CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2017
874.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
Nuovo testo C. 2546 Marchi.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BOLDRINI (PD), relatrice, fa presente che il nuovo testo della proposta di Pag. 57legge in esame, elaborato durante l'esame in sede referente presso la Commissione di merito, prevede la costituzione della «Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia», che ha tra i suoi scopi quelli di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, nonché di coordinare la rete nazionale dei comuni e delle aziende sanitarie locali sedi di ex Istituti psichiatrici.
  Preliminarmente evidenzia che dal 1991 opera il Centro di documentazione di storia della psichiatria «San Lazzaro», istituito dall'Unità sanitaria locale n. 9, dalla provincia di Reggio Emilia e dall'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia Romagna, che conserva il patrimonio bibliografico, archivistico e iconografico dell'Istituto neuropsichiatrico di San Lazzaro, situato nel vasto complesso di edifici sorto sul luogo destinato dal 1536 all'accoglienza degli alienati. Successivamente, dal 30 settembre 2012, è stato aperto, nel padiglione Lombroso del complesso manicomiale del San Lazzaro, il Museo della psichiatria, che fa parte dei musei civici di Reggio Emilia.
  In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, della proposta di legge in esame, dispone che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia-Romagna, i comuni di Modena e di Reggio Emilia, e gli altri comuni delle province di Modena e Reggio Emilia che intendano aderire al progetto, nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia. La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli Istituti psichiatrici – la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 – promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi Istituti psichiatrici. L'adesione alla rete è volontaria.
  Fa presente che le finalità che devono essere perseguite dalla Fondazione – in parte anticipate all'articolo 1 nei termini sopra esposti – sono meglio esplicitate all'articolo 3 che, anzitutto, fa salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, ricorda che la Direzione generale Archivi di tale Ministero ha da tempo avviato il progetto nazionale «Carte da legare», per la salvaguardia e la tutela degli archivi degli ex Ospedali psichiatrici. Ferme restando, dunque, le competenze del predetto Ministero, la Fondazione persegue, anzitutto, la finalità di conservare e valorizzare nella propria struttura che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati.
  Ulteriore finalità della Fondazione è quella di promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li hanno sostituiti. Infine, come già accennato, la Fondazione coordina la rete nazionale degli enti locali e delle Asl sedi degli Istituti psichiatrici la cui attività e cessata a seguito della legge n. 180 del 1978.
  Con riguardo alla natura della Fondazione, che ha sede a Reggio Emilia, l'articolo 2 stabilisce che essa ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa. La stessa è disciplinata – oltre che dalla legge – dall'atto costitutivo e dallo statuto.
  Quest'ultimo, in particolare, definisce – ai sensi dell'articolo 4 – gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. Sempre in base all'articolo 4, tra gli organi devono comunque essere compresi l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Relativamente al finanziamento, l'articolo 5 prevede Pag. 58che all'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 4, pari 500.000 euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015) pari, a decorrere dal 2016, a 10 milioni di euro annui.
  Osserva che l'articolo 6, che rappresenta probabilmente la norma che investe maggiormente le competenze della XII Commissione, dispone che l'anno 2018 è dedicato alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dalla data di entrata in vigore della già citata legge n. 180 del 1978. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della stessa legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici. Ai relativi oneri, pari a 200.000 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), in merito al contenuto dell'articolo 6, che prevede il sostegno del Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, ad iniziative volte a diffondere la conoscenza della legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, segnala che sono già operative sul territorio nazionale, a partire da città come Venezia e Trieste, realtà che potrebbero anch'esse collaborare con il Ministero della salute in relazione a tale tema.

  Daniela SBROLLINI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vittoria D'INCECCO (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge all'esame della Commissione riscrive l'articolo 403 del codice civile, che disciplina l'intervento dell'autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto, articolo che dovrebbe avere nel nostro ordinamento un'applicazione residuale. Ad esso si ricorre, infatti, quando – a fronte di una grave difficoltà per il minore, che ne richiede l'allontanamento da un pericolo imminente – non sia già intervenuta l'autorità giudiziaria in applicazione degli articoli 330 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale) o 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice civile. Se dunque l'autorità giudiziaria non è ancora intervenuta e della situazione di pericolo in cui versa il minore si accorge chiunque altro, qualsiasi pubblica autorità può immediatamente intervenire per allontanare il minore dal pericolo. In altri termini, la norma assicura la protezione dei minori anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile, trovando applicazione solo nelle ipotesi di urgente necessità.
  Precisa, quindi, che la norma si applica in tre possibili situazioni relative al minore: quando sia moralmente o materialmente abbandonato, quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi, quando sia allevato da persone incapaci – per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi – di provvedere alla sua educazione. Altro presupposto, seppur implicito, è l'urgente necessità di provvedere: il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad avere effetto soltanto finché la competente autorità emetta quello definitivo. Pag. 59
  La pubblica autorità alla quale fa riferimento l'articolo 403 finisce, oggi, sostanzialmente per coincidere con i servizi sociali locali, ma non è escluso che possano provvedere anche altri, come ad esempio le autorità di pubblica sicurezza. Qualunque sia l'autorità che provvede, dovrà evidentemente poi rivolgersi comunque ai servizi sociali (un tempo agli organi di protezione dell'infanzia, cui fa ancora riferimento il testo della disposizione) per ottenere l'indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e, di regola, incaricarli dell'esecuzione del provvedimento; su tali provvedimenti, e sulle condizioni del minore collocato, autorità e servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni.
  L'articolo 9, comma 1, della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983) prevede infatti che «Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio». Venuto così a conoscenza del provvedimento provvisorio, il Tribunale per i minorenni provvederà in modo definitivo pronunciando ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, ovvero degli articoli 4 (procedimento di affidamento familiare) e 10 (procedimento per dichiarare lo stato di abbandono del minore), della legge sulle adozioni, sempre che – cessata la situazione di pericolo – il minore non debba essere semplicemente ricondotto dai genitori.
  Osserva che, rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge in esame riconduce le ipotesi di intervento della pubblica autorità a due presupposti: evidente stato di abbandono; esposizione del minore a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico.
  La proposta di legge, oltre ad aggiornare il riferimento ai servizi sociali, prevede il necessario ascolto del minore, ove consentito dalle circostanze. In particolare, come già previsto dall'ordinamento, deve essere sentito il minore che abbia compiuto 12 anni così come il minore infradodicenne se ritenuto capace di discernimento. Si prevede che il minore debba essere collocato in un ambiente adeguato alle esigenze del minore e si inserisce il principio in base al quale, in caso di allontanamento del minore, deve essere data priorità al collocamento presso parenti entro il quarto grado.
  Infine, il testo in esame specifica – inserendo un secondo comma all'articolo 403 del codice civile – che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni entro 24 ore. Il pubblico ministero dovrà verificare la fondatezza dell'intervento e adottare i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice civile o dalla legge sulle adozioni.
  Nel riservarsi di presentare nella seduta successiva una proposta di parere, tenendo conto anche di eventuali suggerimenti formulati dai colleghi, sottolinea, anche sulla base della sua esperienza di amministratrice locale, che il provvedimento colma alcune lacune che attualmente rendono difficoltosa la messa in sicurezza tempestiva di minori che si trovano in situazione di difficoltà.

  Daniela SBROLLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Giuditta PINI (PD), relatrice, ricorda che la XII Commissione (Affari sociali) è chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione (Trasporti) sul nuovo testo unificato C. 423-A e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».
  Ricorda, altresì, che la XII Commissione ha già esaminato nel settembre di tre anni fa il testo allora inviato dalla Commissione di merito. Successivamente, l'Assemblea ha deliberato di rinviare in Commissione il testo unificato, che è stato oggetto di un lungo esame in sede di Comitato ristretto presso la Commissione di merito, fino all'approvazione del testo oggi al nostro esame.
  Il parere espresso dalla Commissione Affari sociali nel 2014 conteneva due osservazioni: la prima era volta a valutare l'opportunità di reintrodurre la disposizione volta a disciplinare le condizioni per una possibile percorribilità nei due sensi per le biciclette delle strade urbane a senso unico con limite di velocità a trenta km orari. La seconda osservazione invitava a fissare un limite temporale al periodo di ritiro della patente, in modo tale da non escludere la possibilità, socialmente sempre auspicabile anche sul piano della sicurezza, di favorire il recupero della persona oggetto di sanzioni penali a comportamenti socialmente corretti.
  In relazione alla prima osservazione, segnala che essa è stata recepita dall'articolo 13, comma 1, lettera a). In merito alla seconda osservazione, ricordo che le disposizioni relative alla revoca della patente in caso di morte di persone causata da un conducente in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica causata da sostanze stupefacenti non è più presente in quanto inserita nella proposta di legge in materia di omicidio stradale, nel frattempo divenuta legge.
  Per quanto riguarda le altre disposizioni che investono in qualche modo le competenze della XII Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 2-quater che, aggiungendo un comma 5-bis all'articolo 41 del codice della strada, stabilisce che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati, ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza qualora siano situati in prossimità di luoghi quali, ad esempio, scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni.
  L'articolo 5-bis è diretto ad aumentare i limiti d'età per l'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo della patente per guidare veicoli pesanti. In particolare, viene portata da 65 a 68 anni l'età in cui è autorizzata la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate ed è portata da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica specialistica annuale che attesti il permanere dei requisiti fisici e psichici per la guida di tali mezzi. Con riferimento ai mezzi adibiti al trasporto di persone quali bus, autosnodati, autoarticolati, viene elevata da 60 a 65 anni l'età in cui è autorizzata la guida i tali mezzi e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica annuale.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 158 del codice della strada in materia di sosta delle biciclette sui marciapiedi e nelle aree pedonali. In particolare esso consente, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 4-bis, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi. Il testo esaminato tre anni fa conteneva, all'articolo 7, identica disposizione.
  Fa presente, infine, che l'articolo 10-bis introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini, negli autoveicoli, siano equipaggiati unitamente ad un dispositivo di allarme anti-abbandono le cui specifiche tecnico-costruttive saranno stabilite con regolamento del Ministero Pag. 61delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.
  L'obbligo di utilizzo di questi dispositivi diviene operativo decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento sopra indicato.

  Daniela SBROLLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

  La seduta comincia alle 14.20.

5-02484 Binetti: Sulla pubblicità lesiva della dignità professionale medica e forense.

  Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), replicando, osserva che, fatta eccezione per la parte finale, la risposta fornita dal sottosegretario Faraone affronta il tema della responsabilità professionale del personale sanitario, oggetto anche di uno specifico provvedimento esaminato in maniera approfondita dalla Commissione affari sociali e oramai divenuto legge (legge n. 24 del 2017), senza entrare nello specifico del quesito posto. Sottolinea, infatti, che l'atto di sindacato ispettivo da lei presentato era volto a scongiurare il proliferare di campagne pubblicitarie che finiscono per acuire una contrapposizione tra personale sanitario ed avvocati. Al riguardo, rileva che la comunicazione deve essere considerata parte integrante del vissuto di una patologia, segnalando che una logica di scontro porta ad acuire l'ansia da insicurezza e la tensione.
  Occorre, pertanto, che vi sia un impegno del Governo nel senso di promuovere un'etica del confronto, al fine di facilitare il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti.

5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia.

  Daniela SBROLLINI, presidente, avverte che, su richiesta della presentatrice e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-08728 Grillo: Sull'applicazione dell'orario di lavoro nelle strutture ospedaliere.

  Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Dalila NESCI (M5S), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, prende atto che dalla risposta emerge un ulteriore differimento delle procedure di reclutamento del personale sanitario, ribadendo la delicatezza del tema e rimarcando la necessità di trovare soluzioni adeguate.
  Sottolinea la continuità dell'impegno del Movimento 5 Stelle su tale problematica, preannunciando l'intenzione proseguire nell'attività di monitoraggio anche attraverso la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo, in particolare per quanto riguarda le regioni in piano di rientro.

5-11533 Gelli: Iniziative volte a consentire al medico di medicina generale la prescrizione delle terapie orali innovative per il trattamento del diabete.

  Daniela SBROLLINI, presidente, avverte che, su richiesta del presentatore e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta. Pag. 62
  Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2017.

  Daniela SBROLLINI, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 2 agosto scorso si è concluso l'esame di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, concernente il tema della sperimentazione clinica, e che si era già concluso in precedenza l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.
  Ricorda, altresì, che sono stati votati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 ad eccezione dei seguenti emendamenti, che risultano accantonati: Elvira Savino 3.101, Lenzi 3.11, Grillo 3.53, Lenzi 3.32 e 3.105 del Relatore. Al riguardo, fa presente che è stata depositata una riformulazione dell'emendamento 3.105 del Relatore (vedi allegato 3), che era stato presentato nei termini – esso è, infatti, pubblicato nel fascicolo degli emendamenti – e, pertanto, non si renderebbe necessaria la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Tuttavia, trattandosi di una proposta emendativa rilevante, volta a modificare la procedura attualmente prevista dalla legge n. 43 del 2006 per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, la presidenza ha inteso prevedere un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 3.105 del Relatore, fissandolo alle ore 18 della giornata odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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