CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 settembre 2017
876.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.30.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
Nuovo testo C. 3211.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in esame di iniziativa parlamentare, come modificato durante l'esame in sede referente dalla Commissione affari costituzionali, reca nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» e non risulta corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 1 a 12, recanti nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro», rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare le modalità di concessione della decorazione denominata «Stella al merito del lavoro».
  Ciò premesso, per quanto attiene ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni di cui all'articolo 7 prevedono il finanziamento delle attività della Federazione nazionale dei maestri del lavoro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, a tal fine rifinanziato per una somma pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2017. In proposito, Pag. 41ritiene necessario acquisire conferma che il rifinanziamento previsto per il Fondo occupazione, nella misura dianzi indicata, costituisca un limite di spesa entro il quale le attività della Federazione potranno essere finanziate.
  Per quanto riguarda l'articolo 10, in base al quale le spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti – comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia, per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei soggetti insigniti, nonché per l'attività delle commissioni – sono poste a carico del bilancio dello Stato, rileva che tale previsione riproduce con modifiche quanto previsto all'articolo 11, comma 1, della legge n. 143 del 1992.
  Rispetto al testo vigente non viene peraltro espressamente previsto un limite di spesa, individuato in 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario dalla citata legge n. 143 del 1992, mentre viene esclusa, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8, la corresponsione di retribuzioni ai componenti della Commissione.
  Ritiene quindi che dovrebbe essere acquisito un chiarimento in merito alla soppressione di un esplicito limite di spesa annuo, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Inoltre, dovrebbe essere chiarito se ai componenti della Commissione spettino rimborsi spese o ulteriori emolumenti, diversi da quelli di natura retributiva.
  Non ha infine osservazioni da formulare in merito alle sanzioni previste per la violazione del divieto del conferimento di decorazioni da parte di enti, associazioni o privati, di cui all'articolo 9 – ricomprese secondo il provvedimento in esame da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro, mentre a legislazione vigente sono ricomprese da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro – nel presupposto che i proventi delle sanzioni in questione non siano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che alle attività svolte dalla Federazione nazionale dei maestri del lavoro di cui all'articolo 7 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato a tal fine per una somma pari a 250 mila euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pare corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2017-2019, che reca le necessarie disponibilità.
  In merito alle spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti, rileva che l'articolo 10 del testo in esame pone queste stesse a carico del bilancio dello Stato senza peraltro indicare puntualmente le risorse destinate a farvi fronte. A questo proposito, ricorda che le leggi n. 316 del 1967 e n. 143 del 1992, abrogate dall'articolo 12 del presente provvedimento, prevedono invece esplicite autorizzazioni di spesa destinate a far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione nazionale preposta all'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione, nonché dall'acquisto delle insegne e dei brevetti, dal conferimento delle decorazioni e dei brevetti e dalle iniziative dirette all'assistenza dei decorati. Ciò posto, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di utilizzare le economie di spesa derivanti dalle citate abrogazioni al finanziamento delle disposizioni del presente provvedimento, giacché esso riproduce in buona sostanza le disposizioni onerose abrogate. Al riguardo, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Nuovo testo C. 4299.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, sostituisce l'articolo 403 del codice civile con un nuovo testo che disciplina le misure di intervento della pubblica autorità a favore dei minori, precisando che oggetto di esame è il testo elaborato dalla Commissione giustizia come emendato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2017.
  Fa inoltre presente che la disposizione introdotta prevede che, quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o in grave pericolo, la pubblica autorità, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado. Segnala altresì che l'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti in materia di affidamento e adozione di minori.
  Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di verificare se, per effetto del provvedimento in esame, possano ricorrere i presupposti per un incremento degli adempimenti in capo alle amministrazioni interessate, con conseguenti maggiori oneri, anche sulla base delle prassi in uso presso le medesime amministrazioni.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
Nuovo testo C. 3653.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, a tale ultimo proposito, assicura che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà all'istituzione e alla tenuta del Registro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3653, recante Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvederà all'istituzione e alla tenuta del Registro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Atto n. 434.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 149 del 2016, è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che il provvedimento stesso è in particolare finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni alla disciplina prevista dal Libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura «meramente ordinamentale» di siffatte disposizioni e l'assenza di correlati profili di natura finanziaria. Rileva altresì che la relazione tecnica ribadisce, anche con riferimento agli indennizzi di cui all'articolo 5, che l'attuazione del provvedimento verrà effettuata attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, l'attuazione del provvedimento verrà effettuata attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita conferma circa l'effettiva possibilità di ricondurre le spese per gli eventuali indennizzi nell'ambito del limite di spesa costituito dalle risorse disponibili.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare l'effettiva possibilità di ricondurre le spese per gli eventuali indennizzi nell'ambito del limite di spesa costituito dalle risorse disponibili, ravvisa che il provvedimento in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, preso atto delle rassicurazioni testé fornite dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.