CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 72

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
C. 913 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta l'esame del provvedimento era stato rinviato in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione Pag. 73tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Stefania COVELLO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 913 e abb.-A, recante Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    il provvedimento in oggetto istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati, ai sensi del decreto del Presidente del consiglio di Ministri del 3 marzo 2017, in un livello nazionale e in un livello regionale;
    poiché, sulla base della legislazione vigente, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri considerati, sotto tale profilo il provvedimento in esame nulla innova rispetto agli obblighi già ricadenti in capo al Servizio sanitario nazionale;
    il provvedimento si limita pertanto a mettere in collegamento i registri già esistenti e quindi solo ad ampliare i punti di accesso per i soggetti abilitati;
    in particolare, l'articolo 4, che istituisce il referto epidemiologico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la disposizione prevede solo una diversa modalità documentale di raccolta di dati che rappresentano una mera modalità di rendicontazione di dati già in possesso degli operatori sanitari;
    inoltre, l'articolo 5, che dispone che la raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    infatti, con il decreto del Presidente del consiglio di Ministri del 3 marzo 2017, sono stati identificati i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità di tumori e altre patologie identificati in un livello nazionale e un livello regionale (allegati A1 e A2) e sono stati censiti i registri e sistemi di sorveglianza di livello nazionale e regionale già disciplinati a legislazione vigente (allegati B e C);
    appare comunque necessario precisare agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 1, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri, che gli accordi di collaborazione ivi previsti sono a titolo gratuito;
    appare necessario inserire, dopo l'articolo 6, un ulteriore articolo recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni da esso recate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: accordi di collaborazione inserire le seguenti: a titolo gratuito;
   All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: accordi di collaborazione inserire le seguenti: a titolo gratuito;
   Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della Pag. 74presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Stefania COVELLO (PD), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data 27 giugno 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché, in data odierna, l'emendamento Labriola 1.27.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Murer 6.01, il quale, nel prevedere che la piena attuazione della presente proposta di legge, sia assicurata da uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, imputandone la relativa copertura all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si pone in contrasto con una delle condizioni formulate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla base della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Catalano 1.25, che prevede che i dati inseriti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza siano pubblici e che agli interessati ne sia in ogni momento garantita la consultazione e l'accesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Catalano 1.26, che prevede che nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza siano altresì contenuti i dati sanitari dei cittadini impiegati nelle Forze armate e di sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;
   Fossati 1.4, la quale prevede che tutti gli istituti, i centri e i soggetti in possesso di flussi informativi relativi ai dati sanitari dei cittadini interessati dalle previsioni di cui alla presente legge siano tenuti a mettere a disposizione i medesimi dati ai soggetti competenti e al Ministero della salute. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;
   Labriola 1.27, volta a prevedere l'inserimento, nell'ambito della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei servizi di sorveglianza, anche dei dati in possesso del Ministero della salute relativi ai Siti di interesse nazionale (SIN). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

  Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Avverte infine che è stato testé trasmesso l'emendamento 4.50 della Commissione, che reca una parziale riformulazione del comma 1 dell'articolo 4, concernente l'istituzione del referto epidemiologico, sul quale propone di esprimere un parere di nulla osta, posto che detta proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dalla relatrice, ad eccezione dell'emendamento 4.50 della Commissione, sul quale esprime invece nulla osta, in quanto privo di effetti Pag. 75finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Stefania COVELLO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 913 e abb.-A, recante Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione, contenute nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento Labriola 1.27 e l'emendamento 4.50 della Commissione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.4, 1.25, 1.26 e 1.27 e sull'articolo aggiuntivo 6.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo, nel fornire chiarimenti su alcune questioni problematiche, si era riservato di completare il quadro istruttorio relativo al provvedimento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di 14 giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo, nel depositare Pag. 76agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, aveva segnalato come il provvedimento possa avere effetti finanziari negativi in termini di cassa, dovuti allo sfasamento temporale tra il momento nel quale si effettua la compensazione, con conseguente perdita di gettito per l'erario, e quello nel quale si potrebbe realizzare da parte degli enti impositori il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in considerazione dei possibili effetti finanziari negativi testé ricordati dal relatore, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di 14 giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Ulteriore nuovo testo C. 2950.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2017.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 22 giugno 2017 erano state illustrate alcune possibili soluzioni volte a superare le criticità del provvedimento e che il rappresentante del Governo aveva concordato in merito alle soluzioni prospettate. Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 2950, recante Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative;
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente provvedimento, nel definire i requisiti dell'impresa culturale e ricreativa, prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sia disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei citati requisiti, nonché le adeguate forme di pubblicità tramite costituzione di specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    il successivo articolo 2 prevede, tra l'altro, la concessione di beni demaniali dismessi ad imprese culturali e creative, anche ai fini dell'acquisizione della loro sede, per un periodo di almeno dieci anni a fronte di un canone meramente ricognitorio, disponendo altresì la possibilità del ricorso alla subconcessione dei beni stessi;
   rilevato che:
    la procedura di cui all'articolo 1, in mancanza dell'inserimento di una espressa clausola di neutralità finanziaria, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 2, nel porre a carico del concessionario le spese della sola manutenzione ordinaria, appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti in relazione alle spese di manutenzione straordinaria, che dovrebbero essere conseguentemente imputate ai soggetti pubblici a cui i beni appartengono;Pag. 77
    la prevista acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative in relazione a beni demaniali dismessi appare impropria, stante l'inalienabilità dei predetti beni;
    la possibilità della subconcessione appare in contrasto con l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato», che, nel vietare la subconcessione del bene, totale o parziale, stabilisce che la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione;
   ritenuto, pertanto, che gli articoli 1 e 2, comma 1, debbano essere modificati al fine di superare le citate criticità;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    al primo periodo, sopprimere le parole: Per l'acquisizione della sede e;
    al secondo periodo, dopo le parole: manutenzione ordinaria aggiungere le seguenti: e straordinaria;

  e con la seguente condizione:
   All'articolo 2, comma 1, sopprimere il quarto periodo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

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