CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 luglio 2017
853.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.
Testo unificato C. 104 Binetti e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 104 ed abb. all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali, è stato adottato come testo base nella seduta dell'8 giugno scorso ed è stato oggetto di modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame. Esso prevede e disciplina misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Fornirà una sintetica illustrazione del contenuto del testo quale risultante dagli emendamenti approvati che si compone di 9 articoli.
  L'articolo 1 enuncia la finalità della legge che, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza agli articoli 21 (Non discriminazione) e 25 (Diritti degli anziani) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro Pag. 9partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale secondo alcuni principi, tra i quali: la promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato, e la valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali ed umane delle stesse; il contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena inclusione sociale; la promozione ed il sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane. Ai fini della legge si considerano persone anziane i titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile.
  L'articolo 2 enuncia la definizione di invecchiamento attivo, ritenendosi tale il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire ed aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti alla propria persona e al contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.
  L'articolo 3 attribuisce ai comuni, singoli o associati, il compito di predisporre progetti diretti al coinvolgimento delle persone anziane per la realizzazione delle finalità della legge, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
  L'articolo 4 elenca le attività considerate di utilità sociale, tra le quali si ricordano: la sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, l'auto-aiuto tra le stesse e la promozione della solidarietà tra le generazioni; la vigilanza e la protezione dei minori e dei soggetti più fragili, l'accompagnamento e il sostegno nei confronti delle persone che si trovino in stato di necessità o affette da malattie; la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale; l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.
  L'articolo 5 prevede l'obbligo per i comuni di assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi alle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  L'articolo 6 dispone che lo Stato promuova, in collaborazione con le Regioni e le province autonome e gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi ed alla formazione inter e intragenerazionale, lungo tutto l'arco della vita, anche mediante progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione nonché il sostegno alle attività delle università della terza età comunque denominate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e gli enti territoriali per realizzare progetti diretti a mettere a disposizione delle nuove generazioni i saperi e le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.
  L'articolo 7 prevede alcune azioni positive in tema di prevenzione e benessere. Al Ministero della salute viene attribuito il compito di promuovere azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. Sono poi favoriti per il benessere della persona anziana e per Pag. 10contrastare la solitudine, gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché quelli che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.
  L'articolo 8 dispone che per gli anni 2017, 2018 e 2019 sia prevista una sperimentazione diretta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Per il finanziamento dei citati progetti è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Viene poi previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti ed i criteri per la ripartizione del Fondo.
  L'articolo 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria, tranne che per le disposizioni relative all'istituzione del Fondo per le quali è prevista specifica copertura.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è finalizzato a promuovere politiche volte all'invecchiamento attivo al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. Esso risulta dunque riconducibile nel suo complesso alla materia politiche sociali, ascritta alla competenza residuale regionale. Con riferimento a singoli profili, possono essere altresì richiamate le materie di competenza concorrente istruzione e tutela della salute, nonché, con riferimento alle attività di utilità sociale definite dall'articolo 4, le materie di competenza concorrente valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, ordinamento sportivo e la materia di competenza residuale regionale turismo. Si ricorda in proposito che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio della cosiddetta attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa (sentenze n. 131 del 2016, n. 7 del 2016, n. 261 del 2015, n. 278 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
Nuovo testo C. 3960, approvata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame – approvata dal Senato il 30 giugno 2016, con varie modifiche rispetto al testo iniziale Pag. 11e ulteriormente modificata durante l'esame in sede referente dalla VII Commissione della Camera – dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica. In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati, a regime, è fissato in tre. Il testo in esame si compone di 6 articoli.
  L'articolo 1, non modificato durante l'esame in Commissione, sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 15 del 2004. Viene confermata la previsione vigente in base alla quale gli organi del CONI restano in carica 4 anni e i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Aumenta, invece, a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO), per i quali continua a non essere previsto alcun limite. Inoltre si dispone che le stesse previsioni si applicano anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. In materia interviene anche l'articolo 4, comma 1, che abroga il comma 6 del dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 15 del 2004, relativo al termine di inizio per il computo dei mandati.
  L'articolo 2, modificato durante l'esame in Commissione, sostituisce il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999. Conseguentemente, l'articolo 4, comma 2, non modificato durante l'esame in Commissione, abroga i commi 3 e 4 del medesimo articolo 16. Viene anzitutto confermata la disposizione vigente che stabilisce che gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, ma si dispone che ciò avviene anche promuovendo le pari opportunità fra uomini e donne. È confermato inoltre, che gli stessi organi restano in carica 4 anni. Si dispone anche – innovando rispetto all'assetto vigente – che il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti. Inoltre, nell'ambito della novella indicata, l'articolo 2 dispone che, qualora gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedano la rappresentanza per delega, il CONI stabilisce i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, al fine, in particolare, di una riduzione del numero massimo di deleghe a favore del medesimo soggetto, comunque non superiore a 5. Ove le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti ai principi generali indicati dal CONI, il CONI stesso, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro 60 giorni dalla nomina. Tutta la disciplina indicata si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.
  L'articolo 3, sostituito durante l'esame in Commissione, riguarda il Comitato italiano paralimpico (CIP). L'articolo novella il comma 2 e sopprime il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017. In particolare aumenta a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale, e sopprime la previsione relativa al termine di inizio per il computo dei mandati. Inoltre, stabilisce che la stessa disciplina si applica anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.
  L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame in Commissione (ma sostanzialmente corrispondente ai commi 3 e 4 dell'articolo Pag. 123-bis della legge n. 189 del 2003, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del testo trasmesso dal Senato), riguarda le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica. L'articolo sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 43 del 2017. In particolare, anzitutto conferma (in analogia con quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, modificato, come già detto, dall'articolo 2 del testo in esame), che gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, disponendo che ciò avviene anche promuovendo le pari opportunità fra uomini e donne. Conferma, altresì, che il Presidente e i membri degli stessi organi restano in carica 4 anni. Dispone anche – innovando rispetto all'assetto vigente – che il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti. Detta, inoltre, una disciplina sul voto per delega nelle assemblee analoga a quella già illustrata con riferimento all'articolo 2, e dispone, sempre in analogia con l'articolo 2, che la disciplina prevista si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.
  L'articolo 4, come già illustrato, dispone delle abrogazioni conseguenti alle modifiche apportate dal testo.
  L'articolo 5 riguarda disposizioni transitorie e finali. I commi 1 e 3, non modificati durante l'esame in Commissione, dispongono che, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea. Entro quindici giorni dalla scadenza di tale termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri dichiara decaduti, con proprio decreto, i componenti degli organi del CONI che non hanno i requisiti per la permanenza in carica. Il comma 2, non modificato durante l'esame in Commissione, dispone che, entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle nuove previsioni, mentre il comma 4, modificato durante l'esame in Commissione, stabilisce che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali degli stessi organismi che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del testo in esame, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti durante l'esame in Commissione (ma sostanzialmente corrispondenti, con alcune modifiche, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del testo trasmesso dal Senato) dispongono, anzitutto, che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CIP adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea. Dispongono, inoltre, che, entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle nuove previsioni. Infine, dispone che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già svolto il limite di mandati di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dall'articolo 3-bis del testo in esame, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente Pag. 13al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. Il comma 5, non modificato durante l'esame in Commissione, dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, rimette alla competenza esclusiva statale. Rileva anche la materia «ordinamento sportivo» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha inserito fra le materie di legislazione concorrente.
  Formula quindi una proposta di parere con tre condizioni e due osservazioni (vedi allegato 2).

  Marilena FABBRI (PD) rileva che, ai sensi del provvedimento in esame, la disciplina delle procedure per l'elezione degli organi direttivi deve essere prevista dagli statuti degli enti sportivi «anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini». A suo avviso, l'attuale formulazione della norma che prevede la congiunzione «anche», potrebbe lasciare alla discrezione degli enti la promozione delle pari opportunità circostanza, questa, che suggerirebbe da parte della Commissione di merito un'attenta valutazione di tale disposizione alla luce dell'articolo 51 della Costituzione. Propone, quindi, al relatore di formulare nel suo parere un'ulteriore osservazione con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere la parola «anche».

  Giancarlo GIORGETTI (LNA) desidera far rilevare, avendo seguito i lavori nella Commissione di merito, che il testo iniziale del provvedimento presentava principalmente due criticità. La prima riguardava appunto la questione del rispetto della parità di genere che, a suo avviso, è stata almeno parzialmente superata dalla formulazione approvata in sede referente. La seconda questione invece non è stata risolta e riguarda il rispetto della competenza delle Regioni. Ricorda, infatti, che l’»ordinamento sportivo» a legislazione vigente è materia di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione. Tale è rimasto in seguito alla mancata approvazione della riforma costituzionale conseguente all'esito del referendum del 4 dicembre 2016, approvazione che, a suo avviso, era invece presupposta dal testo originario del provvedimento. Se infatti l'articolo 1 che riguarda il CONI può essere considerato di competenza dello Stato, così non è per le disposizioni concernenti gli altri enti interessati, dove dovrebbero essere coinvolte le Regioni. Senza nessun intento di allungare i tempi dell'esame del provvedimento, chiede al relatore se è possibile inserire nel parere un'osservazione che chieda di valutare l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, ritiene di poter accettare la proposta della deputata Fabbri. Riguardo a quanto evidenziato dal deputato Giancarlo Giorgetti, ricorda che la materia oggetto del provvedimento è già regolata da una legge ordinaria dello Stato.
  Formula, quindi, una nuova proposta di parere con tre condizioni e tre osservazioni (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la nuova proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 13 luglio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.55 alle 14.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica.
C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
C. 3211 Gnecchi.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.
C. 4083 Gigli.

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