CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 244

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
Emendamenti C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio.

  Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato Pag. 245ritirato l'emendamento Baruffi 1.01 ed altri. Ricorda altresì che in quella sede il rappresentante del Governo ha raccomandato l'espressione del parere favorevole sul proprio emendamento 2.05, evidenziando come esso intervenga nella medesima materia – sia pure con una formulazione non identica – su cui insiste l'emendamento Catalano 2.02, dichiarato parzialmente ammissibile.

  Elisa SIMONI (PD), relatrice, preso atto che uno dei tre emendamenti oggetto di esame è stato ritirato, avverte che la sua proposta di parere è riferita solo all'emendamento Catalano 2.02, per le parti ammissibili, nonché all'emendamento 2.05 del Governo.
  Peraltro, poiché la proposta emendativa di origine governativa si sovrappone all'emendamento del collega Catalano, pur non essendo identico, il parere su quest'ultimo è evidentemente subordinato al fatto che non sia precluso dall'approvazione della proposta governativa.
  Illustra quindi sinteticamente i contenuti dei due testi, che modificano l'attuale normativa interna per fornire maggiori e più incisivi poteri di intervento sanzionatorio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  L'emendamento del collega Catalano si riferisce in particolare alle condotte non conformi alle disposizioni regolamentari da parte degli Internet service provider, mentre l'emendamento 2.05 del Governo definisce i suddetti poteri sanzionatori, estendendoli però anche all'ipotesi di violazioni del regolamento (UE) 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.
  La finalità dei due emendamenti è dunque coincidente: entrambi mirano a superare l'attuale mancanza di un apparato sanzionatorio ad hoc, che impedisce ad AGCOM di svolgere un'efficace azione di vigilanza diretta, obbligandola a ricorrere ad un meccanismo sanzionatorio indiretto e ritenuto di scarsa efficacia dissuasiva nei confronti dei grandi player del settore. Infatti, proprio in ragione di ciò nel mese di ottobre è stato aperto il caso Eu-pilot 8925/2016 sia per quanto riguarda il roaming sia per quanto riguarda la net neutrality.
  Le due proposte emendative però si differenziano – oltre che per la più puntuale indicazione delle fattispecie oggetto di sanzioni recato nel testo governativo – anche per la diversa definizione dell'apparato sanzionatorio. Il testo proposto dall'onorevole Catalano consente di irrogare una sanzione pecuniaria tra il 2 per cento e il 5 per cento del fatturato del trasgressore, mentre l'emendamento del Governo ne predetermina l'ammontare minimo e massimo (da 120.000 a 2.500.000 di euro), configurando anche poteri inibitori ad effetto immediato in caso di urgenza.
  Conclusivamente, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 2.05 del Governo, nonché – qualora non fosse assorbito dall'emendamento del Governo – parere favorevole sull'emendamento Catalano 2.02 a condizione che, per motivi di coordinamento formale legati alla parziale declaratoria di inammissibilità, siano soppresse le parole «delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero» (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata Pag. 246anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 2454, C. 3218, C. 4019, C. 4097 e C. 4555 – Adozione di un nuovo testo unificato).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2015.

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, comunica che, in quanto vertenti su identica materia, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento ha disposto l'abbinamento dei seguenti progetti di legge, assegnati alla IX Commissione: C. 2454 del Consiglio regionale del Lazio: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» presentato il 13 giugno 2014; C. 3218, Manfred Schullian e altri: «Modifica all'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli», presentato il 7 luglio 2015; C. 4019, Eleonora Bechis: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di installazione di dispositivi di allarme atti a prevenire l'abbandono accidentale di bambini a bordo di veicoli, e disposizioni per prevenire i rischi dell'amnesia dissociativa» presentato il 3 agosto 2016; C. 4097, del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» presentato il 4 ottobre 2016; C. 4555 Fauttilli «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei quadricicli leggeri», presentato il 19 giugno 2017.
  Si riserva inoltre di acquisire, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, prevista per nella giornata odierna gli orientamenti dei rappresentanti dei Gruppi sull'eventuale abbinamento anche di altre proposte di legge che – pur vertenti su analoghe materie – trattato temi che non sono stati finora oggetto di discussione.
  Si riferisce, in particolare alle seguenti proposte: C. 2030, Galati: «Introduzione dell'obbligo di frequenza di corsi di guida sicura per il conseguimento della patente di guida e disposizioni transitorie per lo svolgimento di tali corsi da parte dei giovani di età inferiore a venticinque anni in possesso della medesima patente», presentato il 31 gennaio 2014; C. 3401, Matteo Bragantini e altri: «Modifiche all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la revisione dei veicoli a motore», presentato il 4 novembre 2015; C. 3669 Piazzoni e altri: «Modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone invalide», presentato il 11 marzo 2016; C. 3689, De Lorenzis e altri: «Istituzione dei centri per la guida sicura e modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida, di requisiti per la conferma della validità della patente e di pubblicazione di dati dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida» presentato il 22 marzo 2016; C. 3948, Ribaudo e altri: «Disposizioni concernenti i requisiti per l'ammissione dei veicoli a motore alla revisione periodica, Pag. 247presentato il 29 giugno 2016, C. 4249, Grimoldi: «Modifica all'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le targhe dei veicoli e motoveicoli d'epoca, presentato il 25 gennaio 2017.
  Avverte quindi che il Comitato ristretto ha predisposto un nuovo testo unificato, che è in distribuzione, di cui illustra sinteticamente i contenuti, specificando quelli già presenti nel testo rinviato in Commissione.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 9 del Codice della strada al fine di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i veicoli atipici indicati dall'articolo 59 del codice della strada.
  L'articolo 2, già presente nel testo, introduce un periodo al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.
  L'articolo 3, già presente nel testo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone.
  L'articolo 4, anch'esso già presente nel testo, prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.
  L'articolo 5, presente ma leggermente modificato rispetto al testo licenziato per l'Assemblea, consente a tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare.
  L'articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico.
  L'articolo 7, già presente nel testo e soggetto a limitate modifiche, è il più ampio contenutisticamente dell'articolato. Esso interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada, al fine di evitare condotte fraudolente. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1), si prevedono le sanzioni da irrogare in caso di violazione di queste disposizioni e le procedure previste (comma 2) nonché l'obbligo di reimmatricolazione con targa italiana per i veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di circolazione senza conducente che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o per un periodo superiore a trenta giorni. In mancanza sono previste le sanzioni e le procedure conseguenti (comma 3). Segnala che è stata introdotta, in sede di comitato ristretto, la norma secondo la quale i veicoli cancellati per essere riammessi alla circolazione in Italia devono essere sottoposti ad un controllo di regolarità fiscale e, qualora riammessi alla circolazione, devono essere mantenuti i vincoli e i gravami esistenti al momento della cancellazione e non estinti. È stato infine confermato il comma che rimette ad eventuali modifiche del regolamento la predisposizione di norme di dettaglio.
  L'articolo 8, anch'esso già presente nel testo, interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli. In particolare il comma 1 aumenta il limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che trainano rimorchi, allineandolo con quello previsto negli altri Paesi dell'Unione europea. Il comma 2 prevede che i sistemi elettronici di rilevamento automatico della velocità siano collocati ad almeno 300 metri di distanza dal segnale che indica l'obbligo di riduzione della velocità.Pag. 248
  L'articolo 9 è diretto a consentire la sosta dei velocipedi sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca coi percorsi tattili per i disabili visivi.
  L'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing.
  L'articolo 11 è diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la guida, disponendo il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida e il raddoppio dei punti sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione di questo divieto.
  L'articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà, etc.) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio.
  L'articolo 13, già presente nel testo, è volto a consentire, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. Nelle strade in cui il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h. Inoltre, limita i vincoli alla circolazione dei velocipedi in mancanza di aree loro esclusivamente riservate.
  L'articolo 14 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, evidenzia che il testo è il risultato dei contributi che sono stati presentati in sede di Comitato ristretto ad integrazione delle disposizioni che già nel corso del primo esame della proposta di legge erano state individuate come di particolare urgenza e rilevanza. Resta dunque fermo l'indirizzo di realizzare un testo snello con un numero limitato di modifiche puntuali riferite al vigente codice della strada.
  Al riguardo, ricorda che, in sede di Comitato ristretto, si è unanimemente convenuto di non inserire nel testo disposizioni concernenti l'obbligatorietà di un dispositivo antiabbandono sui seggiolini per il trasporto sicuro dei minori e disposizioni in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada. In quella sede è infatti maturata l'intesa di trattare le suddette tematiche, per i profili di complessità che esse presentano, in fase di esame degli emendamenti.

  Michele DELL'ORCO (M5S) preannuncia l'intendimento del suo gruppo di presentare emendamenti al testo al fine di inserire in esso disposizioni in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada.

  Sandro BIASOTTI (FI-PdL), preannuncia, a nome del suo gruppo, l'intendimento di presentare emendamenti in ordine alle questioni concernenti l'obbligatorietà di un dispositivo antiabbandono sui seggiolini per il trasporto sicuro dei minori, nonché in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada.

  Marco DI STEFANO (PD) chiede lumi sul mancato inserimento nel testo predisposto in sede di Comitato ristretto di taluni contributi che a suo giudizio erano particolarmente qualificanti. In ogni caso, nel riservarsi di riproporli in forma di emendamenti veri e propri, preannuncia che intende astenersi sulla proposta di adozione del testo base.

  Michele Pompeo META, presidente e relatore, precisa che i numerosi contributi pervenuti sono stati presi in considerazione ed apprezzati per il loro valore. Tuttavia la loro integrale introduzione nel testo avrebbe contraddetto la scelta unanime di mantenere un orientamento di carattere restrittivo, per poter licenziare un testo composto da limitati contenuti volti a condensare poche ed essenziali modifiche del codice della strada. Ciò nella consapevolezza che il proseguimento dell'iter del testo può essere compromesso se Pag. 249si costruisce una sorta di nuovo codice della strada, come si era tentato di fare approvando la proposta di legge delega sulla riforma del medesimo codice nel mese di ottobre del 2014, il cui esame si è arenato presso l'omologa Commissione del Senato da quasi tre anni.

  La Commissione delibera l'adozione del nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 2).

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che sul testo base oggi adottato si svolgerà quindi la discussione e nella riunione dell'Ufficio di presidenza prevista per oggi sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica di aver nominato il deputato Paolo Gandolfi relatore per il seguito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco, in sostituzione del deputato Matteo Mauri, non più facente parte della IX Commissione.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

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