CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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  Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 15.20.

Discussione sulle comunicazioni del presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che la Presidente della Camera gli ha sottoposto, affinché ne fosse investita la Giunta, una lettera dell'avvocato Matteo Brigandì, nella qualità di difensore del deputato Umberto Bossi in due procedimenti penali, rispettivamente, dinanzi al Tribunale di Genova e dinanzi al Tribunale di Milano.
  Nella sua nota, l'avvocato Brigandì ha ritenuto di segnalare taluni atti istruttori, affermando che si tratterebbe di «una operazione [...] svolta in pieno conflitto di attribuzione» e chiede che la Camera «voglia affermare che non può l'AGO eseguire decreto di esibizione e consegna nei modi che hanno contrassegnato le operazioni del 16 e 18 aprile 2012 e conseguentemente dichiarare l'inutilizzabilità di quanto consegnato».
  Precisa che la Presidente della Camera ha trasmesso la nota richiamata affinché la Giunta possa fornire «utili elementi di valutazione per una compiuta istruttoria, ai fini dell'eventuale seguito della questione».
  Invita l'onorevole Chiarelli, incaricato di riferire sulla questione, a prendere la parola.

  Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, riferisce in merito alla nota trasmessa dall'avvocato Matteo Brigandì, nella qualità di difensore dell'onorevole Umberto Bossi, e sulla documentazione ad essa allegata, nei limiti di quanto possa risultare di competenza della Giunta, al fine di fornire alla Presidenza della Camera utili elementi per valutare se l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria, relativamente all'emanazione ed esecuzione di un decreto di esibizione e consegna, abbiano agito o meno nel rispetto delle prerogative parlamentari, con specifico riferimento alla particolare tutela accordata al domicilio dei parlamentari.
  Nella nota in esame si fa riferimento, quale premessa ed antefatto, ad un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la cui esecuzione, Pag. 6come risulta da verbale allegato, è stata iniziata l'11 aprile 2012 a Milano, con accesso presso la sede della Lega Nord, nelle stanze di Francesco Belsito e Nadia Dagrada (soggetti che, per quanto di interesse della Giunta, non risultavano essere parlamentari). Nella nota si precisa, quindi, che: «[...] resasi conto che tutte le stanze del piano erano in uso a parlamentari, e che quindi ogni acquisizione sarebbe stata inficiata da inutilizzabilità [...] la Procura della Repubblica ha utilizzato uno stratagemma».
  Lo stratagemma sarebbe consistito nell'emanazione, lo stesso 11 aprile 2012, di un ordine di esibizione e consegna della documentazione amministrativa che non era stato possibile acquisire tramite il predetto decreto di perquisizione e sequestro. Tale ulteriore decreto è stato eseguito pochi giorni dopo, il 16 aprile 2012, come risulta dall'allegato verbale delle operazioni compiute.
  Con riferimento alla verifica delle modalità di esecuzione del decreto di esibizione e consegna, ricorda che la Giunta non può entrare nel merito delle questioni di competenza dell'autorità giudiziaria. Pertanto si limiterà ad esporre sinteticamente quanto risulta dagli atti trasmessi dalla Presidenza della Camera, invitando i colleghi a prenderne visione.
  Quanto alle questioni attinenti ai processi penali in corso, fa solo presente che nella prima udienza dibattimentale dei 24 settembre 2015 il Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento penale n. RG TRIB 8699/15 – RGNR 59086/13 a carico di Francesco Belsito, Renzo Bossi e Umberto Bossi, ha respinto l'eccezione relativa all'illegittimità delle operazioni in questione.
  Secondo l'avvocato Brigandì «[...] l'ordine di esibizione venne eseguito come ordine di perquisizione e sequestro, infatti la p.g. arrivò in forze, 3 ufficiali di p.g. e due ct incaricati dalla procura e, invece che limitarsi alla notifica ed attesa di ottemperanza al decreto ordinarono all'amministratore prima e alla impiegata dopo di effettuare loro le operazioni di accertamento della presenza di documenti e, in caso positivo, di prelevarli; che vuol dire: incaricare terzi delle attività che, compiute come erano su prescrizione del magistrato, erano in tutto e per tutto perquisizione e sequestro».
  Il difensore dell'onorevole Bossi, in sostanza, contesta che la documentazione sia stata spontaneamente consegnata e riporta nella sua nota alcune dichiarazioni di soggetti che hanno partecipato o comunque presenziato all'esecuzione del decreto in questione che, su domanda dell'avvocato Brigandì, avrebbero risposto di avere ricevuto dai pubblici ufficiali l'ordine «tassativo» di consegnare «immediatamente» la documentazione richiesta.
  Secondo la citata prospettazione difensiva, le descritte modalità di esecuzione, nel loro complesso, consentirebbero di equiparare, almeno negli effetti, il citato decreto di esibizione e consegna ad un decreto di perquisizione e sequestro. In virtù di tale equiparazione risulterebbe violato l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 gennaio 2004, n. 58.
  Ricorda ai colleghi come nella predetta sentenza la Corte ritenga violata la norma costituzionale in caso di «attività di perquisizione» eseguite nel domicilio di un parlamentare. Ovvero con riferimento a quelle attività che, per usare i termini della Corte, siano eseguite da agenti di polizia giudiziaria che «entrati nella sede» di un partito o movimento politico, di per sé non tutelata dalla prerogativa, «e superati gli ostacoli frapposti», si trovino fisicamente di fronte ad una porta di accesso recante un cartello con il nome di un parlamentare o ad una stanza che risulti, comunque, nella disponibilità di un parlamentare.
  Sul presupposto della equiparazione tra perquisizione e ordine di esibizione – per come eseguito nel caso specifico – l'avvocato Brigandì ritiene determinante la seguente circostanza, emersa in un secondo momento, che renderebbe applicabili i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 2004. Si precisa, infatti, che: «Solo nel corso del Pag. 7giudizio davanti al Tribunale di Genova la difesa venne a conoscenza di un fatto decisivo: i documenti consegnati alla procura si trovavano in stanze assegnate ed intestate a parlamentari».
  Dunque, sintetizzando la tesi difensiva, la lesione della prerogativa sussisterebbe in quanto la polizia giudiziaria, presentandosi «in forze» presso la sede di un movimento politico ed impartendo l'ordine tassativo di esibire e consegnare immediatamente i documenti richiesti dall'autorità giudiziaria avrebbe, di fatto, per il tramite di soggetti privati indotti ad ottemperare, eseguito attività equiparabili alla perquisizione ed al sequestro. Tali attività sarebbero illegittime in quanto eseguite all'interno di stanze nella disponibilità di parlamentari, senza la preventiva autorizzazione della Camera competente. Di conseguenza, i documenti acquisiti sarebbero inutilizzabili in giudizio.
  Sottolinea come sia presenta agli atti della Giunta il verbale delle operazioni compiute in esecuzione del decreto di esibizione e consegna.
  Dal verbale risulta che: le parti del procedimento erano la Lega Nord e Nadia Degrada, nella qualità di impiegata amministrativa addetta al bilancio; le operazioni sono state svolte da due ufficiali di polizia giudiziaria; sono intervenuti due consulenti tecnici d'ufficio ed il legale della Lega Nord.
  Dal verbale risulta altresì che gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno dichiarato di essersi recati presso la sede della Lega Nord a Milano, in Via Bellerio, al fine di dare esecuzione al citato provvedimento: «Ivi giunti, i militari operanti, dopo essersi presentati secondo le modalità di rito all'On. Stefani Stefano, gli hanno manifestato lo scopo della visita e gli hanno notificato, con separato atto, il provvedimento [...]. Lo stesso, in relazione alla richiesta avanzata, ha messo a disposizione degli operanti e degli intervenuti l'impiegata amministrativa addetta al bilancio della Lega Nord, Degrada Nadia. Quest'ultima, aderendo all'invito rivoltole, ha provveduto alla consegna della seguente documentazione [...]».
  Segue l'elenco dei documenti consegnati, che vengono acquisiti dagli Ufficiali di polizia giudiziaria e messi a disposizione dei CTU, come disposto dal provvedimento.
  Si chiarisce, inoltre, come talune precisazioni sui documenti in questione siano state acquisite in contraddittorio con la signora Degrada e l'onorevole Stefano Stefani.
  Il verbale viene, infine, sottoscritto dai verbalizzanti, gli intervenuti e la parte, acquisendo così il valore probatorio attribuitogli, fino a querela di falso, dal codice di rito.
  Osserva, infine, come non risulti che il legale della Lega Nord, presente alle operazioni, abbia avuto nulla da eccepire. Né risulta che abbia formulato rilievi e osservazioni l'onorevole Stefani, che all'epoca era il tesoriere della Lega Nord.
  Invita quindi i colleghi a prendere visione della documentazione depositata presso la Giunta e ad esprimere le proprie considerazioni.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, ricorda come in questo particolare tipo di procedimento, la Giunta sia chiamata solo a dibattere la questione al fine di fornire alla Presidente della Camera «utili elementi di valutazione». Dunque, non sarà presentata una proposta da parte del relatore e non vi saranno votazioni. Concluso l'esame della questione, sarà sua cura informare la Presidente della Camera degli esiti del dibattito svoltosi in Giunta.

  Paola CARINELLI (M5S) ritiene che il documento determinante per ogni valutazione nel merito della questione sia rappresentato dal verbale delle operazioni compiute in esecuzione del decreto di esibizione e consegna, atto pubblico dal quale non emerge alcuna criticità. Al contrario, da tale documento risulta chiaramente come Stefano Stefani, allora parlamentare e tesoriere della Lega Nord, abbia messo a disposizione l'impiegata amministrativa addetta al bilancio e come quest'ultima, aderendo all'invito rivoltole dalla polizia giudiziaria, abbia provveduto alla Pag. 8consegna della documentazione. Inoltre il verbale risulta sottoscritto, senza contestazioni, dagli intervenuti e dalla parte. Si meraviglia, pertanto, del fatto che l'avvocato Brigandì abbia deciso di sottoporre la questione alla Camera e di farlo dopo circa cinque anni dall'esecuzione del decreto di esibizione e consegna.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che si debba valutare con attenzione tutti gli elementi prospettati. Occorre domandarsi, in particolare, se abbia rilevanza il fatto che la polizia giudiziaria si sia presentata alla sede della Lega Nord, come sostiene l'avvocato Brigandì, con un rilevante numero di agenti e consulenti tecnici. In altri termini, con un apparato adeguato all'esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro. Ritiene quindi che si debba valutare se un simile apparato sia proporzionato qualora si debba invece eseguire un semplice decreto di esibizione e consegna.

  Paola CARINELLI (M5S) evidenzia come, anche sulla questione rilevata dal Presidente, nel verbale di esecuzione del provvedimento non risulti alcuna contestazione sollevata dai soggetti presenti, ivi compreso l'onorevole Stefani.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, quanto ai tempi della presentazione della questione alla Camera, fa presente come nella nota dell'avvocato Brigandì si precisi che: «Solo nel corso del giudizio davanti al Tribunale di Genova la difesa venne a conoscenza di un fatto decisivo: i documenti consegnati alla procura si trovavano in stanze assegnate ed intestate a parlamentari».

  Anna ROSSOMANDO (PD) trattandosi di questione particolarmente delicata e complessa, si riserva di intervenire nella prossima seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta si era iniziato a discutere della possibilità di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, tenuto conto, in particolare, del fatto che l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera è sostanzialmente priva di motivazione.
  Chiede quindi se vi siano interventi.

  Anna ROSSOMANDO (PD) dopo avere illustrato la disciplina dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, osserva come il giudice, anche qualora la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – come nel caso di specie – sia sollevata dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, abbia due sole opzioni. Se condivide la prospettazione del pubblico ministero e, quindi, ritiene anch'egli applicabile la garanzia costituzionale, dispone l'archiviazione; se invece non la condivide, provvede con ordinanza non impugnabile e trasmette copia degli atti alla Camera competente. Tertium non datur.
  Osserva quindi come l'ordinanza contenga tutti gli elementi costitutivi necessari e desumibili dalla normativa in questione e come, espressamente richiamati i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, il giudice, evidentemente non condividendo la prospettazione del pubblico ministero, abbia correttamente disposto la trasmissione degli atti alla Camera. In sostanza, la formulazione stessa della disciplina richiamata, che pone il giudice in un contesto di scelta rigidamente vincolato, spiegherebbe la sinteticità dell'ordinanza.

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  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene invece estremamente rilevante il fatto che il giudice non abbia voluto illustrare le ragioni per le quali non ha disposto l'archiviazione, ponendosi così in contrasto con le indicazioni del pubblico ministero.

  Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come non sia la prima volta che la Giunta si trovi ad esaminare richieste di deliberazione in materia di insindacabilità trasmesse con ordinanze caratterizzate da una certa «asciuttezza» della motivazione sul punto relativo al rigetto della questione d'insindacabilità sollevata in giudizio da una delle parti. Osserva come, in effetti, questa estrema sinteticità sia l'unico appunto che si potrebbe muovere all'ordinanza. Tuttavia, come già accennato, proprio perché il citato articolo 3 della legge n. 140 del 2003 pone il giudice in un contesto di scelta rigidamente vincolato, ritiene anche che l'espresso richiamo alla predetta disciplina consenta di considerare il provvedimento, per quanto sintetico, comunque completo e legittimo.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che il giudice avesse comunque il preciso dovere di motivare la sua scelta e che la questione richieda ulteriori approfondimenti.

  Anna ROSSOMANDO (PD) riferendosi più in generale alla restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, ricorda come questa sia stata disposta solo in casi abnormi, qualora si sia ravvisato addirittura un difetto di competenza della Camera e, in particolare, qualora la fattispecie in esame avesse ad oggetto comportamenti materiali, in quanto tali non qualificabili come «opinioni espresse o voti dati» e quindi non riconducibili all'alveo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Nel caso di specie, ritiene indubbio che il contenuto del tweet in questione contenga un'opinione, sia pure espressa in modo generico.
  A tale proposito, tenuto conto che l'onorevole Orfini, come noto, si è occupato specificamente del tema della criminalità organizzata a Roma, fa presente di avere compiuto ulteriori approfondimenti per verificare l'eventuale esistenza di atti parlamentari tipici collegabili alla dichiarazione extra moenia dell'interessato.
  Chiede quindi che sia disposta l'acquisizione agli atti della Giunta di copia dei resoconti delle sedute della Commissione Antimafia del 17 febbraio e 8 marzo 2016 nel corso delle quali l'onorevole Matteo Orfini, audito dalla Commissione, nel relazionare sui fatti di «Mafia capitale», tocca direttamente il tema dell'associazionismo antimafia e dell'attività di critica articolata da talune associazioni che si porrebbero in contrasto con chi combatte la mafia.
  Sottolinea come entrambe le sedute si siano svolte prima della pubblicazione del tweet, avvenuta il 9 marzo 2016, ed auspica che i colleghi possano prendere visione dei relativi resoconti.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'acquisizione dei documenti indicati dalla collega Rossomando. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI