CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2017
822.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 29

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Pag. 30Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
Doc. VII n. 767.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2017.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, fa presente che il sistema elettorale prevede l'assegnazione di metà dei seggi nel territorio nazionale in collegi uninominali, in cui vince il candidato più votato, e di metà dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali di limitate dimensioni. Nel dettaglio, alla Camera, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e la disciplina speciale prevista per il Trentino-Alto Adige, ciascuna circoscrizione, coincidente con la regione, è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Sono complessivamente costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è attribuito al candidato nel collegio uninominale ed alla lista. I candidati nei collegi uninominali possono essere collegati con più liste, purché il collegamento sia il medesimo per tutti i candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali possono quindi essere composte da 1, 2, 3 o – al massimo – 4 candidati, sulla base dei seggi assegnati al collegio. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. In allegato al testo è presente il modello di scheda. Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti. Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi Pag. 31espressi nella regione medesima. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Facendo seguito a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 il candidato plurieletto non ha dunque facoltà di opzione ma viene proclamato in base ad un criterio oggettivo fissato dalla legge. Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro. Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e dei candidati nei collegi uninominali sono le stesse della Camera. L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono al riparto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.
  Con riferimento alle questioni poste dal gruppo del Movimento 5 Stelle nella seduta del 18 maggio scorso, fa presente quanto segue.
  Ricorda, innanzitutto, che il gruppo del Movimento 5 Stelle aveva sollevato due questioni relative a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, letto in combinato disposto con il comma 2, lettera a) del testo. Sono stati ravvisati sul punto due ordini di problemi. Il primo secondo cui il comma 3 rinvia al comma 2, lettera a), mentre il comma 2, lettera a) rinvia, a sua volta, al comma 3, con ciò determinando un circolo vizioso che non consentirebbe di procedere con certezza in ordine alla esatta individuazione dei collegi plurinominali. Il secondo, a prescindere dalla soluzione di cui al tema che precede, si fonderebbe sul fatto che il testo dispone che l'individuazione del numero dei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione deve effettuarsi aggregando, di norma, 3 o 4 collegi uninominali, ammettendo implicitamente una o più deroghe ove ciò non risultasse possibile, ma in assenza di un criterio univoco circa il perimetro della deroga (si supponga una circoscrizione con 9 seggi, suddivisa in 5 collegi uninominali: il fatto che si potrebbero costituire 2 collegi plurinominali, di cui uno da 2 seggi e l'altro di 3, ma anche un unico e solo collegio plurinominale, evidenzia una piena discrezionalità in capo al Governo delegato a disegnare la mappa dei collegi).
  Quanto ai temi sopra evidenziati fa presente che l'articolo 1, comma 3, del testo unico per le elezioni della Camera – come modificato dall'articolo 1, comma 1 – reca i criteri per la determinazione del numero dei seggi da attribuire, in ciascuna circoscrizione, nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali. Viene prima stabilito il numero dei seggi da assegnare in ciascuna circoscrizione in collegi uninominali, ripartendo i 303 collegi uninominali tra le circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione (sono esclusi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige). Il numero di seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione viene dunque determinato per differenza, sottraendo al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione in base all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali. Questa assegnazione dei seggi è affidata al decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico. Esso determinerà dapprima, in base Pag. 32al comma 1 vigente, il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione e procederà successivamente, in base al comma 2 – modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a) – alla determinazione del numero dei seggi da assegnare in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali, sulla base del articolo 1, comma 3, del testo unico, testé illustrato. Circa la diversa questione delle deroghe al numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali, l'articolo 1, comma 3, del testo unico – come modificato dall'articolo 1, comma 1 – deve essere letto in combinato disposto con la delega recata dall'articolo 3, che detta i criteri per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali. In particolare il principio direttivo recato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dispone che il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, «salvo che non sia altrimenti necessario per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione». Le deroghe al principio non sono dunque lasciate alla discrezionalità del Governo, ma costituiscono un'eccezione cui può farsi ricorso solo nel caso in cui, applicando il principio generale dell'unione di tre o quattro collegi, risulti impossibile completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.
  Ricorda che un'altra questione sollevata dal gruppo del Movimento 5 Stelle si riferisce all'articolo 1, comma 7, lettera a) e riguarderebbe il fatto che nei collegi uninominali, relativamente alla presentazione delle candidature e al fatto che più liste abbiano lo stesso candidato, non sarebbe chiaro se tale presentazione sia effettuata da ciascuna lista o dal candidato comune.
  Sul punto rileva che l'articolo 18-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico – come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) – disciplina la presentazione della lista dei candidati nei collegi plurinominali e delle candidature nei collegi uninominali, che è unica per ciascuna lista. I periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 18-bis – aggiunti anch'essi dall'articolo 7, comma 1, lettera a) – disciplinano il caso in cui il candidato del collegio uninominale sia collegato a più liste. Al fine di assicurare la reciproca conoscenza dei collegamenti, la presentazione della candidatura – da effettuarsi ai sensi del primo periodo dai rappresentanti di tutte le liste collegate unitamente alla presentazione della lista nel collegio plurinominale – deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e sottoscritta dai rappresentanti di tutte le liste. Viene inoltre previsto che nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo per tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.
  Quanto alla questione relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), secondo cui non risulterebbe chiaro se con il complesso delle candidature di una lista in un collegio plurinominale sia inteso l'insieme dei candidati nella lista ovvero l'insieme di questi con i candidati collegati alla lista nei collegi uninominali inseriti nel collegio plurinominale, evidenzia che l'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico – come modificato dall'articolo 1, comma 7- fa effettivamente riferimento al complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali, senza specificare se siano incluse anche le candidature nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. Potrebbe dunque essere necessaria una modifica che chiarisca questo punto.
  Altro tema posto dal gruppo del Movimento 5 Stelle si riferisce all'articolo 1, comma 12, capoverso numero 2, poiché non sarebbero chiare le modalità di effettuazione del sorteggio per l'individuazione dell'ordine dei candidati e delle liste e, in particolare, non sarebbe chiaramente esplicitato se prima si proceda alla estrazione per l'ordine dei singoli candidati e, a seguire, per ciascuno di loro, un'ulteriore estrazione per l'ordine da assegnare alle liste collegate. Dall'insieme delle disposizioni concernenti la presentazione delle candidature, le disposte modalità di Pag. 33espressione del voto, nonché il facsimile della scheda riportato in allegato, parrebbe desumersi che un singolo candidato nel collegio uninominale compaia sulla scheda tante volte quante le liste cui è collegato, anziché, rispettando la par condicio tra candidati nonché la chiarezza della scheda per l'elettore, una sola volta con al fianco l'insieme delle liste ad esso collegate. Osserva, al riguardo che l'articolo 24, comma 1, numero 2, del testo unico – come modificato dall'articolo 1, comma 12 – deve essere interpretato nel senso che è sorteggiato dapprima l'ordine dei candidati nei collegi uninominali e, per i candidati collegati a più liste, l'ordine delle liste e, nel caso di candidato collegato a più liste, il suo nome compare sulla scheda tante volte quante le liste cui è collegato, nell'ordine stabilito dal sorteggio.
  Ricorda le problematiche rilevate relativamente all'articolo 1, commi 15 e 17, in ordine alle modalità di espressione del voto poiché non sarebbe chiaro se il voto attribuito ad un candidato sia valido anche e sempre a favore della lista che compare al suo fianco nel rettangolo e non sarebbe altresì chiaro se sia valido il voto espresso tracciando un segno sul candidato in un certo rettangolo e su una lista ad esso collegata ma affiancata al suo nome in un rettangolo non contiguo né se sia valido il voto espresso tracciando un segno sul candidato in un certo rettangolo e su una lista affiancata ad altro candidato. Sul tema fa presente che l'articolo 58, comma 2, del testo unico – come modificato dall'articolo 1, comma 15 – prevede che l'elettore esprime un voto tracciando un solo segno o sul rettangolo con il nominativo del candidato nel collegio uninominale o sul rettangolo con il contrassegno di lista, accompagnato dalla lista di candidati nel collegio plurinominale. In entrambi i casi il voto è attribuito sia al candidato nel collegio uninominale che alla lista ai fini dell'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Non è ammesso il voto disgiunto. Pertanto il voto espresso per un candidato nel collegio uninominale e per una lista collegata ad altro candidato nel collegio uninominale è nullo. Vale inoltre il principio generale di cui all'articolo 59-bis, comma 6, in base al quale ogni modo di espressione del voto, difforme da quelli previsti dalla legge, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. Il caso del voto espresso con un segno sul candidato nel collegio uninominale e con un altro segno su una lista collegata al medesimo candidato ma posta in un diverso rettangolo deve essere valutato alla luce di questo principio. Potrebbe comunque valutarsi l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 59-bis che chiarisca l'effetto del voto in questo caso.
  Ricorda le questioni sollevate dal gruppo del Movimento 5 Stelle in merito all'articolo 1, commi 21 e 22 e, segnatamente, sul fatto che il meccanismo di distribuzione dei seggi è determinato al livello nazionale e riversato prima nelle circoscrizioni e, da queste, nei collegi plurinominali. Nell'effettuare tale operazione si verificherebbero necessariamente forti slittamenti di seggi ripristinando il c.d. «effetto flipper» già del primo Italicum. Come noto, tale fenomeno, fortemente distorsivo, fu corretto dal c.d. «emendamento Finocchiaro». Il testo in esame tornerebbe, ad avviso del gruppo Movimento 5 Stelle a proporre il meccanismo criticato, ciò che comporta la necessità di conoscere esattamente i suoi effetti sul sistema proposto.
  Al riguardo osserva che l'articolo 83-bis, comma 1, ultimo periodo – come modificato dall'articolo 22- riprende il testo del cd. emendamento Finocchiaro, volto ad evitare il cd. «effetto flipper»; esso riproduce infatti il contenuto del vigente articolo 83-bis, comma 1, numero 4, ultimo periodo.
  Infine, in ordine a quanto rilevato sull'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, secondo cui l'incipit del capoverso riferisce di un Ufficio elettorale centrale nazionale che non pare esistere se non con riguardo esclusivo alle procedure elettorali della Camera dei deputati ricorda che l'articolo 2, comma 3, introduce nel testo Pag. 34unico del Senato l'articolo 7-bis, che istituisce l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica.

  Domenico MENORELLO (CI) ritiene che l'impianto maggioritario che caratterizza il testo proposto dal relatore mal si concilia con la realtà politica attuale, nella quale si registra una evidente frammentazione degli schieramenti ben lontana da sistemi bipolari omogenei che sarebbero ben riflessi dal sistema maggioritario. Inoltre, osserva che il testo proposto spinge gli schieramenti a impostare una competizione elettorale accentuando l'antagonismo fra le parti, con il rischio di stringere coalizioni con finalità esclusivamente elettorali, a svantaggio della propria identità politica. Ritiene, dunque, si sia di fronte ad un modello finto uninominale, facendo notare che qualsiasi modello articolato su collegi uninominali impone una strettissima relazione fra il candidato e un territorio circoscritto, nel quale si concentra la campagna elettorale, pretendendo la candidatura di rappresentare proprio e specificatamente quella porzione di territorio. Il sistema proposto, invece, a suo avviso, impedisce di votare per il candidato del collegio anche in modo autonomo o indipendente dalle liste politiche che lo supportano, cosicché prevale la caratura politica del voto, tradendo e frustrando le attese tipiche delle candidature in collegi uninominali.
  Inoltre, il candidato del collegio, può essere impegnato anche in plurime candidature su liste proporzionali, che insistono su aree molto più estese del collegio stesso, il che crea gravi contraddizioni nella dinamiche della campagna elettorale.
  Ritiene si sia di fronte ad un modello solo teoricamente maggioritario, perché a coalizioni variabili.
  Fatto notare che il modello maggioritario viene sostenuto in quanto favorirebbe la governabilità, proponendo una coalizione nei collegi, rileva che nel caso proposto invece non è così, perché l'articolo 18 del testo in esame prevede la coalizione solo nei collegi proporzionali, cosicché vi saranno circa 100 potenziali diverse coalizioni, variabili e diverse a seconda dei collegi plurinominali. Al tempo stesso, osserva che il sistema proposto pretende che il voto sulla lista proporzionale non solo implichi la scelta dei candidati bloccati su quella lista, mancando le preferenze, ma trascini persino l'opzione per il candidato del collegio maggioritario, così inquinando una espressione squisitamente politica, che dovrebbe, invece, caratterizzare la dinamica elettorale di matrice proporzionale. Ritiene che si sia dinnanzi ad un modello superblindato e affidato alle alchimie di pochi capibastone, atteso che si propongono candidature tutte decise dalle segreterie dei partiti, sia nei collegi, sia nelle liste proporzionali. Non solo, ritiene che la possibilità di candidature plurime in collegi e, contemporaneamente, in più liste proporzionali bloccate, crea una infinita possibilità di alchimie in mano esclusivamente alle segreterie dei partiti, cosicché il voto popolare diventerebbe del tutto secondario.
  Ritiene che il testo proposto rechi un modello che impedisce la partecipazione, con disparità palesi.
  Per presentare una lista serviranno dalle 1500 alle 2000 firme per ogni collegio proporzionale, stimabili nell'ordine di un centinaio. Se si considera che alle scorse elezioni politiche del 2013 questo onere era richiesto per 26 circoscrizioni, si capisce, a suo avviso, che si tratta addirittura della quadruplicazione dello stesso, manifestando così la chiara intenzione di impedire la partecipazione stessa di molti alla competizione elettorale. Inoltre, rileva che l'onere delle firme è imposto per ciascun collegio proporzionale, mentre i collegi proporzionali possono essere di dimensioni diverse, pari a 3 o a 4 collegi uninominali, o anche più, visto che si fa «salvo che non sia altrimenti necessario per aggregare tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione». Dunque, fa notare che l'onere di raccogliere le firme sarà molto sperequato a svantaggio di chi è in collegi più piccoli, con evidenti incoerenze costituzionali di tale previsione per violazione del principio di uguaglianza. Pag. 35
  Fa poi notare che la possibilità di candidature plurime e la giusta precedenza che viene ipotizzata per la elezione nei collegi uninominali comporterà che, nel frequente caso di candidati in collegi uninominali che siano anche candidati nei collegi plurinominali, le liste proporzionali potranno risultare insufficienti rispetto ai seggi inseguiti da grandi partiti. Ciò comporta, a suo avviso, che i seggi rimasti non assegnati nei collegi proporzionali verranno redistribuiti in collegi diversi da quelli in cui l'elettore ha votato, con evidenti dubbi di incostituzionalità di tale effetto, comunque, ingiusto.
  Fa poi notare che il Governo potrà disegnare i collegi, componendoli con tassi discrezionalità inaccettabili. Inoltre, quanto alla suddivisione in collegi di uno stesso territorio regionale, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, lettera b), ripetendo l'articolo 1, comma 1 (che modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), indica i criteri di composizione dei collegi proporzionali bloccati (cosiddetti plurinominali), per i quali non si fornisce, però, un criterio di proporzione alla popolazione, ma un rapporto con i collegi uninominali, nel senso che «tre ovvero quattro collegi uninominali contigui» compongono un collegio proporzionale. Ricordato, però, che i collegi uninominali possono oscillare rispetto alla media regionale (tra il 15 per cento in più o in meno; dunque il 30 per cento), si deve dedurre che la discrezionalità che ne deriva può introdurre gravi differenziazioni in termini di maggioranza parlamentare.
  Immagina dunque una media regionale di un collegio per ogni duecentomila abitanti e due aree aventi una popolazione omogenea di 650/700.000 abitanti nella stessa regione. Ebbene, a suo avviso, facendo flettere i collegi del 15 per cento (1/170.000) una di queste aree potrebbe avere 4 collegi uninominali e 4 seggi sul relativo collegio proporzionale, per un totale di 8 deputati da eleggere. Seguirebbe anche l'individuazione di due collegi senatoriali, per un totale di 10 parlamentari.
  Facendo, invece, aumentare il rapporto del 15 per cento (1/230.000) la seconda di queste aree potrebbe ritrovarsi con 3 soli collegi uninominali e con un collegio proporzionale anch'esso di 3 deputati, per un totale di 6 deputati (- 2 rispetto alla precedente pur omologa per popolazione). Fa notare che il Senato potrebbe consentire anche un solo seggio, cosicché i parlamentari di differenza fra le due aree omogenee come popolazione sarebbero ben 3. Moltiplicando questi casi sulle tante aree a diversa caratura politica presenti nelle regioni, rileva che il Governo può determinare un sensibile delta di parlamentari.
  Soffermandosi sui collegi uninominali nelle circoscrizioni, evidenzia quindi il rischio di parametri e seggi variabili. Fatto notare che i collegi uninominali dovrebbero, in teoria, essere di 200.000 abitanti ciascuno (popolazione/303), evidenzia che non si trova un criterio esplicito e chiaro al fine di assicurare una omogeneità demografica nazionale, con gravi rischi di interpretazioni strumentali per chi (il Governo) ha il potere di disegnare i seggi. Ad esempio, osserva che l'articolo 1, comma 2, che modifica articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sia determinato il numero di seggi da attribuire collegi per ogni circoscrizione/regione di collegi uninominali e in quelli proporzionali, «sulla base dei risultati dell'ultimo censimento», senza esplicitare quale criterio si debba applicare ai dati del censimento in occasione di tale decreto governativo. Né all'articolo 3, comma 1, lettera d), fra i criteri dati al governo per la formazione dei collegi, vi è quello di un omogeneo valore demografico. Per il vero, evidenzia che un esplicito parametro riferibile alla proporzione collegi/popolazione si legge solo su base regionale, in particolare alla lettera c) della disposizione in commento, che si occupa dei parametri demografici, nel quale si prevede uno scostamento (non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto) della popolazione di ciascun collegio rispetto non a un parametro Pag. 36nazionale, ma solo con riferimento alla «media della popolazione dei collegi della circoscrizione». Si dichiara stupito, poi, dal contenuto dell'articolo 3, comma 2, lettera b), che, in un primo momento, stabilisce il principio per cui i collegi del Senato sono «di norma» derivati «della aggregazione di due collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera», ma poi precisa: «salvo che non sia altrimenti necessario per il minor numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei Deputati». Così si conferma, a suo avviso, che ci potranno essere collegi per la Camera con una popolazione quasi «senatoriale», dunque pressoché doppia rispetto ai parametri normali ? In effetti, fa notare che l'articolo 3, comma 1, conferisce delega al governo per determinare i collegi uninominali e i plurinominali della Camera, in particolare per ripartire i 303 collegi uninominali «in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione». Dunque non una ripartizione «tra» le circoscrizioni in modo da rispettare una determinata proporzione fra circoscrizione e popolazione di riferimento, giacché il criterio sembra essere riferito all'interno di ogni circoscrizione («in» ogni regione), in modo che i collegi di quella regione abbiano una stessa proporzione rispetto alla popolazione di quella («rispettiva») regione. Appare, dunque, possibile una interpretazione che consentirebbe proporzioni «collegio/popolazione» diverse fra regioni e regioni e, di conseguenza, un diverso numero di collegi pur in presenza di popolazioni regionali simili ! In altri termini, se in una regione di 5.000.000 di abitanti si assumesse un parametro 1/200.000 la norma consentirebbe di ripartire «in» quella regione 25 collegi uninominali; se venisse assunto in un'altra regione la proporzione 1/170.000, verrebbero attribuiti 30 collegi.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) annuncia il voto contrario del suo gruppo all'adozione del testo base proposto dal relatore. La motivazione di tale contrarietà risiede per prima cosa nel fatto che il testo non aderisce alla visione culturale di Forza Italia, basata sulla corrispondenza tra voto espresso e attribuzione di seggi, particolarmente in una situazione storica come quella attuale, dove è necessario il rispetto del principio della rappresentatività. Il testo base proposto, infatti, crea uno squilibrio e una distorsione del rapporto tra voto del cittadino ed eletto in chiave maggioritaria, non rispecchiando, quindi, la volontà dell'elettorato. Oltre a questo aspetto, la critica avanzata dal suo gruppo al testo base proposto nasce da radici costituzionali e dagli interventi che la Corte costituzionale, invertendo un orientamento precedente, ha iniziato a fare sulle leggi elettorali con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Il nuovo atteggiamento della Corte, basato su presupposti la cui fondatezza non è del tutto condivisibile, fa sì che una nuova legge elettorale deve rendersi immune da sindacati di legittimità che saranno sicuramente espressi, creando intorno a sé un vero e proprio «scudo di Mazinga» a difesa della propria costituzionalità. E in questa direzione andava, a suo avviso, il testo proposto dal Presidente che, nella logica dei piccoli passi, partiva dall'assetto delle leggi elettorali ricavabile dalle due sentenze citate. L'impianto del testo base proposto dal relatore Fiano è invece fortemente innovativo, non solo rispetto alla citata giurisprudenza costituzionale, ma anche, su un piano comparativo, rispetto ad altri modelli. Il testo si ispira al modello tedesco e al Mattarellum, ma in realtà non ha niente a vedere con nessuno di questi sistemi. Il sistema tedesco, che vale tra l'altro solo per il Bundestag, non prevede, infatti, un'attribuzione della metà dei seggi con il sistema maggioritario e prevede, invece, l'espressione di due voti, non di uno come nel testo base proposto: un voto per il collegio uninominale e uno per il proporzionale, entrambi necessari, con la possibilità, inoltre, di esprimere un voto disgiunto. Anche il Mattarellum, basato anch'esso su due voti, ha un impianto e una filosofia diversa, perché l'attribuzione della quota proporzionale del 25 per cento è volta a favorire le forze politiche Pag. 37più piccole. Con il meccanismo del testo proposto, la quota proporzionale vira invece sul maggioritario, anche in virtù dei piccoli seggi previsti. La contrarietà di Forza Italia si giustifica alla luce di un meccanismo distorsivo del voto che sacrifica eccessivamente la rappresentatività in nome della governabilità. È, quindi, un giudizio di carattere tecnico. La proposta di testo base ha in sé un effetto di spiazzamento sull'elettore che si convince di trovarsi di fronte a un sistema per metà proporzionale e che è invece sostanzialmente maggioritario. Ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha censurato tale effetto di spiazzamento. Nel ribadire il voto contrario del suo gruppo, dichiara la disponibilità al dialogo al fine di apportare modifiche al testo.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), pur manifestando soddisfazione per il fatto che che si giunge finalmente all'adozione di un testo che sia un punto di partenza per il prosieguo dell’iter, uscendo da una situazione di stallo non certo attribuibile alla responsabilità del suo gruppo, esprime forti perplessità sull'articolato in esame. Osserva, anzitutto, che tale testo è molto lontano dal modello tedesco, dal momento che, distorcendo la rappresentatività, prevede un impianto maggioritario che non è in alcun modo temperato dalla previsione di soglie di sbarramento adeguate, peraltro non contemplando la possibilità di esprimere un voto disgiunto. Rileva inoltre che il testo in esame si allontana anche dal Mattarellum, atteso che è privo del meccanismo dello scorporo dei voti, con il rischio di penalizzare i partiti più piccoli. Oltre a produrre effetti distorsivi in chiave maggioritaria, fa notare che il testo in questione non garantirebbe neanche governabilità, dal momento che prevede la possibilità di stringere coalizioni diverse in differenti ambiti territoriali. Espressa soddisfazione per il fatto che il relatore abbia mostrato disponibilità a confrontarsi sulla riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, preannuncia il voto a favore del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo del relatore come testo base per il prosieguo dell'esame, non per ragioni di merito, ma esclusivamente per garantire che si passi ad una successiva fase dell'iter e si superi una fase di stallo di cui, a suo avviso, sono stati responsabili altri gruppi. Auspica infine che i gruppi di maggioranza chiariscano da subito se intendano davvero proseguire con il testo proposto, evitando che si prenda in giro la Commissione qualora la volontà sia invece quella di sostituirlo integralmente attraverso incisive proposte di modifica.

  Stefano QUARANTA (MDP) dichiara la radicale contrarietà del suo gruppo alla proposta di testo base del relatore. Ritiene che la creatività non andrebbe applicata a riforme costituzionali ed elettorali, come invece è avvenuto in questa legislatura, dove la maggioranza ha elaborato la riforma costituzionale, bocciata dal referendum del 4 dicembre scorso, l’Italicum, su cui è stata messa la fiducia e che è poi stato bocciato dalla Corte costituzionale. Osserva, inoltre, che lo stesso Italicum, nella sua versione corretta dalla sentenza della Corte costituzionale e proposta dal Presidente, è stato bocciato dal partito di maggioranza relativa che propone ora questo modello elettorale improvvisato, basato su un sistema misto di maggioritario, peraltro senza coalizioni nazionali, e proporzionale con liste bloccate, il tutto con un solo voto. Non si possono, insomma, creare sistemi elettorali come fossero telefoni cellulari di nuova generazione. La contrarietà del suo gruppo si fonda poi su una questione di metodo. Quando il presidente ha proposto il suo testo base, si parlava già del testo che è ora la proposta di testo base. E ora già si parla di un nuovo testo. A suo avviso, per rispetto della Commissione, si dovrebbe ragionare subito, nella sede propria, di un testo condiviso e non fare discussioni lontane dalla realtà del Paese. Ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

  Danilo TONINELLI (M5S), preso atto che dall'intervento del relatore si è avuta Pag. 38la conferma della correttezza di alcune questioni poste dal gruppo del M5S, sulle quali peraltro appare necessario svolgere adeguati approfondimenti, fa presente che il suo gruppo preannuncia il voto contrario sul testo proposto dal relatore. Evidenzia infatti che il testo in esame propone un sistema fortemente maggioritario con una spiccata personalizzazione della contesa politica, facendo altresì notare come si introducano forti elementi distorsivi mediante la previsione delle pluricandidature e attraverso disposizioni che stabiliscono la possibilità di stringere coalizioni diverse a seconda della circoscrizione territoriale di riferimento. Ritiene che si sia davanti ad un impianto totalmente da rigettare, che sembra una presa in giro nei confronti dei cittadini.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS) ritiene surreale la discussione che si sta svolgendo su un testo che sarà sostituito da un altro. Dichiara, in ogni modo, la contrarietà del suo gruppo al testo proposto dal relatore, prima di tutto perché si tratta di una proposta pasticciata, basata su un sistema solo in apparenza misto, ma che in realtà risulta distorsivo del principio di rappresentatività. Inoltre si propone un maggioritario basato su maggioranze variabili e che, quindi, non assicura la governabilità. Altri aspetti critici sono dati dal fatto che il 50 per cento degli eletti saranno nominati dalle segreterie dei partiti e che non viene assicurata la parità di genere. Apprezza l'apertura annunciata dal relatore sul numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, in quanto l'attuale disposizione del testo ostacola la presentazione alle elezioni di forze politiche diverse da quelle attuali. Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

  Giancarlo GIORGETTI (LNA) esprime la soddisfazione del suo gruppo sia perché finalmente si comincerà a votare e si passerà ad un'altra fase procedurale, sia perché il testo proposto rappresenta una buona base di partenza per la prosecuzione dell'esame. Rilevato che il testo propone, a suo avviso, un certo equilibrio tra governabilità e rappresentatività, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore di adottarlo come testo base.

  Antonio DISTASO (Misto-CR) dichiara l'astensione della sua componente sull'adozione del testo base proposto dal relatore. Tale astensione si fonda sul fatto che ad un atteggiamento di apertura si affiancano alcune contrarietà. La prima riguarda il testo e, in particolare, le liste bloccate. La seconda riguarda il fatto che mentre in Commissione, il luogo preposto alla discussione, si parla di un testo, al di fuori del Parlamento si discute su un'altra proposta, che andrebbe invece discussa in questa sede, che è la più appropriata.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) preannuncia il voto contrario della sua componente sulla proposta del relatore di adottare il testo in esame come testo base, ritenendo che tale testo non garantisca né governabilità né rappresentatività. Evidenzia dunque la necessità di apportare talune modifiche, abbassando la soglia di sbarramento, introducendo il sistema delle preferenze e sopprimendo le pluricandidature.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene che si stia assistendo a una sorta di gioco dell'oca. Si tirano i dadi e si parla di un sistema elettorale per tornare poi, con un altro giro di dadi, al punto di partenza. Ha difficoltà, quindi, a valutare e a votare un testo che è, a quanto si apprende, finto. In ogni modo la sua valutazione del testo è negativa per il modo come viene distorto il principio di rappresentanza e per l'assoluta assenza di scelta da parte dei cittadini. Osserva infatti che si è passati dai capilista bloccati alle liste bloccate, composte dalle segreterie dei partiti. Ribadisce, d'altra parte, che se il partito di maggioranza relativa si dichiara disponibile a votare in autunno, è pronto a votare qualsiasi legge elettorale. In questa situazione, si vede costretto a scegliere una posizione che non ama di solito prendere e dichiara l'astensione del suo gruppo.

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  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), pur ritenendo che il testo proposto sia una buona base per il prosieguo dell'esame, giudica opportuno apportarvi alcuni miglioramenti, facendo notare che tale testo presenta elementi di difformità rispetto al contenuto della proposta di legge C.4177, a sua prima firma. Preannuncia, dunque, che il suo gruppo presenterà emendamenti al testo che sarà adottato come testo base. Rispetto a talune considerazioni svolte nel dibattitto a proposito della piena rappresentanza tra voti espressi e seggi attribuiti nonché riguardo ai contenuti delle sentenze della Corte costituzionale, evidenzia come il suo gruppo si sia sempre contraddistinto per una spinta maggioritaria, nella convinzione, peraltro, che debba essere il Parlamento e non altri organi a legiferare in materia.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) si richiama a quanto già detto dal deputato Quaranta. Interviene solo per osservare che, col voto sull'adozione del testo base, si va incontro a una spaccatura della Commissione, mentre dal dibattito pubblico emerge una possibile larga convergenza su una diversa proposta. Ricorda inoltre che, nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, tutti i gruppi hanno preso l'impegno di concludere l'esame del provvedimento in Assemblea per la fine del mese di giugno. Alla luce di tutto ciò, chiede al relatore se è davvero necessario votare oggi su un testo che sarà presumibilmente modificato o se, invece, non sia meglio avere un supplemento di riflessione che consenta di giungere a un testo condiviso che potrebbe essere discusso in pochi giorni.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) auspica che il relatore possa fornire una risposta alla questione posta dal deputato D'Attorre.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, ritiene che l'adozione del testo base sia la miglior risposta che il Parlamento possa fornire a quanti hanno rivendicato con forza il ruolo del Parlamento nel legiferare in tale delicata materia. Fa notare che un eventuale rinvio dell'adozione del testo base, che potrebbe avere peraltro conseguenze sui tempi di esame, andrebbe in senso contrario ad un metodo di lavoro incentrato sinora sul confronto parlamentare. Evidenzia che la proposta in esame, che presenta una sua organicità, potrà essere ora sottoposta alla fase emendativa, nell'ambito di un confronto serio e ponderato tra i gruppi. Fa notare, da ultimo, che non si è in presenza di alcuna spaccatura della Commissione, registrandosi piuttosto soltanto l'espressione di diverse opinioni, peraltro manifestate in modo pacato e rispettoso. Si dichiara infine aperto a dialogare con i gruppi al fine di valutare eventuali miglioramenti al testo.

  Domenico MENORELLO (CI) si riserva, dopo aver sentito informalmente i rappresentanti di altri gruppi, di richiedere una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Regolamento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, osserva che la questione potrà essere valutata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato proposto dal relatore (vedi allegato).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, comunica che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì 26 maggio prossimo, alle ore 15.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.
C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di ieri. Avverte che non sono stati presentati emendamenti. Il testo della proposta di legge sarà inviato quindi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione del parere di competenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, nonché gli emendamenti 2.01000, 13.1000 e 28.1000 della Commissione e il subemendamento 0.2.01000.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
Emendamenti C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
Emendamenti C. 4410, approvata dal Senato e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

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