CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 maggio 2017
824.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.
C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

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  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Francesco Sanna, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 10.15, riprende alle 10.25.

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.
C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Plangger 3.4, Giacobbe 1.13, 1.15, 1.16, 2.39, 5.6 e 6.24.
  Avverte che, in data 24 maggio, la deputata Lombardi ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, la propria volontà di ritirare la propria proposta di legge C. 3552 recante «Disposizioni concernenti il trattamento pensionistico, il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale dei parlamentari», già abbinata al testo base C. 3225 Richetti, all'esame della Commissione. La proposta è stata pertanto cancellata dall'ordine del giorno della Camera.
  Ricorda che il termine per la presentazione di richieste di revisione del giudizio di inammissibilità delle proposte emendative al testo base C. 3225 è scaduto ieri alle ore 17. Comunica che è stata avanzata la richiesta di revisione del giudizio da parte dal deputato Menorello sul proprio emendamento 1.7 e da parte del deputato Rampelli sull'articolo aggiuntivo Giorgia Meloni 3.01. A tal riguardo, la Presidenza, a seguito di una ulteriore valutazione, ritiene di dover confermare la propria valutazione di inammissibilità su entrambe le suddette proposte emendative.

  Pino PISICCHIO (Misto), rilevato che il sistema contributivo per i parlamentari è stato già introdotto nel 2012, fa notare che lo scopo della proposta di legge sembra essere esclusivamente quello di applicare in termini retroattivi un nuovo regime pensionistico a ex parlamentari, che rappresentano una platea di potenziali destinatari molto ampia. Si tratta dunque di un provvedimento che intende intervenire su situazioni passate e che pertanto, a suo avviso, non supererebbe il vaglio della Corte costituzionale, oltre ad essere criticabile sotto il profilo etico. Nel chiedersi per quale motivo, se si segue tale percorso pericoloso, non si ipotizzino analoghi interventi per l'intero comparto della pubblica amministrazione, ritiene si stia strumentalizzando tali argomenti nell'imminenza della campagna elettorale. Nell'associarsi a considerazioni svolte nella precedente seduta dai deputati Lauricella e Sisto, ritiene illegittimo il ricorso allo strumento legislativo per regolamentare una materia riservata in via assoluta all'autonomia regolamentare delle Camere dall'articolo 64 della Costituzione e giudica più corretto intervenire con una proposta di legge costituzionale. Fa poi presente che il provvedimento in esame presenterebbe rilevanti problemi tecnici in fase attuativa, sia per quanto concerne un eventuale ricalcolo dei trattamenti, considerata la necessità di sottoporre ad una valutazione attuariale sia la quota spettante al datore di lavoro sia quelle spettante al lavoratore, sia per quanto riguarda l'eventuale trasferimento della gestione ad un altro organismo. Nonostante la palese criticità dell'impianto del provvedimento, fa notare Pag. 15che si è proposto di migliorarne il testo con alcuni emendamenti volti ad affrontare questioni anche particolari, riguardanti, ad esempio, la competenza dell'organo giurisdizionale in caso di controversie, nonché la specificazione degli elementi costituivi del rimborso spese in taluni determinati casi. Si chiede, dunque, se non sia il caso di perseguire il medesimo scopo con altri strumenti, ad esempio intervenendo con una legge che definisca un tetto per i trattamenti o che intervenga in materia di divieto di cumulo. Invita, infine, il relatore a desistere dal cavalcare l'onda dell'antipolitica, che appare, a suo avviso, più consona ad altri schieramenti politici, come quello del gruppo del M5S, che si caratterizza per una impronta che definisce di demarchia istituzionale, per cui i rappresentanti del popolo dovrebbero essere scelti con criteri casuali.

  Gianni MELILLA (MDP), rivolgendosi al relatore, nel condividere l'esigenza di realizzare risparmi in tale ambito previdenziale, ritiene opportuno porre in essere un intervento serio e razionale, che sia tuttavia rispettoso dell'autonomia degli organi costituzionali. Ritiene sia necessario avere il massimo rispetto nei confronti delle istituzioni e di coloro che le hanno rappresentate anche in passato, salvaguardando l'architettura giuridica ed istituzionale che sinora ha caratterizzato l'erogazione dei trattamenti previdenziali. Rileva che il provvedimento probabilmente giungerà all'esame in Assemblea solo attraverso uno stratagemma regolamentare, a suo avviso, foriero di precedenti pericolosi e posto in essere con volgare spregiudicatezza, che ha permesso di sostituire l'esame di un provvedimento con un altro, probabilmente nel tentativo di sottrarlo anche alla possibile applicazione di norme riguardanti l'esame in Aula, tra cui quelle relative alla presentazione di questioni pregiudiziali. Nel chiedersi per quale motivo non venga data enfasi all'esigenza di ipotizzare analoghi interventi anche per i dipendenti delle Camere nonché per gli altri organi costituzionali o per tutti quei pensionati che godono di pensioni retributive elevate, ritiene illegittimo intervenire su una materia riservata dall'articolo 64 della Costituzione ai regolamenti delle Camere, che sono fonti primarie sottoposte solo alla Costituzione e non possono essere superate dalla legge. Fa notare infatti che sinora tale materia è stata regolamentata con determinazioni assunte nell'ambito degli uffici di presidenza delle Camere, che considera gli unici organi competenti a disciplinare lo status giuridico ed economico dei parlamentari. Giudica dunque necessario percorrere un'altra via, senza strumentalizzazioni da sventolare nell'arena politica, agendo nel rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento. Respinge dunque con forza il tentativo, rafforzato dagli organi di informazione e da taluni esponenti di vertice di organismi del settore, di alimentare l'antipolitica. Fa notare, infatti, che spesso si forniscono, a suo avviso, ricostruzioni forzate, basate su casi previdenziali limite, ignorando altre situazioni in diversi ambiti lavorativi. Ricorda, peraltro, come la situazione per i parlamentari sia cambiata già dal 2012, pur con la presenza di alcuni fenomeni distorsivi che consentono a taluni parlamentari di godere di pensioni più elevate anche con il sistema contributivo. Osserva che un intervento retroattivo di tale portata verrebbe ad incidere su trattamenti di ex parlamentari che hanno svolto con grande dignità tale ruolo, potendo persino intaccare le pensioni di reversibilità di cui beneficiano i familiari di grandi statisti del passato. Passando nel merito più specifico del provvedimento, giudica inaccettabile la parte del testo che propone una gestione separata dell'INPS, ignorando le rilevanti problematiche tecniche che potrebbero derivare in ordine al trasferimento delle quote spettanti al datore di lavoro. In proposito, suggerisce piuttosto l'istituzione di un fondo autonomo – per la cui sostenibilità finanziaria occorre avviare uno studio analitico – al quale attribuire la competenza per l'erogazione dei trattamenti previdenziali degli organi costituzionali. Auspica dunque sia svolto un lavoro serio, nel pieno rispetto Pag. 16dell'autonomia degli organi costituzionali, ricordando che tutte le leggi che si sono succedute negli anni al fine di garantire la sostenibilità della spesa pensionistica generale si sono poste l'obiettivo della salvaguardia dei diritti quesiti.

  Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di definire i tempi di intervento sul complesso degli emendamenti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, invita i deputati iscritti a parlare sul complesso degli emendamenti a non protrarre eccessivamente i loro interventi. Fa presente che nel prosieguo della discussione potrà essere presa in considerazione un'eventuale limitazione di tempi.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che il suo sarà un intervento di carattere regolamentare. Ricorda, infatti, la particolarità del provvedimento in esame fondato su due provvedimenti, la proposta di legge Lombardi e la proposta di legge Richetti, assegnati entrambi alla I Commissione in sede referente con il parere anche della XI Commissione. A suo avviso il provvedimento in esame, in virtù degli emendamenti presentati, ha mutato l'assetto, diventando un progetto di legge di piena competenza della XI Commissione. Andrebbe quindi riletta l'assegnazione con un coinvolgimento pieno, o in collaborazione con la I Commissione, della Commissione lavoro. Rileva che in questo modo non andrebbe rallentato l'esame della proposta di legge, in quanto i lavori dell'Assemblea con la probabile posizione della questione di fiducia sulla cosiddetta manovrina rendono difficile, se non impossibile, l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea per il 31 maggio prossimo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa osservare al deputato Sisto che sul provvedimento in esame sussiste la competenza piena della I Commissione, titolare di tutte le materie che riguardano gli organi costituzionali e le prerogative dei parlamentari e che sussiste il ruolo della Commissione lavoro, ma in sede consultiva, peraltro in «via rinforzata» ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento. Anche una possibile riassegnazione a Commissioni riunite dovrebbe basarsi su una parità di competenze che non esiste, in quanto è chiara la priorità della competenza della I Commissione.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) dichiara la sua perplessità sul provvedimento e non certamente per motivi personali, in quanto è alla sua prima legislatura come parlamentare. Prima di tutto ritiene forzata la tempistica, che pare scandita da scadenze elettorali. Inoltre, rileva la trasformazione che il provvedimento ha avuto nel suo particolare iter. Sembra quasi di essere di fronte a un gioco delle parti e a una gara per intestarsi il provvedimento, che sottende purtroppo una deriva populista su una materia talmente delicata, che sarà peraltro foriera di contenziosi e ricorsi che procureranno più spese che risparmio. Osserva che, se la finalità è il risparmio, esistono altri modi di intervento, come per esempio quello sulle indennità. La sua perplessità si fonda su due punti. Il primo è quello della retroattività, un principio che la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che possa essere applicato a materia diversa da quella penale, ma con precisi vincoli basati sul criterio di ragionevolezza e sulla proporzionalità tra il fine che ci si propone e il danno procurato a diritti quesiti. Tali criteri non sussistono, a suo avviso, nel provvedimento in esame, che rappresenta inoltre un precedente pericoloso che può essere applicato ad altre categorie anche più deboli. Un altro punto di perplessità è l'invasione di campo che il provvedimento fa sulle competenze delle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, alle quali si chiede di adeguarsi alle disposizioni della legge senza alcuna preventiva intesa e senza tantomeno accordi di carattere pattizio. Immagina che anche su questo punto la Corte costituzionale sarà investita da ricorsi. Conclude sottolineando come la rincorsa populista non Pag. 17paga, perché l'originale viene sempre preferito alla copia.

  Laura RAVETTO (FI-PdL), pur apprezzando e condividendo le considerazioni fatte dal suo capogruppo in Commissione, ritiene però che la questione dei vitalizi sia oramai recepita dall'opinione pubblica come un privilegio e non un diritto quesito e la difesa di questo trattamento non è sostenibile per motivi di equità. Si dichiara quindi favorevole al testo della proposta di legge Richetti e anticipa che si asterrà sugli emendamenti presentati dal suo gruppo.

  Anna GIACOBBE (PD), in qualità di componente della XI Commissione, osserva che la stessa Commissione darà il proprio parere e si augura che la I Commissione ne terrà conto. A suo avviso l'obiettivo del provvedimento, giusto e non populista, è quello di rendere i trattamenti previdenziali dei parlamentari paragonabili a quelli degli altri lavoratori. In quest'ottica condivide alcune obiezioni avanzate, specie in merito ad eventuali ricorsi che farebbero vanificare l'obiettivo perseguito e fornirebbero un messaggio di sfiducia ai cittadini. Proprio per questo è necessaria l'assoluta chiarezza e, nel momento in cui è chiaro che non è realizzabile per motivi di competenza un passaggio totale della gestione previdenziale dei parlamentari all'INPS, non si capisce quale altro ruolo possa avere questo istituto. Se il senso dell'intervento legislativo è quindi quello della parificazione dei diritti, dovrà essere attuato tenendo presente la riforma delle pensioni del 2011. Passare a un sistema contributivo, che rischia di essere illegittimo per il rispetto dei diritti quesiti, creerebbe inoltre una penalizzazione delle pensioni più basse e non di quelle più alte. A suo avviso, sarebbe più inattaccabile definire un tetto al cumulo dei vitalizi. Va in tutti i casi preservata la possibilità dell'utilizzo del sistema misto a coloro che usufruivano del precedente sistema, proprio in sintonia con i complessivi interventi di riforma sulle pensioni.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) osserva preliminarmente che è interesse di Alternativa libera pervenire al più presto alla conclusione dell'esame in sede referente in modo che il provvedimento possa essere sottoposto all'Assemblea. Rileva come la propria componente abbia presentato un limitato numero di emendamenti migliorativi del testo, anche in senso più drastico. Ritiene peraltro opportuno che l'intervento legislativo non sia limitato al trattamento previdenziale e alla questione dei vitalizi, ma si estenda anche all'indennità parlamentare, alla diaria, al rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. Ciò premesso ribadisce la propria volontà di giungere rapidamente alla conclusione dell'esame e preannuncia pertanto che limiterà i propri interventi.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) manifesta anzitutto il proprio disagio per il clima e le modalità nelle quali si svolge la discussione, dal momento che si tratta di temi delicati che richiederebbero un approccio più pacato. Non si sfugge all'impressione che si tratti prevalentemente di un contrasto tra le due principali forze politiche del Paese ma che difficilmente, dato anche l'esiguo margine di tempo che manca alla conclusione della legislatura, si arriverà alla conclusione dell'esame parlamentare del provvedimento. Segnala come il provvedimento possa costituire un pericoloso precedente applicabile a tutti i lavoratori e i pensionati, e sembrano andare in questa direzione talune prese di posizione del presidente dell'INPS, professor Boeri. Considera molto pericoloso e avventato intervenire sui diritti quesiti. A tal proposito richiama la proposta di legge costituzionale presentata dal presidente Mazziotti. Ritiene debba essere affermato il principio dell'intangibilità dei trattamenti pensionistici dei lavoratori che non siano stati membri del Parlamento né dei consigli regionali. L'atteggiamento del proprio gruppo, pertanto, non è di pregiudiziale contrarietà ma di scetticismo sulle concrete possibilità di approvazione del provvedimento prima della conclusione della legislatura.

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  Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) condivide le osservazioni del collega D'Attorre ritenendo anch'egli che si stia creando un precedente pericoloso. Osserva che nella relazione alla proposta di legge dell'onorevole Richetti si afferma la volontà di introdurre un sistema previdenziale identico a quello vigente per i lavoratori dipendenti. L'articolo 1 prevede l'introduzione di un trattamento previdenziale per gli eletti basato sul sistema contributivo. Ritiene che tale formulazione non sia idonea a garantire l'intangibilità dei diritti dei lavoratori che non siano stati parlamentari o consiglieri regionali, in quanto tali lavoratori sono attualmente soggetti ad un sistema previdenziale retributivo oppure misto.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, interviene brevemente con riferimento a talune osservazioni dell'onorevole D'Attorre. Osserva anzitutto come la retroattività della disciplina non possa essere considerata incostituzionale, in quanto la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto legittimo intervenire in senso peggiorativo su posizioni in essere, seppure con l'osservanza di determinati criteri quali la proporzionalità, la sussistenza di un interesse pubblico, una non eccessiva compressione del principio di affidamento. Quanto alla proposta di legge costituzionale a sua firma alla quale ha fatto riferimento l'onorevole D'Attorre precisa che essa è volta a garantire l'equità generazionale evitando che il mantenimento di determinati trattamenti previdenziali attualmente in essere rechi un pregiudizio alle future generazioni.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP), osserva come a suo avviso debba essere tutelata innanzitutto l'equità sociale, ovvero l'equità tra le diverse parti sociali. Premesso che in linea di principio non sarebbe contrario all'introduzione di limiti minimi e massimi ai trattamenti pensionistici, rileva come sia illusorio pensare di risolvere il problema del trattamento pensionistico delle future generazioni semplicemente intervenendo sulle pensioni più alte attualmente in essere. Osserva, inoltre, come pensioni retributive attualmente in essere siano spesso utilizzate dai loro percettori per mantenere i propri figli e nipoti, alleviando le conseguenze sociali della disoccupazione.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, ringrazia non formalmente tutti coloro che sono intervenuti, in particolare coloro che hanno espresso posizioni fortemente critiche. Ritiene doverose alcune puntualizzazioni, in primo luogo al fine di chiarire in modo inequivoco la volontà del legislatore: l'intervento legislativo in esame non riguarda e non può riguardare le posizioni pensionistiche di coloro che non siano stati eletti al Parlamento o nei consigli regionali. Al riguardo, non esiste alcun margine di ambiguità anche in considerazione del fatto che allo stato non vi è alcun italiano che percepisce la pensione esclusivamente sulla base del sistema contributivo. Invita coloro che lo accusano di populismo e di demagogia a non strumentalizzare la posizione di 16 milioni di italiani che non sono toccati da questo provvedimento. Risponde comunque a tali accuse ricordando di aver sostenuto queste posizioni da tempi non sospetti, quando, da presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna promosse la cancellazione dei vitalizi. Sul tema della retroattività, ricorda che sulla base della giurisprudenza della corte costituzionale (cita le sentenze n. 310 del 2013, n. 70 del 2015, n. 219 del 2014, n. 166 del 2012) non è interdetto al legislatore modificare sfavorevolmente la legislazione in essere, anche nel campo previdenziale. Ricorda come nel 2015, consultando l'archivio della Camera si sia imbattuto in una missiva del luglio 1985, a firma del dottor Ermanno Gorrieri e indirizzata ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, del seguente tenore: «onorevole Presidente mi permetto di richiamare la sua attenzione sull'istituto dell'assegno vitalizio goduto dagli ex parlamentari e dagli ex consiglieri regionali, segnalando, a titolo di esempio, il mio caso. Con 38 anni di Pag. 19anzianità come lavoratore dipendente, ho riscosso nel maggio 1985 dall'INPS una pensione di 969.770 lire. Sono stato deputato per 5 anni (1958-63) e, quello stesso mese, ho riscosso un assegno vitalizio di 1.157.793 lire. Sono stato consigliere regionale per 5 anni (1970-75) e, sempre nel maggio 1985, ho riscosso un assegno vitalizio di 901.041 lire. Non pongo il problema della legittimità giuridica di queste prestazioni, ma quello della loro equità sociale. In particolare, sotto due aspetti: 1) del rapporto fra durata della contribuzione e entità degli assegni vitalizi; 2) della cumulabilità degli assegni. Non scrivo per salvar l'anima, nella speranza che tutto rimanga come prima: mi auguro che il riesame di queste prestazioni, sia affrontato seriamente e sollecitamente nel quadro di una generale riconsiderazione dei trattamenti in atto nel Parlamento e nei consigli regionali, in sintonia con le esigenze di equità nei confronti degli altri cittadini». Rileva come, dopo trent'anni a questa lettera non sia stata ancora data risposta. Ritiene doveroso affrontare finalmente la questione, non solo nei confronti dei cittadini, ma anche di coloro che hanno svolto il mandato parlamentare e che oggi pagano un alto prezzo di credibilità: bisogna riconnettere sentimentalmente le istituzioni ai cittadini.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, sulle quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

  La sottosegretaria Sesa AMICI, si rimette alla Commissione.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Turco 1.5, Misuraca 1.11 e 1.12.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Francesco Saverio Romano, al solo fine di consentirne l'esame e la votazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Francesco Saverio Romano 1.1 e Turco 1.6.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Menorello 1.10.

  La Commissione respinge l'emendamento Menorello 1.10.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) sottoscrive l'emendamento Civati 1.9.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Civati 1.9, Francesco Saverio Romano 1.4, 1.3 e 1.2.

  Lorena MILANATO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sisto 1.17.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.17.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP), illustrando il suo emendamento 1.14, chiede al relatore il motivo del parere non favorevole su tale proposta emendativa. Osserva che il suo emendamento infatti potrebbe contribuire a dare certezza all'intervento in oggetto, evitando che le misure ivi recate costituiscano un «grimaldello» per eventuali interventi futuri ai danni dei cittadini comuni.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento D'Attorre 1.14, osservando che anche al di fuori del Parlamento esistono situazioni previdenziali privilegiate sulle quali occorre intervenire.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento D'Attore 1.14, preannuncia il suo voto favorevole su tale proposta emendativa.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) si dichiara disponibile ad accettare un'eventuale proposta di riformulazione con la quale si Pag. 20indichi una soglia, corrispondente ad un multiplo rispetto al livello della pensione minima, sotto la quale sia garantita l'intangibilità del trattamento. Ritiene che una riformulazione di tale portata garantirebbe i cittadini comuni da eventuali interventi lesivi dei loro diritti.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, osserva che il provvedimento in oggetto intende intervenire esclusivamente sulla materia dei trattamenti previdenziali dei parlamentari, giudicando altresì atipico fornire indicazioni al legislatore futuro.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI), pur apprezzando la disponibilità del deputato D'Attorre ad accogliere una eventuale proposta di riformulazione, sulla quale esprimerebbe il suo consenso, fa notare che appare opportuno modificare il sistema previdenziale vigente, a tutela delle giovani generazioni che rischiano di rimanere senza pensione.

  Francesco SANNA (PD) fa notare che l'emendamento D'Attorre 1.14 presenta una interpretazione discutibile del principio di gerarchia delle fonti, dal momento che fornisce indicazioni al legislatore futuro. Ritiene che la categoria dei precedenti appartenga al settore della giurisdizione e non certo a quello legislativo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento D'Attorre 1.14 e l'articolo aggiuntivo Turco 1.01.
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, sulle quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

  La sottosegretaria Sesa AMICI, si rimette alla Commissione.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Menorello 2.24.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Menorello 2.24 e Turco 2.45.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pisicchio 2.10: si intende che vi abbia rinunciato.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS) illustra il suo emendamento 2.41, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 2.41 e Turco 2.11.

  Lorena MILANATO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 2.1 e 2.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 2.1 e 2.2.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra il suo emendamento 2.3, facendo notare che esso mira a favorire che il mandato parlamentare sia svolto come un servizio al bene comune e non come una carriera finalizzata a migliorare la propria situazione economica. Ritiene inoltre opportuno evitare di gettare discredito sul Parlamento, scongiurando un appiattimento verso il basso.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 2.23 e Francesco Saverio Romano 2.5, per la parte dichiarata ammissibile.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Galgano 2.28: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Francesco Saverio Romano 2.4, per la parte dichiarata ammissibile, e gli emendamenti Marcon 2.42 e Francesco Saverio Romano 2.3.

  Enzo LATTUCA (PD) sottoscrive l'emendamento Marchi 2.17 e lo ritira.

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  Andrea CECCONI (M5S) illustra gli emendamenti 2.30 e 2.29 di cui è primo firmatario, volti a chiarire la separazione del trattamento previdenziale dagli altri tipi di contributi previsti dalla legge.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) dichiara di votare a favore degli emendamenti Cecconi 2.30 e 2.29.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 2.30 e 2.29.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira i propri emendamenti 2.36 e 2.35, prendendo atto della volontà di non adeguare la disciplina a quella prevista per i membri del Parlamento europeo. Insiste invece per la votazione del proprio emendamento 2.34, volto a inserire nella legge, in relazione al trattamento di fine mandato, la riserva che l'articolo 64 della Costituzione attribuisce ai Regolamenti parlamentari. In questo modo ribadisce la posizione già espressa nelle precedenti sedute e, a suo avviso, rafforzata dalla dichiarazione di inammissibilità fatta giustamente dalla presidenza, dell'articolo aggiuntivo Giorgia Meloni 3.01, in quanto lesivo dell'autonomia di organi costituzionali quali Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale. Osserva che tanto più tale ragionamento vada applicato alle Camere.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Lauricella 2.34 e annuncia il suo voto favorevole.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS) si dispiace del ritiro degli emendamenti Lauricella 2.36 e 2.35, in quanto il suo gruppo avrebbe votato a favore.

  Roberta AGOSTINI (MDP) sottoscrive l'emendamento Lauricella 2.34.

  Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) sottoscrive l'emendamento Lauricella 2.34.

  Emanuele FIANO (PD) osserva, in merito alla posizione del deputato Lauricella, le cui argomentazioni sono senz'altro apprezzabili, che su quella base la Presidenza della Camera avrebbe dovuto dichiarare non ammissibile la stessa proposta di legge Richetti, in quanto incostituzionale, cosa invece non avvenuta.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa osservare al deputato Fiano che la Presidenza non valuta la costituzionalità delle proposte di legge presentate ma che, in sede di ammissibilità delle proposte di legge, la Presidenza si limita ad una prima complessiva valutazione mentre spetta alla Commissione valutare in modo puntuale i profili relativi alla costituzionalità del testo. A questo proposito ricorda che la Commissione ha svolto i necessari approfondimenti anche attraverso un ciclo di audizioni informali tenute nell'ambito dell'esame del provvedimento. Sottolinea, inoltre, che, come è emerso in occasione del dibattito odierno, le posizioni all'interno della Commissione sul punto appaiono divergenti.

  Matteo RICHETTI (PD) ribadisce che la spiegazione del fatto che la legge è uno strumento per intervenire sui vitalizi risiede nell'articolo 69 della Costituzione che dispone una riserva di legge per l'indennità parlamentare. Il vitalizio è stato considerato, anche dalla Corte costituzionale, un trattamento economico differito e quindi equiparabile all'indennità. Se non fosse così, avrebbe senz'altro ragione il deputato Lauricella. Osserva però che se l'emendamento Lauricella 2.34 fosse approvato, si stabilirebbe per legge il rinvio alla competenza dell'Ufficio di Presidenza delle Camere del trattamento di fine mandato, creando così un problema interpretativo sulla competenza dei medesimi uffici in merito ad altri contributi elargiti ai parlamentari. Sottolinea infine che la proposta di legge in esame lascia all'ufficio di presidenza l'organizzazione delle modalità di attuazione di quanto stabilito per legge.

  Roberto GIACHETTI (PD) dichiara che per disciplina di gruppo voterà contro l'emendamento Lauricella 2.34. osserva Pag. 22però che, al di là del merito, la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Giorgia Meloni 3.01, apre un problema in quanto stabilisce una lesione dell'autonomia di organi costituzionali, interpretazione che potrebbe essere estesa al provvedimento in esame.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva ancora una volta quanto il provvedimento in esame sia paradossale e finalizzato al solo scopo di portare in Assemblea il tema dei vitalizi. Rileva come sia evidente l'usurpazione di funzioni che vengono attribuite a soggetti non competenti. Si tratta di un provvedimento inutile, di facciata, che non arriverà mai alla fine parlamentare del suo iter e che, quindi, non fa onore al Parlamento.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) concorda con quanto dichiarato dal deputato Sisto sul modo poco credibile di affrontare una materia così rilevante. Osserva peraltro la rilevanza politica della questione dei vitalizi, sulla quale ritiene si debba senz'altro intervenire e annuncia quindi che il suo gruppo non terrà nessun atteggiamento ostruzionistico.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa alcune precisazioni sulla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Meloni 3.01. Prima di tutto la proposta emendativa è stata dichiarata inammissibile in quanto al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione. Sul piano costituzionale, ricorda che la Commissione sta lavorando in base all'interpretazione estensiva dell'articolo 69 che riguarda l'indennità dei parlamentari e non concerne quindi in alcun modo altri organi costituzionali.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) ricorda che la Corte costituzionale ha specificato il regime speciale della materia dei vitalizi attribuendola ai Regolamenti parlamentari.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, sottolinea che la giurisprudenza della Corte dice solo che vige quel regime di competenza dei Regolamenti parlamentari, ma non che la Costituzione lo impone.

  La Commissione respinge l'emendamento Lauricella 2.34.

  Marialuisa GNECCHI (PD) ritira l'emendamento Marchi 2.16, di cui è cofirmataria.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Menorello 2. 25.

  La Commissione respinge l'emendamento Menorello 2.25.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata, quindi, l'assenza del presentatore degli emendamenti Pisicchio 2.8, 2.7 e 2.9: si intende che vi abbia rinunciato.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) sottoscrive gli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.19 e 2.18.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.19 e 2.18 e Turco 2.14 e 2.15.

  Riccardo NUTI (Misto) interviene sull'emendamento Mannino 2.37, volto a sospendere il pagamento dell'indennità parlamentare in caso di autorizzazione della Camera di appartenenza al suo arresto.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) a nome di tutti i deputati del gruppo M5S sottoscrive l'emendamento Mannino 2.37 e dichiara il voto favorevole del medesimo gruppo.

  La Commissione respinge l'emendamento Mannino 2.37.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, annuncia il ritiro degli emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33 di cui è primo firmatario, augurandosi che il tema da essi Pag. 23trattato possa essere ripreso durante l'esame in Assemblea.
  Constata l'assenza del firmatario dell'emendamento Menorello 2.27: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 2.13 e 2.12.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS) ritira l'articolo aggiuntivo 2.04 di cui è primo firmatario.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Menorello 2.02.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Civati 2.05, Turco 2.08 e 2.09, Cecconi 2.01, Civati 2.03 e 2.06, Menorello 2.02 e Francesco Saverio Romano 2.07.

  La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 13.30.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Distaso 3.2: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 3.3 e 3.8 e Cecconi 3.6.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Menorello 3.5 e Zanetti 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.
  Avverte altresì che l'emendamento Plangger 3.7 è stato ritirato dal presentatore.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Mannino 4.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 4.1 e Marcon 4.5.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Francesco Saverio Romano 4.2 e Menorello 4.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Francesco SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.4.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento De Menech 5.3, sul quale esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  Marialuisa GNECCHI (PD) ritira l'emendamento Marchi 5.5 di cui è cofirmataria.

  Marilena FABBRI (PD), nel sottoscrivere l'emendamento De Menech 5.3, accetta Pag. 24la riformulazione proposta dal relatore.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione sull'emendamento De Menech 5.3 come riformulato dal relatore.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Marcon 5.4.

  La Commissione approva l'emendamento De Menech 5.3 (nuova formulazione)(vedi allegato).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento De Menech 5.3, deve ritenersi assorbito l'emendamento Mazziotti di Celso 5.7 mentre risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

  Francesco SANNA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, propone alla Commissione l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

  La Commissione acconsente e, di seguito, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  La Commissione respinge l'emendamento Turco 7.1.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che l'emendamento Damiano 7.2, nonché l'articolo aggiuntivo Francesco Sanna 7.01 sono stati ritirati dai presentatori.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, sull'emendamento Cristian Iannuzzi 8.1.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 8.1: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, dell'emendamento Turco 9.1.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  La Commissione respinge l'emendamento Turco 9.1.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, precedentemente accantonate.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, evidenzia come alcune delle proposte emendative presentate affrontano il tema della gestione dei contributi previdenziali versati per un periodo inferiore ai quattro anni e sei mesi, tema che attraversa il dibattito politico in quanto pone una questione di indubbia rilevanza. Ciò non di meno in questa fase non è stato possibile esprimere un parere favorevole su tali emendamenti in quanto occorre verificare l'impatto di tale eventuale modifica normativa. Pertanto, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Pag. 25

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 6.23, sottolineando come qualunque sarà la soluzione che verrà adottata, questa non potrà essere di prevedere la corrispondente riduzione del mandato parlamentare. Al riguardo, ritiene infatti opportuno prevedere un meccanismo che consenta anche la ricongiunzione dei periodi contributivi.

  Andrea CECCONI (M5S) desidera avere un chiarimento dal relatore, in particolare sugli emendamenti che riguardano la disciplina dell'accesso al trattamento previdenziale, Giacobbe 6.24 e Luigi Di Maio 6.14.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, ribadisce la necessità di un ulteriore approfondimento e quindi la questione dovrà essere affronta nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, ricorda che molti colleghi, nel corso del dibattito sul provvedimento in titolo, hanno più volte sollevato questioni di legittimità costituzionale e che le medesime considerazioni sono state svolte da illustri esperti di diritto costituzionale. A suo giudizio, l'articolo 6 rappresenta il cuore della proposta di legge in esame, in quanto disciplina l'accesso alla pensione per i parlamentari e disciplina il superamento dell'istituto dei vitalizi e il passaggio all'istituto della pensione. A tale riguardo, segnala che l'emendamento a prima firma Luigi Di Maio 6.14 mira a parificare il trattamento previdenziale dei parlamentari a quello dei dipendenti pubblici. Sottolinea pertanto che voler lasciare solo per i parlamentari un diverso trattamento che di fatto rappresenta un privilegio sarebbe poco comprensibile e giustificabile per l'opinione pubblica. Invita pertanto la Commissione ad individuare una soluzione più equa riponendo la massima fiducia sul fatto che si voglia effettivamente superare una normativa del tutto superata.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, sottolinea come, se l'intenzione è quella di operare un intervento normativo scevro da un approccio ideologico, occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della condizione dei parlamentari che reca con sé alcune inevitabili conseguenze. Ricorda come la proposta di legge a sua prima firma elimina il décalage a partire dai 65 anni e l'effettiva efficacia di tale misura si deve misurare non con punti di vista ideologici ma avendo come metro di giudizio criteri oggettivi. Ribadisce quindi di voler porre un'attenzione vera alle questioni fin qui prospettate.

  Marialuisa GNECCHI (PD), con riferimento all'intervento svolto dal collega Cecconi, segnala in particolare che l'emendamento a prima firma Luigi Di Maio 6.14 prevede un esplicito riferimento al sistema di calcolo contributivo previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè un sistema di calcolo contributivo puro a partire dai 57 anni. Ricorda che successivamente è intervenuta la riforma Fornero (legge n. 214 del 2011) e che i dati dei flussi forniti dall'INPS relativi alle pensioni medie sono abbastanza chiari nel fornire un'indicazione al Parlamento. Occorre quindi prestare la massima attenzione al fine di non determinare ulteriori discriminazioni a danno dei contribuenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 6.10, Luigi Di Maio 6.14 e Turco 6.26.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pisicchio 6.7: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che l'emendamento De Menech 6.12 è stato ritirato.

  La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 6.19.

  Lorena MILANATO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Russo 6.5 e 6.4.

Pag. 26

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Menorello 6.16: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Russo 6.5 e Marcon 6.13.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Menorello 6.17: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Russo 6.4.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marotta 6.15: si intende che vi abbia rinunciato e prende atto che l'emendamento Damiano 6.25 è stato ritirato. Constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Marotta 6.21 e 6.20: si intende che vi abbia rinunciato.

  Lorena MILANATO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sisto 6.3.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 6.18, Zanetti 6.9, Sisto 6.3, Francesco Saverio Romano 6.6 e 6.2.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, prende atto che l'emendamento Marchi 6.11 è stato ritirato.
  Constata, inoltre, l'assenza del presentatore dell'emendamento Misuraca 6.22: si intende che vi abbia rinunciato.

  Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 6.8, che risponde alla ratio di evitare che i contributi versati per un periodo inferiore a quello minimo vadano perduti.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, ribadisce che la questione sarà oggetto di approfondimento, fermo restando che non ritiene praticabile la soluzione prospettata che prevede la restituzione dei contributi versati.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti gli emendamenti Zanetti 6.8 e Giorgia Meloni 6.1.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, prende atto che l'articolo aggiuntivo Giacobbe 6.01 è stato ritirato.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Zanetti 10.1 e 10.2.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Francesco Sanna 10.3 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori degli emendamenti Civati 10.4 e Mannino 10.5.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanetti 10.1 e 10.2.

  Francesco SANNA (PD) riformula il suo emendamento 10.3 nei termini proposti dal relatore.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione sull'emendamento Sanna 10.3 come riformulato dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Francesco Sanna 10.3 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che gli emendamenti Civati 10.4 e Mannino 10.5 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Francesco Sanna 10.3 (nuova formulazione).

Pag. 27

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Turco 11.1 e 11.2

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 11.1 e 11.2 e passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Turco 12.03 e Giorgia Meloni 12.02.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Turco 12.03 e Giorgia Meloni 12.02 e passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13 ad eccezione dell'emendamento Marcon 13.7, sul quale esprime parere favorevole, dell'emendamento Fabbri 13.6, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), nonché dell'emendamento Gasparini 13.9, sul quale esprime parere favorevole.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  Roberta AGOSTINI (MDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Zaratti 13.2 e 13.3.

  Lorena MILANATO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Sisto 13.14 e 13.17 e l'emendamento Russo 13.16.

  Antonio DISTASO (Misto-CR), nell'illustrare l'emendamento soppressivo 13.1 a sua firma, dichiara di non condividere la ratio dell'introduzione del sistema contributivo, in quanto, come si evince anche dalla relazione illustrativa alla proposta di legge, non si tiene conto della specificità e della natura peculiare della funzione parlamentare. Si tratta di un'impostazione che va totalmente rigettata. Inoltre, ritiene del tutto inaccettabile incidere sui diritti quesiti: si commette in tal modo un vero e proprio sopruso giuridico e politico che porterà ad un contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Distaso 13.1, Giacobbe 13.5, Zaratti 13.2, Sisto 13.14 e approva l'emendamento Marcon 13.7 (vedi allegato), mentre respinge l'emendamento Zaratti 13.3.

  Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 13.6 nei termini proposti dal relatore.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione sull'emendamento Fabbri 13.6 come riformulato nei termini proposti dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fabbri 13.6 (nuova formulazione) (vedi allegato) e Gasparini 13.9 (vedi allegato) e respinge l'emendamento Marcon 13.15.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Menorello 13.18: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Russo 13.16.

Pag. 28

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, prende atto che l'emendamento Francesco Sanna 13.10 è stato ritirato.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 13.17.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vargiu 13.19: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 13.21 e 13.20.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Pisicchio 13.11 e 13.12 e 13.13: si intende che vi abbia rinunciato.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Nuti 13.09.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 13.09.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Galgano 13.06, Ottobre 13.03, Galgano 13.07 e 13.05: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Andrea CECCONI (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 13.04, facendo notare che esso, finalizzando la destinazione dei risparmi derivanti dall'applicazione del provvedimento, potrebbe porlo al riparo da eventuali critiche o rilievi.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, pur condividendo in linea di principio lo scopo dell'articolo aggiuntivo Cecconi 13.04, osserva che non può rientrare tra le finalità del provvedimento una operazione di orientamento delle politiche attive e di finalizzazione della destinazione delle risorse che incidono sul bilancio dello Stato. Fa notare che si potrebbe piuttosto pensare di ricorrere ad un ordine del giorno che impegni in tal senso il Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cecconi 13.04, Luigi Di Maio 13.01 e 13.02.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Zaratti 13.011: s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Turco 13.013 e passa, quindi, ad esaminare le proposte emendative riferite al titolo del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, invita al ritiro su entrambe le proposte emendative riferite al titolo, sulle quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

  La Commissione respinge l'emendamento Francesco Saverio Romano Tit.1.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Menorello Tit.2: s'intende che vi abbia rinunciato.
  Fa presente, quindi, che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

  Antonio DISTASO (Misto-CR) ritiene opportuno che la Commissione richieda anche il parere del Comitato per la legislazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-bis.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, poiché la richiesta formulata dal deputato Distaso risulta condivisa dal prescritto numero di deputati, avverte che trasmetterà il testo come risultante dall'esame degli emendamenti anche al Comitato per la legislazione ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 29

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali.
C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa presente che le proposte di legge costituzionali C. 3478 (Mazziotti di Celso ed altri) e C. 3858 (Preziosi ed altri) intervengono sull'articolo 38 della Costituzione.
  In particolare, la proposta C. 3478, sottoscritta da circa 35 deputati di maggioranza e opposizione, sostituisce interamente il quarto comma dell'articolo 38 della Costituzione e stabilisce che gli obblighi, per gli organi e gli istituti predisposti (o integrati dallo Stato), derivanti dai compiti di tutela individuati dall'articolo stesso, debbano essere adempiuti secondo principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione tra le generazioni.
  La proposta C. 3858 inserisce, invece, un nuovo comma (dopo il secondo comma) all'articolo 38 della Costituzione, ai sensi del quale si dispone che il sistema previdenziale debba essere improntato ad assicurare l'adeguatezza dei trattamenti, la solidarietà e l'equità tra le generazioni nonché la sostenibilità finanziaria.
  Prima di passare all'esame delle proposte di legge, sono opportuni alcuni accenni al quadro sociale ed economico in cui si inseriscono, anche in prospettiva comparata, fornendo alcuni dati significativi.
  Come spiegato dal rapporto OCSE «Society at a Glance 2016», diffuso lo scorso ottobre, l'Italia spende il 29 per cento del PIL in protezione sociale pubblica, la quarta quota più alta fra i paesi OCSE a fronte di una media del 22 per cento del PIL.
  La spesa pensionistica assorbe il 16 per cento del PIL, la quota più alta fra i paesi OCSE. Una percentuale che potrà sicuramente ridursi a fronte di un aumento del PIL, ma che, anche in vista del crescente invecchiamento demografico, porterà necessariamente a riformare la spesa nella direzione di una maggiore sostenibilità ed equità.
  Secondo dati INPS, al netto delle gestioni dei dipendenti pubblici e della gestione ex ENPALS, le pensioni vigenti al primo gennaio 2017 sono poco più di 18 milioni (di cui 14 milioni di natura previdenziale e non assistenziale) per un importo complessivo annuo pari a 197,4 miliardi di euro (di cui 176,8 sostenuti dalle gestioni previdenziali).
  Pare opportuno sottolineare come negli anni in cui l'età pensionabile è aumentata, il numero delle pensioni liquidate di vecchiaia sia diminuito. In particolare nel 2016 le pensioni di vecchiaia sono diminuite del 18 per cento rispetto a quelle liquidate nel 2015. Ciononostante, una percentuale rilevante di pensionamenti avviene però ancora prima dei 60 anni.
  Oltre alle differenze profonde tra le diverse aree del paese (il 48 per cento di prestazioni pensionistiche è concentrato nell'Italia settentrionale, il 19,2 al Centro, il 30,6 per cento al Sud e nelle isole; il restante 2,2 per cento a soggetti residenti all'estero), si fa sentire anche il peso del divario di genere: il 76,5 per cento delle prestazioni pensionistiche per le donne ha un importo inferiore a 750 euro, mentre per gli uomini questa percentuale crolla al 45,1 per cento.
  A questa fotografia statica e sincronica vanno affiancate alcune considerazioni dinamiche e diacroniche che accomunano la visione – se non la preoccupazione – di fondo dei proponenti.
   Il nostro sistema pensionistico soffre oggi il peso di tre fattori concomitanti: la bassa età effettiva di uscita dal mercato del lavoro (la quarta più bassa dell'OCSE), il bassissimo tasso di occupazione per i lavoratori tra i 60 e i 64 anni (il 26 per cento, contro una media OCSE del 45 per cento, che potrebbe crescere con l'aggiunta di una quota di pensionati anticipati dopo l'entrata in vigore dell'APE sociale) e il Pag. 30fatto che ancora oggi molti pensionati ricevano pensioni generose, nonostante un basso livello di contributi versati.
  A ciò si aggiungano le carriere lavorative e dunque contributive instabili o scarsamente remunerative dei più giovani che rischiano di non maturare i requisiti minimi per la pensione contributiva anche dopo anni di contributi elevati.
  Il presidente dell'INPS ha addirittura ipotizzato che i trentenni di oggi potrebbero essere costretti ad andare in pensione a 75 anni per ricevere, se matureranno i requisiti, una pensione inferiore del 25 per cento rispetto a quanto ricevono i pensionati di oggi.
  Esiste insomma un fortissimo rischio di discriminazione in danno delle generazioni più giovani, per le quali il versamento dei contributi rischia di risolversi in una tassazione a fondo perduto oggi, piuttosto che uno strumento di costruzione della propria rete di protezione sociale per quando concluderanno la loro vita lavorativa.
  Le proposte in questione intendono porre al centro dell'attenzione politica la tematica della non discriminazione tra generazioni. E a questo fine i proponenti propongono dei semplici interventi costituzionali per scolpire nella Carta costituzionale un principio che protegga le prossime generazioni da politiche – che abbiamo visto troppe volte nel passato – che scarichino sui figli i costi di nonni e padri.
  Si ricorda che l'articolo 38 della Costituzione sancisce il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale (primo comma).
  Lo stesso articolo, allo stesso tempo, riconosce ai lavoratori il diritto a specifiche misure di tutela previdenziali e di sicurezza sociale (in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria), nonché all'educazione e all'avviamento professionale (secondo e terzo comma). Spetta agli organi ed istituti all'uopo predisposti o integrati dallo Stato garantire le funzioni ed i compiti richiamati (quarto comma). Infine, si sancisce la libertà dell'assistenza privata (quinto comma).
   Passando a una disamina dei principi vigenti nella materia oggetto delle due proposte di legge, si sottolinea che le politiche in materia pensionistica sono state improntate all'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema e si sono progressivamente sviluppate nel corso della legislatura attraverso una serie di provvedimenti (decreti-legge n. 78 del 2009, n. 78 del 2010 e n. 201 del 2011) che hanno previsto, in particolare, l'aggancio automatico dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita, il posticipo della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre) e, da ultimo, un generale incremento dei requisiti pensionistici.
  Il sistema pensionistico in Italia è stato sostanzialmente modificato dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero) che ne ha attuato una revisione complessiva.
  Si ricorda che negli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente sui trattamenti previdenziali di importo più elevato attraverso contributi di solidarietà che consiste in un prelievo straordinario effettuato su redditi che superano un determinato importo.
  La Corte costituzionale, con la sentenza 173 del 2016 ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative a quest'ultimo contributo di solidarietà, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso.
  La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).
  Con riferimento all'opportunità di inserire in Costituzione un esplicito riferimento all'equità tra generazioni, si ricorda Pag. 31che nel corso della XVI legislatura la Camera aveva approvato un progetto di legge costituzionale finalizzato a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e che introduceva nella Carta costituzionale il principio dell'equità intergenerazionale (A.C. 4358 – A.S. 2921). Il Senato non ha poi concluso l'esame del testo. Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, la Carta costituzionale non contiene riferimenti al principio di equità intergenerazionale, né, più in generale, disposizioni che estendano l'attribuibilità personale di diritti costituzionali esistenti alle future generazioni.
  Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, il riferimento alle future generazioni è stato finora utilizzato dalla Corte costituzionale innanzitutto in materia ambientale, con riferimento all'individuazione del contenuto della «tutela dell'ambiente», materia affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. In particolare, nel chiarire che la tariffa del servizio idrico è ascrivibile, «in prevalenza, alla materia «tutela dell'ambiente», nella sentenza n. 246 del 2009, la Corte afferma che «attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» (richiamata in sent. nn. 29 e 142 del 2010, n. 67 del 2013). Nella sentenza n. 288 del 2012 la Corte afferma che lo Stato, nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nell'apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, può porre limiti invalicabili di tutela.
  Più di recente, si segnala che con la sentenza n. 88 del 2014 la Corte ha riconosciuto il nuovo principio della sostenibilità del debito pubblico quale responsabilità nei confronti delle generazioni future: secondo la Corte, in particolare, i nuovi princìpi introdotti dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 sul pareggio di bilancio e, in particolare, quello della sostenibilità del debito pubblico, implicano una responsabilità che, in attuazione dei principi costituzionali «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future.
  Nel rigettare l'impugnazione delle norme che prevedono il concorso degli enti locali al risanamento della finanza statale, la Corte ravvisa la ragion d'essere di tali disposizioni in quel complesso di princìpi costituzionali, in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, «alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nella ricordata ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico».
  Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) essa riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla metà degli anni ’80 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.
  Negli anni ’60 e ’70 la Corte è impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalità a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze «additive» (le cosiddette «sentenze che costano») con le quali, assumendo a parametro l'articolo Pag. 323 della Costituzione (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad adeguare le normative meno favorevoli a quelle più favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici (tra le tante: sentenze n. 78 del 1967; n. 124 del 1968; n. 5 del 1969; n. 144 del 1971, n. 57 del 1973 e n. 240 del 1994).
  Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, la giurisprudenza di questo periodo (sentenze n. 26/80 e n. 349/85), facendo leva sugli articoli 36 e 38 della Costituzione, porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a «una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa».
  A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che «proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta». A partire dalla metà degli anni ’80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie.
  Già nelle sentenze n. 180 del 1982 e n. 220 del 1988 la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo) vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n. 73 del 1992, n. 485 del 1992 e n. 347 del 1997).
  Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che «i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi»; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, «essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali», ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n. 173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991).
  Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1998, n. 211/1997, n. 416/1999).
  Per quanto concerne, specificamente, la giurisprudenza costituzionale relativa ai contributi di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, si segnala, in primo luogo, la sentenza n. 146 del 1972, con cui la Corte ha rigettato la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 369 del 1968, che introduceva un contributo di solidarietà progressivo (16 per Pag. 33cento fino a 12 milioni; 32 per cento da 12 a 18 milioni; 48 per cento oltre 18 milioni), a carico dei trattamenti previdenziali superiori a 7.200.000 lire, finalizzato a contribuire all'istituzione delle pensioni sociali.
  In tale occasione la Corte osservava che la legittimità del contributo, di cui evidenziava il carattere tributario in forza della progressività delle aliquote e dall'assenza di limiti temporali, si legava al nesso teleologico tra il contributo medesimo e «la destinazione del relativo provento alla realizzazione di un interesse pubblico, quale la collaborazione all'apprestamento dei mezzi per l'attuazione di quel principio generale di sicurezza sociale, sancito dal primo comma dell'articolo 38 della Costituzione, cui è appunto informata la istituzione delle pensioni sociali».
  Chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla stessa disposizione legislativa, con la sentenza n. 119/1981 la Corte, prendendo atto che nel frattempo il legislatore, dando attuazione all'articolo 53 della Costituzione, aveva provveduto ad introdurre un'imposta personale progressiva (IRPEF, introdotta a decorrere dal 1o gennaio 1974), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del contributo di solidarietà limitatamente alla sua applicazione successivamente al 1o gennaio 1974.
  La Corte osserva che «le pensioni assoggettate alla «ritenuta» sono state, nel biennio che intercorre tra il 1 4 gennaio 1974 (inizio dell'applicazione dell'IRPEF) ed il 1 gennaio 1976 (cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive del contributo di solidarietà), incise da un duplice prelievo per effetto di due concomitanti imposizioni, la cui progressività, caratteristica di entrambe, non è stata nemmeno coordinata.
  Appare in conseguenza vulnerato il principio dell'eguaglianza in relazione alla capacità contributiva, sancito dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, atteso che, nei confronti dei titolari di altri redditi, e più specificamente di redditi da lavoro dipendente (cui la pensione, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, è assimilata), i titolari delle pensioni su cui si è applicato tanto l'IRPEF quanto la ritenuta a favore del Fondo sociale, sono stati, a parità di reddito e di capacità contributiva, colpiti in misura ingiustificatamente e notevolmente maggiore».
  Successivamente, la Corte (ordinanza n. 22/2003, confermata dall'ordinanza n. 160/2007) ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge n. 488 del 1999, con cui era stato introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 2 per cento sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a un massimale annuo (123 milioni di lire).
  Le motivazioni della decisione si fondano sul fatto che le risorse derivanti dal contributo di solidarietà hanno «concorso inizialmente ad alimentare un apposito fondo destinato a garantire misure di carattere previdenziale per i lavoratori temporanei» e, successivamente, sono state «acquisite alle gestioni previdenziali obbligatorie».
   La Corte osserva, in particolare, che «il contributo di solidarietà, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico (sentenza n. 421 del 1995), va inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (sentenza n. 178 del 2000), con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'articolo 53 della Costituzione deve ritenersi inconferente, siccome riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto».
  La Corte aggiunge, poi, che la scelta discrezionale del legislatore «è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabilito Pag. 34dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale».
   La Corte costituzionale è tornata sul tema con la sentenza n. 116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1o agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5 per cento per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro.
  La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio.
  Secondo la Corte, infatti, «[...] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi».
  La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento» e che «a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici», con ciò portando a «un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita».
  La Corte aggiunge, poi, che «nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro».
  Infine, con la sentenza n. 173 del 2016 la Corte Costituzionale è intervenuta sul citato contributo di solidarietà (variabile tra i 6 e il 18 per cento), introdotto dalla legge di stabilità 2014 per il triennio 2014-2016 sulle pensioni di importo più elevato, dichiarando le questioni poste non fondate.
  In particolare la Corte costituzionale ha precisato come:
   a) il citato contributo di solidarietà nulla ha a che vedere con il precedente contributo perequativo dichiarato costituzionalmente illegittimo;
   b) il citato contributo non ha natura tributaria ma ha natura di solidarietà previdenziale, restando lo stesso all'interno del sistema previdenziale, in quanto prelevato direttamente dall'INPS e da altri enti previdenziali;
   c) incidendo sulle pensioni più elevate rispetta il principio di proporzionalità;
   d) trattasi di misura una tantum e non di misura che alimenta il sistema previdenziale in via definitiva.

  La Consulta, sempre nella stessa sentenza, ha anche giudicato la conformità al dettato costituzionale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici che la citata legge di stabilità 2014 ha Pag. 35previsto in misura progressivamente decrescente (dal 100 al 40 per cento) in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS, non trattandosi di un blocco ma di una rimodulazione conforme ai principi di proporzionalità e di adeguatezza.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 25 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

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