CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 283

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

  Michele BORDO, presidente, ricorda innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per il prossimo lunedì 10 luglio.
  La Commissione procederà quindi oggi alla votazione delle proposte emendative e – ove concluso l'esame degli emendamenti – alla votazione del mandato al relatore.
  Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, segnala che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 1.01 Baruffi, 11.03, 11.04 e 11.05 Sanna, e l'emendamento 11.6 Gianluca Pini e che i deputati Cimbro e Piras hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo 13.01 Quartapelle. Pag. 284
  Sono stati quindi presentati alcuni nuovi emendamenti del Governo e della Relatrice, che ha anticipato via mail a tutti i componenti della Commissione e che ha provveduto a trasmettere alle Commissioni competenti per il prescritto parere.
  Tali proposte emendative sono incluse nel primo fascicolo posto in distribuzione, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
  Segnala, tra tali proposte emendative, l'articolo aggiuntivo del Governo 9.01, che deve ritenersi inammissibile in quanto introduce una disposizione avente carattere ordinamentale, volta a modificare la disciplina vigente in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
  In particolare, la disposizione proposta è destinata a semplificare la procedura per l'aggiornamento delle indennità riguardanti i bovini, bufalini e ovicaprini macellati o abbattuti nel corso dei piani di eradicazione e controllo per la tubercolosi, le brucellosi e la leucosi bovina enzootica, eliminando l'obbligo di intervenire con una decretazione annuale e prevedendo l'adozione di un unico decreto.
  La modifica proposta non pare riconducibile all'esigenza di rimuovere disposizioni nazionali in contrasto con la disciplina europea né è oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea.
  Avverte quindi che sul provvedimento si sono espresse tutte le Commissioni di merito, come anche sugli emendamenti presentati in XIV Commissione e loro trasmessi, fatta eccezione per la Commissione Giustizia – che deve esprimersi sull'articolo aggiuntivo del Governo 9.03 – e per la Commissione Trasporti, che deve esprimersi sugli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano.
  Le Commissioni Giustizia e Trasporti sono in questo stesso momento convocate e trasmetteranno a breve i loro pareri.
  Rammenta infine che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono unicamente quelli approvati dalle Commissioni o sui quali le Commissioni hanno espresso un parere favorevole. Tali proposte emendative sono contenute nel secondo fascicolo posto in distribuzione, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).
  Invita quindi la relatrice ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, accantonando – in attesa del parere della Commissione Trasporti – gli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 della XII Commissione, 2.10 Tancredi e 2.3 Cova.
  Esprime invece parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 della XII Commissione, per esigenze di coordinamento generale del testo. La proposta emendativa riproduce infatti testualmente il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento europeo (CE) n. 178 del 2002, con la sola aggiunta – peraltro priva di portata normativa – dell'avverbio «sempre». Ricorda che agli Stati membri è preclusa la possibilità di replicare le norme di un regolamento europeo direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2 della XII Commissione, 2.10 Tancredi e 2.3 Cova. Respinge quindi l'articolo aggiuntivo 2.01 della XII Commissione.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Pini e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.9, presentato in accoglimento di una condizione formulata dalla Commissione Bilancio volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

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  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.9 della relatrice. Chiede invece che siano accantonati gli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Pini, ai fini di una ulteriore valutazione.

  Michele BORDO, presidente, propone l'accantonamento degli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Pini.

  La Commissione concorda.
  La Commissione approva quindi l'emendamento 4.9 della relatrice.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 5, a sua firma, ne raccomanda l'approvazione, posto che l'emendamento 5.1 è stato presentato in accoglimento di una condizione formulata dalla Commissione Bilancio volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 della relatrice.

  La Commissione approva quindi l'emendamento 5.1 della relatrice.

  Michele BORDO, presidente, invita la relatrice ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, accantonando – in attesa del parere della Commissione Giustizia – l'articolo aggiuntivo 9.03 del Governo.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2 della XIII Commissione e sull'articolo aggiuntivo 9.02 del Governo.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 9.1 della XIII Commissione, sul quale si rimette alla valutazione della Commissione.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.1 e 9.2 della XIII Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 9.02 del Governo.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.6 Gianluca Pini e 10.8 (Nuova formulazione) Matarrelli, come riformulato dalla Commissione Ambiente.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Toni MATARRELLI (MDP) accetta la nuova formulazione del suo emendamento 10.8.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.6 Gianluca Pini e 10.8 (Nuova formulazione) Matarrelli.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.2 della VIII Commissione e 11.1 della XIII Commissione, nonché sull'articolo aggiuntivo 11.02 della VIII Commissione.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 11.1 della XIII Commissione, sul quale si rimette alla valutazione della Commissione.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.2 della VIII Commissione e 11.1 della XIII Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 11.02 della VIII Commissione.

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  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli emendamenti 12.6 Gianluca Pini, sugli identici emendamenti 12.1 Battelli e 12.5 Turco, e sugli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 Battelli.
  Raccomanda invece l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 12.04 (Nuova formulazione), come riformulato dalla Commissione Attività produttive.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.6 Gianluca Pini, gli identici emendamenti 12.1 Battelli e 12.5 Turco, e gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 Battelli.
  Approva quindi l'articolo aggiuntivo 12.04 (Nuova formulazione) della relatrice.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, intervenendo infine sulle proposte emendative riferite all'articolo 13, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.1, che ha presentato in accoglimento di una osservazione della Commissione Difesa. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 13.01 Quartapelle.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 13.1 della relatrice e l'articolo aggiuntivo 13.01 Quartapelle.

  Michele BORDO, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Commissione Trasporti sugli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano, precedentemente accantonati. Il parere è favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo e favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.02 Catalano, ove non precluso dall'approvazione del precedente articolo aggiuntivo 2.05 del Governo e a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole «delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero».

  Ivan CATALANO (CI) accetta la nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 2.02. Intende quindi evidenziare come l'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo coincida con quello da lui presentato in ordine all'intenzione di consentire un libero accesso alla rete Internet. Esprime apprezzamento per l'introduzione di tali misure nel disegno di legge europea, al fine di sanare una lacuna riguardante la disciplina sanzionatoria applicabile e di rispondere alle contestazioni avanzate in tal senso dalla Commissione europea.
  Non ritiene tuttavia soddisfacente la soluzione scelta dal Governo, che nell'indicare in misura fissa la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione del Regolamento 2015/2120/UE colpisce in eguale misura le imprese responsabili della violazione, indipendentemente dalla loro dimensione. Vengono in tal modo svantaggiate le impresse più piccole, sulle quali, ovviamente, la sanzione interviene in misura proporzionalmente maggiore rispetto al fatturato complessivo. Nel proprio articolo aggiuntivo 2.02 la sanzione viene invece determinata in proporzione al fatturato, in misura a suo avviso assai più equa.
  Invita pertanto il Governo, ove condivida tale valutazione, ad una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 2.05, nel senso di modificare la disposizione relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione del Regolamento 2015/2120/UE conformandola a quanto disposto dal suo articolo aggiuntivo 2.02.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rileva come entrambe le soluzioni prospettate Pag. 287dagli articoli aggiuntivi 2.05 del Governo e 2.02 Catalano appaiano conformi alla disciplina europea; la scelta tra le due modalità proposte è una decisione che riguarda unicamente il merito della questione, sul quale, in questa sede, il solo Governo è competente ad esprimersi.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PDL), nel condividere le argomentazioni del collega Catalano, invita il rappresentante del Governo a prendere posizione sul punto.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, osserva come la soluzione indicata dal Governo nell'articolo aggiuntivo 2.05 consenta, nello scarto assai ampio tra pena minima e massima, una notevole flessibilità nella comminazione delle sanzioni, configurandosi in tal modo una proporzionalità non rigida. Ritiene in ogni caso che la questione possa essere oggetto di ulteriore riflessione nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) rileva che, nel caso in cui la sanzione in misura fissa proposta dal Governo sia riferita a comportamenti puntuali, l'impresa più grande incorrerà verosimilmente, con il crescere degli utenti, in una corrispondente moltiplicazione delle sanzioni comminate, con effetti analoghi a quelli prospettati dalla proposta emendativa del deputato Catalano. Ove tuttavia così non fosse, dovrebbe ritenersi preferibile la soluzione di una sanzione determinata proporzionalmente con il fatturato. Si tratta di un tema meritevole, a suo avviso, di adeguato approfondimento.

  Ivan CATALANO (CI) osserva che non essendovi la possibilità di class action, è in concreto assai difficile che la sommatoria delle istanze avanzate all'Autorità garante dai singoli utenti che si ritengono danneggiati possa determinare sanzioni in misura tale da incidere significativamente sul fatturato di una grande impresa, anche con l'effetto di moltiplicazione ipotizzato dal collega Buttiglione.

  Chiara SCUVERA (PD) ritiene preferibile la soluzione prospettata dal Governo nel proprio articolo aggiuntivo 2.05. Si tratta a suo parere di una proposta più completa, che offre un quadro sanzionatorio maggiormente certo e chiaro, anche per i destinatari delle disposizioni.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, esprime quindi il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo.

  Michele BORDO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo deve ritenersi precluso l'articolo aggiuntivo 2.02 (Nuova formulazione) Catalano.
  Avverte quindi che la Commissione riprenderà ora l'esame degli emendamenti 4.1 Sereni e 4.8 Gianluca Pini, in precedenza accantonati.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, evidenzia come il Governo riterrebbe opportuno un ritiro dell'emendamento 4.1 Sereni. Sebbene vi sia infatti piena condivisione nel merito della proposta emendativa, le difficoltà connesse alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte ne rendono difficile la sostenibilità. Auspica, comunque, che le criticità rilevate potranno essere risolte nel corso dei successivi passaggi di esame del provvedimento. Conferma in ogni caso l'invito al ritiro dell'emendamento 4.1 Sereni, esprimendo altrimenti parere contrario.

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  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.1 Sereni, poiché la XIV Commissione è chiamata a valutare la congruità della proposta emendativa rispetto all'impianto del disegno di legge europea e non deve affrontare questioni che competono ad altri. Ribadisce l'opportunità che la Commissione Politiche dell'Unione europea non rinunci alla proprio funzione preparatoria.

  Michele BORDO, presidente, evidenzia come non competa certamente alla XIV Commissione valutare la congruità in termini di copertura delle proposte emendative. La preoccupazione espressa dal rappresentante del Governo trova tuttavia fondamento nel fatto che qualora la Commissione Bilancio – che dovrà esprimersi sugli emendamenti approvati nella seduta odierna – manifestasse dubbi circa l'adeguatezza delle norme di copertura dell'emendamento si potrebbe determinare l'espunzione dell'intero articolo 4 dal testo del disegno di legge.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, evidenzia come l'espunzione dell'articolo 4 del provvedimento non consentirebbe di sanare il contenzioso aperto con la Commissione europea, e come l'intenzione del Governo sia quella, in vista di tale obiettivo prioritario, di salvaguardare l'impianto del provvedimento.

  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) ritiene che vi siano rimedi alle pronunce della Commissione Bilancio che il Governo potrà adottare nel seguito dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Non ritiene in ogni caso opportuno che la Commissione modifichi le valutazioni di sua specifica competenza per il timore di una eventuale pronuncia di altra Commissione.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, precisato che il ritiro dell'emendamento può essere disposto solo dal deputato che ne ha la principale titolarità, rileva come l'emendamento 4.1 Sereni e l'emendamento 4.8 Gianluca Pini non siano in contrasto con la normativa dell'Unione europea abbiano ricevuto parere favorevole dalla Commissione Giustizia, competente nel merito. Esprime pertanto parere favorevole su entrambe le proposte emendative.

  La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1 Sereni.

  Michele BORDO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.1 Sereni deve ritenersi assorbito l'emendamento 4.8 Gianluca Pini.
  Avverte quindi che è pervenuto il parere della Commissione Giustizia sull'articolo aggiuntivo 9.03 del Governo, precedentemente accantonato. Il parere è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato nel senso di sostituire, al capoverso 10-bis, comma 1, le parole «da 5.000 a 30.000 euro» con le seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro».

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.03 del Governo, come riformulato dalla Commissione Giustizia.

  Andrea OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, esprime parere conforme a quello della relatrice, accogliendo la riformulazione della Commissione Giustizia.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.05 (Nuova formulazione) del Governo.

  Michele BORDO, presidente, avverte che gli emendamenti approvati saranno allegati al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea 2017, come modificato dalla XIV Commissione.Pag. 289
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Michele BORDO, presidente, si riserva infine di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
C. 4469 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4), richiamando in premessa l'opportunità che le disposizioni del Protocollo, in quanto si richiamano all'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013, che stabilisce, all'articolo 7, che il Tribunale di primo grado abbia una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera dovranno essere oggetto di verifica nel quadro del negoziato in corso per il recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
C. 4565 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rammenta che il provvedimento in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.
  Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale.
  Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone:
   una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro;
   la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

  Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.
  Sono introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono Pag. 290accompagnare. Si intende inoltre consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.
  Ricorda che il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto (failing or likely to fail).
  Secondo le regole UE, una banca in dissesto ordinariamente viene sottoposta a liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso in cui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico a sottoporre l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti (considerando 45 della direttiva 2014/59/UE, cd. BRRD, che reca la disciplina europea dei salvataggi bancari).
  Nella medesima data, il predetto Comitato di risoluzione unico (SRB – Single Resolution Board), cui era stato richiesto di valutare se vi fossero tutti i requisiti per una risoluzione secondo la disciplina europea per i salvataggi bancari (direttiva 2014/59/UE, cd. BRRD), è giunto alla conclusione che non è possibile dichiarare la risoluzione, in quanto non sussiste il requisito dell'interesse pubblico.
  In tali circostanze le regole europee prevedono l'applicazione delle procedure di insolvenza di ciascuno Stato, sotto l'egida della competente autorità nazionale di vigilanza a specifiche condizioni.
  Il 24 giugno 2017 l'Italia ha quindi notificato alla Commissione Europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di BPVi e Veneto Banca.
  Il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel provvedimento in esame. La Commissione europea ha infatti ritenuto che le misure proposte dall'Italia siano in linea con la regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato alle banche e, in particolare, con la Comunicazione della Commissione di luglio 2013 sugli aiuti di Stato al settore bancario (cd. Banking Communication), in quanto gli attuali possessori di azioni e di obbligazioni subordinate hanno pienamente contribuito ai costi del risanamento, riducendo così il costo dell'intervento per lo Stato.
  Entrambi gli istituti destinatari degli aiuti saranno dunque liquidati in modo ordinato e usciranno dal mercato; le attività trasferite a Intesa San Paolo verranno ristrutturate e significativamente ridotte; queste misure limiteranno le distorsioni della concorrenza che vengono da tali aiuti.
  La Commissione riferisce che sia le garanzie sia gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato (senior) vantati dallo Stato italiano sulle attività comprese nella massa fallimentare. Di conseguenza, il costo netto per lo Stato italiano sarà nettamente inferiore all'importo nominale dei provvedimenti previsti.
  Inoltre, a parere della Commissione, il soggetto acquirente (Intesa) è stato scelto in una procedura aperta, equa e trasparente, gestita interamente dalle autorità italiane, che hanno assicurato la vendita degli asset secondo la migliore offerta ricevuta: non si tratta dunque di un aiuto di Stato nei confronti di Intesa. Le autorità europee reputano che detta vendita consentirà di abbassare l'ammontare della rimanente massa liquidatoria, finanziata da crediti forniti da Intesa.
  L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1). Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea. Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare Pag. 291alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame.
  L'articolo 2 del provvedimento, ad esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato degli istituti di credito in questione, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di 1. sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa (articolo 2, comma 1, lettere a) e b)); 2. prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente (articolo 2, comma 1, lettera c)); 3. adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione.
  Sono previste specifiche misure (comma 2) per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione e viene chiarita la decorrenza (comma 3) dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli asset e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame.
  L'articolo 3 consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente.
  Tale soggetto è stato in particolare individuato in Intesa Sanpaolo, come annunciato dalla banca in un comunicato stampa del 26 giugno. Per assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa, sono previste misure speciali – anche in deroga alle disposizioni civilistiche – per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi. Si stabilisce inoltre che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese, essa si intende autorizzata anche in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.
  L'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete.
  L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi.
  L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.
  L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP.
  L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.
  L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto-legge n. 237 del 2016 «Tutela del risparmio nel settore creditizio». L'articolo individua inoltre ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame.
  L'articolo 10 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25 giugno 2017).

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  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) esprime le proprie congratulazioni al Ministro Padoan per la soluzione adottata; intende nel contempo deplorare le modalità con le quali a tale soluzione si è pervenuti, poiché non si è affrontato in sede europea il problema dei non performing loans, ovvero i crediti per i quali la riscossione sia è incerta sia in termini di rispetto della scadenza che per ammontare dell'esposizione.
  Esprime in ogni caso un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, richiamate le considerazioni positive della Commissione europea sul provvedimento, anche alla luce del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Atto n. 424.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bergonzi, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – attua la delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015), riguardante la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle norme stabilite dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
  Il complesso delle misure recate dallo Schema di decreto intervengono con modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
  La scadenza della delega conferita dalla citata Legge di delegazione europea 2014 è fissata al 15 giugno 2017, ossia entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento della direttiva (fissato al 15 agosto 2017).
  La direttiva 2014/87/Euratom richiede agli Stati membri di istituire un quadro legislativo nazionale che preveda: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti; requisiti nazionali di sicurezza; sistema di concessione delle licenze; sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale; adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme.
  Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevengano eventuali conflitti di interesse. In tale ambito, le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono svolte, come stabilisce l'articolo 1 del D.Lgs. 45/2014, dall'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN).
  Nei Considerando della Direttiva 2014/87 sono esplicitate le ragioni delle Pag. 293modifiche alla Direttiva 2009/71/Euratom,: dopo l'incidente di Fukushima (Giappone) nel 2011 l'UE ha cominciato a ripensare alle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi e garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza nucleare. Sono stati svolti per questo le valutazioni globali del rischio e della sicurezza delle centrali nucleari («test di resistenza») che hanno messo in luce i possibili miglioramenti nelle pratiche in materia di sicurezza nucleare adottate dai paesi partecipanti.
  Per la sicurezza degli impianti nucleari, il Consiglio sottolinea la necessità di rispettare il concetto di «difesa in profondità» strutturata in cinque livelli e sviluppare il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, la promozione delle capacità del personale a tutti i livelli di mettere in discussione la realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti per il miglioramento continuo della sicurezza nucleare.
  La direttiva 2014/87/Euratom introduce inoltre nuove norme sui titolari delle licenze, che sono direttamente responsabili della sicurezza degli impianti nucleari. Essi devono elaborare e presentare dettagliati piani di sicurezza, devono verificare periodicamente le misure di sicurezza adottate, devono stabilire efficaci misure di emergenza, devono investire adeguate risorse materiali e umane nel settore della sicurezza.
  Si limita in questa sede a richiamare sinteticamente i contenuti dello Schema di decreto, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata.
  L'articolo, 1, composto di 19 commi, reca innanzitutto le definizioni (comma 1). Vengono così introdotte le definizioni di «difesa in profondità» e «cultura della sicurezza nucleare», della cui importanza si fa menzione nelle premesse della direttiva.
  Il comma 2 specifica che le funzioni ispettive attribuite all'ISIN riguardano tutta la normativa in materia nucleare e vengono introdotti specifici obblighi di collaborazione in capo agli esercenti le attività soggette alla vigilanza, affinché forniscano tutte le informazioni richieste nel corso delle ispezioni, consentano l'accesso agli impianti e non oppongano il segreto industriale
  Il comma 3 prevede che le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo provvedano alla trasmissione all'ISIN, con cadenza annuale, di un rapporto che dia conto delle violazioni rilevate nel corso delle attività ispettive e dei conseguenti provvedimenti adottati. Tale disposizione è finalizzata a consentire la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, da trasmettere al Governo e al Parlamento.
  Il comma 4 prevede l'obbligo, per il richiedente l'autorizzazione alla costruzione/esercizio di impianti nucleari di integrare la documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, con elaborati tecnici idonei a dimostrare la sicurezza nucleare.
  Il comma 5 recepisce le norme dettate dall'articolo 1, punto 8), della direttiva e che stabiliscono gli obiettivi generali della sicurezza nucleare da perseguire in fase di progettazione, ubicazione, costruzione, esercizio, utilizzo e disattivazione degli impianti nucleari.
  Ulteriori disposizioni sono contenute nel comma 6, che chiarisce che l'obbligo di presentazione del regolamento di esercizio è necessario anche per l'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari.
  Il comma 7 prevede che nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali sia compreso il piano di emergenza interna, che deve stabilire le procedure di gestione dell'impianto in situazioni di emergenza.
  Il comma 8 apporta una modifica di coordinamento, conseguente all'integrazione operata dal comma precedente.
  Il comma 9 disciplina la licenza di esercizio, che determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare, e il piano preliminare delle operazioni di disattivazione.Pag. 294
  Il comma 9 prevede il parere dell'ISIN nella procedura di approvazione, da parte del MISE, del piano preliminare delle operazioni di disattivazione e dei suoi successivi aggiornamenti.
  Il comma 10 interviene in materia di procedimento autorizzativo di disattivazione degli impianti, ponendo in capo al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione. Il Ministero assicura altresì che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto.
  Il comma 11 specifica gli adempimenti da porre in essere al termine delle operazioni di disattivazione dell'impianto.
  Il comma 12 è volto a razionalizzare la procedura conseguente agli inadempimenti delle prescrizioni autorizzative e alle difformità rispetto ai progetti approvati, attraverso l'applicazione di misure progressive in ragione della gravità delle inosservanze riscontrate.
  Il comma 13 prevede che la responsabilità del titolare per la sicurezza nucleare comprenda anche la responsabilità per le attività dell'appaltatore e del subappaltatore.
  Il comma 14 prevede che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad accrescere le competenze del proprio personale al fine di acquisire, mantenere e sviluppare capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito.
  Il comma 15 introduce misure per garantire adeguata informazione sulla regolamentazione della sicurezza nucleare e sulle normali condizioni di esercizio, prestando particolare attenzione alle autorità locali, ai lavoratori, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare.
  Il comma 16 prevede l'obbligo di trasmettere, entro il 22 luglio 2020, una relazione alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva, redatta sulla base dei dati forniti dall'ISIN.
  Il comma 17 introduce uno specifico reato contravvenzionale per il caso di chi impedisce o ostacola l'effettuazione delle ispezioni da parte dell'ISIN.
  Il comma 18 aggiorna in euro gli importi delle sanzioni, precedentemente espressi in lire, e introduce nuovi illeciti.
  Il comma 19 prevede la possibilità di applicare l'istituto dell'estinzione del reato previo adempimento di prescrizioni ad alcune contravvenzioni introdotte dal precedente comma.
  L'articolo 2 modifica in più punti l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che ha individuato nell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. La direttiva 2014/87/Euratom prevede, infatti, che gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori.
  Nella relazione illustrativa viene segnalato che la necessità di un rafforzamento dell'autonomia dell'ISIN è emersa anche all'esito della recente verifica effettuata in Italia nel dicembre del 2016 dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), finalizzata ad una revisione del sistema nazionale di regolamentazione e controllo per la sicurezza nucleare.
  L'articolo 3 disciplina il termine di presentazione del piano preliminare delle operazioni di disattivazione dell'impianto, per i titolari di licenza di esercizio o di autorizzazione che non abbiano presentato – alla data di entrata in vigore del decreto in esame – l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione stessa.
  Si prevede inoltre l'adozione di un regolamento di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 1450 del 1970 alle disposizioni di cui al decreto legislativo in esame. In particolare, con il regolamento, dovranno essere disciplinate Pag. 295le modalità di riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, e le verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari, atteso, evidenzia la relazione illustrativa, che la direttiva impone di adottare misure volte a garantire l'istruzione e la formazione permanente del personale che ha la responsabilità della sicurezza nucleare degli impianti.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

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