CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2017
854.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 65

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge recante disposizioni in materia di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, assegnata in sede referente alla Commissione Giustizia (C. 1994-B). Segnala che la proposta di legge torna all'esame della Camera in quarta lettura: dopo l'approvazione del Senato il 22 gennaio 2014 il provvedimento è stato, infatti, modificato dalla Camera il 18 maggio 2016 e nuovamente modificato dal Senato il 17 maggio 2017.
  Prima di ricordare brevemente il contenuto del provvedimento, che è composto da quattro articoli, anticipa che il Senato Pag. 66è intervenuto sugli articoli 3 e 4, limitandosi ad introdurre aggiustamenti di carattere tecnico derivanti: dall'ormai superata copertura finanziaria di 5 milioni di euro per il 2016 del Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'erogazione di finanziamenti ai comuni finalizzati alle opere di demolizione; dall'analoga copertura di 5 milioni di euro per il 2016 per la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.
  Ricorda che l'articolo 1 – che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero – attribuisce al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
  Nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione: 1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico; 2) agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; 3) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione antimafia.
  Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, determinate con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri suddetti e delle specificità del territorio di competenza, la priorità deve essere attribuita – di regola – agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.
  L'articolo 2 invece novella l'articolo 41 del testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative. La disposizione conferma che annualmente, entro il mese di dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di inedificabilità, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la norma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41, nel confermare la normativa vigente per quanto riguarda il ruolo centrale del prefetto nella procedura di demolizione delle opere abusive, sulla base dell'elenco trasmesso dalle amministrazioni statali e regionali, estende ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione la possibilità di affidare i lavori, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee o di avvalersi di strutture operative del Ministero della difesa.
  Rileva che, come anticipato, gli articoli 3 e 4 sono stati modificati dal Senato. L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro per il quadriennio 2017-2020 (dieci milioni di euro per ciascun anno), finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative (ivi inclusa la fissazione del tasso di interesse applicato ai finanziamenti) per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione Pag. 67contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni. In ogni caso, le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.
  L'articolo 4, infine, prevede, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti. La definizione delle modalità di accesso e di gestione della banca dati è demandata all'Agenzia per l'Italia digitale la quale deve altresì garantire l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari. Tutte le autorità e gli uffici competenti sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati. Il tardivo inserimento dei dati nella banca dati è sanzionato con una pena pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. Gli oneri derivanti dalla costituzione della banca dati sono quantificati in 3 milioni di euro per il 2017.
  In linea con l'osservazione introdotta dalla Commissione nel parere favorevole espresso a maggio 2016, nel corso dell'esame in seconda lettura del provvedimento da parte della Camera, rileva che la disposizione prevede l'obbligatoria trasmissione alle Commissioni parlamentari, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno.
  Da ultimo, nel ricordare brevemente il lungo iter della proposta, avviato nel 2013 per iniziativa del Senato, nonché le polemiche intervenute tra i due rami del Parlamento, ritiene opportuno che nella premessa della proposta di parere venga sottolineata la gravità del fenomeno dell'abusivismo edilizio che caratterizza diverse realtà del Paese e che va combattuto con forza;
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 4475 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanna SANNA (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge (A.C. 4475) che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-franco-monegasco concernente la protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976 a Monaco, come emendato nella stessa sede il 27 novembre 2003.
  L'Accordo originario del 1976 – ratificato dall'Italia con la legge 24 ottobre 1980, n. 743 – è nato su impulso dell'allora principe di Monaco Ranieri III con l'obiettivo di preservare il Mediterraneo, realizzando azioni comuni per limitare l'inquinamento attraverso la creazione di una zona pilota quale laboratorio di idee per la tutela dell'ambiente marino. Nel Pag. 68corso del tempo l'Accordo RAMOGE – che prende il nome dalle prime sillabe delle tre città che all'epoca delimitavano l'originaria zona pilota, vale a dire Saint-Raphaël a ovest, Monaco e Genova a est – ha visto via via ampliare il suo campo di azione.
  È ora sottoposto a procedimento di ratifica il nuovo testo, emendato come detto in data 27 novembre 2003, che introduce elementi di novità, quali l'ulteriore allargamento della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo, non più limitato alle sole attività di prevenzione e di lotta agli inquinamenti del mare, ma relativo anche al contrasto del degrado marino-costiero e alla tutela della biodiversità.
  Il nuovo Accordo si compone di un breve preambolo e di 14 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione RAMOGE per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, composta di un numero massimo di sette delegati designati da ciascuna delle tre Parti contraenti. La Commissione può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari.
  L'articolo 2 reca la nuova delimitazione della zona RAMOGE anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale. La Commissione può procedere all'estensione di tale limite per lo svolgimento delle proprie missioni, salva obiezione di una delle tre Parti.
  L'articolo 3 stabilisce che la Commissione ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo emendato.
  L'articolo 4 elenca dettagliatamente i compiti della Commissione, tra i quali figurano quelli di promuovere studi, ricerche e scambi di informazione, tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorire l'informazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva.
  In base all'articolo 5 ciascuna delle Parti presenta alla Commissione un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni da questa formulate.
  L'articolo 6 prevede che la Commissione sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti, e possa altresì costituire gruppi di lavoro per lo studio di specifici problemi.
  Come stabilito dall'articolo 7, la Presidenza della Commissione è assicurata, con cadenza biennale, dal capo delegazione di ciascuna Parte dell'Accordo.
  In base all'articolo 8, la Commissione si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, ma sessioni straordinarie possono essere convocate dal presidente su richiesta di una delle tre delegazioni. L'ordine del giorno è proposto dal presidente, ma in esso ciascuna delle tre delegazioni può far porre i punti di proprio interesse.
  L'articolo 9 disciplina il diritto di voto, stabilendo che ogni delegazione dispone di un voto e che le deliberazioni sono adottate all'unanimità. La Commissione stabilisce altresì il proprio regolamento interno (articolo 10).
  L'articolo 11 introduce, quale elemento di novità rispetto al precedente testo, l'istituzione di un Comitato direttivo, formato dai capi delle tre delegazioni, con lo scopo di coadiuvare il Segretariato nell'espletamento delle sue funzioni.
  Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione, nonché dai contributi volontari la cui Pag. 69accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della commissione. Le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.
  L'articolo 13 prevede l'assistenza alla Commissione da parte del Segretariato permanente, assicurato dai servizi governativi del Principato di Monaco. Vengono inoltre analiticamente elencate le funzioni del Segretariato.
  L'articolo 14, infine, detta le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo, che potrà altresì essere emendato a seguito di intesa delle Parti firmatarie nel corso di una riunione straordinaria della Commissione. È prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore, denuncia che avrà effetto tre mesi dopo la sua modifica al Governo depositario.
  Passando al disegno di legge al nostro esame (A.C. 4475), segnala che il provvedimento si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo italo-franco-monegasco del 10 maggio 1976 come emendato il 27 novembre 2003 a Monaco.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, il comma 2 del medesimo articolo prevede che le Amministrazioni interessate svolgano le attività previste dall'Accordo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  In considerazione del contenuto del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito all'estensione della zona oggetto dell'Accordo.

  Giovanna SANNA (PD), relatrice, precisa che, sulla base delle coordinate di latitudine e longitudine indicate nella relazione introduttiva al provvedimento, per quanto riguarda l'Italia l'Accordo dovrebbe interessare la Liguria, la Sardegna e le altre isole ricadenti nella fascia di competenza.

  Ermete REALACCI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di votare sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice già nella seduta odierna, senza attendere la seduta già programmata per domani.

  La Commissione concorda.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.
(Deliberazione).

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, nella riunione del 12 luglio scorso, l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la prescritta intesa della Presidente della Camera. L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017. Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (vedi allegato).

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  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla, sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.

  La seduta termina alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.25.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI).
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Massimo GARGANO, direttore generale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), Federica DAGA (M5S), Umberto MARRONI (PD), Florian KRONBICHLER (MDP), Raffaella MARIANI (PD) e il presidente Ermete REALACCI.

  Massimo GARGANO, direttore generale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), fornisce ulteriori precisazioni.

  Ermete REALACCI, presidente, ringrazia i rappresentanti e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

  La seduta termina alle 14.10

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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