CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 luglio 2017
853.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4352 e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito.
C. 4352 Paglia.
(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4424).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare la proposta di legge a sua prima firma C. 4352, recante disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito, a seguito di transazione stragiudiziale proposta dal debitore per la restituzione di quanto dovuto, per un importo non superiore al valore netto di bilancio delle singole esposizioni, come risultanti dal bilancio.
  A tal fine, l'articolo 1 definisce le «posizioni a sofferenza» ai fini dell'applicazione della normativa proposta. In particolare, sono considerate tali i rapporti giuridici tra banche o intermediari finanziari (iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del TUB – testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), e loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
  Rammenta in proposito che la Circolare n. 139 del febbraio 1991 della Banca d'Italia (come successivamente modificata), che reca le istruzioni per gli intermediari creditizi con riferimento alla Centrale dei Rischi, al Capo II, sezione 2, paragrafo 1.5 chiarisce che nella categoria di censimento «sofferenze» l'intermediario deve ricondurre l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapaci di saldare il proprio debito), anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.
  Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti e sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.
  L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.
  Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle «sofferenze» le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento «finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari». Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a «sofferenza».
  La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione a esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione a esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.
  L'articolo 2 dispone, al comma 1, che, entro il 31 dicembre 2017, i titolari delle posizioni a sofferenza possano richiedere in forma scritta alla banca o all'intermediario finanziario di cui sono debitori di concordare una transazione stragiudiziale per la restituzione, a saldo di quanto dovuto, di un importo non superiore al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2016.
  Ai sensi del comma 2, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la banca o l'intermediario finanziario è tenuta a comunicare in forma scritta il valore contabile dei crediti vantati verso il debitore istante, con l'indicazione dei relativi accantonamenti stanziati per le previsioni di perdita al 31 dicembre 2016. Inoltre si stabilisce che la banca o l'intermediario finanziario non può rifiutare la proposta transattiva, qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.
  Ai sensi del comma 3 l'atto di transazione, a pena di nullità, è sempre redatto Pag. 47in forma scritta e prevede la espressa rinuncia del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche vengono posti totalmente a carico del creditore.
  Il debitore non può, secondo il comma 4, senza l'autorizzazione scritta del creditore, effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza con cui si chiede la transazione, fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo.
  Il creditore, dal canto proprio, può negare l'autorizzazione a tali atti dispositivi solo qualora essi possano compromettere la capacità patrimoniale del debitore di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
  L'articolo 3 prevede che, in caso di inottemperanza del creditore rispetto all'istanza avanzata dal debitore, ovvero nel caso di ottemperanza tardiva, ovvero ancora nel caso in cui fornisca un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, egli sia soggetto alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
  Ai sensi dell'articolo 4, per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per cui era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario, con una rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.
  Le norme dispongono che in tal caso il ripristino del contratto di finanziamento comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione delle disposizioni del TUB relative: ai finanziamenti alle imprese garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (articolo 48-bis del TUB); all'inadempimento del consumatore (articolo 120-quinquiesdecies del TUB).
  Al riguardo rileva come si tratti di due disposizioni rispettivamente introdotte dal decreto-legge n. 59 del 2016 e dal decreto legislativo n. 72 del 2016 (provvedimento, quest'ultimo, emanato in attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali) con finalità di accelerazione del soddisfacimento delle pretese creditorie delle banche e degli intermediari finanziari.
  Ricorda che il richiamato articolo 48-bis dispone che, in caso di inadempimento del debito, il creditore può attivare una specifica procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento – a specifiche condizioni – chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca.
  Rammenta inoltre che l'articolo 120-quinquiesdecies disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive. Ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma Pag. 482 del Testo unico bancario), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. Fermo inoltre il divieto di patto commissorio, di cui all'articolo 2744 del codice civile, le parti di un contratto di credito possono convenire, con clausola espressa sottoscritta al momento della conclusione del contratto medesimo, che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comportano l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore. L'estinzione del debito avviene anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito, ovvero l'ammontare dei proventi della vendita, è inferiore al debito residuo. Se il valore, ovvero l'ammontare dei proventi della vendita, è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza.
  In ogni caso, il finanziatore si deve adoperare con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. Tale patto non può essere concluso in caso di surrogazione nel contratto di credito. A tutela del consumatore, il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola di trasferimento; se il contratto di credito contiene un accordo in tal senso, il consumatore è assistito a titolo gratuito da un consulente, al fine di valutarne la convenienza. Inoltre costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del Testo Unico Bancario. Il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente, scelto dalle parti di comune accordo. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il perito è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
  Le disposizioni in esame prevedono in ogni caso l'applicazione delle norme sull'imposta sostitutiva (di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) applicabile, previa opzione in tal senso, ai finanziamenti a medio e lungo termine, nella misura dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento.
  Ricorda che l'esercizio dell'opzione comporta l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
  Ai sensi dell'articolo 5, qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderiscano alla proposta del debitore di formalizzare la transazione, le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata venga ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
  L'articolo 6 contiene una misura premiale: in caso di maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario, derivanti dal perfezionamento degli accordi transattivi, esse non solo sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, ma si applica una maggiorazione a tale deduzione, compresa tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio al 31 dicembre 2016 del credito oggetto di transazione e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.
  L'articolo 7 dispone che i crediti per i quali sia stata proposta una transazione non possano essere ceduti a terzi per i tre anni successivi alla transazione, a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto di bilancio al 31 dicembre 2016.
  L'articolo 8 disciplina l'inadempimento del debitore. Se, in presenza di un accordo transattivo formalizzato, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, Pag. 49la banca o l'intermediario finanziario ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore e non si applica il divieto di cessione di cui al commentato articolo 7.
  L'articolo 9 introduce alcuni obblighi a carico degli intermediari che intendano cedere a terzi i debiti in sofferenza. Viene disposto, in particolare che, ove una banca o un intermediario finanziario intendano cedere a terzi in tutto o in parte un credito classificato a sofferenza, essi debbano informarne per iscritto in tempo utile il debitore (come attualmente previsto dalla legge), comunicandogli inoltre il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha dunque diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli, entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore.
  L'articolo 10 disciplina gli effetti del pagamento del debitore. In particolare, il pagamento del debito ai sensi delle norme in esame comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il deputato Marotta ha chiesto l'abbinamento della sua proposta C. 4424, recante disposizioni per favorire la definizione transattiva di debiti insoluti verso banche e intermediari finanziari. Dal momento che tale proposta di legge attiene a una materia analoga a quella affrontata dalla proposta di legge C. 4352, propone di abbinarla all'esame di quest'ultima.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.40.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione 5-11816 Villarosa, al fine di acquisire più compiuti elementi per predisporre la relativa risposta.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) prende atto della richiesta del Sottosegretario, segnalando che la sua interrogazione sarà trasformata in interrogazione a risposta in Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, alla luce della richiesta del Sottosegretario, e concorde il presentatore, l'interrogazione 5-11816 Villarosa, che, come preannunciato, verrà trasformata dal presentatore medesimo in un'interrogazione a risposta in Commissione, sarà posta all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana.

5-11814 Paglia: Dati circa l'attività di recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale omette completamente di indicare i dati relativi ai soggetti che stanno beneficiando di incarichi e consulenze affidate da parte di chi gestisce la bad bank incaricata della gestione dell'attività di recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione, Pag. 50dati i quali sono, invece, di interesse pubblico.
  Nel sottolineare come, al contempo, emerga con chiarezza dalla risposta del Governo che l'operatività della società REV – Gestione Crediti SpA nell'attività di recupero dei crediti è nulla, se è vero che ad oggi sono stati recuperati 100 milioni di euro, ritiene vi sia un problema di trasparenza e un problema di efficacia dello strumento utilizzato, dei quali il Governo ha la responsabilità.

5-11815 Sottanelli: Chiarimenti circa l'applicabilità della definizione agevolata dei ruoli ai crediti vantati dalle casse previdenziali private nei confronti di propri iscritti.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che ciò aiuti alla soluzione della problematica sollevata dalla sua interrogazione e contribuisca ad assicurare in futuro maggiore chiarezza su tale tema.

5-11817 Pelillo: Iniziative per rimborsare della maggiore imposta di registro versata i contribuenti che hanno sottoscritto nel periodo tra il 1o gennaio e l'11 settembre 2014 atti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente a immobili costruiti su aree comprese in piani di edilizia economica e popolare (PEEP).

  Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Michele PELILLO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-11818 Sandra Savino: Iniziative in merito ai rilievi della Corte dei Conti sulla nomina di Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) lamenta come la richiesta di chiarimenti avanzata attraverso l'interrogazione sia rimasta sostanzialmente inevasa, rilevando come l'esposizione della normativa in materia, cui si è limitato il rappresentante del Governo, non possa certo essere considerata come una risposta compiuta. Sottolinea inoltre come l'Esecutivo non abbia indicato le motivazioni giuridiche che possano in qualche modo giustificare l'ipotesi della mancata applicazione della stessa normativa al caso di specie, senza nemmeno fornire copia della documentazione che si afferma essere stata inviata alla Magistratura contabile in tal senso.
  Ritiene quindi impossibile dichiararsi soddisfatto della risposta stessa.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.
  Avverte quindi che, essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, la seduta della Commissioni riunite VI e X, per l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 4302 e abbinate, recante revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, prevista alle ore 14, non avrà luogo.

  La seduta termina alle 13.55.

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