CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2017
848.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene la Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che la deputata Mariastella Gelmini del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente non fa più parte della Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2017.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che l'on. Francesco Sanna ha ritirato i proprio articoli aggiuntivi 11.03, 11.04 e 11.05.
  Invita la relatrice Chiara Scuvera a formulare la proposta di parere sulle restanti proposte emendative.

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  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, formula una proposta di parere sull'articolo aggiuntivo della Relatrice, a condizione che sia riformulato sostituendo, al comma 1, primo periodo, la parola «cinque» con la seguente «quattro» e aggiungendo al medesimo comma, dopo le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» le seguenti «dal Ministero dello sviluppo economico». Esprime quindi parere contrario sui restanti articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione (vedi allegato 1).

  Davide CRIPPA (M5S) chiede alcuni chiarimenti sulla riformulazione proposta all'articolo aggiuntivo 12.04 della Relatrice presso la XIV Commissione in materia di sicurezza degli ascensori. Ricorda che la X Commissione il 12 ottobre 2016 ha espresso un parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (atto n. 335). Ricorda che in quell'occasione il proprio gruppo aveva insistito perché si procedesse all'approvazione di una norma di rango primario che risolvesse la questione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione alla professione di tecnico nel settore della sicurezza sugli ascensori. Nel corso dell'esame il sottosegretario all'interno, Domenico Manzione, e il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonio Gentile, avevano fornito assicurazioni in merito alla soluzione delle problematiche connesse alla Commissione di ausilio al prefetto nel rilascio dell'autorizzazione alla gestione e controllo nella sicurezza degli ascensori. L'articolo aggiuntivo 12.04 presentato dalla Relatrice dimostra invece che vi era necessità di una norma di rango primario, come da lui sottolineato nel corso della seduta del 5 ottobre 2016. Nel manifestare un orientamento favorevole all'articolo aggiuntivo 12.04 della Relatrice, dichiara tuttavia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, segnala che l'articolo aggiuntivo 12.04 procede nel senso indicato dal collega Crippa di intervenire con una disposizione di legge per risolvere l'incertezza normativa derivante dalla soppressione delle Commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi.

  Davide CRIPPA (M5S), per quanto concerne la questione delle commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, stigmatizza il fatto che sia stata risolta solo nel momento in cui la maggioranza ha deciso di ricorrere ad una norma di legge, come più volte sollecitato dal proprio gruppo. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 11.07 a sua prima firma, in materia di concessioni idroelettriche, sottolinea che è volto a risolvere la questione della remunerazione delle cosiddette opere bagnate (dighe e condotte) che consentirebbe l'accesso di nuovi operatori nelle gare per le concessioni idroelettriche. Stigmatizza il fatto che il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fino ad oggi non siano riuscite a quantificare l'eventuale onere da attribuire al subentrante rispetto alle opere realizzate dal concessionario. Ciò a suo avviso causa la perdita di miliardi di euro relativamente alle concessioni idroelettriche su tutto il territorio nazionale. Ricorda come la normativa vigente preveda che, nelle gare per le concessioni di grande derivazione, il gestore uscente trasferisce a titolo oneroso al nuovo entrante tutto quanto relativo al ramo d'azienda, quindi sia le «opere asciutte» (fabbricati, eccetera) sia le «opere bagnate». Ritiene evidente che il problema nelle gare per le concessioni idroelettriche risieda nel fatto che il concessionario subentrante deve accollarsi le spese anche di opere non utili o desuete con la conseguenza che nella maggioranza dei casi le gare vanno deserte.

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  Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2017.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, invita il relatore a intervenire.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta ha presentato una proposta di parere la cui votazione è stata rinviata a questa settimana su richiesta del deputato Da Villa.

  Marco DA VILLA (M5S) osserva che la proposta di parere del relatore, pur condivisibile nei contenuti, è riferita ad uno schema di decreto incompleto e poco dettagliato nella finalizzazione delle risorse destinate al Ministero dello sviluppo economico. Lamenta che il Governo non ha fornito alle Commissioni competenti elementi adeguati per l'espressione di un parere ragionato. Sottolinea che alla lettera c) della tabella allegata alla Relazione illustrativa in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire non sono neppure indicati gli interventi cui saranno destinate le risorse del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca. Aggiunge che la lettera f) della medesima tabella fa riferimento alle forniture militari ad alta tecnologia che riguardano 2,8 – di cui sottolinea l'incongruenza della destinazione, come peraltro rilevato anche nella proposta di parere – dei 3,5 destinati al MiSE, mentre nulla è dato conoscere dalla documentazione inviata dal Governo in merito alle risorse destinate all'aerospazio, i cui stanziamenti sono suddivisi tra Ministero dell'istruzione e MiSE.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta aveva proposto l'immediata deliberazione del parere proprio per fornire in tempo utile elementi di approfondimento alla V Commissione. Sottolinea che nella proposta di parere, nel rilievo di cui alla lettera a), si invita la V Commissione a valutare le più utili modalità di approfondimento, in sede di confronto con il Governo, del processo di formazione delle scelte di intervento del DPCM e del loro sviluppo operativo in termini di cronoprogramma. Ribadisce, pertanto, che a suo avviso sarebbe stato opportuno deliberare la scorsa settimana la proposta di parere per fornire tempestivamente elementi di approfondimento alla V Commissione. Ritiene comunque che il DPCM rechi contenuti che ne consentono una valutazione favorevole con rilievi. Ricorda che il testo è stato integrato con la documentazione fornita dal Ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan, nel corso dell'audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, nel cui ambito è stato precisato che, relativamente alle dotazioni relative alla lettera f) della tabella allegata alla relazione illustrativa, circa 750 milioni sono dedicati al finanziamento della legge n. 808/1985 per la ricerca nel settore aerospaziale. Sottolinea che successivi approfondimenti sulla lettera c) hanno dimostrato che la finalità Pag. 204precipua dello stanziamento sarebbe il cosiddetto Programma Mission Innovation in cui si prevede il raddoppio degli stanziamenti per le energie pulite da parte del nostro Paese nel quadro di un'iniziativa transnazionale alla quale aderiscono 22 Paesi.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ringrazia il relatore per l'accurato approfondimento del testo in esame e dichiara voto favorevole sulla proposta di rilievi.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione di rilievi (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, che introduce disposizioni volte a facilitare la liquidazione delle predette banche e garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.
  Le misure recate dal decreto-legge consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – e il trasferimento del relativo personale. Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, il decreto-legge dispone:
   un'iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro;
   la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

  Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015, con prestazioni a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.
  Sono altresì previste misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare, consentendo inoltre il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.
  Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea.
  In merito si ricorda che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE consente agli Stati membri di effettuare interventi pubblici ritenuti aiuti compatibili con il mercato interno quando sono volti a porre Pag. 205rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Con la comunicazione della Commissione UE del 2013, relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, sono state individuate le condizioni per l'autorizzazione degli aiuti alla liquidazione. Per essere ritenuto compatibile, nel caso di banche in liquidazione, viene richiesto che: i costi della liquidazione siano ridotti al minimo necessario; le distorsioni alla concorrenza siano limitate; siano previste misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati. In particolare, al momento di determinare se vi è un aiuto a favore dell'acquirente dell'ente creditizio o di parti di esso, la Commissione valuta se: a) il processo di vendita è aperto, incondizionato e non discriminatorio; b) la vendita avviene a condizioni di mercato; c) l'ente creditizio (o il governo, in funzione della struttura scelta) massimizza il prezzo di vendita delle attività e passività interessate. In tale contesto il 19 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'UE ha emanato una sentenza nella quale rileva la legittimità della comunicazione della Commissione europea sugli aiuti al settore bancario. In particolare, secondo la Corte, la ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati in vista dell'autorizzazione, da parte della Commissione, degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata, non viola il diritto dell'Unione. Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione Europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di BPVi e Veneto Banca e il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel decreto-legge. Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto-legge.
  L'articolo 2, all'esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, al comma 1 affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre:
   alla lettera a), la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza;
   alla lettera b), la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del decreto-legge: in deroga all'articolo 90, comma 3, del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza; ai sensi del richiamato comma 3, infatti, in via ordinaria la continuazione dell'impresa bancaria o di determinati rami di essa è richiesta dai commissari liquidatori, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo; essa viene concessa previa autorizzazione della Banca d'Italia, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza;
   alla lettera c), la cessione da parte dei commissari liquidatori degli asset all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa: con comunicato stampa del 26 giugno 2017, Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche;
   alla lettera d), gli specifici interventi pubblici a sostegno della cessione degli asset, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

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  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, dopo l'adozione dei predetti decreti, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura. Il comma 3 dispone che l'efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma 1 (quindi con l'esclusione del provvedimento di liquidazione), dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta (ai sensi del richiamato articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario). Con una disposizione di chiusura, per quanto non disposto dal decreto-legge si rimanda alla disciplina della liquidazione contenuta nel Testo unico bancario.
  L'articolo 3, comma 1, dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché i beni, i diritti e i rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, a un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3. Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo unico bancario per le cessioni di banche (segnatamente dall'articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del TUB), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto-legge. In merito si rammenta che il citato articolo 58 del TUB prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Tali istruzioni possono stabilire che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione. È inoltre prevista una specifica forma di pubblicità dell'avvenuta cessione, che dopo la pubblicazione produce efficacia nei confronti del debitore. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari predetti, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. Le disposizioni di vigilanza si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e in favore degli intermediari finanziari iscritti all'albo. Le norme del comma 1 dell'articolo 3 espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della par condicio creditorum, sancito dall'articolo 2741 del codice civile:
   ai sensi della lettera a), determinate passività indicate dalle norme sul bail-in nel quadro di una procedura di risoluzione (il richiamo è all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo n. 180 del 2015): si tratta, in particolare, delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; del valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;
   ai sensi della lettera b), i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;Pag. 207
   ai sensi della lettera c), le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa.

  Il comma 2 dell'articolo 3 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale. In particolare viene disposta l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione. Al riguardo si evidenzia che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stato pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passività delle banche in liquidazione, come specificate nel contratto di cessione. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate. Il cessionario succede, senza soluzione di continuità, alle banche in liquidazione coatta amministrativa nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori delle banche medesime. L'acquisto delle suddette attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo simbolico di 1 euro da parte del cessionario ed è stato da questi condizionato all'attivazione di talune misure di intervento pubblico a sostegno della cessione, come disciplinate dal decreto-legge. In base alle norme del comma 2 non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di s.r.l.), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta), del codice civile, né adempiere a quanto previsto dal già illustrato articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Ferme restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito (dunque entro il 23 dicembre 2017).Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti. Non si applicano inoltre i termini previsti dalla legge (articolo 47 della legge n. 428 del 1990) per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione; questi non è obbligato solidalmente con il cedente, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2001 Pag. 208sulla responsabilità amministrativa di enti e società). Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati ex lege, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59) è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Non si applica il comma 6 dello stesso articolo 61, il quale, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto. Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha a oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano:
   ai sensi della lettera a) del comma 2, l'obbligo di allegare all'atto di trasferimento l'attestato di prestazione energetica degli edifici, le planimetrie ed altri dati catastali, nonché il certificato di destinazione urbanistica; il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e la prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato;
   ai sensi della lettera b) del comma 2, le nullità dei trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione a edificare. Viene altresì chiarito che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
   ai sensi della lettera c) del comma 2, le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

  Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero. Una volta recuperate, dette somme sono acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In proposito si ricorda la citata comunicazione della Banca d'Italia sul proprio sito internet; l'acquirente è stato individuato in Intesa Sanpaolo, come annunciato dalla banca in un comunicato stampa del 26 giugno. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese (regolamento (UE) n. 139/2004), essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale. Il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Viene inoltre previsto che il cessionario può rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli Pag. 209da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo. Si ricorda in merito che il Capo I (articoli 1-9) del decreto-legge n. 237 del 2016 ha disciplinato la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (Emergency Liquidity Assistance – ELA).
  L'articolo 4 autorizza il Ministro a effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle due banche venete.
  Più in dettaglio, ai sensi del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti dispone le seguenti misure:
   ai sensi della lettera a), la concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: degli obblighi derivanti dal finanziamento, erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla procedura – appositamente prevista – di due diligence, disciplinata al comma 4 del presente articolo, e alle retrocessioni di beni e asset dal cessionario al cedente (di cui al comma 5, lettera a): si tratta di partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché di crediti di dette società classificati come attività deteriorate); la garanzia può essere concessa per un importo massimo di 5.351 milioni di euro, elevabile fino a 6.351 milioni di euro, a seguito della predetta due diligence; degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di 4.000 milioni di euro;
   ai sensi della lettera b), la fornitura di supporto finanziario al cessionario delle banche in liquidazione, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3.500 milioni di euro;
   ai sensi della lettera c), la concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra 1.500 milioni di euro e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;
   ai sensi della lettera d), l'erogazione al cessionario di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale, in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

  Complessivamente, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva a un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, i provvedimenti ministeriali di adozione delle misure devono stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione: occorre che tale contratto preveda l'anticipazione da parte del cessionario, al commissario liquidatore, delle spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori. Viene quindi previsto che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai Pag. 210sensi delle specifiche regole della legge fallimentare (articolo 111, comma 1, numero 1), e articolo 111-bis della legge fallimentare).
  Il comma 3 dispone che il credito del cessionario derivante dal finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia, siano pagati dopo i crediti prededucibili, e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi delle altre misure di cui al comma 1 (lettera a), punto ii, e lettere b), c) e d)), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
  Il credito del Ministero e il credito del cessionario derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti per il finanziamento dello sbilancio di cessione. Il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento dello sbilancio di cessione.
  Il comma 4 disciplina, come anticipato, la procedura di due diligence, prevedendo che entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. La richiamata norma del codice prevede che, ove la determinazione della prestazione dedotta in contratto sia deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.
  Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Tali esperti devono possedere i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, ovvero non devono avere in corso né devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti l'intervento statale, tali da comprometterne l'indipendenza. All'esito della due diligence:
   ai sensi della lettera a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto l'eventuale adeguamento dell'importo dell'intervento, nei limiti del comma 1, lettera b), ovvero 3.500 milioni di euro;
   ai sensi della lettera b) il cessionario può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto ministeriale di adozione di tali misure in commento; si applica la predetta lettera a) in ordine agli adeguamenti dell'importo.

  Il comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione i seguenti beni:
   ai sensi della lettera a) le partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate; ai sensi della lettera b) i crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione.

  Il comma 6 dispone che alle restituzioni e retrocessioni stabilite ex lege o contrattualmente si applicano le specifiche norme derogatorie, in tema di cessioni di beni, indicate all'articolo 3, comma 2, per i trasferimenti di asset dai soggetti in liquidazione al cessionario.
  Il comma 7 stabilisce che, nel caso di restituzioni e retrocessioni ad esito della due diligence, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite Pag. 211nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.
  Ai sensi dell'articolo 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede che i commissari liquidatori cedano crediti deteriorati e altri attivi non ceduti o retrocessi, unitamente a eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla Società per la Gestione di Attività S.p.a. (SGA), il cui capitale è da esso interamente posseduto.
  Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito verso le banche in liquidazione: i proventi della gestione del portafoglio trasferito sono destinati interamente alle banche in liquidazione e sono, dunque, disponibili per i creditori di quest'ultime.
  Ai sensi dell'articolo 6, per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015. Come in quel caso, le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.
  Gli investitori interessati devono essere persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti. Si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
  La norma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data il 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito viene fatto riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.
  L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP. In particolare, il comma 1 stabilisce che con le cessioni previste dall'articolo 3 (cessioni di azienda, di suoi singoli rami, di beni e di rapporti giuridici disposte con decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze relativamente alle banche poste in liquidazione coatta amministrativa) sono trasferiti anche i crediti d'imposta convertiti (Deferred Tax Assets – DTA) ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 56-ter, del decreto-legge n. 225 del 2010, con la possibilità di fruizione in capo ai cessionari dei medesimi crediti nella misura spettante ai cedenti.
  Il comma 2 prevede che le cessioni di cui all'articolo 3 sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Lo stesso comma 2 prevede, inoltre, che gli atti aventi ad oggetto le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
  Il comma 3 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2016, in materia di non imponibilità ai fini IRES e IRAP delle eventuali plusvalenze che possano emergere in occasione della cessione, operando per le suddette cessioni lo stesso regime di neutralità attualmente previsto per le operazioni di fusione o di scissione.
  Il comma 4 prevede che le somme ricevute dal cessionario ai sensi dell'articolo 4 (contributi o fondi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, incluse le risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di 1,285 miliardi) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP. Viene inoltre stabilito che le spese sostenute dal Pag. 212cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.
  Il comma 5 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste per la società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di determinazione del canone annuo calcolato sulle attività per imposte anticipate, prevedendo il subentro del cessionario in luogo del cedente.
  L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.
  L'articolo 9 prevede che le risorse necessarie per il sostegno pubblico sono prelevate dal Fondo costituito dal decreto-legge n. 237 del 2016, «Tutela del risparmio nel settore creditizio», incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2018.
  L'articolo individua inoltre ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame. Il comma 1 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto-legge n. 237 del 2016 «Tutela del risparmio nel settore creditizio», e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre 2016. Si ricorda che l'articolo 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 al comma 1 istituiva nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.
  Il comma 2 stabilisce che alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della due diligence sul compendio ceduto, e della retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti, si provveda per l'anno 2018 nel limite massimo di 300 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il secondo periodo prevede che, al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze una situazione patrimoniale in esito alla due diligence citata e successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.
  Il comma 3 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Si stabilisce altresì che, ove necessario e previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  L'articolo 10 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (25 giugno 2017).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

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