo IV – articoli 15-17); Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida (Titolo V artt. 18-21); Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (Titolo VI – artt. 22-24); Sanzioni (Titolo VII – articolo 25); Norme transitorie e finali (Titolo VIII – artt. 26-30).
  Gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, le finalità del provvedimento e recano le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello stesso.
  L'articolo 3, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge delega, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero) è l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento (comma 1). Tale articolo prevede, inoltre, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'applicazione del regolamento (comma 2).
  Infine, il medesimo articolo prevede che, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal provvedimento in esame, il Ministero dell'ambiente possa avvalersi del supporto del Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare (rectius Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) dell'Arma dei Carabinieri.
  L'articolo 4 contiene le disposizioni di coordinamento con le norme dell'ordinamento vigenti in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi, rilevanti ai fini dell'esecuzione del regolamento. In particolare, esso fa riferimento alle disposizioni relative al «Punto di entrata», cioè il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci ufficialmente riconosciuto, ed al «Posto di ispezione frontaliera», vale a dire il posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In particolare, si prevede che i posti di ispezione frontaliera effettuino i controlli ufficiali di competenza necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
  L'articolo 5 disciplina l'istituzione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in linea con quanto previsto all'articolo 12 del regolamento, che prevede che ciascuno Stato membro possa istituire un elenco nazionale, comunicando, in tal caso, alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate esotiche invasive di rilevanza nazionale e le relative misure applicate.
  Tale elenco, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, è quindi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono il monitoraggio del territorio e delle acque (interne e marine territoriali) e raccolgono i dati relativi alle specie esotiche invasive presenti nel Paese, sia di rilevanza unionale che nazionale.
  L'articolo 6, in materia di divieti vieta – fatto salvo quanto previsto ai titoli III e IV del presente provvedimento – che gli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale Pag. 132(come definite all'articolo 3 del regolamento) possano essere: a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi dello schema di decreto in esame; c) allevati o coltivati, anche in confinamento; d) trasportati o fatti trasportare, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi del presente provvedimento; e) venduti o immessi sul mercato; f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; h) rilasciati nell'ambiente.
  L'articolo 7, nel riferirsi al «Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive» stabilisce che sia il Ministero dell'ambiente, con il supporto tecnico dell'ISPRA e in collaborazione con i Ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (dopo 18 mesi dall'adozione del suddetto elenco di specie erotiche invasive di rilevanza unionale), ad identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati, nel rispetto dei termini e dei contenuti previsti all'articolo 13 del regolamento europeo (comma 1).
  Il medesimo articolo 7 prevede, al comma 2, che, entro tre anni dall'adozione del citato elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (successivamente all'identificazione dei vettori), l'ISPRA elabori uno o più piani d'azione, come richiesto dal regolamento, che devono essere poi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per «trattare» (con un termine che appare, forse, più appropriato la relazione illustrativa utilizza il verbo «disciplinare») i vettori che richiedono le azioni prioritarie richiamate all'articolo 13 del regolamento europeo.
  La relazione illustrativa ricorda che il predetto piano può essere aggiornato con nuove misure o aggiornato secondo le risultanze del monitoraggio svolto dal sistema di sorveglianza: in ogni caso, esso è sottoposto a revisione almeno ogni sei anni.
  L'articolo 8 regola l'istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti indicati all'articolo 6 del provvedimento in esame; la deroga è ammessa previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento, sentite le regioni e le province autonome interessate. La deroga è ammessa in caso di abilitazione di istituti a svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ o in caso di produzione scientifica e conseguente uso medico. L'autorizzazione in deroga può essere concessa anche per le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.
  L'articolo 9 attua l'articolo 8 del regolamento e delinea la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria per il rilascio dei permessi.
  L'articolo 10 del provvedimento in esame regola l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento il quale prevede che, in casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni che consentano a istituti di svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, previa autorizzazione della Commissione europea.
  La disposizione stabilisce che, in ogni fase del procedimento di valutazione, il Ministero si avvalga dell'ISPRA.
  A tal riguardo, rimarca la rilevanza delle disposizioni recate all'articolo 10, che potrebbero prestarsi a risolvere alcuni profili legati alla lotta biologica, tema sul quale la Commissione Agricoltura si è più volte soffermata. Pag. 133
  L'articolo 11 è relativo al rilascio delle autorizzazioni, stabilendo la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.
  L'articolo 12 concerne il registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e gli obblighi dei soggetti autorizzati o a cui sono stati rilasciati permessi ai sensi del provvedimento in esame.
  L'articolo 13 reca disposizioni in materia di accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati e disciplina conseguentemente i casi di diffida, sospensione e revoca del permesso o dell'autorizzazione nel caso di accertato pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico.
  L'articolo 14 contiene norme relative ai giardini zoologici ed agli orti botanici.
  L'articolo 15 attua quanto disposto all'articolo 15 del regolamento, relativo ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e stabilisce che stabilisce che gli esemplari appartenenti alle specie (animali e vegetali) incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (attualmente – si ricorda – indicate nei regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione 2016/1141 e 2017/1263) o in quello nazionale (da adottare ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento), provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti in pacchi postali: a) possano essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che l'importatore abbia già ottenuto il permesso o l'autorizzazione; b) siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea.
  L'articolo 16 reca disposizioni sugli obblighi degli importatori, disciplinando la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliera e le dogane e gli obblighi a carico degli importatori, individuando gli adempimenti che i Servizi fitosanitari regionali devono porre in essere.
  L'articolo 17 reca disposizioni in materia di misure ufficiali all'importazione, in attuazione di quanto disposto all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento.
  In particolare, il comma 1, prevede che le autorità competenti di cui all'articolo 15, comma 2 del presente schema di decreto: autorizzino l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente schema di decreto siano soddisfatte, rilasciando l'apposito documento veterinario comune di entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'all'autorità dogale competente, per il completamento dei relativi adempimenti; respingano, oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimano o distruggano gli esemplari, applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 214 del 2005 (recante misure ufficiali all'importazione), dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 93 del 1993 (recante misure da parte dei veterinari responsabili del posto d'ispezione frontaliero) o dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 80 del 2000 (recante misure sanitarie cautelari).
  L'articolo 18 è relativo al sistema di sorveglianza, disponendo, al comma 1, che presso il Ministero dell'ambiente sia istituito il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale. Esso ha la finalità di assicurare il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali, al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale (comma 2). Il sistema di sorveglianza è coordinato dal Ministero, con il supporto dell'ISPRA ed il monitoraggio è condotto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle disposizioni contenute ai successivi commi dell'articolo 18.
  L'articolo 19 regola il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida, in attuazione di quanto disposto, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del regolamento, stabilendo la procedura che il Ministero dell'ambiente e le regioni e le province autonome Pag. 134di Trento e Bolzano interessate devono seguire in casi di rilevamento precoce e di successiva eradicazione rapida, ripartendo tra i predetti soggetti competenze e compiti. La disposizione prevede in particolare obblighi di comunicazione immediata in capo agli enti territoriali nel caso di comparsa o ricomparsa sul proprio territorio di specie esotiche invasive.
  Il comma 2 dell'articolo stabilisce, nella fase iniziale dell'invasione, un coinvolgimento del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ragione dei potenziati effetti sulla salute umana o sul patrimonio agrotecnico.
  Il comma 3 stabilisce poi che le regioni e le province autonome interessate e le aree protette nazionali: a) applicano le misure di eradicazione rapida (disposte dal Ministero) con il supporto dell'ISPRA, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere la loro attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati; b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente; c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari.
  L'articolo 20 disciplina le deroghe all'obbligo di eradicazione rapida, attuando l'articolo 18 del regolamento, nel quale è previsto che gli Stati membri possano decidere, sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva, di non applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste dalla norma stessa.
  L'articolo 21 attua quanto disposto all'articolo 10 del regolamento ed attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza all'adozione delle misure di emergenza prevista dal menzionato articolo, nonché l'adempimento degli oneri di comunicazione in esso previsti.
  L'articolo 22, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento, prevede che gli Stati membri predispongano misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana o sull'economia. Le misure di gestione – rileva la relazione illustrativa – sono applicabili anche alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, stando quanto disposto all'articolo 12 del regolamento.
  L'articolo 22, pertanto, stabilisce – al comma 1 – che le misure di gestione siano disposte con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito, tra gli altri, il Ministro delle politiche agricole, al fine di rendere minimi gli effetti della diffusione delle specie esotiche invasive (di rilevanza unionale o nazionale) sulla biodiversità, i servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. L'articolo dispone poi in merito alla possibile determinazione degli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati, stabilisce che gli enti territoriali e le aree protette nazionali applichino le misure con il supporto dell'ISPRA e disciplina le modalità di accesso a fondi privati.
  L'articolo 23 attua quanto disposto all'articolo 20 del regolamento, nel quale è stabilito che gli Stati membri adottino misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, tranne nel caso in cui un'analisi costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.
  L'adozione delle misure di ripristino viene affidata alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano o alle aree nazionali protette, previo nulla osta del Ministero, Pag. 135ed esse devono includere almeno misure volte ad accrescere la capacità dell'ecosistema di resistere agli effetti della diffusione delle specie esotiche invasive, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi e misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.
  L'articolo 24 attua quanto disposto all'articolo 21 del regolamento e stabilisce che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.
  L'articolo 25 attua quanto disposto all'articolo 30 del regolamento e all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge delega in materia di sanzioni penali e amministrative per le violazioni del regolamento. Si tratta, a seconda della gravità della violazione, delle sanzioni penali dell'arresto (fino a un massimo di tre anni) o dell'ammenda (fino ad un massimo di 150.000 euro) e delle sanzioni amministrative pecuniarie sino ad un massimo di euro 50.000.
  L'articolo prevede altresì l'applicazione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, stabilisce che gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo siano custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero.
  Sempre in base all'articolo 25, a seguito della confisca, il Ministero può rinviare gli esemplari allo Stato di provenienza, se possibile; affidarli a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento; sopprimere gli animali o distruggere i vegetali per i quali non è stato possibile l'affidamento.
  L'articolo 26, al comma 1, introduce in capo ai detentori di uno o più esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale l'obbligo di farne denuncia al Ministero entro 180 giorni.
  L'articolo 27 reca disposizioni transitorie per i proprietari di animali da compagnia tenuti per scopi non commerciali, attuando quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento.
  L'articolo 28 attua quanto disposto all'articolo 32 del regolamento, il quale autorizza i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o al trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8 del presente schema di decreto, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.
  L'articolo 29 introduce le tariffe per la copertura delle spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti e all'espletamento dei controlli presso gli impianti autorizzati.
  L'articolo 30 reca la clausola di invarianza della spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge delega (n. 170 del 2016).
  Invita, conclusivamente, i colleghi a fargli pervenire eventuali suggerimenti ed osservazioni dei quali terrà conto nella predisporre una proposta di parere.

  Paolo PARENTELA (M5S) nel riservarsi di svolgere un'analisi più approfondita dell'atto in esame, esprime soddisfazione per il contenuto complessivo dello schema di decreto legislativo, con particolare riferimento a quelle disposizioni che potrebbero risolvere alcuni profili problematici legati alla lotta biologica e, quindi, al recepimento della direttiva Habitat.

  Adriano ZACCAGNINI (MDP) chiede al relatore di sapere se le misure recate dallo schema di decreto legislativo in oggetto possano produrre l'effetto di superare le criticità legate al mancato completo recepimento della direttiva così detta Habitat.

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  Giorgio ZANIN (PD) chiede chiarimenti in ordine ai criteri in base ai quali lo Stato debba optare per l'adozione delle misure di gestione o per quelle di eradicazione. Sottolinea, infatti, che si tratta di un tema estremamente rilevante per alcuni settori, ed in particolare per quello della pesca sportiva, con riferimento al quale si è posto il problema del ricorso alla semina di trote la cui introduzione, essendo considerate specie alloctone, è vietata in alcune aree del Paese. Rimarca, tuttavia, come ha avuto modo di sottolineare nel corso di un'audizione, che tale misura è divenuta ormai necessaria.

  Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Audizione in videoconferenza della vicepresidente della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, on. Renata Briano, e degli europarlamentari italiani componenti la medesima Commissione, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018.
(COM(2017) 368 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

  Luca SANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Renata BRIANO, vicepresidente della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, Marco AFFRONTE, membro della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo e Remo SERNAGIOTTO, membro della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, Elisabetta GARDINI, membro sostituto della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Silvia BENEDETTI (M5S), Laura VENITTELLI (PD), Adriano ZACCAGNINI (MDP), Gessica ROSTELLATO (PD) e Luciano AGOSTINI (PD).

  Renata BRIANO, vicepresidente della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, Remo SERNAGIOTTO, membro della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo e Marco AFFRONTE, membro della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, ed Elisabetta GARDINI, membro sostituto della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo forniscono ulteriori precisazioni.

  Luca SANI, presidente, ringrazia gli europarlamentari e i colleghi intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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