CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2017
848.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 4

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Atto n. 424.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, anche a nome della relatrice per l'VIII Commissione, Chiara Braga, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo.
  La scadenza della delega è fissata al 15 giugno 2017, ossia entro due mesi dal termine di recepimento della direttiva (15 agosto 2017), come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Tale norma ha infatti previsto l'adozione, da parte del Governo, dei decreti legislativi di recepimento entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento delle direttive.
  Con l'adozione della direttiva 2014/87/Euratom, alla quale dà attuazione come anticipato lo schema di decreto in esame, il Consiglio dell'UE ha deciso di elevare in tutta Europa e per tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari il livello degli obiettivi di sicurezza nucleare previsti dalla direttiva 2009/71/Euratom. Ricordo che con tale direttiva l'Unione europea è diventata il primo importante attore in ambito internazionale ad essersi dotato di norme di sicurezza nucleare giuridicamente vincolanti nel settore dell'energia Pag. 5nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati nel 2006 dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica-AIEA.
  Nell'ambito del quadro nazionale per la sicurezza nucleare, che ciascuno Stato membro è stato tenuto ad istituire a norma della direttiva 2009/71/Euratom, la direttiva 2014/87/Euratom richiede misure legislative nazionali che prevedano: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti, requisiti nazionali di sicurezza, sistema di concessione delle licenze, sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale, adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme. Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevengano eventuali conflitti di interesse. Ricordo che per quanto riguarda l'Italia, le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono svolte, come stabilisce l'articolo 1 del decreto legislativo n. 45 del 2014, dall'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN).
  Lo schema in esame è composto da tre articoli, il primo dei quali interviene a modificare ed integrare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con cui si diede attuazione a diverse direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
  L'articolo 1, al comma 1, introduce modifiche all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo recante le definizioni: nel dettaglio, viene riformulata la definizione di «incidente», e vengono introdotte le definizioni di «inconveniente», «incidente anomalo» «base di progetto», «incidente base di progetto» e «gravi condizioni», previste dalla direttiva 2014/87/Euratom. Sono, altresì, introdotte alcune ulteriori definizioni funzionali all'applicazione del decreto, non espressamente previste dalla direttiva, quali la definizione di «difesa in profondità» e quella di «cultura della sicurezza nucleare», ricavate dal glossario dei termini tecnici dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AlEA), nonché la definizione di «piano operativo».
  Il comma 2 apporta alcune integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo. In particolare, viene specificato che le funzioni ispettive attribuite all'ISIN riguardano tutta la normativa in materia nucleare e quindi, oltreché l'osservanza del medesimo decreto legislativo e della legge n. 1860 del 1962 sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, anche il decreto legislativo n. 52 del 2007 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, il decreto legislativo n. 31 del 2010 sulla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e la legge n. 58 del 2015, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, anche al fine di consentire all'ISIN di accertare le eventuali violazioni delle prescrizioni di tale normativa. Sono previsti inoltre specifici obblighi di collaborazione in capo agli esercenti le attività sottoposte a vigilanza, allo scopo di agevolate il corretto svolgimento delle ispezioni. Infine, si prevede che gli esiti delle attività di ispezione sono comunicati, oltreché agli organi di vigilanza competenti per territorio, anche all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
  Il comma 3, che introduce il comma 5-bis all'articolo 35 del decreto legislativo, prevede che le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo provvedano alla trasmissione all'ISIN, con cadenza annuale, di un rapporto che dia conto delle violazioni rilevate nel corso delle attività ispettive, condotte sul territorio nazionale da altri organi di vigilanza, e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle amministrazioni titolari del potere autorizzativo. Ricordo che il comma 1 dell'articolo 35 prevede che, fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, Pag. 6le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo. Tale disposizione, come viene espressamente dichiarato dalla stessa, è finalizzata a garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie per la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, da trasmettere al Governo e al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014.
  Il comma 4 integra l'articolo 36 del decreto legislativo con la previsione dell'obbligo, per il richiedente l'autorizzazione alla costruzione e/o all'esercizio di impianti nucleari, di integrare la documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, con elaborati tecnici idonei a dimostrare la sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.
  Il comma 5, al fine di recepire gli obblighi specifici di cui alla Sezione 2 della direttiva 2014/87/Euratom, integra il decreto legislativo introducendo i seguenti articoli: l'articolo 37-bis che stabilisce l'obiettivo generale della sicurezza nucleare da perseguire in fase di progettazione, ubicazione, costruzione, esercizio, utilizzo e disattivazione degli impianti nucleari al fine di prevenire incidenti ed attenuarne le conseguenze, nonché di evitare i rilasci radioattivi intervenendo già nella fase iniziale del rilascio stesso; l'articolo 37-ter che individua la difesa in profondità quale misura che il titolare deve applicare per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare dell'impianto, specificandone le finalità, nonché le ulteriori misure che il titolare e l'ISIN devono porre in essere per promuovere e rafforzare una efficace cultura della sicurezza nucleare; l'articolo 37-quater che disciplina la valutazione iniziale e le revisioni periodiche della sicurezza degli impianti nucleari, da effettuare tenendo conto dei problemi dovuti all'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali.
  Ulteriori disposizioni sono contenute nel comma 6, che modifica l'articolo 46 del citato decreto legislativo, chiarendo che l'obbligo di presentazione del regolamento di esercizio è necessario anche per l'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari e per quello dei complessi nucleari sottocritici.
  Il comma 7 integra l'articolo 47 del decreto legislativo, prevedendo che nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali è compreso il piano di emergenza interna, che deve stabilire le procedure di gestione dell'impianto in situazioni di emergenza, nonché le relative misure applicabili, in coordinamento con la pianificazione di emergenza. Si prevede inoltre che nel manuale di operazione devono essere stabilite le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta cura l'informazione tempestiva ai lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti.
  Il comma 8 apporta una modifica di coordinamento del decreto legislativo, conseguente all'integrazione operata dal comma precedente, precisando, anche all'interno dell'articolo 49, che il piano di emergenza interna dell'impianto è incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali.
  Il comma 9 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo, stabilendo l'obbligo di presentare, in allegato all'istanza di licenza di esercizio, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione, da aggiornare ogni cinque anni o in presenza di specifiche circostanze. Tale piano deve essere approvato dall'Agenzia Nazionale Protezione Ambiente, previo parere dell'ISIN.
  Il comma 10 aggiunge due commi all'articolo 56 del decreto legislativo, relativo al procedimento autorizzativo di disattivazione degli impianti: in particolare, il Pag. 7comma 3-bis pone in capo al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione. Il Ministero assicura altresì che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto. Il comma 4-bis disciplina l'approvazione, da parte dell'ISIN, dei progetti particolareggiati e dei piani operativi presentati dal richiedente.
  Il comma 11 introduce modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo, specificando gli adempimenti da porre in essere al termine delle operazioni di disattivazione dell'impianto, ivi compresa una relazione che dovrà essere predisposta a cura dell'ISIN.
  Il comma 12 introduce modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo, volte a razionalizzare la procedura conseguente agli inadempimenti delle prescrizioni autorizzative c alle difformità rispetto ai progetti approvati, attraverso l'applicazione di misure progressive (diffida, sospensione, revoca dei provvedimenti autorizzativi) in ragione della gravità delle inosservanze riscontrate.
  Il comma 13, che modifica l'articolo 58-bis del decreto legislativo, prevede che la responsabilità del titolare per la sicurezza nucleare comprenda anche la responsabilità per le attività dell'appaltatore e del subappaltatore, le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare dell'impianto. Sono inoltre disciplinati, in conformità alla nuova direttiva, gli obblighi del titolare ai fini della sicurezza nucleare, per quanto riguarda: la verifica periodica della sicurezza degli impianti, l'attuazione di idonei sistemi di gestione, la previsione di efficaci procedure e misure di emergenza, nonché la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.
  Il comma 14 modifica l'articolo 58-ter del decreto legislativo, al fine di prevedere che il titolare dell'autorizzazione è tenuto accrescere le capacità (nella norma vigente si fa riferimento all'esperienza) e le competenze del proprio personale (che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi), al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito.
  Il comma 15 modifica l'articolo 58-quater del decreto legislativo, attraverso l'introduzione di misure per garantire che l'informazione sulla regolamentazione della sicurezza nucleare e sulle normali condizioni di esercizio venga fornita ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare. Viene altresì previsto che l'ISIN concluda accordi bilaterali con le autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali accordi sono comunicati ai Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dell'ambiente, e dell'interno, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 16 apporta modifiche all'articolo 58-quinquies del decreto legislativo, con la quali si prevede l'obbligo di trasmettere, entro il 22 luglio 2020, una relazione alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva, redatta sulla base dei dati forniti dall'ISIN. In realtà tale obbligo è già previsto dalla norma vigente, ma viene aggiornata la scadenza, in linea con il disposto dell'articolo 1 della direttiva. Sono, altresì, aggiunti (all'articolo 58-quinquies) i nuovi commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies che disciplinano in dettaglio la procedura di revisione tra pari, per realizzare un efficace confronto tra le diverse autorità di regolamentazione degli Stati membri su specifiche tematiche correlate alla sicurezza nucleare.
  Il comma 17 introduce uno specifico reato contravvenzionale per il caso di chi Pag. 8impedisce o ostacola, anche attraverso la mancata esibizione dei documenti richiesti, l'effettuazione delle ispezioni da parte dell'ISIN (nuovo articolo 135-bis del decreto legislativo). In tali fattispecie, si prevede l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 30.000 a 100.000 euro.
  Il comma 18 modifica e integra l'articolo 138 del decreto legislativo, da un lato aggiornando in euro gli importi delle sanzioni, precedentemente espressi in lire, dall'altro stabilendo apposite sanzioni:
   per alcune fattispecie di esercizio degli impianti in assenza di licenza o di disattivazione degli stessi senza la relativa autorizzazione, attualmente non previste;
   per il caso di esecuzione di progetti particolareggiati e piani operativi senza l'approvazione dell'ISIN o in difformità da quanto prescritto.

  Il comma 19 integra l'articolo 143 del decreto legislativo prevedendo la possibilità di applicare l'istituto della sanatoria ad alcune contravvenzioni previste dal succitato articolo 138.
  L'articolo 2 modifica in più punti l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che – come anticipato – ha individuato nell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, al fine di consentire alla stessa di operare con indipendenza di giudizio e di valutazione) e in piena autonomia operativa, funzionale ed economica come richiesto dalla direttiva 2014/87/Euratom.
  Nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto al nostro esame viene segnalato che la necessità di un rafforzamento dell'autonomia dell'ISIN è emersa anche all'esito della recente verifica effettuata in Italia nel dicembre del 2016 dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), finalizzata ad una revisione del sistema nazionale di regolamentazione e controllo per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle installazioni nucleari e delle attività di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
  Più nello specifico, con riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014:
   con le modifiche al comma 2, in linea con la direttiva, si prevede che le informazioni;
   sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza alcuna autorizzazione di altri organismi o enti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
   con le modifiche al comma 3 viene inserito il collegio dei revisori tra gli organi dell'ISIN;
   con le modifiche al comma. 7 viene chiarita la posizione del Direttore dell'ISIN che, se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, c allo stesso viene garantito il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori;
   con le modifiche al comma 8, oltre al limite massimo di 60 unità di risorse di personale di provata competenza tecnica, viene previsto un ulteriore limite massimo di 30 unità al fine di consentire all'ISIN di disporre anche di personale di provata esperienza giuridico-amministrativa per adempiere ai compiti regolamentari in relazione al quadro nazionale di recepimento della normativa comunitaria e per la gestione amministrativa, economica e del personale. Viene previsto inoltre che almeno 5 unità abbiano la qualifica dirigenziale non generale. Con tale modifica per l'incremento della pianta organica dell'ISIN fino al limite massimo di 90 unità, si accoglie anche la specifica raccomandazione rivolta al Governo dalla AIEA, a conclusione della citata missione di dicembre 2016, di dotare l'ISIN di sufficienti risorse umane competenti per lo svolgimento in maniera adeguata e nei tempi richiesti delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e per il completamento Pag. 9della strategia nazionale per il decommissioning delle installazioni nucleari c la gestione di lungo termine dei rifiuti radioattivi, ivi incluso lo smaltimento;
   il comma 11 viene completamente sostituito, confermando l'attribuzione all'ISIN di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa nonché della responsabilità della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale. Nel contempo la disposizione viene integrata al fine di precisare che l'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, e la sfera di autonomia si estende all'ambito organizzativo, nonché a quelli gestionale e contabile. Viene altresì precisato che la citata responsabilità è attribuita nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente;
   con le integrazioni al comma 12 viene stabilito che la convenzione non onerosa con l'ISPRA preveda il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di tutte le dotazioni necessarie per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia introdotti dal nuovo testo del comma 11;
   le integrazioni al comma 15 dispongono che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, deve essere assicurato il versamento all'entrata del bilancio dell'ISIN di un gettito annuo – pari a 3,81 milioni di euro – corrispondente ad una quota degli introiti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata alla Sogin S.p.A;
   con le modifiche al comma 16 si specifica che gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo nonché per effettuare rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'attività istruttoria e per le ispezioni e i controlli da parte dell'ISIN sono a carico del soggetto richiedente o dell'esercente o del titolare dell'impianto o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Inoltre, in considerazione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria rivestita dagli ispettori dell'ISIN, viene chiarito che le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico;
   con le integrazioni al comma 18, viene esteso all'ISIN l'obbligo di assicurare la formazione e il mantenimento delle competenze del proprio personale anche in materia di preparazione alle emergenze sui siti nucleari;
   con le modifiche al comma 20 viene chiarito che si provvede all'istituzione dell'ISIN nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17 come novellati dal presente decreto.

  L'articolo 3 dello schema, al comma 1, disciplina il termine di presentazione del piano preliminare delle operazioni di disattivazione dell'impianto, per i titolari di licenza di esercizio o di autorizzazione che non abbiano presentato – alla data di entrata in vigore del decreto in esame – l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione stessa. Tali soggetti devono presentare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza preliminare. Tale previsione, afferma la relazione illustrativa al provvedimento in esame, trova fondamento negli standard di sicurezza fissati dall'AIEA. Al comma 2 si prevede l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante «Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari», da effettuare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sentito l'ISIN. In particolare, dovranno essere disciplinate le modalità di riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio Pag. 10del combustibile esaurito, posto che il decreto attualmente si applica all'esercizio tecnico di alcuni impianti nucleari, quali: gli impianti nucleari di potenza, gli impianti nucleari di ricerca, gli impianti nucleari per il trattamento di combustibili irradiati e gli impianti per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari. Con lo stesso decreto sono inoltre disciplinate le verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari, atteso che la direttiva impone di adottare misure volte a garantire l'istruzione c la formazione permanente del personale che ha la responsabilità della sicurezza nucleare degli impianti.
  Riterrebbe opportuno svolgere, compatibilmente con i tempi previsti per l'espressione del parere, un breve ciclo di audizioni, segnalando in particolare l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
  Per quanto concerne la redazione della proposta di parere dichiara fin d'ora, anche a nome della relatrice Chiara Braga, la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni che i colleghi degli altri gruppi volessero sottoporre alla sua attenzione.

  Andrea VALLASCAS (M5S), nel concordare con la proposta del relatore per lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, propone di includere tra i soggetti da audire anche i rappresentanti di Sogin Spa e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

  Mirko BUSTO (M5S), nel preannunciare che rilievi specifici sul contenuto del provvedimento in esame verranno sottoposti ai relatori dai componenti del gruppo M5S, esprime la propria preoccupazione in merito alla scelta di destinare una quota della componente tariffaria A2 del prezzo dell'energia elettrica, pari a 3,8 milioni di euro annui, al bilancio dell'ISIN, sottraendola alla copertura degli oneri per lo smaltimento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile. Sottolineando il ritardo accumulato dall'Italia sul completamento del Programma nazionale per la fuoriuscita dal nucleare nonché sull'individuazione del deposito unico delle scorie radioattive, evidenzia il rischio che una ulteriore sottrazione di risorse possa comportare un aggravamento della situazione già critica, non rilevando peraltro da parte del Governo l'impegno ad agire in fretta.

  Filiberto ZARATTI (MDP), nel lamentare l'inadeguatezza delle forme di comunicazione e confronto con le realtà locali e con la popolazione in tema di nucleare, rileva l'opportunità di sfruttare l'occasione del provvedimento in esame per introdurre nella normativa nazionale i cosiddetti tavoli della trasparenza, di cui oggi non si sente più parlare, istituiti a livello regionale per consentire la partecipazione dei diversi soggetti interessati alle attività connesse con la dismissione delle centrali nucleari.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nel ritenere opportuno lo svolgimento delle audizioni proposte, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato con riserva e che le Commissioni dovranno comunque attendere la trasmissione del parere da parte della Conferenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome, prima di procedere alla deliberazione della proposta di parere.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, nel ribadire che le integrazioni al comma 15 dispongono che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, deve essere assicurato il versamento all'entrata del bilancio dell'ISIN di un gettito annuo – pari a 3,81 milioni di euro – corrispondente ad una quota degli introiti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata alla Sogin Spa, si riserva un approfondimento sulle ulteriori richieste di chiarimento sollevate dai colleghi Busto e Zaratti.

  Guglielmo EPIFANI, presidente nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.