CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 maggio 2017
818.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Ernesto Auci, al quale rivolge, a nome di tutti i componenti della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la XI Commissione avvia l'esame in sede consultiva del nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 388 e delle proposte di legge ad essa abbinate, recante interventi per il settore ittico, ricordando che, su un precedente testo unificato, la XI Commissione si era espressa il 6 aprile 2016. Avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi l'11 maggio scorso, l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 17 maggio 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Gessica Rostellato, per la sua relazione introduttiva.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che la Commissione si era già espressa lo scorso 6 aprile 2016 su un precedente testo unificato, formulando un parere favorevole con osservazioni. Tuttavia la quantità delle condizioni poste dalle altre Commissioni competenti in sede consultiva e la relazione tecnica del Governo, che conteneva rilievi critici con riferimento alla copertura finanziaria di molti articoli, hanno indotto la Commissione di merito a costituire nuovamente un comitato ristretto ed elaborare un nuovo testo unificato.
  Il provvedimento, che consta di diciannove articoli, a fronte dei ventinove articoli del precedente testo, è volto, come Pag. 69disposto dall'articolo 1, a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche ed a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura.
  Dopo avere rilevato che l'articolo 2 delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, attraverso l'adozione di un testo unico, si sofferma, in particolare, sull'articolo 2-bis, che delega il Governo a riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In particolare, la delega dovrà essere esercitata sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione; promozione della tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore; individuazione di forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.
  Quanto agli aspetti procedurali dell'attuazione della delega, la norma dispone che il decreto legislativo sia adottato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il relativo schema è, quindi, trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Segnala, infine, che, sulla base del comma 4, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora, tuttavia, il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Fa presente che l'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, volto, tra l'altro, al finanziamento di programmi di formazione professionale e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati. Segnala che l'introduzione di tale ultima finalizzazione del fondo recepisce una delle osservazioni espresse nel parere della XI Commissione sul precedente testo unificato. Il fondo è alimentato dal contributo per la pratica di attività di pesca sportiva in mare, introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame. L'articolo 4 introduce modifiche alla vigente disciplina relativa ai distretti di pesca, recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001.
  Osserva che l'articolo 5 prevede, al comma 1, la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, di dare incarico, con un'apposita convenzione, ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, Pag. 70per conto dei propri utenti, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese della pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. Sulla base del comma 2, i CASP sono istituiti dalle imprese rappresentative delle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali e possono essere istituiti all'interno di Centri di assistenza già costituiti. Il successivo comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa. Il comma 5 precisa, infine, che per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca. Segnala che su tale disposizione, rimasta sostanzialmente invariata rispetto al testo unificato già esaminato dalla XI Commissione, nel parere favorevole espresso era rilevata l'opportunità di includere tra le organizzazioni di categoria che possono istituire i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) anche le organizzazioni sindacali nazionali che abbiano firmato ma non stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
  Il successivo articolo 6 reca disposizioni per favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo attraverso l'estensione dei finanziamenti del Programma nazionale previsto dal decreto legislativo n. 154 del 2004 anche alle iniziative promosse in collaborazione con organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione. Segnala, quindi, che l'articolo 7 reca disposizioni per la pesatura e l'etichettatura dei prodotti della pesca, mentre l'articolo 8 prevede il riordino da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo e di ittiturismo. L'articolo 9 estende al settore della pesca e dell'acquacoltura l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le domande, atti e la relativa documentazione, per la concessione di aiuti europei e nazionali, prevedendo anche la corrispondente copertura delle minori entrate. L'articolo 10 introduce norme per la regolamentazione della vendita diretta dei prodotti ittici da parte degli imprenditori singoli o associati, facendo salve, tra le altre, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  Rileva che l'articolo 11 prevede la partecipazione, senza diritto di voto, alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca. Segnala che l'inclusione nelle commissioni anche di rappresentanti delle organizzazioni sindacali era stata oggetto di una specifica osservazione del parere espresso dalla XI Commissione sul precedente testo unificato.
  Come già segnalato, l'articolo 12 reca disposizioni per la disciplina della pesca non professionale, introducendo in particolare, un contributo annuale a carico di chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva in mare, di un importo compreso tre 10 e 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed Pag. 71alla tipologia della imbarcazione utilizzata. Gli articoli 13 e 14 delegano il Governo, rispettivamente, al riordino della disciplina in materia di pesca sportiva e al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca e di energia elettrica da acquacoltura. Il successivo articolo 15 prevede che il funzionamento della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvenga senza oneri a carico del bilancio dello Stato, escludendosi la corresponsione ai componenti della Commissione di emolumenti o indennità.
  L'articolo 16 detta disposizioni per la regolamentazione della pesca del tonno rosso, mentre l'articolo 17 introduce modifiche alle disposizioni sanzionatorie recate dal decreto legislativo n. 4 del 2012, che ha previsto il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
  Da ultimo, fa presente che l'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.