CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 settembre 2017
876.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 67

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Atto n. 435.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema in oggetto.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, ricorda ai colleghi che la Commissione è Pag. 68chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo che novella il cosiddetto Codice ambientale, il decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016). Esso reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE – inclusa nell'allegato B della medesima legge – relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza ivi definiti. Esso inoltre prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi.
  Ricorda altresì che la delega, oltre a rinviare ai principi e ai criteri direttivi generali della legge di delegazione europea, elenca alcuni principi e criteri direttivi specifici volti ad aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale, riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni, aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative.
  Passa di seguito a dare conto in sintesi del contenuto del provvedimento rinviando per una disamina analitica alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Ricorda che lo schema di decreto in esame consta di sei articoli e di alcuni allegati, che modificano in più punti gli allegati alla Parte Quinta del Codice ambientale.
  L'articolo 1 modifica in più punti il titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività, al fine di attuare la direttiva e perseguire gli obiettivi indicati dai criteri di delega. Le disposizioni più rilevanti per il recepimento delle norme della direttiva sono contenute nel numero 3) della lettera g) dell'articolo 1, che inserisce nel testo del Codice il nuovo articolo 273-bis volto a disciplinare i medi impianti di combustione (vale a dire gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW). Tale articolo disciplina infatti, le procedure autorizzative, i limiti di emissione, i termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni, le regole per l'aggregazione degli impianti, nonché le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione. Ulteriori norme necessarie al recepimento della direttiva sono contenute nella lettera b), che recepisce le nuove definizioni. Di particolare rilevanza la definizione di «medio impianto di combustione», definito come impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW (inclusi i motori e le turbine a gas, come individuati nelle nuove definizioni).
  Al fine di attuare il riordino e la razionalizzazione della disciplina vigente, richiesti dai criteri di delega, l'articolo 1 introduce diverse disposizioni, tra cui si segnalano quelle volte a chiarire i compiti del gestore e dell'autorità competente (precisando che il gestore effettua il monitoraggio, mentre i controlli spettano all'autorità competente, salvo il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l'autorizzazione attribuisca anche la funzione di mezzo di accertamento), nonché quelle che sopprimono le norme ove si prevede l'emanazione di decreti ministeriali per l'integrazione e la modifica degli allegati e della disciplina di dettaglio (peraltro mai avvenuta). Ulteriori semplificazioni riguardano la gestione dei controlli riferiti agli impianti scarsamente rilevanti in termini emissivi.
  Segnala, inoltre, le novità introdotte dalla lettera f) che, tra l'altro, estende la possibilità di previsione di autorizzazioni generali e prolunga la durata di tali autorizzazioni Pag. 69generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente). La stessa lettera, al numero 8), introduce un nuovo articolo del Codice (articolo 272-bis), che consente alle regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Tali misure possono configurarsi, tra l'altro, secondo la norma, in valori limite di emissione (espressi in concentrazione) per le sostanze odorigene, nonché in prescrizioni impiantistiche e di specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche.
  Ulteriori disposizioni riguardano i nuovi poteri di ordinanza attribuiti all'autorità competente (lettera e), n. 14), e lettera n)), per consentire di impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nonché l'aggiornamento del sistema delle sanzioni (operato dalla lettera o)), finalizzato all'incremento degli importi delle ammende oggi previste e a differenziare il sistema sanzionatorio previsto per l'inosservanza dei limiti di emissione da quello applicabile per la violazione delle prescrizioni.
  L'articolo 2 modifica i Titoli II e III della Parte Quinta del Codice, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili. Si prevede che il produttore di impianti termici civili provveda all'attestazione, per ciascun modello prodotto, della conformità alle caratteristiche tecniche previste e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione, che deve risultare da apposite prove. Le novelle all'articolo 283 del Codice sono volte a introdurre le nuove definizioni di «medio impianto termico civile» e di «autorità competente» (lettera b). Specifiche innovazioni riguardano le autorizzazioni e le registrazioni introducendo all'articolo 284 del Codice i tre nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che prevedono: che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo; che i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo, a tal fine disciplinando i relativi adempimenti; che ciascuna autorità competente è tenuta a curare un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili, effettuando o negando l'iscrizione nel registro autorizzativo entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti (lettera c). Le modifiche introdotte dalla lettera e) riguardano l'articolo 286 del Codice relativo ai valori limiti di emissione ed intervengono, tra l'altro, nella disciplina dei controlli annuali dei valori di emissione svolti dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, nonché introducono una procedura da seguire nei casi di accertata non conformità dei valori. Ulteriori disposizioni sono volte a novellare l'articolo 288 del Codice, relativo alle sanzioni e ai controlli, anche al fine di estendere le sanzioni ai produttori di impianti termici civili e introducendo una sanzione per il responsabile dell'esercizio che non rispetta gli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità. Attraverso una modifica all'articolo 294 del Codice in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione, si prevede, tra l'altro, che gli impianti siano dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile (lettera h).
  L'articolo 3 modifica in più punti l'Allegato I alla Parte Quinta del Codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento 1272/2008, cd. regolamento CLP, che ha sostituito la precedente classificazione dettata dalla direttiva 67/548/CEE e basata sulle frasi di rischio specifiche «R»). È, altresì, modificata, la Parte III, in cui sono riportati i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti per alcune tipologie di impianti. Il comma 2 detta norme per l'applicazione dei nuovi valori limite di emissione prevedendo che si applichino agli impianti installati dal 20 dicembre 2018 e, a partire dal 1o gennaio 2025, in Pag. 70caso di impianti installati prima del 20 dicembre 2018. I commi 3 e 4 disciplinano gli adempimenti necessari per l'adeguamento ai nuovi valori limite di emissione. Ulteriori modifiche all'Allegato I sono volte ad elencare gli elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, in conformità con la direttiva (nuova parte IV-bis).
  L'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto modifica l'allegato IV, parte I, alla Parte quinta del Codice ambientale, dedicato ad attività e impianti con trascurabili emissioni in atmosfera per i quali non è richiesta l'autorizzazione, per lo più incidendo sulle attività esentate dall'autorizzazione. Il comma 2 modifica l'allegato VI della Parte quinta, (lettera a) recante i criteri per i controlli e il monitoraggio delle emissioni. Il comma integra, tra l'altro, il contenuto dell'allegato con una nuova disciplina applicabile agli impianti di combustione medi (nuovi paragrafo 5-bis e appendice 4-bis). Il comma 3 sostituisce la parte III dell'allegato IX relativa ai valori di emissione degli impianti termici civili. Il nuovo allegato integra la disciplina vigente con alcune disposizioni specifiche sugli impianti medi. Il comma 4 modifica la parte I dell'allegato V alla Parte quinta relativa alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, nonché sostituisce la parte II dello stesso allegato relativa alle emissioni derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.
  L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto, che decorre dal 19 dicembre 2017, e detta disposizioni applicabili agli impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali e che, in seguito alla data di entrata in vigore del decreto, utilizzano sostanze o miscele pericolose (ai sensi del regolamento CLP). In tal caso, viene imposto al gestore di presentare all'autorità competente, entro tre anni da tale data, una domanda di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'articolo 269 del Codice), in luogo dell'autorizzazione di carattere generale. Qualora il gestore non provveda, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
  L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito che si svolgerà nel corso dell'esame in Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 settembre, a condizione che sul provvedimento si sia espressa la Conferenza unificata, propone che, in considerazione della complessità della materia, il seguito dell'esame venga rinviato alla giornata del 26 settembre, per consentire al relatore e ai colleghi di valutare il contenuto dello schema di decreto, individuando eventuali osservazioni o rilievi critici.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, si esprime in senso favorevole sulla proposta del presidente, sollecitando i colleghi a sottoporgli le eventuali indicazioni anche prima della data fissata per il prosieguo dell'esame.

  Ermete REALACCI, presidente, constatato l'assenso alla sua proposta, rinvia il seguito dell'esame a martedì 26 settembre prossimo.

  La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.15.

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  Ermete REALACCI, presidente, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.
  Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
  Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12144 Carrescia: Sulla proroga delle disposizioni transitorie relative al Sistri.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta, considerato che per la fase transitoria è prevista la proroga del sistema attualmente vigente, in attesa che il Sistri entri in esercizio.

5-12145 Segoni: Sul risanamento ambientale del fiume Sacco.

  Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, evidenzia che si sarebbe aspettato, oltre alla disanima delle azioni messe in campo a tutela della salute pubblica, anche la condivisione di informazioni puntuali sullo stato della situazione. Pertanto chiede che una volta concluse le analisi citate, sia cura del Ministero competente rendere disponibili i dati riscontrati, in modo da rispondere alle preoccupazioni degli abitanti della zona.

5-12143 Zaratti: Sull'utilizzo in agricoltura di prodotti contenenti glifosato.

  Florian KRONBICHLER (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Florian KRONBICHLER (MDP) nel ringraziare la sottosegretaria ritiene che la risposta fornita consenta di mantenere viva la speranza che l'Italia si esprima in senso contrario all'utilizzo dei prodotti a base di glifosato, considerato che al momento non è stata assunta alcuna decisione.

5-12146 De Rosa: Sul contrasto agli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) evidenzia come le azioni messe in campo dal Ministero competente non si siano dimostrate sufficienti, considerato che i roghi in impianti di gestione dei rifiuti – finalizzati a danneggiare i soggetti che operano correttamente o a cancellare l'evidenza di cattive gestioni – hanno subito un deciso incremento negli ultimi tempi, passando da 26 episodi nel 2015 ad un Pag. 72centinaio nel 2016, a oltre 80 fino a questo momento nel 2017. Segnala altresì che la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, oltre ad evidenziare una notevole carenza impiantistica a livello nazionale e un'inversione di rotta nel traffico di rifiuti che sempre più seguono la direttrice sud-nord, sottolinea come anche i rifiuti urbani, oltre a quelli speciali, siano diventati oggetti di «business» nelle mani dei pochi imprenditori che hanno gli strumenti e le capacità per operare nel settore. Nello stigmatizzare il fatto che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente limitino, per lo più per carenza di risorse finanziarie, i controlli sull'adeguatezza degli impianti alla sola fase di autorizzazione, sollecita la massima attenzione sul fenomeno, che tra l'altro mette gravemente a rischio la salute dei cittadini.

5-12147 Pellegrino: Sulle opere di bonifica delle discariche abusive nell'area del Parco nazionale del Vesuvio.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel ringraziare la sottosegretaria, si riserva di valutare con attenzione le informazioni contenute nella risposta, sollecitando un'intensificazione delle attività di contrasto al fenomeno delle discariche abusive, nell'area del Parco nazionale del Vesuvio e nel resto del territorio nazionale.

  Ermete REALACCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Alberto BIANCARDI, componente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, le deputate Raffaella MARIANI (PD) e Federica DAGA (M5S).

  Alberto BIANCARDI, componente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico, e Lorenzo BARDELLI, capo della direzione Sistemi idrici dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico, forniscono ulteriori precisazioni.

  Ermete REALACCI, presidente, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

  La seduta termina alle 15.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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