CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2017
879.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 20

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 440.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 440) è stato assegnato alla I Commissione il 12 settembre scorso. Il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 2 ottobre 2017. Avverte che, in data 19 settembre 2017, è stata trasmessa – ad integrazione della documentazione allegata allo schema – la relazione sull'attività svolta dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra nel 2016.
  In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che il provvedimento in esame riguarda il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno; si tratta di uno stanziamento di importo pari a 1.683.928 euro. A partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza Pag. 21del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria. Il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42). Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è confermata l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio).
  Ricorda che per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni ’80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari. In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998 ha autorizzato (articolo 2) l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000 . Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995. L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995. L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010), in merito alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale, compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Pag. 22ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010. L'articolo 2, punto 11, di tale decreto ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 dunque è stato istituito il piano gestionale per lo stanziamento di queste risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ex legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi») e uno per la ripartizione delle risorse ex legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 «Associazioni combattentistiche»). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, negli ultimi anni a partire dal 2013 è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziate le relative risorse aggiuntive. Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convertito dalla legge n. 248 del 2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2016, l'ammontare del contributo è stato di 60.794 euro.
  Lo schema di decreto interministeriale in esame dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1. Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994: Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG); Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA); Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED). Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dell'atto in esame, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANED il 29 marzo 2017, l'ANVCG 2 il 2 maggio 2017, e l'ANPPIA il 5 maggio 2017). Per il corrente anno finanziario, con riferimento al capitolo 2309 Piano gestionale 1, lo stanziamento ammonta a 1.683.928 euro (nel 2016 l'importo è stato pari a 1.761.646 euro). Come si legge nella premessa dello schema di decreto in esame, lo stanziamento previsto, pari a 1.756.197 euro, è stato ridotto, per una cifra pari a 72.269 euro, a seguito all'emanazione del decreto-legge n. 50 del 2017, correttivo della manovra economica.
  La legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per Pag. 23cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
  L'articolo 3 dello schema di decreto in esame dispone che le associazioni devono provvedere alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, legge n. 549 del 1995). Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2017 come previsto dall'articolo 1, comma 42 della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2016: l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti il 26 marzo 2017, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti 31 marzo 2017 e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra il 2 maggio 2017. I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno alle Camere il 4 agosto 2017, unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi.
  Quanto alle associazioni in questione, va detto che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra) è stata fondata nel 1943 ed eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). Ha sede a Roma e, secondo gli ultimi dati disponibili, conta 33.889 associati al 31 dicembre 2014. Nel rendiconto 2016, pur non indicando il numero di iscritti, si fa riferimento alla «sostanziale tenuta degli associati» rispetto all'esercizio precedente. L'ente ha il compito di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica; ha sede centrale in Roma e diverse sezioni nel territorio nazionale. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
  L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Nell'anno 2016 risultano iscritti 3.643 soci.
  L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Nel 2015 risultano 2.382 iscritti.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) esprime soddisfazione per il fatto che finalmente, per l'anno corrente, a differenza degli anni passati, l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche avverrà sulla base di una procedura perfezionata dall'invio da parte di tali associazioni dei rendiconti annuali dell'attività svolta. Dichiara tuttavia il voto di astensione del suo gruppo, esprimendo talune perplessità sulle modalità con cui è disciplinato il riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche. Rilevato, in proposito, che, dalla lettura dei rendiconti consuntivi presentati, emergerebbe una quantità eccessiva di immobilizzazioni, auspica che i contributi siano effettivamente impiegati per attività di impegno civile e di tutela delle vittime di guerra.

  Il viceministro Filippo BUBBICO fa presente che le associazioni hanno inviato i rendiconti annuali in tempo utile, consentendo al Governo e al Parlamento di valutare la loro attività ai fini del previsto riparto dei contributi.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo per una precisazione, fa notare che il suo intervento non aveva uno spirito polemico in ordine al rispetto della procedura. Sottolinea invece con soddisfazione l'invio dei rendiconti annuali da Pag. 24parte di tutte le associazioni coinvolte, a differenza di quanto avvenuto negli anni passati.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Emendamenti C. 2950-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'emendamento 2.50 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522, approvata dal Senato.