CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2017
839.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 53

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche).
(COM (2017) 10 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano DAMBRUOSO, relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche). L'iniziativa trae origine dalla costatazione per cui l'attuale disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche non è più al passo con le innovazioni tecnologiche sviluppatesi con straordinaria rapidità nel mondo delle telecomunicazioni. Di qui l'opportunità di aggiornare tale settore dell'ordinamento europeo con un intervento normativo che realizzi in modo compiuto il diritto, costituzionalmente protetto, della tutela della privacy (la cui sfera ricomprende anche le comunicazioni), esplicitamente previsto anche nella Pag. 54Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
  Rammenta che l'aggiornamento della disciplina europea vigente in materia è peraltro considerato indispensabile anche alla luce dell'innalzamento degli standard europei in materia di protezione dei dati personali a seguito dell'adozione del regolamento n. 2016/679 (il cosiddetto regolamento generale sulla protezione dei dati personali, approvato lo scorso anno dopo un lunghissimo iter, la cui applicazione è prevista a decorrere dal maggio 2018), regime rispetto al quale la proposta di regolamento in esame rappresenta una lex specialis, poiché mira a integrarne e precisarne le disposizioni con riferimento al comparto specifico delle comunicazioni elettroniche. Circa il rapporto tra le due discipline è utile sottolineare sin da subito che l'ambito di applicazione della proposta di regolamento eprivacy non è circoscritto alle comunicazioni elettroniche relative alle persone fisiche, poiché fornisce tutele anche agli utenti finali rappresentati da persone giuridiche. A tal proposito la Commissione ha precisato che tale profilo potrebbe dunque rilevare ai fini della protezione della riservatezza di informazioni di tipo commerciale o industriale. La riforma dell’eprivacy si inquadra nell'ambito della più ampia «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», presentata dalla Commissione europea nel maggio 2015, che mira alla creazione di un contesto favorevole in cui le reti e i servizi digitali possano svilupparsi, caratterizzato da infrastrutture e servizi ad alta velocità protetti e affidabili in cui siano garantite la concorrenza leale e la parità di condizioni, e che prevede, tra l'altro, azioni volte ad aumentare fiducia e sicurezza nei servizi digitali e nella gestione dei dati personali.
  In particolare, rileva che la scelta della Commissione europea di armonizzare il più possibile le regole sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche utilizzando lo strumento del regolamento ha il dichiarato scopo di eliminare le incertezze giuridiche che – secondo la stessa Commissione – si sarebbero verificate in sede di attuazione della direttiva sulla eprivacy negli ordinamenti degli Stati membri; tale incertezza sarebbe suscettibile di determinare oneri superflui a carico delle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettroniche, a maggior ragione se si considera la naturale vocazione delle imprese operanti in tale settore all'attività economica transfrontaliera.
  Per quanto riguarda più nel dettaglio il contenuto della proposta di regolamento, segnala che il capo I, dopo aver enunciato l'oggetto dell'intervento normativo, indica l'ambito di applicazione materiale e territoriale e le definizioni adoperate nella disciplina. In particolare, per quanto concerne l'ambito di applicazione del nuovo regolamento (trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali), la nuova disciplina amplia significativamente il perimetro di tutela della eprivacy, includendovi servizi di comunicazione in precedenza non contemplati dalla vigente direttiva. Quest'ultima è riferibile alle sole comunicazioni elettroniche tradizionali, mentre le nuove disposizioni mirano a tutelare la riservatezza di individui e imprese anche qualora facciano uso dei più evoluti (e per la verità attualmente molto popolari) servizi di comunicazione: si pensi al Voip (Voce tramite protocollo Internet) e ai servizi cosiddetti OTT (Over the top) cui sono riconducibili ad esempio le applicazioni WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, e iMessage. Le tutele previste dalla proposta di regolamento includono anche i servizi di comunicazioni interpersonali accessori ad altri tipi di servizi elettronici, come ad esempio quelli che talvolta sono forniti dalle app dei giochi. Lo stesso preambolo della proposta chiarisce che il regolamento dovrebbe applicarsi anche alla trasmissione di comunicazioni da macchina a macchina, con particolare riferimento al cosiddetto Internet delle cose (l'interconnessione di dispositivi per mezzo di reti elettroniche), Pag. 55che se, da un lato, sta via via acquisendo un ruolo sempre più rilevante nella società contemporanea, dall'altro, potrebbe costituire una minaccia di intrusione nella sfera della riservatezza in quanto idoneo a rivelare informazioni relative all'utente del dispositivo connesso (si pensi in particolare alla tracciatura degli spostamenti) senza un vero e proprio consenso specifico di quest'ultimo.
  Rammenta che sono invece escluse dall'ambito di applicazione del regolamento: le attività degli Stati membri relative alle politiche in materia di gestione delle frontiere esterne, di asilo e migrazione; i servizi di comunicazione non accessibili al pubblico; le attività delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse; il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte delle Istituzioni, degli organi, e delle Agenzie dell'Unione europea (ambito per il quale è in corso di esame una proposta legislativa di riforma ad hoc). Si tratta, evidentemente, di esclusioni che rispondono a superiori esigenze di ordine pubblico.
  Fa presente che il regolamento non pregiudica infine l'applicazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, né quella della direttiva 2014/53/UE sulla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. La proposta di regolamento riguarda gli utenti finali nell'Unione europea, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga nell'Unione, al fine di non privare gli utenti finali di una tutela efficace, la nuova disciplina dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati al di fuori dell'Unione a utenti finali nell'Unione.
  Ritiene che valga la pena soffermarsi sulle definizioni di riferimento della nuova disciplina, poiché la proposta rinvia in larga parte sia alle nozioni prestabilite nel citato regolamento generale sulla protezione dei dati personali sia a molte delle categorie contenute nella proposta di direttiva istitutiva del futuro Codice delle comunicazioni elettroniche, tuttora all'esame delle Istituzioni europee. Al riguardo, osserva che si può accennare preliminarmente al fatto che nel primo caso la scelta della Commissione europea appare del tutto naturale, vista la necessità di garantire la massima coerenza tra il regime generale sulla protezione dei dati e la disciplina speciale della eprivacy. Appare invece utile ricordare che sono state espresse riserve, in particolare da parte del Garante europeo dei dati personali, sull'opportunità di utilizzare nel contesto della eprivacy le definizioni di servizio di comunicazione elettronica e di servizio di comunicazione interpersonale elaborate nell'ambito della proposta di direttiva recante il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, peraltro tuttora oggetto di non facile negoziato per la presenza nella disciplina di profili controversi.
  Tra le definizioni inserite ex novo dalla proposta di regolamento in esame, osserva che merita infine ricordare quella relativa ai «dati della comunicazione elettronica» che a sua volta si articola in «contenuti» e «metadati»: si considera «contenuto di una comunicazione elettronica» il «contenuto scambiato attraverso servizi di comunicazione elettronica, quale testo, voce, video, immagini, suono, etc; rientrano nella categoria dei «metadati» i «dati trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire, o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare o identificare la fonte e il destinatario della comunicazione, quelli relativi alla localizzazione del dispositivo usato per comunicare, o ancora la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione». Si tratta di una distinzione piuttosto rilevante in quanto comporta differenti livelli di confidenzialità a seconda dell'oggetto tutelato. È appunto il capo II della proposta a disciplinare la tutela delle comunicazioni elettroniche delle persone fisiche e giuridiche nonché delle informazioni conservate nelle apparecchiature elettroniche. Pag. 56È in esso sancito anzitutto il divieto di tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche (quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione, o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche) da parte di persone diverse dagli utenti finali, tranne che in una serie di casi definiti in cui il trattamento si considera ammesso. Vengono in considerazione in primo luogo la fattispecie in cui l'utente finale della comunicazione abbia manifestato il proprio consenso al trattamento, nonché una serie di altre condizioni che si traducono in livelli di riservatezza variabili a seconda che il trattamento riguardi i contenuti oppure i metadati di una comunicazione elettronica. Il medesimo approccio è rispettato con riferimento alla regolamentazione della conservazione e della cancellazione o anonimizzazione dei dati delle comunicazioni elettroniche.
  Al riguardo ritiene utile un approfondimento sulla scelta della Commissione europea di stabilire livelli differenziati di tutela per contenuti e metadati, ed eventualmente sull'opportunità di correggere in corso di negoziato le disposizioni nel senso di una maggior uniformità del regime di privacy, atteso che entrambe le categorie di dati delle comunicazioni elettroniche devono ritenersi in grado di rivelare informazioni altamente sensibili sulle caratteristiche e le attività di una persona fisica o giuridica. Il capo II disciplina altresì il tema della privacy delle informazioni contenute nelle apparecchiature terminali per mezzo delle quali si possono effettuare comunicazioni elettroniche: computer, tablet, smartphone, etc. In particolare sono proibiti l'uso della capacità di trattamento e conservazione dei dispositivi terminali e la raccolta di informazioni relative a programmi e componenti presso le stesse apparecchiature, effettuati da una parte diversa dall'utente finale. La disciplina ammette tuttavia tali operazioni nel caso di consenso dello stesso utente finale, in quello in cui tali operazioni siano necessarie per effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, oppure, per erogare un servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente finale, o ancora, per misurare il pubblico del web.
  Evidenzia che il regime prospettato mira ad incidere in modo significativo, tra l'altro, sui fenomeni di tracciatura degli apparecchi terminali durante la navigazione su Internet: il riferimento è ai cosiddetti cookie, marcatori impiegati dai siti web allo scopo di riconoscere il dispositivo terminale sul quale vengono istallati, operazione che consente la realizzazione di una serie di finalità, tra le quali la profilazione dell'utente per scopi commerciali. Il riferimento in più parti della disciplina alla necessità dell'espressione del consenso ha indotto la Commissione europea a dedicare una disposizione specifica (l'articolo 8) della proposta che chiarisse i requisiti di quest'ultimo. A tal proposito per evidenti ragioni di coerenza il nuovo regolamento impiega in linea di massima la definizione di consenso adottata con il regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Tuttavia il legislatore europeo consente che nei casi di uso della capacità di trattamento e conservazione dei dispositivi terminali e di raccolta di informazioni relative a programmi e componenti presso le stesse apparecchiature, effettuati da una parte diversa dall'utente finale, il consenso, laddove tecnicamente possibile e praticabile, possa essere espresso mediante le opportune impostazioni di un'applicazione informatica che consente l'accesso a internet. In altre parole, ad esempio nel caso dei cookies, l'accesso ai dati e alla capacità di conservazione degli stessi in una apparecchiatura terminale sarà possibile una volta che l'utente finale di questa abbia espresso il consenso tramite il cosiddetto browser.
  Rammenta che il capo II prevede altresì un regime differenziato per il cosiddetto Internet delle cose. Se, da un lato, è previsto in linea di principio il divieto di raccolta di informazioni emesse da un'apparecchiatura terminale per consentirne la connessione a un altro dispositivo o a un'apparecchiatura di rete, dall'altro, tale proibizione è circoscritta da due eccezioni particolarmente significative in quanto (discostandosi Pag. 57dal principio generale predominante nella proposta e nello stesso regolamento generale sulla protezione dei dati personali) prescindono dall'espressione del consenso dell'utente finale. Tale raccolta è infatti ammessa: se effettuata esclusivamente al fine di e per il tempo necessario a stabilire una connessione, oppure se è visualizzato un avviso chiaro e ben visibile (anche attraverso la combinazione di icone standardizzate, che potranno essere definite tramite atto delegato della Commissione europea) su modalità, finalità, responsabile e le altre principali informazioni riguardanti la raccolta dei dati personali, e purché sia comunicata ogni misura a disposizione dell'utente finale del dispositivo terminale (oggetto di connessione) per arrestare o minimizzare tale raccolta.
  Al riguardo sottolinea che tale regime particolare è riferibile, tra l'altro, alle tecniche di tracciatura di localizzazione di un apparecchio terminale, come ad esempio il Wi-Fi tracking e il Blue Tooth tracking, che in definitiva consentono la rilevazione degli spostamenti fisici degli utenti finali in un determinato ambiente (ad esempio, nei centri commerciali, anche al fine di portare a conoscenza degli utenti finali che si spostano da negozio a negozio determinate promozioni commerciali); tale regime ha suscitato qualche perplessità negli organismi deputati alla tutela dei dati personali in quanto prefigurerebbe standard di protezione della privacy inferiori rispetto ad altre sezioni della proposta disciplina, poiché il consenso dell'interessato sarebbe sostituito con l'adempimento di obblighi di informazione, concernenti anche le misure che l'utente può attivare per evitare o ridurre la raccolta di informazioni. Il capo II prevede, infine, che i programmi che consentono le comunicazioni elettroniche offrano agli utenti finali l'opzione di impedire che i terzi conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale o trattino le informazioni già in essa conservate, in sostanza obbligando i fornitori di programmi di comunicazione ad agevolare la protezione della privacy dell'utente mediante menù di impostazioni predefinite, che entrerebbero in funzione al momento dell'installazione del programma e che consentirebbero la prosecuzione dell'installazione stessa solo dopo la scelta dell'utente di una determinata impostazione di privacy (ad esempio l'ammissione o l'esclusione di tutti o di alcuni marcatori).
  Al riguardo segnala che tale misura è oggetto di particolare preoccupazione da parte del Gruppo ex articolo 29 della direttiva sulla protezione dei dati (organismo a livello europeo cui partecipano in linea di massima i Garanti della privacy degli ordinamenti nazionali, il Garante europeo della protezione dei dati personali e la stessa Commissione europea) in quanto fortemente disallineata rispetto agli standard di tutela che sono stati previsti nel nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di «protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita». Il capo II si conclude consentendo al diritto degli Stati membri (e a quello dell'Unione europea) limitazioni alla disciplina sulla tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche e delle informazioni contenute nei dispositivi, al fine di tutelare, in estrema sintesi, interessi pubblici generali quali la sicurezza e la difesa, oppure rilevanti interessi economici e finanziari (anche in materia monetaria di bilancio e tributaria), o ancora interessi di sanità pubblica e di sicurezza sociale.
  Fa presente che il capo III disciplina i diritti degli utenti finali a controllare l'invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche per tutelare la propria vita privata. In estrema sintesi, sono regolati il diritto degli utenti finali di impedire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante per garantire l'anonimato, e l'obbligo, imposto ai fornitori di comunicazione interpersonale basata su numero pubblicamente disponibile di prevedere la possibilità di limitare il ricevimento di chiamate indesiderate. Tale capo stabilisce altresì le condizioni in base alle quali gli utenti finali (persone fisiche e giuridiche) Pag. 58possono essere inclusi in elenchi pubblici; il regime proposto, in sintesi, pone in capo ai fornitori di elenchi pubblici l'obbligo di ottenere il consenso delle persone fisiche all'inserimento nell'elenco dei dati che le riguardano, richiedendo altresì un nesso di pertinenza tra la categoria di dati inseriti e i fini perseguiti dall'elenco; occorre il consenso degli utenti finali anche per abilitare le funzioni di ricerca connessi ai dati ad essi relativi. L'espressione del consenso ai fini dell'inserimento in elenchi pubblici non sembra invece richiesta qualora l'utente finale sia una persona giuridica: i fornitori di elenchi pubblici sono tenuti in tal caso ad offrire alla persona giuridica-utente finale la possibilità di contestare l'inserimento dei dati ad essa relativi. Sia le persone fisiche che quelle giuridiche hanno in ogni caso il diritto di accertare, rettificare e cancellare i dati inseriti negli elenchi; la proposta precisa che la possibilità che gli utenti finali non siano inclusi in un elenco pubblico o di accertare, rettificare, e cancellare tutti i dati ad essi connessi debba essere offerta a titolo gratuito.
  Rammenta che la Commissione europea ha infine inteso riscrivere la disciplina in materia di comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta (cosiddetto spamming). Anche in questo caso vale il principio della necessità del consenso del destinatario delle comunicazioni, mentre nel caso in cui una persona fisica o giuridica ottenga l'indirizzo di posta elettronica di un utente ai fini di vendita di un prodotto o di un servizio, tale uso è consentito offrendo al cliente in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi gratuitamente e agevolmente a tale uso (sia al momento della raccolta dell'indirizzo sia ogniqualvolta si invii un messaggio). È infine stabilito l'obbligo, per chi usa servizi di comunicazione elettronica per effettuare chiamate di commercializzazione diretta, di presentare l'identità di una linea alla quale possa esser contattato, oppure, di presentare un codice o un prefisso specifico (la cui individuazione è demandata alla Commissione europea) che identifichi il fatto che trattasi di chiamata a fini commerciali.
  Rileva che, fatto salvo il principio del consenso, gli Stati membri avranno la facoltà di stabilire per legge che l'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta vocali verso gli utenti finali aventi natura di persone fisiche sia consentita solo nei confronti di quelli che non abbiamo espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni (ad esempio mediante l'inserimento dell'utente in un elenco di nominativi che non sia possibile contattare).
  Fa presente che il capo IV attribuisce la responsabilità di monitorare l'applicazione del futuro regolamento alle stesse Autorità già competenti per quanto riguarda il regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Si tratta di una scelta volta a favorire la massima coerenza tra le due discipline che – vale la pena ribadirlo – sono in rapporto di genere a specie. A tal fine la Commissione europea ha inteso ricalcare mutatis mutandis la disciplina generale sui dati personali anche per quanto riguarda i poteri e i compiti delle Autorità responsabili del monitoraggio della nuova disciplina, compresi i meccanismi di cooperazione volti ad assicurare una applicazione armonizzata della normativa in tutti gli Stati membri. Data la rilevante intersezione della materia con il settore delle telecomunicazioni, è tuttavia previsto che le autorità di controllo citate, qualora opportuno, collaborino con le autorità di regolamentazione istituite a norma del futuro Codice delle comunicazioni elettroniche. Resta da valutare se tale formulazione consentirà di tracciare in maniera sufficientemente definita l'effettivo perimetro; al riguardo sembra altresì utile acquisire il parere del Governo sul fatto se l'assetto così configurato sia effettivamente il più efficace ai fini della tutela della sfera della privacy degli utenti delle comunicazioni elettroniche.
  Rammenta che il capo V disciplina, infine, i rimedi a disposizione degli utenti finali in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, nonché le sanzioni Pag. 59che possono essere imposte, comprese le condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Sotto quest'ultimo profilo, analogamente all'impianto sanzionatorio previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, rileva che l'infrazione di una serie di disposizioni della proposta è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro, o per le imprese, fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore; tali limiti massimi sono raddoppiati per le infrazioni più gravi, come ad esempio le violazioni del principio della riservatezza, della norme sul trattamento consentito dei dati, sui termini previsti per la cancellazione dei dati e in caso d'inosservanza di un ordine da parte di un'autorità di controllo. A tal proposito ritiene non sia superfluo un approfondimento su un meccanismo sanzionatorio che prevedendo solo i livelli massimi delle ammende potrebbe scontare in fase di applicazione significative differenze tra Stati membri, nonché sull'opportunità di prevedere soglie massime così elevate (fino a 20 milioni o 4 per cento del fatturato mondiale totale annuo) in analogia con quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, la cui applicazione non è stata peraltro ancora testata. L'ultimo capo prevede le disposizioni finali: l'abrogazione della vigente direttiva n. 2002/58/CE, la clausola di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia della disciplina, e l'entrata in vigore e l'applicazione che – in via speculare al regolamento generale sulla protezione dei dati personali – è stata fissata al 25 maggio 2018.
  In conclusione, ritiene che si sia in presenza di una proposta di regolamento che tocca questioni prioritarie che investono profili di ordine costituzionale e aspetti di estrema delicatezza, anche alla luce di recenti vicende da cui è emerso che le comunicazioni elettroniche si prestano a violazioni e abusi che colpiscono in particolare gli utenti più deboli e meno attrezzati. Deve dunque apprezzarsi la tempestività con la quale la Commissione europea ha inteso rimediare ai limiti riscontrati nell'attuazione della disciplina vigente, producendo uno sforzo importante che tiene conto della eccezionale moltiplicazione degli strumenti di comunicazione a disposizione degli utenti, che tuttavia si è spesso tradotta in un aumento dei rischi per la privacy. Proprio la delicatezza delle situazioni giuridiche coinvolte impone di ricercare, in sede di negoziato, un soddisfacente punto di equilibrio che, da un lato, assicuri una disciplina, puntuale ed inequivoca, in grado di individuare chiaramente le priorità e gli interessi da privilegiare nel settore della privacy delle comunicazioni elettroniche e che, dall'altro, consenta al legislatore europeo di tenere in debito conto la rapidità con cui i progressi tecnologici incessantemente tendono a rivoluzionare il mondo delle comunicazioni, evitando che il nuovo regime possa, in un lasso di tempo limitato, rivelarsi obsoleto alla luce degli sviluppi dell’information technology, come peraltro è già accaduto per l'attuale direttiva (modificata a più riprese e, da ultimo, nel 2009).
  Ritiene che sia infine indispensabile valutare tutti i diritti e gli interessi in gioco, atteso che siamo di fronte ad una disciplina che necessariamente si intreccerà con altri settori dell'ordinamento. A tale proposito sarà senz'altro opportuno valutare in via prioritaria (mediante un serie di audizioni da svolgere nel prosieguo dei lavori della Commissione) le posizioni in merito alla proposta del Garante europeo dei dati personali, della corrispondente autorità italiana, del Garante delle telecomunicazioni, nonché della stessa Commissione europea, ed eventualmente – in un secondo momento – il punto di vista dei rappresentanti delle categorie interessate alla nuova disciplina.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, fa presente che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con talune osservazioni, che potranno essere oggetto di valutazione nel corso dell'esame in Assemblea, che la V Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione, mentre l'VIII Commissione ha espresso parere favorevole. Avverte, quindi, che il relatore, onorevole Berretta, ha presentato l'articolo aggiuntivo 5.01 (vedi allegato), volto a recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio.

  La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.01 (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, propone, per ragioni meramente sistematiche relative alla struttura del testo, di invertire l'ordine degli articoli 3 (Modifiche alla legge sulla responsabilità delle persone giuridiche) e 4 (Modifiche in materia di operazioni sotto copertura) del nuovo testo del disegno di legge, come risultante dagli emendamenti approvati.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta della presidente e delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Berretta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
C. 4439 approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o giugno 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso sul provvedimento in titolo parere favorevole con una condizione, mentre la V e la VII Commissione hanno espresso sul medesimo provvedimento parere favorevole. Quanto al parere della I Commissione, che ha rilevato, con una condizione, la necessità di coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con quanto previsto nello schema di regolamento AG. 423, osserva come, in realtà, la proposta di legge C. 4439, qualora approvata, farebbe venir meno qualsivoglia esigenza di coordinamento. Precisa, infatti, che il predetto schema di regolamento sarebbe superato dalla definitiva approvazione della nuova disciplina contenuta nel provvedimento in discussione. Nel ricordare che è stato avviato il procedimento per il trasferimento alla sede legislativa, rileva la necessità di chiedere, una volta autorizzato il trasferimento della proposta di legge in titolo in sede legislativa, che la I Commissione riconsideri il parere espresso.

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  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, concorda con la presidente.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Rossomando, di riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-10995 Verini: Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa.

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