CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 giugno 2017
845.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 14

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto che nessun deputato è ancora intervenuto nell'esame preliminare, rappresenta l'opportunità di non concludere già nella seduta odierna l'esame preliminare, considerato anche che il provvedimento non è ancora iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Rileva l'opportunità, pertanto, di programmare l'esame in sede referente alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea, che sarà determinata dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, prevista per la giornata di domani. A tale proposito ricorda che il gruppo di Forza Italia ha preannunciato la richiesta di iscrizione del provvedimento in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea per il mese di luglio.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), relatore, concorda con la presidente.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale si potrà prendere atto di quanto avrà nel frattempo stabilito la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in merito alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche).
(COM (2017) 10 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno scorso.

  Stefano DAMBRUOSO, relatore, presenta ed illustra una proposta di documento finale, nel quale viene valutato favorevolmente, con alcune osservazioni (vedi allegato 1), il provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
Esame emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, rammenta che la Commissione esaminerà, nella seduta odierna, gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia presentati presso la XIV Commissione (vedi allegato 2). Avverte, tuttavia, Pag. 15che la XIV Commissione potrebbe trasmettere, entro la giornata odierna ma successivamente alla seduta della Commissione Giustizia, ulteriori proposte emendative presentate da deputati del Gruppo Movimento 5 Stelle, sulle quali è in corso il vaglio di ammissibilità.
  Ricorda, quindi, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione. Trattasi delle seguenti proposte emendative:
   Ferraresi 3.1, diretto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in titolo, che amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo» di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
   Sereni 4.1, diretto ad ampliare, a vario titolo, la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche semplificando la relativa procedura. L'emendamento è corredato della relativa copertura finanziaria;
   Sereni 4.2, diretto ad estendere la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento, alle vittime di reati intenzionali violenti per le quali non è ancora definito il giudizio penale ovvero per le quali è comunque pendente un contenzioso civile, anche se diretto ad ottenere l'indennizzo per il mancato recepimento della direttiva 2004/89/CE. La proposta emendativa è corredata della relativa copertura finanziaria;
   Gianluca Pini 4.7, 4.6 e 4.5, diretti ad ampliare il termine per la presentazione, a pena di decadenza, della domanda di concessione dell'indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016;
   Gianluca Pini 4.8, volto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, eliminando i limiti di reddito di cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2016;
   Battelli 4.3, volto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al predetto indennizzo, prevedendo che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al doppio di quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La proposta emendativa prevede, conseguentemente, una diversa quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2017 (anziché 26 milioni).

  Ciò premesso, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 3.1, Sereni 4.2, Gianluca Pini 4.7, 4.6 e 4.5, nonché Battelli 4.3, e parere favorevole sugli emendamenti Sereni 4.1 e Gianluca Pini 4.8.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE dichiara di condividere la proposta di parere quello della presidente.

  Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente che gli emendamenti del suo gruppo, ai quali la presidente ha fatto riferimento in apertura di seduta, hanno per oggetto il Pag. 16Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la relatrice, onorevole Greco, ha presentato una proposta di parere favorevole con alcune condizioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato 3). Rammenta, altresì, che, nella seduta del 16 maggio scorso, il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa.

  Maria Gaetana GRECO (PD), relatrice, nell'illustrare la sua proposta di parere, evidenzia come la stessa sia stata predisposta tenuto conto sia dell'esito dell'approfondimento istruttorio effettuato dalla Commissione di merito, sia di alcuni dei rilievi contenuti nella proposta alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali osservazioni o rilievi sulla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016» (A.C. 4469).
  Osserva che tale Protocollo è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB stesso, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo, nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare.
  In proposito, rammenta che l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti – TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I 25 paesi (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione era finalizzata a completare il quadro normativo formato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico. La posizione dell'Italia, inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, è successivamente mutata conducendo, il 2 luglio 2015, all'adesione alla cooperazione rafforzata ed all'avvio del processo di ratifica dell'Accordo stesso, alla luce degli interessi nazionali; si è infatti ritenuto che l'adesione alla cooperazione rafforzata consenta agli operatori innovativi italiani Pag. 17che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, infatti, l'effetto unitario – grazie al quale i brevetti avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata – e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione. La ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 è dunque intervenuta ai sensi della legge n. 214 del 2016. Poiché è previsto che il TUB abbia sedi in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e che possano esserne istituite divisioni locali o regionali in altre località, il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, in esame, è stato negoziato nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo – con la collaborazione dei rappresentanti della Amministrazioni ivi rappresentate (per l'Italia Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, assieme al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) – per fornire un'impostazione unitaria alla materia, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall'organizzazione.
  Segnala che l'Accordo istitutivo prevede, infatti, la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Lubiana e Lisbona), Training Centre (Budapest), lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del Tribunale di primo grado sul proprio territorio.
  Rileva che il Protocollo in esame è dunque finalizzato ad integrare l'Accordo istitutivo del TUB, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato. Quanto al suo contenuto, il Protocollo in esame si articola in un preambolo e 19 articoli. Il preambolo, richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, ne evidenzia l'articolo 37, in base al quale gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo) sono tenuti a mettere a disposizione i relativi locali e, per i primi sette anni, il necessario personale amministrativo di supporto (dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, costoro saranno assunti dall'organizzazione). Il preambolo sottolinea, inoltre, che ai giudici si applica – eccezionalmente, in ragione del legame organico tra TUB e brevetto europeo con effetto unitario – il regime di privilegi e immunità valido per i funzionari dell'Unione europea, e riconosce che il Tribunale necessita di vedersi accordata la più ampia capacità giuridica possibile, nonché di godere di tutte le tutele utili allo svolgimento delle proprie funzioni. Conclude, pertanto, che, in tale contesto, è importante definire un quadro di riferimento comune, a beneficio del tribunale e degli Stati membri, ferma restando la possibilità di negoziare appositi accordi di sede integrativi. L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo. L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali. Con l'articolo 3 è stabilita l'inviolabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti. Inviolabili sono anche, ai sensi dell'articolo 4, gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti. L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode (salvo le eccezioni espressamente indicate) di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di Pag. 18qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse finanziarie. Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti ufficiali e documenti Il par. 3 specifica, tuttavia, che gli Stati parte non sono obbligati ad estendere tali immunità ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il tribunale, fossero stabilmente residenti nel loro territorio. L'articolo 7 dispone in tema di esenzioni fiscali e l'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Tribunale. L'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali. L'articolo 10 riguarda immunità e privilegi del restante personale. Al tribunale è concesso, in base all'articolo 11, il diritto di esporre nei propri locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali, così come sul proprio sito web e sui documenti, il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato. L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano. Lo stesso tribunale ha l'obbligo di cooperare in ogni momento con le autorità degli Stati parte, per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso ai privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel Protocollo. L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia. Analoghe prerogative sono attribuite al Comitato amministrativo per ciò che concerne i membri del Comitato consultivo ed agli Stati parte per quel che riguarda i propri rappresentanti in seno ai Comitati amministrativo e di bilancio. Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico. Lo stesso si prevede anche per l'entrata e l'uscita di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale. In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze. L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo. La risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo sono, invece, deferite ad un tribunale arbitrale, salvo che le parti non abbiano convenuto altre modalità. Ove una disputa sorta tra il tribunale e uno Stato parte non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altri metodi di risoluzione, la decisione finale sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri. L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica, mentre l'articolo 18 prevede che il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica. Infine, l'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Pag. 19

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.
C. 4468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 (A.C. 4468).
   Rammenta che tale Accordo si compone di un preambolo e di 12 articoli.
  Con particolare riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 inquadra la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti, nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, nonché dei rispettivi ordinamenti giuridici, in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco. Si salvaguardano altresì gli obblighi dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 determina le linee-guida, i settori e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi, che sono elencati non tassativamente: si individuano, in particolare, gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; le attività di contrasto alla pirateria; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari. L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente, salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni, quali la pena capitale, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante. L'articolo 5 disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. L'articolo 7, infine, prevede l'impegno delle Parti a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte conformemente all'Accordo in esame, alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali dalle stesse sottoscritti.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in titolo, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo. L'articolo 4, riporta la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Tanto premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 27 giugno 2017.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Esame emendamenti C. 2168-B.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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