CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 119

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 25 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (ADUC) nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35. alle 13.20.

INTERROGAZIONI

  Martedì 25 luglio 2017 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.20.

Pag. 120

5-06764 Vallascas: Utilizzo delle risorse previste dall'articolo 3 della legge n. 140/1999 per gli anni dal 2011 al 2015

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, prende atto della risposta. Osservato che in Italia manca ormai da tempo una seria politica sollecita il Governo, pur nella consapevolezza delle problematiche derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a investire maggiori risorse nel sostegno alle imprese.

5-11499 Giacobbe: Criteri per la definizione dei costi di riattivazione della fornitura del gas.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Lorenzo BASSO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.
  Prende atto della risposta. Osserva che nell'atto ispettivo si tratta di un caso di morosità incolpevole e sottolinea che la società di distribuzione, pur avendo formalmente rispettato i termini della procedura prevista, ha agito con un abnorme aggravio di spesa nei confronti di un soggetto debole. Osservato che è opportuno trasmettere anche alle società di distribuzione le indicazioni puntuali fornite nella risposta del Governo, assicura che continuerà le situazioni segnalate nell'atto ispettivo che gravano unicamente su utenti deboli.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ritiene opportuno trovare una soluzione per le situazioni evidenziate nell'atto ispettivo che, pur formalmente rispettose delle procedure previste, penalizzano in maniera abnorme soggetti deboli responsabili di morosità incolpevole.
  Dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
C. 4469 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Il provvedimento in esame è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo – nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare.
  Ricorda in proposito che l'Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I 25 paesi (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione era finalizzata a completare il quadro normativo formato dai regolamenti Pag. 121(UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico. La posizione dell'Italia, inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, è successivamente mutata conducendo, il 2 luglio 2015, all'adesione alla cooperazione rafforzata ed all'avvio del processo di ratifica dell'Accordo stesso, alla luce degli interessi nazionali; si è infatti ritenuto che l'adesione alla cooperazione rafforzata consenta agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, infatti, l'effetto unitario – grazie al quale i brevetti avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata – e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione.
  La ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 è dunque intervenuta ai sensi della legge n. 214 del 2016. L'Accordo istitutivo prevede la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Lubiana e Lisbona), Training Centre (Budapest), lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del Tribunale di primo grado sul proprio territorio.
  Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si sottolinea che, allo stato, il brevetto europeo si limita a offrire agli operatori la possibilità di una unica procedura centralizzata di concessione, da convalidarsi, però, presso le autorità nazionali dei singoli Paesi in cui si intende farlo valere. Non esistono inoltre una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi competenze nazionali.
  Con l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce il TUB inizieranno ad essere applicati anche i citati regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in base ai quali ai brevetti europei potrà essere conferito, con un'unica procedura, un effetto unitario, grazie al quale essi avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata, con evidentissimi vantaggi in termini economici e di oneri burocratici. Ciò si tradurrà in significativi benefici per gli operatori economici italiani più propensi all'innovazione e all'internazionalizzazione, stimolando le attività di ricerca e lo sviluppo di produzioni all'avanguardia.
  Il Protocollo in esame si articola in un preambolo e 19 articoli.
  Il preambolo, richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, richiama gli obblighi in capo agli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo), sia in materia di sedi, che di personale, e definisce il regime giuridico che si applica ai giudici del Tribunale medesimo.
  L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo.
  L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali. Con l'articolo 3 è stabilita l'inviolabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti. Inviolabili sono anche, ai sensi dell'articolo 4, gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti.
  L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode (salvo le eccezioni espressamente indicate) di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse Pag. 122finanziarie. Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti ufficiali e documenti. L'articolo 7 dispone in tema di esenzioni fiscali e l'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Tribunale.
  L'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali. L'articolo 10 riguarda immunità e privilegi del restante personale. Al tribunale è concesso, in base all'articolo 11, il diritto di esporre il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato.
  L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano.
  L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia.
  Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico.
  In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze.
  L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo.
  L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica.
  Il Protocollo, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica. Infine, l'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, esso consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) e all'entrata in vigore del testo, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (articolo 3).Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 4 maggio 2017 (S. 2673), è corredato oltre che di relazione illustrativa, di relazione tecnica nella quale viene ribadita l'invarianza finanziaria del provvedimento.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Pag. 123

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.
C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2017.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella seduta del Comitato ristretto del 18 luglio 2017, il relatore Montroni ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato 3) che è in distribuzione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare il testo unificato elaborato dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

  La Commissione approva all'unanimità.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
C. 4407 Fanucci.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La seduta comincia alle 13.35.

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che la relatrice Camani è ancora impegnata nell'elaborazione dei pareri che incidono su materie che riguardano le competenze di più Ministeri.
  Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già prevista domani 26 luglio 2017.

  La seduta termina alle 13.40.

Pag. 124