CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2017
839.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 71

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
C. 3225 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, osserva che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  Dopo aver sinteticamente riepilogato i principali contenuti del provvedimento, rinviando per una disamina esaustiva degli stessi alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, con riferimento agli articoli da 1 a 14, che recano una nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, rileva preliminarmente come le norme appaiano complessivamente finalizzate al contenimento dei costi derivanti dai vitalizi e dai trattamenti previdenziali dei titolari di cariche elettive, mediante l'adozione di un trattamento basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Osserva altresì che l'articolo Pag. 7213, in particolare, prevede a tal fine anche la rideterminazione, sulla base del predetto sistema, degli importi dei trattamenti già in essere. In tale quadro, non ha pertanto osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria e di coerenza con l'ordinamento contabile, rileva preliminarmente che l'articolo 5 prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di una gestione separata alla quale affluiscono le quote contributive a carico dei membri del Parlamento e quelle a carico dell'organo di appartenenza nonché le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali, per ciascun anno di riferimento, determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Segnala che a tal fine, ai sensi del successivo comma 2, le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata della previdenza dei membri del Parlamento presso l'INPS», e sono trasferite all'entrata dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per essere successivamente trasferite alla citata gestione separata. Evidenzia che l'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla predetta gestione separata, secondo quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 5. Fa inoltre presente che, ai sensi del successivo comma 4, le risorse che affluiscono alla gestione separata sono destinate esclusivamente al finanziamento dei predetti trattamenti previdenziali. Avverte, infine, che il comma 5 del medesimo articolo 5 attribuisce la vigilanza sulla predetta gestione separata ad un Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, i cui componenti non hanno diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.
  Ciò posto, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 5 presentano alcuni profili problematici.
  In primo luogo, le risorse relative ai trattamenti previdenziali in essere, da trasferire dapprima ai bilanci di Camera e Senato e successivamente alla gestione separata istituita presso l'INPS, dovrebbero essere determinate, ai sensi del presente provvedimento, sulla base di parametri che appaiono di dubbia interpretazione. Infatti il successivo articolo 13, nel rinviare alle Camere la determinazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere, pur prevedendo l'adozione del sistema contributivo, stabilisce però specifici criteri per la determinazione dell'importo dei predetti trattamenti che appaiono tutt'altro che chiari.
  In secondo luogo, le risorse sono trasferite all'entrata dei bilanci del Senato e della Camera dei deputati, mentre sembrerebbe più corretto, da un punto di vista formale, prevedere la mera assegnazione delle risorse stesse ai bilanci della Camera e del Senato ai fini del successivo trasferimento alla gestione separata.
  In terzo luogo, non viene precisato che le risorse relative alle quote contributive a carico dei membri del Parlamento, nonché quelle a carico dell'organo di appartenenza, rientrano comunque nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali e pertanto sono ricomprese nella dotazione delle Camere stesse.
  In quarto luogo, non è prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria in relazione ai nuovi compiti assegnati all'INPS e alle attività amministrative che ne conseguono, ferma restando la necessità di acquisire dal Governo una conferma in merito alla congruità della clausola medesima.
  Da ultimo, non viene specificato presso quale struttura amministrativa dovrà operare Pag. 73il Comitato di cui all'articolo 5, comma 5, e che dall'attività del Comitato stesso non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Tanto premesso, pone l'accento su talune ulteriori questioni problematiche che, sebbene non di esclusiva competenza della Commissione bilancio, a suo avviso giustificano, assieme alle criticità dianzi richiamate, l'opportunità di acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, proprio in considerazione della profonda trasformazione del regime previdenziale dei parlamentari introdotta dal provvedimento medesimo. In particolare, con specifico riferimento all'istituzione presso l'INPS della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 1, richiama l'attenzione su quanto evidenziato in sede consultiva dalla XI Commissione (Lavoro) nel parere espresso nella seduta dello scorso 30 maggio, nella parte in cui ha ritenuto di segnalare «l'opportunità di valutare l'effettiva utilità dell'istituzione di tale gestione, dal momento che la misura dei trattamenti resterebbe determinata dai competenti organi delle Camere e l'Istituto avrebbe funzioni di mero trasferimento delle risorse ai destinatari delle prestazioni».
  Rileva inoltre che andrebbe verificata in maniera approfondita l'effettiva compatibilità tra la nuova disciplina prefigurata dal provvedimento in esame e la situazione di quei parlamentari che risultassero già titolari di posizioni previdenziali presso l'INPS stesso. Osserva altresì che le disposizioni in esame potrebbero comportare il sostanziale superamento dell'attuale regime di autodichia per i soli membri del Parlamento, mantenendone invece intatta l'applicazione nei confronti del personale dipendente dalle Camere medesime nonché degli altri organi costituzionali, quali la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale.
  Segnala inoltre la particolare complessità della questione inerente alla rideterminazione degli importi dei trattamenti previdenziali, rispetto alla quale la I Commissione (Affari costituzionali) ha preso in considerazione nel corso dell'esame in sede referente l'ipotesi di inserire in Costituzione l'indicazione dei parametri sottostanti la rideterminazione medesima. Osserva peraltro che tale rideterminazione potrebbe potenzialmente determinare effetti di minor gettito fiscale, proprio a motivo della riduzione degli importi delle prestazioni previdenziali concretamente erogate. Osserva altresì che la materia previdenziale non sembrerebbe rientrare stricto sensu nell'ambito applicativo del coordinamento della finanza pubblica, al cui rafforzamento pure si richiama in maniera espressa l'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, con ciò potendosi ingenerare un cospicuo contenzioso attinente anche alla sfera dei rapporti tra lo Stato e le regioni.
  Segnala inoltre che sino ad oggi la Corte costituzionale si è prevalentemente orientata nel senso di dichiarare illegittime quelle norme in materia previdenziale che, pur essendo volte a perseguire risparmi di spesa, non prevedessero contestualmente, in una logica di tipo essenzialmente solidaristico, la destinazione dei risparmi medesimi all'incremento delle prestazioni previdenziali nei confronti dei soggetti che versano in condizioni economiche meno favorevoli.
  Tanto premesso, rinnova pertanto l'invito al Governo a valutare l'opportunità di acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, anche in considerazione, come in precedenza già evidenziato, della profonda trasformazione del regime previdenziale dei parlamentari introdotta dal provvedimento medesimo.

  Rocco PALESE (Misto-CR), pur esprimendo la propria condivisione rispetto alle finalità di fondo perseguite dal presente provvedimento, alla luce anche del particolare clima ostile alla classe politica attualmente diffuso nel Paese, dichiara tuttavia la propria perplessità circa il fatto che il provvedimento medesimo possa effettivamente determinare risparmi di spesa per lo Stato. In considerazione di ciò, concorda pertanto con la proposta del relatore di acquisire sul provvedimento in esame una relazione tecnica che consenta di verificare con puntualità gli effetti finanziari Pag. 74delle disposizioni da esso recate, anche in riferimento agli eventuali riflessi negativi a carico del bilancio dell'INPS. Nel rammentare come le Camere, nella propria autonomia, abbiano peraltro già deliberato la sostanziale introduzione di un regime previdenziale per i parlamentari basato sul sistema di calcolo contributivo a decorrere dal 1o gennaio 2012, ritiene tuttavia necessario chiarire l'effettiva compatibilità tra la nuova disciplina prevista dal presente provvedimento e le modalità della contribuzione figurativa, in riferimento sia alle quote già versate sia a quelle ancora da versare, connessa all'attività lavorativa svolta dai parlamentari nel settore pubblico o privato, giacché non appare ad esempio chiaro se i citati contributi figurativi debbano o meno considerarsi aggiuntivi né quale aliquota debba ritenersi ad essi applicabile.
  Fa inoltre presente che non appaiono del tutto univoci taluni profili applicativi del nuovo regime previdenziale, con particolare riguardo ai meccanismi di funzionamento della gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 5.
  A suo giudizio, le criticità dianzi richiamate a mero titolo di esempio non potranno che ingenerare un rilevante contenzioso, con inevitabili riflessi finanziari negativi, sia pure di natura indiretta. Ritiene inoltre carente l'attuale regolazione dei rapporti tra lo Stato e le regioni, giacché, da un lato, il richiamo al mero principio del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, appare non soddisfacente, dall'altro, il meccanismo sanzionatorio nei confronti delle regioni eventualmente inadempienti previsto dall'articolo 3, comma 2, appare di dubbia costituzionalità, anche alla luce della giurisprudenza consolidatasi in materia. Per le ragioni sin qui esposte, reputa pertanto necessario chiarire prioritariamente gli aspetti problematici nella presente sede sinteticamente illustrati, proprio al fine di assicurare che il provvedimento in esame possa pervenire ad una conclusione positiva del suo iter parlamentare.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel riservarsi di intervenire nel prosieguo dell'esame, concorda con la richiesta formulata dal relatore di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nel condividere l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, anche alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Palese, sottolinea la necessità che la trasmissione di tale relazione abbia luogo nel più rapido tempo possibile, posto che il provvedimento risulta già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Atto n. 418.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

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  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 106 del 2016, reca la revisione della disciplina dell'impresa sociale ed è corredato di relazione tecnica. In merito agli articoli da 1 a 17 e 20, comma 3, che prevedono la definizione e le caratteristiche delle imprese sociali, con riferimento alla deducibilità ai fini IRES dei versamenti effettuati ai fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16, rileva che la deducibilità di un costo per le imprese appare prefigurare la sussistenza di oneri potenziali per la finanza pubblica connessi alla riduzione della base imponibile conseguente alla deduzione stessa. Pertanto, pur considerando il carattere facoltativo della misura e pur tenendo conto del possibile effetto sostitutivo tra il versamento in esame e altri costi sostenuti dalle imprese analogamente deducibili, ritiene che andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio al fine di verificare la prudenzialità dell'ipotesi di escludere effetti finanziari negativi per la disposizione in esame. Inoltre, con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7, concernente la nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza nelle ispezioni obbligatorie, ritiene che andrebbe chiarito se anche ai relativi oneri si provveda a valere sul contributo per l'attività ispettiva da porre a carico delle imprese sociali. Non ha invece osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle restanti disposizioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo agli articoli 18 e 20, commi 1 e 2, che prevedono misure fiscali e la copertura finanziaria, rileva che le disposizioni recano alcune agevolazioni fiscali per le imprese sociali. Peraltro, con particolare riferimento ai commi 4 e 7, la relazione tecnica fornisce i risultati della quantificazione degli effetti di minor gettito IRES, ma non esplicita i dati e le ipotesi ad essa sottostanti, necessari ai fini della verifica della stima effettuata.
  In particolare, con riferimento al comma 4, rileva che la disposizione prevede la deducibilità per i soggetti IRES del 30 per cento degli investimenti nel capitale delle imprese sociali. In proposito, considera necessario acquisire i dati posti alla base della quantificazione, tenuto conto che per il comma 3, il quale prevede un'analoga misura per i soggetti IRPEF, viene invece individuato l'ammontare degli investimenti oggetto dell'agevolazione, indicato in 6 milioni di euro.
  Ritiene necessari analoghi chiarimenti con riferimento agli effetti ascritti al comma 7, che estende alle imprese sociali alcune agevolazioni già riconosciute alle start-up innovative.
  Per quanto riguarda l'articolo 20, che prevede la copertura finanziaria, osserva che il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7, recante misure fiscali e di sostegno economico, pari a 5,42 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, mentre il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita alle ulteriori disposizioni del provvedimento.
  Al riguardo, evidenzia che alla copertura delle minori entrate derivanti dai commi 1, 3, 4 e 7, dell'articolo 18, pari a 5,42 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge di delega n. 106 del 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, istituito dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014 con una dotazione di Pag. 7650 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  Osserva innanzitutto che tra i commi dell'articolo 18 che comportano una riduzione di entrate dovrebbe essere indicato anche il comma 2, il quale stabilisce che gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali aventi forma societaria, destinati ad aumento gratuito del capitale sociale, non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Sul punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Tutto ciò premesso fa presente che il citato Fondo da ripartire per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, iscritto sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, appare presentare le necessarie disponibilità, anche considerando le ulteriori disposizioni che hanno comportato una riduzione della medesima autorizzazione di spesa. Sul punto ravvisa comunque la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
Atto n. 415.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 giugno 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, essendo tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore nella scorsa seduta, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Atto n. 419.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 giugno 2017.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, essendo tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore nella scorsa seduta, con particolare riguardo a quella concernente l'opportunità di precisare, all'articolo 5, comma 1, le specifiche condizioni di partecipazione delle organizzazioni di volontariato al riparto delle somme relative alle scelte non espresse dai contribuenti, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nel sottolineare la particolare rilevanza della questione da ultimo citata dalla sottosegretaria De Micheli, non essendovi obiezioni, Pag. 77rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che, come convenuto nella seduta di ieri, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421), la Commissione chiederà alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di invitare le Commissioni interessate a formulare i propri rilievi sugli aspetti di loro competenza del provvedimento in esame. Considerati i tempi necessari affinché le predette Commissioni esprimano i propri rilievi e la Commissione bilancio li valuti attentamente, chiede quindi al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad attendere, prima dell'adozione dell'atto definitivo, almeno ulteriori sette giorni rispetto alla scadenza del termine previsto per l'espressione del parere da parte di questa Commissione, fissato per il 29 giugno prossimo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI accede alla richiesta testé formulata dal presidente Fanucci in ordine alla tempistica per l'adozione, da parte del Governo, dell'atto definitivo.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.