CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2017
843.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
C. 3225 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno 2017.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che la predisposizione della relazione tecnica compete al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di una istruttoria che deve essere effettuata dall'INPS. Pertanto la Ragioneria generale dello Stato potrà trasmettere la relazione tecnica in oggetto solamente dopo il completamento delle predisposizione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate.
  Si sofferma quindi su un aspetto problematico che, a suo parere, dovrà comunque essere risolto, ovvero l'individuazione, all'interno dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato, della quota di contributi previdenziali a carico del datore del lavoro, che, secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, dovrà essere trasferita alla nuova gestione separata da istituire presso l'INPS. Sottolinea infatti che, in assenza della determinazione della misura di detti contributi, è materialmente impossibile il loro trasferimento alla gestione separata.

  Rocco PALESE (FI-PdL) segnala come sia assolutamente necessario effettuare una precisa quantificazione degli importi da trasferire all'INPS allo scopo di evitare che l'istituenda gestione separata possa manifestare in seguito problemi di bilancio.
  Invita quindi i colleghi e il rappresentante del Governo a collaborare allo scopo di approvare una legge ben fatta, che non sia frutto di scelte demagogiche e non sia causa di contenzioso, il quale, alla prova dei fatti, potrebbe risultare molto più oneroso dell'attuale sistema pensionistico.
  Evidenzia infine che sarebbe stato opportuno che il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, proprio per il contributo tecnico in materia previdenziale che quest'ultima Commissione avrebbe potuto fornire.

  Edoardo FANUCCI, presidente, invita i colleghi ad attendere la richiesta relazione tecnica per esprimere valutazioni di carattere finanziario.

  Bruno TABACCI (DeS-CD) lamenta il fatto che il provvedimento, per motivi di carattere demagogico, sia stato calendarizzato prematuramente per l'esame in Assemblea, prima che la Commissione competente potesse predisporre un testo adeguato, che non presentasse incongruenze e questioni ancora in attesa di soluzione.

  Maino MARCHI (PD), relatore, evidenzia come dal dibattito testé svolto sia chiaramente emerso che la richiesta di relazione tecnica fosse assolutamente necessaria e non dettata da intenti ostruzionisti, come alcuni hanno insinuato. Replicando poi a quanto osservato dal collega Tabacci, fa presente che talvolta le questioni problematiche sia nel merito sia per gli aspetti finanziari emergono solo successivamente alla predisposizione del testo e alla calendarizzazione in Assemblea, a Pag. 46seguito dei pareri espressi dalle Commissioni competenti. Non ritiene quindi che nel caso in oggetto ci sia stata una forzatura nel prevederne la calendarizzazione in Assemblea.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in oggetto, recante Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura, è stata approvata dal Senato in un testo unificato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.
  Ricorda quindi che nel corso dell'ultima lettura presso il Senato sono state apportate alcune modifiche, rispetto al testo approvato dalla Camera, riguardanti: le fattispecie dei reati di tortura e di istigazione a commettere tortura e la misura delle relative pene; la soppressione della previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di tortura; le condizioni che impediscono il respingimento, l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato in cui questo rischi di essere sottoposto a tortura e l'esclusione dal riconoscimento dell'immunità per gli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura.
  Poiché le modifiche apportate dal Senato, per il loro carattere ordinamentale, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, anche alla luce della clausola di neutralità finanziaria contenuta nel provvedimento, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento stesso.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in ragione del carattere ordinamentale delle modifiche apportate dal Senato, concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che oggetto di esame è il testo originario della proposta, adottato come testo base dalla Commissione Finanze, al quale non sono state apportate modificazioni nel corso dell'esame in sede referente e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, concernente la compensazione universale dei crediti verso la Pubblica amministrazione, rileva che le disposizioni consentono la compensazione di crediti certificati ed esigibili maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione Pag. 47pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con debiti relativi a imposte erariali e a contributi previdenziali e assicurativi.
  Osserva che le disposizioni fanno quindi riferimento ad ambiti applicativi che appaiono più estesi rispetto a quelli considerati dalle analoghe disposizioni già in vigore e che pertanto – pur considerando che la disciplina proposta è volta ad incrementare le possibilità di adempimento di obblighi tributari e contributivi –, stante il suindicato ampliamento del campo di applicazione delle compensazioni rispetto alle ipotesi già previste a legislazione vigente, la medesima normativa appare suscettibile di incidere sulle dinamiche di cassa della Pubblica amministrazione. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione in proposito, al fine di escludere eventuali impatti sui saldi, soprattutto con riguardo al primo periodo di applicazione della normativa.
  Reputa altresì utile una valutazione degli effetti sopra evidenziati, oltre che con riferimento alla Pubblica amministrazione nel suo complesso, anche con riguardo ai suoi sottosettori e, possibilmente, alle diverse categorie di enti interessati, al fine di verificare – sulla base del volume presumibile sia dei debiti sia delle entrate agli stessi imputabili – i prevedibili riflessi del meccanismo previsto sui rispettivi equilibri di cassa.
  In merito alla procedura di recupero di cui al comma 5, ritiene che andrebbe confermata la concreta applicabilità della stessa anche ai rapporti con società esterne alla Pubblica amministrazione e i relativi riflessi finanziari. Il citato comma 5 infatti richiama a tal fine discipline che fanno riferimento esclusivamente a soggetti pubblici.
  Non ravvisa invece profili di incidenza sul debito pubblico, tenuto conto che le disposizioni non appaiono comportare la creazione di nuove passività per la Pubblica amministrazione. Sul punto giudica comunque utile acquisire elementi di valutazione e di conferma dal Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), osserva come il provvedimento possa avere rilevanti effetti finanziari negativi in termini di cassa, dovuti allo sfasamento temporale tra il momento nel quale si effettua la compensazione, con conseguente perdita di gettito per l'erario, e quello nel quale si potrebbe realizzare da parte degli enti impositori il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Ulteriore nuovo testo C. 2950.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo ha confermato, con riferimento all'articolo 2 – già articolo 5 del precedente testo – le problematiche segnalate nella seduta del 4 aprile 2017 relativamente alla concessione di immobili pubblici alle imprese culturali e creative.
  Evidenzia a questo riguardo che, come già segnalato dal rappresentante del Governo nella citata seduta, la disposizione non risulta in linea con l'ottimale utilizzo dei beni pubblici, atteso che la previsione di concedere un immobile pubblico per un periodo rilevante, di almeno 10 anni, a fronte di un canone meramente ricognitorio, semplicemente sulla base della circostanza che tali immobili ad oggi non siano utilizzabili per altre finalità, di fatto ne preclude la futura valorizzazione, con potenziali riflessi sfavorevoli per la finanza Pag. 48pubblica. In ogni caso, la disposizione, nel porre, a fronte del cennato canone ricognitorio, le spese della sola manutenzione ordinaria a carico del concessionario, si mostra comunque foriera di maggiori oneri, non quantificati né coperti, per spese di manutenzione straordinaria a carico dei soggetti pubblici a cui gli immobili stessi appartengono. Quanto alla prevista eventualità della sub-concessione – nel rilevare pure l'indeterminatezza del soggetto, «ente gestore», che dovrebbe, se del caso, autorizzarla – è stato osservato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato», la subconcessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione. Peraltro, in relazione a beni demaniali, la prevista «acquisizione della sede» appare impropria, stante l'inalienabilità dei predetti beni.
  Ciò stante, al fine di superare tali criticità, segnala che si potrebbero apportare alcune modifiche all'articolo 2, conservandone comunque la finalità. In particolare si potrebbe sopprimere il riferimento all'acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative; inoltre si potrebbe prevedere che non solo gli oneri di manutenzione ordinaria, ma anche quelli di manutenzione straordinaria, siano a carico del concessionario e, infine, si potrebbe sopprimere il riferimento all'eventuale subconcessione del bene. In proposito, sottolinea comunque la necessità di acquisire l'avviso del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il relatore in merito alla possibile soluzione delle criticità dal punto di vista finanziario del provvedimento. In particolare ritiene assolutamente necessario, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere il riferimento all'acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative, la quale comporterebbe una riduzione dei beni pubblici, e porre a carico del concessionario anche gli oneri di manutenzione straordinaria, per gli evidenti riflessi per la finanza pubblica. Giudica inoltre opportuno sopprimere il riferimento all'eventuale subconcessione dell'immobile, che si pone in contrasto con la tutela dei beni pubblici.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nel prendere atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Edoardo FANUCCI, presidente, segnala l'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in attesa della conclusione dell'esame dello stesso in sede referente da parte delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive giacché il provvedimento molto probabilmente sarà da queste modificato nella seduta odierna. La Commissione bilancio esprimerebbe quindi il proprio parere la prossima settimana direttamente all'Assemblea sul testo come eventualmente emendato.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.
Nuovo testo unificato C. 913 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefania COVELLO (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame Pag. 49– nel testo unificato adottato come testo base, con le modifiche risultanti dagli emendamenti approvati in sede referente – reca l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori. Evidenzia, altresì, che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 6, recanti disposizioni in materia di Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e referto epidemiologico, sottolinea che il testo non è corredato di un'espressa clausola di invarianza finanziaria. Peraltro l'articolo 5 dispone che il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, rappresenti adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali. Tanto premesso, appare necessario acquisire elementi di valutazione al fine di verificare l'effettivo impatto organizzativo e finanziario delle disposizioni nonché la sostenibilità degli adempimenti previsti nel quadro delle risorse esistenti, senza pregiudizio per i livelli essenziali di assistenza forniti dal Servizio sanitario nazionale. Rileva che tali informazioni appaiono necessarie in considerazione degli adempimenti connessi all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico, quali ad esempio, la raccolta e il conferimento dei dati da parte dei soggetti preposti, la gestione della banca dati e la sua fruibilità da parte dei soggetti istituzionali e non, l'elaborazione di specifiche analisi statistico-epidemiologiche nonché l'informazione continua e completa alla popolazione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2) riguardante alcuni degli aspetti segnalati dalla relatrice. Evidenzia peraltro la necessità di acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da redigere a cura del Ministero della salute, il quale potrebbe essere già in possesso dei dati necessari.

  Stefania COVELLO (PD), relatrice, nell'evidenziare come il provvedimento in esame sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattro giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che non sono presentate proposte emendative riferite al disegno di legge in oggetto. Quindi, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti in ordine alle questioni in quella sede evidenziate dal relatore.

Pag. 50

  Il Viceministro Enrico MORANDO richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sulle criticità di ordine finanziario relative alla disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un'apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA. In particolare, fa presente che le stime alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 5 devono essere aggiornate sulla base degli ultimi dati disponibili, ai fini della quantificazione del maggiore onere, peraltro di entità non trascurabile, e che – in mancanza della stima di tale maggiore onere e della individuazione della relativa copertura finanziaria – appare necessario sopprimere il medesimo articolo 5, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, posto che il Fondo per il recepimento della normativa europea, del quale è attualmente previsto l'utilizzo, non recherebbe le occorrenti disponibilità volte a fronteggiare tale maggiore onere. Al riguardo, tiene tuttavia a manifestare la disponibilità del Governo, qualora si pervenisse nel prosieguo dell'esame presso i competenti organi parlamentari alla definizione del suddetto maggiore onere e alla individuazione della relativa copertura finanziaria, a valutare la possibilità di ripristinare il contenuto del citato articolo 5 del quale, nella formulazione attuale, non può che richiedersi la soppressione.
  Tanto premesso, con riferimento alle restanti disposizioni del provvedimento sulle quali il relatore aveva richiesto chiarimenti nella citata seduta del 14 giugno scorso, fa presente che le attività di competenza del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti al fine del completo adeguamento della direttiva 98/5/CE, saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Chiarisce, inoltre, che all'articolo 4, in materia di Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, relativamente al numero di annualità da considerare, come asserito nella relazione illustrativa, si deve tener conto dell'ordinario termine di prescrizione e quindi riferirsi ad un periodo di dieci anni.
  Precisa quindi che il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti dall'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge. Rileva tuttavia la necessità di riformulare il comma 4 dell'articolo 4, nel senso di precisare che «agli oneri valutati di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», laddove il testo in esame sembra limitare il richiamo alla nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari in riferimento alla sola attività di monitoraggio degli oneri e non anche all'adozione delle conseguenti iniziative ivi previste, volte ad assicurare l'effettiva compensazione dei relativi effetti finanziari.
  Segnala altresì che l'articolo 6, recante modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   Assicura che il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dalla estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi Pag. 51iscritte in registri di Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, di cui all'articolo 7.
  Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e di monitoraggio sostanze chimiche, conferma la neutralità finanziaria della disposizione anche in merito alla garanzia di intercomparabilità dei dati del monitoraggio.
  Chiarisce, infine, che l'articolo 13, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna, non è suscettibile di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo);
   per quanto riguarda i profili di merito;

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

   per quanto riguarda i profili finanziari,
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività di competenza del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti al fine del completo adeguamento della direttiva 98/5/CE, saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 4, in materia di Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, relativamente al numero di annualità da considerare, come asserito nella relazione illustrativa, si deve tener conto dell'ordinario termine di prescrizione e quindi riferirsi ad un periodo di dieci anni;
    il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti dall'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge;
    appare necessario riformulare il comma 4 dell'articolo 4, nel senso di precisare che «agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», laddove il testo in esame invece richiama la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari soltanto limitatamente alla attività di monitoraggio degli oneri, senza prevedere l'adozione delle conseguenti iniziative, volte ad assicurare l'effettiva compensazione dei relativi effetti finanziari;
    le stime alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un'apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA, devono essere aggiornate sulla base degli ultimi dati disponibili;
    in mancanza della quantificazione del maggiore onere derivante dal citato aggiornamento dei dati e della individuazione della relativa copertura finanziaria, appare necessario sopprimere il predetto articolo 5;Pag. 52
    l'articolo 6, recante modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dall'estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, di cui all'articolo 7;
    con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e di monitoraggio delle sostanze chimiche, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione anche in merito alla garanzia di intercomparabilità dei dati del monitoraggio;
    l'articolo 13, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna, non è suscettibile di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   1) All'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.;
   2) Sopprimere l'articolo 5».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.
Atto n. 417.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 106 del 2016, risulta corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 4 a 16, concernenti gli enti del Terzo settore, rinvia, per quanto attiene all'individuazione delle tipologie di enti che rientrano nel predetto Terzo settore e per i relativi riflessi finanziari, alle disposizioni di cui al titolo X del presente provvedimento (articoli 79 e seguenti) relative al regime fiscale applicabile.Pag. 53
  Con riferimento agli articoli da 17 a 19, recanti norme in materia di attività di volontariato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in merito agli obblighi assicurativi di cui all'articolo 18, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerato che tale obbligo è già previsto a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 266 del 1991. Per quanto riguarda la promozione della cultura del volontariato ad opera delle amministrazioni pubbliche, prende atto che queste ultime svolgono le attività in questione, come espressamente indicato dal testo, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma, e quindi senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 41, concernente le reti associative, con riferimento al comma 3, in base al quale le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, evidenzia che la norma disciplina una facoltà attribuita alle predette strutture associative e che la neutralità di tale previsione è quindi subordinata alla condizione che le forme di partenariato indicate assumano carattere facoltativo anche per le pubbliche amministrazioni interessate e che le stesse possano eventualmente aderirvi nei limiti delle risorse disponibili. In proposito, considera utile acquisire una conferma da parte del Governo.
  Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione degli articoli da 42 a 44, recanti norme in materia di società di mutuo soccorso, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito al mancato versamento del contributo del 3 per cento ai fondi mutualistici, compresi quelli gestiti dallo Stato e nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma – che le previsioni di bilancio non scontino attualmente effetti derivanti dai predetti versamenti.
  In merito agli articoli da 45 a 54, concernenti il Registro unico del terzo settore, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi sottostanti la stima delle risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico del Terzo settore né elementi riferiti all'impatto finanziario, nel tempo, delle diverse tipologie di attività – di realizzazione dell'infrastruttura informativa, di implementazione della stessa nonché di controllo – finanziate a valere sul predetto stanziamento. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio.
  Passando agli articoli da 55 a 57, recanti rapporti degli enti del terzo settore con gli enti pubblici, evidenzia, in merito all'articolo 55, comma 1, che la formulazione adottata non sembra consentire una valutazione delle Amministrazioni pubbliche riguardo alla possibilità o meno di coinvolgere nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione gli enti del terzo settore, ma stabilisce un vero e proprio obbligo di coinvolgimento, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione. Rileva che tale obbligo appare quindi potenzialmente in grado di determinare aggravi delle procedure di programmazione e di organizzazione dei servizi, con possibili riflessi finanziari. In proposito reputa necessario acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di chiarire i contenuti dell'espressione «coinvolgimento attivo», precisando se quest'ultimo si configuri come un obbligo procedimentale o rappresenti soltanto una linea di indirizzo.
  Non ha osservazioni sull'articolo 56, tenuto conto che la sottoscrizione delle convenzioni ivi previste assume carattere facoltativo per le amministrazioni pubbliche.
  In merito all'articolo 57 andrebbe confermata, a suo avviso, la conformità delle disposizioni all'ordinamento europeo al fine di escludere eventuali procedure sanzionatorie.
  Con riferimento agli articoli da 58 a 60, concernenti il Consiglio nazionale del terzo settore, rileva che la relazione tecnica afferma che il Consiglio si avvarrà delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Pag. 54nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione. Segnala che andrebbero peraltro forniti dati ed elementi di valutazione – anche riferiti al presumibile impegno finanziario e organizzativo derivante dalle disposizioni – al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse nonché la possibilità di un loro utilizzo senza determinare riflessi per lo svolgimento delle funzioni assegnate all'amministrazione interessata.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 61 a 71, in materia di Centri di servizio per il volontariato, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 62, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e della fissazione di un limite di spesa corredato di un meccanismo procedurale, volto a garantire preventivamente l'osservanza del predetto limite. Ciò posto, per quanto riguarda i contributi obbligatori e integrativi a carico delle Fondazioni bancarie, già previsti a legislazione vigente, ritiene comunque necessario un chiarimento circa i possibili effetti di gettito derivanti dalla possibilità di dedurre tali versamenti come componenti negativi di reddito, in quanto il provvedimento in esame riforma il metodo di determinazione dei predetti contributi, con potenziali effetti di incremento degli stessi.
  Per quanto riguarda l'articolo 69, in base al quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rileva che, a legislazione vigente, secondo quanto stabilito dall'articolo 28 della legge n. 383 del 2000, tali iniziative rivestono carattere facoltativo, mentre il provvedimento in esame le caratterizza come adempimenti obbligatori, ampliando altresì il novero delle amministrazioni tenute a porle in essere: stanti tali innovazioni, appaiono quindi necessari chiarimenti in merito alla sostenibilità delle stesse nel quadro delle risorse disponibili ovvero riguardo ai possibili effetti onerosi derivanti dall'attuazione della norma.
  Per quanto riguarda l'articolo 71, concernente la concessione in comodato di beni pubblici ad enti del Terzo settore, non ha osservazioni da formulare stante il carattere facoltativo delle concessioni, che potranno dunque essere operate nel quadro delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio di ciascun ente interessato.
  Non ha osservazioni da formulare sugli articoli da 72 a 75, recanti le risorse finanziarie, relativamente all'incremento del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, come disposto dall'articolo 72, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.
  Non ha altresì osservazioni da formulare sugli articoli da 73 e 75 atteso che le disposizioni sono volte a prevedere una differente allocazione di risorse già stanziate e a precisarne le finalità e le modalità di impiego.
  Con riferimento all'articolo 76, recante contributo per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali, rileva preliminarmente che, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame, i contributi per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali sono erogati, come espressamente previsto dall'articolo 73, comma 2, del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore. Evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti circa la modalità di erogazione dei contributi prevista dal comma 2: infatti, in base a tale disposizione, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo mediante una riduzione del prezzo, nella misura corrispondente all'aliquota IVA, praticata dal venditore, che recupera dette somme mediante compensazione in sede di versamento delle imposte. Segnala come non appaia chiaro, né viene esplicitato dalla relazione tecnica, in base a quali procedure il riconoscimento di tali contributi possa essere ricondotto al rispetto del citato limite di spesa, al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica. Pag. 55
  In merito all'articolo 77, in materia di titoli di solidarietà, prende preliminarmente atto dell'ipotesi formulata dalla relazione tecnica in base alla quale i titoli interessati sono circa 240 milioni annui, tenuto conto della mancanza di fonti di dati relative a tale istituto, che assume carattere innovativo. Evidenzia in proposito che i benefici fiscali previsti per il risparmiatore, in termini di imposta di bollo, di successione e via dicendo, potrebbero comportare, nel corso del tempo, effetti incentivanti della raccolta rispetto alla stima iniziale; ciò anche alla luce dei rendimenti offerti da strumenti finanziari analoghi. Ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo a conferma della prudenzialità delle assunzioni poste alla base della quantificazione. Per quanto riguarda le stime della relazione tecnica, rileva che i calcoli si basano sull'ipotesi di emissioni annue costanti e – nell'indicare il raggiungimento dell'onere a regime al terzo anno – assumono implicitamente che i titoli abbiano durata triennale. La norma prevede tuttavia che i titoli abbiano «scadenza non inferiore a 36 mesi»; di conseguenza non risulta automatico che, a partire dal terzo anno, l'ammontare dei titoli di nuova emissione sia pari a quello dei titoli rimborsati, in quanto gli stessi potrebbero scadere in anni successivi. Infine, la relazione tecnica non ascrive effetti di gettito alle agevolazioni concernenti le imposte di successione. In merito ai predetti profili appare necessario, a suo avviso, un chiarimento ai fini della verifica delle quantificazioni proposte. Sempre in merito alla quantificazione riferita al credito d'imposta, andrebbe valutata la prudenzialità dell'utilizzo di una percentuale di devoluzione media dello 0,5 per cento, considerato che la quota di devoluzione minima prevista dal comma 5 è lo 0,6 per cento, pur considerando l'incidenza di emissioni non caratterizzate dalla destinazione ad erogazione liberale di una quota dell'ammontare nominale collocato. Con riferimento all'esenzione dall'obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB, non ha osservazioni da formulare stante il meccanismo di autofinanziamento dell'ente: considerato, tuttavia, il carattere innovativo delle emissioni in esame, ritiene sul punto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito al comma 1 dell'articolo 78, recante il regime fiscale del social lending, rileva che la disposizione riconosce sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso i portali on line, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota agevolata al 12,5 per cento. Osserva, in proposito, che la norma non fornisce una definizione di social lending. Tanto premesso, fa presente che andrebbe precisato a quali fattispecie la norma faccia specificamente riferimento e quale sia il regime fiscale a queste applicabile in base alla vigente normativa: ciò al fine di una più puntuale verifica dell'ipotesi di neutralità finanziaria della disposizione asserita dalla relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1 a 6 e 8, e 100, in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore, segnala, in via preliminare, che la relazione tecnica stima gli effetti finanziari recati dall'introduzione dei nuovi regimi fiscali mediante modello di microsimulazione. Il ricorso a tale strumento, che tiene conto della complessità delle variabili che concorrono a determinare la stima, non consente tuttavia di operare una verifica puntuale della quantificazione, non essendo esplicitati gli elementi ad essa sottostanti. In merito alle indicazioni riportate dalla relazione tecnica, rileva, in primo luogo, che la relazione tecnica non considera i possibili effetti in termini di imposta sul valore aggiunto: ciò con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono l'applicazione agli enti del terzo settore dell'attuale disciplina IVA prevista per le ONLUS nonché un regime IVA agevolato per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale. In merito ai profili di decorrenza, la relazione tecnica quantifica gli effetti delle disposizioni a decorrere dal 2020, ipotizzando che per i primi due anni non sarà concluso Pag. 56l’iter per l'autorizzazione comunitaria. Andrebbe peraltro acquisita una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale ipotesi, in base alla quale alle disposizioni non sono imputati effetti di gettito per gli anni 2017, 2018 e 2019.
  Per quanto concerne la platea considerata ai fini della quantificazione, la relazione tecnica, partendo da alcuni dati complessivi relativi all'archivio fiscale e all'archivio del terzo settore, illustra la procedura seguita per definire l'archivio integrato utilizzato ai fini della quantificazione, ottenuto – secondo la stessa relazione – mediante elaborazione dei predetti dati. Tuttavia, rileva che le indicazioni della relazione tecnica non consentono di individuare specificamente il numero e la composizione, per categoria di appartenenza, del complesso dei soggetti inclusi in tale archivio.
  In proposito, appare quindi opportuno acquisire le necessarie informazioni di dettaglio, che consentano di individuare il numero degli enti interessati ai regimi agevolati previsti dal provvedimento in esame nonché, per ciascuna tipologia dei medesimi enti e per ciascuna classe di fatturato considerata dalla relazione tecnica, elementi di raffronto rispetto ai regimi agevolati applicabili in base alla vigente normativa.
  Segnala che i predetti dati appaiono necessari ad esempio ai fini della verifica delle specifiche stime riferite ai regimi forfetari di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86, in relazione ai quali non viene, tra l'altro, definita la consistenza delle categorie di enti con ricavi non superiori a 130.000 euro e di quelli che eccedono tale soglia. Analogamente, con riguardo alle disposizioni di coordinamento recate dall'articolo 89, comma 8, andrebbe verificato, a suo avviso, se i soggetti ivi indicati, che saranno iscritti di diritto nel Registro unico del terzo settore, potranno beneficiare per effetto di tale iscrizione di agevolazioni diverse rispetto a quelle ora ad essi applicate.
  Osserva altresì che, tra i parametri utilizzati per la stima, la relazione tecnica considera una redditività delle attività attualmente svolte dalle imprese commerciali pari al 20 per cento dei ricavi. Poiché tale coefficiente determina la base imponibile rispetto alla quale è stimata la perdita di gettito, appare opportuno acquisire gli elementi, anche di carattere statistico, sottostanti la scelta della predetta percentuale al fine di verificarne la prudenzialità. Ciò anche in considerazione del fatto che, a normativa vigente, il regime forfetario per gli enti non commerciali (articolo 145 del TUIR) prevede coefficienti di redditività fino al 25 per cento.
  Aggiunge, inoltre, che per la stima del maggior gettito attribuibile ai redditi in capo alle Associazioni di promozione sociale e alle Organizzazioni di volontariato con ricavi fino a 130.000 euro, la relazione tecnica utilizza il coefficiente di redditività del 3 per cento. Anche rispetto a tale ipotesi ritiene che andrebbero acquisiti elementi riferiti ai profili di prudenzialità, tenuto conto che la normativa proposta prevede i coefficienti dell'1 per cento e del 3 per cento da applicare, rispettivamente, alle Organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.
  In merito alle disposizioni che, con decorrenza anticipata al 2018, prevedono l'esenzione dall'IRES dei redditi degli immobili utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato (articolo 84, comma 2) e delle associazioni di promozione sociale (articolo 85, comma 7), evidenzia che andrebbero acquisiti chiarimenti sul relativo impatto finanziario. Segnala inoltre che la formulazione della norma – che riguarda letteralmente «i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali» – sembrerebbe consentire il riconoscimento del beneficio in favore di qualunque soggetto realizzi il reddito oggetto di esenzione. In merito a tale formulazione ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che, per le disposizioni indicate, è prevista l'entrata in vigore fin dal 2018.Pag. 57
  Segnala infine che l'articolo 85, comma 5, in base al quale le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, sembrerebbe riproporre quanto attualmente disposto dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 383 del 2000. Non viene invece riproposto il comma 2 del citato articolo 21 ai sensi del quale l'agevolazione opera nel limite massimo di spesa fissato in 1,8 milioni annui. Andrebbero quindi acquisite, a suo avviso, informazioni in merito al profilo finanziario della disposizione, sia per quanto concerne la stima dell'onere, che non risulterebbe più soggetto ad un limite di spesa, sia per quanto concerne la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che l'articolo 102, comma 1, lettera a), prevede l'abrogazione della legge n. 383 del 2000.
  In merito all'articolo 81, recante il social bonus, fa presente che la relazione tecnica quantifica gli oneri in base alla differenza tra la stima degli effetti di minor gettito riferiti alle agevolazioni vigenti e quelle derivanti dalle agevolazioni proposte. Per quanto concerne la valutazione degli effetti in base alla normativa vigente, con riferimento alle detrazioni IRPEF e alle deduzioni IRES delle erogazioni, fa presente che la relazione tecnica ipotizza che un ammontare di erogazioni pari a 40 milioni, corrispondente alla metà del totale delle nuove erogazioni stimate, sia già oggetto di erogazione liberale e che lo stesso benefici, a normativa vigente, della detrazione ad aliquota del 26 per cento. Non sono peraltro esplicitati gli elementi sottostanti tali parametri, necessari ai fini della verifica della stima – anche sotto il profilo della prudenzialità – sia con riferimento all'ammontare delle erogazioni (il 50 per cento delle nuove erogazioni sono attribuite ad un «effetto sostitutivo» e, pertanto, determinano oneri in base alla sola differenza di aliquota di detrazione) sia con riferimento alla misura della detrazione IRPEF. Ciò anche in considerazione del fatto che, a normativa vigente, le erogazioni liberali possono beneficiare della detrazione del 19 per cento o del 26 per cento in funzione delle caratteristiche del beneficiario.
  Per quanto riguarda la valutazione degli effetti relativi alla normativa proposta, rileva che né il testo della disposizione né la relazione tecnica esplicitano i tempi di fruizione del credito d'imposta introdotto. Infatti, la norma prevede la fruizione del beneficio in tre quote annuali di pari importo, anche a mezzo compensazione con modello F24, ma non indica la decorrenza per la fruibilità del credito d'imposta. In proposito, fa presente che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti, anche al fine di verificare la stima degli effetti di cassa indicati dalla relazione tecnica, rispetto alla quale andrebbero comunque esplicitate le procedure di calcolo adottate.
  Segnala inoltre che la relazione tecnica indica l'onere stimato dall'articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali, in relazione alle agevolazioni introdotte dal comma 4, che si applicano anche alle imprese sociali, senza indicare la base informativa e/o i dati statistici utilizzati per la predetta quantificazione. Segnala che andrebbero quindi forniti i relativi dati al fine di consentire una verifica della stima riportata.
  Per quanto concerne le altre agevolazioni, la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari in quanto le previsioni normative non presentano sostanziali variazioni rispetto alla normativa vigente. Nel rilevare che non viene indicato l'ammontare di tali effetti finanziari, evidenzia la necessità di chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni, tenuto conto che gli enti del terzo settore cui si riferiscono le agevolazioni in esame potrebbero non coincidere con quelli che attualmente beneficiano delle agevolazioni previste a normativa vigente.
  Con riferimento agli articoli 83 e 89, commi 7 e da 9 a 14, recanti detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, segnala, in linea generale, che la disposizione introduce agevolazioni fiscali (detrazioni e Pag. 58deduzioni) in relazione alle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del terzo settore e prevede, contestualmente, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia; queste ultime peraltro prevedono agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) in relazione alle erogazioni liberali in denaro e, solo in presenza di specifici requisiti, alle erogazioni effettuate in natura. Ritiene, pertanto, che le disposizioni sembrano suscettibili di ampliare l'ambito oggettivo di applicazione dei benefici, con possibili effetti onerosi, non considerati dalla relazione tecnica, che, nell'illustrare la disposizione, fa riferimento alle sole erogazioni in denaro. In proposito, a suo avviso, andrebbe acquisita la valutazione del Governo.
  Rileva che dalle indicazioni della relazione tecnica non è possibile inoltre desumere se siano stati considerati, ai fini della stima, anche le erogazioni cui si estendono i benefici in esame ai sensi del comma 8 (erogazioni in favore di cooperative sociali) e dell'articolo 89, comma 9 (erogazione ai trust costituiti ai sensi della «legge sul dopo di noi»). In merito alla quantificazione operata, segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari per la verifica della stima: in particolare, non sono indicate le quote dell'ammontare complessivo delle erogazioni, indicato in 217,4 milioni di euro, che, a normativa vigente, fruiscono della detrazione IRPEF ad aliquota del 19 per cento o del 26 per cento. Ritiene comunque necessario acquisire elementi di valutazione e conferma.
  Per quanto concerne le modifiche alla deducibilità delle erogazioni effettuate dai soggetti IRES diversi dagli enti non commerciali (comma 2), la relazione tecnica ipotizza un incremento del 20 per cento delle erogazioni liberali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. In merito a tale parametro, andrebbe precisato, a suo avviso, se ed in quale misura l'incremento sia imputabile all'ampliamento dell'ambito oggettivo, ad esempio erogazioni in natura, ovvero all'ambito soggettivo o ad altri eventuali fattori interessati dalle modifiche in esame, ad esempio effetto incentivo o sostitutivo.
  Sugli articoli da 90 a 96, in materia di monitoraggio, vigilanza e controllo, rappresenta che le disposizioni in esame recano norme in materia di monitoraggio, controlli e vigilanza sugli enti del Terzo settore. In primo luogo, con riferimento alle attività assegnate agli Uffici del registro unico territorialmente competenti (controlli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 93), segnala che l'articolo 53, comma 3, del provvedimento in esame dispone una specifica dotazione di risorse pari a 14,7 milioni di euro annui, destinate in parte a finanziare le predette attività di controllo. Come già segnalato trattando l'articolo 53, la relazione tecnica non fornisce dati e ed elementi utili ad una puntuale verifica della congruità delle risorse stanziate per lo svolgimento dei compiti di controllo assegnati alle Regioni. Sul punto rinvia quindi a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 53 in merito alla necessità di acquisire dati volti a verificare la congruità delle risorse stanziate rispetto ai compiti previsti.
  In merito alle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rileva che la relazione tecnica afferma che le stesse saranno svolte dall'Amministrazione stessa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla luce dei compiti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – tra i quali si segnalano le verifiche, le ispezioni, la funzione di vigilanza sugli enti privatizzati –, andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma circa l'effettiva possibilità che dette attività siano svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto del complesso delle innovazioni apportate dal provvedimento in esame.
  Non ha osservazioni in merito ai controlli di natura fiscale assegnati all'Amministrazione finanziaria, nel presupposto Pag. 59che gli stessi rientrino tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle entrate e possano quindi essere assolti nell'ambito delle risorse disponibili.
  Con riferimento, infine, all'articolo 103, recante la copertura finanziaria del provvedimento, osserva preliminarmente che l'articolo in commento provvede alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del presente decreto – pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, a 60,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 98,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 103,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 166,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 135,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 – mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, istituito dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014 con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  Tanto premesso, segnala che il citato Fondo (cap. 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) appare presentare le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto degli ulteriori interventi normativi che nel frattempo hanno determinato la parziale riduzione della predetta dotazione finanziaria. Sul punto, ravvisa comunque la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo.
  In particolare, osserva che le disposizioni del presente schema di decreto, richiamate al comma 1 dell'articolo in commento, dalle quali discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono le seguenti:
   le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del presente decreto, che vengono quantificate in 14,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 e nell'ambito delle quali dovrà altresì farsi fronte allo svolgimento delle attività di controllo sugli enti del terzo settore da parte dei singoli uffici del Registro territorialmente competenti (articolo 53, comma 3);
   il riconoscimento in favore delle Fondazioni di origine bancaria – che effettuano il versamento dei contributi obbligatori e integrativi al Fondo unico nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del presente decreto quale strumento di finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato – di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi (articolo 62, comma 6). In proposito, segnala l'opportunità di riformulare il primo periodo della disposizione in esame al fine di meglio precisare che il credito d'imposta de quo è riconosciuto «fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», stante il carattere permanente della misura ivi prevista, come peraltro evidenziato anche dalla relazione tecnica. Sul punto, appare tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo;
   l'incremento, in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, della dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale nel terzo settore (articolo 72, comma 5);
   l'applicazione della ritenuta agevolata di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 agli interessi, ai premi e ad ogni alto provento prodotti dai titoli di solidarietà emessi da istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, nonché il riconoscimento di un credito d'imposta in favore degli emittenti medesimi pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate – per una somma non inferiore allo 0,6 per cento dell'ammontare nominale Pag. 60collocato dei titoli in precedenza menzionati – a favore degli enti del terzo settore e l'esenzione dall'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai depositi titoli di solidarietà (articolo 77, commi 9, 10 e 13);
   norme a vario titolo concernenti il regime fiscale applicabile, ai fini della determinazione delle imposte dirette, agli enti del terzo settore diversi dalle società con qualifica di impresa sociale (articoli 80, 84, 85 e 86);
   l'istituzione di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore non commerciali, finalizzate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati agli enti medesimi (articolo 81);
   l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali (articolo 82, comma 4);
   norme che modificano l'attuale regime delle detrazioni e delle deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore degli enti del terzo settore non commerciali (articolo 83, commi 1 e 2).

  Osserva, inoltre, che gli oneri derivanti dalle disposizioni dianzi sinteticamente richiamate si configurano in taluni casi come nuove o maggiori spese ricondotte entro un limite massimo di impegno esplicitamente stabilito dal testo, mentre in altri casi – si riferisce, nello specifico, alle disposizioni di carattere fiscale di cui agli articoli 77 e da 80 a 86 – essi si configurano quali minori entrate, la cui quantificazione viene esplicitata, in termini di previsione, esclusivamente nella relazione tecnica allegata al provvedimento, sulla base dei dati e delle stime nella stessa riportati.
  Considera inoltre utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla opportunità di mantenere l'attuale richiamo all'articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel citato articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Da un punto di vista meramente formale, ritiene infine opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell'articolo in commento il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall'anno 2020, dall'altro, sostituire l'attuale rubrica con quella denominata «Disposizioni finanziarie», giacché oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 l'articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto.
  Tanto rappresentato per quanto attiene nel complesso ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, invita infine il Governo a valutare l'opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in riferimento alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore fa presente quanto segue.
  Con riferimento agli articoli da 45 a 54, in materia di Registro unico del Terzo settore, l'attuale struttura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già cura la tenuta del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, che conta 159 enti iscritti. Con il provvedimento in esame, tale competenza non sarà Pag. 61più incardinata presso la citata struttura ministeriale, che acquisirà, viceversa, la tenuta della sezione del registro unico nazionale dedicata alle reti associative. Per loro natura, è ragionevole prevedere che i limiti dimensionali del nuovo registro non eccederanno quelli del registro attualmente gestito dalla struttura in oggetto. Rimane sempre ferma la possibilità, in presenza di un maggiore e non previsto carico di lavoro, di procedere ad una diversa allocazione delle risorse umane e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel suo complesso considerato, come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 106 del 2016. Le amministrazioni regionali già adesso gestiscono diversi registri, che a vario titolo comprendono enti del Terzo settore, che confluiranno nel nuovo registro unico nazionale. Parimenti, in ragione delle ridotte dimensioni numeriche del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, l'attribuzione delle competenze in ambito regionale determinerà un impatto irrilevante in termini di maggiori oneri amministrativi a carico delle singole regioni. Inoltre, mentre per le associazioni nazionali di promozione sociale la normativa attuale prevede una revisione biennale delle stesse associazioni, il provvedimento in esame prevede per tutti gli enti del Terzo settore la sottoposizione a revisione triennale, con conseguente alleggerimento del relativo onere amministrativo.
  La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attualmente fornisce supporto amministrativo a due organismi collegiali, l'osservatorio nazionale dell'associazionismo e l'osservatorio nazionale del volontariato, pertanto la prevista soppressione di tali organismi consentirà alla struttura ministeriale di assicurare le funzioni di supporto al Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli da 58 a 60.
  Le funzioni di controllo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 64 riguardano un unico soggetto, l'Organismo nazionale di controllo, e, come tali, non sono suscettibili di produrre un rilevante impatto amministrativo.
  La norma di cui all'articolo 69, in base alla quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rappresenta una norma di mero indirizzo e pertanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riguardo alla stima degli effetti derivanti dall'articolo 77, recante disciplina dei titoli di solidarietà, in considerazione sia delle innovazioni della normativa disposte dall'articolo in esame, sia dell'assenza di dati strutturati, è stato necessario basarsi su informazioni degli operatori bancari ai fini dell'acquisizione dei dati e della formulazione di ipotesi di stima. Pertanto si ritiene che le stime effettuate siano prudenziali: infatti, a quadro macroeconomico invariato, non si è tenuto conto dell'effetto di incentivo che la disposizione potrebbe determinare; si è invece ipotizzato che i titoli di solidarietà, sin dall'entrata in vigore del presente provvedimento, possano sostituire integralmente gli strumenti di finanziamento esistenti. Per quanto riguarda la durata media dei titoli di solidarietà, anche alla luce di informazioni pervenute da operatori bancari, si è ritenuto che le future emissioni avranno una durata tendenzialmente prossima al limite minimo (36 mesi) in virtù sia delle caratteristiche del titolo sia della platea dei potenziali investitori.
  Al comma 8 del medesimo articolo 77 appare necessario specificare che l'esonero della contribuzione di vigilanza a favore della Consob è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti esclusivamente all'emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77.
  Per quanto riguarda l'ammontare delle erogazioni utilizzato per la stima e sulla tempistica di fruizione del credito d'imposta introdotto dall'articolo 81, in materia di «social bonus», anche a mezzo compensazione con modello F24, si precisa che, come di prassi, la stima è stata Pag. 62effettuata applicando una metodologia consolidata già applicata per normative di tenore analogo. Nella fattispecie è stata utilizzata la metodologia applicata in sede di introduzione del cosiddetto «Art-bonus» (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83), che prevedeva aliquote di detrazione simili e analoghe modalità di fruizione del credito di imposta tramite F24. Anche in quella sede infatti i primi effetti sul gettito sono stati considerati a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della norma e tale profilo finanziario è risultato corretto alla luce di verifiche a posteriori effettuate analizzando i dati relativi alla fruizione del credito tramite F24.
  Per quanto riguarda l'articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, la perdita di gettito a titolo di imposte di registro e ipocatastali applicate in misura fissa, indicata in 20 milioni di euro su base annua, è stata valutata elaborando l'archivio del registro per l'anno 2015. Sono stati inoltre selezionati gli enti interessati dalla norma proposta e si è applicata l'aliquota attualmente prevista ai fini del registro (9 per cento) al valore dichiarato (circa 220 milioni di euro) da cui si è sottratta l'imposta fissa prevista dalla nuova disposizione. Analogamente, per quanto concerne le medesime imposte da applicare alle operazioni straordinarie di gestione, si è constatato, sempre sulla base dell'archivio del Registro per l'anno 2015, l'effettiva trascurabilità degli effetti di gettito della proposta valutata a quadro macro economico invariato. I soggetti effettivamente beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 82 sono gli stessi che già godono dell'agevolazione attualmente in vigore, stante il riferimento al rispetto delle condizioni e limiti previsti dalle vigenti disposizioni indicate dal comma 6 in commento, pertanto il rischio di potenziale ampliamento soggettivo è neutralizzato dal richiamo specifico alle predette disposizioni.
  Con riguardo all'articolo 90, le funzioni di controllo sulle fondazioni saranno svolte dall'ufficio del registro unico nazionale territorialmente competente. La struttura ministeriale si potrà avvalere, nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ad essa assegnate, del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  Appare opportuno espungere l'attuale richiamo all'articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel citato articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Da un punto di vista meramente formale, appare inoltre opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell'articolo 103 il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall'anno 2020, dall'altro, sostituire l'attuale rubrica con quella denominata «Disposizioni finanziarie», giacché oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 l'articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto.
  Con riferimento, inoltre, alle stime contenute nella relazione tecnica riferite agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1 a 6 e 8, e 100 fornisce le seguenti ulteriori precisazioni. I possibili effetti finanziari in termini IRAP non sono stati esplicitati, in mancanza di un'esplicita indicazione di estensione degli stessi e alla luce altresì del fatto che spesso sono anche previste agevolazioni e/o esenzioni. In merito ai profili di decorrenza, l'espletamento dell'iter si prevede entro l'anno di competenza 2019 con conseguenti effetti di cassa a partire dal 2020. Per quanto concerne la platea considerata ai fini della quantificazione, come già indicato dalla relazione tecnica, la stima è basata su un archivio integrato costituito dall'integrazione di archivi dati di diverse fonti che vengono comunicati all'Anagrafe tributaria, al fine di basare le quantificazioni su un universo più ampio possibile, considerando ad esempio, i dati del modello EAS (Comunicazione da parte di Enti Associativi) e i Pag. 63dati dell'Anagrafe unica delle ONLUS. I soggetti facenti parte del Terzo settore che hanno ricavi maggiori di 130.000 euro rappresentano una minoranza: rappresentano infatti meno del 10 per cento dei soggetti interessati. Per quanto riguarda la redditività delle attività attualmente svolte dalle imprese commerciali, la relazione tecnica utilizza una stima del 20 per cento, inferiore al coefficiente di redditività del 25 per cento stabilito dall'articolo 145 del TUIR, in considerazione della circostanza che nella realtà tale regime è utilizzato da pochi soggetti perché non conveniente. Per quantificare gli effetti di gettito ai fini delle imposte dirette imputabili alla norma fiscale in esame, come indicato nella relazione tecnica, è stata effettuata una specifica micro simulazione in capo a distinti gruppi di soggetti (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e altri enti): per le Organizzazioni di volontariato è stato ricalcolato il reddito d'impresa, applicando il coefficiente di redditività dell'1 per cento previsto dalla nuova norma fiscale; per le Associazioni di promozione sociale è stato calcolato il nuovo reddito d'impresa, applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento previsto dalla nuova norma fiscale. Per poter usufruire delle agevolazioni sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali è strettamente necessario appartenere alla categoria degli enti del Terzo settore. In merito alla copertura finanziaria, si evidenzia come il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 383 del 2000 abbia iscritto a bilancio a copertura dell'agevolazione di cui al comma 1, uno stanziamento annuo di 1,8 milioni di euro. L'abrogazione della legge n. 383 del 2000 prevista dall'articolo 102, comma 1, lettera a), poiché non destina ad altro utilizzo tale stanziamento, implica che il medesimo stanziamento resti iscritto a copertura di quanto previsto all'articolo 85, comma 5, che ha ripreso alla lettera quanto attualmente previsto al comma 1 del citato articolo 21.
  Per quanto attiene, infine, alla proposta da ultimo formulata dal relatore a conclusione del suo intervento, relativa alla possibilità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, dichiara la disponibilità del Governo ad impegnarsi nella direzione in tal senso indicata, ferma restando la necessità di verificare previamente l'effettiva sussistenza di risorse finanziarie residue sul Fondo citato, a seguito dell'attuazione dei predetti decreti delegati, che alle risorse del Fondo medesimo attingono, in ordine alla quale non è al momento in grado di fornire un riscontro puntuale.

  Maino MARCHI (PD) sottolinea la rilevanza di prevedere la destinazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di eventuali risorse residue a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, evidenziando peraltro come tale scelta si collocherebbe in una linea di continuità rispetto a quanto previsto dall'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, del decreto-legge n. 50 del 2017, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione, ai sensi del quale è stabilito che una quota, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro, delle entrate derivanti dall'attuazione della cosiddetta Web Tax sia per l'appunto destinata al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (atto n. 417), Pag. 64
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento agli articoli da 45 a 54, in materia di Registri unico del Terzo settore, l'attuale struttura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già cura la tenuta del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, che conta 159 enti iscritti;
    con il provvedimento in esame, tale competenza non sarà più incardinata presso la citata struttura ministeriale, che acquisirà, viceversa, la tenuta della sezione del registro unico nazionale dedicata alle reti associative;
    per loro natura, è ragionevole prevedere che i limiti dimensionali del nuovo registro non eccederanno quelli del registro attualmente gestito dalla struttura in oggetto;
    rimane sempre ferma la possibilità, in presenza di un maggiore e non previsto carico di lavoro, di procedere ad una diversa allocazione delle risorse umane e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel suo complesso considerato, come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 106 del 2016;
    le amministrazioni regionali già adesso gestiscono diversi registri, che a vario titolo comprendono enti del Terzo settore, che confluiranno nel nuovo registro unico nazionale;
    parimenti, in ragione delle ridotte dimensioni numeriche del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, l'attribuzione delle competenze in ambito regionale determinerà un impatto irrilevante in termini di maggiori oneri amministrativi a carico delle singole regioni;
    inoltre, mentre per le associazioni nazionali di promozione sociale la normativa attuale prevede una revisione biennale delle stesse associazioni, il provvedimento in esame prevede per tutti gli enti del Terzo settore la sottoposizione a revisione triennale, con conseguente alleggerimento del relativo onere amministrativo;
    la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attualmente fornisce supporto amministrativo a due organismi collegiali, l'osservatorio nazionale dell'associazionismo e l'osservatorio nazionale del volontariato, pertanto la prevista soppressione di tali organismi consentirà alla struttura ministeriale di assicurare le funzioni di supporto al Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli da 58 a 60;
    le funzioni di controllo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 64 riguardano un unico soggetto, l'Organismo nazionale di controllo, e, come tali, non sono suscettibili di produrre un rilevante impatto amministrativo;
    la norma di cui all'articolo 69, in base alla quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rappresenta una norma di mero indirizzo e non appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    con riguardo alla stima degli effetti derivanti dall'articolo 77, recante disciplina dei titoli di solidarietà, in considerazione sia delle innovazioni normative disposte dall'articolo in esame, sia dell'assenza di dati strutturati, è stato necessario basarsi su informazioni degli operatori bancari ai fini dell'acquisizione dei dati e della formulazione di ipotesi di stima;
    pertanto le stime effettuate risultano prudenziali, giacché, se da un lato, a quadro macroeconomico invariato, non si è tenuto conto dell'effetto di incentivo che la disposizione potrebbe determinare, dall'altro si è invece ipotizzato che i titoli di solidarietà, sin dall'entrata in vigore del Pag. 65presente provvedimento, potrebbero sostituire integralmente gli strumenti di finanziamento esistenti;
    per quanto riguarda la durata media dei titoli di solidarietà, anche alla luce di informazioni pervenute da operatori bancari, si è ritenuto che le future emissioni avranno una durata tendenzialmente prossima al limite minimo (36 mesi) in virtù sia delle caratteristiche del titolo sia della platea dei potenziali investitori;
    al comma 8 del medesimo articolo 77 appare necessario specificare che l'esonero dalla contribuzione di vigilanza a favore della Consob è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti esclusivamente l'emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77;
    per quanto riguarda l'ammontare delle erogazioni utilizzato per la stima e la tempistica di fruizione del credito d'imposta introdotto dall'articolo 81, in materia di «social bonus», anche a mezzo compensazione con modello F24, la stima, come di prassi, è stata effettuata applicando una metodologia consolidata già applicata per normative di tenore analogo;
    in particolare, è stata utilizzata la metodologia applicata in sede di introduzione del cosiddetto «Art-bonus» (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83), che prevedeva aliquote di detrazione simili e analoghe modalità di fruizione del credito di imposta tramite F24;
    anche in quella sede, infatti, i primi effetti sul gettito sono stati considerati a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della norma e tale profilo finanziario è risultato corretto alla luce di verifiche effettuate a posteriori analizzando i dati relativi alla fruizione del credito tramite F24;
    per quanto riguarda l'articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali, la perdita di gettito a titolo di imposte di registro e ipocatastali applicate in misura fissa, indicata in 20 milioni di euro su base annua, è stata valutata elaborando l'archivio del registro per l'anno 2015;
    sono stati inoltre selezionati gli enti interessati dalla norma proposta e si è applicata l'aliquota attualmente prevista ai fini del registro (9 per cento) al valore dichiarato (circa 220 milioni di euro) da cui si è sottratta l'imposta fissa prevista dalla nuova disposizione;
    analogamente, per quanto concerne le medesime imposte da applicare alle operazioni straordinarie di gestione, si è constatato, sempre sulla base dell'archivio del Registro per l'anno 2015, l'effettiva trascurabilità degli effetti di gettito della proposta valutata a quadro macro economico invariato;
    poiché i soggetti effettivamente beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 82 sono gli stessi che già godono dell'agevolazione attualmente in vigore – stante il riferimento al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni indicate dal comma 6 in commento – il rischio di potenziale ampliamento soggettivo è neutralizzato dal richiamo specifico alle predette disposizioni;
    con riguardo all'articolo 90, le funzioni di controllo sulle fondazioni saranno svolte dall'ufficio del registro unico nazionale territorialmente competente;
    la citata struttura ministeriale si potrà avvalere, nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ad essa assegnate, del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
    appare opportuno espungere l'attuale richiamo all'articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel medesimo articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 66
    da un punto di vista meramente formale, appare opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell'articolo 103 il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall'anno 2020, dall'altro, sostituire l'attuale rubrica con quella denominata «Disposizioni finanziarie», giacché, oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, l'articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto;
    preso inoltre atto degli ulteriori chiarimenti del Governo sulle stime contenute nella relazione tecnica, con particolare riferimento agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1 a 6 e 8, e 100;
    ritenuto che si dovrebbe valutare l'opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) All'articolo 77, comma 8, dopo le parole: Gli emittenti i titoli aggiungere le seguenti: di solidarietà e dopo le parole: contribuzioni dovute aggiungere le seguenti: , con riferimento ai medesimi titoli,;
   2) All'articolo 103:
    al comma 1, sostituire le parole: , 86 e 101 con le seguenti: e 86 e dopo le parole: 135,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
  sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie;
  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Atto n. 419.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2017.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'Agenzia delle entrate (vedi allegato 3), che contiene utili elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta. Pag. 67
  In particolare, fa presente che per scelte non espresse dai contribuenti – le cui modalità di riparto sono rinviate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 dello stesso schema di decreto legislativo – si intendono le scelte per le quali il contribuente non ha indicato il codice fiscale dell'ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato.
  Osserva che il numero delle scelte generiche, cioè senza indicazione di uno specifico destinatario, o con l'indicazione di un codice fiscale errato, in proporzione a quelle totali, si è rilevato negli anni passati molto più elevato nell'ambito della ricerca scientifica e universitaria e nell'ambito della ricerca sanitaria rispetto a quelle relative alla tipologia di enti denominata «volontariato».
  In particolare, rileva che per l'esercizio finanziario 2015 le scelte generiche sono complessivamente 2.432.190, per un importo pari a 63.550.521,94 euro. L'ammontare specifico del numero delle scelte generiche per il finanziamento della ricerca scientifica e universitaria è pari a 658.916, per un importo pari a 17.512.211,40 euro; per il finanziamento della ricerca sanitaria è pari a 993.873, per un importo pari a 24.769.465, 59 euro; per il finanziamento della categoria di enti denominata volontariato è pari a 711.631, per un importo totale pari a 19.130.417,14 euro.
  Avverte che quest'ultima categoria di enti comprende attualmente le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.
  Chiarisce, infine, che fino a quando non diventerà operativo il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, la quota del cinque per mille, come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, continuerà ad essere destinata agli enti indicati all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (atto n. 419),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    per scelte non espresse dai contribuenti – le cui modalità di riparto sono rinviate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 dello stesso schema di decreto legislativo – si intendono le scelte per le quali il contribuente non ha indicato il codice fiscale dell'ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato;
    il numero delle scelte generiche, cioè senza indicazione di uno specifico destinatario (o con l'indicazione di un codice fiscale errato) negli anni passati si è rilevato molto più elevato nell'ambito della ricerca scientifica e universitaria e nell'ambito della ricerca sanitaria che non in quello relativo alla tipologia di enti denominata «volontariato»;
    in particolare, per l'esercizio finanziario 2015, le scelte generiche sono complessivamente 2.432.190, per un importo pari a 63.550.521,94 euro; Pag. 68
    più nel dettaglio, il numero delle scelte generiche per il finanziamento della ricerca scientifica e universitaria è risultato pari a 658.916, per un importo pari a 17.512.211,40 euro; quello per il finanziamento della ricerca sanitaria è risultato invece pari a 993.873, per un importo pari a 24.769.465, 59 euro; mentre quello per il finanziamento della categoria di enti denominata volontariato è risultato pari a 711.631, per un importo totale pari a 19.130.417,14 euro;
    quest'ultima categoria di enti comprende attualmente le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
    fino a quando non diventerà operativo il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, la quota del cinque per mille, come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, continuerà ad essere destinata agli enti indicati all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
    ritenuto che si potrebbe valutare l'opportunità di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l'importo minimo erogabile, con particolare riferimento – nell'ambito della categoria relativa al volontariato – a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   Si valuti l'opportunità di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l'importo minimo erogabile, con particolare riferimento – nell'ambito della categoria relativa al volontariato – a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore. Per quanto concerne invece l'osservazione proposta dal relatore medesimo con riferimento al riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, si rimette alla valutazione della Commissione. Al riguardo, evidenzia infatti che la esplicita previsione di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l'importo minimo erogabile, con particolare riferimento, nell'ambito della tipologia denominata volontariato, a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, potrebbe nella sostanza penalizzare altri enti od istituiti non ricadenti all'interno della citata sezione che pure svolgono attività di indubbia rilevanza in ambito sociale o ad esso affine.

  Gianni MELILLA (MDP) richiama l'attenzione sullo squilibrio esistente tra le attuali forme di destinazione di una quota parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Fa infatti presente che, mentre la quota del 5 per mille da utilizzare Pag. 69per il sostegno del volontariato, per il finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell'università ammonta a 500 milioni di euro annui e quella dell'8 per mille destinata alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose ammonta a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro in ragione d'anno, l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente per la devoluzione volontaria dei contribuenti di una quota pari al 2 per mille dell'IRPEF in favore dei partiti politici, intesi quali strumenti essenziali per il funzionamento di una moderna democrazia partecipata, ammonta a 25,1 milioni di euro annui. Ravvisa pertanto l'opportunità di procedere ad una attenta riconsiderazione da parte del Governo e del Parlamento della situazione testé descritta, che registra un eccessivo squilibrio a scapito delle forme di volontariato politico, che a suo giudizio rivestono dignità almeno pari a quella del volontariato sociale. Rammenta in proposito di avere peraltro presentato uno specifico atto di indirizzo volto a ridefinire le attuali modalità di assegnazione di quota parte dell'8 per mille dell'IRPEF in favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, al quale non ha tuttavia ancora ricevuto risposta da parte del Governo.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, nel condividere in parte le considerazioni svolte dal deputato Melilla, sottolinea come l'osservazione contenuta nella proposta di parere testé formulata è finalizzata ad andare incontro proprio a quegli enti di minori dimensioni che risultano spesso destinatari di somme di modesta entità e, come tali, penalizzati rispetto ad enti che dispongono invece di forme di organizzazione più strutturate.

  Vincenzo CASO (M5S) chiede delucidazioni in merito alla effettiva nozione di «scelte non espresse dai contribuenti» nel caso del 5 per mille.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare preliminarmente che nel caso del 5 per mille la nozione di «inoptato» non risulta assimilabile a quanto avviene nel caso dell'8 per mille, ribadisce che, come in precedenza già evidenziato, per scelte non espresse dai contribuenti si intendono le scelte per le quali il contribuente, pur optando per una certa tipologia generale di intervento, non ha tuttavia indicato il codice fiscale dell'ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nel convenire con quanto testé ribadito dal Viceministro Morando, esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto in sede istruttoria dal relatore.

  Vincenzo CASO (M5S) preannunzia il voto di astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, non condividendo l'eventuale previsione esplicita, in sede di riparto delle risorse relative alle scelte non espresse dai contribuenti, di un ordine esclusivo di priorità in favore di una determinata categoria di enti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

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