CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 maggio 2017
824.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE REFERENTE

  Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 10.05

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.
C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra i contenuti delle proposte di legge in titolo.
  Osserva che le proposte di legge C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti contengono disposizioni in materia di turismo all'aria aperta. Le proposte presentano contenuti per la gran parte analoghi, ma prevedono un diverso livello di coinvolgimento degli enti territoriali nella definizione di una disciplina, come quella del turismo, rientrante comunque nella competenza legislativa residuale delle regioni. La sola proposte di legge 4435 reca inoltre una delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.
  In particolare, le proposte di legge C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti individuano – entrambe all'articolo 1 ed in modo pressoché uniforme – i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all'aria aperta.
  Le definizioni concernenti le strutture ricettive all'aria aperta trovano collocazione nell'articolo 2 di entrambe le proposte di legge.
  I contenuti essenziali delle definizioni concernenti le strutture ricettive all'aperto – da distinguersi in villaggi turistici e campeggi – dei campeggi o camping e degli agricampeggio sono analoghi in entrambe le proposte di legge. Purtuttavia, mentre la proposta di legge C. 4427 Cancelleri provvede in via diretta a classificare le strutture in questione, ivi incluse le aree di sosta temporanea, la proposta di legge C. 4435 Arlotti demanda al Ministro dei beni, Pag. 143delle attività culturali e del turismo l'adozione di un decreto, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, che definisca:
   le caratteristiche delle «strutture ricettive all'aperto», da intendersi (in modo analogo a quanto fa la proposta di legge C. 4427 Cancelleri) quali strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi, in unità abitative o allestimenti mobili, inclusi i posti acquei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno, tra cui un numero di parcheggi adeguato, servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, servizi adibiti a infermeria e pronto soccorso, nonché impianti e attrezzature sportive e ricreative riservate ai clienti e ai loro ospiti;
   le forme dell'ospitalità diffusa intesa come l'articolazione su aree diverse, separate tra loro, delle strutture ricettive all'aperto;
   le caratteristiche della aree di sosta dei camper, quali strutture ricettive destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento;
   le caratteristiche degli agricampeggio, quali strutture agrituristiche con spazi riservati ad aree di sosta di camper o a campeggio;
   le caratteristiche dei camping village, quali campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza;
   le caratteristiche del campeggio municipale multifunzionale, quali i campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale.

  Disposizioni specifiche (articolo 2, comma 3) sono previste, da entrambe le proposte, per quel che concerne i servizi di sorveglianza, di reception e di copertura assicurativa a favore dei clienti nelle strutture ricettive all'aria aperta. La proposta di legge C. 4427 Cancelleri provvede in via diretta a disporre che nelle strutture in questione devono essere assicurati i servizi di sorveglianza continua durante i periodi di apertura; la continua presenza all'interno della struttura del responsabile o di un suo delegato; la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti; i servizi di accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici. La proposta di legge C. 4435 Arlotti demanda invece al decreto ministeriale di definizione delle caratteristiche delle strutture ricettive (previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della medesima proposta) la definizione degli standard minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei predetti servizi.
  Con riferimento alla classificazione e denominazione delle strutture ricettive all'aperto, la proposta di legge C. 4427 Cancelleri (articolo 3) provvede in via diretta ad articolare tale classificazione e demanda la disciplina attuativa di tali previsioni al regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La proposta di legge C. 4435 Arlotti dispone invece (articolo 3) che con il decreto ministeriale di definizione delle caratteristiche delle strutture ricettive all'aperto previsto dall'articolo 2, comma 1 della proposta stessa – previa intesa in Conferenza Unificata – si provveda all'aggiornamento degli standard minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto, disponendo che si tenga conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale, nonché alla definizione Pag. 144delle procedure e ai tempi per il rilascio, alle modalità di modifica ed rinnovo della classificazione delle stesse.
  La disciplina delle piazzole, degli allestimenti mobili e delle unità abitative delle strutture ricettive all'aperto è dettagliatamente contenuta, anche per quanto attiene alla superficie minima delle piazzole e degli allestimenti mobili, negli articoli 4 e 5 della proposta di legge C. 4427 Cancelleri.
  La proposta di legge C. 4435 Arlotti, per ciò che riguarda le piazzole, degli allestimenti mobili e delle unità abitative, all'articolo 4, dettaglia le facoltà consentite al titolare o gestore della struttura ricettiva e dei clienti all'interno della stessa, disponendo che essi possano installare, senza necessità di titolo abilitativo, accessori degli allestimenti mobili ed elementi di arredo delle piazzole, a condizione che siano provvisori e rimovibili. L'articolo demanda le modalità di attuazione ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. La natura mobile degli allestimenti organizzati dal gestore della struttura ricettiva all'aperto deve essere asseverata da un professionista o dal produttore, distributore o venditore dell'allestimento, anche a mezzo di un proprio tecnico specializzato. In alternativa, la natura mobile dell'allestimento può essere certificata dal produttore direttamente nel libretto di fabbricazione, nel manuale di utilizzazione o in un altro documento, con specificazione delle modalità per il collegamento, rimovibile, agli impianti e alle reti di servizio tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto.
  Sia la proposta di legge C. 4427 Cancelleri, all'articolo 14, sia la proposta di legge C. 4435 Arlotti, all'articolo 15, dispongono che le norme contenute nel provvedimento in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
  Per quanto concerne i profili di compatibilità urbanistica, l'articolo 6 della proposta C. 4427 Cancelleri, sostanzialmente identico all'articolo 5 della proposta C. 4435 Arlotti, stabilisce innanzitutto che le strutture ricettive all'aperto sono consentite unicamente all'interno dell'apposita zona individuata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Si prevede altresì che l'area sia delimitata nel rispetto delle normative edilizie e paesaggistiche con recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili. I comuni disciplinano l'uso della zona individuata ai sensi del comma precedente, nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Con riferimento alla realizzazione e modifica delle strutture ricettive all'aperto l'articolo 7 della proposta C. 4427 Cancelleri, sostanzialmente identico all'articolo 6 della proposta C. 4435 Arlotti, stabilisce innanzitutto che i comuni, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti disciplinano la realizzazione delle opere edilizie all'interno del perimetro della struttura ricettiva all'aperto. Nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Con il medesimo titolo si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti dal progetto unitario.
  Sono inoltre disciplinati gli interventi realizzabili nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, facendo rinvio alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio e esentando dell'obbligo di autorizzazione la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all'interno della stessa struttura ricettiva.
  Gli aspetti di carattere tecnico relativi alle modalità di realizzazione della struttura ricettiva (quali l'allaccio alla rete fognaria, la presenza di un idoneo sistema di illuminazione, la presenza di un sistema di raccolta dei rifiuti, lo smaltimento delle acque meteoriche e un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli), che sono attualmente regolamentati dalla normativa regionale sono disciplinati dall'articolo 8 Pag. 145della proposta C. 4427 Cancelleri, sostanzialmente identico all'articolo 7 della proposta C. 4435 Arlotti.
  Disposizioni specifiche sono dedicate alla possibilità di realizzare strutture ricettive all'aperto in aree demaniali (articolo 9 della proposta di legge n. 4427 Cancelleri, identico all'articolo 8 della proposta n. 4435 Arlotti). In particolare, sono indicate le norme procedurali applicabili ed è prevista un'apposita disciplina nel caso di aree confinanti o adiacenti a quelle su cui già insistono strutture ricettive all'aperto. È necessario il conseguimento di apposita concessione, ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi, previste dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (che ha attuato nell'ordinamento nazionale la direttiva 2006/123/CE, cd. Bolkestein). Ai comuni è affidato il compito di individuare nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva. È fatta salva la vigente normativa applicabile in materia demaniale. Per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applica la normativa dell'Unione europea in materia, a seguito di procedura comparativa. Nel caso in cui le aree demaniali siano confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, si dispone che il comune valuti in via prioritaria l'eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti. Nel caso di adiacenza dell'area demaniale a un'area demaniale nella quale già insista una struttura ricettiva all'aperto, l'eventuale richiesta di concessione da parte del titolare di quest'ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune.
  Le disposizioni di carattere transitorio, finalizzate a consentire l'adeguamento delle strutture ricettive all'aperto esistenti non in linea con le prescrizioni delle proposte di legge in esame sono specificate dall'articolo 10 della proposta C. 4427 Cancelleri, sostanzialmente identico all'articolo 9 della proposta C. 4435 Arlotti.
  Entrambe le proposte di legge, estendono alle strutture ricettive all'aperto il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere (riconosciuto per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 4 e seguenti della legge di bilancio 2017) ed affida agli enti territoriali il compito di disporre una riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno in favore degli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni è affidato il compito di disporre forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali (articolo 11 di entrambe le proposte).
  Entrambe le proposte di legge introducono poi alcune disposizioni relative, in particolare, agli autocaravan, e, più in generale, ai «veicoli ricreazionali» (articolo 12).
  Al riguardo si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge introduca una nuova tipologia di patente (denominata B+) volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato. Si prevede che i possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B+ senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica. Si dispone inoltre l'applicazione dell'IVA super-ridotta al 4 per cento, a decorrere dal 2017, per l'acquisto di un autocaravan nuovo, con classe di emissione non inferiore a euro 5, in favore dei nuclei familiari con persone disabili, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2017. Inoltre si prevede la concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria Pag. 146euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale. Le modalità di attuazione di tale incentivo, sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  La sola proposta di legge C. 4435 Arlotti, all'articolo 14, dispone che l'Osservatorio nazionale del turismo – istituito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2006, presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo – invii alle Camere, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del presente provvedimento, sulla base dei dati raccolti dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
  Infine la copertura finanziaria del provvedimento è presente solo nella proposta di legge C. 4435 Arlotti. Al riguardo, l'articolo 16 della citata proposta stima in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 gli oneri derivanti dall'attuazione della proposta, ad esclusione della previsione del contributo per gli autocaravan (il cui onere di 10 milioni di euro per l'anno 2017 trova copertura tramite la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica effettuata nell'ambito del comma stesso). Alla copertura di tali oneri si provvede per 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili e per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Propone quindi di procedere celermente nell'esame delle proposte di legge in titolo, manifestando sin d'ora l'intenzione di predisporre un testo unificato da sottoporre alla valutazione dei colleghi.

   Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) concorda con la proposta del relatore Benamati, sottolineando la disponibilità all'elaborazione di un testo unificato che, tuttavia, limiti al massimo il ricorso allo strumento della delega legislativa.

   Tiziano ARLOTTI (PD) sottolinea che il settore del turismo all'aria aperta ha una forte capacità di attrazione di turisti stranieri e che presenta notevoli potenzialità di sviluppo per il territorio e le attività economiche. Osserva che le due proposte di legge, molto simili nei contenuti, si differenziano sostanzialmente per un diverso livello di coinvolgimento degli enti territoriali nella definizione di una disciplina come quella del turismo, rientrante comunque nella competenza legislativa residuale delle regioni. Sottolinea altresì che la sua proposta n. 4435 reca una delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive. Ritiene che nel testo unificato si debba individuare un tempo molto stringente per l'esercizio delle deleghe che saranno eventualmente previste.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, invita il relatore a predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio sulle aree pubbliche.
C. 3649 Della Valle e C. 4120 Allasia.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3700, C. 4438 e C. 4446).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2017.

   Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 3700, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte, la proposta di legge C. 4438, d'iniziativa del deputato Paris, e la proposta Pag. 147di legge C. 4446, d'iniziativa del deputato Rampelli, in materia di commercio su aree pubbliche.
  Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge C. 3649 Della Valle e C. 4120 Allasia, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

   Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra i contenuti delle proposte di legge testé abbinate.
  La proposta di legge C. 3700 del Consiglio regionale del Piemonte reca modifiche agli articoli 7 e 70 del decreto legislativo n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein).
  In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 59/2010, aggiungendo ai settori per i quali opera l'esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein:
   le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
   le attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche.

  L'articolo 2 abroga il comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010, che ha demandato a un'intesa in sede di Conferenza unificata (cfr. intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012) l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
  La proposta di legge C. 4438 Paris, analogamente, reca modifiche agli articoli 7 e 70 del decreto legislativo n. 59/2010, prevedendo altresì talune modifiche al decreto legislativo n. 114/1998, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio sulle aree pubbliche.
  In particolare, l'articolo 1 aggiunge ai settori per i quali opera l'esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e abroga l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010 (il quale, come è noto ha affidato a un'intesa in sede di Conferenza unificata il compito di individuare i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere).
  In conseguenza di tale abrogazione, l'articolo 2 reca le seguenti modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/1998, dedicato all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche:
   sostituisce il comma 2, assoggettando l'esercizio di tale attività ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
   premette un periodo al comma 2-bis – che dà facoltà alle regioni di assoggettare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – prevedendo che, al fine di garantire la piena ed effettiva concorrenza, le regioni, sulla base di un'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottino appositi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio, da parte del titolare della concessione medesima, dell'attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
   prevede che le regioni adottino tali disposizioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e assoggetta le ragioni inadempienti, in caso di mancata adozione entro tale termine, alle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, lettere c), d), e) e f) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

  La proposta di legge C. 4446 Rampelli reca modifiche al decreto legislativo n. 59/2010 e al decreto legislativo n. 114/1998, in materia di commercio sulle aree pubbliche.Pag. 148
  In particolare, l'articolo 1 aggiunge ai settori per i quali opera l'esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e abroga l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010.
  L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/1998, dedicato all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, assoggettandone l'esercizio ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.25.