CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 giugno 2017
838.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale.
Nuovo testo C. 4220 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche al codice penale in materia di delitti contro il patrimonio culturale e che oggetto dell'esame è il nuovo testo elaborato dalla Commissione Giustizia, come risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2017.
  Rileva che il disegno di legge è corredato da relazione tecnica riferita alla formulazione del testo originario in termini di delega legislativa e che, ai fini della verifica delle quantificazioni, è stato comunque tenuto conto di tale relazione tecnica per la parte tuttora utilizzabile.
  Passando all'esame delle disposizioni, quanto alla verifica delle quantificazioni, evidenzia che le norme assumono carattere ordinamentale. Non formula pertanto osservazioni, anche in considerazione degli elementi desumibili dalla relazione tecnica riferita al testo originario. In proposito Pag. 13ritiene che andrebbe peraltro acquisita conferma che le ipotesi di confisca previste non comportino riflessi per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le ipotesi di confisca previste dal provvedimento non risultano suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Rileva comunque la necessità di introdurre, dopo l'articolo 5, una clausola di neutralità finanziaria riferita alle disposizioni contenute nel provvedimento.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4220 Governo, recante Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le ipotesi di confisca previste dal provvedimento in oggetto non risultano suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;
    appare necessario introdurre, dopo l'articolo 5, una clausola di neutralità finanziaria riferita alle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
  Art. 5-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Ulteriore nuovo testo C. 2950.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, rileva preliminarmente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di disciplina e promozione delle imprese culturali e creative e che il testo all'esame della Commissione è l'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione Cultura, come risultante dalle modifiche da ultimo approvate nella seduta del 7 giugno 2017.
  Ricorda inoltre che una precedente versione del testo era stata esaminata dalla Commissione Bilancio nelle sedute del 22 marzo, 4 e 5 aprile 2017 e che, successivamente, la Commissione Cultura ha apportato modifiche al testo. In particolare, sono state soppresse tutte le disposizioni ad eccezione dell'articolo 1, recante finalità, definizioni e pubblicità, e dell'articolo 5 – ora articolo 2, non modificato – che prevede che le imprese culturali e creative, per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività sociali, possano chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali, e che detti beni siano concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'articolo 2, già articolo 5 del precedente testo, rileva che la disposizione Pag. 14prevede la concessione di immobili pubblici su richiesta delle imprese interessate, a fronte del pagamento di un canone il cui importo massimo è fissato espressamente dalla disposizione in esame. In proposito, come già osservato in sede di esame del precedente testo, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito se per le amministrazioni interessate la destinazione di immobili alle finalità di cui al presente articolo si configuri come una mera facoltà o come un obbligo. Inoltre, anche alla luce degli elementi già forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la disposizione possa avere riflessi sulla finanza pubblica, in termini di mancata valorizzazione, secondo criteri di mercato, degli immobili in questione. Ciò anche in considerazione della durata minima prevista per le concessioni e del limite di importo stabilito per il relativo canone, nonché della possibilità di imputare al concessionario i soli oneri di manutenzione ordinaria.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, conferma che le problematiche segnalate dal rappresentante del Governo nella seduta del 4 aprile 2017, relativamente alla concessione di immobili pubblici, non sono superate dall'attuale testo dell'articolo 2, il quale corrisponde all'articolo 5 del precedente testo.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017) e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme specificamente considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti e completo adeguamento della direttiva 98/5/CE, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le attività amministrative e di comunicazione che l'amministrazione della giustizia sarà tenuta a sviluppare in ordine all'attuazione della disposizione in riferimento potranno essere svolte – come affermato dalla relazione tecnica – nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame. In ordine alle attività di formazione presso la Scuola superiore dell'avvocatura del Consiglio nazionale forense, cui sono tenuti gli avvocati stabiliti ai fini dell'abilitazione al patrocinio in Cassazione, non ha osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, tali attività di formazione sono subordinate al pagamento di una quota da parte dell'avvocato interessato.
  In merito all'articolo 2, riguardante la tracciabilità dei medicinali veterinari, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce degli elementi riportati dalla relazione tecnica per suffragare l'effettiva possibilità di far fronte ai nuovi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili.
  Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme di razzismo e xenofobia – Caso EU-Pilot 8184/15/JUST, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Con riguardo all'articolo 4, concernente il Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, rileva che le Pag. 15disposizioni estendono il diritto al risarcimento per le vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016. Relativamente alla quantificazione degli oneri, atteso che per gli stessi si conferma la spesa annua già stimata dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 122 del 2016, reputa utile acquisire elementi di valutazione sul numero delle domande effettivamente pervenute nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 122 del 2016. Per quanto concerne le annualità da considerare ai fini della quantificazione complessiva, osserva che le disposizioni prevedono un periodo di applicazione di circa 11 anni – dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016 – e che la relazione tecnica valuta invece l'onere complessivo riferendosi a un periodo di dieci anni. Ai fini della verifica della stima – riferita esclusivamente al periodo 2006-2015 – ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, tenuto conto che la norma fa invece espresso riferimento a reati commessi successivamente al 30 giugno 2005, termine stabilito dalla direttiva europea (articolo 18 della direttiva 2004/80/CE). Fa presente altresì che il comma 2 dell'articolo in esame dispone che la domanda di concessione dell'indennizzo sia presentata alle condizioni e secondo le modalità di accesso al beneficio previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge n. 122 del 2016. Ritiene che andrebbe in proposito precisato se l'applicazione delle predette disposizioni risulti compatibile con la specifica configurazione delle prestazioni previste dall'articolo in esame, che sembrerebbero far riferimento al riconoscimento di diritti: rileva in proposito che la norma in esame configura gli oneri come «valutati», richiamando espressamente le procedure di monitoraggio previste per gli «oneri valutati» dalla legge di contabilità pubblica, laddove l'articolo 16 della legge n. 122 del 2016 prevedeva un'autorizzazione di spesa, da intendersi quindi come limite massimo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo in commento, al comma 3, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge. In particolare, ai predetti oneri, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. In proposito, rammenta che tale Fondo (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), espressamente finalizzato dalla norma istitutiva al tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, reca nel corrente bilancio triennale dello Stato una dotazione pari ad euro 83.735.800 per l'anno 2017 e a euro 34.435.880 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. In tale quadro, non ha osservazioni da formulazione posto che il Fondo in parola sembra presentare le necessarie disponibilità, anche tenendo conto degli utilizzi del Fondo medesimo previsti ai sensi delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento, delle quali si darà successivamente conto. Sul punto giudica comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Fa altresì presente che il comma 4 prevede, in caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, l'applicazione della nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. In proposito, giacché alla luce della recente riforma della disciplina in materia di contabilità pubblica la predetta procedura dovrebbe intendersi implicitamente applicabile anche a prescindere da un suo esplicito richiamo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 4. Viceversa, qualora si intendesse mantenere la disposizione in esame, ritiene che andrebbe Pag. 16comunque considerata l'opportunità di procedere ad una riformulazione del comma medesimo, nel senso di precisare che «agli oneri valutati di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», laddove il testo in esame sembra limitare il richiamo alla predetta procedura in riferimento alla sola attività di monitoraggio degli oneri e non anche all'adozione delle conseguenti iniziative ivi previste, volte ad assicurare l'effettiva compensazione dei relativi effetti finanziari. Su tali aspetti, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto – procedura di infrazione n. 2013/4080, segnala che, in merito all'ammontare dei rimborsi, la relazione tecnica utilizza i dati relativi alle dichiarazioni IVA del periodo d'imposta 2014, riducendoli del 50 per cento in quanto, secondo quanto afferma la stessa relazione, i primi dati parziali del 2015 evidenziano un notevole abbattimento rispetto al 2014. In proposito segnala che, al momento, sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, Dipartimento delle finanze, le dichiarazioni IVA relative al periodo d'imposta 2015 dalle quali risulta che, complessivamente, il totale dei rimborsi richiesti è pari a 9.973 milioni di euro, da parte di 59.713 soggetti, a fronte di un totale rimborsi richiesti nelle dichiarazioni 2014 indicato in misura pari a 7.843 milioni, da parte di 56.437 contribuenti. Pur considerando che i dati indicati sono riferiti al complesso dei contribuenti, dai quali andrebbero esclusi i soggetti con le caratteristiche indicate dalla relazione tecnica, reputa necessari chiarimenti in merito alla prudenzialità della riduzione al 50 per cento degli importi stimati, tenuto conto che la predetta riduzione è applicata dalla relazione tecnica considerando il «notevole abbattimento», come testualmente riportato dalla stessa relazione tecnica, registrato nei primi trimestri del 2015 rispetto al 2014, mentre i dati complessivi evidenziano, come indicato, un incremento sia in termini di numero dei contribuenti sia in termini di ammontare di rimborsi richiesti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un'apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA. In particolare, ai predetti oneri, valutati in 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, rinvia per quanto concerne i profili di copertura alle considerazioni già svolte in merito all'articolo 4, comma 3. Ferme restando le osservazioni sul tema in precedenza formulate all'articolo 4, comma 4, osserva che andrebbe chiarita la natura degli oneri in questione, giacché qualora gli stessi fossero configurati in termini di previsione di spesa – come peraltro si potrebbe ritenere sulla base del testo della disposizione in esame – andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo, analogamente a quanto già previsto dal citato articolo 4, comma 4, del presente disegno di legge, il richiamo all'applicazione della procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, qualora fosse in procinto di verificarsi uno sforamento degli oneri stessi rispetto alle previsioni.
  A proposito dell'articolo 6, concernente modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, segnala che l'individuazione dell'ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA presenta, rispetto a quanto attualmente previsto, alcune differenze sul piano della formulazione letterale delle disposizioni. In particolare, in merito all'ambito oggettivo, segnala che la norma si riferisce alle «cessioni con trasporto o spedizione» mentre l'attuale formulazione Pag. 17prevede «la cessione di beni e le relative prestazioni accessorie». Ritiene che andrebbe quindi chiarito se, per effetto della disposizione in esame, possa determinarsi un'estensione dell'ambito applicativo della disciplina sulla non imponibilità IVA, con conseguenti effetti finanziari.
  Circa l'articolo 7, riguardante le agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello SEE, rileva che la disposizione estende le agevolazioni fiscali riconosciute alle navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Con riferimento agli effetti stimati dalla relazione evidenzia quanto segue:
   in merito al credito d'imposta, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, andrebbe valutata la prudenzialità della mancata imputazione di effetti fiscali con riferimento ai soggetti, attualmente con navi con bandiera comunitaria, che si vedrebbero riconosciuta l'agevolazione sull'ammontare delle ritenute che attualmente versano all'Erario italiano;
   in merito all'agevolazione IRES/IRPEF andrebbero forniti elementi informativi di maggior dettaglio al fine di verificare la prudenzialità dell'ipotesi di tener conto del solo 50 per cento dei redditi suscettibili di essere oggetto del regime agevolativo in esame.

  In merito alla mancata imputazione di effetti con riferimento alla cd. tonnage tax, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa le limitate possibilità di estensione per attrazione, sia per equivalenti regimi esistenti in altri paesi, sia per ulteriori condizioni e vincoli, anche di durata dell'opzione, che essa comporta.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che al comma 4 la disposizione in commento provvede alla copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dall'estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. In particolare, ai predetti oneri, valutati in 20 milioni di euro per il 2018 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, rinvia per quanto concerne i profili di copertura alle considerazioni già svolte sull'articolo 4, comma 3.
  In merito all'articolo 8, recante disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera – Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, ritiene che andrebbe chiarito se gli oneri indicati comprendano o meno somme da corrispondere a titolo di arretrati: in tal caso andrebbe precisato se debbano calcolarsi anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e se sia configurabile un maggior onere nei primi anni di applicazione della norma. Inoltre, pur tenendo conto che l'importo da corrispondere ai singoli atenei è previsto a titolo di cofinanziamento, ritiene che andrebbe confermato che il complesso delle risorse utilizzabili sia sufficiente alla copertura delle esigenze derivanti dai contenziosi cui fa riferimento la relazione tecnica, posto che le posizioni degli interessati sembrerebbero difficilmente riconducibili entro un limite massimo di spesa. Osserva, inoltre, che nella relazione tecnica l'onere viene calcolato sui 260 lettori attualmente in servizio che hanno un contenzioso pendente con gli atenei. Dal momento che la norma finalizza lo stanziamento in esame anche a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere eventuali effetti finanziari connessi a misure di adeguamento riferite a soggetti al di fuori dal contenzioso.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che al comma 3 la disposizione Pag. 18in commento prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 8,705 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università si provveda, quanto a euro 8,705 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,135 milioni di euro per l'anno 2018 e a 8,705 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 e, quanto a 3,57 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In proposito, nel rinviare alle considerazioni in precedenza già svolte per quanto attiene alla copertura effettuata a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea, osserva che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 3,57 milioni di euro per il 2018, reca le necessarie disponibilità.
  Con riguardo all'articolo 9, concernente misure in materia di caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che i soggetti cui spettano le attività di controllo previste dalle disposizioni in esame già svolgono tali adempimenti in base alla legislazione vigente, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica. Non ha altresì osservazioni da formulare in riferimento alle modifiche apportate all'apparato sanzionatorio, atteso che le sanzioni recate dalle norme in esame sono volte a integrare le fattispecie attualmente previste o ad inasprire l'importo massimo delle sanzioni confermate.
  In ordine all'articolo 10, recante disposizioni in materia di tutela delle acque, prende atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo la quale i soggetti pubblici interessati potranno dare attuazione alle disposizioni in esame mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che tale condizione di invarianza finanziaria possa realizzarsi anche con riferimento alla prescritta garanzia di intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio.
  In relazione all'articolo 11, riguardante la corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, evidenzia che la disposizione modifica i parametri di riferimento in base ai quali vengono effettuate le attività di monitoraggio ambientale sugli scarichi di acque reflue in aree sensibili. Rileva, altresì, che la norma risulta assistita da una specifica previsione di neutralità finanziaria, in aggiunta a quella di carattere generale prevista dall'articolo 14. Sul punto non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale le attività previste rientrano nelle attività istituzionali dei soggetti pubblici preposti al controllo e che alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse esistenti.
  In merito all'articolo 13, concernente il trattamento economico del personale estraneo alla Pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna, evidenzia che la disposizione appare finalizzata a definire la normativa di riferimento per la determinazione del trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE). In proposito, prende atto che – come affermato dalla relazione tecnica – l'effettiva corresponsione del predetto trattamento, nei termini definiti dalla disposizione, resta comunque subordinato all'autorizzazione della partecipazione ad iniziative e missioni del SEAE, nell'ambito della procedura di autorizzazione delle missioni internazionali disciplinata dagli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2016 Pag. 19e nel quadro delle risorse finanziarie appostate dall'apposito Fondo previsto dalla legge di bilancio. Ritiene che andrebbe peraltro chiarito se le disposizioni in esame siano suscettibili di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Atto n. 421.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
  Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, segnala che il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Fa presente che la norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Rileva come la stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per Pag. 20materia e fissa un termine di 30 giorni, dalla data dell'assegnazione, per l'espressione del parere, che tuttavia è considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  Evidenzia come si sia già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – l'atto 409, sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 – con riferimento alla finalità di cui alla lettera i) del citato comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016.
  Segnala, inoltre, che la dotazione complessiva del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stata recentemente diminuita a seguito di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017 – A.S. 2853, attualmente all'esame delle Camere – il quale è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-bis attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato; il comma 140-ter attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.
  Rileva come, considerate le variazioni sopra richiamate, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, in termini di stanziamenti iscritti in bilancio, che viene ripartita dallo schema di decreto in esame ammonti a circa 46.044 milioni di euro complessivi (1.166 milioni di euro per il 2017, 2.762 milioni di euro per il 2018, 3.160 milioni di euro per il 2019, 2.956 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032). Segnala che una ulteriore riduzione è prevista dal decreto-legge n. 13 del 2017, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti.
  Fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, che consta di un unico articolo, dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50 del 2017 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema medesimo. La tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero. Precisa che, come evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti. Al riguardo, nel rilevare che, in coerenza di quanto prescrive il comma 140 sopra illustrato, lo schema di decreto in esame suddivide l'assegnazione delle risorse con riferimento a ciascuno dei Pag. 21dieci settori di spesa individuati dalla norma, osserva nel contempo come il comma 140 medesimo prescriva altresì che debbano anche essere indicati «gli interventi da finanziare ed i relativi importi» di destinazione delle risorse medesime: andrebbe pertanto valutato se le indicazioni fornite su tale punto dallo schema di decreto – vale a dire il riferimento degli importi ai singoli Ministeri di spesa e l'indicazione nella relazione illustrativa della tipologia di interventi per i quali i Ministeri stessi dovranno impiegare le risorse assegnate – rispondano a quanto previsto dal comma suddetto.
  Infine rileva che il comma 2 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati. Segnala che, relativamente all'aggiornamento dei dati, il predetto comma 2 fa riferimento ai soggetti attuatori degli interventi «relativi al citato Programma», di cui non vi è traccia nel dispositivo del decreto. Ai fini della corretta formulazione del comma 2, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di espungere tali parole dal testo.
  Si riserva comunque di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo e degli ulteriori elementi di informazione che dovessero emergere nel corso dell'esame.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS), con riferimento agli aspetti procedimentali, si dichiara sorpreso dalla rapidità con la quale si intende disporre della destinazione di ben 46 miliardi di euro su un arco temporale di 16 anni, a fronte delle lunghe discussioni spesso svolte in Commissione per decidere la destinazione di importi di gran lunga inferiori.
  Nel merito rileva come il 22 per cento delle somme sia attribuito a spese e interventi di carattere militare e che tra i 2.600 milioni di euro destinati all'edilizia pubblica siano compresi, oltre all'edilizia scolastica, interventi per il cosiddetto Pentagono di Centocelle. Segnala poi che più di 5 miliardi di euro siano riservati all'industria militare, anche se tra le finalità di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, tale destinazione non è prevista, a meno che non si faccia riferimento al sostegno delle esportazioni, dato che molti degli armamenti prodotti in Italia sono destinati all'esportazione, anche in Paesi sospettati di legami con il terrorismo islamico.

  Rocco PALESE (Misto-CR), condividendo le osservazioni del collega Marcon, chiede quale sia la fonte di finanziamento del Fondo in discussione, desiderando in particolar modo avere conferma che non si tratti delle risorse del Piano di Azione Coesione, la cui dettagliata destinazione, sia per il ciclo di programmazione 2006-2013, sia per il ciclo di programmazione 2014-2020, non è mai stata resa nota.
  Ritiene quindi necessario che la Commissione effettui un ciclo di audizioni di rappresentanti dei Ministeri maggiormente interessati dal provvedimento, quali quelli dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, nonché dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di acquisire indicazioni sulla destinazione delle risorse attribuite a ciascuna amministrazione.

  Vincenzo CASO (M5S), concordando con quanto affermato dai colleghi precedentemente intervenuti, giudica irricevibile lo schema in esame in quanto, per la sua genericità, non consente di comprendere la natura e i destinatari degli interventi previsti e cita, a titolo di esempio, le somme destinate alla prevenzione del rischio sismico.

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  Maino MARCHI (PD), sottolineando innanzitutto come lo schema in discussione rappresenti un'inversione di tendenza rispetto alla carenza di risorse per investimenti pubblici da tempo lamentata da molti, evidenzia che le risorse del Fondo derivano esclusivamente dalla legge di bilancio per il 2017.
  Osservando poi che indicare nel dettaglio gli interventi da realizzare in un così ampio arco temporale sia difficile, se non impossibile, concorda con la richiesta, avanzata dall'onorevole Palese, di effettuare un ciclo di audizioni per avere almeno indicazione delle linee di indirizzo che saranno adottate da ciascuna amministrazione nell'impiego delle risorse assegnate dallo schema in esame. Al riguardo suggerisce anche di acquisire indicazioni da parte delle Commissioni di settore.

  Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) si dichiara favorevole ad effettuare un ciclo di audizioni finalizzate ad acquisire maggiori dettagli sugli interventi che si intende finanziare e sulle motivazioni delle scelte operate nella ripartizione del Fondo.

  Francesco CARIELLO (M5S), concordando con quanto emerso nel corso del dibattito, sottolinea come gli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse che gli sono assegnate sono indicati, seppur molto sommariamente, solo nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento e non nel testo di quest'ultimo.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, ricorda di avere già sollevato la questione della piena rispondenza dello schema di decreto in esame alle previsioni del comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, con particolare riferimento alla necessità di indicare gli interventi da finanziare e i relativi importi, dal momento che nello schema di decreto in esame figura solamente il riferimento degli importi ai singoli Ministeri di spesa mentre solamente nella relazione illustrativa è possibile trovare indicazioni sulla tipologia di interventi per i quali i Ministeri stessi dovranno impiegare le risorse assegnate. Dichiara inoltre di condividere la richiesta, avanzata dai colleghi, di effettuare un ciclo di audizioni allo scopo di acquisire maggiori dettagli sulla destinazione delle risorse assegnate a ciascun Dicastero, almeno per il triennio 2017-2019.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI prende atto di quanto emerso nella discussione testé svolta e si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Francesco BOCCIA, presidente, rinviando al prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, ogni valutazione circa lo svolgimento del richiesto ciclo di audizioni, fa presente che chiederà alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di invitare le Commissioni interessate a formulare i propri rilievi sugli aspetti di loro competenza del provvedimento in esame.

  La Commissione concorda.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.