CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 giugno 2017
836.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 12.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che è stata avanzata la richiesta di procedere alla discussione unitaria degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno della Commissione recanti, rispettivamente, il codice del Terzo settore (Atto n. 417) e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto n. 418), tenuto conto delle modalità con cui si sono svolte le audizioni informali il 5 giugno scorso e del fatto che i due provvedimenti, per il loro contenuto, sono strettamente connessi.
  Non essendovi obiezioni, dispone di procedere alla discussione unitaria dei due schemi di decreto legislativo.

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Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.
Atto n. 417.
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Atto n. 418.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame degli schemi di decreti all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2017.

  Dalila NESCI (M5S) esprime in via preliminare un giudizio fortemente critico in relazione alla tempistica adottata dal Governo che, a causa della presentazione degli schemi di decreto legislativo nell'imminenza della scadenza della delega, di fatto pregiudica la possibilità di svolgere un accurato lavoro parlamentare rispetto a testi complessi e di vasta portata.
  Passando al merito dei provvedimenti, rileva che con essi non ci si limita ad un riordino del settore ma si procede a un radicale cambiamento del sistema di welfare italiano privilegiando, sulla base del modello dei Paesi anglosassoni, il «privato sociale». Ci si muove in linea con la finanziarizzazione dell'economia, avendo tra gli obiettivi primari anche quello della difesa degli interessi degli istituti bancari. Rileva che in tal modo non verrebbero garantite le prestazioni essenziali, ponendo a rischio, in particolare, i bisogni più complessi.
  Sottolinea che l'impostazione adottata dal Governo rende le imprese sociali e le grandi reti associative i maggiori produttori di servizi in ambito sociale. Ricorda che tale visione è stata contrastata dal suo gruppo fin dall'esame della legge delega, a partire dalla previsione della possibilità di distribuire gli utili. Ribadisce che un riordino del Terzo settore appare necessario, posto che l'attuale disciplina poco efficace ha consentito di renderlo una terra di conquista, come dimostrato dai fatti portati alla luce da numerose inchieste, a partire da quella di «mafia capitale». Segnala che i testi in esame non circoscrivono i compiti degli enti del Terzo settore alla sussidiarietà ma contribuiscono al disegno di superamento dello Stato sociale, complice la latitanza delle istituzioni pubbliche, attraverso la finanziarizzazione delle attività in questo campo. Nel riservarsi di segnalare nel prosieguo dell'esame temi specifici, osserva che gli schemi di decreto assicurano di fatto un controllo da parte delle fondazioni, in particolare attraverso il controllo dei centri di servizio per il volontariato e i cosiddetti «titoli di solidarietà». Sottolinea, inoltre, che appare aggirabile l'esclusione dal Terzo settore di soggetti quali i partiti, i sindacati e le associazioni professionali. Reputa, inoltre, assolutamente inaccettabile la previsione di destinare in determinati casi il patrimonio degli enti del settore ad un soggetto privato quale la Fondazione Italia sociale.
  In conclusione, ribadisce la forte contrarietà del suo gruppo ai provvedimenti in esame, a partire dallo spazio concesso all'impresa sociale e alla possibilità di distribuire gli utili, ed auspica pertanto un serio dibattito su di essi, anche al fine di contrastare il disegno di smantellamento dello Stato sociale.

  Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) ricorda che i provvedimenti in esame sono fortemente attesi, in primo luogo in ragione della rilevanza di un tema che investe l'autonomia e la libertà di azione dei cittadini rispetto a rilevanti sfide sociali. Segnala, inoltre, che il riordino del Terzo settore impatta su un numero rilevante di posti di lavoro, che presentano peraltro condizioni assai diverse.
  Allo stesso tempo, il settore è attraversato da profondi mutamenti con implicazioni nei campi della trasparenza, della complessità professionale, della programmazione e della dimensione internazionale.
  Rileva che permane il rischio di comportamenti scorretti o addirittura illeciti ed invita pertanto ad analizzare in maniera Pag. 75minuziosa il testo in esame per ridurre il più possibile tale rischio, anche al fine di evitare che la maggior parte delle risorse raccolte siano destinate al mantenimento delle strutture e non agli interventi. Occorre, a suo avviso, tutelare la dimensione valoriale del Terzo settore, assicurando un'ampia tutela della volontà dei soggetti donatori.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili.
C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2017.

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che, a conclusione dei propri lavori, il Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato delle abbinate proposte di legge all'esame della Commissione.

  Edoardo PATRIARCA (PD), relatore, illustra la proposta di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (vedi allegato). Nel segnalare che i lavori in sede di Comitato ristretto si sono svolti in un clima costruttivo di collaborazione, che ha consentito di individuare un testo equilibrato e condiviso, auspica un rapido svolgimento del seguito dell’iter del provvedimento in Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

  Mario MARAZZITI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 giugno.

  La Commissione concorda.

  Donata LENZI (PD) ritiene che la Commissione potrebbe anche valutare, nel prosieguo dei lavori, la possibilità di esaminare il provvedimento in sede legislativa, in considerazione dell'accordo registrato sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

  Silvia GIORDANO (M5S), nel ricordare che il testo adottato è frutto di un lavoro condiviso tra i gruppi parlamentari, preannuncia che il suo gruppo valuterà la presentazione di un numero molto limitato di proposte emendative. Manifesta, quindi, disponibilità di fronte all'ipotesi di un'eventuale prosecuzione dei lavori in sede legislativa.

  Delia MURER (MDP), nel ricordare il clima positivo che ha caratterizzato lo svolgimento dei lavori all'interno del Comitato ristretto, si dichiara favorevole all'ipotesi di esaminare il provvedimento in sede legislativa.

  Mario MARAZZITI, presidente, nel precisare che, previa richiesta in tal senso, nelle successive fasi dell’iter del provvedimento potrà essere verificata l'esistenza dei presupposti per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in oggetto, Pag. 76ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che le Commissioni, in sede consultiva, esaminano il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, e deliberano una relazione – entro giovedì 15 giugno 2017 – nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Al riguardo, fa presente che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato alle ore 17 di lunedì 12 giugno.
  Ricorda che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

  Paola BOLDRINI (PD), relatrice, ricorda che la legge europea è, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 29, comma 5, di tale legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere, con cadenza annuale, di un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, completato dall'indicazione «Legge europea», seguita dall'anno di riferimento.
  Osserva che il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Esso è volto a consentire la definizione di tre procedure di infrazione e di tre casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
  Segnala che l'articolato comprende disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).
  Le disposizioni di interesse della Commissione Affari sociali sono recate essenzialmente dagli articoli 2 e 9. L'articolo 2 introduce una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci veterinari, novellando gli articoli 89 e 118 del codice dei medicinali veterinari, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006 (attuativo della direttiva 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE). In particolare, si aggiungono due commi all'articolo 89, prevedendo l'obbligo da parte di alcuni soggetti interessati (produttori, depositari, grossisti, farmacisti, titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio – vendita diretta o al dettaglio – dei medicinali Pag. 77ad uso veterinario, e i medici veterinari a seguito di prescrizione degli stessi medicinali) di registrare informaticamente specifici dati di produzione, distribuzione e commercializzazione, mediante inserimento dei medesimi nella banca dati centrale istituita dal decreto ministeriale del 15 luglio 2004 (che esclude espressamente la tracciatura per i farmaci ad uso veterinario). In tal modo, mediante la registrazione in banca dati – finora conservati su supporto cartaceo – si potranno monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, secondo le modalità di immissione definite con decreto del Ministro della salute. Come indicato anche nella relazione illustrava, il sistema informatizzato di registrazione agevola il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica già previsti dal codice comunitario dei medicinali veterinari (direttiva 2001/82/CE). In proposito, si sottolinea che la tracciabilità dei dati riguardanti i medicinali ad uso veterinario verrà garantita attraverso l'ampliamento della banca dati istituita per la tracciabilità del farmaco ad uso umano, già funzionante presso il Ministero della salute.
  Segnala, in proposito, che all'interno del documento «Agenda per la Semplificazione 2015-2017», elaborato dal Governo, nell'ambito delle misure di semplificazione delle imprese, si rileva l'azione mirata 5.11. in materia di sanità veterinaria (da realizzare entro dicembre 2017) che prevede, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo del passaporto bovino e, tramite la digitalizzazione, la tracciabilità dei medicinali veterinari.
  Inoltre, aggiungendo il comma 1-bis al citato articolo 118 del codice dei medicinali veterinari, si indica la data del 1o gennaio 2018 quale termine a partire dal quale la prescrizione di medicinali ad uso veterinario deve avvenire obbligatoriamente mediante ricetta elettronica. Anteriormente a tale data, viene data la semplice facoltà, in alternativa all'utilizzo del modello previsto in base alla normativa vigente, nel caso di prescrizione a carattere obbligatorio.
  L'articolo 9, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Obiettivo della direttiva oggetto del presente recepimento è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione europea e a quella internazionale.
  Ricorda che l'articolo 21 della legge di delegazione europea 2014 aveva autorizzato il Governo a dare attuazione alla predetta direttiva mediante regolamento; ma, considerata l'esigenza di dettare anche una disciplina sanzionatoria (al fine di adeguare l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1988), si è ritenuto necessario adottare, mediante recepimento diretto, un provvedimento di rango primario.
  Il comma 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.
  Le caseine e i caseinati destinati all'alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte. Nel settore alimentare sono utilizzate come coadiuvanti tecnologici in molti alimenti, ad esempio, nel vino, nei dolciumi, nelle caramelle e vengono altresì impiegate quali ingredienti nei salumi dove fungono da collante.
  Il comma 2 introduce, secondo le indicazione della direttiva, la definizione di «caseina acida alimentare», di «caseina presamica alimentare» e di «caseinati alimentari». Il comma 3 descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono Pag. 78riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Il comma 4 individua quali indicazioni devono obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua. Il comma 5 contempla, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.
  Il comma 6 prevede che, quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito dalla direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
  Fa presente, quindi, che il comma 7 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, mentre i commi 8, 9, 10, 11 e 12 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.
  I commi 13 e 14 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni e ad irrogare le sanzioni previste. A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali.
  Il comma 15 detta una specifica clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 16 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180 con il quale era stata recepita la direttiva 83/417/CEE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203.
  In conclusione, ricorda che l'articolo 9 è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017 per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016).
  Ritiene utile segnalare anche l'articolo 6 del testo in esame che modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie. Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge n. 125 del 2014 (»Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo») rientrano tra i soggetti della cooperazione allo sviluppo numerosi enti del Terzo settore. La disposizione in esame intende attuare quanto previsto dall'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto).
  Pone, infine, in evidenza l'articolo 12, di carattere procedurale, che interviene sulla citata legge n. 234 del 2012. Tali modifiche – secondo la relazione illustrativa – sono volte, da un lato, ad assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea, dall'altro a garantirne il corretto e tempestivo recepimento.
  In particolare, si propone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette «direttive deleganti»). Fa presente che si propone, inoltre, una formula di recepimento diversa – adozione di un decreto ministeriale – per gli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico.

  Maria AMATO (PD), nel ricordare che in Italia i farmaci possono essere venduti anche nelle parafarmacie, invita a tenere conto di questo dato al fine di predisporre eventuali integrazioni del testo in esame.

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  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 835 del 7 giugno 2017, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo la pag. 101, inserire il seguente allegato:

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: personale medico, sanitario e socio-sanitario fino alla fine della lettera con le seguenti: personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
1. 100. Il Relatore.

  A pag. 102 sostituire le parole «ALLEGATO 3» con le seguenti: «ALLEGATO 4»; a pag. 104 sostituire le parole «ALLEGATO 4» con le seguenti: «ALLEGATO 5».

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