CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2017
848.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, quindi all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (Atto n. 413), poi alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, e, infine, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 4565, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017.

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Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti.
C. 4469 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maurizio BERNARDO, presidente, in sostituzione della relatrice, Moretto, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4469, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
  Rileva preliminarmente che il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti (TUB), è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità giurisdizionali per le diverse sedi del tribunale attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo, nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare.
  Rammenta che l'Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti – TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I Paesi aderenti avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario.
  Il predetto Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles nel 2013, è stato ratificato con la legge n. 214 del 2016.
  Poiché è previsto che il TUB abbia sedi in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e che possano esserne istituite divisioni locali o regionali in altre località, il Protocollo in esame sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale è stato negoziato nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo per fornire un'impostazione unitaria alla materia.
  L'Accordo istitutivo prevede, infatti, la creazione di un tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), un Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti a Lubiana e a Lisbona, nonché un Training Centre a Budapest, lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del tribunale di primo grado sul proprio territorio.
  In tale contesto il Protocollo è dunque finalizzato a integrare l'Accordo istitutivo del TUB, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato.
  Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento presentato al Senato viene sottolineato che, allo stato, il brevetto europeo si limita a offrire agli operatori la possibilità di un'unica procedura centralizzata di concessione, da convalidarsi, però, presso le autorità nazionali dei singoli Paesi in cui si intende farlo valere. Con l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce il TUB – prosegue la relazione – inizieranno a essere applicati anche i regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in base ai quali ai brevetti europei potrà essere conferito, con un'unica procedura, un effetto unitario, grazie al quale essi avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata. Ciò si tradurrà in significativi benefici per gli operatori economici italiani più propensi all'innovazione e all'internazionalizzazione. Per quanto riguarda il settore pubblico, la semplificazione amministrativa derivante dall'introduzione di un titolo brevettuale con vicende unitarie in quasi tutta l'Unione europea avrà effetti positivi per le autorità coinvolte.Pag. 38
  Passando a illustrare il contenuto del Protocollo, esso si articola in un preambolo e 19 articoli.
  Il preambolo, dopo aver richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, ne richiama l'articolo 37, in base al quale gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo) sono tenuti a mettere a disposizione i relativi locali e, per i primi sette anni, il necessario personale amministrativo di supporto (dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, costoro saranno assunti dall'organizzazione). Il preambolo sottolinea, inoltre, che ai giudici si applica – eccezionalmente, in ragione del legame organico tra TUB e brevetto europeo con effetto unitario – il regime di privilegi e immunità valido per i funzionari dell'Unione europea, e riconosce che il tribunale necessita di vedersi accordata la più ampia capacità giuridica possibile, nonché di godere di tutte le tutele utili allo svolgimento delle proprie funzioni.
  Conclude, pertanto, che, in tale contesto, è importante definire un quadro di riferimento comune, a beneficio del tribunale e degli Stati membri, ferma restando la possibilità di negoziare appositi accordi di sede integrativi.
  L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo.
  L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali.
  L'articolo 3 stabilisce l'inviolabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti.
  Ai sensi dell'articolo 4 sono inviolabili anche gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti.
  L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode, salvo le eccezioni espressamente indicate, di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse finanziarie.
  Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo e ai loro atti ufficiali e documenti. A tale riguardo il paragrafo 3 specifica, tuttavia, che gli Stati parte non sono obbligati ad estendere tali immunità ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il tribunale, fossero stabilmente residenti nel loro territorio.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 7, il quale dispone in materia di esenzioni fiscali, stabilendo, al paragrafo 1, che il tribunale, le sue proprietà e i suoi beni sono esenti da tutte le imposte dirette.
  Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 il tribunale:
   è esente dalle imposte sul valore aggiunto o ha diritto al loro rimborso per ogni acquisto di rilevante importo di beni e servizi necessari forniti al tribunale per le sue attività ufficiali, fatte salve le limitazioni stabilite dallo Stato parte ospitante;
   non è invece esente dalle imposte e dalle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici.

  In tale quadro il paragrafo 3 prevede che i beni acquistati in regime di esenzione non possano essere oggetto di vendita o di disposizione nello Stato parte o in altri stati membri dell'UE, se non alle condizioni fissate dallo Stato che ha concesso l'esenzione.
  In base al paragrafo 4, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e dall'applicazione di leggi e regolamenti, le competenti autorità fiscali di ciascuno Stato determinano le condizioni e le procedure.Pag. 39
  L'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del tribunale.
  Sempre con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala gli articoli 9 e 10.
  In particolare l'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere del tribunale, ai paragrafi 1 e 2, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali.
  Il paragrafo 3 prevede inoltre, per tali figure professionali, che essi:
   a) sono soggetti, a vantaggio del tribunale, a un'imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal tribunale;
   b) dalla data di applicazione della predetta imposta interna, sono esenti dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal tribunale stesso;
   c) sono esenti, dalla data in cui sono soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal tribunale, per i servizi resi dal tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.

  L'articolo 10 riguarda le immunità e i privilegi del restante personale.
  Il paragrafo 1 stabilisce l'immunità del personale dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, stabilendo che la predetta immunità continua a essere accordata anche dopo il termine del rapporto di impiego con il tribunale.
  Inoltre, analogamente a quanto previsto dall'articolo 9 in relazione ai giudici e al Cancelliere, in base al paragrafo 2, il personale:
   a) è soggetto, a vantaggio del tribunale a un'imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal tribunale;
   b) dalla data di applicazione della predetta imposta interna, è esente dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal tribunale stesso; in tale ambito viene inoltre stabilito che i salari, gli stipendi e gli emolumenti possono essere tenuti in considerazione dagli Stati parte ai fini del calcolo della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti;
   c) è esente, dalla data in cui sono soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal tribunale, per i servizi resi dal tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.

  In tale ambito il paragrafo 3 stabilisce che nessuno Stato è obbligato a estendere i privilegi di cui al paragrafo 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.
  L'articolo 11 concede al tribunale il diritto di esporre nei propri locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali, così come sul proprio sito web e sui documenti, il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato.
  L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano. Lo stesso tribunale ha l'obbligo di cooperare in ogni momento con le autorità degli Stati parte, per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso ai privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel Protocollo.
  L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere Pag. 40rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia. Analoghe prerogative sono attribuite al Comitato amministrativo per ciò che concerne i membri del Comitato consultivo e agli Stati parte per quel che riguarda i propri rappresentanti in seno ai Comitati amministrativo e di bilancio.
  Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico. Lo stesso prevede anche per l'entrata e l'uscita di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al tribunale in veste ufficiale.
  In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere del tribunale comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze.
  L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo. La risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo sono, invece, deferite a un tribunale arbitrale, salvo che le parti non abbiano convenuto altre modalità. Ove una disputa sorta tra il tribunale e uno Stato parte non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altri metodi di risoluzione, la decisione finale sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri.
  L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica.
  Il Protocollo, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica.
  L'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.
  L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
Emendamenti C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Petrini, si era riservato di verificare, anche attraverso un confronto con il Governo, l'eventualità di proporre, ai fini del relativo parere, una riformulazione dell'emendamento Occhiuto 7.1.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, alla luce degli approfondimenti svolti, ritiene di dover mantenere la proposta di parere contrario sull'emendamento Occhiuto 7.1, rilevando come non sia stato possibile individuare una diversa formulazione della proposta emendativa che risulti accettabile. Ribadisce altresì la proposta di parere Pag. 41contrario già formulata con riferimento all'emendamento Gianluca Pini 6.1.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) prende atto delle dichiarazioni del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.
Atto n. 413.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, della seduta del 29 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il relatore, Barbanti, ha formulato una proposta di parere con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1), la quale è stata anticipata informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattina di venerdì 30 giugno scorso.
  Informa quindi che il medesimo relatore ha successivamente presentato una riformulazione della propria proposta di parere (vedi allegato 2), la quale è stata anch'essa trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattina odierna. In particolare il relatore ha inserito una nuova osservazione, indicata con la lettera a-bis), e ha riformulato la lettera h) delle osservazioni.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), esprimendo il proprio apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal relatore ai fini della riformulazione della proposta di parere che era stata originariamente presentata, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo qualora il relatore concordi sull'opportunità di trasformare in condizione l'osservazione contenuta alla lettera f).
  Pur constatando la bontà del complessivo impianto della riformulazione, ritiene infatti essenziale che la Commissione, esplicando pienamente il proprio ruolo nell'ambito dell'espressione del parere sul provvedimento, fornisca al Governo un indirizzo preciso circa la necessità di disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle banche di credito cooperativo e dalle casse rurali, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione.
  Al riguardo, nel ricordare gli spunti assolutamente chiari emersi in tal senso nel corso dell'audizione dei rappresentanti di Federcasse, svolta ai fini dell'istruttoria sul provvedimento, sottolinea come si tratti di un aspetto importante, volto a consentire che, in una fase delicata, durante la quale le banche di credito cooperativo stanno vivendo una complessa trasformazione, in attuazione della riforma approvata dal Parlamento con il decreto-legge n.18 del 2016, sia doveroso per la maggioranza tenere conto delle istanze delle BCC ai fini della migliore realizzazione della predetta riforma.
  Ribadisce quindi l'intenzione del suo gruppo di votare a favore della proposta di Pag. 42parere del relatore, ove essa fosse ulteriormente riformulata nel senso di trasformare l'osservazione di cui alla lettera f) in una condizione, dichiarando altresì, in tal caso, anche la disponibilità a procedere al voto già nella seduta odierna.

  Sebastiano BARBANTI (PD), relatore, nel condividere le considerazioni del deputato Laffranco in merito all'esigenza di prevedere che, in attuazione del provvedimento in esame, il Governo tenga conto della peculiarità delle banche cooperative a mutualità prevalente, evidenzia come l'impostazione complessiva della propria proposta di parere, come riformulata, sia ispirata a questo principio.
  A tale proposito richiama innanzitutto i contenuti dell'osservazione di cui alla lettera f), citata dal deputato Laffranco, volta a impedire l'applicazione retroattiva della normativa prevista dalle direttive MIFID alle azioni emesse dalle BCC; illustra inoltre l'osservazione contenuta alla lettera g), in base alla quale, nell'ambito della medesima logica, si chiede al Governo di valutare l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria.
  Alla luce delle predette considerazioni e al fine di rispettare il termine per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee, fissato al 3 agosto 2017, ritiene sia, in prima istanza, preferibile non modificare ulteriormente la propria proposta di parere trasformando l'osservazione di cui alla lettera f) in una condizione.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ribadisce la propria richiesta di trasformare l'osservazione di cui alla lettera f) della riformulazione della proposta di parere del relatore in una condizione e di procedere, quindi, all'espressione del voto; a tale riguardo, nel sottolineare come la Commissione debba esprimere il proprio parere liberamente, fornendo al Governo un indirizzo chiaro sulle condizioni che ritiene essenziali ai fini dell'espressione del voto favorevole sullo schema di decreto legislativo, preannuncia il voto contrario del suo gruppo qualora il relatore non condivida la proposta di modifica.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel sottolineare la rilevanza delle questioni affrontate dallo schema di decreto in relazione al rapporto tra banche e risparmiatori, chiede al Presidente che i gruppi possano disporre di un ulteriore, breve, arco di tempo per valutare i contenuti della riformulazione della proposta di parere presentata dal relatore nella giornata odierna; propone quindi che la Commissione proceda a esprimere il voto sul provvedimento in una seduta da convocarsi nella giornata di giovedì 6 luglio prossimo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, invita il relatore a valutare attentamente la richiesta, avanzata dal deputato Laffranco, di riformulare come condizione l'osservazione di cui alla lettera f) della proposta di parere del relatore, anche al fine di rendere più proficuo l'esame del provvedimento.
  Per quanto riguarda la tempistica di esame del provvedimento fa presente che il relatore ha formulato, fin dalla fine della scorsa settimana, una sua prima proposta di parere, la quale è stata posta a disposizione di tutti i componenti della Commissione da venerdì scorso.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), pur ritenendo certamente auspicabile che il Governo esprima le proprie valutazioni, reputa essenziale che la Commissione proceda in piena autonomia nell'esame dello schema di decreto legislativo e che, data la grande rilevanza della materia affrontata dallo schema di decreto stesso, approvi il più celermente possibile il proprio parere sul provvedimento.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea l'esigenza di comprendere in che termini l'Esecutivo intende procedere, Pag. 43come prospettato dall'osservazione di cui alla lettera f) della riformulazione della proposta di parere del relatore, al fine di disciplinare con normativa di rango secondario, coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, tenendo conto delle peculiarità delle banche stesse.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce dell'andamento del dibattito, ritiene che possano esservi le condizioni per procedere alla votazione della proposta di parere del relatore già nella seduta odierna.

  Sebastiano BARBANTI (PD), relatore, alla luce delle considerazioni svolte da più parti accoglie la richiesta avanzata dal deputato Laffranco di riformulare ulteriormente la propria proposta di parere (vedi allegato 3), trasformando l'osservazione di cui alla lettera f) in una condizione e aggiornando conseguentemente la sequenza delle lettere che identificano le osservazioni.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come, qualora il Presidente decidesse di porre in votazione la proposta di parere del relatore, come ulteriormente riformulata, già nella seduta odierna, si realizzerebbe un'evidente forzatura nell'organizzazione dei lavori della Commissione, nonché un'eccessiva compressione dei tempi concessi alle forze politiche, posto che, a seguito di una prima riformulazione della proposta di parere del relatore, portata a conoscenza dei componenti della Commissione nella mattinata, e di un'ulteriore riformulazione testé presentata dal relatore, la Commissione sarebbe chiamata a esprimere il proprio voto pressoché immediatamente, senza un minimo spazio per approfondire la valenza delle modifiche intervenute.

  Carlo SIBILIA (M5S) ritiene che, in una prospettiva di buonsenso e di razionale organizzazione dei lavori della Commissione, sia opportuno concedere ai gruppi un breve arco di tempo per valutare le modifiche da ultimo intervenute nell'ambito della proposta di parere del relatore a seguito della trasformazione dell'osservazione di cui alla lettera f) in condizione, prevedendo che la Commissione proceda quindi al voto sulla predetta proposta di parere nella giornata di domani.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare domani, prima dell'avvio delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.15.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, informa che sono state presentate circa 560 proposte emendative (vedi allegato 4), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità Pag. 44delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammento, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente e di questa Legislatura.
  In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
   Villarosa 1.9, limitatamente al capoverso articolo 4, comma 3, che trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'intero capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara SpA;
   Pesco 1.31, che modifica la disciplina generale dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza contenuta nel TUB, differenziando le procedure applicabili alle banche non sottoposte a liquidazione rispetto a quelle sottoposte a risoluzione;
   Sibilia 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, che prevedono la soppressione in tutto, in parte, ovvero per singoli articoli, della disciplina generale della risoluzione degli istituti bancari, introdotta dal decreto legislativo n. 180 del 2015;
   Pesco 2.74, che modifica la disciplina generale dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza contenuta nel TUB, differenziando le procedure applicabili alle banche non sottoposte a liquidazione rispetto a quelle sottoposte a risoluzione;
   Villarosa 3.172, limitatamente al capoverso comma 3-bis, che trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'intero capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara SpA;
   Menorello 3.228, che modifica la disciplina generale, contenuta nel Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativa alla definizione dei depositi e dei depositi protetti ai fini dell'applicazione delle misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa;
   Polidori 4.01, che introduce norme volte a prevenire il conflitto di interessi di banche e intermediari finanziari che detengono quote di partecipazione in imprese di intermediazione immobiliare;
   Pesco 5.01, che introduce misure fiscali e finanziarie volte a incentivare la gestione dei crediti deteriorati, a tal fine modificando la disciplina generale sulle cartolarizzazioni contenuta nella legge n. 130 del 1999;
   Sibilia 6.21, che modifica il Testo unico bancario innalzando le sanzioni per coloro i quali forniscono dolosamente ad un intermediario finanziario notizie o dati falsi al fine di ottenere concessioni di credito, nonché per i dipendenti e per coloro i quali svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario che, al fine di concedere credito, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza;Pag. 45
   Bonafede 6.01, che introduce una nuova organica disciplina all'interno del codice di procedura civile riguardante l'azione di classe (class action);
   Pelillo 6.02, che introduce la definizione di obbligazioni chirografarie di seconda fascia e apporta modifiche alla gerarchia dei creditori in caso di insolvenza degli istituti bancari, a tal fine modificando il Testo unico bancario;
   Fragomeli 6.03, che esclude dalla disciplina del bail-in le somme di denaro e gli strumenti finanziari degli enti di previdenza obbligatori depositati presso un soggetto depositario, a tal fine modificando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005;
   Fragomeli 6.04, che reca disposizioni in ordine alla gestione delle risorse per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici, relativamente al contributo a carico del datore di lavoro;
   Laffranco 7.01, in quanto modifica i limiti dell'attivo per le banche popolari oltre il quale esse devono trasformarsi in società per azioni; si prevede inoltre che non integrano la modifica dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle banche popolari con le quali è disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria;
   Palese 7.02, 7.03, 7.04, in quanto modificano i limiti dell'attivo per le banche popolari oltre il quale esse devono trasformarsi in società per azioni;
   Laffranco 7.05, che modifica il termine entro il quale le banche popolari devono adeguarsi ai limiti dell'attivo; si prevede inoltre che non integrano la modifica dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle banche popolari con le quali è disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria;
   Laffranco 7.06, limitatamente all'ultimo comma, il quale prevede che non integrano la modifica dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle banche popolari con le quali è disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria;
   Pesco 8.1, che modifica la disciplina generale dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza contenuta nel TUB, differenziando le procedure applicabili alle banche non sottoposte a liquidazione rispetto a quelle sottoposte a risoluzione;
   Di Lello 9.01, che modifica la disciplina delle anticipazioni di tesoreria agli enti territoriali.

  Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata prima della seduta antimeridiana di domani.

  La seduta termina alle 15.20.

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