CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 luglio 2017
850.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.25.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa.
  In merito agli articoli da 1 a 6, 8 e 9, che recano disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa, rileva che le disposizioni in esame disciplinano l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa, prevedendo la cessione delle aziende bancarie o di rami di esse ad un acquirente nonché misure di sostegno pubblico a sostegno della cessione a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 237 del 2016. Osserva che fa eccezione l'onere eventuale connesso all'esito della due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, coperto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2018.
  In proposito, per quanto attiene all'utilizzo del Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, evidenzia preliminarmente l'opportunità di acquisire un quadro degli utilizzi – sulla base delle operazioni di garanzia e di ricapitalizzazione precauzionale già effettuate, programmate Pag. 23o previste – a valere sulle risorse del Fondo, ciò al fine di verificare la capienza delle residue disponibilità per far fronte alle nuove destinazioni previste dal decreto-legge in esame.
  Con riferimento ai singoli interventi previsti dal decreto-legge, osserva quanto segue.
  Riguardo alle erogazioni in favore del cessionario e in particolare al supporto al cessionario a fronte del fabbisogno di capitale, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze eroga al cessionario un supporto finanziario, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3,5 miliardi di euro. Rileva che dal testo del provvedimento e dalla relazione tecnica non si evincono con certezza la qualificazione giuridica e lo specifico trattamento contabile dell'operazione. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a verificare il prevedibile impatto sui saldi delle disposizioni in relazione alle specifiche caratteristiche e, quindi, all'effettiva configurazione dell'operazione da esse prevista.
  Ricorda in proposito che soltanto le «operazioni finanziarie» in base al SEC 2010 risultano neutrali ai fini del saldo di indebitamento netto e, quindi, compatibili con gli effetti ascritti al Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, le cui disponibilità – come già evidenziato – risultano scontate ai fini dei tendenziali con esclusivo riguardo al saldo netto da finanziare e al saldo di fabbisogno. Osserva che qualora invece le caratteristiche dell'operazione dovessero risultare tali da non configurare la stessa come un'operazione finanziaria, si determinerebbe un impatto sul saldo di indebitamento netto, sia pur limitatamente all'esercizio 2017 e quindi, presumibilmente, senza una proiezione di carattere strutturale.
  Riguardo al sostegno alla ristrutturazione, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), il Ministero dell'economia e delle finanze eroga al cessionario risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di euro 1.285 milioni. Sul punto, prende preliminarmente atto che l'onere è configurato come limite massimo di spesa. Per tale contributo, gravante anch'esso sul citato Fondo istituito ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016, rinvia alle medesime osservazioni formulate circa la necessità di acquisire chiarimenti in merito all'eventuale impatto sul saldo di competenza economica.
  Con riferimento alle spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori, sono di fatto a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, che rimborsa al cessionario quanto anticipato e, contestualmente, acquisisce un credito prededucibile nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di recupero e alla prevedibile relativa tempistica. Ciò al fine di escludere possibili effetti sui saldi sia con riguardo al fabbisogno, in caso di realizzazione del credito in esercizio diverso da quello nel quale è effettuata la spesa, sia con riguardo all'indebitamento netto, in relazione alla configurabilità o meno delle spese in questione come operazioni di carattere finanziario.
  Con riferimento alle prestazioni di garanzie pubbliche, e in particolare alla garanzia statale sullo sbilancio di cessione ed eventuale incremento, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze concede la garanzia dello Stato sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione, degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario a copertura dello sbilancio di cessione, per un importo massimo di 5,351 miliardi di euro, elevabile di un ulteriore miliardo in esito alla prevista procedura di due diligence. Sul punto, prende atto della quantificazione dello sbilancio di cessione fornita dalla relazione tecnica e del fatto che l'impegno dello Stato è configurato quale Pag. 24limite massimo, salva la possibilità di un incremento in esito alla due diligence.
  Evidenzia che la relazione tecnica stima, per le diverse tipologie di garanzia, un impatto sulle risorse del Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016 in base al corrispondente fair value stimato e non con riferimento all'ammontare effettivo delle poste finanziarie oggetto delle garanzie. Con esclusivo riferimento alla garanzia per lo sbilancio di cessione, l'importo di 5,351 miliardi di euro viene considerato per intero. Tale valutazione sembrerebbe incorporare un'ipotesi di probabilità di escussione per l'intero importo. Ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti al fine di valutare – ove confermata la predetta ipotesi – gli eventuali possibili effetti anche in termini di indebitamento netto. Tali chiarimenti appaiono altresì necessari per verificare la coerenza della predetta iscrizione contabile rispetto all'effetto attribuito all'eventuale incremento di 1 miliardo a seguito della due diligence che, ai fini della copertura, viene invece calcolato per circa un terzo, in misura pari a 300 milioni di euro, e coperto separatamente, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.
  In merito alla garanzia statale sul riacquisto di crediti retrocessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze concede la garanzia dello Stato altresì sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione, degli obblighi di riacquisto, ove previsti dal contratto di cessione, dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione, per un importo massimo di 4 miliardi di euro. Secondo la relazione tecnica, il valore di tale garanzia, in base al relativo fair value, ammonta a 0,3 miliardi di euro e grava anch'esso sul Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016. Sul punto prende preliminarmente atto del carattere eventuale della retrocessione di ulteriori crediti nonché degli elementi forniti dalla relazione tecnica a illustrazione della stima. Tuttavia, tenuto conto della differenza tra l'importo massimo nominale ed il fair value stimato, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi a conferma della prudenzialità di tale stima e della capienza del Fondo anche in caso di escussione per importi eventualmente più elevati.
  Riguardo alla garanzia statale su impegni del soggetto in liquidazione, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), il Ministero dell'economia e delle finanze concede la garanzia dello Stato anche sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, «per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni». Secondo la relazione tecnica, «l'ammontare delle garanzie statali a copertura degli obblighi di indennizzo» previsti dalla norma in questione è stimato dalla Banca d'Italia nel complesso in 124 milioni di euro. Anche in merito a tale garanzia considera opportuno acquisire una conferma della prudenzialità della stima.
  Riguardo a ulteriori interventi, in particolare riguardo alla rinuncia alle garanzie dello Stato su passività di nuova emissione o ricalcolo dei corrispettivi, rileva che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, per i titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016, trasferiti dalle due banche in liquidazione al cessionario, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito, oppure il cessionario può rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati. Poiché il corrispettivo dovuto dalle banche allo Stato per le garanzie è direttamente proporzionale al livello di rischio della banca garantita, misurato tramite i credit default swap (CDS), sia il ricalcolo del corrispettivo sia la sua cessazione in caso di rinuncia alla garanzia sono potenzialmente idonei a Pag. 25determinare minori entrate. Tuttavia, poiché il decreto-legge n. 237 del 2016 non aveva, prudenzialmente, ascritto effetti positivi ai corrispettivi in parola, la previsione in esame non comporta una riduzione di entrate scontate a legislazione vigente. Sul punto, ritiene comunque opportuna una conferma.
  Riguardo all'anticipazione delle spese per la selezione del cessionario, rileva che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le spese per la procedura selettiva sono a carico delle banche in liquidazione, ma possono essere anticipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il cui credito diviene prededucibile, a valere sul Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, e sono restituite dal soggetto in liquidazione. Preso atto preliminarmente che il credito è comunque prededucibile, ai fini di una verifica di eventuali impatti sui saldi, ritiene che andrebbe chiarito se la restituzione sia attesa nell'esercizio in corso o sia, indipendentemente da tale tempistica, da considerare come operazione finanziaria ai fini del SEC 2010, in quanto tale non rilevante ai fini dell'indebitamento netto.
  In merito alla cessione di crediti deteriorati a SGA Spa, l'articolo 5 disciplina la cessione alla società SGA, da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il compenso dell'operazione è rappresentato da un credito della liquidazione verso la SGA pari al valore contabile di iscrizione, che viene periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo. Evidenzia che SGA, inserita nell'Albo degli intermediari finanziari, è esterna al perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei, ma risulta interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tanto premesso, tenuto conto che, a fronte della cessione dei crediti deteriorati a SGA, quest'ultima assume una posizione debitoria nei confronti della gestione liquidatoria, ritiene comunque utile una valutazione del Governo al fine di escludere effetti finanziari, sia pur di carattere eventuale ed indiretto.
  Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni fiscali, segnala, in riferimento al comma 1, che il trasferimento del credito d'imposta in favore del cessionario – che presenta una situazione economico-finanziaria più favorevole rispetto a quella del cedente – potrebbe comportare una fruibilità accelerata rispetto a quella ipotizzabile con riferimento al cedente. In proposito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti al fine di escludere eventuali effetti finanziari con riferimento al profilo di cassa.
  Ritiene altresì opportuno acquisire chiarimenti in merito al comma 4, con riguardo agli effetti fiscali relativi alla erogazione di risorse da parte dello Stato a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Tali importi infatti, da un lato, non concorrono alla formazione della base imponibile, nella fase in cui vengono ricevuti dal cessionario e, dall'altro, nella fase dell'utilizzo consentono il sostenimento di spese riconosciute fiscalmente deducibili ai fini IRES ed IRAP. Pertanto, tenuto conto che la relazione tecnica illustra esclusivamente la parte della norma concernente la non concorrenza alla formazione della base imponibile dei contributi erogati, ritiene opportuno chiarire gli effetti attribuibili al profilo della deducibilità delle spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in riferimento alle questioni poste dal relatore, precisa che il Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016 presenta adeguata capienza, anche tenuto conto delle operazioni di ricapitalizzazione a favore del Monte dei Paschi di Siena, fermo restando che le quote relative al rafforzamento patrimoniale e quelle relative alla concessione di garanzie possono essere rimodulate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione delle effettive esigenze. Chiarisce inoltre che, in via generale, le operazioni di rafforzamento patrimoniale tramite apporti di capitale determinano effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e sul fabbisogno di cassa, mentre la concessione Pag. 26di garanzie, che nel caso in esame si configurano come one-off, determina effetti sul saldo netto da finanziare in misura equivalente alle risorse stanziate a presidio della garanzia, fermo restando che sugli altri saldi gli effetti si determinano invece nel momento della eventuale escussione. Segnala quindi che il ruolo che lo Stato assume nell'operazione di supporto al cessionario a fronte del fabbisogno di capitale e sostegno alla ristrutturazione si configura sostanzialmente come quello di un soggetto terzo che si inserisce nei rapporti tra liquidazione e cessionario. In tal senso, lo Stato anticipa al cessionario, per conto della liquidazione, un importo che la liquidazione stessa non sarebbe in grado di erogare immediatamente. Osserva che l'erogazione finanziaria dallo Stato al cessionario risponde pertanto alla finalità operativa di eliminare il passaggio di tali risorse attraverso la liquidazione che, a sua volta, avrebbe dovuto provvedere successivamente a trasferire le somme ricevute al cessionario. Evidenzia che, nella sostanza, il soggetto tenuto alla restituzione del prestito sarebbe, pertanto, la liquidazione che, correttamente, il decreto individua come il soggetto debitore dello Stato. In coerenza con i principi previsti dal SEC2010 di prevalenza della sostanza sulla forma, la valutazione degli effetti in termini di indebitamento netto – che si valutano pari a zero – è stata effettuata, quindi, sulla base degli elementi sostanziali dell'operazione sopra riportati, che si configura come una mera anticipazione finanziaria, considerata la capienza degli attivi della liquidazione.
  Rileva inoltre che le spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del possibile realizzo dei crediti non ceduti e della prededucibilità del credito derivante dai rimborsi al cessionario, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Osserva altresì che la garanzia statale sullo sbilancio di cessione, per un importo di 5,351 miliardi, non comporta effetti in termini di indebitamento netto, considerato che il cessionario potrà rientrare per intero del proprio credito alla luce delle stime di realizzo contenute nella relazione tecnica e che tale credito sarà soddisfatto prioritariamente rispetto ad ogni altro credito non prededucibile. Chiarisce che non è posto invece a carico del presumibile realizzo l'ulteriore incremento di 1 miliardo dello sbilancio di cessione a seguito della due diligence, che pertanto viene espressamente compensato anche in termini di indebitamento netto.
  Per quanto riguarda la garanzia statale sul riacquisto di crediti retrocessi, conferma la prudenzialità della relativa stima. Fa inoltre presente che la rinuncia alle garanzie dello Stato su passività di nuova emissione o il ricalcolo dei corrispettivi sulle predette garanzie non comporta una riduzione di entrate scontate a legislazione vigente, giacché il decreto-legge n. 237 del 2016 non aveva prudenzialmente ascritto effetti positivi a tali corrispettivi.
  Evidenzia che l'anticipazione delle spese per la selezione del cessionario rappresenta una operazione che riveste natura finanziaria proprio in considerazione della prededucibilità del relativo credito. Osserva inoltre che, poiché SGA è collocata al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, il debito nei confronti della liquidazione che sorge a seguito della cessione dei crediti non presenta le caratteristiche per essere computato nel debito pubblico.
  Chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, risulta coerente con quanto solitamente previsto nei casi di cessione di attività, giacché gli asset del cedente entrano a far parte del patrimonio del cessionario e pertanto non possono che essere nella piena disponibilità dello stesso. Per quanto riguarda invece le imposte differite attive (DTA) delle banche acquisite, pienamente usufruibili da Intesa Sanpaolo, evidenzia che, a livello di saldi di finanza pubblica, le DTA convertite rilevano al momento della conversione indipendentemente dalla fruizione.
  Segnala infine che all'articolo 7, comma 4, le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono da considerarsi alla stregua Pag. 27di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese e, pertanto, incidendo sulla redditività delle stesse, determinano solamente eventuali effetti finanziari indiretti.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4565 Governo, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017, recante Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016 presenta adeguata capienza, anche tenuto conto delle operazioni di ricapitalizzazione a favore del Monte dei Paschi di Siena, fermo restando che le quote relative al rafforzamento patrimoniale e quelle relative alla concessione di garanzie possono essere rimodulate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione delle effettive esigenze;
    in via generale, le operazioni di rafforzamento patrimoniale tramite apporti di capitale determinano effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e sul fabbisogno di cassa, mentre la concessione di garanzie, che nel caso in esame si configurano come one-off, determina effetti sul saldo netto da finanziare in misura equivalente alle risorse stanziate a presidio della garanzia, fermo restando che sugli altri saldi gli effetti si determinano invece nel momento della eventuale escussione;
    il ruolo che lo Stato assume nell'operazione di supporto al cessionario a fronte del fabbisogno di capitale e sostegno alla ristrutturazione si configura sostanzialmente come quello di un soggetto terzo che si inserisce nei rapporti tra liquidazione e cessionario;
    in tal senso, lo Stato anticipa al cessionario, per conto della liquidazione, un importo che la liquidazione stessa non sarebbe in grado di erogare immediatamente;
    pertanto, l'erogazione finanziaria dallo Stato al cessionario risponde alla finalità operativa di eliminare il passaggio di tali risorse attraverso la liquidazione che, a sua volta, avrebbe dovuto provvedere successivamente a trasferire le somme ricevute al cessionario;
    nella sostanza, il soggetto tenuto alla restituzione del prestito sarebbe, pertanto, la liquidazione che, correttamente, il decreto individua come il soggetto debitore dello Stato;
    in coerenza con i principi previsti dal SEC2010 di prevalenza della sostanza sulla forma, la valutazione degli effetti in termini di indebitamento netto (che si valutano pari a zero) è stata effettuata, quindi, sulla base degli elementi sostanziali dell'operazione sopra riportati, che si configura come una mera anticipazione finanziaria, considerata la capienza degli attivi della liquidazione;
    le spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del possibile realizzo dei crediti non ceduti e della prededucibilità del credito derivante dai rimborsi al cessionario, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica;
    la garanzia statale sullo sbilancio di cessione, per un importo di 5,351 miliardi, non comporta effetti in termini di indebitamento netto, considerato che il cessionario potrà rientrare per intero del proprio credito alla luce delle stime di realizzo contenute nella relazione tecnica e che tale credito sarà soddisfatto prioritariamente rispetto ad ogni altro credito non prededucibile;
    non è posto invece a carico del presumibile realizzo l'ulteriore incremento di 1 miliardo dello sbilancio di cessione a Pag. 28seguito della due diligence, che pertanto viene espressamente compensato anche in termini di indebitamento netto;
    per quanto riguarda la garanzia statale sul riacquisto di crediti retrocessi, si conferma la prudenzialità della relativa stima;
    la rinuncia alle garanzie dello Stato su passività di nuova emissione o il ricalcolo dei corrispettivi sulle predette garanzie non comporta una riduzione di entrate scontate a legislazione vigente, giacché il decreto-legge n. 237 del 2016 non aveva prudenzialmente ascritto effetti positivi a tali corrispettivi;
    l'anticipazione delle spese per la selezione del cessionario rappresenta una operazione che riveste natura finanziaria proprio in considerazione della prededucibilità del relativo credito;
    poiché SGA è collocata al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, il debito nei confronti della liquidazione che sorge a seguito della cessione dei crediti non presenta le caratteristiche per essere computato nel debito pubblico;
    la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, risulta coerente con quanto solitamente previsto nei casi di cessione di attività, giacché gli asset del cedente entrano a far parte del patrimonio del cessionario e pertanto non possono che essere nella piena disponibilità dello stesso;
    per quanto riguarda le imposte differite attive delle banche acquisite, pienamente usufruibili da Intesa Sanpaolo, si evidenzia che, a livello di saldi di finanza pubblica, le DTA convertite rilevano al momento della conversione indipendentemente dalla fruizione;
    all'articolo 7, comma 4, le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese e, pertanto, incidendo sulla redditività delle stesse, determinano solamente eventuali effetti finanziari indiretti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.