CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2017
874.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 settembre 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Patrizia Maestri, per la sua relazione introduttiva.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, nel segnalare che il testo consta di quattro articoli, fa presente che l'articolo 1 reca disposizioni che modificano e integrano la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale. In particolare, al comma 1, la lettera a), intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, con il numero 1 estende all'esercizio delle aziende termali il campo di applicazione di tale legge, con il numero 2 include la crescita economica e sociale dei territori termali nelle finalità della legge medesima e con il numero 3 istituisce il Fondo per la riqualificazione del settore termale, le cui risorse ammontano a 20 milioni di euro annui e sono destinate a concorrere agli interventi, dello Stato e delle regioni, volti a promuovere la qualificazione degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, le attività di tutela della risorsa termale nonché la valorizzazione delle risorse naturali Pag. 50e storico-artistiche dei territori termali. Il numero 4 reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali, che raccolga, coordinandola e adeguandola, la disciplina vigente.
  La lettera b) del medesimo comma 1 introduce modifiche essenzialmente di coordinamento all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000, che reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento, mentre la lettera b-bis) modifica la definizione delle acque utilizzate dalle aziende termali per finalità terapeutiche, recata dall'articolo 3 della legge n. 323 del 2000. La lettera b-ter), sostituendo l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, modifica la disciplina vigente in materia di erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.
  La disposizione, introducendo una disciplina che recepisce anche le modifiche normative e organizzative nel frattempo intervenute, la norma specifica che: l'erogazione delle cure a carico del servizio sanitario nazionale avviene negli stabilimenti delle aziende termali accreditate; le prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, compresi i soggetti titolari di una posizione previdenziale o assicurativa presso l'INPS e l'INAIL, e sono individuate, al pari delle patologie a cui sono correlate, nell'ambito del procedimento di definizione dei livelli essenziali di assistenza. La norma prevede, inoltre, la possibilità per le aziende termali accreditate di erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione di programmi di prevenzione e di campagne di prevenzione, provvedendo, ove necessario, alla formazione degli operatori. Si prevede, poi, la definizione con decreto del Ministro della salute del «tracciato record» e delle modalità con le quali le aziende termali trasmettono i dati sulle cure prestate e sui soggetti fruitori al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), mentre si conferma sia la disciplina vigente relativa ai cicli di cure garantiti, specificando tuttavia l'esigenza della riduzione delle liste di attesa e del contenimento della spesa, sia quella che prevede l'adozione di linee guida sull'articolazione dei trattamenti da parte del Ministro della salute. Segnalo, infine, l'istituzione del Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, per il finanziamento da parte delle regioni di accordi tra strutture pubbliche e aziende termali, nonché l'adozione da parte delle regioni medesime di idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione.
  Rileva, quindi, che la lettera c) del medesimo comma 1 dispone, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, l'esclusione delle attività termali e di quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compreso il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni, dall'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, ovvero la direttiva sui Servizi nel mercato interno (2006/123/UE), recepita nel nostro ordinamento dal citato decreto legislativo n. 59 del 2010.
  Passa alla lettera d), che, introducendo l'articolo 5-bis nella legge n. 323 del 2000, reca disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico. In particolare, la norma prevede la cessione e il rilancio degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche e di quelli a prevalente partecipazione pubblica o controllati, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni medesime, sulla base di programmi che prevedono la dismissione immediata, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati dalle adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nel settore. Segnala che, tra gli altri, il programma deve contenere anche elementi idonei a verificare la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio. La norma prevede, altresì, misure di incentivazione all'adozione dei programmi di dismissione nonché, in caso di ritardo nella loro realizzazione, il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia o di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione Pag. 51per garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali.
  La successiva lettera e) introduce all'articolo 6 della legge n. 323 del 2000 modifiche volte a coinvolgere il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività tese a coinvolgere le aziende termali nella realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, prevedendo che in tali attività possano essere coinvolti anche enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale.
  Segnala che la lettera f) modifica l'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, che modifica la disciplina relativa all'accesso dei medici dipendenti delle aziende termali alle scuole di specializzazione in medicina termale. La norma, in particolare, da una parte conferma il diritto di tali medici di accedere alle scuole di specializzazione in medicina termale anche in soprannumero e, dall'altra, riconosce loro anche il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali. Rileva, quindi, che la lettera g) prevede la compatibilità con l'attività prestata presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, del medico che, nell'ambito del servizio sanitario, non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali, laddove la disciplina vigente esclude la compatibilità relativamente alle funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali.
  La lettera g-bis), che, sostituendo l'articolo 9 della legge n. 323 del 2000, introduce una dettagliata disciplina della figura dell'operatore di assistenza termale. La norma, infatti, subordina al conseguimento di un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale lo svolgimento, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali, di attività indirizzate a promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona, attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali, e ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. La norma, infine, rinvia a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione, tra l'altro, delle modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali.
  In considerazione delle tematiche affrontate dal provvedimento potrebbe essere opportuno prevedere che il decreto sia adottato con il concerto anche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Segnala che la lettera h), introducendo l'articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, reca disposizioni di carattere fiscale volte a sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti. Si tratta, in particolare, di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione sostenute negli anni 2017-2019 e della possibilità di dedurre l'imposta sul valore aggiunto per i costi sostenuti per gli investimenti e per quelli relativi al ricorso al lavoro interinale.
  La successiva lettera i) sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000, introducendo disposizioni per la promozione del termalismo nel quadro della sanità transfrontaliera, incentivata e disciplinata dall'Unione europea. Infatti, la norma prevede, in primo luogo l'impegno del Ministro della salute a favorire accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi sui benefici delle cure termali e, in secondo luogo, l'individuazione da parte dell'Agenzia nazionale italiana del turismo, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, di specifiche linee di promozione del termalismo all'interno dei propri piani promozionali.
  Rileva, quindi, che la lettera l) introduce limitate modifiche alla disciplina relativa al marchio di qualità termale recata dall'articolo 13 della legge n. 323 del 2000 e che la lettera m), intervenendo sull'articolo 14 della medesima legge, aggiorna Pag. 52l'ammontare delle sanzioni previste per la violazione della normativa vigente ed estende i casi di punibilità alle violazioni compiute non solo dai centri estetici, come già previsto, ma anche dai centri benessere.
  Infine, segnala che l'articolo 2 prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 3-bis contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Conclude, quindi, la sua relazione segnalando all'attenzione dei colleghi il problema riguardante i circa 16.000 lavoratori stagionali del settore termale, che arrivano fino a circa 60.000 includendo i lavoratori dell'indotto, che risultano penalizzati dalle disposizioni sulla NASpI recate dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che non tiene conto, ai fini del calcolo della durata dell'indennità, delle peculiari caratteristiche del lavoro, concentrato in precisi periodi dell'anno, determinando, di fatto, un pregiudizio a un settore strategico dell'economia italiana, investito con particolare gravità dalla recente crisi economica. Preannuncia, pertanto, la sua intenzione di formulare una specifica osservazione sul punto nella proposta di parere che sottoporrà all'attenzione dei colleghi nella seduta di domani.

  Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (AP-CpE-NCD), associandosi a quanto da ultimo osservato dalla relatrice, sottolinea che, generalmente, le aziende termali sospendono la loro attività per un periodo di circa due mesi, licenziando i dipendenti per riassumerli al momento della ripresa lavorativa. Si tratta, a suo avviso, di un uso improprio delle disposizioni in materia di contratti di lavoro che comporta gravi conseguenze a carico dei lavoratori e delle loro famiglie e che non trova alcuna giustificazione. A suo avviso, tale comportamento determina anche un danno finanziario per lo Stato, che si assume l'onere del pagamento delle indennità di sostegno del reddito alla cessazione dell'attività lavorativa.

  Walter RIZZETTO, presidente, facendo l'esempio a lui territorialmente più vicino, quello della zona di Abano, osserva che le difficoltà del settore a risollevarsi dalla crisi dipendono anche, a suo avviso, dalla mancanza di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per l'individuazione delle misure di sostegno previste a livello territoriale. Dichiarandosi, quindi, d'accordo sulla necessità, evidenziata dai colleghi, di introdurre correttivi alla disciplina vigente sulla NASpI in favore dei lavoratori stagionali del settore termale, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265 Romanini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 settembre 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Anna Giacobbe, per la sua relazione introduttiva.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, nel segnalare che il testo, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane, a seguito dell'esame in sede referente, consta di sedici articoli, fa presente che l'articolo 1 indica, quali finalità del provvedimento, la garanzia del diritto all'informazione dei consumatori e la valorizzazione del pane fresco, considerato patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità Pag. 53sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
  Il successivo articolo 2 reca la definizione di pane fresco e i limiti posti all'utilizzo di tale denominazione, nonché le sanzioni in caso di violazione di tali limiti e le indicazioni da inserire nell'etichetta. L'articolo 3, invece, reca la definizione dell'impasto, quale prodotto intermedio di panificazione, e le modalità della sua commercializzazione. L'articolo 3-bis introduce disposizioni riguardanti la vendita del pane conservato o a durabilità prolungata.
  Osserva che l'articolo 4 reca la definizione di lievito nonché le indicazioni riguardanti le modalità del suo impiego e della sua lavorazione, mentre l'articolo 5 disciplina i limiti all'utilizzazione delle paste acide. Rileva che l'articolo 6, che reca la definizione di panificio, introduce una disciplina delle modalità di avvio di un nuovo panificio o di trasferimento o trasformazione di panifici esistenti nonché l'indicazione delle modalità con le quali il pane deve essere posto in vendita.
  Segnala che, sulla base dell'articolo 7, la denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco.
  Quanto all'articolo 8, che presenta aspetti suscettibili di incidere su materie di competenza della Commissione, segnala che tale disposizione disciplina la figura del responsabile dell'attività produttiva prevedendo che questo coincida con il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il responsabile dell'attività produttiva deve assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. Egli, inoltre, è tenuto, a parte eccezioni debitamente elencate, a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento. Il comma 5 disciplina, invece, i casi di esonero dal corso formativo. Il comma 6, infine, che il responsabile dell'attività produttiva svolga la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.
  Sottolinea, a tale proposito, l'opportunità di approfondire le modalità con cui si coordinano le disposizioni in esame con quelle più generali relative sulle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, preannunciando l'intenzione di inserire una specifica osservazione al riguardo nella proposta di parere che sottoporrà ai colleghi nella seduta di domani.
  L'articolo 9 riguarda la commercializzazione nel territorio italiano dei prodotti provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle legislazioni degli Stati di provenienza, mentre l'articolo 10 introduce disposizioni relative alla denominazione «pane tradizionale di qualità».
  Rileva che, sulla base dell'articolo 11, la vigilanza sull'attuazione della legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome.
  L'articolo 11-bis reca i termini per l'adeguamento della normativa regionale ai principi introdotti dal testo in esame, nonché la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome. L'articolo 11-ter dispone, inoltre, che il Governo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, apporti le necessarie modifiche al regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di Pag. 54commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
  Infine, fa presente che gli articoli 12 e 13 recano, rispettivamente, le abrogazioni e le modifiche della normativa vigente e le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada.
Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 settembre 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che la XI Commissione, il 17 dicembre 2014, ha espresso nulla osta su un precedente testo unificato delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada prima del rinvio in Commissione del provvedimento, disposto dall'Assemblea nella seduta del 10 giugno 2015.
  Nel segnalare che il testo ora all'esame della Commissione consta di trenta articoli, fa presente che l'articolo 01 introduce modifiche riguardanti la viabilità forestale, mentre l'articolo 02 inserisce tra le categorie di utenti vulnerabili della strada i conducenti di ciclomotori e motocicli. Rileva che l'articolo 03 introduce modifiche alla disciplina della circolazione delle biciclette e che l'articolo 1 riguarda gli autoveicoli stradali da competizione, mentre l'articolo 1-bis interviene in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta. In particolare, tale articolo dispone il divieto di attribuire ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Analogamente, la medesima norma dispone il divieto di attribuire al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
  Nel segnalare che gli altri articoli del provvedimento introducono modifiche riguardanti diversi aspetti della circolazione stradale, fa presente, in particolare, che le modifiche attengono alle seguenti tematiche: fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati in sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche (articolo 2); sanzioni per le violazione delle norme sulla pubblicità sulle strade (articolo 2-bis); segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote (articolo 2-ter); segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote (articolo 2-quater); verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità (articolo 2-quinquies); macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico (articolo 2-sexies); sagoma limite di autosnodati e filosnodati Pag. 55adibiti a servizio di linea (articolo 3); servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (articolo 4); reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico (articolo 4-bis); targhe sostitutive per i veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche (articolo 4-ter); requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole (articolo 5).
  Fa presente che l'articolo 5-bis, con una disposizione suscettibile di incidere su aspetti di competenza della Commissione, modifica i requisiti stabiliti per la guida di veicoli, e, in particolare, innalza i limiti massimi di età attualmente previsti per la guida di autotreni e autobus. Più specificamente, per gli autotreni, autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, il limite di età è fissato a sessantotto anni di età, anziché sessantacinque, e può essere elevato, anno per anno, fino al limite di settanta anni, anziché sessantotto, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a suo carico. Per i conducenti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, il limite di età è fissato a sessantacinque anni di età, anziché sessanta, e può essere elevato, anno per anno, fino al nuovo limite di settanta anni, anziché sessantotto, qualora il conducente consegua lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici. Invita, pertanto, i colleghi a considerare l'opportunità di affrontare questo tema nell'ambito del parere.
  Segnala, poi, che l'articolo 6 interviene sulla materia delle esercitazioni di guida, mentre l'articolo 7 incide sui limiti alla circolazione con un veicolo immatricolato in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. I successivi articoli, intervengono su materie estranee alle competenze della Commissione e, in particolare, sulla disciplina dei limiti di velocità e relativi controlli (articolo 8); della sosta dei velocipedi sui marciapiedi e nelle aree pedonali (articolo 9); della rimozione dei veicoli (articolo 10); dell'obbligo di dotare i sistemi di ritenuta per bambini di un dispositivo di allarme anti-abbandono (articolo 10-bis); del contrasto all'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore (articolo 11); del possesso dei documenti di circolazione (articolo 12); della circolazione dei velocipedi (articolo 13); della notificazione delle violazioni (articolo 13-bis); dell'accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa (articolo 13-ter); della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 13-quater).
  Fa presente, infine, che l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sulla disposizione di cui all'articolo 5-bis, che innalza i limiti massimi per la guida di autotreni e autobus, esprime la sua forte preoccupazione per una norma che, a suo avviso, mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori medesimi e dei cittadini in generale. Auspica pertanto che la Commissione approvi un parere, condiviso da tutti i gruppi, che induca la Commissione di merito ad una ulteriore riflessione su tale punto.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 871 del 6 settembre 2017, a pagina 25, seconda colonna, undicesima e dodicesima riga, le parole: «istituto del voucher per il baby sitting» sono sostituite dalle seguenti «istituto oggetto dell'interrogazione».