CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 giugno 2017
837.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
Nuovo testo C. 4220 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Irene MANZI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione giustizia sull'atto C. 4220, il cui titolo iniziale era «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale». Specifica che, in realtà, il nuovo testo non comprende più deleghe legislative, bensì un intervento diretto, che reca novelle al codice penale e al codice di procedura penale. Quella al codice penale consiste in via principale nell'introduzione di un titolo VIII-bis che ricomprende nuove fattispecie di reato. In particolare, vengono previsti il furto di beni culturali, l'appropriazione indebita di beni culturali, la ricettazione di beni culturali, il riciclaggio di beni culturali, l'illecita detenzione di beni culturali, il danneggiamento di beni culturali e altre fattispecie così impostate. In sostanza, il nuovo testo del disegno di legge replica – salve talune altre figure di reato – le incriminazioni ordinarie già contenute nel codice, con la specificazione relativa all'oggetto della condotta. Sul piano generale, osserva che Pag. 31il patrimonio culturale italiano è un bene prezioso che reclama certamente la tutela penale. Da ormai quarant'anni, in Italia si è affermato un consenso per cui lo strumento penale può e deve essere apprestato dal legislatore rispetto a interessi e valori che hanno dignità costituzionale. L'articolo 9 offre, certamente, una chiara indicazione di come il patrimonio storico e artistico della Nazione sia considerato meritevole della tutela giuridica più intensa. Rende noto che durante l'esame in sede referente sono stati acquisiti diversi pareri, tra cui quello della professoressa Paola Severino, Ministro della giustizia del Governo Monti, la quale ha sottolineato come una riforma della legislazione penale in materia di beni culturali si conformerebbe anche ad accordi internazionali. La professoressa Severino ha ritenuto preferibile la soluzione individuata di coniare nuove fattispecie penali (e non mere aggravanti dei reati già previsti dall'ordinamento), per evitare che le nuove disposizioni ricadano sotto il regime delle circostanze del reato. Per evitare che la gravità che il legislatore vuole attribuire ai fatti di traffico, trafugamento e sottrazione di beni culturali rientri nel regime di compensazione delle circostanze, la Commissione giustizia ha dunque scelto di individuare fattispecie autonome di reato distinte da quelle ordinarie e punite con pene sensibilmente più alte. Tale scelta è motivata anche dal fatto che alcuni strumenti investigativi e cautelari (come, per esempio, la custodia in carcere o le intercettazioni telefoniche) presuppongono determinati quadri edittali di pena che non sono superati attualmente dalle fattispecie ordinarie. Sottolinea che questo intervento legislativo porterebbe, conseguentemente, all'abrogazione delle fattispecie contravvenzionali del codice penale (si vedano gli articoli 733 e 734) e del codice dei beni culturali, su cui la Commissione giustizia ha anche acquisito il contributo dell'ufficio del massimario della Corte di cassazione. Nel complesso, le ragioni del disegno di legge, come esso si presenta a seguito di questa novella legislativa, appaiono chiare e in gran parte condivisibili, visto che sono orientate al rafforzamento della protezione penalistica nei riguardi del nostro patrimonio culturale. Resta tuttavia aperto il dibattito sulla tecnica legislativa usata, vale a dire quella di aver duplicato numerose fattispecie già esistenti nel nostro ordinamento penale, le quali potrebbero anche essere modificate in modo più circoscritto. Ritiene, altresì, necessario approfondire come la nozione stessa di bene culturale possa essere trasposta semplicemente nella descrizione delle condotte dei nuovi reati, specie alla luce della disciplina degli articoli da 10 a 13 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Anche la nuova fattispecie (prevista nel comma 3 dell'introducendo articolo 518-octies) della falsa attestazione sul valore di un bene culturale ripropone il classico tema penalistico sulla falsità delle valutazioni, cioè di quei dati di fatto che non sono suscettibili di accertamento incontrovertibile (come per esempio l'esistenza in vita o la morte di una persona) ma di giudizi di valore, come tali esposti alla soggettività e dunque non necessariamente veri o falsi. Si riserva, comunque, di proporre l'espressione di un parere favorevole alla luce del dibattito.

  La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA, ricordando che all'Italia è riconosciuto un ruolo d'avanguardia nel campo delle azioni di contrasto dei reati contro il patrimonio culturale, formula l'auspicio che la Commissione renda un parere positivo senza proporre modifiche al testo approvato dalla Commissione giustizia.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) ha colto sfumature diverse tra la posizione della relatrice e quella del Governo. Spera che la Commissione vorrà esercitare fino in fondo il suo ruolo di analisi del testo e cerchi di porre un limite allo slancio panpenalistico, cui troppo spesso si è assistito in questa legislatura. La deterrenza si ottiene con disposizioni, anche severe, ma mirate e meditate, non con le grida manzoniane.

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  Marisa NICCHI (MDP), concordando con quanto ha appena ascoltato, crede che più che l'indiscriminato ricorso allo strumento penale e all'aumento delle sanzioni sarebbe più proficuo ragionare sul piano della prevenzione.

  Bruno MURGIA (FdI-AN) considera invece il testo predisposto dalla Commissione giustizia un ottimo punto di partenza. Anche recenti episodi di cronaca dimostrano come la guardia si stia abbassando e come il patrimonio culturale delle nostre città resti esposto alla sciatteria e al vandalismo. Ben vengano allora norme chiare e dure.

  Luigi GALLO (M5S) deve constatare che il provvedimento predispone una strumentazione penalistica molto rigorosa. Dubita tuttavia che la leva sanzionatoria sia la principale per la tutela dei beni culturali. Al segnale di natura penale si deve accompagnare una strategia educativa. È dell'avviso che debba innanzi tutto essere promosso nelle scuole un approccio sistematico alla cultura, introducendo il cosiddetto «service learning» attraverso appositi protocolli che prevedano l'apprendimento delle materie umanistiche, direttamente nei diversi siti dislocati sul territorio. Se le scuole potessero coinvolgere gli studenti in veri e propri progetti culturali oggi, sarebbe più probabile avere cittadini preparati e attivi nella salvaguardia del nostro patrimonio domani.

  Umberto D'OTTAVIO (PD) tiene a distinguere i vari aspetti: per un verso c’è la problematica evocata dal collega Gallo sull'educazione dei giovani; per altro verso c’è quello repressivo di cui non ci si può privare. Al riguardo, nondimeno, si deve por mente alla differenza tra il conseguire l'effetto della certezza della pena e lo stabilire quale essa debba essere e come debba essere scontata. Se la certezza della sanzione è un obiettivo che condivide, la previsione del carcere lo persuade di meno. Troverebbe più consono prevedere per i colpevoli di reati in danno del patrimonio culturale forme di servizio sociale finalizzato alla tutela dei beni danneggiati. Una simile sanzione sarebbe anche più fedele al principio della rieducazione.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), citata la collaborazione tra il FAI e le scuole, rimarca che sia le buone pratiche nate spontaneamente nel circuito delle istituzioni scolastiche sia l'attuazione della legge n. 107 in punto di alternanza scuola-lavoro producono effetti proficui nei ragazzi che imparano la bellezza e lo legano a un vissuto di esperienza spontanea e non a un obbligo. Crede che la filosofia della tutela e della valorizzazione debba risiedere in impostazioni di questo tipo.

  Irene MANZI (PD), relatrice, non si nasconde l'importanza degli aspetti messi in luce dai colleghi Gallo e Malpezzi, né intende sottovalutare i rilievi del collega Palmieri. Deve solo ripetere che una più marcata tutela penale del patrimonio culturale italiano obbedisce alla maturazione di un consenso internazionale cui il Governo ha inteso dare impulso. Si riserva a ogni modo di prendere nella debita considerazione gli elementi del dibattito ai fini della redazione della sua proposta di parere.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

  Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Seguito delle comunicazioni della Presidente sulla missione svolta in Campania il 25 e 26 maggio 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 1o giugno 2017 è stata depositata una proposta di Pag. 33relazione, la quale è stata successivamente oggetto di integrazioni in ragione degli interventi dei colleghi.

  Dopo interventi di Camilla SGAMBATO (PD), Marisa NICCHI (MDP) e Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), presidente, annunzia che – dopo l'approvazione – la relazione verrà inviata al Ministro della giustizia. Nessun altro, chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.