CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2017
856.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 luglio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, per la ricerca e per l'università, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Atto n. 429.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Roberto RAMPI (PD), relatore per la VII Commissione, riferisce in via introduttiva sul regolamento. Al proposito, osserva che si tratta di un tema lungamente dibattuto quando la Commissione cultura ebbe ad affrontare la proposta che è poi divenuta la legge n. 198 del 2016, vale a dire la riforma dei contributi all'editoria. Ricorda, altresì, che in quella sede la Commissione scelse di non ridiscutere quest'argomento nell'impianto della legge n. 198 e di lasciare in vigore la disposizione della legge finanziaria per il 2016 che prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione. Evidentemente, tale decisione non comportava il disinteresse della Commissione cultura per la tematica del pluralismo dell'informazione e dell'innovazione nei canali informativi, poiché – come allora fu ribadito – il diritto di cronaca e quello ad essere informati restano pilastri dell'ordinamento democratico, come la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno più volte affermato.
  Nel rinviare a quanto illustrerà sul piano tecnico e per gli aspetti di più aderente competenza della Commissione trasporti il collega Anzaldi, rimarca due punti. Pag. 42
  Anzitutto, lo schema di regolamento, all'articolo 6, contiene, tra i criteri di valutazione delle domande, ai fini del calcolo dei contributi, il riferimento diretto al numero medio di dipendenti effettivamente destinati alla produzione di contenuti editoriali, con la distinzione tra occupati a tempo determinato e indeterminato. Tra tali dipendenti, il decreto ha cura di distinguere il personale ausiliario e tecnico, da un lato, e i giornalisti e pubblicisti, dall'altro, con ciò riconoscendo la specificità di questi ultimi, ai fini della meritevolezza del contributo. Il secondo elemento da sottolineare riguarda il contenuto della lettera c) del medesimo articolo 6, il quale continua a fare riferimento agli indici di ascolto rilevati dall’Auditel, che destano motivo di riflessione. È ben vero che, in via di principio, l'impresa editoriale deve attrezzarsi per conquistare fette di mercato e, dunque, per autosostenersi, ma è altresì vero che – come rilevato anche nella discussione della legge n. 198 – il prodotto editoriale e culturale ha una sua peculiarità di pubblico interesse che dev'essere sostenuta, anche al fine di rendere effettivo il diritto a un'informazione equilibrata e di qualità. Il provvedimento si propone, pertanto, di promuovere la funzione di pubblico servizio complessivamente intesa. Conclude rilevando che la legge finanziaria del 2016 destinava a queste finalità 125 milioni di euro come importo massimo, derivanti dalle eccedenze del canone RAI, ma crede che scopi pubblici di simile rilevanza meritino lo stanziamento di risorse apposite e più cospicue.

  Michele ANZALDI (PD), relatore per la IX Commissione, espone che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione era stato istituito dall'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) presso il Ministero dello sviluppo economico ma, per effetto dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è stato trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze. In esso confluiscono sia le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, sia le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, nonché una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal canone RAI e gli introiti derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di diversi soggetti che operano nel settore della comunicazione. La finalità del fondo è individuata nell'obiettivo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione. Lo schema di regolamento di delegificazione all'esame mira ad attuare il comma 163 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, che affida ad esso la definizione di criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. L'atto in esame quindi concerne essenzialmente aspetti relativi al sostegno alle radio e alle tv locali. Segnala preliminarmente che l'esigenza di un riordino di questa normativa era sentita dagli operatori del settore ed era stata anche auspicata dalla relazione che la Corte dei conti aveva trasmesso alle Camere nel gennaio dello scorso anno. La Corte rilevava in particolare la natura scarsamente selettiva della disciplina legislativa e regolamentare dei contributi, da cui discendeva una polverizzazione dei contributi, nonché la sua obsolescenza conseguente all'avvento del digitale terrestre. Rinvia, per maggiori approfondimenti alla relazione di accompagnamento AIR (analisi d'impatto della regolamentazione) dalla quale emerge con chiarezza come nell'attuale sistema esista un sovradimensionamento dell'emittenza locale, soprattutto con riguardo a quella televisiva, derivante dai nuovi spazi frequenziali assicurati dalla televisione digitale terrestre, che tuttavia non ha prodotto un miglioramento della qualità dell'offerta. Pag. 43Pertanto il nuovo sistema di riparto dei contributi disciplinato dal Regolamento oggi all'esame, nelle intenzioni del Governo è diretto ad assicurare, in coerenza di quanto indicato con il citato comma 16, della legge di stabilità per il 2016, il superamento di queste problematiche nel breve e medio periodo. L'altro obiettivo essenziale è la significativa semplificazione delle procedure. Infatti, si concentra l'intera procedura presso un'unica amministrazione, ossia il Ministero dello sviluppo economico, che esamina direttamente le domande di contribuzione mentre, la disciplina attualmente vigente richiede che siano presentate ai Comitati regionali delle Comunicazioni (CoReCom), le cui fisiologiche diversità di orientamento conduce ad un intuibile elevato contenzioso. Inoltre i requisiti per l'accesso ai contributi si presentano da un lato più selettivi e dall'altro più agevolmente verificabili rispetto alle disposizioni oggi vigenti. Ritiene in questo contesto che Parlamento e Governo possano valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento tra i criteri per il riparto anche quello attinente all'attribuzione di un punteggio specifico e qualificante in favore delle imprese editoriali che rispettano pienamente l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». Crede, altresì, che debba essere esplorata la possibilità di prevedere tra le cause di revoca dei contributi anche quella dell'essersi resi responsabili della diffusione di fake news.
  Passando all'esame del contenuto, evidenzia che l'articolo 1 ne precisa l'ambito applicativo. In particolare, sottolinea che l'obiettivo del regolamento è quello di stabilire la disciplina dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016, sulla base delle risorse già presenti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le modalità di distribuzione, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnata al Ministero dello sviluppo economico in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
  L'articolo 2, senza innovare rispetto al regime attuale, prevede che l'85 per cento dei contributi sia assegnato alle emittenti televisive operanti in ambito locale, mentre il 15 per cento alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. Una quota parte di ciascuno dei pertinenti stanziamenti è assegnato alle televisioni comunitarie (il 4 per cento dei contributi) e alle radio comunitarie (il 25 per cento) ossia quelle emittenti che, a differenza delle radio e delle televisioni commerciali, si caratterizzano per l'assenza dello scopo di lucro e presentano inoltre i requisiti fissati dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 con riguardo alla forma giuridica, ai contenuti della programmazione e alla quantità di pubblicità trasmissibile nel corso della programmazione. La disposizione prevede anche che il Ministero sia autorizzato ad accantonare annualmente una somma (fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio) per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi e che le risorse così accantonate, non utilizzate nell'esercizio di competenza possono essere distribuite alle emittenti secondo i criteri appena descritti.
  L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari dei contributi che possono quindi presentare domanda per i medesimi. Si tratta dei medesimi soggetti che il Ministero dello sviluppo economico aveva individuato nell'ambito delle linee guida per illustrare i nuovi criteri per l'erogazione dei contributi a tv e radio locali pubblicate a maggio 2016, a seguito dell'istituzione del Fondo. Ne sono compresi: 1) le emittenti televisive locali titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica; 2) le emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica che presentino alcuni requisiti in termini di forma giuridica, Pag. 44numero di dipendenti e requisiti di onorabilità degli amministratori; 3) i titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3; 4) le emittenti comunitarie.
  L'articolo 4 individua invece i requisiti soggettivi per ottenere l'accesso ai contributi. Sostanzialmente per le televisioni locali i requisiti concernono quattro aspetti di cui uno dimensionale e tre connessi alla qualità dei contenuti dell'offerta televisiva: un numero minimo di dipendenti (e di giornalisti professionisti) parametrato al livello di popolazione del territorio servito (da un minimo di 8 dipendenti con almeno 2 giornalisti, ad un massimo di 18 dipendenti con almeno 5 giornalisti, per i bacini di utenza più grandi); il non aver trasmesso nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda programmi di televendite nelle fasce orarie tra le 7 e le 23 superiori a specifici limiti progressivamente discendenti con il trascorrere del tempo dall'entrata in vigore del regolamento (fino a raggiungere il 20 per cento del palinsesto a partire dal quarto anno di applicazione del regolamento); l'aver aderito al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002; la trasmissione di due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale per i marchi e palinsesti per i quali si presenti la domanda. L'elemento di maggiore novità, rispetto al regime vigente è senza dubbio rappresentato dal riferimento al personale impiegato che non rappresenta più, come avveniva precedentemente, un parametro per l'attribuzione del punteggio nell'ambito delle graduatorie formate per l'erogazione dei contributi ma diviene requisito di accesso ai medesimi. In ragione di ciò si prevede che, in sede di prima applicazione viene preso in considerazione il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda mentre dal secondo anno è presa in considerazione la media dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti. Segnala, riguardo a questo specifico punto che, nel proprio parere del 26 maggio 2017, il Consiglio di Stato suggeriva di fare riferimento ad un periodo più ampio, rispetto alla semplice data di presentazione della domanda, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte degli operatori commerciali. Anche con riferimento alla dimensione delle imprese, relativamente al bacino di utenza, il Consiglio di Stato, nel suo parere interlocutorio del 26 maggio 2017, aveva espresso il timore che le dimensioni significative richieste dalla normativa potessero incidere sulla possibilità di ottenere i contributi per le emittenti operanti su territori con un numero di abitanti non elevato, con il rischio di una eccessiva concentrazione di risorse su poche emittenti, operanti nelle aree con maggiori concentrazione di popolazione. Con riguardo a questo specifico problema il Ministero aveva risposto, rassicurando il Consiglio di Stato sull'insussistenza di rischi di eccessiva concentrazione dei contributi a beneficio delle imprese di maggiori dimensioni. Nonostante tali chiarimenti il Consiglio di Stato, nel successivo parere del 22 giugno 2017, ha ribadito rilevato l'opportunità di chiarire che se un soggetto opera su più bacini regionali, per poter concorrere su tali bacini deve possedere i requisiti per ciascuno dei bacini in questione nonché di prevedere un tetto massimo dei contributi erogabili.
  Passando invece alle radio, l'unico requisito previsto è relativo al numero di dipendenti (un numero minimo di 2 dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con almeno un giornalista). In relazione a tale regime, pur migliorativo rispetto al regime esistente, che non prevede l'obbligo di Pag. 45avere in organico un giornalista, il Consiglio di Stato ha invitato il Governo a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori elementi di qualità per le emittenti radiofoniche, posto che tale requisito numerico appare, a detta del citato organo, troppo esiguo per assicurare il conseguimento del risultato di miglioramento della qualità dell'offerta perseguito dal regolamento. Sia per le radio che per le televisioni il calcolo dei dipendenti è fatto prendendo in considerazione i contratti a tempo indeterminato e determinato includendo nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, quelli a tempo parziale (in percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate).
  L'articolo 4 prevede infine che qualora emerga, nel corso dei controlli effettuati dall'amministrazione erogante i contributi, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi due anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo ai sensi della previgente disciplina si prevede l'esclusione dei contributi. Se si tratta di soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile tale esclusione consegue qualora essi non risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.
  L'articolo 5 delinea la procedura per l'erogazione dei contributi disciplinando gli elementi e le fasi della procedura di presentazione della domanda di ammissione al contributo che saranno validi per la formazione di ciascuna graduatoria annuale. La prima novità è la previsione del termine entro il quale deve essere proposta la domanda di ammissione ai contributi che viene fissato al 28 febbraio di ogni anno. La seconda novità, come anticipato, è il fatto che tutte le domande sono presentate al Ministero dello sviluppo economico. Le domande possono essere presentate per ogni regione nelle quali le emittenti operano e per ogni marchio/palinsesto per il quale il contributo è richiesto. È altresì consentita la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente, distintamente per ciascun marchio/palinsesto. La determinazione delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione da presentare è demandata ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico. È prevista inoltre una disciplina transitoria con riguardo alle domande da presentare nel corso del 2017 per i contributi relativi al 2016, dato che il termine ordinario, fissato per il 28 febbraio, inserito nello schema di decreto è ormai trascorso. Il Ministero procede all'istruttoria delle domande e pubblica sul sito web l'elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi a contributo con i relativi importi (comma 3). La disposizione prevede una distinzione tra emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario, oltre a una distinzione tra televisioni e radio locali, nonché il raggruppamento dei beneficiari per singole regioni (comma 4). Entro trenta giorni i richiedenti possono far pervenire al Ministero una motivata richiesta di rettifica del contributo o dei dati ritenuti inesatti e presentare istanza di riammissione. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministero, previo riesame, approva l'elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e procede alla pubblicazione dello stesso sul sito web (commi 5 e 6). Entro i successivi sessanta giorni il Ministero deve procedere alla liquidazione del contributo dovuto in un'unica soluzione con la possibilità di compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero stesso (comma 7). La disposizione disciplina altresì le modalità di controllo da parte del Ministero sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda ed è prevista la comunicazione al richiedente in caso di non ammissibilità della domanda o di revoca del contributo (commi 8 e 9). In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo già concesso deve essere data comunicazione Pag. 46all'interessato con provvedimento motivato. Con riferimento alla citata procedura il Consiglio di Stato ha formulato alcuni specifici rilievi: innanzi tutto ha lamentato l'assenza di un sostanziale riferimento al concreto utilizzo di modalità informatiche, essendo unicamente prevista la pubblicazione sul web dell'elenco nazionale, nonostante tale riferimento fosse previsto anche nelle linee guida elaborate dal Ministero, come peraltro lo stesso Ministero ha ricordato nella nota di risposta al parere interlocutorio del Consiglio di Stato, invitando pertanto ad inserire nel testo un esplicito richiamo alle modalità di svolgimento della procedura secondo modalità informatiche. Un'ulteriore rilievo concerne l'utilizzo, nel testo della norma dei termini «elenco» e «graduatoria», sostanzialmente con significato analogo. Il Consiglio di Stato sottolineando la diversa dimensione semantica delle due espressioni ha invitato il Governo ad un'omogeneizzazione della terminologia. Sotto l'aspetto sostanziale il Consiglio di Stato domanda inoltre un chiarimento sulla questione, invero piuttosto rilevante, se, una volta accertato il possesso da parte delle emittenti dei requisiti per il conseguimento dei benefici, con l'inserimento degli ammessi nell'elenco, tutti i soggetti inseriti nell'elenco hanno poi diritto ad ottenere i contributi in una misura evidentemente proporzionale nei limiti delle risorse disponibili, o se i contributi sono invece assegnati solo ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore.
  L'articolo 6 definisce alcuni criteri di ordine generale utilizzati dal Ministero per stabilire i punteggi ai fini delle relative graduatorie. I criteri individuati, finalizzati alla promozione del pluralismo dell'informazione, al sostegno dell'occupazione nel settore e al miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e all'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono i seguenti: numero medio di dipendenti occupati e di giornalisti effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti; per le emittenti televisive, media ponderata degli indici di ascolto medio e del numero dei contatti calcolati per il singolo marchio indicato nella domanda rilevati da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda; per le per le emittenti radiofoniche, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazioni rese da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali. Il citato criterio – precisa la norma – potrà essere sostituito da un eventuale sistema di rilevazione ascolti, qualora operativo. La disposizione individua altresì i criteri di ripartizione del contributo per tipologia di soggetti beneficiari e le modalità di determinazione delle risorse risultanti mediante rinvio a quanto previsto dalla tabella 1 che individua le aree e le aliquote. Dal secondo anno di applicazione del regolamento si prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente (comma 3) e del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente nelle cd. regioni della convergenza ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 4). La valutazione e l'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate che determinano i criteri applicativi di valutazione e i punteggi da attribuire (comma 5). Con riferimento a tali disposizioni il Consiglio ha segnalato l'opportunità che vengano inseriti nell'articolato del provvedimento in esame, almeno in parte, i criteri generali riguardanti l'assegnazione dei contributi agli aventi titolo, contenuti in buona parte nelle tabelle allegate, procedendo ad una diversa articolazione delle disposizioni, anche per fornire Pag. 47un quadro più chiaro circa i criteri che determinano la distribuzione delle risorse tra gli aventi titolo.
  L'articolo 7 prevede il regime di attribuzione dei contributi per le emittenti a carattere comunitario. In particolare è stabilito che i punteggi da assegnare a tali emittenti facciano riferimento esclusivamente al parametro relativo a dipendenti e giornalisti occupati (per il 50 per cento), mentre il restante 50 per cento delle risorse economiche disponibili è attribuito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi. I punteggi e gli importi dei contributi sono riportati in modo separato all'interno dell'elenco dei beneficiari.
  L'articolo 8 disciplina il procedimento di revoca dei contributi concessi, prevedendo che il Ministero possa disporla, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in contraddittorio, nei casi di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT, oltre agli interessi legali, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi. Qualora l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini, il recupero coattivo di quanto percepito incluse le sanzioni e le rivalutazioni è disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.
  L'articolo 9 dispone l'abrogazione dei due regolamenti che attualmente disciplinano le modalità ed i requisiti per l'erogazione dei contributi alle emittenti radio e televisive locali (rispettivamente il regolamento emanato con decreto ministeriale n. 225 del 15 ottobre 2002 e il regolamento emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 292 del 2004). La norma fa altresì salve le disposizioni abrogative già previste dall'articolo 1, comma 164, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015).
  In conclusione, l'articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore. Si tratta di una tematica estremamente delicata e importante, per la quale, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione, ritiene opportuno acquisire memorie scritte dai soggetti che eventualmente chiedano di interloquire con le Commissioni.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) chiede al rappresentante del Governo quali margini di modifica del testo dello schema di regolamento vi siano. Sottolinea che il suo gruppo, pur se da sempre contrario al finanziamento diretto dell'editoria, si impegnerebbe per un miglioramento del testo, tenendo conto anche delle sollecitazioni che pervengono dagli operatori del settore. Ritiene, al riguardo, che sarebbe opportuno lo svolgimento di audizioni. Riferisce quindi che il Consiglio di Stato, in un parere reso in data 4 maggio 2017, ha svolto rilievi su diversi profili critici, di cui il Governo sembra non aver tenuto conto. In particolare, in merito all'articolo 2, ha rilevato che non è stata data una chiara indicazione circa le ragioni che hanno determinato la scelta di assegnare le risorse in misura chiaramente squilibrata tra emittenti televisive (alle quali è stato riservato l'85 per cento dei contributi) e radiofoniche (15 per cento dei contributi). Sull'articolo 4, concernente i requisiti di ammissione delle domande, il Consiglio di Stato ha segnalato che il numero minimo di dipendenti e giornalisti previsto potrebbe favorire un'eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero limitato di emittenti, con un vantaggio per le strutture operanti in aree con maggiore concentrazione di popolazione. Le considerazioni del Consiglio di Stato attengono anche alla possibilità, prevista dall'articolo 6, che un soggetto possa presentare più domande nella stessa regione o per diversi ambiti territoriali, qualora trasmetta in diverse regioni. Manifesta perplessità anche a proposito della previsione in virtù della quale i dati rilevati dall’Auditel determinano l'assegnazione di una quota del finanziamento.

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  Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda con la proposta del collega Brescia di effettuare audizioni e ne condivide le perplessità in merito ai diversi profili critici evidenziati. Il provvedimento appare suscettibile di recare un forte accentramento di risorse. Manifesta, infine, la propria intenzione di dare un contributo concreto per un miglioramento del testo.

  Bruno MURGIA (FdI-AN) si chiede se esista effettivamente la possibilità di modificare il testo dello schema di decreto. Quanto alle audizioni, teme che il tempo a disposizione delle Commissioni per l'espressione del parere sia troppo ristretto. Concorda con quanto affermato dal collega Brescia sul rischio che le disposizioni dell'articolo 4 possano favorire alcune regioni a svantaggio di altre.

  Mirella LIUZZI (M5S) rimarca la necessità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente rappresentativi degli operatori del settore, attività che ritiene compatibile con i tempi, pur limitati, di cui le Commissioni dispongono per l'esame del testo. A suo avviso, l'attività conoscitiva è doverosa in quanto occorre svolgere un attento esame del testo, nonché delle problematiche rilevate sia nel parere reso dal Consiglio di Stato, sia ancor più nella pronuncia della Corte dei conti sulle gravi carenze dell'attuale disciplina, a cui evidentemente occorre porre rimedio, nonché sulle sfide aperte dalla diffusione del digitale terrestre. Esprime infine una perplessità sulla possibilità – adombrata dal relatore – di penalizzare le emittenti che propagandino fake news, attesa la difficoltà di individuare quali contenuti possano definirsi tali.

  Liliana VENTRICELLI (PD), richiamandosi all'intervento del collega Brescia, riferisce che il parere del Consiglio di Stato, cui egli si riferisce, è solo il primo dei due resi dall'organo consultivo. Successivamente a tale primo parere, il MISE ha fornito precisazioni che hanno portato a un secondo parere, nel quale si prende atto che la ripartizione delle risorse in misura dell'85 per cento alle emittenti televisive e del 15 per cento alle emittenti radiofoniche è frutto di un accordo con le associazioni di settore. Concorda, invece, con quanto osservato dal collega Murgia circa il possibile carattere sperequativo del requisito del numero minimo di dipendenti impiegati per l'accesso al beneficio. Al riguardo, ritiene che andrebbe individuato un criterio più omogeneo che rispecchi l'obiettivo del provvedimento finalizzato a premiare la qualità della comunicazione e non la sua quantità.

  Roberto RAMPI (PD), relatore per la VII Commissione, puntualizza che la documentazione a corredo del decreto è stata attentamente analizzata e che proporrà un parere che tenga conto dei suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito.

  Michele ANZALDI (PD), relatore per la IX Commissione, pone in evidenza come lo schema di regolamento costituisca una misura di riordino normativo del settore che è richiesto da tempo a gran voce dagli operatori più qualificati, anche allo scopo di garantire una maggiore selettività ed efficacia dei contributi erogati, a tutto vantaggio dei cittadini che sono gli utenti finali del servizio.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI premette che il testo non è affatto blindato, ma aperto alle modifiche che verranno suggerite dalle Commissioni parlamentari. Rileva che esso riflette le esigenze di un sistema di contribuzione che attualmente non solo è piuttosto farraginoso (poiché le domande presentate in un anno non sono generalmente esaminate se non nel successivo), ma non riesce nemmeno a distinguere tra le imprese che producono contenuti informativi veri e propri e legati alle realtà territoriali, da una miriade di altre che di fatto sono esercizi imprenditoriali come tutti gli altri. In buona sostanza, il sistema attuale somiglia più all'anarchia che non al pluralismo. Capisce i rilievi dei colleghi sulla conferma delle attuali quote di riparto, Pag. 49forse sbilanciate, tra emittenti televisive e radiofoniche, ma su questo punto si rimette al giudizio delle Commissioni, ritenendo in ogni caso che esso sia giustificato dai diversi costi editoriali sostenuti.
  Quanto al contributo dei comitati regionali sulle comunicazioni, è pronto ad accoglierne i suggerimenti, purché sia chiaro a tutti che il nuovo sistema accentrato di esame delle domande risponde ad esigenze ineludibili di celerità del procedimento. Circa le perplessità ascoltate sul ruolo dei dati Auditel, si dichiara convinto che si tratta di uno strumento perfettibile, ma pensa altresì che il giudizio del pubblico sulla programmazione delle emittenti debba avere pur sempre un'incidenza.
  È altresì consapevole che il sistema delle fasce e delle soglie crea sempre scalini e trattamenti differenziati per coloro che si pongono ai margini della soglia, ma dichiara la disponibilità dell'Esecutivo a intervenire per rimuovere situazioni di sperequazione ingiustificata. Nel concludere, afferma di essere sensibile anche agli argomenti di quanti hanno fatto riferimenti ai problemi di personale e che il Governo è disposto a concedere un breve supplemento temporale nell'espressione del parere.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.