CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 settembre 2017
878.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 109

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 settembre 2017.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi.
Audizione di rappresentanti della R. E. TE. Imprese Italia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 110

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 14 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 20 settembre 2017.
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole Marco Miccoli, per la sua relazione introduttiva.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, Nel far presente, preliminarmente, che sarà esaminato il testo approvato dal Senato, salva la possibilità di considerare eventuali modifiche approvate dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente, ricorda che sul testo originario la XI Commissione aveva espresso un parere favorevole con osservazioni in data 5 novembre 2015 e che, successivamente, il testo ha subito diverse modifiche riferite anche alle disposizioni che incidono su materie di competenza della Commissione sia nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
  Premesso che la relazione si concentrerà essenzialmente sulle disposizioni che investono le competenze della XI Commissione, ricorda che il provvedimento consta di trentotto articoli divisi in sette Capi, che incidono principalmente sulle disposizioni contenute nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Capo I e il Capo II intervengono, rispettivamente, sulla disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.
  In particolare, per quanto riguarda il Capo I, l'articolo 1 amplia la platea dei soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione personali, mentre gli articoli 2 e 3 intervengono, rispettivamente, sul procedimento di applicazione di tali misure e sulla disciplina riguardante l'impugnazione delle medesime misure di prevenzione personali. L'articolo 4, infine, modifica le disposizioni relative alla decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, adeguandole alle indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 291 del 2013).
  Nell'ambito del Capo II, l'articolo 5 modifica la disciplina del decreto legislativo n. 159 del 2011 sul procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali mentre l'articolo 6 introduce modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle medesime misure. Gli articoli 7, 8 e 9, non modificati dal Senato, riguardano la revocazione della confisca, i casi di misure di prevenzione antimafia disposte su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale e la disciplina della cauzione e delle garanzie reali. Nell'articolo 10, relativo alla disciplina dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, il Senato, modificando il comma 2 dell'articolo 34 del codice delle leggi antimafia, ha precisato che la possibilità di prorogare l'amministrazione è subordinata alla presentazione di una specifica relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura. Rileva che il Senato non ha introdotto modifiche al testo dell'articolo 11, relativo alla disciplina del controllo giudiziario delle aziende, mentre ha introdotto modifiche al successivo articolo 12, riguardante la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale.
  Fa presente che il Capo III riguarda l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. In tale ambito, all'articolo 13 il Senato ha previsto la possibilità di nominare l'amministratore giudiziario anche tra il personale dipendente dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevista dall'articolo 110 del Codice antimafia. In tale caso l'amministratore giudiziario per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi, ad eccezione del rimborso delle spese. Al contrario, il Senato ha ampliato Pag. 111il novero delle cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario nonché di coadiutore dello stesso nell'attività di gestione.
  Segnala che all'articolo 14, riguardante la gestione di beni e aziende sequestrati, il Senato ha introdotto un nuovo comma 1-quater nell'articolo 41 del Codice delle leggi antimafia, il quale prevede che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, conferisca la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi già sequestrate o confiscate.
  Il Senato, inoltre, ha introdotto significative modifiche all'articolo 15, riguardante gli strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, in quanto gran parte dell'articolo 41-bis del Codice delle leggi antimafia, nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, era stato trasfuso in alcune disposizioni della legge di stabilità 2016. Non è invece stato oggetto di modifica l'articolo 16, che istituisce tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, nel medesimo testo approvato dalla Camera. Dopo avere segnalato che gli articoli 17 e 18 riguardano, rispettivamente il rendiconto e la gestione dei beni confiscati e la destinazione dei beni confiscati e sono stati oggetto di limitate modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, rileva che il Senato ha soppresso l'articolo 19 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva la possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile potessero essere dati in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il nuovo articolo 19, riguardante il regime fiscale e gli oneri economici dei beni sequestrati, non è stato modificato dal Senato.
  Segnala che il Capo IV disciplina la tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali, osservando, in particolare, che non sono stati oggetto di modifica l'articolo 20, recante disposizioni generali per la tutela dei terzi, nonché gli articoli 21 e 22, riguardanti, rispettivamente, l'accertamento dei diritti dei terzi e il rapporto con le procedure concorsuali. Il Senato ha, quindi, introdotto gli articoli 23 e 24, il primo dei quali amplia le fattispecie per cui è previsto un'aggravante di pena da applicare in presenza di specifici delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura. L'articolo 24 introduce modifiche alla disciplina sanzionatoria per l'omissione di informazioni da parte dei soggetti la cui azienda sia sottoposta a controllo giudiziario e per il divieto di propaganda elettorale da parte del sorvegliato speciale. Rileva, poi, che i successivi articoli del provvedimento riguardano la documentazione antimafia. In particolare, l'articolo 25, introdotto dal Senato, modificando l'attuale disciplina relativa all'ambito di applicazione di tale documentazione, dispone, tra l'altro, l'obbligo della sua acquisizione da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. L'articolo 26, non modificato dal Senato, attribuisce valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato. Il Senato ha, quindi, introdotto gli articoli 27 e 28, riguardanti, rispettivamente, la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili e l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.
  Con riferimento al Capo V, che reca disposizioni concernenti l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva che l'articolo Pag. 11229 introduce disposizioni per il potenziamento dell'Agenzia. Segnala che il Senato, che ha sottoposto l'Agenzia alla vigilanza del Ministero dell'interno, anziché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha eliminato l'obbligo della provenienza dalla carriera prefettizia per i prefetti tra i quali è possibile scegliere il Direttore dell'Agenzia medesima. Inoltre, il Senato ha ampliato la composizione del Consiglio direttivo e ha rinviato ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione della composizione del nucleo di supporto alle attività connesse ai beni sequestrati e confiscati e il relativo contingente di personale, in base a criteri flessibili che tengano conto del numero dei beni oggetto di sequestro e confisca antimafia sul territorio di riferimento, e ha previsto, poi, che i prefetti, in base alle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale, individuano enti e associazioni che partecipano con propri rappresentanti all'attività del nucleo di supporto. Si è precisato, inoltre, che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale debba prevedere che la selezione del personale avvenga privilegiando le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei.
  Segnala, in particolare, che il Senato ha introdotto, al comma 5, che introduce nel codice delle leggi antimafia un nuovo articolo 113-bis, recante disposizioni in materia di organico dell'Agenzia, prevedendo l'aumento da 30 a 200 delle unità complessive della dotazione organica, stabilendo, per la copertura dei 170 posti aggiuntivi, il ricorso a procedure di mobilità. Nelle more del completamento di tali procedure, il Senato ha disposto il mantenimento in servizio del personale attualmente comandato e distaccato o fuori ruolo proveniente da altre amministrazioni. Infine, la norma prevede la possibilità per il Direttore dell'Agenzia nazionale di ricorrere a contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione a professionisti esperti in gestioni aziendali e patrimoniali. Ricordo, in proposito, che la normativa vigente prevede la possibilità di ricorrere al comando o al distacco – fino a 100 unità – di personale delle pubbliche amministrazioni e, fino al 31 dicembre 2016, di stipulare contratti a tempo determinato nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili. Negli inquadramenti, si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, dando priorità alle istanze dei soggetti che avevano presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2011, e dell'articolo 1, comma 191, della legge n. 228 del 2012. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima. Si precisa anche che, fino al completamento delle procedure di reclutamento, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza.
  Infine, fermi i diritti acquisiti dal personale inquadrato nei ruoli organici dell'Agenzia nazionale al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame e in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, è prevista la possibilità di ricorrere a un contingente massimo di 10 unità per incarichi speciali, con qualifica dirigenziale, comandate o distaccate dalla pubblica amministrazione e che operano alle dirette dipendenze funzionali del Direttore dell'Agenzia nazionale. Tale personale, ad eccezione di quello della carriera prefettizia, è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, con oneri a carico dell'amministrazione di Pag. 113appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
  Passa, quindi, al Capo VI, che introduce modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e prevede deleghe legislative al Governo. In particolare, l'articolo 30, limitatamente modificato dal Senato, reca modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. L'articolo 31, al quale il Senato ha apportato limitate modifiche di coordinamento, interviene in materia di confisca allargata o per sproporzione. Il Senato ha, invece, introdotto l'articolo 32, che modifica la disciplina per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richiedendo per l'accesso al Fondo da parte degli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati. Sono esonerati da detta disciplina le associazioni od organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, ove iscritte nell'apposito elenco tenuto dal prefetto. Osserva che l'articolo 33, non modificato dal Senato, reca, tra l'altro, la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali.
  Si sofferma, invece, sull'articolo 34, che prevede la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Evidenzia in primo luogo che il Senato ha eliminato dall'oggetto della delega la previsione di particolari incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, sopprimendo di conseguenza i principi e criteri direttivi per l'esercizio della medesima delega. La relazione tecnica su tali disposizioni, recate dall'articolo 29 del testo approvato dalla Camera, è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, essendo tali criteri di delega suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e i cui mezzi di copertura non risultavano puntualmente indicati. Pertanto, allo scopo di superare le criticità evidenziate nel corso del dibattito presso la Commissione bilancio del Senato, l'articolo è stato modificato con l'approvazione di un emendamento sostitutivo dei relatori.
  Segnala che gli incentivi consistevano nelle seguenti misure agevolative: la riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale per i datori di lavoro che avessero assunto, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca; la possibilità per l'amministratore giudiziario, con riferimento ai contratti di lavoro in essere, di adottare le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione; nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate, il riconoscimento di uno sgravio contributivo e l'incentivo all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare attraverso un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore.
  Ritiene, peraltro, significativo che il Senato abbia previsto lo stanziamento di specifiche risorse per l'attuazione della delega, riferite essenzialmente alle misure in materia di utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni di euro per Pag. 114l'anno 2020, reperite a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Da ultimo, segnala che il Capo VII reca le disposizioni transitorie e di attuazione. Fa presente, in particolare, che all'articolo 35, il Senato ha disposto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'Agenzia nazionale debba adottare i criteri per l'individuazione del proprio personale, da nominare come amministratore giudiziario, come previsto dal precedente articolo 13 del testo in esame. L'articolo 36 reca le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 37, non modificato dal Senato, reca un'interpretazione autentica di una norma, introdotta dalla legge di stabilità 2013, che escludeva la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia. Infine, sulla base dell'articolo 38, introdotto dal Senato, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto per le risorse necessarie alla riforma dell'Agenzia nazionale, indicate nell'articolo 29, e per il sostegno dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate, indicate nell'articolo 34.
  Conclusivamente, espresso un giudizio complessivamente sul provvedimento, si riserva di valutare, ai fini della predisposizione della propria proposta di parere, eventuali osservazioni e considerazioni che dovessero emergere nell'ambito della discussione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.40.